1° luglio - 31 dicembre 2000

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

WIND Telecomunicazioni S.p.A.

 

STIPULATO  TRA

WIND Telecomunicazioni S.p.A.

Rappresentata dal dr Tommaso Pompei

e

C.G.I.L.

Rappresentata dai signori Walter Cerfeda e Carmelo Caravella

C.I.S.L.

Rappresentata dai signori Natale Forlani e Eros Pizzi

U.I.L.

Rappresentata dai signori Paolo Pirani e Alfredo Belli

Roma 14 luglio 1998

 

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO WIND Telecomunicazioni S.p.A

 

 

INDICE

 

Premessa                  1

 

DISCIPLINA GENERALE

Sezione prima

Sistema di      Relazioni Sindacali    

Art. 1   Relazioni Sindacali     3

Art. 2   Prestazioni indispensabili      3

 

Sezione seconda

Diritti sindacali

            Premessa       4

Art. 1   Assemblea     4

Art. 2   Diritto di affissione      4

Art. 3   Locali  4

Art. 4   Permessi per motivi sindacali e cariche elettive      5

Art. 5   Tutela dei componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie     5

Art. 6   Versamento dei contributi sindacali  6

Art. 7   Affissione del contratto          6

Art. 8   Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensione Comunitaria     6

 

Sezione terza

Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro

Art. 1   Assunzione     7

Art. 2   Forme diverse di contratti di lavoro   7

Art. 3   Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, c. 2, L.223/91    9

Art. 4   Documenti, residenza e domicilio     10

Art. 5   Lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria   10

Art. 6   Conservazione del posto in caso di accesso ai programmi terapeutici e di riabilitazione

            per gli stati accertata tossicodipendenza     10

Art. 7   Addetti alla Centrale Operativa          11

Art. 8   Classificazione dei lavoratori 12

Art. 9   Orario di lavoro           17

Art. 10 Reperibilità operativa  19

Art. 11 Riposo settimanale    20

Art. 12 Anzianità dei lavoratori           20

Art. 13 Forme ai retribuzione 21

Art. 14 Premio di risultato      21

Art. 15 Mense aziendali         21

Art. 16 Indennità di mensa     21

Art. 17 Nuove mansioni         21

Art. 18 Cumulo di mansioni   21

Art. 19 Trasferimenti  22

Art. 20 Reclami e controversie          22

Art. 21 Rapporti in Azienda    22

Art. 22 Divieti  23

Art. 23 Vendita di libri e riviste           23

Art. 24 Visite di inventario e di controllo        23

Art. 25 Norme speciali           23

Art. 26 Provvedimenti disciplinari      24

Art. 27 Ammonizioni scritte, multe e sospensioni    24

Art. 28 Licenziamenti per mancanze            25

Art. 29 Sospensione cautelare non disciplinare       26

Art. 30 Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza        26

Art. 31 Appalti 26

Art. 32 Diritto allo studio         26

Art. 33 Facilitazioni particolari per la frequenza dei corsi e per gli esami dei lavoratori-studenti   27

Art. 34 Consegna dei documenti alla cessazione  del rapporto di lavoro   28

Art. 35 Cessione, trasformazione e trapasso di Azienda    28

Art. 36 Certificato di lavoro    28

Art. 37 Indennità in caso di morte      28

Art. 38 Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore    28

Art. 39 Decorrenza e durata  29

Art. 40             Procedura di rinnovo del CCL           29

Art. 41 Distribuzione del contratto     29

 

 

DISCIPLINA SPECIALE

 

Parte prima

Art. 1   Soggetti destinatari della Parte Prima D.S.  30

Art. 2   Periodo di prova         30

Art. 3   Entrata ed uscita        30

Art. 4   Sospensione ed interruzione del lavoro        30

Art. 5   Sospensioni e riduzioni di lavoro       31

Art. 6   Recuperi         31

Art. 7   Festività          31

Art. 8   Lavoro straordinario, notturno e festivo         32

Art. 9   Passaggio temporaneo di mansioni  33

Art. 10 Mensilizzazione          33

Art. 11 Corresponsione della retribuzione    33

Art. 12             Ferie    34

Art. 13             Aspettativa      34

Art. 14             Gratifica natalizia        35

Art. 15             Aumenti periodici di anzianità            35

Art. 16             Indumenti di lavoro     36

Art. 17             Infortuni sul lavoro e Malattie professionali    36

Art. 18 Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro  37

Art. 19             Congedo matrimoniale          39

Art. 20             Trattamento in caso di gravidanza e puerperio        40

Art. 21             Servizio militare, servizi assimilati e volontariato civile        40

Art. 22             Assenze         41

Art. 23 Permessi di entrata e uscita  41

Art. 24             Preavviso di licenziamento e di dimissioni   41

Art. 25             Trattamento di fine rapporto  41

Art. 26             Trasferte         41

Art. 27             Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia     45

Art. 28             Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria 46

 

 

Parte seconda

Art. 1   Soggetti destinatari della Parte Seconda D.S.         47

Art. 2   Passaggio del lavoratore di cui alla Parte prima alla disciplina di cui alla parte seconda  47

Art. 3   Periodo di prova         47

Art. 4   Festività          48

Art. 5   Lavoro straordinario, notturno, festivo           49 

Art. 6   Passaggio temporaneo di mansioni  50

Art. 7   Aumenti periodici di anzianità            50

Art. 8   Indennità di maneggio denaro – Cauzione    51

Art. 9   Corresponsione della retribuzione    51

Art. 10 Ferie    52

Art. 11 Aspettativa      52

Art. 12 Tredicesima mensilità           53

Art. 13 Trattamento malattia e infortunio       53

Art. 14             Congedo matrimoniale          56

Art. 15 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio        56

Art. 16             Servizio militare, servizi assimilati e volontariato civile        56

Art. 17 Assenze e permessi  57

Art. 18 Preavviso di licenziamento e di dimissioni   57

Art. 19 Trattamento di fine rapporto  58

Art. 20 Trasferte         58

Art. 21             Minimi Tabellari e determinazione della quota di retribuzione oraria           58

 

Allegato           Tabella livelli retributivi           59

 

PREMESSA

 

Il presente contratto collettivo di lavoro, nell'assumere come proprio lo spirito del “Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:

- attribuendo alla autonomia collettiva delle Parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le Parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;

- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai lavoratori benefici economici commisurati allo sviluppo dell'impresa, e ad una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro, nonché tale da sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane.

Le Parti concordano sull'opportunità di perseguire modelli e strumenti di flessibilità organizzativa atti ad assicurare, nel rispetto delle norme e degli accordi, qualità e tempestività adeguate alla continua evoluzione tecnologica e alla competitività che caratterizzano l'attività delle telecomunicazioni.

In particolare le Parti dichiarano di perseguire l'obiettivo di adeguare evolutivamente l'attuale inquadramento delle aziende di telecomunicazioni nel CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e nel CCL per i dipendenti delle aziende aderenti alla Associazione Sindacale Intersind, nella prospettiva della futura delineazione di un contratto di settore delle telecomunicazioni, anche mediante adattamenti dei contratti collettivi esistenti. A tal fine il presente contratto ha valore transitorio, in vista della stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore delle telecomunicazioni.

Le Parti si impegnano, altresì, a che il funzionamento del sistema di relazioni sindacali e contrattuali più avanti descritto si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro le regole fissate.

Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle Parti di rispettare e far rispettare per il periodo di validità il contratto generale, gli accordi integrativi via via definiti e le norme aziendali da essi previsti. A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte dell'azienda associata mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e a intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.

Le Parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitività delle imprese e di valorizzazione del lavoro industriale, realizzano con il presente contratto gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23 luglio 1993.

La contrattazione integrativa riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCL e verrà pertanto svolta per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo di lavoro in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate.

In applicazione dell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, sono titolari della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Confederazioni sindacali stipulanti. Le Parti precisano che competenti a costituire le RSU sono i soggetti firmatari del presente contratto.

L'azienda è assistita e rappresentata dall'Associazione industriale cui è iscritta o conferisce mandato.

Il  presente contratto di lavoro, da valere in tutto il territorio nazionale per le sedi specificate come appresso e i lavoratori dalle stesse dipendenti, è stato stipulato sulla base di questa premessa, che ne costituisce parte integrante.

 

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

 

Il presente Contratto Collettivo di Lavoro si applica a tutti i dipendenti operanti nelle sedi della WIND Telecomunicazioni S.p.A., società operante come licenziataria del servizio di telefonia fissa e mobile, e sue controllate operanti nelle telecomunicazioni.

 

DISCIPLINA GENERALE

Sezione Prima

SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

 

Art. 1 - RELAZIONI SINDACALI

Su richiesta di una delle Parti, annualmente si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei quali la Wind renderà ai Sindacati stipulanti informazioni globali riferite all'evoluzione tecnologica del settore delle telecomunicazioni, al posizionamento dell'azienda, alle linee generali di andamento economico-produttivo e alle prevedibili implicazioni sull'andamento della occupazione.

Le parti definiranno entro il secondo semestre del 1998 contenuti e criteri delle relazioni sindacali a livello locale e in materia di handicap, pari opportunità e mobilità.

Fermo restando quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 20 gennaio 1993 e successive intese, la WIND Telecomunicazioni S.p.A. (d'ora innanzi Wind) e le Organizzazioni Sindacali firmatarie riconoscono concordemente che la valorizzazione professionale delle risorse umane è essenziale  ai  fini   dell'incremento  quantitativo  e  del  miglioramento  qualitativo dell'occupazione.

E' pertanto obiettivo condiviso la valorizzazione delle potenzialità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare riguardo al personale femminile, alle fasce deboli e ai lavoratori coinvolti in processi di mobilità, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.

 

Art. 2 - PRESTAZIONI INDISPENSABILI

Le prestazioni indispensabili per garantire la libertà di comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. l della L. 12 giugno 1990, n.146 (“Norme sull'esercizio del diritto di sciopero noi servizi pubblici essenziali”) saranno individuate, con le relative modalità attuative, dalle Parti con apposito accordo entro il 31 dicembre 1998.

 

DISCIPLINA GENERALE

Sezione Seconda

DIRITTI SIN'DACALI

 

PREMESSA

Le Parti si danno reciprocamente atto che le funzioni attribuite per legge e/o per contratto alle rappresentanze sindacali aziendali vengono esercitate dalle rappresentanze sindacali unitarie. Le stesse risultano pertanto titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele. La Wind, assistita dall'Associazione imprenditoriale, e le Organizzazioni Sindacali si incontreranno per armonizzare e adeguare le normative contrattuali con eventuali interventi legislativi in materia.

 

Art. 1 - ASSEMBLEA

L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della L. 20 maggio 1970, n. 300 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:

1) la convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno;

2) le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o la RSU convocheranno l'assemblea retribuita possibilmente alla fine o all'inizio dei periodi di lavorazione fermo restando quanto previsto alla lett. a), punto 4, Parte Prima, dell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993;

3) le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e/o le Rappresentanze sindacali aziendali nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi durante l'orario di lavoro dovranno tenere conto delle esigenze afferenti la continuazione della normale attività degli altri lavoratori non interessati all'assemblea stessa;

4) quando nell'unità produttiva il lavoro si svolge a turni, l'assemblea può essere articolata in due riunioni nella medesima giornata;

5) lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.

Saranno definite a livello aziendale le particolarità di svolgimento e di attuazione in relazione ai punti 4) e 5).

Dovranno essere preventivamente comunicati all'azienda i nominativi de dirigenti esterni del Sindacato che si intenda eventualmente far partecipare all'assemblea.

Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al 2° comma deIl'art. 35 della L. 20 maggio 1970, n. 300.

Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di cui sopra in quanto compatibili.

 

Art. 2 - DIRITTO Dl AFFISSIONE

Il diritto di affissione viene regolato dall'art. 25 della L. 20 maggio 1970, n. 300.

 

Art. 3 - LOCALI

In adempimento all'art. 27, L. 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti porrà. a disposizione un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. Nelle unità produttive con un numero inferiore a 200 dipendenti, il diritto riguarderà l'uso di un locale idoneo alle riunioni.

 

Art. 4 – PERMESSI PER MOTIVI SINDACALI E CARICHE ELETTIVE

Ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e provinciali delle Organizzazioni sindacali sottoscrittrici potranno essere concessi brevi permessi retribuiti, fino a 24 ore per ciascun trimestre solare, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e garantito comunque in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva.

Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni sindacali alle Associazioni industriali territoriali, che provvederanno a comunicarle all'azienda.

Per l'aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 della L. 20 maggio 1970, n. 300.

Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive si applica la normativa, in tema di permessi, di cui all'art. 32 della L. 20 maggio 1970, n. 300.

I componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie - di cui al protocollo tra Governo e Parti Sociali del 23 luglio 1993, e come regolati e individuati dall'accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 - per l'espletamento del loro mandato hanno diritto a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della L. 20 maggio 1970, n. 300.

Per quanto riguarda le unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti, le ore di permesso retribuite non potranno essere inferiori complessivamente a 1 ora e 30 minuti all'anno per ciascun dipendente. La nomina, a seguito di elezione, designazione o sostituzione dei componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla direzione aziendale per il tramite della locale Associazione Industriali a cura delle Organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.

I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli eventualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.

Le ore di permesso sindacale retribuite saranno liquidate in base alla retribuzione globale di fatto.

Le Parti, in occasione della definizione del sistema di relazioni sindacali di cui all'art. 1, Disciplina generale, Sezione prima, si riservano di verificare i predetti criteri relativi ai permessi per i componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie.

 

Art. 5 - TUTELA DEI COMPONENTI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

La tutela prevista dall'art. 14 dell'Accordo Interconfederale 18 aprile 1966 sulle Commissioni interne viene estesa, limitatamente al periodo di durata dell'incarico, ai componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie.

In caso di mobilità interna non meramente temporanea limitata a singoli componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie, lo spostamento degli stessi sarà subordinato, nel  caso di loro richiesta, ad un esame preventivo con la Rappresentanza sindacale unitaria.

 

Art. 6 - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SINDACALI

L'azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta,  a  favore  delle  Confederazioni  sottoscrittrici  o  di  organizzazioni  loro aderenti, mediante delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all'azienda dal lavoratore stesso.

Le deleghe avranno validità permanente, salvo revoca che può intervenire in qualsiasi momento.

Con la retribuzione del mese di febbraio di ogni anno, la Direzione aziendale provvederà a inserire nella busta paga di tutti i dipendenti un modulo di delega per la riscossione dei contributi sindacali.

La delega rilasciata dal lavoratore dovrà contenere l'indicazione delle Organizzazioni sindacali cui l'azienda dovrà versare l'importo della trattenuta mensile che sarà commisurata alla percentuale dell'1% di una retribuzione convenzionale costituita dal minimo tabellare e dall'indennità di contingenza di categoria in vigore nel mese di febbraio di ciascun anno, per tredici mensilità all'anno.

Il lavoratore che intende revocare la delega dovrà dichiararlo in calce a tale modulo. Se lo stesso indicherà una diversa Organizzazione sindacale, si intenderà revocata la delega precedente.

Su richiesta congiunta dei Sindacati provinciali, la raccolta delle deleghe potrà avvenire mediante l'utilizzazione di un modulo - da inserire nella busta paga - suddiviso in due parti, la prima delle quali, contenente l'indicazione del Sindacato beneficiario del contributo, sarà rimessa da ciascun lavoratore al Sindacato prescelto, e la seconda contenente la delega vera e propria, ma senza l'indicazione del Sindacato cui devolvere il contributo stesso, sarà rimessa all'azienda.

L'importo delle trattenute sarà versato mensilmente dall'Azienda secondo le indicazioni che verranno fornite per ciascun anno dalle Organizzazioni sindacali interessate tramite le Associazioni industriali. Eventuali variazioni nel corso dell'anno delle modalità di versamento dovranno essere comunicate per iscritto con preavviso di almeno tre mesi

Con  cadenza  semestrale,  le  Aziende  forniranno  tramite  l'Associazione  territoriale imprenditoriale, a ciascuna Organizzazione sindacale, l'indicazione numerica, aggregata per livelli di inquadramento, dei rispettivi iscritti e le relative somme.

 

Art. 7 - AFFISSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto di lavoro sarà affisso in ogni sede.

 

Art. 8 - INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI NELLE IMPRESE DI DIMENSIONE COMUNITARIA

Le Parti fanno riferimento, ove ne ricorrano i presupposti, all'Accordo Interconfederale 26 novembre 1996 di  recepimento della Direttiva Comunitaria 94/45 CE.

 

DISCIPLINA GENERALE

Sezione Terza

DISCIPLINA COMUNE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO

 

Art. 1 - ASSUNZIONE

L'assunzione dei lavoratori è fatta in conformità alle norme di legge.

All'atto dell'assunzione l'azienda comunicherà al lavoratore per iscritto:

1)         la data di inizio del rapporto di lavoro;

2)         con esattezza la località in cui presterà la sua opera;

3)         la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione;

4)         la Disciplina speciale che gli viene applicata;

5)         la durata dell'eventuale periodo di prova di cui alle discipline speciali;

6)         tutte le altre eventuali condizioni concordate.

Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

 

Art. 2 - FORME DIVERSE DI CONTRATTO DI LAVORO

L'Azienda nella stipulazione dei contratti di lavoro, oltre che alla forma del contratto a tempo pieno e indeterminato, potrà ricorrere alle altre forme consentite dalla normativa, nei limiti e alle condizioni fissate dalle leggi e dagli accordi sindacali.

In particolare, le Parti, in considerazione delle modalità di svolgimento dell'attività di telecomunicazioni, concordano, in via esemplificativa, sull'applicabilità delle seguenti forme contrattuali:

 

A) Contratto di lavoro part-time

Le Parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità e all'articolazione della prestazione di lavoro, in quanto applicato in rapporto alle esigenze dell'impresa e all'interesse del lavoratore, amministrato secondo criteri di proporzionalità diretta di tutti gli istituti normativi ed economici, se compatibili con le sue particolari caratteristiche.

Il lavoro a orario ridotto potrà svilupparsi su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell'orario legale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti. L'Azienda entro il primo semestre 1999 informerà le Organizzazioni sindacali sulle modalità attuative.

Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate, oltre quanto previsto dall'art. 1 della presente Parte generale, l'orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nell'arco dell'anno, nonché le altre eventuali condizioni concordate.

Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative, l'azienda valuterà l'accoglimento di richieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a part-time non oltre il limite del 2% del personale in forza a tempo pieno. Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali l'Azienda fornirà chiarimenti in ordine agli eventuali casi di non accoglimento di richieste.

In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma, non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta.

In tal caso è consentita, ai sensi dell'art. 23 della L. 28 febbraio 1987, n. 56, l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale.

In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive è consentita,  previa comunicazione alle RSU e salvo comprovati impedimenti individuali, la prestazione di lavoro eccedente l'orario ridotto concordato in conformità al 4° comma, dell'art. 5 della L. 19 dicembre 1984, n. 863.

La deroga è consentita, secondo il principio di proporzionalità diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui al 3° comma dell'art. 8, Disciplina speciale, parte prima e 3° comma dell'art. 5, Disciplina speciale, parte seconda.

Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo parziale prevede una prestazione pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l'orario concordato tra azienda e lavoratore sarà contenuto nel limite massimo di 8 ore settimanali e verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno.

Per i lavoratori a tempo ridotto la cui prestazione è inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l'orario concordato è consentito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantità mensile non superiore al 50% della normale prestazione nel mese. Tale lavoro sarà compensato da una maggiorazione del 10%.

In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a parità di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico-organizzative.

 

B) Contratto di lavoro a tempo determinato

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L. 28 febbraio 1987, n. 56.WIND-Associazione Industriali e Organizzazioni Sindacali firmatarie concordano che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che ne casi previsti dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti in materia, è consentita nelle sottoindicate ipotesi:

 

1)         quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;

2)         per punte di più intensa attività derivanti dall'acquisizione di commesse o per lancio di nuovi prodotti che, per i volumi o per i termini di consegna, non sia possibile eseguire in base al normale organico e ai normali programmi di lavoro;

3)         per l'esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni climatico-ambientali che non consentono la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell'anno;

4)         per l'esecuzione di particolari commesse che, per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;

5)         quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti per ferie, esclusi i casi di chiusura dell'unità produttiva, oppure in aspettativa.

 

Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopraindicate è pari all'8% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.

Le frazioni derivanti dall'applicazione della percentuale di cui sopra saranno arrotondate all'unità superiore.

Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo sindacale, i suddetti valori possono essere elevati in funzione delle specifiche esigenze aziendali.  

Circa le assunzioni con contratto a termine da stipulare in virtù del presente CCL, la Direzione comunicherà preventivamente alle Rappresentanze sindacali unitarie il numero dei lavoratori interessati e le fattispecie utilizzate fra quelle sopra indicate.

 

C) Contratto di lavoro ripartito ("Job sharing")

Le Parti, in coerenza con l'obiettivo, dichiarato nella Premessa del presente Contratto, di considerare tutti gli strumenti atti ad assicurare, nel rispetto delle norme e degli accordi, flessibilità organizzativa adeguata al contesto tecnologico e competitivo che caratterizza il settore delle telecomunicazioni, si riservano di concordare in sede aziendale condizioni e modalità per il ricorso, inizialmente in via sperimentale, al contratto di lavoro ripartito, la cui legittimità, pur in mancanza di una legge, è stata affermata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la Circolare n. 43 del 7 aprile 1998.

 

D) Contratto di Apprendistato

Le Parti, valutata l'opportunità di considerare attivamente il ricorso all'utilizzo dell'istituto dell'apprendistato quale regolato dall'art. 16 della L. 24 giugno 1997, n. 196 e successive disposizioni, si impegnano a definire entro il 31 dicembre 1999 il regime normativo contrattuale applicabile.

 

E) Contratto di lavoro temporaneo (lavoro interinale)

In relazione alla previsione di cui agli articoli da 1 a 11 della L. 24 giugno 1997, n. 196, l'azienda si riserva la facoltà di ricorrere alla tipologia dei contratti di lavoro temporaneo nel rispetto delle norme vigenti. Per quanto non regolato direttamente dalla citata legge, le Parti rinviano, sino a diverso accordo aziendale, a quanto fissato dall'Accordo interconfederale 16 aprile 1998.

 

F) Contratto di formazione e lavoro

Le Parti, in considerazione delle modalità operative e della opportunità di inserimento di giovani su mansioni che richiedono interventi formativi, convengono sul ricorso a contratti di formazione lavoro secondo le vigenti norme di legge in materia (L. 863/84; L. 407/90; L. 451/94; L. 196/97), all'Accordo interconfederale 18 dicembre 1988 (e successive proroghe) e all'intesa Confindustria - Sindacati del 31 gennaio 1995.

 

Art. 3 - QUALIFICHE ESCLUSE DALLA QUOTA DI RISERVA DI CUI ALL'ART. 25, COMMA 2, L. 23 LUGLIO 1991, N. 223

In attuazione di quanto previsto dal 20 comma dell'art. 25, L. 23 luglio 1991, n. 223 - Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro - le Parti convengono che al fine del calcolo della percentuale di cui al comma 1 dell'art. 25, legge citata, non si tiene conto:

dei lavoratori di cui alla Disciplina speciale, parte prima, inquadrati nella 4a e 5a categoria e dei lavoratori di cui alla Disciplina speciale, parte seconda, inquadrati nella 5a categoria e nella 6a e 7a categoria (personale direttivo), ai sensi dell'art. 8, Disciplina generale, Sezione terza, del presente contratto di lavoro;

non rientrano altresì nella riserva legale i lavoratori in possesso di diploma di scuole medie superiori che, nell'ambito del sistema di mobilità professionale di cui alla lett. C), punto III, dell'art.  8, Disciplina generale, Sezione terza, sono inquadrati all'atto dell'assunzione nella 4° categoria, e inseriti nella 5a categoria dopo 24 mesi;

secondo quanto previsto dall'art. 6 della L.196/97, è altresì escluso dal computo il prestatore di lavoro temporaneo.

Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza, nonché quelli destinati a servizi essenziali ai fini dell'integrità e dell'affidabilità di strutture rilevanti per la sicurezza dello Stato determinati con Decreto del Presidente del Consiglio.

I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal 5° comma, dell'art. 25, legge n. 223/1991, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25, citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.

Il presente articolo sarà trasmesso a cura delle Parti stipulanti al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale affinché provveda agli adempimenti conseguenti.

 

Art. 4 - DOCUMENTI, RESIDENZA E DOMICILIO

All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:

a)         carta di identità o documento equipollente;

b)         libretto di lavoro o documento equipollente;

c)         tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia già provvisto;

d)         certificato di residenza di data non anteriore a 3 mesi (l'interessato dovrà comunicare anche l'eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla residenza) o autocertificazione;

e)         fotocopia della tessera riportante il Codice Fiscale personale.

Ai sensi dell'art. 607 c.p.p. e nei limiti di cui all'art. 8 della L. 20 maggio 1970, n. 300 il datore di lavoro potrà richiedere il certificato penale del lavoratore.

All'atto dell'assunzione il lavoratore esibirà, ove ne sia in possesso, la sezione del libretto personale sanitario e di rischio da compilarsi a cura dell'azienda.

Il datore di lavoro dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.

Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti di residenza e di domicilio.

 

Art. 5 - LAVORO DEI MINORI E DEI SOGGETTI AVENTI DIR1TTO AD ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

Il lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Nota a verbale

L'azienda considererà con la maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento degli invalidi e degli handicappati nelle proprie strutture  in funzione della capacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie categorie degli stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle Rappresentanze sindacali unitarie.

 

Art. 6 - a) CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO IN CASO DI ACCESSO AI PROGRAMMI  TERAPEUTICI  E  DI RIABILITAZIONE  PER  GLI  STATI  Dl ACCERTATA TOSSICODIPENDENZA.

b) AGEVOLAZIONI  A  FAVORE  DI  GENITORI  DI  MINORI  CON HANDICAP

 

a) Ai sensi e per gli effetti della L. 26 giugno 1990, n.162 e del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,  prevenzione,  cura e riabilitazione dei relativi Stati di tossicodipendenza (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), il lavoratore del quale venga accertato lo stato di tossicodipendenza e che intenda accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di  altre  strutture  terapeutico-riabilitative  e  socio-assistenziali,  se  assunto  a  tempo indeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione della prestazione lavorativa è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, secondo le specifiche modalità di seguito definite.

Il dipendente che intenda avvalersi di detto periodo di aspettativa è tenuto a presentare alla Direzione dell'azienda la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze e il relativo programma di riabilita­zione ai sensi dell'art. 122 del citato Testo unico.

Il dipendente interessato dovrà inoltre presentare, con periodicità mensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta eseguendo il programma terapeutico attestante l'effettiva prosecuzione del programma stesso.

Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento della terapia di riabilitazione o dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa, ovvero dalla data dell'eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico.

Previa richiesta scritta, l'azienda concederà ai lavoratori che ne facciano richiesta per la necessità, attestata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze, di concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo seguito da un familiare tossicodipendente, un periodo di aspettativa - compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive - non superiore a quattro mesi, anche frazionabile per periodi non inferiori ad un mese.

Durante i suddetti periodi di aspettativa non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e/o di contratto.

Nell’attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo, sarà posta particolare attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti interessati.

 

b) L'Azienda dichiara che attuare, con le modalità e nelle misure indicate dall'art. 33 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, le agevolazioni previste a favore dei genitori (o parenti o affini entro il 3° grado) di minori con handicap in condizione di gravità.

 

Art. 7 - ADDETTI ALLE CENTRALI OPERATIVE

Le Parti hanno esaminato la particolare importanza rivestita, sul piano della funzionalità, efficienza e competitività, dal servizio svolto dalle centrali operative quale snodo del rapporto tra l'Azienda e la clientela tanto della rete fissa che di quella mobile.

In particolare l'attività, svolta da operatori polivalenti all'uopo addestrati presso Centrali Operative distribuite a copertura dell'intero territorio nazionale, è articolata nei seguenti momenti:

 

-           interfaccia informativa verso la clientela sui servizi e sulle funzioni delle reti fissa e radiocellulare;

-           interfaccia operativa verso la rete commerciale per l'attivazione degli abbonamenti;

-           gestione della bollettazione.

 

Per poter assicurare un adeguato servizio continuativo alla clientela, dette attività, nel rispetto di quanto disposto dal1'art. 9,  saranno svolte su turni a copertura dell'arco delle 24 ore su sette giorni la settimana. Le modalità operative dei turni saranno oggetto di apposito incontro tra le Parti a valle di una prima sperimentazione e, comunque, non oltre il primo trimestre 1999.

L'Azienda dichiara che, nell'inserimento dei neoassunti, perseguirà l'obiettivo di un mix equilibrato tra risorse maschili e femminili.

Tanto premesso le Parti, in relazione al servizio richiesto dagli stessi Capitolati d'oneri del Ministero delle Comunicazioni e alle modalità operative a regime, convengono quanto segue:

 

a)         le attività svolte dalle Centrali Operative, in particolare quella di interfaccia verso la clientela, rientrano tra quelle per le quali è prevista la deroga al riposo settimanale coincidente con la domenica definita dalla L. 22 febbraio 1934, n. 370 (tabellata dal D.M. 22 giugno 1935 e successive modifiche);

b)         nello spirito delle azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, di cui alla L. 10 aprile 1991, n. l25, di rimuovere il divieto di lavoro notturno per le donne, di cui all'art. 5 della L. 9 dicembre 1977, n. 903;

c)         per quanto concerne il diritto alla partecipazione alle assemblee retribuite di cui all'art. 20 L. 20 maggio 1970, n. 300, il personale delle Centrali Operative partecipa alle assemblee in modo scaglionato, con modalità (che saranno definite con accordo sindacale) che assicurino l'adeguata copertura del servizio e di smistamento del traffico.

 

Art. 8 - CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 7 categorie professionali e altrettanti livelli retributivi, ai quali corrispondono eguali valori minimi tabellari mensili secondo le tabelle allegate. I livelli indicati sono quelli ragguagliati a mese (173 ore) e sono uguali per tutti i lavoratori indipendentemente dalla differenza di età. L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali e le relative esemplificazioni indicate al successivo punto A).

La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come, ad esempio, il trattamento di fine rapporto, gli aumenti periodici, gli adempimenti assicurativi, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc.) che continuano ad essere previsti per i quadri, gli impiegati e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale e di contratto collettivo e che si intendono qui riconfermate, in quanto non esplicitamente modificate con il presente contratto.

Le Parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il comune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica. Pertanto, eventuali azioni giudiziarie promosse da lavoratori comunque aderenti alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, e intese a ottenere l'estensione di trattamenti normativi ed economici oltre i limiti stabiliti nella presente sede di contrattazione e sopra indicati, avranno come conseguenza l'automatico e corrispettivo scioglimento della Wind dalle obbligazioni in tale presupposto assunte.

Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti si obbligano a intervenire perché non siano proposte le azioni di cui sopra.

L'iniziativa di dichiarare lo scioglimento dalle obbligazioni di cui sopra è di competenza esclusiva della Wind, previo esame con le Organizzazioni sindacali stipulanti.

 

A) DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI

L'inquadramento dei lavoratori nel le categorie previste dal presente articolo avviene sulla base delle seguenti declaratorie generali. I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti professionali indicati nelle declaratorie consentono di inquadrare le figure professionali non indicate nel testo, così come le figure professionali dei lavoratori con funzioni  gerarchiche e  dei  lavoratori della  1a  categoria,  non  indicate perché già sufficientemente definite nelle declaratorie.

 

1a CATEGORIA

Appartengono a questa categoria:

I lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica.

I lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali.

 

2a CATEGORL4

Appartengono a questa categoria:

I lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare.

Allievo conduzione impianti

Allievo impianti/sistemi automatizzati

Allievo manutentore

 

I lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio.

Centralinista telefonico

Addetto compiti semplici di ufficio

 

3a CATEGORIA

Appartengono a questa categoria:

I lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro.

Riparatore

Addetto impianti/sistemi automatizzati

Addetto prove di laboratorio/sala prove

Allievo installatore impianti

 

I lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.

Centralinista telefonico

Contabile

 

4a CATEGORIA

Appartengono a questa categoria:

I lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono:

cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate.

Riparatore

Addetto prove di laboratorio/sala prove

Conduttore di impianti/sistemi automatizzati

Installatore impianti

 

I lavoratori  che,  con specifica collaborazione,  svolgono  attività  di  semplice coordinamento e controllo dl carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente.

Operatore telefonico o addetto al CalI Center

Addetto Help-Desk

Addetto a squadra operativa (neo diplomato)

Tecnico dei Centri di controllo (neo diplomato)

Addetto amministrazione vendite

Segretario/a

Contabile

 

5a CATEGORIA

Appartengono a questa categoria:

I lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della declaratoria della 4a categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi.

Manutentore

Installatore impianti

Tecnico specialista

 

I lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per i1 campo di attività, in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza.

Addetto a squadra operativa

Addetto Help-Desk

Tecnico di centro' di controllo

Supervisor di squadra operativa

Tecnico di impianti dei centri di controllo

Operatore telefonico specializzato

Assistenti te del Supervisor

Approvvigionatore/Buyer

Tecnico di laboratorio/sala prove

Venditore junior

 

6a CATEGORIA

Appartengono a questa categoria:

I lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite.

Supervisor di squadra o di gruppo operativi

Progettista di sistemi/servizi

Tecnico di pianificazione rete

Tecnico senior di centro di controllo

Venditore senior

Approvvigionatore/Buyer

Tecnico esperto di impianti dei centri di controllo

Addetto senior Help-Desk

Segretario/a assistente

 

7a CATEGORIA

Appartengono a questa categoria:

I lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della 6a categoria e a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell'azienda o che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fin dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.

Tecnico esperto di impianti dei centri di controllo

Supervisor esperto

Progettista di complessi

Specialista di progettazione sistemi/servizi

Specialista di pianificazione di rete

Specialista di approvvigionamenti

Specialista di pianificazione aziendale

 

I lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, in settori fondamentali dell'impresa, fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa: a questi lavoratori è attribuita la qualifica di “Quadro” di cui alla L. 13 maggio 1985, n. 190. Agli stessi si applica quanto appresso definito al successivo punto B).

Responsabile di struttura

Professional di elevata specializzazione ed esperienza.

 

B) QUADRI

Ai sensi e per effetti della L. 13 maggio 1985, n. 190 e della L. 2 aprile 1986, n. 106, si concorda quanto segue:

1) la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di “Quadro” viene effettuata dalle Parti stipulanti con il presente contratto collettivo di lavoro;

2) l'azienda, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2049 c.c. e dell'art. 5 della legge n. 190/1985, è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal Quadro nello svolgimento della sua attività.

La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa.

L'azienda garantirà al Quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali nei confronti del Quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli.

3) previa autorizzazione aziendale, ai Quadri è riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima;

4) in relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza, la partecipazione dei Quadri a iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali;

5) a decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di Quadro da parte dell'azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati un'indennità di funzione di importo pari a lire 190.000 mensili lorde comprensive dell'elemento retributivo previsto per gli altri lavoratori inquadrati nella 7a categoria (lire 115.000);

6) per quanto qui non contemplato si rinvia alle disposizioni della Disciplira speciale parte seconda del presente contratto;

7) le Parti si danno atto che con la regolamentazione di cui al presente accordo si è data piena attuazione al disposto della L. 13 maggio 1985, n. 190,  per quanto riguarda i “Quadri”.

 

C) MOBILITA’ PROFESSIONALE

Premesso che:

1) Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori. In questo senso le Parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività e delle capacità professionali stesse.

2) L'azienda, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organizzative ed economico-produttive, può promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1).

Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a livello aziendale, potranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la rispondenza dei risultati ai valori di efficienza produttiva e qualitativa previsti e l'impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione.

L'informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà materia di un incontro congiunto tra le Parti su richiesta anche di una di esse.

3) Per il conseguimento degli obiettivi suindicati verranno adottate, anche al fine di migliorare la qualità delle condizioni di  lavoro  e di  attenuare  il  grado  di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali:

corsi di addestramento e di formazione professionale;

ricomposizione e arricchimento delle mansioni;

rotazione su diverse posizioni di lavoro.

Le possibilità di realizzazione delle suddette iniziative di sviluppo delle capacità professionali dei lavoratori e i loro criteri informatori e applicativi saranno, a richiesta, oggetto di esame con le Rappresentanze sindacali unitarie.

4) Il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive dell'azienda e pertanto non darà luogo a una dinamica automatica e illimitata.

Le Parti convengono, limitatamente ai passaggi, dalla 1a alla 2a categoria e dalla 2a alla 3a categoria di cui ai successivi punti I e Il e alla lett. c) del punto III, la seguente disciplina:

 

I - Passaggio dalla 1a alla. 2a categoria - I lavoratori addetti alla attività produttiva passeranno alla 2a categoria dopo un periodo non superiore a 4 mesi. Gli altri lavoratori qualora non sia stato possibile inserirli nell'attività produttiva, pur avendone i requisiti, passeranno alla 2a categoria al compimento del 18° mese.

I passaggi di cui sopra non comportano necessariamente un cambiamento delle mansioni.

 

II - Passaggio dalla 2a alla 3a categoria - Nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive dell'azienda, come è detto in premessa del presente punto C), i passaggi dalla 2a alla 3a categoria avverranno come segue:

a) i lavoratori senza specifica pratica di lavoro, provenienti da scuole professionali ed in possesso del relativo titolo di studio saranno inseriti nella 3a categoria dopo 3 mesi dall'assunzione;

b) per i lavoratori che, con conoscenze e capacità acquisite in corsi professionali specifici sono inseriti come allievi in figure professionali non proprie della 2a categoria e comunque con sviluppo in più categorie superiori, l'assegnazione alla categoria superiore avverrà al conseguimento della necessaria esperienza e capacità tecnico-professionale che consenta di svolgere il lavoro al livello superiore. Tale esperienza si presume acquisita alla scadenza del 18° mese di effettiva prestazione, mentre se trattasi di corsi professionali specifici, di durata almeno biennale, l'inserimento alla categoria superiore avverrà entro il termine di 9 mesi;

c) per i lavoratori inseriti in figure professionali articolate, l'assegnazione alla 3a categoria avverrà previo accertamento della capacità del lavoratore concretamente dimostrata di svolgere funzioni di livello superiore. Tale capacità verrà accertata attraverso la sperimentazione di un periodo di almeno un mese in compiti di livelli superiori, trascorsi 18 mesi nell'espletamento delle funzioni proprie della professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire le necessarie capacità;

d) per i lavoratori della 2a categoria connessi al ciclo produttivo il cui sviluppo nei livelli superiori è collegato ad esigenze di carattere organizzativo e ad una specifica preparazione conseguita anche attraverso corsi di addestramento, l'idoneità al passaggio verrà accertata attraverso la sperimentazione per un periodo di un mese nello svolgimento dei compiti di livello superiore, trascorsi 36 mesi nell'espletamento delle funzioni proprie della professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire la necessaria capacità.

Tali passaggi non comporteranno necessariamente un cambiamento di mansioni.

 

III - Ai lavoratori cui si applica la Disciplina speciale, parte seconda, saranno applicati i seguenti criteri di inserimento in azienda e di mobilità:

a) i lavoratori in possesso di laurea, in fase di inserimento nella azienda, verranno inquadrati nella 5a categoria, sempre che svolgano attività inerenti alla laurea conseguita;

b) i lavoratori in possesso di diploma di scuole medie superiori, in fase di inserimento nell'azienda, verranno inquadrati nella 4a categoria. Tali lavoratori passeranno in ogni caso alla 5a categoria dopo 24 mesi di ininterrotta permanenza in attività inerenti al diploma conseguito;

c) i lavoratori inquadrati nella 2a categoria di cui al 2° alinea della relativa declaratoria dopo 18 mesi di ininterrotta permanenza passeranno alla 3a categoria.

 

Art. 9 - ORARIO DI LAVORO

La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40 ore. Ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono quelli fissati dalle vigenti disposizioni di legge.

La durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale in un periodo di 12 mesi con un massimo di 48 ore settimanali. L'utilizzo di tale forma sarà oggetto di accordo tra le parti.

La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla Direzione anche in modo non uniforme, previo esame con le Rappresentanze sindacali unitarie.

Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le attività elencate nell'allegato al presente articolo.

L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge.

Le ore di lavoro sono contate con l'orologio della sede.

I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.

Le Parti convengono che tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficeranno di mezz’ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda.

Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione od al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi potrà essere eccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno così iniziato. Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono l'orario  giornaliero  determinato  in  applicazione  del  comma  3,  saranno  considerate straordinarie e come tali retribuite.

Al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione per le 8 ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria.

I lavoratori partecipanti ai turni dovranno alternarsi nei diversi turni allo scopo di evitare che una Parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne.

Quando l'assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisca una innovazione, sarà consentito al lavoratore di richiedere l'accertamento sanitario in ordine alla sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne.

 

ALLEGATO ALL’ART. 9

Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione degli  impianti, quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale.

Personale addetto alla vigilanza dell'azienda e degli impianti.

Personale che lavora a turni.

Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia saltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato.

 

RIDUZIONE DELL'ORARIO Dl LAVORO

Le Parti, a completamento della regolamentazione dell’orario e della flessibilità del lavoro, anche in applicazione di quanto previsto dall’Accordo Governo - Parti Sociali del 22 gennaio 1983, convengono quanto segue:

Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, viene definita la riduzione dell'orario di lavoro di 72 ore in ragione di anno di servizio e in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno;

I lavoratori potranno fruire di detta riduzione con permessi individuali retribuiti per gruppi di 4 ore; l'azienda potrà stabilire, previo esame congiunto con le R.S.U., diverse modalità di utilizzazione delle ore di riduzione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali;

La fruizione di detti permessi individuali retribuiti (come di quelli previsti agli art. 7 e 4 rispettivamente della parte prima e seconda della Disciplina speciale del presente C.C.L.) avverrà tramite rotazione che non implichi complessivamente assenza superiore ad un tetto compreso tra l'8,5 e l'11,5% dei lavoratori normalmente addetti al turno;

d)         I permessi non fruiti dai lavoratori entro l'anno di maturazione saranno pagati con la retribuzione in atto nel mese di dicembre dello stesso anno.

 

Art. 10 - REPERIBILITA' OPERATIVA

 

Con “Reperibilità operativa” si individua nel presente C.C.L. la disponibilità del lavoratore ad operare, programmata dall'Azienda, fuori dal normale orario di lavoro per assicurare - sia con intervento diretto, sia coordinando l'attività di altri dipendenti - la continuità dei servizi e la funzionalità degli impianti.

Per “intervento” si intende l'attività svolta dal lavoratore, a seguito della segnalazione di criticità e fino al ripristino della funzionalità. L'intervento può essere effettuato da remoto (con mezzi telematici) o direttamente sul sito in cui si è verificata la criticità: in questo secondo caso il tempo complessivo d'intervento comprende quello necessario per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo.

 

In considerazione della necessità per l'Azienda di assicurare la continuità del servizio alla clientela, nel rispetto degli obblighi derivanti dai Capitolati d'oneri del Ministero delle Comunicazioni, le Parti concordano sulla istituzione di uno specifico trattamento per i lavoratori in reperibilità operativa per le unità dei Sistemi informativi e Sistemi di rete. L'Azienda, previa consultazione con le OO.SS., si riserva l'estensione a ulteriori unità per le quali venissero individuate le stesse condizioni.

L'Azienda dichiara di prevedere, in fase sperimentale, di regola periodi di disponibilità settimanale per ognuno dei dipendenti interessati, con una frequenza non superiore a una settimana ogni quattro. Il lavoratore  interessato sarà di regola informato con un preavviso minimo di quarantotto ore.

 

Trattamento previsto.

Le Parti concordano sull'applicabilità, in fase sperimentale, del trattamento di seguito indicato. Entro l'ultimo trimestre 1999 le Parti concorderanno il trattamento applicabile a regime.

 

1.         Per la disponibilità in ciascuna giornata di reperibilità l'Azienda erogherà i seguenti importi lordi, sulla base della categoria professionale di inquadramento:

 

 

                    Giorno     Orario  Importo per categoria professionale

            inizio reperibilità

                        1a-5a   6a e 7a

-           da lunedì al venerdì:   17.30   -           8.30 g.s.          L.         40.000 45.000

-           sabato:            8.30     -           8.30 g.s.          L.         80.000 100.000
-           domenica e festivi:     8.30     -           8.30 g.s.          L.         100.000           125.000

 

2.         In caso di intervento effettuato nei periodi di reperibilità

-           ai lavoratori inquadrati sino alla 5a categoria verrà corrisposta la normale retribuzione con le maggiorazioni previste dal presente C.C.L.;

-           ai lavoratori inquadrati nella 6a e 7a categoria professionale verrà erogato un importo forfettario lordo su base giornaliera commisurato alla complessità e alla durata complessiva dell'intervento/degli interventi

sino a 2 ore     L.         40.000

tra le 2 e le 4 ore        L.         60.000

oltre le 4 ore    L.         80.000

in caso di interventi tra le 22.00 e le 7.00, ai lavoratori verrà riconosciuto un riposo compensativo alle seguenti condizioni e misure:

 

Giorno inizio

Reperibilità

 

Fascia oraria di rif.

 

Durata intervento

 

Giornate di riposo comp.

 

 

Dal lunedì al sabato

 

24.00 – 7.00 g.s.

 

Sino a 4 ore

 

1.0        

 

 

 

 

22.00 – 7.00 g.s.

 

Più di 4 ore

 

1.0

 

 

Domenica e festivi

 

22.00 – 7.00 g.s.

 

Tra le 4 e le 8 ore

 

0.5

 

 

 

 

22.00 – 7.00 g.s.

 

Più di 8 ore

 

1.0

 

 

 

I trattamenti definiti nel presente articolo devono intendersi:

comprensivi dell'incidenza sugli istituti di legge e di CCL a liquidazione indiretta;

integralmente assorbibili in caso di future disposizioni di legge o di contratto che modifichino la disciplina relativa alla disponibilità e alle prestazioni di lavoro effettuate fuori del normale orario di lavoro.

 

Art. 11 - RIPOSO SETTIMANALE

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica.

Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.

I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.

Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la domenica anche per coloro che lavorano a turni ed affinché i turni abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l'orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.

In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita - rispettivamente all'art. 8 e all'art. 5 della Disciplina speciale, parte prima e parte seconda - per il lavoro festivo.

 

Art. 12 – ANZIANITA’ DEI LAVORATORI

La sospensione dal lavoro per riduzione o interruzione di attività e i permessi non interrompono l'anzianità di servizio dei lavoratori a tutti gli effetti.

L'aspettativa per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali e per i lavoratori in malattia, e per i lavoratori che intendano avvalersi delle disposizioni di cui al precedente art. 6 e agli artt. 14 e 12, Disciplina speciale, rispettivamente Parte prima e seconda, è regolata dalle nonne di legge e di contratto.

La sospensione totale o parziale della prestazione di lavoro per la quale sia prevista l'integrazione salariale è regolata, ai fini del trattamento di fine rapporto, dalla L. 29 maggio 1982, n. 297.

 

Art. 13- FORME DI RETRIBUZIONE

I lavoratori sono retribuiti a economia.

Allo scopo di incrementare la produttività e qualità, le Parti riconoscono l'opportunità di ricorrere a forme di retribuzione a incentivo.

 

Art. 14 - PREMIO DI RISULTATO

La contrattazione aziendale potrà definire l'istituzione di un Premio annuale calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.

Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le Parti, di cui al punto 6) della Premessa, esamineranno preventivamente, in un apposito incontro in sede aziendale, le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell'azienda.

Le Parti si incontreranno entro il primo trimestre 2000 per la definizione dei meccanismi e delle modalità di incentivazione coerenti con i principi del Protocollo 23 luglio 1993.

 

Art. 15 - MENSE AZIENDALI

I dipendenti potranno accedere alle mense aziendali esistenti presso le varie sedi. I dipendenti operanti presso sedi sprovviste di mensa aziendale avranno a disposizione buoni pasto usufruibili, nel rispetto delle vigenti norme di legge e regolamento aziendale, presso esercizi convenzionati.

 

Art. 16 - INDENNITÀ DI MENSA

Premesso che la computabilità dell'indennità di mensa nella retribuzione valevole ai fini degli istituti contrattuali e di legge è disciplinata dall'Accordo Interconfederale 20 aprile 1956, recepito in legge con D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1026 e dagli accordi aziendali in materia, le Parti confermano che l'equivalente del costo della mensa sostenuto dal datore di lavoro non è computabile agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. né degli altri istituti contrattuali e di legge.

 

Art. 17 - NUOVE MANSIONI

Per mansioni  nuove  non previste nelle esemplificazioni  contrattuali,  l'azienda darà comunicazione, tramite la propria Associazione, all'organizzazione dei lavoratori della categoria retributiva nella quale il lavoratore è stato inserito. In tal caso il Sindacato potrà formulare i suoi rilievi al riguardo.

 

Art. 18 - CUMULO DI MANSIONI

Ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di mansioni di diverse categorie sarà attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo, fermo restando quanto stabilito in materia di mansioni dall'art. 13 della L. 20 maggio 1970, n. 300 e dall'art. 8, punto C), del presente contratto in materia di mobilità. Di casi particolari che non rientrino fra quelli sopra indicati si terrà conto nella retribuzione.

 

Art. 19 - TRASFERIMENTI

I lavoratori di età superiore ai 50 anni se uomini e 45 se donne potranno essere trasferiti in altra sede solo in casi eccezionali da esaminare, a richiesta del lavoratore, in sede sindacale.

In caso di altri trasferimenti individuali dovrà tenersi conto delle obiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il trasferimento, direttamente ovvero tramite i dirigenti delle Rappresentanze sindacali unitarie.

In ogni caso il trasferimento deve essere preceduto da un preavviso non inferiore a 20 giorni.

I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e, a richiesta delle stesse, di esame congiunto.

La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengono disposti nell'ambito del comprensorio.

Quanto sopra non si cumula con le eventuali regolamentazioni in materia derivanti da accordi o norme aziendali.

 

Art. 20 - RECLAMI E CONTROVERSIE

Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le Parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie individuali e collettive tra azienda e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali unitarie e, in difetto di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali. Le controversie collettive sull'applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni sindacali territoriali aderenti rispettivamente alle Associazioni sindacali congiuntamente stipulanti e, in caso di mancato accordo, a livello nazionale dalle Associazioni sindacali congiuntamente stipulanti.

 

Art. 21 - RAPPORTI IN AZIENDA

Nell'ambito del rapporto di lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.

I rapporti tra i lavoratori. a tutti i livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza ed educazione.

In armonia con la dignità del lavoratore i superiori impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione e urbanità.

Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti la modifica delle sue condizioni di lavoro.

L'azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, egli è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.

L'azienda deve inoltre comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa.

Il lavoratore deve osservare l'orario di lavoro e adempiere le formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze, con espresso divieto di alterare o falsificare i dati della presenza propria o di altro lavoratore.

Egli inoltre deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza, osservare le disposizioni del presente contratto, nonché quelle impartite dai superiori, avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti, ecc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in questione.

La valutazione dell'eventuale danno deve essere fatta obiettivamente e l'ammontare del danno deve essere preventivamente contestato al lavoratore. L'ammontare delle perdite e dei danni di cui ai commi precedenti potrà essere trattenuto ratealmente sulla retribuzione con quote non superiori al 10% della retribuzione stessa. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la trattenuta verrà effettuata sull'ammontare di quanto spettante al lavoratore, fatte salve le disposizioni e limiti di legge.

Egli deve conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; inoltre non dovrà trarre profitto,  con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue mansioni nell'azienda, né svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale, né abusare, dopo risolto il rapporto di lavoro ed in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio.

Eventuali patti di limitazione dell'attività professionale del lavoratore per il tempo successivo alla risoluzione del rapporto sono regolati a norma dell'art. 2125 c.c..

Le infrazioni a tali disposizioni come previsto nei successivi artt. 26, 27, e 28 daranno luogo a provvedimenti disciplinari che potranno giungere fino al licenziamento per mancanze ai sensi dell'art.28.

 

Art. 22 - DIVIETI

Il lavoratore non potrà prestare la propria opera presso aziende diverse da quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal lavoro senza trattamento economico. Non sono consentite in azienda le collette, le raccolte di firme e la vendita di biglietti e di oggetti, oltre i limiti previsti dalla L. 20 maggio 1970, n. 300 e dal successivo art. 23.

 

Art. 23 - VEN'DITA DI LIBRI E RIVISTE

Nelle sedi con oltre 100 dipendenti la Rappresentanza sindacale unitaria potrà effettuare la diffusione, anche attraverso vendita rivolta esclusivamente a dipendenti, di libri e riviste la cui edizione sia stata debitamente autorizzata nelle forme di legge.

Le operazioni relative saranno svolte direttamente dai Rappresentanti sindacali unitari sotto la propria esclusiva responsabilità anche in ordine al contenuto delle pubblicazioni e si effettueranno, fuori dell'orario di lavoro, nel locale della Rappresentanza sindacale unitaria e/o, nei giorni preventivamente concordati con la Direzione, in altro locale di ritrovo o di riunione messo a disposizione dall'azienda.

Dalle forme di paramento dei libri e riviste è esclusa ogni trattenuta anche rateale sulla retribuzione.

 

Art. 24 - VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO

Il lavoratore non può rifiutare la visita di inventario degli oggetti, strumenti o utensili affiidatigli.

Le visite personali di controllo sul lavoratore potranno essere effettuate ai sensi dell'art. 6 della L. 20 maggio 1970, n. 300.

 

Art. 25 - NORME SPECIALI

Oltre che al presente contratto di lavoro i lavoratori devono uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione purché tali norme non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto e dagli altri accordi vigenti.

Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.

 

Art. 26 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

a)         richiamo verbale;

b)         ammonizione scritta;

c)         multa non superiore a tre ore di paga base e contingenza o minimo di stipendio e contingenza;

d)         sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;

e)         licenziamento per mancanze ai sensi dell'art.28.

Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto e i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.

Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lett. b), c) e d) potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.

Il licenziamento per mancanze di cui ai punti A) e B) dell'art. 28 potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall'art. 7 della L. 15 luglio 1966, n. 604 confermate dall'art. 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300.

Non si terrà conto a nessun effetto de provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione.

 

Art. 27 - AMMONIZIONI SCRITTE, MULTE E SOSPENSIONI

Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:

non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;

senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;

esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;

per disattenzione o negligenza guasti il materiale della sede o il materiale in lavorazione;

venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l'orario di lavoro;

fuori dell'azienda compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza dell'azienda stessa;

contravvenga al divieto di fumare laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;

esegua entro l'azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell’azienda, con uso di mezzi dell’azienda stessa;

l)          in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza della sede.

L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale.

 

Art. 28 - LICENZIAMENTI PER MANCANZE

A) Licenziamento con preavviso

In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art.27, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lett. B).

A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

insubordinazione ai superiori;

sensibile danneggiamento colposo al materiale della sede o al materiale di lavorazione;

esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità senza impiego di materiale dell'azienda;

rissa nella sede fuori dei reparti di operatività;

abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lett. B);

assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie;

condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;

recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 27, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 27, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 26.

 

B) Licenziamento senta preavviso

In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.

A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

grave insubordinazione ai superiori;

furto nell'azienda;

trafugamento di oggetti, piani, progetti o documenti dell'azienda;

danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o agli impianti;

abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;

fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;

esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell'azienda;

rissa nell'interno dei reparti di lavorazione.

 

Art. 29 - SOSPENSIONE CAUTELARE NON DISCIPLINARE

In caso di licenziamento per mancanze di cui al punto B) dell'art. 28 (senza preavviso), l'azienda potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di 6 giorni.

Il datore di lavoro comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarie. Ove il licenziamento venga comminato, esso avrà effetto dal momento della disposta sospensione.

 

Art. 30 - AMBIENTE DI LAVORO - IGIENE E SICUREZZA

I diritti e doveri delle Parti in materia di prevenzione e sicurezza aziendale sono quelli fissati dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come integrato dal Decreto Legislativo 19 marzo 1996,  n. 242, e successive modifiche.

 

Art. 31 - APPALTI

I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia. I contratti di appalto continuativi svolti in azienda stipulati durante il periodo di vigenza del presente contratto - saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche che, su richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie, potranno formare oggetto di verifica con la Direzione.

Restano comunque salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante, e quelli propri delle attività di installazione e montaggio in cantiere.

L'azienda appaltante deve esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quello di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche.

I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei Servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.

 

Art. 32 - DIRITTO ALLO STUDIO

A far data dal l° gennaio 1999 verrà determinato, all'inizio di ogni triennio, su richiesta della R.S.U., il monte ore messo a disposizione di tutti i dipendenti per l'esercizio del diritto allo studio qui disciplinato, moltiplicando ore sette annue per tre e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda o nell'unità produttiva in quella data, salvo i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.

I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda o dall'unità produttiva per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 2% del totale della forza occupata; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva, mediante accordi con le R.S.U..

Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno.

I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura, anche in relazione all'attività dell'azienda, intendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale come sopra definito. In tal caso i permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.

Nel caso di frequenza dei corsi sperimentali per il recupero dell'attuale scuola dell'obbligo e per l'alfabetizzazione degli adulti, il monte ore di permesso retribuito, comprensivo delle prove di esame, pro-capite nel triennio è elevato a 250 ore. Il rapporto fra ore di permesso retribuito e ore di frequenza ai detti corsi è elevato a 2/3 sino a concorrenza delle predette 250 ore.

Per l'esercizio del diritto allo studio il dipendente interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità in atto a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.

Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di un terzo del monte ore triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al 2° comma, la Direzione e le Rappresentanze sindacali unitarie stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per la identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto al 2° comma, quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio, ecc..

Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti.

I  lavoratori  dovranno  fornire  all'azienda un  certificato  di  iscrizione  al  corso  e, successivamente, certificati di frequenza con l'indicazione delle ore relative.

Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria.

Nel caso in cui permanga divergenza circa la corrispondenza fra le caratteristiche del corso di studio che il dipendente intende frequentare e le finalità indicate nel 4° comma, la risoluzione viene demandata - in unico grado - alla decisione dell'organismo paritetico per la formazione professionale, costituito ai sensi dell'Accordo Interconfederale 20 gennaio 1993 e successive intese, competente per territorio.

L’“organismo paritetico” decide all'unanimità entro venti giorni dalla data di ricevimento della istanza che le Parti, congiuntamente o disgiuntamente, avranno inoltrato, con raccomandata a.r., tramite le rispettive Organizzazioni sindacali territorialmente competenti.

L'azienda  erogherà,  durante la frequenza dei  corsi,  acconti  mensili  conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni indicate al 2° comma, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.

 

Art. 33 - FACILITAZIONI PARTICOLARI PER LA FREQUENZA AI CORSI E PER GLI ESAMI DEI LAVORATORI STUDENTI

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.

Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire su richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari, ovvero la sessione di esami negli altri casi. Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base alla norma del diritto allo studio di cui all'art. 32.

Inoltre i lavoratori studenti potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente pro-quota, in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda.

 

I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.

A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.

Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali.

 

Art. 34 - CONSEGNA DEI DOCUMENTI ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Entro il giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'azienda metterà a disposizione del lavoratore per il ritiro i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati, e il lavoratore rilascerà regolare ricevuta.

Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà dell'imprenditore questi non fosse in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva di giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari per instaurare un eventuale nuovo rapporto di lavoro.

 

Art. 35 - CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA

La cessione o trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro ed in tal caso il lavoratore conserva, nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti (anzianità di servizio, categoria, mansioni, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro.

 

Art. 36 - CERTIF1CATO DI LAVORO

Ai sensi dell’art. 2124 c.c. l'azienda dovrà rilasciare al lavoratore, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreché non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso è stato ­occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.

 

Art. 37 - INDENNITA' IN CASO DI MORTE

In caso di morte del lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso di cui agli artt. 24 e 18 della Disciplina speciale, rispettivamente parte prima e parte seconda, e il trattamento di fine rapporto di cui agli artt. 25 e 19 della Disciplina speciale, rispettivamente parte prima e parte seconda, saranno corrisposte giusta le disposizioni previste nell'art. 2122 c.c., così come modificato dalla sentenza n. 8 del 19 gennaio 19"2 della Corte Costituzionale.

 

Art. 38 – INSCINDIBILITA’ DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

Agli effetti del precedente comma si considerano costituenti un unico istituto il complesso degli istituti di carattere normativo regolamentare (norme generali disciplinari, ferie, preavviso e trattamento di fine rapporto, malattia ed infortunio, puerperio).

Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le Parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, più favorevole al lavoratore attualmente in servizio non derivanti da accordi nazionali, le quali continueranno ad essere mantenute ad personam.

 

Art. 39 - DECORRENZA E DURATA

In applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, in considerazione della prima applicazione, salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente contratto decorre dal 1° luglio 1998 e avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2000.

Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al citato Protocollo, se non disdetto tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r.  in caso di disdetta - e salvo quanto previsto al successivo comma - il presente contratto sarà applicato sino al successivo. Nel caso di stipula del C.C.N.L. di settore delle telecomunicazioni di cui in premessa, le Parti si incontreranno entro tre mesi per le eventuali relative armonizzazioni, ferma restando la vigenza minima del presente contratto al 30 giugno 2000.

 

Art. 40 - PROCEDURA DI RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

La Parte che ha dato disdetta del contratto presenterà le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.

La Parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.

Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Le Parti si danno atto che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato “indennità di vacanza contrattuale” secondo le modalità e i criteri specificatamente previsti nel Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23luglio 1993.

La violazione del periodo di raffreddamento come definito al secondo comma del presente articolo comporta come conseguenza a carico della Parte che vi ha dato causa l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale. secondo quanto previsto dal Protocollo 23 luglio.

 

Art. 41 - DISTRIBUZIONE DEL CONTRATTO

L'azienda distribuirà a ciascun lavoratore in forza alla data di stipulazione del presente contratto collettivo di lavoro una copia dello stesso a partire dal mese di agosto 1998 ed entro il mese di febbraio 1999.

 

DISCIPLINA SPECIALE

Parte Prima

 

Art. 1 - SOGGETTI DESTINATARI DELLA PARTE PRIMA DELLA DISCIPLINA SPECIALE

La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione non possiede i requisiti stabiliti per le prestazioni svolte dai lavoratori a cui si applica la successiva parte seconda della Disciplina speciale e ai quali, invece, si applicano, fra le altre, le norme previste dal D.L.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788, sulla Cassa integrazione guadagni.

 

Art. 2 - PERIODO DI PROVA

L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore a 12 giorni di effettivo lavoro. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione dei rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso né relativa indennità sostitutiva.

Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 12 giorni lavorativi per il caso di malattia e 15 giorni lavorativi per il caso di infortunio.

Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni o per licenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso, al lavoratore spetta la retribuzione delle ore di lavoro compiute dal lavoratore ad economia.

In ogni caso la retribuzione che verrà corrisposta al lavoratore durante il periodo di prova non potrà essere inferiore al minimo contrattuale previsto per la categoria professionale della classificazione unica per la quale il lavoratore è stato assunto o in cui abbia svolto le mansioni. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà senz'altro confermato in servizio e la sua anzianità avrà la decorrenza a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione.

 

Art. 3 - ENTRATA E USCITA

L'entrata dei lavoratori nella sede sarà regolata secondo gli orari e le modalità attuate presso ciascuna sede stessa.

Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da un quarto d'ora o mezz'ora dopo l'inizio dell'orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso nei primi 15 minuti o oltre i 15 e fino ai 30.

 

Art. 4 - SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEL LAVORO

In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore, nel conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste, nella giornata, non superino nel loro complesso i 60 minuti.

In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino nel loro complesso i 60 minuti, se l'azienda trattiene il lavoratore nella sede questi ha diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza.

In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo tra le Organizzazioni sindacali periferiche per il prolungamento di tale termine, il lavoratore potrà risolvere il rapporto con diritto a tutte le indennità relative compreso il preavviso, nonché al trattamento di fine rapporto.

 

Art. 5 - SOSPENSIONI E RIDUZIONI DI LAVORO

In caso di riduzione o sospensione obbligatoria dell'orario di lavoro dovuta a provvedimenti di carattere generale, che interessi tutta l'industria, le Parti si rimettono alle disposizioni relative alla integrazione in quanto applicabili e agli accordi che potranno intervenire tra le Confederazioni interessate.

 

Art. 6 - RECUPERI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali periferiche o tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria o anche, per casi individuali, fra le Parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

 

Art. 7 – FESTIVITA’

Agli effetti della L. 22 febbraio 1934, n. 370 sono considerati giorni festivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'art. 11, Disciplina generale, sezione terza. Agli effetti della L. 27 maggio 1949, n. 260, della L. 5 marzo 1977, n. 54 e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 sono considerati giorni festivi:

le festività del:

            25 aprile (anniversario della liberazione);

            l° maggio (festa del lavoro);

le festività di cui appresso:

1) Capodanno (1° gennaio);

2) Epifania del Signore (6 gennaio);

3) Lunedì di Pasqua (mobile);

4) SS. Pietro e Paolo, per il Comune- di Roma (giorno del Santo Patrono - 29 giugno);

5) Assunzione di M.V. (15 agosto);

6) Ognissanti (1° novembre);

7) Immacolata Concezione (8 dicembre);

8) Natale (25 dicembre);

9) S. Stefano (26 dicembre).

Per il trattamento delle festività di cui ai punti a) e b) valgono le norme di legge;

il giorno del Santo Patrono del luogo della sede o un'altra festività da concordare all'inizio di ogni anno tra le Organizzazioni locali competenti, in sostituzione di quella del Santo Patrono, fatto salvo il punto 4 della lett. b).

Le Parti convengono di estendere alla festività di cui al punto c) il trattamento previsto dalla L. 31 marzo 1954, n. 90, per le festività di cui al punto b).

Nei casi di assenza dal lavoro nel giorno festivo di cui al punto c) per i quali i lavoratori percepiscono un trattamento a carico dei relativi Istituti assistenziali (malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ecc.), l'azienda integrerà il trattamento corrisposto dagli Istituti predetti fino a raggiungere la retribuzione normale che il lavoratore avrebbe percepita se non fosse stato assente.

Le singole giornate di festività sono ragguagliate a ore 6 e 40 minuti (1/6 di 40 ore).

In sostituzione delle 4 festività abolite dalla L. 5 marzo 1977, n. 54 i lavoratori fruiscono delle corrispondenti 32 ore di permesso individuale retribuite nell'ambito della riduzione d'orario prevista dall'art. 9 della Disciplina generale, sezione terza.

Per quanto riguarda le due festività (2 giugno e 4 novembre) la cui celebrazione ha luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

 

Art. 8 - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

È considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario giornaliero fissato in applicazione del 30 comma dell'art. 9, Disciplina generate, sezione terza, salve le deroghe, e le eccezioni di legge.

Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e sarà contenuto nel limite massimo di 8 ore settimanali.

Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, per un periodo che non superi le 250 ore annuali.

Salvo casi eccezionali e imprevedibili, la Direzione dell'Azienda darà informazione preventiva del lavoro straordinario alle R.S.U. ove costituite.

La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.

li lavoro notturno decorre dalle 12 ore successive all'inizio del turno del mattino; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di un'ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli impianti.

Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i fanciulli, salvo quanto previsto dall'art. 7, Disciplina generale, sezione terza.

E considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall'art. 7 della presente parte.

Le percentuali di maggiorazione per il  lavoro straordinario notturno e festivo, da corrispondersi oltre alla normale retribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma successivo, sono le seguenti:

 

PER LAVORO           NON A TURNI           A TURNI

 

Lavoro straordinario:

prime 2 ore……………………………………...        25%     25%

ore successive…………………………………..       30%     30%

notturno fino alle ore 22…………………….  20%     15%

notturno oltre le ore 22………………………….        30%     15%

notturno oltre le ore 22 con riposo compensativo    15%     15%

festivo……………………………………….   50%     50%

festivo con riposo compensativo (1) ……….           10%     10%

straordinario festivo (oltre le 8 ore)…………            55%     55%

straordinario festivo con riposo

compensativo (oltre le 8 ore) (1) ………………       35%     35%

straordinario notturno (prime 2 ore) ………. 50%     40%

straordinario notturno (ore successive) ……….      50%     45%

h) notturno e festivo……………………………         60%     55%

i)          notturno festivo con riposo

compensativo (1) ………………………………        35%     30%

1) straordinario notturno festivo

(oltre le 8 ore) ………………………………….         75%     65%

m) straordinario notturno festivo con

riposo compensativo (oltre le 8 ore) (1) ……….      55%     50%

 

(1)       Il lavoro festivo in giorno di domenica, con riposo compensativo, è consentito solo nei casi previsti dalla  Legge.

 

Le percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate sulla paga base di fatto comprensiva dell'indennità di contingenza.

Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo.

Nulla viene innovato nelle altre disposizioni in materia di lavoro straordinario.

 

Art. 9 - PASSAGGIO TEMPORANEO DI MANSIONI

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, decorsi trenta giorni continuativi nell'esercizio delle dette mansioni superiori o 75 giorni non continuativi di esercizio delle dette mansioni superiori nell'arco di un anno.

Tuttavia, l'esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio. infortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo di durata non superiore a 6 mesi, aspettativa, non dà luogo al passaggio di categoria per il periodo di tempo in cui dura la conservazione del posto per l'assente, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.

 

Art. 10 - MENSILIZZAZIONE

La retribuzione dei lavoratori è contabilmente determinata in misura mensile.

La retribuzione oraria dei lavoratori anche ai fini dei vari istituti contrattuali si determina dividendo per 173 i minimi tabellari della classificazione unica, gli aumenti periodici di anzianità, l'indennità di contingenza, gli aumenti di merito nonché gli altri compensi già eventualmente fissati a mese ed aggiungendo a tali valori gli altri elementi orari della retribuzione quali cottimi, incentivi, indennità varie, ecc..

L’ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore lavorate e per quelle contrattualmente dovute.

 

Art.  11 - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione dei lavoratori verrà liquidata con periodicità mensile sulla base delle ore effettivamente lavorate e di quelle contrattualmente dovute nel corso di ciascun mese dell'anno.

In occasione della corresponsione della retribuzione (con accredito su c/c bancario indicato dal lavoratore stesso) verrà consegnata o inviata al lavoratore una busta o prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente specificati: la ragione sociale dell'azienda, il nome del lavoratore, il mese cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga, contingenza, ecc.) e la elencazione delle trattenute.

Tanto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata contro il rilascio da parte le lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.

Nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra dovute al lavoratore oltre i 15 giorni, il lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto anche alla indennità di mancato preavviso. In casi particolari il predetto termine di 15 giorni potrà essere prolungato mediante accordo tra le Organizzazioni sindacali interessate.

 

Art. 12 - FERIE

I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane.

Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi di 6 ore e 40 minuti ciascuno.  In caso di distribuzione dell'orario di lavoro su 5 giorni, i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo del periodo di ferie contrattuale che agli effetti della retribuzione relativa.

I giorni festivi di cui all'art. 7 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo a un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie, calcolata come indicato al comma 8 del presente articolo. Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per sede, per reparto, per scaglioni). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie collettive sarà stabilita dalla Direzione, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda.

Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

In caso di risoluzione del rapporto al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie ove per cause dovute a imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda e, in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di ferie oltre le 3 settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa retribuzione.

Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale n relazione a prestazioni lavorative svolte n particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo.

All'inizio del godimento delle ferie (collettive e/o continuative) sarà corrisposta la relativa retribuzione.

In caso di richiamo in servizio, per esigenze eccezionali, nel corso del periodo delle ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio

 

Art. 13 - ASPETTATIVA

I lavoratori con oltre 10 anni di anzianità di servizio potranno richiedere, per una sola volta in costanza del rapporto di lavoro, un periodo di aspettativa della durata minima di 1 mese e massima di 6 non frazionabili, durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza dell'anzianità per nessun istituto.

I lavoratori dovranno avanzare richiesta scritta del periodo di aspettativa al datore di lavoro specificandone le motivazioni. La Direzione potrà concedere il beneficio, tenendo conto delle necessità tecnico-organizzative dell'azienda e comunque per un numero di dipendenti contemporaneamente non eccedente l'1% del totale della forza dell'unità produttiva di cui il richiedente fa parte. Gli eventuali valori frazionari risultanti dall'applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all'unita superiore.

In tali casi è consentita, ai sensi dell'art. 23 della L. 28 febbraio 1987, n. 56, l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per sostituire i lavoratori assenti.

Durante il periodo di aspettativa è vietata qualsiasi attività a fine di lucro.

 

Art. 14 - GRATIFICA NATALIZIA

L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata ad ogni effetto ad una mensilità, determinata sulla base di 173 ore della retribuzione globale di fatto. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti come mese intero.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

Ai soli fin dei rapporti con gli Enti previdenziali e senza pregiudizio per la retribuzione contrattualmente dovuta ai lavoratori, le parti dichiarano che la quota di gratifica natalizia e di eventuali altre retribuzioni differite, corrisposta al lavoratore per i periodi di sospensione della prestazione di lavoro relativi a malattia, infortunio non sul lavoro, gravidanza e puerperio, è a carico dell'azienda esclusivamente a integrazione della parte di tale quota indennizzata in forza di disposizioni legislative.

 

Art. 15 - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’

Il lavoratore per ogni biennio di anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo industriale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) e nella medesima categoria di appartenenza avrà diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a una maggiorazione nella misura riportata nella seguente tabella secondo la categoria della classificazione unica cui il lavoratore appartiene:

 

            1a        33.000
            2a        38.600
            3a        44.600
            4a        47.700
            5a        52.900

 

Gli aumenti periodici di anzianità non debbono essere considerati agli effetti delle forme di incentivo e di tutti gli istituti che non facciano espresso riferimento alla retribuzione globale di fatto.

Ai fini del computo degli aumenti periodici si considera un massimo di 5 bienni per ogni categoria.

Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono fino a concorrenza gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.

In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore l'anzianità ai fini degli aumenti periodici nonché il numero di essi decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.

Il passaggio dalla 4a alla 5a categoria della classificazione unica non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma e gli aumenti periodici già maturati saranno calcolati sulla misura corrispondente alla nuova categoria di appartenenza secondo la classificazione unica.

Fermo restando quanto previsto al punto 7.5 dell'Accordo Interconfederale 18 dicembre 1988 per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro, ai fini della maturazione degli aumenti periodici l'anzianità di servizio decorre dal momento dell'assunzione.

 

Art. 16 - INDUMENTI DI LAVORO

Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso la sede mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.

Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: fattorini, portieri, sorveglianti, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.

 

 

Art. 17 - INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.

L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.

Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.

Qualora l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori sede, la denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.

Nei caso di assenza per malattia professionale il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dall'art. 18.

Al lavoratore sarà conservato il posto:

a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;

b) in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratore.

In tali casi, ove per postumi invalidanti  i lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.

Il lavoratore infortunato ha diritto all'intera retribuzione per la prima giornata nella quale abbandona il lavoro.

Inoltre le  aziende  corrisponderanno  al  lavoratore  assente  per  infortunio  o  malattia professionale una integrazione di quanto egli percepisce, in forza di disposizioni legislative  e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore il cui trattamento è regolato dalla Disciplina speciale, parte seconda, di eguale anzianità e per pari periodo di infortunio o malattia professionale avrebbe globalmente percepito dall'azienda in adempimento delle norme contrattuali, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale.

Per l'eventuale periodo di infortunio e di malattia professionale eccedente la scadenza di cui sopra, il lavoratore percepirà il normale trattamento assicurativo.

Ove richiesti verranno erogati proporzionali acconti.

Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.

Al termine del periodo dell'invalidità temporanea o del periodo di degenza e convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il lavoratore deve presentarsi allo sede per la ripresa del lavoro.

 

Qualora la prosecuzione dell'infermità oltre i termini di conservazione del posto di cui ai punti a) e b) non consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.

Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.

L'infortunio sul lavoro sospende il decorso del preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti ed agli effetti della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui Al presente articolo.

I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello sede.

L'assenza per malattia professionale od infortunio, nei limiti dei periodi fissati dal presente articolo per la conservazione del posto, è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia, ecc.).

 

Nota a verbale

In caso di infortunio e di malattia professionale non si farà luogo al cumulo tra il trattamento previsto dal presente contratto e quello assicurativo, riconoscendo in ogni caso al lavoratore il trattamento globale più favorevole.

 

Art. 18 - TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO

In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il primo giorno di assenza e inviare alla medesima entro due giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia.

L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicata nel certificato medico precedente.

In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.

L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore nel rispetto dell'art. 5 della L. 20 maggio 1970, n. 300.

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, e per tutta la durata della malattia, a trovarsi a disposizione nel domicilio comunicato al datore di lavoro, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ovvero le diverse fasce orarie stabilite per disposizioni legislative o amministrative locali o nazionali di tutti i giorni compresi i domenicali o festivi, per consentire l'accertamento del suo stato di salute.

Sono fatte salve le necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi, eccezionali motivi familiari comunicati preventivamente, salvo casi di forza maggiore, all'azienda e successivamente documentati.

Nel corso del periodo di assenza per malattia il lavoratore ha l'obbligo di comunicare all'azienda contestualmente i mutamenti di domicilio o dimora anche se temporanei.

Le assenze e le inosservanze di cui al comma 5 comporteranno l'irrogazione a carico del lavoratore dei provvedimenti disciplinari contrattualmente previsti fermo restando quanto previsto dall'art. 7, ultimo comma, L. 20 maggio 1970, n. 300, con proporzionalità relativa all'inflazione riscontrata e alla sua gravità.

In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:

a)         9 mesi per anzianità di servizio fino ai 6 anni compiuti;

b)         12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni.

Nel caso di più malattie o infortuni non sul lavoro, i suddetti periodi di conservazione del posto si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.

Resta salvo quanto previsto dalla L. 6 agosto 1975, n. 419 per la conservazione del posto dei lavoratori affetti da TBC.

La malattia ovvero l'infortunio non sul lavoro sospendono il decorso del preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti ed agli effetti della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui al presente articolo.

La malattia insorta durante il periodo di ferie consecutive di cui al quarto comma dell'art. 12, Disciplina speciale, parte prima, ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:

a)         malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso;

b)         malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario.

L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato d'infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.

Superato il periodo di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.

Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.

Resta espressamente convenuto che superati i limiti di conservazione del posto di cui sopra, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di mesi 4, durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto. A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di malattia grave e continuativa, periodicamente documentata, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica, debitamente comprovata, che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a complessivi 18 mesi continuativi.

Decorso anche detto periodo senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l'azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto.

Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento di malattia per i lavoratori valgono le norme di legge regolanti la materia.

Inoltre, le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro, nell'ambito della conservazione del posto, una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore il cui trattamento è regolato dalla Disciplina speciale, parte seconda, di eguale anzianità e per pari periodo di malattia o infortunio non sul lavoro avrebbe globalmente percepito, operando i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale.

A tal fine il lavoratore avrà diritto al seguente trattamento:

-           per anzianità di servizio fino a 6 anni compiuti, l'intera retribuzione globale per i primi 4 mesi e metà retribuzione globale per i 5 mesi successivi;

-           per anzianità di servizio oltre i 6 anni, l'intera retribuzione globale per i primi 6 mesi e metà retribuzione globale per i 6 mesi successivi.

 

Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, ai fini dei suddetti trattamenti economici si deve tener conto dei periodi di assenza complessivamente verificatisi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.

Fatti salvi i periodi di conservazione del posto sopra definiti nel computo dei limiti di trattamento economico non saranno conteggiati e quindi retribuiti a intera retribuzione globale:

 

a) i periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi, fino ad un massimo di:

-           75 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 6 compiuti;

-           90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni.

 

b) i periodi di malattia di durata superiore a 21 giorni continuativi, fino ad un massimo di:

-           75 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 6 compiuti;

-           90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni;

 

e comunque fino ad un tetto massimo di 120 giorni complessivi per gli eventi di cui ai punti a) e b) unitamente considerati.

 

c) le assenze per malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare.

 

Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o locali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza.

Salvo quanto previsto per i periodi di aspettativa sopraindicati, l'assenza per malattia nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia, ecc.).

Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro.

Prolungamento dei periodi di conservazione del posto di lavoro e relativi trattamenti retributivi

In caso di superamento dei periodi di conservazione del posto sopra indicati per evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un'unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi, detti periodi di conservazione del posto sono prolungati rispettivamente di ulteriori 2 mesi (complessivamente 11 mesi) per i lavoratori con anzianità di servizio sino a 6 anni compiuti; di ulteriori 4 mesi (complessivamente 16 mesi) per i lavoratori con anzianità di servizio oltre i 6 anni.

In tali casi il trattamento retributivo relativo per i suddetti mesi aggiuntivi sarà pari a metà retribuzione globale.

 

Nota a verbale

La situazione dei lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi, o affetti da morbo di Cooley nonché dei lavoratori affetti da neoplasie, sarà considerata dall'Azienda con la massima attenzione facendo riferimento alle disposizioni assistenziali vigenti.

 

Art. 19 - CONGEDO MATRIMONIALE

In caso di matrimonio compete ai lavoratori ed alle lavoratrici non in prova un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi.    

Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali, né potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.

La richiesta del congedo deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.

L'ammontare dell'indennità per congedo matrimoniale non potrà essere inferiore a 80 ore di retribuzione globale. L'indennità spetta a entrambi i coniugi quando l'uno e l'altro ne abbiano diritto.

Il trattamento economico sopra previsto spetta ai lavoratori occupati, quando gli stessi fruiscano effettivamente del congedo. Tuttavia si fa luogo egualmente alla corresponsione dell'indennità per congedo matrimoniale, quando il lavoratore, ferma restando l'esistenza del rapporto di lavoro, si trovi, per giustificato motivo, sospeso od assente.

Il congedo matrimoniale e la relativa indennità sono altresì dovuti. alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio.

 

Art. 20 - TRATTAMEN'I'O IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO

In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.

In tal caso, alla lavoratrice assente, nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad esso successivi, sarà corrisposta l'intera retribuzione globale.

In caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo di assenza obbligatorio, si applicherà il trattamento complessivamente più favorevole tra quello previsto dal presente contratto e quello stabilito dalla legge.

Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà di assorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dal presente articolo.

Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza e puerperio intervenga malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 18. Disciplina speciale, parte prima, a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempreché dette disposizioni risultino più favorevoli alla lavoratrice interessata.

 

Art. 21 - SERVIZIO MILITARE, SERVIZI ASSIMILATI E VOLONTARIATO CIVILE

Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva è disciplinato dal D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a un mese dopo la cessazione del servizio militare. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare.

li lavoratore che, salvo casi di comprovato impedimento, non si metta a disposizione dell'azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare potrà essere considerato dimissionario e come tale liquidato.

Le norme stabilite dal presente articolo, coerentemente con gli ambiti e i limiti previsti dalla vigente normativa in materia, si applicano anche in caso di: ­

Servizio sostitutivo civile;

Arruolamento sostitutivo del servizio militare in armi o corpi speciali (ad esempio Vigili del Fuoco);

Servizio di volontariato civile e di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

 

Art. 22 - ASSENZE

Le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo di impedimento giustificato.

L'assenza, ancorché giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della retribuzione.

 

Art. 23 - PERMESSI DI ENTRATA ED USCITA

Durante le ore di lavoro il lavoratore non può lasciare la sede senza regolare autorizzazione della Direzione.

Salvo le disposizioni di legge, a meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nella sede in ore non comprese nel suo orario di lavoro; il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nella sede se non è autorizzato dalla Direzione.

 

Art. 24 - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

Il licenziamento del lavoratore non in prova, attuato non ai sensi dell'art.28, lett. B), della Disciplina generale, sezione terza, o le dimissioni del lavoratore possono aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:

Errore. Il segnalibro non è definito.  6 giorni (40 ore) fino al 5° anno compiuto di anzianità di servizio;

Errore. Il segnalibro non è definito.  9 giorni (60 ore) oltre il 5° anno e fino al 10° anno compiuto di anzianità di servizio;

Errore. Il segnalibro non è definito. 12 giorni (80 ore) oltre il 10° anno compiuto di anzianità di servizio.

Resta inteso che in caso di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale su 5 giorni, i giorni di preavviso sopra indicati saranno riproporzionati in ragione del coefficiente 1.2, fermi restando i valori orari sopra esposti (40, 60 e 80 ore).

La Parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra l'indennità di mancato preavviso computata ai sensi dell'art. 2121 C.C. così come modificato dalla L. 29 maggio 1982, n. 297.

Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.

Per i permessi che venissero richiesti dal lavoratore preavvisato di licenziamento, per la ricerca di nuova occupazione, interverranno accordi tra il lavoratore e l'azienda in base ai criteri normalmente seguiti nell'azienda stessa.

L'indennità sostitutiva di preavviso spetta in ogni caso al  lavoratore che all'atto del licenziamento si trovi in sospensione.

Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto.

 

Art. 25 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

All'atto della risoluzione del rapporto l'azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art 2120 C.C e dalla L. 29 maggio 1982, n. 297.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 CC., convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

 

Art. 26 - TRASFERTE

Trattamento economico di trasferta

I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede o cantiere per i quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione.

Le Parti confermano che l'indennità cosi come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.

 

Premesso che gli incrementi dell'indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15 per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento per il pernottamento, la misura dell'indennità di trasferta e delle sue quote è pari a:

 

MISURA DELL'INDENNTA’

Trasferta intera………………………...         58.550
Quota per il pasto meridiano o serale           19.050
per il pernottamento…………………..         
20.450

E’ possibile sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un rimborso a piè di lista pari agli importi di cui sopra maggiorati del 15 per cento.

 

II)         In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta verrà corrisposta un'indennità per ciascun pasto meridiano o serale e per il pernottamento, secondo le regole che seguono:

a)         La corresponsione del sopra citato importo per il pasto è dovuta quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 km dalla sede o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito.

Inoltre, l'importo per pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda.

Non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o sede di origine possa consumare il pasto presso la mensa dello sede in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrata nella prima mensa, o possa usufruire di normali servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a disposizione dell'azienda.

In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a concorrenza dell'indennità prevista per il pasto meridiano;

b) la corresponsione dell'indennità per il pasto serale è dovuta al lavoratore che, usando dei mezzi normali di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro;

c) la corresponsione dell'indennità per il pernottamento è dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22;

d) l'indennità giornaliera di cui punto I è dovuta quando si verificano congiuntamente le condizioni previste ai Punti a), b), c).

Fermo restando che il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario, le Parti confermano che gli importi di cui alle lettere precedenti non saranno erogati nel caso in cui risulti n modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento ed ai pasti.

Resta salva la facoltà della Direzione aziendale di disporre per esigenze tecniche, produttive ed organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo presso il quale è stato comandato riconoscendo le relative quote dell'indennità di trasferta.

Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico della sede o cantiere di origine, derivante da lavorazioni ad incentivo.

La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per tutta la durata del cantiere o dell'opera presso il quale o per la quale lo stesso è stato comandato dall'azienda.

 

III) Trattamento per il tempo di viaggio. Al lavoratore comandato in trasferta, oltre al trattamento previsto ai punti I e II spetta un compenso per il tempo di viaggio, preventivamente approvato dall'azienda, in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa, nelle seguenti misure:

a) corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente col normale orario giornaliero di lavoro in atto nella sede o cantiere di origine;

b) corresponsione di un importo pari all'85% per le ore eccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto a) con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 8 (lavoro straordinario, notturno e festivo).

Resta inteso che nel momento in cui il lavoratore viene comandato in trasferta, inizierà a percepire il trattamento previsto al punto I del presente articolo.

il tempo di viaggio dovrà essere comunicato all'azienda per il necessario riscontro agli effetti del compenso.

IV) L'indennità di trasferta giornaliera è dovuta ininterrottamente per tutti i giorni interi fra l'inizio ed il termine della trasferta, compresi anche i giorni festivi ed il sesto giorno della settimana, in caso di distribuzione dell'orario settimanale contrattuale su 5 giorni, nonché per i giorni di eventuale sospensione del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore e sarà computata dall'ora di partenza.

V) Ma1attia e infortunio -  In caso di infortunio o malattia, il trattamento di trasferta è dovuto per un periodo massimo di giorni 10, al termine dei quali il lavoratore potrà richiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento, come previsto al successivo punto VI). Resta salva la facoltà per l'azienda di disporre il rientro del lavoratore in qualsiasi momento.

Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di cura il trattamento di trasferta è dovuto sino al giorno del ricovero. Durante il periodo di degenza il trattamento che gli verrà riconosciuto sarà pari ad un terzo dell'importo dell'indennità di trasferta, fino ad un massimo di 15 giorni.

Particolari situazioni di lavoratori dichiarati non trasportabili dietro certificazione medica o non ricoverabili per carenze di strutture ospedaliere saranno esaminati caso per caso, ai fini dell'eventuale estensione dei trattamento di trasferta.

Resta salva la facoltà per l'azienda di provvedere a proprie spese al rientro del lavoratore, dichiarato trasportabile dal medico, fino alla di lui abitazione. Ove il rientro sia stato richiesto dal lavoratore al medesimo è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento, come previsto al successivo punto VI).

VI) Rimborso spese viaggio.

Ai lavoratori in trasferta saranno corrisposti adeguati anticipi sulle prevedibili spese di viaggio e soggiorno; in alternativa l'azienda fornirà al dipendente titoli prepagati (biglietti di viaggio, ticket restaurant, vaucher alberghieri) e/o proporrà una carta di credito personale i cui conti di iscrizione rinnovo e canoni fissi saranno a carico dell'azienda stessa.

VII) Il lavoratore in trasferta dovrà rifiutarsi di lavorare in ore straordinarie, notturne e festive se non sia stato esplicitamente autorizzato dall'azienda o da coloro cui l'azienda abbia conferito detto potere.

Il lavoratore in trasferta dovrà attenersi alle norme contrattuali per quanto riguarda la disciplina sul lavoro e alle istruzioni impartite dall'azienda per quanto riguarda l'esecuzione del lavoro cui sia adibito; inoltre, secondo le disposizioni impartite dall'azienda, dovrà provvedere alla registrazione del materiale avuto in consegna e delle ore di lavoro compiute, ad inviare rapporti periodici che fossero richiesti dall'azienda sull'andamento del lavoro e ad attuare tutto quanto necessario per la sua buona esecuzione.

VIII) Permessi. Al lavoratore in trasferta che ne faccia richiesta potranno essere concessi, compatibilmente con le esigenze del lavoro, dei permessi durante i quali cesserà ogni forma di retribuzione e di trattamento economico di trasferta.

Quando la permanenza in trasferta del lavoratore abbia durata superiore a 4 mesi continuativi, l'azienda concederà, a richiesta scritta del lavoratore, oltre il tempo di viaggio con rimborso delle spese per i mezzi di trasporto autorizzati occorrenti per raggiungere la sede o cantiere di origine e per il ritorno e con l'aggiunta di un terzo o due terzi dell'indennità di trasferta a seconda che abbia consumato uno o due pasti durante il viaggio, una licenza minima di tre giorni dei quali uno retribuito.

E' fatto obbligo al lavoratore, pena la decadenza dal diritto di cui sopra, di effettuare la suddetta richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla maturazione dei diritto medesimo.

L'azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, concederà la licenza medesima entro un periodo non superiore a 30 giorni dalla data della richiesta avanzata.

Il lavoratore avrà facoltà di recuperare - secondo le necessità produttive dell'azienda - un giorno di permesso non retribuito nei 60 giorni successivi alla data di godimento della licenza sopraddetta.

In caso di luttuosi o gravi eventi di famiglia relativi al coniuge, ai figli, ai genitori ed ai fratelli del lavoratore in trasferta, l'azienda dovrà, a richiesta del medesimo, concedere una licenza straordinaria per il tempo strettamente necessario, rimborsandogli le spese per i mezzi di trasporto occorrenti e con esclusione di ogni altro rimborso spese. Le spese di trasporto saranno rimborsate sino a concorrenza delle spese per il rientro alla sede o cantiere di origine e il ritorno, come sopra previsto, dietro documentazione dell'evento che ha determinato la concessione della licenza.

IX) La disciplina di cui al presente articolo non si applica nei confronti dei lavoratori:

che vengano esplicitamente ed esclusivamente assunti per prestare la loro opera nell'effettuazione dei seguenti lavori, che per la loro esecuzione richiedono il successivo e continuo spostamento del lavoratore:

palificazione o stesura dei fili o cavi per linee telefoniche e simili.

Per questi lavoratori, peraltro, i minimi di paga base contrattuale saranno maggiorati del 30%. Inoltre nei confronti di tali lavoratori valgono le seguenti disposizioni:

in. caso di infortunio o malattia sarà loro corrisposto il 30% del minimo di paga base contrattuale con i limiti di tempo e con le modalità previste per il rimborso delle spese al lavoratore in trasferta, al punto V); nei casi e nei modi previsti al sopra citato punto sarà, inoltre, corrisposto il rimborso delle spese di trasporto per il rientro in sede.

Agli stessi dovranno essere rimborsate le eventuali spese di trasporto con i mezzi autorizzati.

I lavoratori che siano comandati a lavorare alternativamente nei lavori di cui sopra e presso le sedi o cantieri dell'azienda si considerano in trasferta agli effetti del presente articolo.

Le parti confermano che l'erogazione del 30 per cento del minimo di paga base contrattuale è alternativa al riconoscimento dell'indennità di trasferta;

che per l'attività esplicata devono normalmente spostarsi da località a località nell'ambito dello stesso centro urbano per la installazione e manutenzione di impianti in generale (ad es.: telefonici, di misurazione, manutenzione radio, commerciali).

Ai lavoratori di cui al sopra citato punto b), qualora ricorrano le condizioni previste dalla lett. a) del punto II), verrà corrisposto l'importo pari ad un terzo dell'indennità di trasferta di cui al presente articolo a meno che non possano usufruire della mensa aziendale o dei normali servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a disposizione dall'azienda.

X) Al lavoratore che durante la trasferta usufruisca delle ferie collettive e continuative di cui all'art. 12 della presente parte prima, verranno rimborsate le spese di viaggio qualora egli rientri nella sede normale di lavoro oppure, ma sempre con il limite di spese di cui sopra, qualora rientri nella propria abitazione. In tal caso verrà inoltre riconosciuto il trattamento relativo al tempo di viaggio di cui al punto III).

XI) L'azienda comunicherà al lavoratore, con un preavviso minimo di 7 giorni, salvo casi imprevedibili ed eccezionali, la destinazione e la presumibile durata della trasferta, ove la stessa sia prevista superiore a 4 mesi. Resta salva la facoltà dell'azienda di destinare a diverso cantiere il lavoratore interessato ogni qualvolta ricorrano esigenze tecniche od organizzative.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti si danno atto che il lavoratore non si esimerà, salvo motivati e comprovati impedimenti, dal prestare la propria opera in trasferta, nel rispetto delle norme del presente contratto e con particolare riferimento a quelle dettate nella sezione “Diritti sindacali” della disciplina generale.

 

Art. 27 - ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

I) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti: autisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell'energia elettrica che sono esterne alla sede, addetto al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.

II) I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro normale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore.

Si intende che li periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della pausa per la refezione.

Per la determinazione dei minimi tabellari e dei minimi di paga oraria si applicano le norme di cui all'art. 28.

III) All'atto dell'assunzione o del passaggio a mansioni discontinue l'azienda, oltre a quanto previsto dall'art. 1 della Disciplina generale, sezione tersa, deve comunicare per iscritto ai lavoratori di cui al punto 1) del presente articolo l'orario normale di lavoro e la relativa paga.

IV) In riferimento all'art. 16 ai lavoratori che devono svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie l’azienda dovrà dare in dotazione appositi indumenti protettivi.

 

Art. 28 - MINIMI TABELLARI E DETERMINAZIONE DEI MINIMI Dl PAGA ORARIA

I minimi tabellari della classificazione unica ragguagliati a mese (ore 173), che si applicano ai
lavoratori di cui alla presente parte prima, sono quelli riportati nella tabella allegata.

Il minimo di paga oraria viene determinato dividendo per 173 il minimo tabellare
riportato nella tabella allegata.

 

DISCIPLINA SPECIALE

Parte Seconda

 

Art. 1 - SOGGETTI DESTINATARI DELLA PARTE SECONDA DELLA DISCIPLINA SPECIALE

La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i requisiti stabiliti dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 che detta le disposizioni relative al contratto di impiego privato.

 

Art. 2 - PASSAGGIO DEL LAVORATORE Dl CUI ALLA PARTE PRIMA ALLA DISCIPLINA DI CUI ALLA PARTE SECONDA

Nei casi che comportano il passaggio nella stessa azienda dalla parte prima alla parte seconda della Disciplina speciale, l'anzianità di servizio maturata sotto la Disciplina della parte prima verrà computata per il 50% agli effetti delle ferie, malattia, preavviso di licenziamento e di dimissioni.

DICHIARAZIONI A VERBALE

1) Quando si sia costituita una condizione individuale di miglior favore con un riconoscimento di anzianità convenzionale più ampio di quello regolato dal presente articolo, si applicano le norme di cui all'art. 38 della Disciplina generale, sezione terza (Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore).

2) Le Parti, nel determinare l'anzianità convenzionale per il servizio prestato sotto la disciplina della parte prima, non hanno inteso interferire nelle norme aziendali relative a particolari benefici concessi con riferimento all'anzianità aziendale, indipendentemente dall'eventuale passaggio di cui al presente articolo (quali assegnazioni di alloggi, premi di fedeltà aziendali e simili)

 

Art. 3 - PERIODO DI PROVA

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per i lavoratori della presente parte seconda inquadrati nella 6a e 7a categoria e a tre mesi per i lavoratori della presente parte seconda inquadrati nelle altre categorie professionali. Il periodo di prova è ridotto rispettivamente a tre e a due mesi nei seguenti casi:

a) amministrativi che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende;

b) tecnici che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso le altre aziende che esercitano la stessa attività.

L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. I della Disciplina generale, sezione terza, e non è ammessa né la protrazione, né la rinnovazione, salvo quanto previsto dal comma successivo.

Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio, il lavoratore della presente parte seconda sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.

Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento a iniziativa di ciascuna delle due Parti, e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né della relativa indennità sostitutiva.

Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del lavoratore di cui alla presente parte seconda diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.

Durante il periodo di prova sussistono fra le Parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto salvo che non sia diversamente disposto dal contratto stesso, a eccezione dei diritti e obblighi relativi alle norme sulla previdenza, le quali però, dopo il superamento del periodo di prova, devono essere applicate a decorrere dal giorno dell'assunzione.

Per quanto concerne il compenso afferente il periodo di prova interrotto e non seguito da conferma, l'azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni, o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi, nel caso del lavoratore di cui alla presente parte seconda inquadrato nella 6a e 7a categoria professionale, o durante il primo mese nel caso del lavoratore di cui alla presente parte seconda inquadrato nelle altre categorie professionali. In tutti gli altri casi l'azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.

 

Art. 4 – FESTIVITA’

Agli effetti della L. 22 febbraio 1934, n. 370 sono considerati giorni festivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui all'art. li della Disciplina generale, sezione terza.

Ai sensi della L. 27 maggio 1949, n. 260, della L. 5 marzo 1977 n. 54 e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 sono considerati giorni festivi:

a)         le festività del:

            25 aprile (anniversario della Liberazione);

              maggio (festa del lavoro);

b)         le festività di cui appresso:

            1)         Capodanno (1° gennaio);

            2)         Epifania del Signore (6 gennaio);

            3)         Lunedì di Pasqua (mobile);

            4)         SS. Pietro e Paolo, per il Comune di Roma (giorno del Santo Patrono  29 giugno);

            5)         Assunzione di M.V. (15 agosto);

            6)         Ognissanti (1° novembre);

            7)         Immacolata Concezione (8 dicembre):

            8)         Natale (25 dicembre);

            9)         S.Stefano (26 dicembre);

c)         il giorno del S. Patrono del luogo della sede o un'altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le Organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella del S. Patrono, fatto salvo il punto 4 della lett. b).

Per il trattamento delle festività di cui al punto a) valgono le norme di legge.

Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.

Qualora le festività di cui ai punti b) e c) ricorrano nel periodo di assenza dovuta a malattia o ad infortunio compensato con retribuzione ridotta, l'azienda integrerà tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l'intera retribuzione globale.

Qualora una delle festività elencate ai punti a), b) e c) del secondo comma cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa.

Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno di riposo compensativo. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall'art. 5 per tali prestazioni.

 

In sostituzione delle 4 festività abolite dalla L. 5 marzo 1977, n. 54 i lavoratori fruiscono di 32 ore di permesso individuale retribuite nell'ambito della riduzione d'orario prevista all'art 9, Disciplina generale, sezione terza.

Per quanto riguarda le due festività (2 giugno e 4 novembre) la cui celebrazione ha luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno  e nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.

 

Art. 5 - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO

È considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario giornaliero fissato in applicazione del 3° comma dell'art. 9 della Disciplina generale, sezione terza, salve le deroghe e le eccezioni di legge.

Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e sarà contenuto nel limite massimo di 8 ore settimanali.

Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, per un periodo che non superi le 250 ore annuali.

Salvo casi eccezionali e imprevedibili, la Direzione dell'Azienda darà informazione preventiva del lavoro straordinario alle R.S.U, ove costituite.

La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.

Si considera lavoro notturno quello compreso fra le ore 21 e le ore 6 del mattino.

Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i fanciulli, salvo quanto previsto dall'art. 7, Disciplina generale, sezione terza.

È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti nell'art. 4 della presente parte.

Le percentuali di  maggiorazione per il  lavoro straordinario  notturno e festivo,  da corrispondersi oltre alla normale retribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma successivo, sono le seguenti:

 

PER LAVORO           NON A TURNI           A TURNI

 

Lavoro straordinario:

prime 2 ore……………………………………...        25%     25%

ore successive…………………………………..       30%     30%

notturno fino alle ore 22…………………….  20%     15%

notturno oltre le ore 22………………………….        30%     15%

notturno oltre le ore 22 con riposo compensativo    15%     15%

festivo……………………………………….   50%     50%

festivo con riposo compensativo (1) ……….           10%     10%

straordinario festivo (oltre le 8 ore)…………            55%     55%

straordinario festivo con riposo

compensativo (oltre le 8 ore) (1) ………………       35%     35%

straordinario notturno (prime 2 ore) ………. 50%     40%

straordinario notturno (ore successive) ……….      50%     45%

h) notturno e festivo……………………………         60%     55%

i)          notturno festivo con riposo

compensativo (1) ………………………………        35%     30%

1) straordinario notturno festivo

(oltre le 8 ore) ………………………………….         75%     65%

m) straordinario notturno festivo con

riposo compensativo (oltre le 8 ore) (1) ……….      55%     50%

 

Il lavoro festivo in giorno di domenica, con riposo compensativo, è consentito solo nei casi previsti dalla  Legge.

 

Le percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate sulla quota oraria del minimo contrattuale di categoria più aumenti di merito, aumenti periodici di anzianità. indennità di contingenza.

La retribuzione oraria si determina dividendo l'ammontare mensile degli elementi di cui al comma precedente per 173.

Nessun lavoratore di cui alla presente parte seconda può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo.

Nulla viene innovato nelle altre disposizioni in materia di lavoro straordinario.

 

Art. 6 - PASSAGGIO TEMPORANEO DI MANSIONI

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.

I lavoratori di cui alla presente parte seconda che disimpegnino, non continuativamente, mansioni di categoria superiore hanno diritto al passaggio a detta categoria superiore purché la somma dei singoli periodi, nel giro massimo di 3 anni, raggiunga mesi 9 per il passaggio alla 6a categoria professionale e mesi 6 per il passaggio alla 5a categoria professionale. L'esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo di durata non superiore alla durata normale del servizio di leva, aspettativa non dà luogo a passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.

Ai lavoratore di cui alla presente parte seconda, comunque assegnato a compiere mansioni inerenti a categoria superiore a quella di appartenenza deve essere corrisposto, in aggiunta alla sua normale retribuzione un adeguato compenso non inferiore alla differenza tra la predetta sua normale retribuzione e quella che gli sarebbe spettata in caso di passaggio definitivo alla categoria superiore.

 

Art. 7 – AUMENTI PERIODICI  DI  ANZIANI TA’

I lavoratori di cui alla presente parte seconda per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso la stessa azienda o gruppo azienda  (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) e nella medesima categoria di appartenenza avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura riportata nella seguente tabella secondo la categoria della classificazione unica cui appartengono detti lavoratori:

            2a        38.600

            3a        44.600

            4a        47.700

            5a        52.900

            6a        65.000

            7a        72.000

Ai fin del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di 5 bienni per ogni categoria.

Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Gli aumenti periodici, di cui al presente articolo, assorbono gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.

In caso di passaggio dei lavoratori di cui alla presente parte seconda a categoria superiore, la cifra corrispondente agli aumenti periodici già maturati sarà riportata nella misura del 50% in aggiunta alla nuova retribuzione stabilita, e l'anzianità ai fin degli aumenti periodici di anzianità, nonché il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. Comunque la retribuzione di fatto (compreso l'importo degli eventuali aumenti periodici già maturati) resterà invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio della nuova categoria, maggiorato del riporto del 50% degli scatti di cui alla prima parte del presente comma.

Nel passaggio dalla 2a alla 3a categoria professionale, e dalla 3a alla 4a e dalla 6a alla 7a i lavoratori di cui alla presente parte seconda conservano gli aumenti periodici  maturati.

Fermo restando quanto previsto al punto 7.5 dell'Accordo Interconfederale 18 dicembre 1988 per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro, ai fin della maturazione degli aumenti periodici, l'anzianità di servizio decorre dal momento dell'assunzione.

 

Art. 8 – INDENNITA’ MANEGGIO DENARO - CAUZIONE

Il lavoratore di cui alla presente parte seconda, la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti, con responsabilità per errore anche finanziaria, ha diritto a una particolare indennità mensile pari al 6% del minimo tabellare della categoria di appartenenza e dell'indennità di contingenza.

Le somme eventualmente richieste a detto lavoratore a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate, a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore di detto lavoratore.

 

Art. 9 - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore di cui alla presente parte seconda non oltre la fine di ogni mese.

All'atto del pagamento della retribuzione (con accredito su c/c bancario indicato dal lavoratore stesso) verrà consegnata o inviata ai lavoratore di cui alla presente parte seconda una busta o prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale dell'azienda, il nome del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole  voci e i rispettivi importi costituenti la retribuzione (stipendio, contingenza, ecc.) e l’elencazione delle trattenute.

Tanto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore di cui alla presente parte seconda la parte della retribuzione non contestata, contro il rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta. Nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra dovute al lavoratore di cui alla presente parte seconda oltre 15 giorni, decorreranno di pieno diritto a favore del suindicato lavoratore gli interessi nella misura del 5% in più del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza. In tale caso detto lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto anche all'indennità di mancato preavviso. In casi particolari il predetto termine di 15 giorni potrà essere prolungato mediante accordo tra le Organizzazioni sindacali interessate.

Nota a verbale

In conformità alle norme di cui agli Accordi Interconfederali 30 marzo 1946 per il Nord e 23 maggio 1946 per il Centro-Sud, in caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposte dall'Azienda o dalle competenti Autorità, lo stipendio mensile e l'indennità di contingenza non subiranno riduzione.

 

Art. 10 - FERIE

I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane.

Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi. Tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su 5 giorni, i giorni lavorativi di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno.

Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione globale di fatto.

I giorni festivi di cui all'art. 4 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie, calcolata come indicato al 10° comma del presente articolo.

Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per sede, per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali.

L'epoca delle ferie collettive sarà stabilita dalla Direzione, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda.

Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda e in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle giornate di ferie oltre le 3 settimane, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute. L'indennità dovuta al lavoratore di cui alla presente pane seconda per le giornate di ferie non godute è costituita dalla retribuzione giornaliera globale di fatto.

In caso di richiamo in servizio, per esigenze eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio. L'anzianità per il servizio prestato nella categoria cui si applica la disciplina speciale, parte prima - nella ipotesi prevista dall'art.  2 - sarà considerata utile nella misura del 50% agli effetti del presente articolo.

 

Art. 1l - ASPETTATIVA

I lavoratori con oltre 10 anni di anzianità di servizio potranno richiedere, per una sola volta in costanza del rapporto di lavoro, un periodo di aspettativa della durata minima di 1 mese e massima di 6 non frazionabili, durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza dell'anzianità per nessun istituto.

I lavoratori dovranno avanzare richiesta scritta del periodo di aspettativa al datore di lavoro specificandone le motivazioni. La Direzione potrà concedere il beneficio, tenendo conto delle necessità tecnico-organizzative dell'azienda  e  comunque  per  un  numero  di  dipendenti contemporaneamente non eccedente l'1% del totale della forza dell'unità produttiva di cui il richiedente fa parte. Gli eventuali valori frazionari risultati dall'applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità superiore.

In tali casi è consentita, ai sensi dell'art. 23 della L. 28 febbraio 1987 n. 56 l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per sostituire i lavoratori assenti.

Durante il periodo di aspettativa è vietata qualsiasi attività a fine di lucro.

 

Art. 12  - TREDICESIMA MENSILITA’

L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore di cui alla presente parte seconda, in occasione della ricorrenza natalizia una tredicesima mensilità di importo ragguagliato all'intera retribuzione di fatto percepita. La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore di cui alla presente parte seconda, non in prova, ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.

Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

 

DICHIARAZIONE A VERBALE

Ai soli fini dei rapporti con gli Enti previdenziali e senza pregiudizio per la retribuzione contrattualmente dovuta ai lavoratori le parti dichiarano che la quota di tredicesima mensilità e di eventuali altre retribuzioni differite, corrisposta al lavoratore per i periodi di sospensione della prestazione di lavoro relativi a malattia, infortunio non sul  lavoro, gravidanza e puerperio, è a carico dell'azienda esclusivamente a integrazione della parte di tale quota indennizzata in forza di disposizioni legislative.

 

Art. 13 - TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO

In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il primo giorno di assenza e inviare all'azienda stessa, entro due giorni dall'inizio dell'assenza,  il  certificato  medico attestante la malattia.

L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere  servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del  periodo  di  assenza  indicata nel  certificato  medico precedente. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette - salvo il caso di giustificato impedimento - l'assenza verrà considerata non giustificata.

L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore di cui alla presente parte seconda nel rispetto dell'art. 5 della L. 20 maggio 1970, n. 300.

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, e per tutta la durata della malattia, a trovarsi a disposizione nel domicilio comunicato al datore di lavoro, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ovvero le diverse fasce orarie stabilite per disposizioni legislative o amministrative locali o nazionali, di tutti i giorni compresi i domenicali o festivi, per consentire l'accertamento del suo stato di salute.

Sono fatte salve le necessità di assentarsi dal recapito comunicato per  motivi inerenti la malattia o per gravi, eccezionali motivi familiari comunicati preventivamente salvo casi di forza maggiore, all'azienda e successivamente documentata.

Nel corso del periodo di assenza per malattia il lavoratore ha l'obbligo di comunicare all'azienda contestualmente i mutamenti di domicilio o dimora, anche se temporanei.

Le assenze e le inosservanze di cui al comma 5 comporteranno l'irrogazione a carico del lavoratore dei provvedimenti disciplinari contrattualmente previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, ultimo comma, L. 20 maggio 1970, n. 300, con proporzionalità relativa all'infrazione riscontrata e alla sua gravità.

 

In caso di interruzione del servizio, dovuta a malattia, il lavoratore di cui alla presente parte seconda non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:

a)         9 mesi per anzianità di servizio fino a 6 anni compiuti;

b)         12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni.

Il lavoratore di cui alla presente parte seconda ha inoltre diritto al seguente trattamento:

per le anzianità di cui al punto a) intera retribuzione globale per i primi 4 mesi e metà retribuzione globale per i 5 mesi successivi;

per le anzianità di cui al punto b) intera retribuzione globale per i primi 6 mesi e metà retribuzione globale per i 6 mesi successivi;

Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, ai fini dei suddetti periodi di conservazione del posto e dei conseguenti trattamenti economici si deve tener conto dei periodi di assenza complessivamente verificatisi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.

Fatti salvi i periodi di conservazione del posto sopra definiti nel computo dei limiti di trattamento economico non saranno conteggiati e quindi retribuiti ad intera retribuzione globale:

a)         I periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi, fino ad un massimo di:

-           75 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 6 compiuti;

-           90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni.

b)         i periodi di malattia di durata superiore a 21 giorni continuativi, fino ad un massimo di:

-           75 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 6 compiuti;

-           90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni;

e, comunque, fino ad un tetto massimo di 120 giorni complessivi per gli eventi di cui ai punti a) e b) unitamente considerati;

c)         le assenze per malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare.

Resta salvo quanto previsto dalla L. 6 agosto 1975 n. 419 per la conservazione del posto dei lavoratori affetti da TBC.

La malattia insorta durante il periodo di ferie consecutive di cui al sesto comma dell'art. 12, Disciplina speciale, parte seconda, ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:

a)         malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso;

b)         malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario.

L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato d'infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.

Resta espressamente convenuto che superati i limiti di conservazione del posto di cui sopra, il lavoratore potrà usufruire previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di mesi 4 durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto. A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di malattia grave e continuativa, periodicamente documentata il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica, debitamente comprovata che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a complessivi 18 mesi continuativi.

Decorso anche detto periodo senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l'azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto.

Il lavoratore di cui alla presente parte seconda soggetto alla assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali avrà diritto alla conservazione del posto:

 

1) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;

2) in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratore.

In tali fattispecie il suddetto lavoratore avrà inoltre diritto al trattamento economico previsto al precedente comma 10 non tenendo conto dei periodi di assenza per infortunio sul lavoro e malattia professionale verificatisi precedentemente.

Per l'eventuale periodo di infortunio e di malattia professionale eccedenti quelli di cui al comma precedente il lavoratore di cui alla presente parte seconda percepirà il normale trattamento assicurativo.

La malattia ovvero l'infortunio sospendono il decorso del preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti e agli effetti della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui al presente articolo.

Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore di cui alla presente parte seconda il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.

Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.

Per l'assistenza e il trattamento in caso di malattia o infortunio per i lavoratori di cui alla presente parte seconda valgono le norme regolanti la materia.

Per i lavoratori di cui alla presente parte seconda coperti da assicurazione obbligatoria o da eventuali previdenze assicurative predisposte dall'azienda, in caso di infortunio o di malattia professionale non si farà luogo al cumulo tra il trattamento previsto dal presente contratto e quello assicurativo, riconoscendo in ogni caso a tali lavoratori il trattamento più favorevole.

Agli effetti del presente articolo  considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.

Salvo quanto previsto per i periodi di aspettativa sopra indicati, l'assenza per malattia o infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, tredicesima mensilità, ecc.).

L'anzianità per il servizio prestato nella categoria cui si applica la Disciplina speciale, Parte prima - nell'ipotesi prevista dall'art. 2 - sarà considerata utile nella misura del 50% agli effetti del presente articolo.

 

Prolungamento dei periodi di conservazione del posto di lavoro e relativi trattamenti retributivi

In caso di superamento dei periodi di conservazione del posto sopra indicati per evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un'unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi, detti periodi di conservazione del posto sono prolungati rispettivamente di ulteriori 2 mesi (complessivamente 11 mesi) per i lavoratori con anzianità di servizio sino a 6 anni compiuti; di ulteriori 4 mesi (complessivamente 16 mesi) per i lavoratori con anzianità di servizio oltre i 6 anni.

In tal i casi il trattamento retributivo relativo per i suddetti mesi aggiuntivi sarà pari a metà retribuzione globale.

 

Nota a verbale

La situazione dei lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi, o affetti da morbo di Cooley nonché dei lavoratori affetti da neoplasie, sarà considerata dalle Aziende con la massima attenzione facendo riferimento alle disposizioni assistenziali vigenti.

 

Art. 14 - CONGEDO MATRIMONIALE

In caso di matrimonio compete ai lavoratori ed alle lavoratrici di cui alla presente parte seconda non in prova un periodo di 15 giorni consecutivi durante il quale detti lavoratori sono considerati a

tutti gli effetti in attività di servizio.

Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali né potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento. La richiesta di congedo dovrà essere avanzata dagli aventi diritto con un preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.

Il congedo matrimoniale e altresì dovuto alla lavoratrice di cui alla presente parte seconda che si dimetta per contrarre matrimonio.

Il congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altro ne abbiano diritto.

 

Art. 15 - TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO

In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.

In tale caso, al lavoratore di cui alla presente parte seconda, assente, nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad esso successivi, sarà corrisposta l'intera retribuzione globale.

In caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo di assenza obbligatoria, si applicherà il trattamento complessivamente più favorevole tra quello previsto dal presente contratto e quello stabilito dalla legge.

Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto e in loro facoltà di assorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dai presente articolo.

Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza e puerperio intervenga malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 14 a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempre che dette disposizioni risultino più favorevoli alla lavoratrice di cui alla presente parte seconda.

 

Art. 16 - SERVIZIO MILITARE, SERVIZI ASSIMILATI E VOLONTARIATO CIVILE

La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro.

Il lavoratore di cui alla presente parte seconda chiamato alle armi per servizio di leva o richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare.

Ai fini della anzianità utile per raggiungere i maggiori scaglioni previsti dal presente contratto per la misura delle ferie e del trattamento di malattia, il periodo di tempo trascorso sotto le armi sarà computato come anzianità di servizio, sempreché il lavoratore chiamato alle armi presti almeno sei mesi di servizio dopo il rientro nella azienda senza dimettersi.

Se il lavoratore di cui alla presente parte seconda chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto di lavoro ha diritto a tutte le indennità competentigli, a norma delle disposizioni vigenti all'atto della chiamata, ma in tal caso non ricorre l'obbligo del preavviso, né il diritto alla relativa indennità sostitutiva.

Le norme stabilite dal presente articolo si intendono completate con quelle previste dalla legge vigente in caso di chiamata o di richiamo alle armi al momento della chiamata o del richiamo stesso, nonché da quanto contenuto nella L. 26 febbraio 1987, n. 49, Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

 

Le norme  stabilite dal presente articolo, coerentemente con gli ambiti e i limiti previsti dalla vigente normativa in materia, si applicano anche in caso di:

Servizio sostitutivo civile;

Arruolamento sostitutivo del servizio militare in armi  o corpi speciali (ad esempio Vigili del Fuoco);

Servizio di volontariato civile e di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

 

Art. 17 – ASSENZE E PERMESSI

Le assenze debbono essere giustificate al più tardi entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato.

Sempreché ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze di servizio, l’azienda consentirà al lavoratore di cui alla presente parte seconda che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso.

 

Art. 18 – PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due Parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell’anzianità e della categoria professionale cui appartiene il lavoratore di cui alla presente parte seconda.

 

ANNI  DI  SERVIZIO   6a e 7a Cat.    5a Cat.            2a 3a 4a Cat.

 

Fino a 5 anni ……………       2 mesi 1,5 mesi          1 mese

Oltre 5 e fino a 10 anni ..        3 mesi 2 mesi 1,5 mesi

Oltre i 10 anni ………….        4 mesi 2,5 mesi          2 mesi

I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla dine di ciascun mese.

La Parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l’azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi staranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell’azienda.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicati per iscritto.

L’anzianità per il servizio prestato nella categoria cui si applica la disciplina speciale, parte prima – nell’ipotesi prevista dall’art. 2 – sarà considerata utile nella misura del 50% agli effetti del presente articolo.

 

ART. 19 – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

All’atto della risoluzione del rapporto l’azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall’art. 2120 c.c. e dalla L. 29 maggio 1982, n. 297.

E’ in facoltà dell’azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dal trattamento di fine rapporto quanto il lavoratore percepisca in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro per  eventuali atti di previdenza (Cassa pensione, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall’azienda.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 c.c., convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

 

Art. 20 – TRASFERTE

Al lavoratore di cui alla presente parte seconda in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai messi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l’espletamento della missione.

Spetterà inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore a incontrare tali spese, o una diaria giornaliera.

Gli importi del suddetto rimborso spese o diarie saranno riferiti ai trattamenti aziendali in atto.

Al lavoratore che durante la trasferta usufruisca delle ferie collettive e continuative di cui all’art. 10 della presente parte seconda, verranno rimborsate le spese di viaggio qualora egli rientri nella sede normale di lavoro oppure, ma sempre con il limite di spese di cui sopra, qualora rientri nella propria abitazione. Per quanto riguarda i trattamenti per malattia ed infortunio, permessi, condizioni di miglior favore, vale quanto previsto dall’art. 26, Disciplina speciale, parte prima, fermo restando che gli importi dei rimborsi spese o diarie saranno riferiti ai trattamenti aziendali in atto.

 

Art. 21 – MINIMI TABELLARI E DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI RETRIBUZIONE ORARIA

I minimi tabellari mensili della classificazione unica dei lavoratori di cui alla presente parte seconda sono quelli riportati nella tabella allegata.

La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.

 

LIVELLI RETRIBUTIVI MENSILI CCL

WIND Telecomunicazioni, S.p.a.

 

Cat.

 

Minimo

WIND

 

Param.

 

Conting.

 

EDR

 

Inden. di funz.

 

TOTALE

 

 

Q

 

1.656.000

 

222

 

1.027.976

 

20.000

 

190.000

 

2.893.976

 

 

7

 

1.656.000

 

222

 

1.027.976

 

20.000

 

115.000

 

2.818.976

 

 

6

 

1.472.000

 

198

 

1.020.386

 

20.000

 

 

 

2.512.386

 

 

5

 

1.200.000

 

161

 

1.008.957

 

20.000

 

 

 

2.228.957

 

 

4

 

1.083.000

 

145

 

1.002.652

 

20.000

 

 

 

2.105.652

 

 

3

 

1.013.000

 

136

 

999.245

 

20.000

 

 

 

2.032.245

 

 

2

 

878.000

 

118

 

995.300

 

20.000

 

 

 

1.893.300

 

 

1

 

745.000

 

100

 

989.940

 

20.000

 

 

 

1.754.940

 

 

 

 

Cat.

 

Aumenti periodici di anzianità

 

 

Q

 

72.000

 

 

7

 

72.000

 

 

6

 

65.000

 

 

5

 

52.900

 

 

4

 

47.700

 

 

3

 

44.600

 

 

2

 

38.600

 

 

1

 

33.000

 

 

 

 

Verbale di accordo

In materia di contratti a tempo determinato

Tra

Wind Telecomunicazioni S.p.A.

E

C.G.I.L.

C.I.S.L.

I.L.

Le parti concordano che, in deroga a quanto stabilito al comma 2 dell’art. 2, lettera B) Disciplina generale, sezione terza del CCL 14 luglio 1998, l’Azienda, in relazione alle particolari esigenze poste dalla fase d’avvio  delle attività e dell’organizzazione aziendale e a quanto definito nella premessa contrattuale, potrà impiegare nell’anno 1999 contemporaneamente sino a un massimo di 300 lavoratori con contratti a tempo determinato.

La presente deroga cesserà di operare alla scadenza di detti contratti e, comunque, non oltre il 30 marzo 2000.

Nel corso dei primi mesi del 1999 verrà data dall’Azienda apposita informativa alle Organizzazioni Sindacali firmatarie.

In occaione di successive assunzioni con contratto a tempo indeterminato l’Azienda esaminerà per i profili richiesti anche le eventuali candidature da parte di personale assunto in precedenza con contratto a tempo determinato.

Roma, 14 Luglio 1998

 

 

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