1° luglio - 31
dicembre 2000
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
WIND
Telecomunicazioni S.p.A.
STIPULATO TRA
WIND Telecomunicazioni S.p.A.
Rappresentata dal dr Tommaso Pompei
e
C.G.I.L.
Rappresentata dai signori Walter Cerfeda e Carmelo Caravella
C.I.S.L.
Rappresentata dai signori Natale Forlani e Eros Pizzi
U.I.L.
Rappresentata dai signori Paolo Pirani e Alfredo Belli
Roma 14 luglio 1998
CONTRATTO
COLLETTIVO DI LAVORO WIND Telecomunicazioni S.p.A
INDICE
Premessa 1
DISCIPLINA GENERALE
Sezione
prima
Sistema di Relazioni
Sindacali
Art. 1 Relazioni
Sindacali 3
Art. 2 Prestazioni
indispensabili 3
Sezione
seconda
Diritti sindacali
Premessa 4
Art. 1 Assemblea 4
Art. 2 Diritto di
affissione 4
Art. 3 Locali 4
Art. 4 Permessi per
motivi sindacali e cariche elettive 5
Art. 5 Tutela dei
componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie 5
Art. 6 Versamento dei
contributi sindacali 6
Art. 7 Affissione del
contratto 6
Art. 8 Informazione e
consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensione Comunitaria 6
Sezione
terza
Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Art. 1 Assunzione 7
Art. 2 Forme diverse
di contratti di lavoro 7
Art. 3 Qualifiche
escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, c.
Art. 4 Documenti,
residenza e domicilio 10
Art. 5 Lavoro dei
minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria 10
Art. 6 Conservazione
del posto in caso di accesso ai programmi terapeutici e di riabilitazione
per gli
stati accertata tossicodipendenza 10
Art. 7 Addetti alla
Centrale Operativa 11
Art. 8 Classificazione
dei lavoratori 12
Art. 9 Orario di
lavoro 17
Art. 10 Reperibilità
operativa 19
Art. 11 Riposo settimanale 20
Art. 12 Anzianità dei
lavoratori 20
Art. 13 Forme ai
retribuzione 21
Art. 14 Premio di
risultato 21
Art. 15 Mense aziendali 21
Art. 16 Indennità di
mensa 21
Art. 17 Nuove mansioni 21
Art. 18 Cumulo di
mansioni 21
Art. 19 Trasferimenti 22
Art. 20 Reclami e
controversie 22
Art. 21 Rapporti in
Azienda 22
Art. 22 Divieti 23
Art. 23 Vendita di
libri e riviste 23
Art. 24 Visite di
inventario e di controllo 23
Art. 25 Norme speciali 23
Art. 26 Provvedimenti
disciplinari 24
Art. 27 Ammonizioni scritte,
multe e sospensioni 24
Art. 28 Licenziamenti
per mancanze 25
Art. 29 Sospensione
cautelare non disciplinare 26
Art. 30 Ambiente di
lavoro - Igiene e sicurezza 26
Art. 31 Appalti 26
Art. 32 Diritto allo
studio 26
Art. 33 Facilitazioni
particolari per la frequenza dei corsi e per gli esami dei lavoratori-studenti 27
Art. 34 Consegna dei
documenti alla cessazione del rapporto
di lavoro 28
Art. 35 Cessione,
trasformazione e trapasso di Azienda 28
Art. 36 Certificato di
lavoro 28
Art. 37 Indennità in caso
di morte 28
Art. 38 Inscindibilità
delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore 28
Art. 39 Decorrenza e
durata 29
Art. 40 Procedura
di rinnovo del CCL 29
Art. 41 Distribuzione
del contratto 29
DISCIPLINA SPECIALE
Parte prima
Art. 1 Soggetti
destinatari della Parte Prima D.S. 30
Art. 2 Periodo di
prova 30
Art. 3 Entrata ed
uscita 30
Art. 4 Sospensione ed
interruzione del lavoro 30
Art. 5 Sospensioni e
riduzioni di lavoro 31
Art. 6 Recuperi 31
Art. 7 Festività 31
Art. 8 Lavoro straordinario,
notturno e festivo 32
Art. 9 Passaggio
temporaneo di mansioni 33
Art. 10 Mensilizzazione 33
Art. 11 Corresponsione
della retribuzione 33
Art. 12 Ferie 34
Art. 13 Aspettativa 34
Art. 14 Gratifica
natalizia 35
Art. 15 Aumenti
periodici di anzianità 35
Art. 16 Indumenti
di lavoro 36
Art. 17 Infortuni
sul lavoro e Malattie professionali 36
Art. 18 Trattamento in
caso di malattia e infortunio non sul lavoro 37
Art. 19 Congedo
matrimoniale 39
Art. 20 Trattamento
in caso di gravidanza e puerperio 40
Art. 21 Servizio
militare, servizi assimilati e volontariato civile 40
Art. 22 Assenze 41
Art. 23 Permessi di
entrata e uscita 41
Art. 24 Preavviso
di licenziamento e di dimissioni 41
Art. 25 Trattamento
di fine rapporto 41
Art. 26 Trasferte 41
Art. 27 Addetti
a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia 45
Art. 28 Minimi
tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria 46
Parte seconda
Art. 1 Soggetti
destinatari della Parte Seconda D.S. 47
Art. 2 Passaggio del
lavoratore di cui alla Parte prima alla disciplina di cui alla parte seconda 47
Art. 3 Periodo di
prova 47
Art. 4 Festività 48
Art. 5 Lavoro
straordinario, notturno, festivo 49
Art. 6 Passaggio
temporaneo di mansioni 50
Art. 7 Aumenti
periodici di anzianità 50
Art. 8 Indennità di
maneggio denaro – Cauzione 51
Art. 9 Corresponsione
della retribuzione 51
Art. 10 Ferie 52
Art. 11 Aspettativa 52
Art. 12 Tredicesima
mensilità 53
Art. 13 Trattamento
malattia e infortunio 53
Art. 14 Congedo
matrimoniale 56
Art. 15 Trattamento in
caso di gravidanza e puerperio 56
Art. 16 Servizio
militare, servizi assimilati e volontariato civile 56
Art. 17 Assenze e
permessi 57
Art. 18 Preavviso di
licenziamento e di dimissioni 57
Art. 19 Trattamento di
fine rapporto 58
Art. 20 Trasferte 58
Art. 21 Minimi
Tabellari e determinazione della quota di retribuzione oraria 58
Allegato Tabella livelli retributivi 59
PREMESSA
Il presente contratto collettivo di lavoro, nell'assumere
come proprio lo spirito del “Protocollo sulla politica dei redditi e
dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul
sostegno al sistema produttivo” del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di
competenza, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:
- attribuendo alla autonomia collettiva delle Parti una
funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo
sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti,
al quale le Parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del
conflitto;
- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in
funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire
ai lavoratori benefici economici commisurati allo sviluppo dell'impresa, e ad
una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro, nonché tale da
sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane.
Le Parti concordano sull'opportunità di perseguire modelli e
strumenti di flessibilità organizzativa atti ad assicurare, nel rispetto delle
norme e degli accordi, qualità e tempestività adeguate alla continua evoluzione
tecnologica e alla competitività che caratterizzano l'attività delle
telecomunicazioni.
In particolare le Parti dichiarano di perseguire l'obiettivo
di adeguare evolutivamente l'attuale inquadramento delle aziende di
telecomunicazioni nel CCNL per i lavoratori addetti all'industria
metalmeccanica privata e nel CCL per i dipendenti delle aziende aderenti alla
Associazione Sindacale Intersind, nella prospettiva della futura delineazione
di un contratto di settore delle telecomunicazioni, anche mediante adattamenti
dei contratti collettivi esistenti. A tal fine il presente contratto ha valore
transitorio, in vista della stipula del contratto collettivo nazionale di
lavoro per il settore delle telecomunicazioni.
Le Parti si impegnano, altresì, a che il funzionamento del
sistema di relazioni sindacali e contrattuali più avanti descritto si svolga
secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo
atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per
mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto,
entro le regole fissate.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde
l'impegno delle Parti di rispettare e far rispettare per il periodo di validità
il contratto generale, gli accordi integrativi via via definiti e le norme
aziendali da essi previsti. A tal fine le Associazioni industriali sono
impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte
dell'azienda associata mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a
non promuovere e a intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni
intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo
ai vari livelli.
Le Parti, avendo assunto quale regola dei propri
comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitività delle imprese e di
valorizzazione del lavoro industriale, realizzano con il presente contratto gli
assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23 luglio 1993.
La contrattazione integrativa riguarderà materie e istituti
diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCL e verrà pertanto
svolta per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del
contratto collettivo di lavoro in conformità ai criteri e alle procedure ivi
indicate.
In applicazione dell'Accordo Interconfederale 20 dicembre
1993, sono titolari della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le
materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le
strutture territoriali delle Confederazioni sindacali stipulanti. Le Parti
precisano che competenti a costituire le RSU sono i soggetti firmatari del
presente contratto.
L'azienda è assistita e rappresentata dall'Associazione
industriale cui è iscritta o conferisce mandato.
Il presente contratto
di lavoro, da valere in tutto il territorio nazionale per le sedi specificate
come appresso e i lavoratori dalle stesse dipendenti, è stato stipulato sulla base
di questa premessa, che ne costituisce parte integrante.
CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente Contratto Collettivo di Lavoro si applica a
tutti i dipendenti operanti nelle sedi della WIND Telecomunicazioni S.p.A.,
società operante come licenziataria del servizio di telefonia fissa e mobile, e
sue controllate operanti nelle telecomunicazioni.
DISCIPLINA GENERALE
Sezione Prima
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Art. 1 - RELAZIONI SINDACALI
Su richiesta di una delle Parti, annualmente si terranno
incontri in sede nazionale nel corso dei quali
Le parti definiranno entro il secondo semestre del 1998
contenuti e criteri delle relazioni sindacali a livello locale e in materia di
handicap, pari opportunità e mobilità.
Fermo restando quanto previsto dall'Accordo Interconfederale
20 gennaio 1993 e successive intese,
E' pertanto obiettivo condiviso la valorizzazione delle
potenzialità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare riguardo al
personale femminile, alle fasce deboli e ai lavoratori coinvolti in processi di
mobilità, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di
lavoro e consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
Art. 2 - PRESTAZIONI INDISPENSABILI
Le prestazioni indispensabili per garantire la libertà di
comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. l della L. 12 giugno
1990, n.146 (“Norme sull'esercizio del diritto di sciopero noi servizi pubblici
essenziali”) saranno individuate, con le relative modalità attuative, dalle
Parti con apposito accordo entro il 31 dicembre 1998.
DISCIPLINA GENERALE
Sezione
Seconda
DIRITTI SIN'DACALI
PREMESSA
Le Parti si danno reciprocamente atto che le funzioni
attribuite per legge e/o per contratto alle rappresentanze sindacali aziendali
vengono esercitate dalle rappresentanze sindacali unitarie. Le stesse risultano
pertanto titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.
Art. 1 - ASSEMBLEA
L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della
L. 20 maggio 1970, n. 300 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
1) la convocazione sarà comunicata alla Direzione con
preavviso di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno;
2) le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o
3) le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e/o le
Rappresentanze sindacali aziendali nel convocare assemblee retribuite di gruppi
di lavoratori da tenersi durante l'orario di lavoro dovranno tenere conto delle
esigenze afferenti la continuazione della normale attività degli altri lavoratori
non interessati all'assemblea stessa;
4) quando nell'unità produttiva il lavoro si svolge a turni,
l'assemblea può essere articolata in due riunioni nella medesima giornata;
5) lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro
dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di
garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Saranno definite a livello aziendale le particolarità di
svolgimento e di attuazione in relazione ai punti 4) e 5).
Dovranno essere preventivamente comunicati all'azienda i
nominativi de dirigenti esterni del Sindacato che si intenda eventualmente far
partecipare all'assemblea.
Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle
unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue
retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al 2° comma deIl'art. 35
della L. 20 maggio 1970, n. 300.
Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità
produttive medesime, con le modalità di cui sopra in quanto compatibili.
Art. 2 - DIRITTO Dl AFFISSIONE
Il diritto di affissione viene regolato dall'art. 25 della
L. 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 3 - LOCALI
In adempimento all'art.
Art. 4 – PERMESSI PER MOTIVI SINDACALI E CARICHE ELETTIVE
Ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi
nazionali e provinciali delle Organizzazioni sindacali sottoscrittrici potranno
essere concessi brevi permessi retribuiti, fino a 24 ore per ciascun trimestre
solare, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro
venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e
garantito comunque in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative
dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni sindacali alle
Associazioni industriali territoriali, che provvederanno a comunicarle
all'azienda.
Per l'aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni
pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali si
applicano le disposizioni di cui all'art. 31 della L. 20 maggio 1970, n. 300.
Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive si
applica la normativa, in tema di permessi, di cui all'art. 32 della L. 20
maggio 1970, n. 300.
I componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie - di
cui al protocollo tra Governo e Parti Sociali del 23 luglio 1993, e come
regolati e individuati dall'accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 - per
l'espletamento del loro mandato hanno diritto a permessi in conformità a quanto
previsto dagli artt. 23 e 24 della L. 20 maggio 1970, n. 300.
Per quanto riguarda le unità produttive che occupano fino a
200 dipendenti, le ore di permesso retribuite non potranno essere inferiori
complessivamente a 1 ora e 30 minuti all'anno per ciascun dipendente. La
nomina, a seguito di elezione, designazione o sostituzione dei componenti delle
Rappresentanze sindacali unitarie, una volta definiti gli eventuali ricorsi,
sarà comunicata per iscritto alla direzione aziendale per il tramite della
locale Associazione Industriali a cura delle Organizzazioni sindacali di
rispettiva appartenenza dei componenti.
I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con
quelli eventualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché
con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.
Le ore di permesso sindacale retribuite saranno liquidate in
base alla retribuzione globale di fatto.
Le Parti, in occasione della definizione del sistema di
relazioni sindacali di cui all'art. 1, Disciplina generale, Sezione prima, si
riservano di verificare i predetti criteri relativi ai permessi per i
componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie.
Art. 5 - TUTELA DEI COMPONENTI DELLE RAPPRESENTANZE
SINDACALI UNITARIE
La tutela prevista dall'art. 14 dell'Accordo
Interconfederale 18 aprile 1966 sulle Commissioni interne viene estesa,
limitatamente al periodo di durata dell'incarico, ai componenti delle
Rappresentanze sindacali unitarie.
In caso di mobilità interna non meramente temporanea
limitata a singoli componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie, lo
spostamento degli stessi sarà subordinato, nel
caso di loro richiesta, ad un esame preventivo con
Art. 6 - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SINDACALI
L'azienda provvederà alla trattenuta dei contributi
sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta, a
favore delle Confederazioni sottoscrittrici o
di organizzazioni loro aderenti, mediante delega debitamente
sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all'azienda dal
lavoratore stesso.
Le deleghe avranno validità permanente, salvo revoca che può
intervenire in qualsiasi momento.
Con la retribuzione del mese di febbraio di ogni anno,
La delega rilasciata dal lavoratore dovrà contenere
l'indicazione delle Organizzazioni sindacali cui l'azienda dovrà versare
l'importo della trattenuta mensile che sarà commisurata alla percentuale
dell'1% di una retribuzione convenzionale costituita dal minimo tabellare e
dall'indennità di contingenza di categoria in vigore nel mese di febbraio di
ciascun anno, per tredici mensilità all'anno.
Il lavoratore che intende revocare la delega dovrà
dichiararlo in calce a tale modulo. Se lo stesso indicherà una diversa
Organizzazione sindacale, si intenderà revocata la delega precedente.
Su richiesta congiunta dei Sindacati provinciali, la
raccolta delle deleghe potrà avvenire mediante l'utilizzazione di un modulo -
da inserire nella busta paga - suddiviso in due parti, la prima delle quali,
contenente l'indicazione del Sindacato beneficiario del contributo, sarà
rimessa da ciascun lavoratore al Sindacato prescelto, e la seconda contenente
la delega vera e propria, ma senza l'indicazione del Sindacato cui devolvere il
contributo stesso, sarà rimessa all'azienda.
L'importo delle trattenute sarà versato mensilmente
dall'Azienda secondo le indicazioni che verranno fornite per ciascun anno dalle
Organizzazioni sindacali interessate tramite le Associazioni industriali.
Eventuali variazioni nel corso dell'anno delle modalità di versamento dovranno
essere comunicate per iscritto con preavviso di almeno tre mesi
Con cadenza semestrale,
le Aziende forniranno
tramite l'Associazione territoriale imprenditoriale, a ciascuna
Organizzazione sindacale, l'indicazione numerica, aggregata per livelli di
inquadramento, dei rispettivi iscritti e le relative somme.
Art. 7 - AFFISSIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto di lavoro sarà affisso in ogni sede.
Art. 8 - INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI NELLE
IMPRESE DI DIMENSIONE COMUNITARIA
Le Parti fanno riferimento, ove ne ricorrano i presupposti,
all'Accordo Interconfederale 26 novembre 1996 di recepimento della Direttiva Comunitaria 94/45
CE.
DISCIPLINA GENERALE
Sezione
Terza
DISCIPLINA COMUNE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO
Art. 1 - ASSUNZIONE
L'assunzione dei lavoratori è fatta in conformità alle norme
di legge.
All'atto dell'assunzione l'azienda comunicherà al lavoratore
per iscritto:
1) la data di
inizio del rapporto di lavoro;
2) con esattezza
la località in cui presterà la sua opera;
3) la categoria
professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e
la retribuzione;
4)
5) la durata
dell'eventuale periodo di prova di cui alle discipline speciali;
6) tutte le
altre eventuali condizioni concordate.
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto
a visita medica.
Art. 2 - FORME DIVERSE DI CONTRATTO DI LAVORO
L'Azienda nella stipulazione dei contratti di lavoro, oltre
che alla forma del contratto a tempo pieno e indeterminato, potrà ricorrere
alle altre forme consentite dalla normativa, nei limiti e alle condizioni
fissate dalle leggi e dagli accordi sindacali.
In particolare, le Parti, in considerazione delle modalità
di svolgimento dell'attività di telecomunicazioni, concordano, in via
esemplificativa, sull'applicabilità delle seguenti forme contrattuali:
A) Contratto di lavoro part-time
Le Parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a
tempo parziale può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità e
all'articolazione della prestazione di lavoro, in quanto applicato in rapporto
alle esigenze dell'impresa e all'interesse del lavoratore, amministrato secondo
criteri di proporzionalità diretta di tutti gli istituti normativi ed
economici, se compatibili con le sue particolari caratteristiche.
Il lavoro a orario ridotto potrà svilupparsi su base
giornaliera, settimanale, mensile e annuale. Contratti di lavoro a tempo
parziale con superamento dell'orario legale giornaliero, ma inferiore a quello
contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire
una maggiore utilizzazione degli impianti. L'Azienda entro il primo semestre
1999 informerà le Organizzazioni sindacali sulle modalità attuative.
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere
stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate, oltre quanto previsto
dall'art. 1 della presente Parte generale, l'orario di lavoro e la sua
distribuzione anche articolata nell'arco dell'anno, nonché le altre eventuali
condizioni concordate.
Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative, l'azienda
valuterà l'accoglimento di richieste per la trasformazione di rapporti di
lavoro a part-time non oltre il limite del 2% del personale in forza a tempo
pieno. Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali l'Azienda fornirà
chiarimenti in ordine agli eventuali casi di non accoglimento di richieste.
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere
durata predeterminata che, di norma, non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a
24 mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro 45 giorni
dalla richiesta.
In tal caso è consentita, ai sensi dell'art. 23 della L. 28
febbraio 1987, n.
In riferimento a specifiche esigenze organizzative e
produttive è consentita, previa
comunicazione alle RSU e salvo comprovati impedimenti individuali, la
prestazione di lavoro eccedente l'orario ridotto concordato in conformità al 4°
comma, dell'art. 5 della L. 19 dicembre 1984, n. 863.
La deroga è consentita, secondo il principio di
proporzionalità diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui
al 3° comma dell'art. 8, Disciplina speciale, parte prima e 3° comma dell'art.
5, Disciplina speciale, parte seconda.
Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo parziale
prevede una prestazione pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l'orario
concordato tra azienda e lavoratore sarà contenuto nel limite massimo di 8 ore
settimanali e verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a
quella dei lavoratori a tempo pieno.
Per i lavoratori a tempo ridotto la cui prestazione è
inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l'orario concordato è
consentito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento
delle 40 ore settimanali e per una quantità mensile non superiore al 50% della
normale prestazione nel mese. Tale lavoro sarà compensato da una maggiorazione
del 10%.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno è
riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con
contratto a tempo parziale, a parità di mansioni, fatte salve le esigenze
tecnico-organizzative.
B) Contratto di lavoro a tempo determinato
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L. 28 febbraio
1987, n. 56.WIND-Associazione Industriali e Organizzazioni Sindacali firmatarie
concordano che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro,
oltre che ne casi previsti dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti in
materia, è consentita nelle sottoindicate ipotesi:
1) quando
l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un
appalto definiti o predeterminati nel tempo;
2) per punte di
più intensa attività derivanti dall'acquisizione di commesse o per lancio di
nuovi prodotti che, per i volumi o per i termini di consegna, non sia possibile
eseguire in base al normale organico e ai normali programmi di lavoro;
3) per l'esecuzione
di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni
climatico-ambientali che non consentono la protrazione delle lavorazioni in
altro periodo dell'anno;
4) per
l'esecuzione di particolari commesse che, per la specificità del prodotto
ovvero delle lavorazioni, richiedono l'impiego di professionalità e
specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
5) quando
l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti per ferie, esclusi i
casi di chiusura dell'unità produttiva, oppure in aspettativa.
Il numero massimo di lavoratori che possono
contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a termine per le
ipotesi sopraindicate è pari all'8% del numero dei lavoratori occupati a tempo
indeterminato.
Le frazioni derivanti dall'applicazione della percentuale di
cui sopra saranno arrotondate all'unità superiore.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo sindacale, i
suddetti valori possono essere elevati in funzione delle specifiche esigenze
aziendali.
Circa le assunzioni con contratto a termine da stipulare in
virtù del presente CCL,
C) Contratto di lavoro ripartito ("Job sharing")
Le Parti, in coerenza con l'obiettivo, dichiarato nella
Premessa del presente Contratto, di considerare tutti gli strumenti atti ad
assicurare, nel rispetto delle norme e degli accordi, flessibilità organizzativa
adeguata al contesto tecnologico e competitivo che caratterizza il settore
delle telecomunicazioni, si riservano di concordare in sede aziendale
condizioni e modalità per il ricorso, inizialmente in via sperimentale, al
contratto di lavoro ripartito, la cui legittimità, pur in mancanza di una
legge, è stata affermata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
con
D) Contratto di Apprendistato
Le Parti, valutata l'opportunità di considerare attivamente
il ricorso all'utilizzo dell'istituto dell'apprendistato quale regolato
dall'art. 16 della L. 24 giugno 1997, n. 196 e successive disposizioni, si
impegnano a definire entro il 31 dicembre 1999 il regime normativo contrattuale
applicabile.
E) Contratto di lavoro temporaneo (lavoro interinale)
In relazione alla previsione di cui agli articoli da
F) Contratto di formazione e lavoro
Le Parti, in considerazione delle modalità operative e della
opportunità di inserimento di giovani su mansioni che richiedono interventi
formativi, convengono sul ricorso a contratti di formazione lavoro secondo le
vigenti norme di legge in materia (L. 863/84; L. 407/90; L. 451/94; L. 196/97),
all'Accordo interconfederale 18 dicembre 1988 (e successive proroghe) e
all'intesa Confindustria - Sindacati del 31 gennaio 1995.
Art. 3 - QUALIFICHE ESCLUSE DALLA QUOTA DI RISERVA DI CUI
ALL'ART. 25, COMMA
In attuazione di quanto previsto dal 20 comma dell'art.
dei lavoratori di cui alla Disciplina speciale, parte prima,
inquadrati nella 4a e 5a categoria e dei lavoratori di cui alla Disciplina
speciale, parte seconda, inquadrati nella 5a categoria e nella 6a e 7a
categoria (personale direttivo), ai sensi dell'art. 8, Disciplina generale,
Sezione terza, del presente contratto di lavoro;
non rientrano altresì nella riserva legale i lavoratori in
possesso di diploma di scuole medie superiori che, nell'ambito del sistema di
mobilità professionale di cui alla lett. C), punto III, dell'art. 8, Disciplina generale, Sezione terza, sono
inquadrati all'atto dell'assunzione nella 4° categoria, e inseriti nella 5a
categoria dopo 24 mesi;
secondo quanto previsto dall'art. 6 della L.196/97, è
altresì escluso dal computo il prestatore di lavoro temporaneo.
Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a
mansioni di custodia, fiducia e sicurezza, nonché quelli destinati a servizi
essenziali ai fini dell'integrità e dell'affidabilità di strutture rilevanti
per la sicurezza dello Stato determinati con Decreto del Presidente del
Consiglio.
I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste
dal 5° comma, dell'art. 25, legge n. 223/1991, saranno computati ai fini della
copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25, citato,
anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
Il presente articolo sarà trasmesso a cura delle Parti
stipulanti al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale affinché provveda
agli adempimenti conseguenti.
Art. 4 - DOCUMENTI, RESIDENZA E DOMICILIO
All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i
seguenti documenti:
a) carta di identità o documento
equipollente;
b) libretto di lavoro o documento
equipollente;
c) tessere e libretti delle
assicurazioni sociali, ove ne sia già provvisto;
d) certificato di residenza di data
non anteriore a 3 mesi (l'interessato dovrà comunicare anche l'eventuale
domicilio, ove questo sia diverso dalla residenza) o autocertificazione;
e) fotocopia della tessera riportante il
Codice Fiscale personale.
Ai sensi dell'art. 607 c.p.p. e nei limiti di cui all'art. 8
della L. 20 maggio 1970, n. 300 il datore di lavoro potrà richiedere il
certificato penale del lavoratore.
All'atto dell'assunzione il lavoratore esibirà, ove ne sia
in possesso, la sezione del libretto personale sanitario e di rischio da
compilarsi a cura dell'azienda.
Il datore di lavoro dovrà rilasciare ricevuta dei documenti
che trattiene.
Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi
mutamenti di residenza e di domicilio.
Art. 5 - LAVORO DEI MINORI E DEI SOGGETTI AVENTI DIR1TTO AD
ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
Il lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad
assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in
materia.
Nota a verbale
L'azienda considererà con la maggiore attenzione,
nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema
dell'inserimento degli invalidi e degli handicappati nelle proprie
strutture in funzione della capacità
lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie categorie degli
stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle Rappresentanze sindacali
unitarie.
Art. 6 - a)
CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO IN CASO DI ACCESSO AI PROGRAMMI TERAPEUTICI
E DI RIABILITAZIONE PER
GLI STATI Dl ACCERTATA TOSSICODIPENDENZA.
b) AGEVOLAZIONI
A FAVORE DI
GENITORI DI MINORI
CON HANDICAP
a) Ai sensi e per gli effetti della L. 26 giugno 1990, n.162
e del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi Stati di
tossicodipendenza (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), il lavoratore del quale
venga accertato lo stato di tossicodipendenza e che intenda accedere ai
programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità
sanitarie locali o di altre strutture
terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se
assunto a tempo indeterminato, ha diritto alla
conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione della
prestazione lavorativa è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e,
comunque, per un periodo non superiore a tre anni, secondo le specifiche
modalità di seguito definite.
Il dipendente che intenda avvalersi di detto periodo di
aspettativa è tenuto a presentare alla Direzione dell'azienda la documentazione
di accertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio
pubblico per le tossicodipendenze e il relativo programma di riabilitazione ai
sensi dell'art. 122 del citato Testo unico.
Il dipendente interessato dovrà inoltre presentare, con
periodicità mensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la
quale sta eseguendo il programma terapeutico attestante l'effettiva
prosecuzione del programma stesso.
Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il
lavoratore non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento della
terapia di riabilitazione o dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa,
ovvero dalla data dell'eventuale volontaria interruzione anticipata del
programma terapeutico.
Previa richiesta scritta, l'azienda concederà ai lavoratori
che ne facciano richiesta per la necessità, attestata dal servizio pubblico per
le tossicodipendenze, di concorrere al programma terapeutico e
socio-riabilitativo seguito da un familiare tossicodipendente, un periodo di
aspettativa - compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive - non
superiore a quattro mesi, anche frazionabile per periodi non inferiori ad un
mese.
Durante i suddetti periodi di aspettativa non decorrerà
retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto
di legge e/o di contratto.
Nell’attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente
articolo, sarà posta particolare attenzione a tutela della riservatezza dei
soggetti interessati.
b) L'Azienda dichiara che attuare, con le modalità e nelle
misure indicate dall'art. 33 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, le agevolazioni
previste a favore dei genitori (o parenti o affini entro il 3° grado) di minori
con handicap in condizione di gravità.
Art. 7 - ADDETTI ALLE CENTRALI OPERATIVE
Le Parti hanno esaminato la particolare importanza
rivestita, sul piano della funzionalità, efficienza e competitività, dal
servizio svolto dalle centrali operative quale snodo del rapporto tra l'Azienda
e la clientela tanto della rete fissa che di quella mobile.
In particolare l'attività, svolta da operatori polivalenti
all'uopo addestrati presso Centrali Operative distribuite a copertura
dell'intero territorio nazionale, è articolata nei seguenti momenti:
- interfaccia
informativa verso la clientela sui servizi e sulle funzioni delle reti fissa e
radiocellulare;
- interfaccia
operativa verso la rete commerciale per l'attivazione degli abbonamenti;
- gestione
della bollettazione.
Per poter assicurare un adeguato servizio continuativo alla
clientela, dette attività, nel rispetto di quanto disposto dal1'art. 9, saranno svolte su turni a copertura dell'arco
delle 24 ore su sette giorni la settimana. Le modalità operative dei turni
saranno oggetto di apposito incontro tra le Parti a valle di una prima
sperimentazione e, comunque, non oltre il primo trimestre 1999.
L'Azienda dichiara che, nell'inserimento dei neoassunti,
perseguirà l'obiettivo di un mix equilibrato tra risorse maschili e femminili.
Tanto premesso le Parti, in relazione al servizio richiesto
dagli stessi Capitolati d'oneri del Ministero delle Comunicazioni e alle
modalità operative a regime, convengono quanto segue:
a) le attività
svolte dalle Centrali Operative, in particolare quella di interfaccia verso la
clientela, rientrano tra quelle per le quali è prevista la deroga al riposo
settimanale coincidente con la domenica definita dalla L. 22 febbraio 1934, n.
370 (tabellata dal D.M. 22 giugno 1935 e successive modifiche);
b) nello
spirito delle azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel
lavoro, di cui alla L. 10 aprile 1991, n. l25, di rimuovere il divieto di
lavoro notturno per le donne, di cui all'art. 5 della L. 9 dicembre 1977, n.
903;
c) per quanto
concerne il diritto alla partecipazione alle assemblee retribuite di cui
all'art.
Art. 8 - CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica
articolata su 7 categorie professionali e altrettanti livelli retributivi, ai
quali corrispondono eguali valori minimi tabellari mensili secondo le tabelle
allegate. I livelli indicati sono quelli ragguagliati a mese (173 ore) e sono
uguali per tutti i lavoratori indipendentemente dalla differenza di età.
L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali e
le relative esemplificazioni indicate al successivo punto A).
La classificazione unica di cui sopra, mentre determina
comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto
l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed
economico (come, ad esempio, il trattamento di fine rapporto, gli aumenti
periodici, gli adempimenti assicurativi, i trattamenti per sospensione e
riduzione di lavoro, ecc.) che continuano ad essere previsti per i quadri, gli
impiegati e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale
e di contratto collettivo e che si intendono qui riconfermate, in quanto non
esplicitamente modificate con il presente contratto.
Le Parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha
rappresentato il comune presupposto per la stipulazione delle norme di
classificazione unica. Pertanto, eventuali azioni giudiziarie promosse da
lavoratori comunque aderenti alle Organizzazioni sindacali stipulanti il
presente contratto, e intese a ottenere l'estensione di trattamenti normativi
ed economici oltre i limiti stabiliti nella presente sede di contrattazione e
sopra indicati, avranno come conseguenza l'automatico e corrispettivo
scioglimento della Wind dalle obbligazioni in tale presupposto assunte.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti si
obbligano a intervenire perché non siano proposte le azioni di cui sopra.
L'iniziativa di dichiarare lo scioglimento dalle
obbligazioni di cui sopra è di competenza esclusiva della Wind, previo esame
con le Organizzazioni sindacali stipulanti.
A)
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI
L'inquadramento dei lavoratori nel le categorie previste dal
presente articolo avviene sulla base delle seguenti declaratorie generali. I
requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti
professionali indicati nelle declaratorie consentono di inquadrare le figure
professionali non indicate nel testo, così come le figure professionali dei
lavoratori con funzioni gerarchiche e dei
lavoratori della 1a categoria,
non indicate perché già
sufficientemente definite nelle declaratorie.
1a
CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
I lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi
alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo
minimo di pratica.
I lavoratori che svolgono attività manuali semplici non
direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono
conoscenze professionali.
2a
CATEGORL4
Appartengono a questa categoria:
I lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali
occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo
elementare.
Allievo
conduzione impianti
Allievo
impianti/sistemi automatizzati
Allievo
manutentore
I lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono
attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione,
esperienza e pratica di ufficio.
Centralinista
telefonico
Addetto
compiti semplici di ufficio
3a
CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
I lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti
una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti
professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro.
Riparatore
Addetto
impianti/sistemi automatizzati
Addetto
prove di laboratorio/sala prove
Allievo
installatore impianti
I lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono
attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo
particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di
lavoro.
Centralinista
telefonico
Contabile
4a
CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
I lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione
delle quali si richiedono:
cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del
lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti
professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e
abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono
compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e
richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate.
Riparatore
Addetto
prove di laboratorio/sala prove
Conduttore
di impianti/sistemi automatizzati
Installatore
impianti
I lavoratori
che, con specifica
collaborazione, svolgono attività
di semplice coordinamento e
controllo dl carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di
particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente.
Operatore
telefonico o addetto al CalI Center
Addetto
Help-Desk
Addetto a
squadra operativa (neo diplomato)
Tecnico dei
Centri di controllo (neo diplomato)
Addetto
amministrazione vendite
Segretario/a
Contabile
5a
CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
I lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche
indicate nel primo alinea della declaratoria della 4a categoria, compiono, con
maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale
competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono
la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli
apparati stessi.
Manutentore
Installatore
impianti
Tecnico
specialista
I lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono
attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia
operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per i1 campo di
attività, in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori
o corrispondente conoscenza ed esperienza.
Addetto a
squadra operativa
Addetto
Help-Desk
Tecnico di
centro' di controllo
Supervisor
di squadra operativa
Tecnico di
impianti dei centri di controllo
Operatore
telefonico specializzato
Assistenti
te del Supervisor
Approvvigionatore/Buyer
Tecnico di
laboratorio/sala prove
Venditore
junior
6a
CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
I lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, con
specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono
particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di
poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle
sole direttive generali loro impartite.
Supervisor
di squadra o di gruppo operativi
Progettista
di sistemi/servizi
Tecnico di
pianificazione rete
Tecnico
senior di centro di controllo
Venditore
senior
Approvvigionatore/Buyer
Tecnico
esperto di impianti dei centri di controllo
Addetto senior Help-Desk
Segretario/a
assistente
7a
CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
I lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella
declaratoria della 6a categoria e a possedere notevole esperienza acquisita a
seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di
coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell'azienda o
che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fin dello
sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
Tecnico
esperto di impianti dei centri di controllo
Supervisor
esperto
Progettista
di complessi
Specialista
di progettazione sistemi/servizi
Specialista
di pianificazione di rete
Specialista
di approvvigionamenti
Specialista
di pianificazione aziendale
I lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con
un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni
organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai fini
dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, per attività di
alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e
progettazione, in settori fondamentali dell'impresa, fornendo contributi
qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa: a questi lavoratori
è attribuita la qualifica di “Quadro” di cui alla L. 13 maggio 1985, n. 190.
Agli stessi si applica quanto appresso definito al successivo punto B).
Responsabile
di struttura
Professional
di elevata specializzazione ed esperienza.
B) QUADRI
Ai sensi e per effetti della L. 13 maggio 1985, n. 190 e
della L. 2 aprile 1986, n. 106, si concorda quanto segue:
1) la determinazione dei requisiti di appartenenza alla
categoria di “Quadro” viene effettuata dalle Parti stipulanti con il presente
contratto collettivo di lavoro;
2) l'azienda, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2049
c.c. e dell'art. 5 della legge n. 190/1985, è responsabile per i danni
conseguenti a colpa arrecati dal Quadro nello svolgimento della sua attività.
La suddetta responsabilità può essere garantita anche
mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa.
L'azienda garantirà al Quadro dipendente, anche attraverso
eventuale polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza
definitiva, per i procedimenti civili e penali nei confronti del Quadro
medesimo per fatti che siano direttamente connessi all’esercizio delle funzioni
attribuitegli.
3) previa autorizzazione aziendale, ai Quadri è riconosciuta
la possibilità di pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle
attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite
nell'ambito dell'attività lavorativa medesima;
4) in relazione alle loro esigenze, le aziende di norma
promuoveranno, anche avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali
di competenza, la partecipazione dei Quadri a iniziative di formazione
finalizzate al miglioramento delle capacità professionali;
5) a decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica
di Quadro da parte dell'azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati
un'indennità di funzione di importo pari a lire 190.000 mensili lorde
comprensive dell'elemento retributivo previsto per gli altri lavoratori
inquadrati nella 7a categoria (lire 115.000);
6) per quanto qui non contemplato si rinvia alle
disposizioni della Disciplira speciale parte seconda del presente contratto;
7) le Parti si danno atto che con la regolamentazione di cui
al presente accordo si è data piena attuazione al disposto della L. 13 maggio
1985, n. 190, per quanto riguarda i
“Quadri”.
C)
MOBILITA’ PROFESSIONALE
Premesso che:
1) Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la
valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori. In questo senso le
Parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità
professionali dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività
aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie,
delle organizzazioni, della produttività e delle capacità professionali stesse.
2) L'azienda, compatibilmente con le specifiche esigenze
tecniche e con le esigenze organizzative ed economico-produttive, può
promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a
raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1).
Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a
livello aziendale, potranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la
rispondenza dei risultati ai valori di efficienza produttiva e qualitativa
previsti e l'impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro
prestazione.
L'informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà
materia di un incontro congiunto tra le Parti su richiesta anche di una di
esse.
3) Per il conseguimento degli obiettivi suindicati verranno
adottate, anche al fine di migliorare
la qualità delle condizioni di
lavoro e di attenuare
il grado di parcellizzazione, compatibilmente con le
caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali:
corsi di addestramento e di formazione professionale;
ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
rotazione su diverse posizioni di lavoro.
Le possibilità di realizzazione delle suddette iniziative di
sviluppo delle capacità professionali dei lavoratori e i loro criteri
informatori e applicativi saranno, a richiesta, oggetto di esame con le
Rappresentanze sindacali unitarie.
4) Il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà
nell'ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive dell'azienda e
pertanto non darà luogo a una dinamica automatica e illimitata.
Le Parti convengono, limitatamente ai passaggi, dalla 1a
alla 2a categoria e dalla 2a alla 3a categoria di cui ai successivi punti I e
Il e alla lett. c) del punto III, la seguente disciplina:
I -
Passaggio dalla 1a alla. 2a categoria - I lavoratori addetti alla attività
produttiva passeranno alla 2a categoria dopo un periodo non superiore a 4 mesi.
Gli altri lavoratori qualora non sia stato possibile inserirli nell'attività
produttiva, pur avendone i requisiti, passeranno alla 2a categoria al
compimento del 18° mese.
I passaggi di cui sopra non comportano necessariamente un
cambiamento delle mansioni.
II -
Passaggio dalla 2a alla 3a categoria - Nell'ambito delle esigenze
organizzative ed economico-produttive dell'azienda, come è detto in premessa
del presente punto C), i passaggi dalla 2a alla 3a categoria avverranno come
segue:
a) i
lavoratori senza specifica pratica di lavoro, provenienti da scuole
professionali ed in possesso del relativo titolo di studio saranno inseriti
nella 3a categoria dopo 3 mesi dall'assunzione;
b) per i
lavoratori che, con conoscenze e capacità acquisite in corsi professionali
specifici sono inseriti come allievi in figure professionali non proprie della
2a categoria e comunque con sviluppo in più categorie superiori, l'assegnazione
alla categoria superiore avverrà al conseguimento della necessaria esperienza e
capacità tecnico-professionale che consenta di svolgere il lavoro al livello
superiore. Tale esperienza si presume acquisita alla scadenza del 18° mese di
effettiva prestazione, mentre se trattasi di corsi professionali specifici, di
durata almeno biennale, l'inserimento alla categoria superiore avverrà entro il
termine di 9 mesi;
c) per i
lavoratori inseriti in figure professionali articolate, l'assegnazione alla 3a
categoria avverrà previo accertamento della capacità del lavoratore
concretamente dimostrata di svolgere funzioni di livello superiore. Tale
capacità verrà accertata attraverso la sperimentazione di un periodo di almeno
un mese in compiti di livelli superiori, trascorsi 18 mesi nell'espletamento
delle funzioni proprie della professione, ritenuti di regola sufficienti ad
acquisire le necessarie capacità;
d) per i
lavoratori della 2a categoria connessi al ciclo produttivo il cui sviluppo nei
livelli superiori è collegato ad esigenze di carattere organizzativo e ad una
specifica preparazione conseguita anche attraverso corsi di addestramento,
l'idoneità al passaggio verrà accertata attraverso la sperimentazione per un
periodo di un mese nello svolgimento dei compiti di livello superiore,
trascorsi 36 mesi nell'espletamento delle funzioni proprie della professione,
ritenuti di regola sufficienti ad acquisire la necessaria capacità.
Tali passaggi non comporteranno necessariamente un
cambiamento di mansioni.
III - Ai lavoratori
cui si applica
a) i lavoratori in possesso di laurea, in fase di
inserimento nella azienda, verranno inquadrati nella 5a categoria, sempre che
svolgano attività inerenti alla laurea conseguita;
b) i lavoratori in possesso di diploma di scuole medie
superiori, in fase di inserimento nell'azienda, verranno inquadrati nella 4a
categoria. Tali lavoratori passeranno in ogni caso alla 5a categoria dopo 24
mesi di ininterrotta permanenza in attività inerenti al diploma conseguito;
c) i lavoratori inquadrati nella 2a categoria di cui al 2°
alinea della relativa declaratoria dopo 18 mesi di ininterrotta permanenza
passeranno alla 3a categoria.
Art. 9 - ORARIO DI LAVORO
La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene
fissata in 40 ore. Ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono
quelli fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
La durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una
media plurisettimanale in un periodo di 12 mesi con un massimo di 48 ore
settimanali. L'utilizzo di tale forma sarà oggetto di accordo tra le parti.
La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro
settimanale contrattuale viene stabilita dalla Direzione anche in modo non
uniforme, previo esame con le Rappresentanze sindacali unitarie.
Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni
il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato, fatta eccezione in ogni caso
per le attività elencate nell'allegato al presente articolo.
L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita
tabella, da affiggersi secondo le norme di legge.
Le ore di lavoro sono contate con l'orologio della sede.
I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più
turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei
turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati
reparti.
Le Parti convengono che tutti i lavoratori addetti a turni
avvicendati beneficeranno di mezz’ora retribuita per la refezione nelle ore di
presenza in azienda.
Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono
continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il
posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire
entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del
turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le
mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio
alla produzione od al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi
potrà essere eccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno così
iniziato. Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono l'orario giornaliero
determinato in applicazione
del comma 3,
saranno considerate straordinarie
e come tali retribuite.
Al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua
prestazione per le 8 ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei
sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria.
I lavoratori partecipanti ai turni dovranno alternarsi nei
diversi turni allo scopo di evitare che una Parte abbia a prestare la sua opera
esclusivamente in ore notturne.
Quando l'assegnazione a turni svolgentisi anche in ore
notturne costituisca una innovazione, sarà consentito al lavoratore di
richiedere l'accertamento sanitario in ordine alla sua idoneità a prestare
lavoro in ore notturne.
ALLEGATO
ALL’ART. 9
Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione
degli impianti, quando tali operazioni
non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per
l'esercizio o pericolo per il personale.
Personale addetto alla vigilanza dell'azienda e degli
impianti.
Personale che lavora a turni.
Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi
lavoratori sia saltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilità
del pomeriggio del sabato.
RIDUZIONE
DELL'ORARIO Dl LAVORO
Le Parti, a completamento della regolamentazione dell’orario
e della flessibilità del lavoro, anche in applicazione di quanto previsto
dall’Accordo Governo - Parti Sociali del 22 gennaio 1983, convengono quanto
segue:
Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di
40 ore settimanali, viene definita la riduzione dell'orario di lavoro di 72 ore
in ragione di anno di servizio e in misura proporzionalmente ridotta per le
frazioni di anno;
I lavoratori potranno fruire di detta riduzione con permessi
individuali retribuiti per gruppi di 4 ore; l'azienda potrà stabilire, previo
esame congiunto con le R.S.U., diverse modalità di utilizzazione delle ore di
riduzione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali;
La fruizione di detti permessi individuali retribuiti (come
di quelli previsti agli art. 7 e 4 rispettivamente della parte prima e seconda
della Disciplina speciale del presente C.C.L.) avverrà tramite rotazione che
non implichi complessivamente assenza superiore ad un tetto compreso tra l'8,5
e l'11,5% dei lavoratori normalmente addetti al turno;
d) I permessi
non fruiti dai lavoratori entro l'anno di maturazione saranno pagati con la
retribuzione in atto nel mese di dicembre dello stesso anno.
Art. 10 - REPERIBILITA' OPERATIVA
Con “Reperibilità operativa” si individua nel presente
C.C.L. la disponibilità del lavoratore ad operare, programmata dall'Azienda,
fuori dal normale orario di lavoro per assicurare - sia con intervento diretto,
sia coordinando l'attività di altri dipendenti - la continuità dei servizi e la
funzionalità degli impianti.
Per “intervento” si intende l'attività svolta dal
lavoratore, a seguito della segnalazione di criticità e fino al ripristino
della funzionalità. L'intervento può essere effettuato da remoto (con mezzi
telematici) o direttamente sul sito in cui si è verificata la criticità: in
questo secondo caso il tempo complessivo d'intervento comprende quello
necessario per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo.
In considerazione della necessità per l'Azienda di assicurare
la continuità del servizio alla clientela, nel rispetto degli obblighi
derivanti dai Capitolati d'oneri del Ministero delle Comunicazioni, le Parti
concordano sulla istituzione di uno specifico trattamento per i lavoratori in
reperibilità operativa per le unità dei Sistemi informativi e Sistemi di rete.
L'Azienda, previa consultazione con le OO.SS., si riserva l'estensione a
ulteriori unità per le quali venissero individuate le stesse condizioni.
L'Azienda dichiara di prevedere, in fase sperimentale, di regola
periodi di disponibilità settimanale per ognuno dei dipendenti interessati, con
una frequenza non superiore a una settimana ogni quattro. Il lavoratore interessato sarà di regola informato con un
preavviso minimo di quarantotto ore.
Trattamento previsto.
Le Parti concordano sull'applicabilità, in fase
sperimentale, del trattamento di seguito indicato. Entro l'ultimo trimestre
1999 le Parti concorderanno il trattamento applicabile a regime.
1. Per la
disponibilità in ciascuna giornata di reperibilità l'Azienda erogherà i
seguenti importi lordi, sulla base della categoria professionale di
inquadramento:
Giorno Orario Importo per categoria professionale
inizio
reperibilità
1a-5a 6a e 7a
- da lunedì
al venerdì: 17.30 -
- sabato: 8.30 -
- domenica e festivi: 8.30 -
2. In caso di
intervento effettuato nei periodi di reperibilità
- ai
lavoratori inquadrati sino alla 5a categoria verrà corrisposta la normale
retribuzione con le maggiorazioni previste dal presente C.C.L.;
- ai
lavoratori inquadrati nella 6a e 7a categoria professionale verrà erogato un
importo forfettario lordo su base giornaliera commisurato alla complessità e
alla durata complessiva dell'intervento/degli interventi
sino a 2 ore L. 40.000
tra le 2 e le 4 ore
L. 60.000
oltre le 4 ore L. 80.000
in caso di interventi tra le 22.00 e le 7.00, ai lavoratori
verrà riconosciuto un riposo compensativo alle seguenti condizioni e misure:
Giorno inizio Reperibilità |
Fascia oraria di rif. |
Durata intervento |
Giornate di riposo comp. |
Dal lunedì al sabato |
24.00 – |
Sino a 4 ore |
1.0 |
|
22.00 – |
Più di 4 ore |
1.0 |
Domenica e festivi |
22.00 – |
Tra le 4 e le 8 ore |
0.5 |
|
22.00 – |
Più di 8 ore |
1.0 |
I trattamenti definiti nel presente articolo devono
intendersi:
comprensivi dell'incidenza sugli istituti di legge e di CCL
a liquidazione indiretta;
integralmente assorbibili in caso di future disposizioni di
legge o di contratto che modifichino la disciplina relativa alla disponibilità
e alle prestazioni di lavoro effettuate fuori del normale orario di lavoro.
Art. 11 - RIPOSO SETTIMANALE
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale. Il riposo
settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino
la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che
deve essere prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il
riposo settimanale con la domenica anche per coloro che lavorano a turni ed
affinché i turni abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l'orario di
lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo
prestabilito, il lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in
cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita -
rispettivamente all'art. 8 e all'art. 5 della Disciplina speciale, parte prima
e parte seconda - per il lavoro festivo.
Art. 12 – ANZIANITA’ DEI LAVORATORI
La sospensione dal lavoro per riduzione o interruzione di
attività e i permessi non interrompono l'anzianità di servizio dei lavoratori a
tutti gli effetti.
L'aspettativa per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche
elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali e per i
lavoratori in malattia, e per i lavoratori che intendano avvalersi delle
disposizioni di cui al precedente art. 6 e agli artt. 14 e 12, Disciplina
speciale, rispettivamente Parte prima e seconda, è regolata dalle nonne di
legge e di contratto.
La sospensione totale o parziale della prestazione di lavoro
per la quale sia prevista l'integrazione salariale è regolata, ai fini del
trattamento di fine rapporto, dalla L. 29 maggio 1982, n. 297.
Art. 13- FORME DI RETRIBUZIONE
I lavoratori sono retribuiti a economia.
Allo scopo di incrementare la produttività e qualità, le
Parti riconoscono l'opportunità di ricorrere a forme di retribuzione a
incentivo.
Art. 14 - PREMIO DI RISULTATO
La contrattazione aziendale potrà definire l'istituzione di
un Premio annuale calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella
realizzazione di programmi, concordati tra le Parti, aventi come obiettivo
incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi
rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai
risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la
definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le Parti, di cui al
punto 6) della Premessa, esamineranno preventivamente, in un apposito incontro
in sede aziendale, le condizioni produttive ed occupazionali e le relative
prospettive, tenendo conto dell'andamento della competitività e delle
condizioni essenziali di redditività dell'azienda.
Le Parti si incontreranno entro il primo trimestre 2000 per
la definizione dei meccanismi e delle modalità di incentivazione coerenti con i
principi del Protocollo 23 luglio 1993.
Art. 15 - MENSE AZIENDALI
I dipendenti potranno accedere alle mense aziendali
esistenti presso le varie sedi. I dipendenti operanti presso sedi sprovviste di
mensa aziendale avranno a disposizione buoni pasto usufruibili, nel rispetto
delle vigenti norme di legge e regolamento aziendale, presso esercizi
convenzionati.
Art. 16 - INDENNITÀ DI MENSA
Premesso che la computabilità dell'indennità di mensa nella
retribuzione valevole ai fini degli istituti contrattuali e di legge è
disciplinata dall'Accordo Interconfederale 20 aprile 1956, recepito in legge
con D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1026 e dagli accordi aziendali in materia, le
Parti confermano che l'equivalente del costo della mensa sostenuto dal datore
di lavoro non è computabile agli effetti del calcolo del trattamento di fine
rapporto di cui all'art. 2120 c.c. né degli altri istituti contrattuali e di
legge.
Art. 17 - NUOVE MANSIONI
Per mansioni
nuove non previste nelle
esemplificazioni contrattuali, l'azienda darà comunicazione, tramite la
propria Associazione, all'organizzazione dei lavoratori della categoria
retributiva nella quale il lavoratore è stato inserito. In tal caso il
Sindacato potrà formulare i suoi rilievi al riguardo.
Art. 18 - CUMULO DI MANSIONI
Ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di
mansioni di diverse categorie sarà attribuita la categoria corrispondente alla mansione
superiore, sempreché quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno
carattere di equivalenza di tempo, fermo restando quanto stabilito in materia
di mansioni dall'art. 13 della L. 20 maggio 1970, n. 300 e dall'art. 8, punto
C), del presente contratto in materia di mobilità. Di casi particolari che non
rientrino fra quelli sopra indicati si terrà conto nella retribuzione.
Art. 19 - TRASFERIMENTI
I lavoratori di età superiore ai 50 anni se uomini e 45 se
donne potranno essere trasferiti in altra sede solo in casi eccezionali da
esaminare, a richiesta del lavoratore, in sede sindacale.
In caso di altri trasferimenti individuali dovrà tenersi
conto delle obiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre
contro il trasferimento, direttamente ovvero tramite i dirigenti delle
Rappresentanze sindacali unitarie.
In ogni caso il trasferimento deve essere preceduto da un
preavviso non inferiore a 20 giorni.
I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva
comunicazione alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e, a richiesta delle
stesse, di esame congiunto.
La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che
vengono disposti nell'ambito del comprensorio.
Quanto sopra non si cumula con le eventuali regolamentazioni
in materia derivanti da accordi o norme aziendali.
Art. 20 - RECLAMI E CONTROVERSIE
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le
Parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente
contratto, le controversie individuali e collettive tra azienda e lavoratori
saranno risolte possibilmente in prima istanza tra
Art. 21 - RAPPORTI IN AZIENDA
Nell'ambito del rapporto di lavoro, il lavoratore dipende
dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
I rapporti tra i lavoratori. a tutti i livelli di
responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca
correttezza ed educazione.
In armonia con la dignità del lavoratore i superiori
impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione e urbanità.
Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi e
insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la
conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona
cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al
rifiuto di tali comportamenti la modifica delle sue condizioni di lavoro.
L'azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni
di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al
superiore diretto, egli è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle
quali è tenuto ad osservare le disposizioni.
L'azienda deve inoltre comunicare ai lavoratori interessati
i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza
dell'attività lavorativa.
Il lavoratore deve osservare l'orario di lavoro e adempiere
le formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze, con
espresso divieto di alterare o falsificare i dati della presenza propria o di
altro lavoratore.
Egli inoltre deve svolgere le mansioni affidategli con la
dovuta diligenza, osservare le disposizioni del presente contratto, nonché
quelle impartite dai superiori, avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui
affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti, ecc.), rispondendo
delle perdite, degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o
negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in
questione.
La valutazione dell'eventuale danno deve essere fatta
obiettivamente e l'ammontare del danno deve essere preventivamente contestato
al lavoratore. L'ammontare delle perdite e dei danni di cui ai commi precedenti
potrà essere trattenuto ratealmente sulla retribuzione con quote non superiori
al 10% della retribuzione stessa. In caso di risoluzione del rapporto di
lavoro, la trattenuta verrà effettuata sull'ammontare di quanto spettante al
lavoratore, fatte salve le disposizioni e limiti di legge.
Egli deve conservare assoluta segretezza sugli interessi
dell'azienda; inoltre non dovrà trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma
oggetto delle sue mansioni nell'azienda, né svolgere attività contraria agli
interessi della produzione aziendale, né abusare, dopo risolto il rapporto di
lavoro ed in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il
servizio.
Eventuali patti di limitazione dell'attività professionale
del lavoratore per il tempo successivo alla risoluzione del rapporto sono
regolati a norma dell'art. 2125 c.c..
Le infrazioni a tali disposizioni come previsto nei
successivi artt. 26, 27, e 28 daranno luogo a provvedimenti disciplinari che
potranno giungere fino al licenziamento per mancanze ai sensi dell'art.28.
Art. 22 - DIVIETI
Il lavoratore non potrà prestare la propria opera presso aziende
diverse da quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione
dal lavoro senza trattamento economico. Non sono consentite in azienda le
collette, le raccolte di firme e la vendita di biglietti e di oggetti, oltre i
limiti previsti dalla L. 20 maggio 1970, n. 300 e dal successivo art. 23.
Art. 23 - VEN'DITA DI LIBRI E RIVISTE
Nelle sedi con oltre 100 dipendenti la Rappresentanza
sindacale unitaria potrà effettuare la diffusione, anche attraverso vendita
rivolta esclusivamente a dipendenti, di libri e riviste la cui edizione sia
stata debitamente autorizzata nelle forme di legge.
Le operazioni relative saranno svolte direttamente dai
Rappresentanti sindacali unitari sotto la propria esclusiva responsabilità
anche in ordine al contenuto delle pubblicazioni e si effettueranno, fuori
dell'orario di lavoro, nel locale della Rappresentanza sindacale unitaria e/o,
nei giorni preventivamente concordati con la Direzione, in altro locale di
ritrovo o di riunione messo a disposizione dall'azienda.
Dalle forme di paramento dei libri e riviste è esclusa ogni
trattenuta anche rateale sulla retribuzione.
Art. 24 - VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO
Il lavoratore non può rifiutare la visita di inventario
degli oggetti, strumenti o utensili affiidatigli.
Le visite personali di controllo sul lavoratore potranno
essere effettuate ai sensi dell'art. 6 della L. 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 25 - NORME SPECIALI
Oltre che al presente contratto di lavoro i lavoratori
devono uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, a tutte le altre norme
che potranno essere stabilite dalla Direzione purché tali norme non contengano
modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente
contratto e dagli altri accordi vigenti.
Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza
del lavoratore.
Art. 26 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni
contenute nel presente contratto può dar luogo, secondo la gravità
dell'infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) richiamo
verbale;
b) ammonizione
scritta;
c) multa non
superiore a tre ore di paga base e contingenza o minimo di stipendio e
contingenza;
d) sospensione
dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) licenziamento
per mancanze ai sensi dell'art.28.
Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento
disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente
contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà
essere effettuata per iscritto e i provvedimenti disciplinari non potranno
essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il
lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.
Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni
successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.
Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni
anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante
dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la
Rappresentanza sindacale unitaria.
La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e
comunicata per iscritto.
I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lett. b), c)
e d) potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le
norme contrattuali relative alle vertenze.
Il licenziamento per mancanze di cui ai punti A) e B)
dell'art. 28 potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall'art. 7
della L. 15 luglio 1966, n. 604 confermate dall'art. 18 della L. 20 maggio
1970, n. 300.
Non si terrà conto a nessun effetto de provvedimenti
disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione.
Art. 27 - AMMONIZIONI SCRITTE, MULTE E SOSPENSIONI
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o
sospensione il lavoratore che:
non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di
lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il
giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso di
impedimento giustificato;
senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo
sospenda o ne anticipi la cessazione;
compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro
affidatogli;
per disattenzione o negligenza guasti il materiale della
sede o il materiale in lavorazione;
venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante
l'orario di lavoro;
fuori dell'azienda compia, per conto terzi, lavoro di
pertinenza dell'azienda stessa;
contravvenga al divieto di fumare laddove questo esista e
sia indicato con apposito cartello;
esegua entro l'azienda lavori di lieve entità per conto
proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di
materiale dell’azienda, con uso di mezzi dell’azienda stessa;
l) in altro
modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi
mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla
sicurezza della sede.
L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor
rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di
danni è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di
carattere aziendale.
Art. 28 - LICENZIAMENTI PER MANCANZE
A) Licenziamento con
preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta
infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di
maggior rilievo di quelle contemplate nell'art.27, non siano così gravi da
rendere applicabile la sanzione di cui alla lett. B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
insubordinazione ai superiori;
sensibile danneggiamento colposo al materiale della sede o
al materiale di lavorazione;
esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto
proprio o di terzi, di lieve entità senza impiego di materiale dell'azienda;
rissa nella sede fuori dei reparti di operatività;
abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui
siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo,
fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lett. B);
assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi
o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività
o alle ferie;
condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con
sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo
svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;
recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art.
27, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui
all'art. 27, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 26.
B) Licenziamento senta
preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi
all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con
lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a
termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
grave insubordinazione ai superiori;
furto nell'azienda;
trafugamento di oggetti, piani, progetti o documenti
dell'azienda;
danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o agli
impianti;
abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare
pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti,
comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità
delle persone od alla sicurezza degli impianti;
esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto
proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale
dell'azienda;
rissa nell'interno dei reparti di lavorazione.
Art. 29 - SOSPENSIONE CAUTELARE NON DISCIPLINARE
In caso di licenziamento per mancanze di cui al punto B)
dell'art. 28 (senza preavviso), l'azienda potrà disporre la sospensione
cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo
massimo di 6 giorni.
Il datore di lavoro comunicherà per iscritto al lavoratore i
fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni
contrarie. Ove il licenziamento venga comminato, esso avrà effetto dal momento
della disposta sospensione.
Art. 30 - AMBIENTE DI LAVORO - IGIENE E SICUREZZA
I diritti e doveri delle Parti in materia di prevenzione e
sicurezza aziendale sono quelli fissati dal Decreto Legislativo 19 settembre
1994, n. 626, come integrato dal Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e successive modifiche.
Art. 31 - APPALTI
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati
dalle norme di legge in materia. I contratti di appalto continuativi svolti in
azienda stipulati durante il periodo di vigenza del presente contratto -
saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative,
gestionali ed economiche che, su richiesta delle Rappresentanze sindacali
unitarie, potranno formare oggetto di verifica con la Direzione.
Restano comunque salvi gli appalti aventi carattere di
continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie
dell'azienda appaltante, e quelli propri delle attività di installazione e
montaggio in cantiere.
L'azienda appaltante deve esigere dalle aziende appaltatrici
il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui
appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quello di tutte le norme
previdenziali e antinfortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda
possono fruire dei Servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante
e azienda appaltatrice.
Art. 32 - DIRITTO ALLO STUDIO
A far data dal l° gennaio 1999 verrà determinato, all'inizio
di ogni triennio, su richiesta della R.S.U., il monte ore messo a disposizione
di tutti i dipendenti per l'esercizio del diritto allo studio qui disciplinato,
moltiplicando ore sette annue per tre e per il numero totale dei dipendenti
occupati nell'azienda o nell'unità produttiva in quella data, salvo i conguagli
successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi
dall'azienda o dall'unità produttiva per l'esercizio del diritto allo studio
non dovranno superare il 2% del totale della forza occupata; dovrà essere
comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva,
mediante accordi con le R.S.U..
Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio,
sono usufruibili anche in un solo anno.
I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura, anche
in relazione all'attività dell'azienda, intendono frequentare, presso istituti
pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno diritto, con le
precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte
ore triennale come sopra definito. In tal caso i permessi retribuiti potranno
essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio,
utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore
intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste
come permesso retribuito.
Nel caso di frequenza dei corsi sperimentali per il recupero
dell'attuale scuola dell'obbligo e per l'alfabetizzazione degli adulti, il
monte ore di permesso retribuito, comprensivo delle prove di esame, pro-capite
nel triennio è elevato a 250 ore. Il rapporto fra ore di permesso retribuito e
ore di frequenza ai detti corsi è elevato a 2/3 sino a concorrenza delle
predette 250 ore.
Per l'esercizio del diritto allo studio il dipendente
interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con
le modalità in atto a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno
inferiori al trimestre.
Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di
un terzo del monte ore triennale o determini l'insorgere di situazioni
contrastanti con le condizioni di cui al 2° comma, la Direzione e le
Rappresentanze sindacali unitarie stabiliranno, tenendo presenti le istanze
espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi
per la identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto
previsto al 2° comma, quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei
corsi di studio, ecc..
Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei
necessari requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai
commi precedenti.
I lavoratori dovranno
fornire all'azienda un certificato
di iscrizione al
corso e, successivamente,
certificati di frequenza con l'indicazione delle ore relative.
Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni
specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la
Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria.
Nel caso in cui permanga divergenza circa la corrispondenza
fra le caratteristiche del corso di studio che il dipendente intende
frequentare e le finalità indicate nel 4° comma, la risoluzione viene demandata
- in unico grado - alla decisione dell'organismo paritetico per la formazione
professionale, costituito ai sensi dell'Accordo Interconfederale 20 gennaio
1993 e successive intese, competente per territorio.
L’“organismo paritetico” decide all'unanimità entro venti
giorni dalla data di ricevimento della istanza che le Parti, congiuntamente o
disgiuntamente, avranno inoltrato, con raccomandata a.r., tramite le rispettive
Organizzazioni sindacali territorialmente competenti.
L'azienda
erogherà, durante la frequenza
dei corsi, acconti
mensili conguagliabili,
commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto
per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni indicate al 2°
comma, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.
Art. 33 - FACILITAZIONI PARTICOLARI PER LA FREQUENZA AI
CORSI E PER GLI ESAMI DEI LAVORATORI STUDENTI
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi
regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o
comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno immessi, su
loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la
preparazione agli esami.
Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare
lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che
devono sostenere prove di esame, possono usufruire su richiesta, di permessi
retribuiti per tutti i giorni di esame e per i due giorni lavorativi precedenti
ciascun esame nel caso di esami universitari, ovvero la sessione di esami negli
altri casi. Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base
alla norma del diritto allo studio di cui all'art. 32.
Inoltre i lavoratori studenti potranno richiedere nel corso
dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà
programmato trimestralmente pro-quota, in sede aziendale, compatibilmente con
le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda.
I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari
che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.
A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà
produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al
presente articolo.
Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da
accordi aziendali.
Art. 34 - CONSEGNA DEI DOCUMENTI ALLA CESSAZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO
Entro il giorno successivo all'effettiva cessazione del
rapporto di lavoro l'azienda metterà a disposizione del lavoratore per il
ritiro i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati, e il lavoratore
rilascerà regolare ricevuta.
Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per
circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà dell'imprenditore questi non
fosse in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciare al lavoratore una
dichiarazione scritta che serva di giustificazione al lavoratore stesso per
richiedere i documenti necessari per instaurare un eventuale nuovo rapporto di
lavoro.
Art. 35 - CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA
La cessione o trasformazione dell'azienda non determina
normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro ed in tal caso il lavoratore
conserva, nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti (anzianità di
servizio, categoria, mansioni, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente
contratto di lavoro.
Art. 36 - CERTIF1CATO DI LAVORO
Ai sensi dell’art. 2124 c.c. l'azienda dovrà rilasciare al
lavoratore, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia
la causa e sempreché non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato
con indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso è stato occupato
alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.
Art. 37 - INDENNITA' IN CASO DI MORTE
In caso di morte del lavoratore l'indennità sostitutiva del
preavviso di cui agli artt. 24 e 18 della Disciplina speciale, rispettivamente
parte prima e parte seconda, e il trattamento di fine rapporto di cui agli
artt. 25 e 19 della Disciplina speciale, rispettivamente parte prima e parte
seconda, saranno corrisposte giusta le disposizioni previste nell'art. 2122
c.c., così come modificato dalla sentenza n. 8 del 19 gennaio 19"2 della
Corte Costituzionale.
Art. 38 – INSCINDIBILITA’ DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni
istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con
alcun altro trattamento.
Agli effetti del precedente comma si considerano costituenti
un unico istituto il complesso degli istituti di carattere normativo
regolamentare (norme generali disciplinari, ferie, preavviso e trattamento di
fine rapporto, malattia ed infortunio, puerperio).
Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le Parti, col
presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto,
più favorevole al lavoratore attualmente in servizio non derivanti da accordi
nazionali, le quali continueranno ad essere mantenute ad personam.
Art. 39 - DECORRENZA E DURATA
In applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio
1993, in considerazione della prima applicazione, salve le decorrenze
particolari previste per singoli istituti, il presente contratto decorre dal 1°
luglio 1998 e avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2000.
Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui
al citato Protocollo, se non disdetto tre mesi prima della scadenza, con
raccomandata a.r. in caso di disdetta -
e salvo quanto previsto al successivo comma - il presente contratto sarà
applicato sino al successivo. Nel caso di stipula del C.C.N.L. di settore delle
telecomunicazioni di cui in premessa, le Parti si incontreranno entro tre mesi
per le eventuali relative armonizzazioni, ferma restando la vigenza minima del presente
contratto al 30 giugno 2000.
Art. 40 - PROCEDURA DI RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI
LAVORO
La Parte che ha dato disdetta del contratto presenterà le
proposte per un nuovo accordo in tempo utile per consentire l'apertura delle
trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.
La Parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare
riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla
scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a
quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le Parti
non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Le Parti si danno atto che in caso di mancato accordo, dopo
tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla
data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza
del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento
provvisorio della retribuzione denominato “indennità di vacanza contrattuale”
secondo le modalità e i criteri specificatamente previsti nel Protocollo sulla
politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle
politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23luglio 1993.
La violazione del periodo di raffreddamento come definito al
secondo comma del presente articolo comporta come conseguenza a carico della
Parte che vi ha dato causa l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del
termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza
contrattuale. secondo quanto previsto dal Protocollo 23 luglio.
Art. 41 - DISTRIBUZIONE DEL CONTRATTO
L'azienda distribuirà a ciascun lavoratore in forza alla
data di stipulazione del presente contratto collettivo di lavoro una copia
dello stesso a partire dal mese di agosto 1998 ed entro il mese di febbraio
1999.
DISCIPLINA SPECIALE
Parte Prima
Art. 1 - SOGGETTI DESTINATARI DELLA PARTE PRIMA DELLA
DISCIPLINA SPECIALE
La presente parte si applica ai lavoratori la cui
prestazione non possiede i requisiti stabiliti per le prestazioni svolte dai
lavoratori a cui si applica la successiva parte seconda della Disciplina
speciale e ai quali, invece, si applicano, fra le altre, le norme previste dal
D.L.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788, sulla Cassa integrazione guadagni.
Art. 2 - PERIODO DI PROVA
L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un
periodo di prova non superiore a 12 giorni di effettivo lavoro. Durante tale
periodo è reciproco il diritto alla risoluzione dei rapporto di lavoro in
qualsiasi momento senza preavviso né relativa indennità sostitutiva.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per
causa di malattia o di infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il
periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 12
giorni lavorativi per il caso di malattia e 15 giorni lavorativi per il caso di
infortunio.
Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per
dimissioni o per licenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine
del periodo stesso, al lavoratore spetta la retribuzione delle ore di lavoro
compiute dal lavoratore ad economia.
In ogni caso la retribuzione che verrà corrisposta al
lavoratore durante il periodo di prova non potrà essere inferiore al minimo
contrattuale previsto per la categoria professionale della classificazione
unica per la quale il lavoratore è stato assunto o in cui abbia svolto le
mansioni. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla
disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà senz'altro
confermato in servizio e la sua anzianità avrà la decorrenza a tutti gli
effetti dal giorno dell'assunzione.
Art. 3 - ENTRATA E USCITA
L'entrata dei lavoratori nella sede sarà regolata secondo
gli orari e le modalità attuate presso ciascuna sede stessa.
Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà
effettuato a partire da un quarto d'ora o mezz'ora dopo l'inizio dell'orario di
lavoro che avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso nei
primi 15 minuti o oltre i 15 e fino ai 30.
Art. 4 - SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEL LAVORO
In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a
causa di forza maggiore, nel conteggio della paga non si terrà conto delle
interruzioni stesse, quando queste, nella giornata, non superino nel loro
complesso i 60 minuti.
In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata
superino nel loro complesso i 60 minuti, se l'azienda trattiene il lavoratore
nella sede questi ha diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di
presenza.
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni,
salvo eventuale accordo tra le Organizzazioni sindacali periferiche per il
prolungamento di tale termine, il lavoratore potrà risolvere il rapporto con
diritto a tutte le indennità relative compreso il preavviso, nonché al
trattamento di fine rapporto.
Art. 5 - SOSPENSIONI E RIDUZIONI DI LAVORO
In caso di riduzione o sospensione obbligatoria dell'orario
di lavoro dovuta a provvedimenti di carattere generale, che interessi tutta
l'industria, le Parti si rimettono alle disposizioni relative alla integrazione
in quanto applicabili e agli accordi che potranno intervenire tra le
Confederazioni interessate.
Art. 6 - RECUPERI
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, è ammesso il
recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore
o per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali
periferiche o tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria o anche,
per casi individuali, fra le Parti interessate, purché il recupero stesso sia
contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni
immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
Art. 7 – FESTIVITA’
Agli effetti della L. 22 febbraio 1934, n. 370 sono
considerati giorni festivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale
compensativo di cui all'art. 11, Disciplina generale, sezione terza. Agli
effetti della L. 27 maggio 1949, n. 260, della L. 5 marzo 1977, n. 54 e del
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 sono considerati giorni festivi:
le festività del:
25 aprile
(anniversario della liberazione);
l° maggio
(festa del lavoro);
le festività di cui appresso:
1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania del Signore (6 gennaio);
3) Lunedì di Pasqua (mobile);
4) SS. Pietro e Paolo, per il Comune- di Roma (giorno del
Santo Patrono - 29 giugno);
5) Assunzione di M.V. (15 agosto);
6) Ognissanti (1° novembre);
7) Immacolata Concezione (8 dicembre);
8) Natale (25 dicembre);
9) S. Stefano (26 dicembre).
Per il trattamento delle festività di cui ai punti a) e b)
valgono le norme di legge;
il giorno del Santo Patrono del luogo della sede o un'altra
festività da concordare all'inizio di ogni anno tra le Organizzazioni locali
competenti, in sostituzione di quella del Santo Patrono, fatto salvo il punto 4
della lett. b).
Le Parti convengono di estendere alla festività di cui al
punto c) il trattamento previsto dalla L. 31 marzo 1954, n. 90, per le
festività di cui al punto b).
Nei casi di assenza dal lavoro nel giorno festivo di cui al
punto c) per i quali i lavoratori percepiscono un trattamento a carico dei
relativi Istituti assistenziali (malattia, infortunio, gravidanza e puerperio,
ecc.), l'azienda integrerà il trattamento corrisposto dagli Istituti predetti
fino a raggiungere la retribuzione normale che il lavoratore avrebbe percepita
se non fosse stato assente.
Le singole giornate di festività sono ragguagliate a ore 6 e
40 minuti (1/6 di 40 ore).
In sostituzione delle 4 festività abolite dalla L. 5 marzo
1977, n. 54 i lavoratori fruiscono delle corrispondenti 32 ore di permesso
individuale retribuite nell'ambito della riduzione d'orario prevista dall'art.
9 della Disciplina generale, sezione terza.
Per quanto riguarda le due festività (2 giugno e 4 novembre)
la cui celebrazione ha luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e
nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento
previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Art. 8 - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
È considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo
l'orario giornaliero fissato in applicazione del 30 comma dell'art. 9,
Disciplina generate, sezione terza, salve le deroghe, e le eccezioni di legge.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e
sarà contenuto nel limite massimo di 8 ore settimanali.
Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo
accordo tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, per un periodo che non
superi le 250 ore annuali.
Salvo casi eccezionali e imprevedibili, la Direzione
dell'Azienda darà informazione preventiva del lavoro straordinario alle R.S.U.
ove costituite.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il
lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni
di legge.
li lavoro notturno decorre dalle 12 ore successive
all'inizio del turno del mattino; tuttavia non si considera notturno il lavoro
compiuto dalle ore 6, nel limite di un'ora giornaliera, per la predisposizione
del funzionamento degli impianti.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di
adibire a lavoro notturno le donne e i fanciulli, salvo quanto previsto
dall'art. 7, Disciplina generale, sezione terza.
E considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni
previsti dall'art. 7 della presente parte.
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario notturno e festivo, da
corrispondersi oltre alla normale retribuzione e da calcolarsi sugli elementi
della stessa indicati al comma successivo, sono le seguenti:
PER LAVORO
NON A TURNI A TURNI
Lavoro straordinario:
prime 2 ore……………………………………... 25% 25%
ore successive………………………………….. 30% 30%
notturno fino alle ore 22……………………. 20% 15%
notturno oltre le ore 22…………………………. 30% 15%
notturno oltre le ore 22 con riposo compensativo 15% 15%
festivo………………………………………. 50% 50%
festivo con riposo compensativo (1) ………. 10% 10%
straordinario festivo (oltre le 8 ore)………… 55% 55%
straordinario festivo con riposo
compensativo (oltre le 8 ore) (1) ……………… 35% 35%
straordinario notturno (prime 2 ore) ………. 50% 40%
straordinario notturno (ore successive) ………. 50% 45%
h) notturno e festivo…………………………… 60% 55%
i) notturno
festivo con riposo
compensativo (1) ……………………………… 35% 30%
1) straordinario notturno festivo
(oltre le 8 ore) …………………………………. 75% 65%
m) straordinario notturno festivo con
riposo compensativo (oltre le 8 ore) (1) ………. 55% 50%
(1) Il lavoro
festivo in giorno di domenica, con riposo compensativo, è consentito solo nei
casi previsti dalla Legge.
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate
sulla paga base di fatto comprensiva dell'indennità di contingenza.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo,
di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nulla viene innovato nelle altre disposizioni in materia di
lavoro straordinario.
Art. 9 - PASSAGGIO TEMPORANEO DI MANSIONI
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per
le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che
abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore
ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione
stessa diviene definitiva, decorsi trenta giorni continuativi nell'esercizio
delle dette mansioni superiori o 75 giorni non continuativi di esercizio delle
dette mansioni superiori nell'arco di un anno.
Tuttavia, l'esplicazione di mansioni di categoria superiore
in sostituzione di altro lavoratore assente per permesso o congedo, malattia,
gravidanza e puerperio. infortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo
di durata non superiore a 6 mesi, aspettativa, non dà luogo al passaggio di
categoria per il periodo di tempo in cui dura la conservazione del posto per
l'assente, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito
nelle sue precedenti mansioni.
Art. 10 - MENSILIZZAZIONE
La retribuzione dei lavoratori è contabilmente determinata
in misura mensile.
La retribuzione oraria dei lavoratori anche ai fini dei vari
istituti contrattuali si determina dividendo per 173 i minimi tabellari della
classificazione unica, gli aumenti periodici di anzianità, l'indennità di
contingenza, gli aumenti di merito nonché gli altri compensi già eventualmente
fissati a mese ed aggiungendo a tali valori gli altri elementi orari della
retribuzione quali cottimi, incentivi, indennità varie, ecc..
L’ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore
lavorate e per quelle contrattualmente dovute.
Art. 11 -
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione dei lavoratori verrà liquidata con
periodicità mensile sulla base delle ore effettivamente lavorate e di quelle
contrattualmente dovute nel corso di ciascun mese dell'anno.
In occasione della corresponsione della retribuzione (con
accredito su c/c bancario indicato dal lavoratore stesso) verrà consegnata o
inviata al lavoratore una busta o prospetto equivalente in cui dovranno essere
distintamente specificati: la ragione sociale dell'azienda, il nome del
lavoratore, il mese cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e
rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga, contingenza, ecc.)
e la elencazione delle trattenute.
Tanto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla fine di
esso, in caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della
retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della
retribuzione non contestata contro il rilascio da parte le lavoratore stesso
della quietanza per la somma corrisposta.
Nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento delle
competenze di cui sopra dovute al lavoratore oltre i 15 giorni, il lavoratore
potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto anche alla indennità di
mancato preavviso. In casi particolari il predetto termine di 15 giorni potrà
essere prolungato mediante accordo tra le Organizzazioni sindacali interessate.
Art. 12 - FERIE
I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo
di ferie retribuito pari a 4 settimane.
Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni
lavorativi di 6 ore e 40 minuti ciascuno.
In caso di distribuzione dell'orario di lavoro su 5 giorni, i giorni
lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti
del computo del periodo di ferie contrattuale che agli effetti della
retribuzione relativa.
I giorni festivi di cui all'art. 7 che ricorrono nel periodo
di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo
a un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento può
essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie, calcolata come
indicato al comma 8 del presente articolo. Le ferie avranno normalmente
carattere collettivo (per sede, per reparto, per scaglioni). Il periodo di
ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse
intese aziendali. L'epoca delle ferie collettive sarà stabilita dalla
Direzione, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del
desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro
dell'azienda.
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il
diritto all'intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio
prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione
di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese
intero.
In caso di risoluzione del rapporto al lavoratore spetterà
il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di
mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese
intero.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo
di ferie. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento
annuale delle ferie ove per cause dovute a imprescindibili esigenze del lavoro
dell'azienda e, in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle
giornate di ferie oltre le 3 settimane, è ammessa la sostituzione del godimento
delle ferie con una indennità pari alla relativa retribuzione.
Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di
fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale n
relazione a prestazioni lavorative svolte n particolari condizioni di luogo,
ambiente e tempo.
All'inizio del godimento delle ferie (collettive e/o
continuative) sarà corrisposta la relativa retribuzione.
In caso di richiamo in servizio, per esigenze eccezionali,
nel corso del periodo delle ferie, sarà corrisposto al lavoratore il
trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio
Art. 13 - ASPETTATIVA
I lavoratori con oltre 10 anni di anzianità di servizio
potranno richiedere, per una sola volta in costanza del rapporto di lavoro, un
periodo di aspettativa della durata minima di 1 mese e massima di 6 non
frazionabili, durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza
dell'anzianità per nessun istituto.
I lavoratori dovranno avanzare richiesta scritta del periodo
di aspettativa al datore di lavoro specificandone le motivazioni. La Direzione
potrà concedere il beneficio, tenendo conto delle necessità
tecnico-organizzative dell'azienda e comunque per un numero di dipendenti
contemporaneamente non eccedente l'1% del totale della forza dell'unità
produttiva di cui il richiedente fa parte. Gli eventuali valori frazionari
risultanti dall'applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati
all'unita superiore.
In tali casi è consentita, ai sensi dell'art. 23 della L. 28
febbraio 1987, n. 56, l'assunzione di personale con contratto a tempo
determinato per sostituire i lavoratori assenti.
Durante il periodo di aspettativa è vietata qualsiasi
attività a fine di lucro.
Art. 14 - GRATIFICA NATALIZIA
L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al
lavoratore considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia,
una gratifica ragguagliata ad ogni effetto ad una mensilità, determinata sulla
base di 173 ore della retribuzione globale di fatto. Nel caso di inizio o di
cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha
diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di
anzianità di servizio presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15
giorni viene considerata a questi effetti come mese intero.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Ai soli fin dei rapporti con gli Enti previdenziali e senza
pregiudizio per la retribuzione contrattualmente dovuta ai lavoratori, le parti
dichiarano che la quota di gratifica natalizia e di eventuali altre
retribuzioni differite, corrisposta al lavoratore per i periodi di sospensione
della prestazione di lavoro relativi a malattia, infortunio non sul lavoro,
gravidanza e puerperio, è a carico dell'azienda esclusivamente a integrazione
della parte di tale quota indennizzata in forza di disposizioni legislative.
Art. 15 - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA’
Il lavoratore per ogni biennio di anzianità di servizio
prestato presso la stessa azienda o gruppo industriale (intendendosi per tale
il complesso industriale facente capo alla stessa società) e nella medesima
categoria di appartenenza avrà diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento
di merito, a una maggiorazione nella misura riportata nella seguente tabella
secondo la categoria della classificazione unica cui il lavoratore appartiene:
1a 33.000
2a 38.600
3a 44.600
4a 47.700
5a 52.900
Gli aumenti periodici di anzianità non debbono essere
considerati agli effetti delle forme di incentivo e di tutti gli istituti che
non facciano espresso riferimento alla retribuzione globale di fatto.
Ai fini del computo degli aumenti periodici si considera un
massimo di 5 bienni per ogni categoria.
Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti
da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno
essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese
immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono
fino a concorrenza gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore
l'anzianità ai fini degli aumenti periodici nonché il numero di essi
decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova
categoria.
Il passaggio dalla 4a alla 5a categoria della
classificazione unica non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui al
precedente comma e gli aumenti periodici già maturati saranno calcolati sulla
misura corrispondente alla nuova categoria di appartenenza secondo la
classificazione unica.
Fermo restando quanto previsto al punto 7.5 dell'Accordo
Interconfederale 18 dicembre 1988 per la disciplina dei contratti di formazione
e lavoro, ai fini della maturazione degli aumenti periodici l'anzianità di
servizio decorre dal momento dell'assunzione.
Art. 16 - INDUMENTI DI LAVORO
Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di
lavorazione, sia necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente
imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti
protettivi in dotazione presso la sede mettendolo nelle condizioni idonee per
il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad
esempio: fattorini, portieri, sorveglianti, autisti, ecc.) indossino abiti
speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
Art. 17 - INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi
assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non
previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione
dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore
al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di
pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che
ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte
nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore
diretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori
sede, la denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le
dovute testimonianze.
Nei caso di assenza per malattia professionale il lavoratore
dovrà attenersi alle disposizioni previste dall'art. 18.
Al lavoratore sarà conservato il posto:
a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a
quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea
prevista dalla legge;
b) in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica
comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte
dell'istituto assicuratore.
In tali casi, ove per postumi invalidanti i lavoratore non sia in grado di assolvere il
precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla
propria capacità lavorativa.
Il lavoratore infortunato ha diritto all'intera retribuzione
per la prima giornata nella quale abbandona il lavoro.
Inoltre le
aziende corrisponderanno al
lavoratore assente per
infortunio o malattia professionale una integrazione di
quanto egli percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento
del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore il cui
trattamento è regolato dalla Disciplina speciale, parte seconda, di eguale
anzianità e per pari periodo di infortunio o malattia professionale avrebbe
globalmente percepito dall'azienda in adempimento delle norme contrattuali,
operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento
contrattuale.
Per l'eventuale periodo di infortunio e di malattia
professionale eccedente la scadenza di cui sopra, il lavoratore percepirà il
normale trattamento assicurativo.
Ove richiesti verranno erogati proporzionali acconti.
Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite
fino a concorrenza.
Al termine del periodo dell'invalidità temporanea o del
periodo di degenza e convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal
rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento,
il lavoratore deve presentarsi allo sede per la ripresa del lavoro.
Qualora la prosecuzione dell'infermità oltre i termini di
conservazione del posto di cui ai punti a) e b) non consenta al lavoratore di
riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al
solo trattamento di fine rapporto.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al
licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità
agli effetti del preavviso.
L'infortunio sul lavoro sospende il decorso del preavviso
nel caso di licenziamento, nei limiti ed agli effetti della normativa sulla
conservazione del posto e sul trattamento economico di cui Al presente
articolo.
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare
la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri
lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello
sede.
L'assenza per malattia professionale od infortunio, nei
limiti dei periodi fissati dal presente articolo per la conservazione del
posto, è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la
maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica
natalizia, ecc.).
Nota a verbale
In caso di infortunio e di malattia professionale non si
farà luogo al cumulo tra il trattamento previsto dal presente contratto e
quello assicurativo, riconoscendo in ogni caso al lavoratore il trattamento
globale più favorevole.
Art. 18 - TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO NON
SUL LAVORO
In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda
entro il primo giorno di assenza e inviare alla medesima entro due giorni
dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia.
L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro
deve essere comunicata all'azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore
avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi
certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il secondo
giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicata nel certificato medico
precedente.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo
il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del
lavoratore nel rispetto dell'art. 5 della L. 20 maggio 1970, n. 300.
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia,
il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza
dal lavoro, e per tutta la durata della malattia, a trovarsi a disposizione nel
domicilio comunicato al datore di lavoro, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ovvero le diverse fasce orarie stabilite per
disposizioni legislative o amministrative locali o nazionali di tutti i giorni
compresi i domenicali o festivi, per consentire l'accertamento del suo stato di
salute.
Sono fatte salve le necessità di assentarsi dal recapito
comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi, eccezionali motivi
familiari comunicati preventivamente, salvo casi di forza maggiore, all'azienda
e successivamente documentati.
Nel corso del periodo di assenza per malattia il lavoratore
ha l'obbligo di comunicare all'azienda contestualmente i mutamenti di domicilio
o dimora anche se temporanei.
Le assenze e le inosservanze di cui al comma 5 comporteranno
l'irrogazione a carico del lavoratore dei provvedimenti disciplinari
contrattualmente previsti fermo restando quanto previsto dall'art. 7, ultimo
comma, L. 20 maggio 1970, n. 300, con proporzionalità relativa all'inflazione
riscontrata e alla sua gravità.
In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o
infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di:
a) 9 mesi per
anzianità di servizio fino ai 6 anni compiuti;
b) 12 mesi per
anzianità di servizio oltre i 6 anni.
Nel caso di più malattie o infortuni non sul lavoro, i
suddetti periodi di conservazione del posto si intendono riferiti alle assenze
complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo
episodio morboso.
Resta salvo quanto previsto dalla L. 6 agosto 1975, n. 419
per la conservazione del posto dei lavoratori affetti da TBC.
La malattia ovvero l'infortunio non sul lavoro sospendono il
decorso del preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti ed agli effetti
della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di
cui al presente articolo.
La malattia insorta durante il periodo di ferie consecutive
di cui al quarto comma dell'art. 12, Disciplina speciale, parte prima, ne
sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:
a) malattia che
comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso;
b) malattia la
cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il
dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni
altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello
stato d'infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni
contrattuali vigenti.
Superato il periodo di conservazione del posto, ove
l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il
trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di
licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini
suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi può
risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine
rapporto.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al
licenziamento, il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza dell’anzianità
agli effetti del preavviso.
Resta espressamente convenuto che superati i limiti di
conservazione del posto di cui sopra, il lavoratore potrà usufruire, previa
richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di mesi 4, durante
il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per
nessun istituto. A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di malattia grave
e continuativa, periodicamente documentata, il lavoratore potrà usufruire,
previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla
guarigione clinica, debitamente comprovata, che consenta al lavoratore di
assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a
complessivi 18 mesi continuativi.
Decorso anche detto periodo senza che il lavoratore abbia
ripreso servizio, l'azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto.
Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento di
malattia per i lavoratori valgono le norme di legge regolanti la materia.
Inoltre, le aziende corrisponderanno al lavoratore assente
per malattia o infortunio non sul lavoro, nell'ambito della conservazione del
posto, una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di
disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale
trattamento economico complessivo netto che il lavoratore il cui trattamento è
regolato dalla Disciplina speciale, parte seconda, di eguale anzianità e per
pari periodo di malattia o infortunio non sul lavoro avrebbe globalmente
percepito, operando i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento
contrattuale.
A tal fine il lavoratore avrà diritto al seguente
trattamento:
- per
anzianità di servizio fino a 6 anni compiuti, l'intera retribuzione globale per
i primi 4 mesi e metà retribuzione globale per i 5 mesi successivi;
- per
anzianità di servizio oltre i 6 anni, l'intera retribuzione globale per i primi
6 mesi e metà retribuzione globale per i 6 mesi successivi.
Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non sul
lavoro, ai fini dei suddetti trattamenti economici si deve tener conto dei
periodi di assenza complessivamente verificatisi nei tre anni precedenti ogni
nuovo ultimo episodio morboso.
Fatti salvi i periodi di conservazione del posto sopra
definiti nel computo dei limiti di trattamento economico non saranno conteggiati
e quindi retribuiti a intera retribuzione globale:
a) i periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a
10 giorni continuativi, fino ad un massimo di:
- 75 giorni
complessivi, per anzianità di servizio fino a 6 compiuti;
- 90 giorni complessivi,
per anzianità di servizio oltre i 6 anni.
b) i periodi di malattia di durata superiore a 21 giorni
continuativi, fino ad un massimo di:
- 75 giorni
complessivi, per anzianità di servizio fino a 6 compiuti;
- 90 giorni
complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni;
e comunque fino ad un tetto massimo di 120 giorni
complessivi per gli eventi di cui ai punti a)
e b) unitamente considerati.
c) le assenze per
malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare.
Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri
analoghi trattamenti aziendali o locali o, comunque, derivanti da norme
generali in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
Salvo quanto previsto per i periodi di aspettativa
sopraindicati, l'assenza per malattia nei limiti dei periodi fissati per la
conservazione del posto è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non
interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti
(ferie, gratifica natalizia, ecc.).
Agli effetti del presente articolo è considerata malattia
anche l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro.
Prolungamento dei periodi di conservazione del posto di
lavoro e relativi trattamenti retributivi
In caso di superamento dei periodi di conservazione del
posto sopra indicati per evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o
interrotta da un'unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due
mesi, detti periodi di conservazione del posto sono prolungati rispettivamente
di ulteriori 2 mesi (complessivamente 11 mesi) per i lavoratori con anzianità
di servizio sino a 6 anni compiuti; di ulteriori 4 mesi (complessivamente 16
mesi) per i lavoratori con anzianità di servizio oltre i 6 anni.
In tali casi il trattamento retributivo relativo per i
suddetti mesi aggiuntivi sarà pari a metà retribuzione globale.
Nota a verbale
La situazione dei lavoratori sottoposti a trattamento di
emodialisi, o affetti da morbo di Cooley nonché dei lavoratori affetti da
neoplasie, sarà considerata dall'Azienda con la massima attenzione facendo
riferimento alle disposizioni assistenziali vigenti.
Art. 19 - CONGEDO MATRIMONIALE
In caso di matrimonio compete ai lavoratori ed alle
lavoratrici non in prova un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi.
Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie
annuali, né potrà essere considerato quale periodo di preavviso di
licenziamento.
La richiesta del congedo deve essere avanzata dal lavoratore
con un preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.
L'ammontare dell'indennità per congedo matrimoniale non
potrà essere inferiore a 80 ore di retribuzione globale. L'indennità spetta a
entrambi i coniugi quando l'uno e l'altro ne abbiano diritto.
Il trattamento economico sopra previsto spetta ai lavoratori
occupati, quando gli stessi fruiscano effettivamente del congedo. Tuttavia si
fa luogo egualmente alla corresponsione dell'indennità per congedo
matrimoniale, quando il lavoratore, ferma restando l'esistenza del rapporto di
lavoro, si trovi, per giustificato motivo, sospeso od assente.
Il congedo matrimoniale e la relativa indennità sono altresì
dovuti. alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio.
Art. 20 - TRATTAMEN'I'O IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di
legge.
In tal caso, alla lavoratrice assente, nei due mesi prima
del parto e nei tre mesi ad esso successivi, sarà corrisposta l'intera
retribuzione globale.
In caso di estensione, a norma di legge, oltre detti
termini, del periodo di assenza obbligatorio, si applicherà il trattamento
complessivamente più favorevole tra quello previsto dal presente contratto e
quello stabilito dalla legge.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze
aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro
facoltà di assorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con quello
previsto dal presente articolo.
Ove durante il periodo di interruzione del servizio per
gravidanza e puerperio intervenga malattia, si applicheranno le disposizioni di
cui all'art. 18. Disciplina speciale, parte prima, a partire dal giorno in cui
si manifesta la malattia stessa e sempreché dette disposizioni risultino più
favorevoli alla lavoratrice interessata.
Art. 21 - SERVIZIO MILITARE, SERVIZI ASSIMILATI E
VOLONTARIATO CIVILE
Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi
per adempiere gli obblighi di leva è disciplinato dal D.L.C.P.S. 13 settembre
1946, n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto
il periodo di servizio militare ed il lavoratore ha diritto alla conservazione
del posto fino a un mese dopo la cessazione del servizio militare. Il richiamo
alle armi non risolve il rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto alla
conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio
militare.
li lavoratore che, salvo casi di comprovato impedimento, non
si metta a disposizione dell'azienda entro un mese dalla data di cessazione del
servizio militare potrà essere considerato dimissionario e come tale liquidato.
Le norme stabilite dal presente articolo, coerentemente con
gli ambiti e i limiti previsti dalla vigente normativa in materia, si applicano
anche in caso di:
Servizio sostitutivo civile;
Arruolamento sostitutivo del servizio militare in armi o
corpi speciali (ad esempio Vigili del Fuoco);
Servizio di volontariato civile e di cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo.
Art. 22 - ASSENZE
Le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo
a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo di impedimento giustificato.
L'assenza, ancorché giustificata o autorizzata, non consente
la decorrenza della retribuzione.
Art. 23 - PERMESSI DI ENTRATA ED USCITA
Durante le ore di lavoro il lavoratore non può lasciare la
sede senza regolare autorizzazione della Direzione.
Salvo le disposizioni di legge, a meno che non vi sia un
esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga
nella sede in ore non comprese nel suo orario di lavoro; il lavoratore
licenziato o sospeso non può entrare nella sede se non è autorizzato dalla
Direzione.
Art. 24 - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il licenziamento del lavoratore non in prova, attuato non ai
sensi dell'art.28, lett. B), della Disciplina generale, sezione terza, o le
dimissioni del lavoratore possono aver luogo in qualunque giorno della
settimana con un preavviso di:
Errore.
Il segnalibro non è definito.
6 giorni (40 ore) fino al 5° anno compiuto di anzianità di servizio;
Errore.
Il segnalibro non è definito.
9 giorni (60 ore) oltre il 5° anno e fino al 10° anno compiuto di
anzianità di servizio;
Errore.
Il segnalibro non è definito. 12 giorni (80 ore) oltre il 10° anno
compiuto di anzianità di servizio.
Resta inteso che in caso di distribuzione dell'orario di
lavoro settimanale su 5 giorni, i giorni di preavviso sopra indicati saranno riproporzionati
in ragione del coefficiente 1.2, fermi restando i valori orari sopra esposti
(40, 60 e 80 ore).
La Parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei
predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra l'indennità di
mancato preavviso computata ai sensi dell'art. 2121 C.C. così come modificato
dalla L. 29 maggio 1982, n. 297.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di
ferie.
Per i permessi che venissero richiesti dal lavoratore
preavvisato di licenziamento, per la ricerca di nuova occupazione,
interverranno accordi tra il lavoratore e l'azienda in base ai criteri
normalmente seguiti nell'azienda stessa.
L'indennità sostitutiva di preavviso spetta in ogni caso
al lavoratore che all'atto del
licenziamento si trovi in sospensione.
Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto.
Art. 25 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
All'atto della risoluzione del rapporto l'azienda
corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi
secondo quanto disposto dall'art 2120 C.C e dalla L. 29 maggio 1982, n. 297.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma
dell'art. 2120 CC., convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative
maggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale
orario di lavoro è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine
rapporto.
Art. 26 - TRASFERTE
Trattamento
economico di trasferta
I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori
dalla sede o cantiere per i quale sono stati assunti o nel quale fossero stati
effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura
ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute
nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per
tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con
continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o
diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione.
Le Parti confermano che l'indennità cosi come disciplinata
nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione
spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
Premesso che gli incrementi dell'indennità di trasferta sono
ripartiti in ragione del 15 per cento per le quote relative ai pasti e per il
70 per cento per il pernottamento, la misura dell'indennità di trasferta e
delle sue quote è pari a:
MISURA
DELL'INDENNTA’
Trasferta
intera………………………... 58.550
Quota per il pasto meridiano o serale 19.050
per il pernottamento………………….. 20.450
E’
possibile sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un
rimborso a piè di lista pari agli importi di cui sopra maggiorati del 15 per
cento.
II) In
applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta verrà
corrisposta un'indennità per ciascun pasto meridiano o serale e per il
pernottamento, secondo le regole che seguono:
a) La
corresponsione del sopra citato importo per il pasto è dovuta quando il
lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 km dalla
sede o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente
trasferito.
Inoltre, l'importo per pasto meridiano è dovuto,
indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il
lavoratore durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede di
origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi
messi a disposizione dall'azienda.
Non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di
trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale
della sede o sede di origine possa consumare il pasto presso la mensa dello
sede in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere
maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrata nella prima mensa, o
possa usufruire di normali servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni
con ristoranti) messi a disposizione dell'azienda.
In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della
differenza fino a concorrenza dell'indennità prevista per il pasto meridiano;
b) la corresponsione dell'indennità per il pasto serale è
dovuta al lavoratore che, usando dei mezzi normali di trasporto, non possa rientrare
nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle
quali rientrerebbe partendo dalla sede di origine, alla fine del proprio orario
normale di lavoro;
c) la corresponsione dell'indennità per il pernottamento è
dovuta al lavoratore che, usando dei normali mezzi di trasporto, non possa
rientrare nella propria abitazione entro le ore 22;
d) l'indennità giornaliera di cui punto I è dovuta quando si
verificano congiuntamente le condizioni previste ai Punti a), b), c).
Fermo restando che il lavoratore non ha alcun obbligo di
presentare documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario, le Parti
confermano che gli importi di cui alle lettere precedenti non saranno erogati
nel caso in cui risulti n modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di
viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del datore di
lavoro relative al pernottamento ed ai pasti.
Resta salva la facoltà della Direzione aziendale di disporre
per esigenze tecniche, produttive ed organizzative, la permanenza del
lavoratore nel luogo presso il quale è stato comandato riconoscendo le relative
quote dell'indennità di trasferta.
Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento
economico della sede o cantiere di origine, derivante da lavorazioni ad
incentivo.
La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma
continuare per tutta la durata del cantiere o dell'opera presso il quale o per
la quale lo stesso è stato comandato dall'azienda.
III) Trattamento per
il tempo di viaggio. Al lavoratore comandato in trasferta, oltre al
trattamento previsto ai punti I e II spetta un compenso per il tempo di
viaggio, preventivamente approvato dall'azienda, in base ai mezzi di trasporto
dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e
viceversa, nelle seguenti misure:
a) corresponsione della normale retribuzione per tutto il
tempo coincidente col normale orario giornaliero di lavoro in atto nella sede o
cantiere di origine;
b) corresponsione di un importo pari all'85% per le ore
eccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto a) con esclusione di
qualsiasi maggiorazione ex art. 8 (lavoro straordinario, notturno e festivo).
Resta inteso che nel momento in cui il lavoratore viene
comandato in trasferta, inizierà a percepire il trattamento previsto al punto I
del presente articolo.
il tempo di viaggio dovrà essere comunicato all'azienda per
il necessario riscontro agli effetti del compenso.
IV) L'indennità di trasferta giornaliera è dovuta
ininterrottamente per tutti i giorni interi fra l'inizio ed il termine della
trasferta, compresi anche i giorni festivi ed il sesto giorno della settimana,
in caso di distribuzione dell'orario settimanale contrattuale su 5 giorni,
nonché per i giorni di eventuale sospensione del lavoro per cause indipendenti
dalla volontà del lavoratore e sarà computata dall'ora di partenza.
V) Ma1attia e
infortunio - In caso di infortunio o
malattia, il trattamento di trasferta è dovuto per un periodo massimo di giorni
10, al termine dei quali il lavoratore potrà richiedere di tornare in sede, con
diritto al rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti
e delle spese di vitto e pernottamento, come previsto al successivo punto VI).
Resta salva la facoltà per l'azienda di disporre il rientro del lavoratore in
qualsiasi momento.
Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto
di cura il trattamento di trasferta è dovuto sino al giorno del ricovero.
Durante il periodo di degenza il trattamento che gli verrà riconosciuto sarà
pari ad un terzo dell'importo dell'indennità di trasferta, fino ad un massimo
di 15 giorni.
Particolari situazioni di lavoratori dichiarati non
trasportabili dietro certificazione medica o non ricoverabili per carenze di
strutture ospedaliere saranno esaminati caso per caso, ai fini dell'eventuale
estensione dei trattamento di trasferta.
Resta salva la facoltà per l'azienda di provvedere a proprie
spese al rientro del lavoratore, dichiarato trasportabile dal medico, fino alla
di lui abitazione. Ove il rientro sia stato richiesto dal lavoratore al
medesimo è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto
occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento, come previsto al successivo
punto VI).
VI) Rimborso spese
viaggio.
Ai lavoratori in trasferta saranno corrisposti adeguati
anticipi sulle prevedibili spese di viaggio e soggiorno; in alternativa
l'azienda fornirà al dipendente titoli prepagati (biglietti di viaggio, ticket
restaurant, vaucher alberghieri) e/o proporrà una carta di credito personale i
cui conti di iscrizione rinnovo e canoni fissi saranno a carico dell'azienda
stessa.
VII) Il lavoratore in trasferta dovrà rifiutarsi di lavorare
in ore straordinarie, notturne e festive se non sia stato esplicitamente
autorizzato dall'azienda o da coloro cui l'azienda abbia conferito detto
potere.
Il lavoratore in trasferta dovrà attenersi alle norme
contrattuali per quanto riguarda la disciplina sul lavoro e alle istruzioni
impartite dall'azienda per quanto riguarda l'esecuzione del lavoro cui sia
adibito; inoltre, secondo le disposizioni impartite dall'azienda, dovrà
provvedere alla registrazione del materiale avuto in consegna e delle ore di
lavoro compiute, ad inviare rapporti periodici che fossero richiesti
dall'azienda sull'andamento del lavoro e ad attuare tutto quanto necessario per
la sua buona esecuzione.
VIII) Permessi. Al
lavoratore in trasferta che ne faccia richiesta potranno essere concessi,
compatibilmente con le esigenze del lavoro, dei permessi durante i quali
cesserà ogni forma di retribuzione e di trattamento economico di trasferta.
Quando la permanenza in trasferta del lavoratore abbia
durata superiore a 4 mesi continuativi, l'azienda concederà, a richiesta
scritta del lavoratore, oltre il tempo di viaggio con rimborso delle spese per
i mezzi di trasporto autorizzati occorrenti per raggiungere la sede o cantiere
di origine e per il ritorno e con l'aggiunta di un terzo o due terzi
dell'indennità di trasferta a seconda che abbia consumato uno o due pasti
durante il viaggio, una licenza minima di tre giorni dei quali uno retribuito.
E' fatto obbligo al lavoratore, pena la decadenza dal
diritto di cui sopra, di effettuare la suddetta richiesta entro e non oltre 30
giorni dalla maturazione dei diritto medesimo.
L'azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro,
concederà la licenza medesima entro un periodo non superiore a 30 giorni dalla
data della richiesta avanzata.
Il lavoratore avrà facoltà di recuperare - secondo le
necessità produttive dell'azienda - un giorno di permesso non retribuito nei 60
giorni successivi alla data di godimento della licenza sopraddetta.
In caso di luttuosi o gravi eventi di famiglia relativi al
coniuge, ai figli, ai genitori ed ai fratelli del lavoratore in trasferta,
l'azienda dovrà, a richiesta del medesimo, concedere una licenza straordinaria
per il tempo strettamente necessario, rimborsandogli le spese per i mezzi di
trasporto occorrenti e con esclusione di ogni altro rimborso spese. Le spese di
trasporto saranno rimborsate sino a concorrenza delle spese per il rientro alla
sede o cantiere di origine e il ritorno, come sopra previsto, dietro
documentazione dell'evento che ha determinato la concessione della licenza.
IX) La disciplina di cui al presente articolo non si applica
nei confronti dei lavoratori:
che vengano esplicitamente ed esclusivamente assunti per
prestare la loro opera nell'effettuazione dei seguenti lavori, che per la loro
esecuzione richiedono il successivo e continuo spostamento del lavoratore:
palificazione o stesura dei fili o cavi per linee
telefoniche e simili.
Per questi lavoratori, peraltro, i minimi di paga base
contrattuale saranno maggiorati del 30%. Inoltre nei confronti di tali
lavoratori valgono le seguenti disposizioni:
in. caso di infortunio o malattia sarà loro corrisposto il
30% del minimo di paga base contrattuale con i limiti di tempo e con le
modalità previste per il rimborso delle spese al lavoratore in trasferta, al
punto V); nei casi e nei modi previsti al sopra citato punto sarà, inoltre,
corrisposto il rimborso delle spese di trasporto per il rientro in sede.
Agli stessi dovranno essere rimborsate le eventuali spese di
trasporto con i mezzi autorizzati.
I lavoratori che siano comandati a lavorare alternativamente
nei lavori di cui sopra e presso le sedi o cantieri dell'azienda si considerano
in trasferta agli effetti del presente articolo.
Le parti confermano che l'erogazione del 30 per cento del
minimo di paga base contrattuale è alternativa al riconoscimento dell'indennità
di trasferta;
che per l'attività esplicata devono normalmente spostarsi da
località a località nell'ambito dello stesso centro urbano per la installazione
e manutenzione di impianti in generale (ad es.: telefonici, di misurazione,
manutenzione radio, commerciali).
Ai lavoratori di cui al sopra citato punto b), qualora ricorrano le condizioni
previste dalla lett. a) del punto
II), verrà corrisposto l'importo pari ad un terzo dell'indennità di trasferta
di cui al presente articolo a meno che non possano usufruire della mensa
aziendale o dei normali servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con
ristoranti) messi a disposizione dall'azienda.
X) Al lavoratore che durante la trasferta usufruisca delle
ferie collettive e continuative di cui all'art. 12 della presente parte prima,
verranno rimborsate le spese di viaggio qualora egli rientri nella sede normale
di lavoro oppure, ma sempre con il limite di spese di cui sopra, qualora
rientri nella propria abitazione. In tal caso verrà inoltre riconosciuto il trattamento
relativo al tempo di viaggio di cui al punto III).
XI) L'azienda comunicherà al lavoratore, con un preavviso
minimo di 7 giorni, salvo casi imprevedibili ed eccezionali, la destinazione e
la presumibile durata della trasferta, ove la stessa sia prevista superiore a 4
mesi. Resta salva la facoltà dell'azienda di destinare a diverso cantiere il
lavoratore interessato ogni qualvolta ricorrano esigenze tecniche od
organizzative.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le Parti si danno atto che il lavoratore non si esimerà,
salvo motivati e comprovati impedimenti, dal prestare la propria opera in
trasferta, nel rispetto delle norme del presente contratto e con particolare
riferimento a quelle dettate nella sezione “Diritti sindacali” della disciplina
generale.
Art. 27 - ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE
ATTESA O CUSTODIA
I) Si considerano rientranti fra detti lavoratori
esclusivamente i seguenti: autisti, infermieri, addetti alle cabine di
produzione e di trasformazione dell'energia elettrica che sono esterne alla
sede, addetto al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti,
custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.
II) I lavoratori
discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro normale settimanale di
40, di 44 o di 48 ore.
Si intende che li periodo di attesa di questi lavoratori è
comprensivo della pausa per la refezione.
Per la determinazione dei minimi tabellari e dei minimi di
paga oraria si applicano le norme di cui all'art. 28.
III) All'atto dell'assunzione o del passaggio a mansioni
discontinue l'azienda, oltre a quanto previsto dall'art. 1 della Disciplina
generale, sezione tersa, deve comunicare per iscritto ai lavoratori di cui al
punto 1) del presente articolo l'orario normale di lavoro e la relativa paga.
IV) In riferimento all'art. 16 ai lavoratori che devono
svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie l’azienda dovrà dare in
dotazione appositi indumenti protettivi.
Art. 28 - MINIMI TABELLARI E DETERMINAZIONE DEI MINIMI Dl
PAGA ORARIA
I minimi tabellari della classificazione unica ragguagliati
a mese (ore 173), che si applicano ai
lavoratori di cui alla presente parte prima, sono quelli riportati nella
tabella allegata.
Il minimo di paga oraria viene determinato dividendo per 173
il minimo tabellare
riportato nella tabella allegata.
DISCIPLINA SPECIALE
Parte Seconda
Art. 1 - SOGGETTI DESTINATARI DELLA PARTE SECONDA DELLA
DISCIPLINA SPECIALE
La presente parte si applica ai lavoratori la cui prestazione
possiede i requisiti stabiliti dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 che detta le
disposizioni relative al contratto di impiego privato.
Art. 2 - PASSAGGIO DEL LAVORATORE Dl CUI ALLA PARTE PRIMA
ALLA DISCIPLINA DI CUI ALLA PARTE SECONDA
Nei casi che comportano il passaggio nella stessa azienda
dalla parte prima alla parte seconda della Disciplina speciale, l'anzianità di
servizio maturata sotto la Disciplina della parte prima verrà computata per il
50% agli effetti delle ferie, malattia, preavviso di licenziamento e di
dimissioni.
DICHIARAZIONI
A VERBALE
1) Quando si sia costituita una condizione individuale di
miglior favore con un riconoscimento di anzianità convenzionale più ampio di
quello regolato dal presente articolo, si applicano le norme di cui all'art. 38
della Disciplina generale, sezione terza (Inscindibilità delle disposizioni del
contratto e condizioni di miglior favore).
2) Le Parti, nel determinare l'anzianità convenzionale per
il servizio prestato sotto la disciplina della parte prima, non hanno inteso
interferire nelle norme aziendali relative a particolari benefici concessi con
riferimento all'anzianità aziendale, indipendentemente dall'eventuale passaggio
di cui al presente articolo (quali assegnazioni di alloggi, premi di fedeltà aziendali
e simili)
Art. 3 - PERIODO DI PROVA
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non
superiore a sei mesi per i lavoratori della presente parte seconda inquadrati
nella 6a e 7a categoria e a tre mesi per i lavoratori della presente parte
seconda inquadrati nelle altre categorie professionali. Il periodo di prova è
ridotto rispettivamente a tre e a due mesi nei seguenti casi:
a) amministrativi che con analoghe mansioni abbiano prestato
servizio per almeno un biennio presso altre aziende;
b) tecnici che
con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso le
altre aziende che esercitano la stessa attività.
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera
di assunzione di cui all'art. I della Disciplina generale, sezione terza, e non
è ammessa né la protrazione, né la rinnovazione, salvo quanto previsto dal
comma successivo.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per
causa di malattia o di infortunio, il lavoratore della presente parte seconda
sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di
riprendere il servizio entro tre mesi.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto
di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento a iniziativa di ciascuna delle
due Parti, e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né della
relativa indennità sostitutiva.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la
disdetta, l'assunzione del lavoratore di cui alla presente parte seconda
diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno
dell'assunzione stessa.
Durante il periodo di prova sussistono fra le Parti i
diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto salvo che non sia
diversamente disposto dal contratto stesso, a eccezione dei diritti e obblighi
relativi alle norme sulla previdenza, le quali però, dopo il superamento del
periodo di prova, devono essere applicate a decorrere dal giorno
dell'assunzione.
Per quanto concerne il compenso afferente il periodo di
prova interrotto e non seguito da conferma, l'azienda è tenuta a retribuire il
solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per
dimissioni, o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due
mesi, nel caso del lavoratore di cui alla presente parte seconda inquadrato
nella 6a e 7a categoria professionale, o durante il primo mese nel caso del
lavoratore di cui alla presente parte seconda inquadrato nelle altre categorie
professionali. In tutti gli altri casi l'azienda è tenuta a corrispondere la
retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che il
licenziamento avvenga entro la prima o entro la seconda quindicina del mese
stesso.
Art. 4 – FESTIVITA’
Agli effetti della L. 22 febbraio 1934, n. 370 sono
considerati giorni festivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale
compensativo di cui all'art. li della Disciplina generale, sezione terza.
Ai sensi della L. 27 maggio 1949, n. 260, della L. 5 marzo
1977 n. 54 e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 sono considerati giorni festivi:
a) le festività
del:
25 aprile (anniversario della
Liberazione);
1°
maggio (festa del lavoro);
b) le festività
di cui appresso:
1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania del Signore (6 gennaio);
3) Lunedì di Pasqua (mobile);
4) SS. Pietro e Paolo, per il Comune di
Roma (giorno del Santo Patrono 29
giugno);
5) Assunzione di M.V. (15 agosto);
6) Ognissanti (1° novembre);
7) Immacolata Concezione (8 dicembre):
8) Natale (25 dicembre);
9) S.Stefano (26 dicembre);
c) il giorno del
S. Patrono del luogo della sede o un'altra festività da concordarsi all'inizio
di ogni anno tra le Organizzazioni locali competenti in sostituzione di quella
del S. Patrono, fatto salvo il punto 4 della lett. b).
Per il trattamento delle festività di cui al punto a)
valgono le norme di legge.
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se
infrasettimanali saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione
mensile con la retribuzione oraria aumentata della maggiorazione per lavoro
festivo.
Qualora le festività di cui ai punti b) e c) ricorrano nel periodo di assenza dovuta a malattia o ad
infortunio compensato con retribuzione ridotta, l'azienda integrerà tale
trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l'intera retribuzione
globale.
Qualora una delle festività elencate ai punti a), b) e c) del secondo comma cada di
domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione
mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a
1/26 della retribuzione mensile fissa.
Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica
coincidente con una delle dette festività, anche a coloro che, nei casi
consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo
compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto
alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno di riposo
compensativo. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che
lavorano di domenica, il compenso previsto dall'art. 5 per tali prestazioni.
In sostituzione delle 4 festività abolite dalla L. 5 marzo
1977, n. 54 i lavoratori fruiscono di 32 ore di permesso individuale retribuite
nell'ambito della riduzione d'orario prevista all'art 9, Disciplina generale,
sezione terza.
Per quanto riguarda le due festività (2 giugno e 4 novembre)
la cui celebrazione ha luogo rispettivamente nella prima domenica di
giugno e nella prima domenica di
novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività
che coincidono con la domenica.
Art. 5 - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO
È considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo
l'orario giornaliero fissato in applicazione del 3° comma dell'art. 9 della
Disciplina generale, sezione terza, salve le deroghe e le eccezioni di legge.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e
sarà contenuto nel limite massimo di 8 ore settimanali.
Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo
accordo tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, per un periodo che non
superi le 250 ore annuali.
Salvo casi eccezionali e imprevedibili, la Direzione
dell'Azienda darà informazione preventiva del lavoro straordinario alle R.S.U,
ove costituite.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il
lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni
di legge.
Si considera lavoro notturno quello compreso fra le ore 21 e
le ore 6 del mattino.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di
adibire a lavoro notturno le donne e i fanciulli, salvo quanto previsto
dall'art. 7, Disciplina generale, sezione terza.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni
previsti nell'art. 4 della presente parte.
Le percentuali di
maggiorazione per il lavoro
straordinario notturno e festivo, da corrispondersi oltre alla normale
retribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma
successivo, sono le seguenti:
PER LAVORO
NON A TURNI A TURNI
Lavoro straordinario:
prime 2 ore……………………………………... 25% 25%
ore successive………………………………….. 30% 30%
notturno fino alle ore 22……………………. 20% 15%
notturno oltre le ore 22…………………………. 30% 15%
notturno oltre le ore 22 con riposo compensativo 15% 15%
festivo………………………………………. 50% 50%
festivo con riposo compensativo (1) ………. 10% 10%
straordinario festivo (oltre le 8 ore)………… 55% 55%
straordinario festivo con riposo
compensativo (oltre le 8 ore) (1) ……………… 35% 35%
straordinario notturno (prime 2 ore) ………. 50% 40%
straordinario notturno (ore successive) ………. 50% 45%
h) notturno e festivo…………………………… 60% 55%
i) notturno
festivo con riposo
compensativo (1) ……………………………… 35% 30%
1) straordinario notturno festivo
(oltre le 8 ore) …………………………………. 75% 65%
m) straordinario notturno festivo con
riposo compensativo (oltre le 8 ore) (1) ………. 55% 50%
Il lavoro festivo in giorno di domenica, con riposo
compensativo, è consentito solo nei casi previsti dalla Legge.
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra sono computate
sulla quota oraria del minimo contrattuale di categoria più aumenti di merito,
aumenti periodici di anzianità. indennità di contingenza.
La retribuzione oraria si determina dividendo l'ammontare
mensile degli elementi di cui al comma precedente per 173.
Nessun lavoratore di cui alla presente parte seconda può
rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario,
notturno e festivo.
Nulla viene innovato nelle altre disposizioni in materia di
lavoro straordinario.
Art. 6 - PASSAGGIO TEMPORANEO DI MANSIONI
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni
per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore
che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
I lavoratori di cui alla presente parte seconda che
disimpegnino, non continuativamente, mansioni di categoria superiore hanno
diritto al passaggio a detta categoria superiore purché la somma dei singoli
periodi, nel giro massimo di 3 anni, raggiunga mesi 9 per il passaggio alla 6a
categoria professionale e mesi 6 per il passaggio alla 5a categoria
professionale. L'esplicazione di mansioni di categoria superiore in
sostituzione di altro lavoratore assente per permesso o congedo, malattia,
gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo
di durata non superiore alla durata normale del servizio di leva, aspettativa
non dà luogo a passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione
del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.
Ai lavoratore di cui alla presente parte seconda, comunque
assegnato a compiere mansioni inerenti a categoria superiore a quella di
appartenenza deve essere corrisposto, in aggiunta alla sua normale retribuzione
un adeguato compenso non inferiore alla differenza tra la predetta sua normale
retribuzione e quella che gli sarebbe spettata in caso di passaggio definitivo
alla categoria superiore.
Art. 7 – AUMENTI PERIODICI
DI ANZIANI TA’
I lavoratori di cui alla presente parte seconda per ogni
biennio di anzianità di servizio maturato presso la stessa azienda o gruppo
azienda (intendendosi per tale il
complesso industriale facente capo alla stessa società) e nella medesima
categoria di appartenenza avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi
aumento di merito, a una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura
riportata nella seguente tabella secondo la categoria della classificazione
unica cui appartengono detti lavoratori:
2a 38.600
3a 44.600
4a 47.700
5a 52.900
6a 65.000
7a 72.000
Ai fin del computo degli aumenti periodici, si considera un
massimo di 5 bienni per ogni categoria.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese
immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici, di cui al presente articolo,
assorbono gli aumenti eventualmente già concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggio dei lavoratori di cui alla presente
parte seconda a categoria superiore, la cifra corrispondente agli aumenti
periodici già maturati sarà riportata nella misura del 50% in aggiunta alla
nuova retribuzione stabilita, e l'anzianità ai fin degli aumenti periodici di
anzianità, nonché il numero di essi, decorreranno nuovamente a partire dal giorno
di assegnazione alla nuova categoria. Comunque la retribuzione di fatto
(compreso l'importo degli eventuali aumenti periodici già maturati) resterà
invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio
della nuova categoria, maggiorato del riporto del 50% degli scatti di cui alla
prima parte del presente comma.
Nel passaggio dalla 2a alla 3a categoria professionale, e
dalla 3a alla 4a e dalla 6a alla 7a i lavoratori di cui alla presente parte
seconda conservano gli aumenti periodici
maturati.
Fermo restando quanto previsto al punto 7.5 dell'Accordo
Interconfederale 18 dicembre 1988 per la disciplina dei contratti di formazione
e lavoro, ai fin della maturazione degli aumenti periodici, l'anzianità di
servizio decorre dal momento dell'assunzione.
Art. 8 – INDENNITA’ MANEGGIO DENARO - CAUZIONE
Il lavoratore di cui alla presente parte seconda, la cui
normale mansione consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti,
con responsabilità per errore anche finanziaria, ha diritto a una particolare
indennità mensile pari al 6% del minimo tabellare della categoria di
appartenenza e dell'indennità di contingenza.
Le somme eventualmente richieste a detto lavoratore a titolo
di cauzione dovranno essere depositate e vincolate, a nome del garante e del
garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi
interessi matureranno a favore di detto lavoratore.
Art. 9 - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore di cui
alla presente parte seconda non oltre la fine di ogni mese.
All'atto del pagamento della retribuzione (con accredito su
c/c bancario indicato dal lavoratore stesso) verrà consegnata o inviata ai
lavoratore di cui alla presente parte seconda una busta o prospetto equivalente
in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale
dell'azienda, il nome del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si
riferisce, nonché le singole voci e i
rispettivi importi costituenti la retribuzione (stipendio, contingenza, ecc.) e
l’elencazione delle trattenute.
Tanto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla fine di
esso, in caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della
retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore di cui alla
presente parte seconda la parte della retribuzione non contestata, contro il
rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma
corrisposta. Nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze di
cui sopra dovute al lavoratore di cui alla presente parte seconda oltre 15
giorni, decorreranno di pieno diritto a favore del suindicato lavoratore gli
interessi nella misura del 5% in più del tasso ufficiale di sconto, con
decorrenza dalla data della rispettiva scadenza. In tale caso detto lavoratore
potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto anche all'indennità di
mancato preavviso. In casi particolari il predetto termine di 15 giorni potrà
essere prolungato mediante accordo tra le Organizzazioni sindacali interessate.
Nota a verbale
In conformità alle norme di cui agli Accordi
Interconfederali 30 marzo 1946 per il Nord e 23 maggio 1946 per il Centro-Sud,
in caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro
disposte dall'Azienda o dalle competenti Autorità, lo stipendio mensile e
l'indennità di contingenza non subiranno riduzione.
Art. 10 - FERIE
I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo
di ferie retribuito pari a 4 settimane.
Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni
lavorativi. Tuttavia, in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su 5
giorni, i giorni lavorativi di cui ai precedenti commi fruiti come ferie sono
computati per 1,2 ciascuno.
Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione globale
di fatto.
I giorni festivi di cui all'art. 4 che ricorrono nel periodo
di godimento delle ferie non sono computabili come ferie per cui si farà luogo
ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento può
essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie, calcolata come
indicato al 10° comma del presente articolo.
Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per sede,
per reparto, per scaglione). Il periodo di ferie consecutive e collettive non
potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali.
L'epoca delle ferie collettive sarà stabilita dalla
Direzione, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del
desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro
dell'azienda.
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il
diritto all'intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio
prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione
di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese
intero.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore
spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La
frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti,
come mese intero.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo
di ferie.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al
godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili
esigenze del lavoro dell'azienda e in via del tutto eccezionale, il lavoratore
non fruisca delle giornate di ferie oltre le 3 settimane, è ammessa la
sostituzione del godimento delle ferie con una indennità sostitutiva
corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
L'indennità dovuta al lavoratore di cui alla presente pane seconda per le
giornate di ferie non godute è costituita dalla retribuzione giornaliera
globale di fatto.
In caso di richiamo in servizio, per esigenze eccezionali,
nel corso del periodo di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento
di trasferta per il solo periodo di viaggio. L'anzianità per il servizio
prestato nella categoria cui si applica la disciplina speciale, parte prima -
nella ipotesi prevista dall'art. 2 - sarà
considerata utile nella misura del 50% agli effetti del presente articolo.
Art. 1l - ASPETTATIVA
I lavoratori con oltre 10 anni di anzianità di servizio
potranno richiedere, per una sola volta in costanza del rapporto di lavoro, un
periodo di aspettativa della durata minima di 1 mese e massima di 6 non
frazionabili, durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza
dell'anzianità per nessun istituto.
I lavoratori dovranno avanzare richiesta scritta del periodo
di aspettativa al datore di lavoro specificandone le motivazioni. La Direzione
potrà concedere il beneficio, tenendo conto delle necessità
tecnico-organizzative dell'azienda
e comunque per
un numero di
dipendenti contemporaneamente non eccedente l'1% del totale della forza dell'unità
produttiva di cui il richiedente fa parte. Gli eventuali valori frazionari
risultati dall'applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati
all’unità superiore.
In tali casi è consentita, ai sensi dell'art. 23 della L. 28
febbraio 1987 n. 56 l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato
per sostituire i lavoratori assenti.
Durante il periodo di aspettativa è vietata qualsiasi
attività a fine di lucro.
Art. 12 - TREDICESIMA
MENSILITA’
L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al
lavoratore di cui alla presente parte seconda, in occasione della ricorrenza
natalizia una tredicesima mensilità di importo ragguagliato all'intera
retribuzione di fatto percepita. La corresponsione deve avvenire, normalmente,
alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro
durante il corso dell'anno, il lavoratore di cui alla presente parte seconda,
non in prova, ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità
quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda. La frazione di
mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.
Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile
per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Ai soli fini dei rapporti con gli Enti previdenziali e senza
pregiudizio per la retribuzione contrattualmente dovuta ai lavoratori le parti
dichiarano che la quota di tredicesima mensilità e di eventuali altre
retribuzioni differite, corrisposta al lavoratore per i periodi di sospensione
della prestazione di lavoro relativi a malattia, infortunio non sul lavoro, gravidanza e puerperio, è a carico
dell'azienda esclusivamente a integrazione della parte di tale quota indennizzata
in forza di disposizioni legislative.
Art. 13 - TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO
In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda
entro il primo giorno di assenza e inviare all'azienda stessa, entro due giorni
dall'inizio dell'assenza, il certificato
medico attestante la malattia.
L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro
deve essere comunicata all'azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore
avrebbe dovuto riprendere servizio e
deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve
inviare all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo
di assenza indicata nel
certificato medico precedente. In
mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette - salvo il caso di
giustificato impedimento - l'assenza verrà considerata non giustificata.
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del
lavoratore di cui alla presente parte seconda nel rispetto dell'art. 5 della L.
20 maggio 1970, n. 300.
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in
materia, il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di
assenza dal lavoro, e per tutta la durata della malattia, a trovarsi a
disposizione nel domicilio comunicato al datore di lavoro, dalle ore 10.00 alle
ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ovvero le diverse fasce orarie
stabilite per disposizioni legislative o amministrative locali o nazionali, di
tutti i giorni compresi i domenicali o festivi, per consentire l'accertamento
del suo stato di salute.
Sono fatte salve le necessità di assentarsi dal recapito
comunicato per motivi inerenti la
malattia o per gravi, eccezionali motivi familiari comunicati preventivamente
salvo casi di forza maggiore, all'azienda e successivamente documentata.
Nel corso del periodo di assenza per malattia il lavoratore
ha l'obbligo di comunicare all'azienda contestualmente i mutamenti di domicilio
o dimora, anche se temporanei.
Le assenze e le inosservanze di cui al comma 5 comporteranno
l'irrogazione a carico del lavoratore dei provvedimenti disciplinari
contrattualmente previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, ultimo
comma, L. 20 maggio 1970, n. 300, con proporzionalità relativa all'infrazione
riscontrata e alla sua gravità.
In caso di interruzione del servizio, dovuta a malattia, il
lavoratore di cui alla presente parte seconda non in prova ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di:
a) 9 mesi per
anzianità di servizio fino a 6 anni compiuti;
b) 12 mesi per
anzianità di servizio oltre i 6 anni.
Il lavoratore di cui alla presente parte seconda ha inoltre
diritto al seguente trattamento:
per le anzianità di cui al punto a) intera retribuzione
globale per i primi 4 mesi e metà retribuzione globale per i 5 mesi successivi;
per le anzianità di cui al punto b) intera retribuzione
globale per i primi 6 mesi e metà retribuzione globale per i 6 mesi successivi;
Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non sul
lavoro, ai fini dei suddetti periodi di conservazione del posto e dei
conseguenti trattamenti economici si deve tener conto dei periodi di assenza
complessivamente verificatisi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo
episodio morboso.
Fatti salvi i periodi di conservazione del posto sopra
definiti nel computo dei limiti di trattamento economico non saranno conteggiati
e quindi retribuiti ad intera retribuzione globale:
a) I periodi di
ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi, fino ad un
massimo di:
- 75 giorni complessivi, per anzianità di
servizio fino a 6 compiuti;
- 90 giorni
complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni.
b) i periodi di
malattia di durata superiore a 21 giorni continuativi, fino ad un massimo di:
- 75 giorni
complessivi, per anzianità di servizio fino a 6 compiuti;
- 90 giorni
complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni;
e, comunque, fino ad un tetto massimo di 120 giorni
complessivi per gli eventi di cui ai punti a) e b) unitamente considerati;
c) le assenze
per malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare.
Resta salvo quanto previsto dalla L. 6 agosto 1975 n. 419
per la conservazione del posto dei lavoratori affetti da TBC.
La malattia insorta durante il periodo di ferie consecutive
di cui al sesto comma dell'art. 12, Disciplina speciale, parte seconda, ne
sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:
a) malattia che
comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso;
b) malattia la
cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente
assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro
adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato
d'infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali
vigenti.
Resta espressamente convenuto che superati i limiti di
conservazione del posto di cui sopra, il lavoratore potrà usufruire previa
richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di mesi 4 durante
il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per
nessun istituto. A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di malattia grave
e continuativa, periodicamente documentata il lavoratore potrà usufruire,
previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione
clinica, debitamente comprovata che consenta al lavoratore di assolvere alle
precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a complessivi 18 mesi
continuativi.
Decorso anche detto periodo senza che il lavoratore abbia
ripreso servizio, l'azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto.
Il lavoratore di cui alla presente parte seconda soggetto
alla assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e malattie
professionali avrà diritto alla conservazione del posto:
1) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a
quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea
prevista dalla legge;
2) in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica
comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte
dell'istituto assicuratore.
In tali fattispecie il suddetto lavoratore avrà inoltre
diritto al trattamento economico previsto al precedente comma 10 non tenendo
conto dei periodi di assenza per infortunio sul lavoro e malattia professionale
verificatisi precedentemente.
Per l'eventuale periodo di infortunio e di malattia
professionale eccedenti quelli di cui al comma precedente il lavoratore di cui
alla presente parte seconda percepirà il normale trattamento assicurativo.
La malattia ovvero l'infortunio sospendono il decorso del
preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti e agli effetti della normativa
sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui al presente
articolo.
Superato il termine di conservazione del posto, ove
l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore di cui
alla presente parte seconda il trattamento completo previsto dal presente
contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva
del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini
suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi può
risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine
rapporto.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al
licenziamento, il rapporto rimane sospeso salva la decorrenza dell'anzianità
agli effetti del preavviso.
Per l'assistenza e il trattamento in caso di malattia o
infortunio per i lavoratori di cui alla presente parte seconda valgono le norme
regolanti la materia.
Per i lavoratori di cui alla presente parte seconda coperti
da assicurazione obbligatoria o da eventuali previdenze assicurative
predisposte dall'azienda, in caso di infortunio o di malattia professionale non
si farà luogo al cumulo tra il trattamento previsto dal presente contratto e
quello assicurativo, riconoscendo in ogni caso a tali lavoratori il trattamento
più favorevole.
Agli effetti del presente articolo considerata malattia anche l'infermità
derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.
Salvo quanto previsto per i periodi di aspettativa sopra
indicati, l'assenza per malattia o infortunio, nei limiti dei periodi fissati
per la conservazione del posto, è utile ai fini del trattamento di fine
rapporto e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli
effetti (ferie, tredicesima mensilità, ecc.).
L'anzianità per il servizio prestato nella categoria cui si
applica la Disciplina speciale, Parte prima - nell'ipotesi prevista dall'art. 2
- sarà considerata utile nella misura del 50% agli effetti del presente
articolo.
Prolungamento dei periodi di conservazione del posto di
lavoro e relativi trattamenti retributivi
In caso di superamento dei periodi di conservazione del
posto sopra indicati per evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o
interrotta da un'unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due
mesi, detti periodi di conservazione del posto sono prolungati rispettivamente
di ulteriori 2 mesi (complessivamente 11 mesi) per i lavoratori con anzianità
di servizio sino a 6 anni compiuti; di ulteriori 4 mesi (complessivamente 16
mesi) per i lavoratori con anzianità di servizio oltre i 6 anni.
In tal i casi il trattamento retributivo relativo per i
suddetti mesi aggiuntivi sarà pari a metà retribuzione globale.
Nota a
verbale
La situazione dei lavoratori sottoposti a trattamento di
emodialisi, o affetti da morbo di Cooley nonché dei lavoratori affetti da
neoplasie, sarà considerata dalle Aziende con la massima attenzione facendo
riferimento alle disposizioni assistenziali vigenti.
Art. 14 - CONGEDO MATRIMONIALE
In caso di matrimonio compete ai lavoratori ed alle
lavoratrici di cui alla presente parte seconda non in prova un periodo di 15
giorni consecutivi durante il quale detti lavoratori sono considerati a
tutti gli effetti in attività di servizio.
Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie
annuali né potrà essere considerato quale periodo di preavviso di
licenziamento. La richiesta di congedo dovrà essere avanzata dagli aventi
diritto con un preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio, salvo casi
eccezionali.
Il congedo matrimoniale e altresì dovuto alla lavoratrice di
cui alla presente parte seconda che si dimetta per contrarre matrimonio.
Il congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando
l'uno e l'altro ne abbiano diritto.
Art. 15 - TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di
legge.
In tale caso, al lavoratore di cui alla presente parte
seconda, assente, nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad esso
successivi, sarà corrisposta l'intera retribuzione globale.
In caso di estensione, a norma di legge, oltre detti
termini, del periodo di assenza obbligatoria, si applicherà il trattamento
complessivamente più favorevole tra quello previsto dal presente contratto e
quello stabilito dalla legge.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali
previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto e in
loro facoltà di assorbire fino a concorrenza il trattamento aziendale con
quello previsto dai presente articolo.
Ove durante il periodo di interruzione del servizio per
gravidanza e puerperio intervenga malattia, si applicheranno le disposizioni di
cui all’art. 14 a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e
sempre che dette disposizioni risultino più favorevoli alla lavoratrice di cui
alla presente parte seconda.
Art. 16 - SERVIZIO MILITARE, SERVIZI ASSIMILATI E
VOLONTARIATO CIVILE
La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolve il
rapporto di lavoro.
Il lavoratore di cui alla presente parte seconda chiamato
alle armi per servizio di leva o richiamato alle armi ha diritto alla
conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio
militare.
Ai fini della anzianità utile per raggiungere i maggiori
scaglioni previsti dal presente contratto per la misura delle ferie e del
trattamento di malattia, il periodo di tempo trascorso sotto le armi sarà
computato come anzianità di servizio, sempreché il lavoratore chiamato alle
armi presti almeno sei mesi di servizio dopo il rientro nella azienda senza
dimettersi.
Se il lavoratore di cui alla presente parte seconda chiamato
o richiamato alle armi risolve il rapporto di lavoro ha diritto a tutte le
indennità competentigli, a norma delle disposizioni vigenti all'atto della
chiamata, ma in tal caso non ricorre l'obbligo del preavviso, né il diritto
alla relativa indennità sostitutiva.
Le norme stabilite dal presente articolo si intendono
completate con quelle previste dalla legge vigente in caso di chiamata o di
richiamo alle armi al momento della chiamata o del richiamo stesso, nonché da
quanto contenuto nella L. 26 febbraio 1987, n. 49, Cooperazione dell'Italia con
i Paesi in via di sviluppo.
Le norme stabilite
dal presente articolo, coerentemente con gli ambiti e i limiti previsti dalla
vigente normativa in materia, si applicano anche in caso di:
Servizio sostitutivo civile;
Arruolamento sostitutivo del servizio militare in armi o corpi speciali (ad esempio Vigili del
Fuoco);
Servizio di volontariato civile e di cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo.
Art. 17 – ASSENZE E PERMESSI
Le assenze debbono essere giustificate al più tardi entro il
giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa, salvo il caso di
impedimento giustificato.
Sempreché ricorrano giustificati motivi e compatibilmente
con le esigenze di servizio, l’azienda consentirà al lavoratore di cui alla
presente parte seconda che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per
breve permesso.
Art. 18 – PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere
risolto da nessuna delle due Parti senza un preavviso i cui termini sono
stabiliti come segue a seconda dell’anzianità e della categoria professionale cui
appartiene il lavoratore di cui alla presente parte seconda.
ANNI DI SERVIZIO 6a
e 7a Cat. 5a Cat. 2a 3a 4a Cat.
Fino a 5 anni …………… 2
mesi 1,5 mesi 1 mese
Oltre 5 e fino a 10 anni .. 3
mesi 2 mesi 1,5 mesi
Oltre i 10 anni …………. 4
mesi 2,5 mesi 2 mesi
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla dine di
ciascun mese.
La Parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei
predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra una indennità pari
all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di
licenziamento l’azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di
nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi staranno
stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell’azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno
normalmente comunicati per iscritto.
L’anzianità per il servizio prestato nella categoria cui si
applica la disciplina speciale, parte prima – nell’ipotesi prevista dall’art. 2
– sarà considerata utile nella misura del 50% agli effetti del presente
articolo.
ART. 19 – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
All’atto della risoluzione del rapporto l’azienda
corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi
secondo quanto disposto dall’art. 2120 c.c. e dalla L. 29 maggio 1982, n. 297.
E’ in facoltà dell’azienda, salvo espresso patto in
contrario, di dedurre dal trattamento di fine rapporto quanto il lavoratore
percepisca in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro per eventuali atti di previdenza (Cassa pensione,
previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall’azienda.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le Parti in attuazione di quanto previsto dal secondo comma
dell’art. 2120 c.c., convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative
maggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale
orario di lavoro è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine
rapporto.
Art. 20 – TRASFERTE
Al lavoratore di cui alla presente parte seconda in missione
per esigenze di servizio spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio
corrispondenti ai messi normali di trasporto e delle altre spese vive
necessarie per l’espletamento della missione.
Spetterà inoltre il rimborso delle spese di vitto e di
alloggio, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore a incontrare
tali spese, o una diaria giornaliera.
Gli importi del suddetto rimborso spese o diarie saranno
riferiti ai trattamenti aziendali in atto.
Al lavoratore che durante la trasferta usufruisca delle
ferie collettive e continuative di cui all’art. 10 della presente parte
seconda, verranno rimborsate le spese di viaggio qualora egli rientri nella
sede normale di lavoro oppure, ma sempre con il limite di spese di cui sopra,
qualora rientri nella propria abitazione. Per quanto riguarda i trattamenti per
malattia ed infortunio, permessi, condizioni di miglior favore, vale quanto
previsto dall’art. 26, Disciplina speciale, parte prima, fermo restando che gli
importi dei rimborsi spese o diarie saranno riferiti ai trattamenti aziendali
in atto.
Art. 21 – MINIMI TABELLARI E DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI
RETRIBUZIONE ORARIA
I minimi tabellari mensili della classificazione unica dei
lavoratori di cui alla presente parte seconda sono quelli riportati nella
tabella allegata.
La retribuzione oraria viene determinata sulla base del
divisore 173.
LIVELLI RETRIBUTIVI MENSILI CCL
WIND Telecomunicazioni, S.p.a.
Cat. |
Minimo WIND |
Param. |
Conting. |
EDR |
Inden. di funz. |
TOTALE |
Q |
1.656.000 |
222 |
1.027.976 |
20.000 |
190.000 |
2.893.976 |
7 |
1.656.000 |
222 |
1.027.976 |
20.000 |
115.000 |
2.818.976 |
6 |
1.472.000 |
198 |
1.020.386 |
20.000 |
|
2.512.386 |
5 |
1.200.000 |
161 |
1.008.957 |
20.000 |
|
2.228.957 |
4 |
1.083.000 |
145 |
1.002.652 |
20.000 |
|
2.105.652 |
3 |
1.013.000 |
136 |
999.245 |
20.000 |
|
2.032.245 |
2 |
878.000 |
118 |
995.300 |
20.000 |
|
1.893.300 |
1 |
745.000 |
100 |
989.940 |
20.000 |
|
1.754.940 |
Cat. |
Aumenti periodici di anzianità |
Q |
72.000 |
7 |
72.000 |
6 |
65.000 |
5 |
52.900 |
4 |
47.700 |
3 |
44.600 |
2 |
38.600 |
1 |
33.000 |
Verbale di accordo
In materia di contratti a tempo determinato
Tra
Wind Telecomunicazioni S.p.A.
E
C.G.I.L.
C.I.S.L.
I.L.
Le parti concordano che, in deroga a quanto stabilito al
comma 2 dell’art. 2, lettera B) Disciplina generale, sezione terza del CCL 14
luglio 1998, l’Azienda, in relazione alle particolari esigenze poste dalla fase
d’avvio delle attività e
dell’organizzazione aziendale e a quanto definito nella premessa contrattuale,
potrà impiegare nell’anno 1999 contemporaneamente sino a un massimo di 300
lavoratori con contratti a tempo determinato.
La presente deroga cesserà di operare alla scadenza di detti
contratti e, comunque, non oltre il 30 marzo 2000.
Nel corso dei primi mesi del 1999 verrà data dall’Azienda
apposita informativa alle Organizzazioni Sindacali firmatarie.
In occaione di successive assunzioni con contratto a tempo
indeterminato l’Azienda esaminerà per i profili richiesti anche le eventuali
candidature da parte di personale assunto in precedenza con contratto a tempo
determinato.
Roma, 14 Luglio 1998