Ipotesi di Accordo Sindacale
Sottoscritto
in Roma il 25 novembre 2003 tra
VODAFONE
OMNITEL N.V.
per sé e per le società controllate
e
le OO.SS.
SLC-CGIL,
FISTEL-CISL e UILCOM-UIL
e il Coordinamento delle Rsu
Vodafone Omnitel
ciascuno per la parte di propria
competenza e obbligo.
1) In data 18 dicembre 2002 veniva sottoscritto un Accordo Sindacale che prevedeva l’applicazione, a partire dal 1° gennaio 2003, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione (di seguito CCNL TLC) e un percorso negoziale per ”l’armonizzazione conseguente al passaggio dal CCNL Industria Metalmeccanica al CCNL Imprese Esercenti Servizi di Telecomunicazioni e alla contrattazione di secondo livello”, “da concludersi entro e non oltre la data del 31 Gennaio 2003, salvo diversa determinazione delle parti”.
2) le
Parti non giungevano ad un accordo complessivo e, in data 31 marzo 2003,
l’Azienda procedeva a pubblicare unilateralmente in
via transitoria la “Normativa integrativa aziendale” valida “sino a successive
modifiche”, normativa che recepiva risultati convenuti tra le Parti nel corso
dei vari incontri.
3) In
data 25 luglio 2003 Azienda, OO.SS. e Coordinamento
delle RSU sottoscrivevano un nuovo accordo che disciplinava:
·
la riattivazione delle agibilita’ sindacali sospese in mancanza di specifico
accordo;
·
la riattivazione della normativa
sui presidi minimi in caso di sciopero (legge 146/90);
·
l’istituzione di una
Commissione Paritetica sul controllo a distanza (art. 4 legge 300/70);
·
l’incremento della percentuale
di contribuzione a carico Azienda a favore dei dipendenti iscritti al Fondo
Telemaco.
Con
un secondo accordo in pari data venivano inoltre definiti
importi e modalità di erogazione di una Una Tantum sostitutiva
del Premio di Risultato non concordato per l’anno fiscale 2002-2003.
Tutto cio’ premesso nell’incontro del 24/25 novembre le Parti concordano quanto segue.
Le Parti si danno atto che dal 1º gennaio 2003 l’inquadramento professionale dei dipendenti in forza in categorie e i relativi livelli retributivi previsti ai sensi del CCNL Metalmeccanico, applicato sino al 31 dicembre 2002, sono ricondotti ai livelli del CCNL TLC secondo il seguente schema:
|
CCNL Metalmeccanico Categorie/Liv. Retr. Operai, Impiegati e Quadri |
CCNL TLC Livelli |
|
1a |
1° |
|
2° |
|
|
3a |
3° |
|
4a |
4° |
|
5 a e 5 a Super |
5° |
|
6 a |
6° |
|
7 a e 7 a
Quadri |
7° e 7° Quadri |
Le
Parti concordano che, fatto salvo quanto previsto dall’art. 23 del vigente CCNL
TLC e, in particolare, le declaratorie e profili professionali in esso illustrati, i dipendenti di Vodafone Omnitel N.V. e delle società controllate addetti alle Centrali
Operative di Assistenza Clienti (c.d. Customer Care Representatives), già inquadrati nella 5a categoria
professionale CCNL Metalmeccanico sono riconducibili alla declaratoria del 5°
livello CCNL TLC in funzione del contenuto professionale dell’attività svolta.
Al
riguardo viene precisato che, coerentemente con i
criteri di inserimento sin qui applicati, per gli addetti assegnati alla
suddetta mansione è confermato l’inquadramento iniziale al 4° livello con
mansione di “Operatore di Customer Care” e con
passaggio al 5° livello a 24 mesi dalla data di assunzione/inserimento, con
decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello di
compimento del periodo previsto.
Per i
Dipendenti inquadrati in 4a categoria inseriti in detta mansione
sino al 31 dicembre 2002 il passaggio al 5° livello
professionale avverrà, con il criterio di decorrenza sopra previsto:
§
a 12 mesi dalla data di
inserimento, qualora gli stessi siano in possesso di diploma di laurea universitaria;
§ a decorrere dal primo mese successivo alla consegna all’Azienda della certificazione attestante il conseguimento del diploma di laurea universitaria e comunque non prima di 12 mesi e non oltre 24 mesi dalla data di inserimento, qualora gli stessi conseguano il diploma di laurea successivamente all’assunzione.
a. Sovraminimo Collettivo Aziendale (SCA)
Con
decorrenza 1° gennaio 2003 la retribuzione contrattuale applicata è quella via via definita dal CCNL per le imprese esercenti servizi di
telecomunicazione.
Inoltre,
con pari decorrenza, ai dipendenti della Societa’
Vodafone Omnitel N.V. e Societa’ controllate viene attribuito un importo a titolo
di Sovraminimo Collettivo Aziendale (SCA) non
assorbibile, costituito dagli importi precedentemente erogati a titolo di:
1)
“sovraminimi Olivetti” ex generale ed ex speciale;
2)
importo dell’ex premio
di produzione Olivetti
nelle misure mensili lorde di seguito riportate (in euro)
per ciascun livello professionale:
|
Livello Prof. |
Sovraminimi Olivetti |
Ex
Premio Produzione |
TOTALE SCA
|
|
|
7° e 7° Q |
24,89 |
11,16 |
45,69 |
81,74 |
|
6° |
22,41 |
10,02 |
45,69 |
78,12 |
|
5° |
18,70 |
8,37 |
45,69 |
72,76 |
|
4° |
16,53 |
7,44 |
45,69 |
69,66 |
|
3° |
15,44 |
6,92 |
45,69 |
68,05 |
|
2° |
14,20 |
6,35 |
45,69 |
66,24 |
|
1° |
12,45 |
0,00 |
45,69 |
58,14 |
b. Sovraminimo ad Personam (SaP)
Inoltre per i Dipendenti in forza alla data del 31 marzo 2003 vengono riconosciuti, a titolo di sovraminimo individuale non assorbibile e con decorrenza 1º gennaio 2003, gli importi derivanti dalla differenza tra i minimi del CCNL Metalmeccanico e del CCNL TLC vigenti alla data del 31 dicembre 2002.
Detto
Sovraminimo ad Personam (SaP), aggiuntivo
rispetto al Sovraminimo Collettivo Aziendale sopra
indicato, e’ riconosciuto per ciascun livello professionale nelle misure
mensili lorde di seguito riportate nella colonna SaP
(in euro) e che si sommano al sovraminimo aziendale
SCA sopradefinito:
|
Livello Prof |
SaP |
SCA |
TOTALE SaP + SCA |
|
|
7° e 7° Q |
34,16 |
81,74 |
115,90 |
|
|
6° |
30,76 |
78,12 |
108,88 |
|
|
5° |
25,08 |
72,76 |
97,84 |
|
|
4° |
24,00 |
69,66 |
93,66 |
|
|
36,20 |
68,05 |
104,25 |
|
|
|
2° |
16,92 |
66,24 |
83,16 |
|
|
1° |
17,46 |
58,14 |
75,60 |
|
Normativa transitoria: per i dipendenti in servizio assunti nel periodo 1° aprile 2003 - 31 dicembre 2003, senza sovraminimo individuale, detto SaP nel suo importo mensile sara’ erogato a partire dal mese di dicembre 2003; ai dipendenti in servizio al 1° dicembre 2003, inoltre, sara’ erogato, con le competenze dello stesso mese, un importo una tantum pari alle mensilita’ maturate pro rata dal momento dell’assunzione al 30 novembre 2003.
Per quanto riguarda l’applicazione
del punto 9 dell’art. 41 del CCNL TLC, le decorrenze ivi previste devono
intendersi riferite alla data 31.12.2002 anziché al 31.12.1998 e al 1.1.2005
invece che al 1.1.2003.
Ai dipendenti che alla data del 31.12.2002
abbiano già maturato 7 o più aumenti periodici di anzianità
verranno mantenuti in cifra gli importi già percepiti.
Ai dipendenti che alla data del 31.12.2002
non abbiano ancora maturato 7 aumenti periodici di anzianità
si applichera` quanto previsto dal punto 9, secondo
alinea, del CCNL TLC.
A integrazione del trattamento di malattia, di cui agli artt. 36 e seguenti del CCNL TLC, ai Dipendenti che ne facciano richiesta, l’Azienda fornirà, per una sola volta nel corso dell’anno solare, una situazione riportante i periodi di malattia occorsi nel triennio precedente.
Normativa
transitoria: per i Dipendenti già in forza al 31.12.2002, ai fini del
computo del trattamento economico e normativo previsto al comma 8 dell’art. 36
CCNL TLC e comunque all’interno del triennio mobile
precedente l’ultimo episodio morboso, si terrà conto dei bonus e dei malus
eventualmente maturati dal singolo dipendente nel periodo 01.01.2000 –
31.12.2002 come all’epoca regolati dal CCNL Metalmeccanico.
L’Azienda,
nell’ambito dei limiti fissati dalle norme previdenziali e fiscali per
l’esclusione dell’assoggettabilità dei relativi
importi, assicurerà l’assegnazione a tutti i Dipendenti, per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro e per uno svolgimento della
prestazione lavorativa pari ad almeno 4 ore continuative, di un ticket
restaurant, non costituente retribuzione ad alcun effetto, utilizzabile ai fini
e con le modalità previsti presso gli esercizi convenzionati.
Il
valore unitario di detto ticket restaurant, fissato nell’importo complessivo di
5,68 euro, risulta a carico del dipendente per
l’importo di 0,41 euro e a carico dell’azienda per l’importo di 5,27 euro
corrispondente al valore massimo previsto dalla legislazione vigente ai fini
dell’esclusione dall’assoggettamento a contribuzione previdenziale e IRPEF.
Le Parti
concordano che per il personale a turno, come definito dall’art. 26, comma 7, del
CCNL TLC, la mezz’ora retribuita per la refezione verrà
fruita dagli interessati in modo scaglionato per garantire la continuità di
funzionamento del servizio reso ai clienti. Tale fruizione
avverrà di norma in un intervallo compreso tra la quarta e la sesta ora,
tendenzialmente collocato nelle fasce orarie 12.00 – 14.00 e 19.00 – 21.00 ove
compatibile con la fascia oraria della turnistica
assegnata.
Per quanto qui non specificato si rinvia alle norme di legge e di contratto vigenti.
A
complemento di quanto previsto dall’art. 31 del CCNL TLC l’Azienda, in
considerazione degli accordi e trattamenti precedentemente
in atto, applicherà al personale in forza al 31 dicembre 2002 i trattamenti
annui migliorativi, di seguito indicati, laddove ricorrano le condizioni
rispettivamente specificate:
1. i Dipendenti
che abbiano maturato alla data del 31 dicembre 2002 un’anzianità di servizio
oltre i 18 anni e sino ai 24 anni e 6 mesi avranno diritto a
un numero complessivo di giorni di ferie pari a 30 (corrispondenti a 200 ore);
2. i Dipendenti
che abbiano maturato alla data del 31 dicembre 2002 un’anzianità di servizio
oltre i 24 anni e 6 mesi avranno diritto a un numero
complessivo di giorni di ferie pari a 31 (corrispondenti a 208 ore);
3. i Dipendenti
che abbiano maturato alla data del 31 dicembre 2002 un’anzianità di servizio
oltre gli 11 anni e inferiore ai 18 anni, alla maturazione dell’anzianità di
servizio oltre i 18 anni avranno diritto a un numero
complessivo di giorni di ferie pari a 30 (corrispondenti a 200 ore);
4. i Dipendenti
che abbiano maturato alla data del 31 dicembre 2002 un’anzianità di servizio
oltre i 20 anni e inferiore ai 24 anni e 6 mesi, alla maturazione
dell’anzianità di servizio oltre i 24 anni e 6 mesi avranno diritto a un numero complessivo di giorni di ferie pari a 31 (corrispondenti
a 208 ore).
Detti
trattamenti, in quanto migliorativi della norma contrattuale, devono intendersi
attribuiti ad personam
e assorbibili, sino a concorrenza, in caso di successivi miglioramenti del
trattamento che dovessero intervenire per disposizione di legge e/o di
contratto.
Con
riferimento alla previsione di cui ai punti 2 e 4 dell’art. 31 citato, le Parti
convengono che le ferie continueranno a essere
maturate in anno solare e godute nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno di
maturazione fino al 31 dicembre dell’anno solare successivo, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66.
Viene inoltre precisato che, per ciò che concerne il godimento delle ferie, le ferie estive saranno definite in base a criteri di rotazione equi e trasparenti.
Nel periodo estivo il dipendente potrà richiedere di effettuare tre settimane di ferie di cui due consecutive che saranno concesse compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative.
Azienda e RSU in appositi incontri esamineranno le specifiche modalità applicative.Per quanto qui non specificato si rinvia alle norme di legge e di contratto vigenti.
Con riferimento
alla previsione di cui ai punti dal 9 al 13 dell’art.26
del CCNL TLC, in considerazione della precedente normativa collettiva,
l’Azienda riconosce a tutti i Dipendenti un’ulteriore
riduzione dell’orario di lavoro di 8 ore in ragione di anno di servizio e in
misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno.
Le Parti si danno atto che l’ulteriore riduzione d’orario di lavoro di cui al punto 9, secondo periodo, dell’art. 26 del CCNL sara’ riconosciuta come aggiuntiva, senza alcun assorbimento da parte della riduzione d’orario di cui al precedente capoverso.
Al
fine di garantire la massima esigibilità dei permessi a titolo di riduzione
dell’orario di lavoro (ROL) e delle soppresse festività religiose di cui alla L. 54/1977 (FA), e introdurre in tal modo un meccanismo
trasparente e che possa consentire ai Dipendenti la più alta fruizione
dei permessi stessi, in sostituzione di quanto disciplinato rispettivamente dal
comma 11 dell’art. 26, e dal comma 6 dell’art. 28 del vigente CCNL TLC e che
rappresenta condizione di miglior favore rispetto al contratto stesso - i
ROL/FA maturati dal lavoratore potranno essere fruiti individualmente avanzando
richiesta alla Direzione aziendale con un anticipo di almeno sette giorni
lavorativi rispetto alla data di godimento, ma di norma non superiore al
periodo di turnistica emesso.
A
seguito di ricevimento della richiesta di utilizzo dei
ROL/FA, la Direzione Aziendale, di norma entro due giorni lavorativi dalla data
della richiesta, comunicherà al richiedente l’accoglimento.
Le
Parti riconfermano che la percentuale massima di assenza
contemporanea a tale titolo non potrà superare il 7% dei Dipendenti normalmente
addetti al turno per reparto, con arrotondamento all’unità superiore. Ove gli
addetti al turno per reparto risultassero di numero
inferiore a 10, verrà garantito l’accoglimento di una sola richiesta.
Nel
caso in cui le richieste superino tale tetto, si farà
riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Nell’ambito
delle percentuali massime di assenza sarà data
priorità alle richieste motivate da lutti familiari e/o da improvvisi eventi
morbosi di familiari entro il primo grado.
I
ROL/FA possono essere frazionati fino all’unità oraria.
Le
Parti convengono, infine, che una quota di tali permessi retribuiti, fino ad un
massimo di sei giornate lavorative, possa essere usata per la fruizione collettiva definita previo esame con le OO.SS.
Inoltre, vista la connessione della tematica della concessione dei permessi ROL/FA con la piu’ ampia disciplina degli orari di lavoro e della turnistica, le Parti rinviano in tale sede di discussione la trattazione di tale materia.
Per quanto qui non specificato si rinvia alle norme di legge e di contratto vigenti.
Si
conferma che si intende per lavoro notturno agli
effetti legali di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66,
quello effettivamente prestato, alle condizioni di cui al Decreto medesimo, nel
periodo intercorrente fra le ore 24.00 e le ore 07.00. Ai soli effetti
retributivi, è considerato lavoro notturno quello compiuto tra le ore 19.00 e
le ore 07.00.
Fermo
restando l’orario normale del personale turnista avvicendato che prevede una
prestazione articolata su 5 giorni lavorativi con riposo a scorrimento e fermo
restando, pertanto, che la domenica non coincide necessariamente con il giorno
di riposo settimanale, essendo il tipo di attività
esercitata tra quelle per cui è prevista la deroga al riposo domenicale
contenuta nella legge 22 febbraio 1934, n. 370 e tabellata
dal D.M. 22 giugno 1935 e successive modificazioni, le Parti confermano che, in
deroga all’art. 29 del CCNL TLC l’Azienda continuerà a corrispondere ai Dipendenti
come sopra identificati, per le ore di prestazione ordinaria effettuate nella giornata
della domenica, una maggiorazione del 10%.
Le
Parti confermano quale trattamento di miglior favore e in deroga a quanto
disciplinato dal combinato disposto dai commi 10 e 11 dell’art. 30 del CCNL
TLC, che le ore di lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno sono
compensate con le seguenti maggiorazioni:
|
TABELLA MAGGIORAZIONI APPLICABILI |
Tali
valori delle maggiorazioni, che continuano a non essere computate ai fini del
trattamento di fine rapporto, saranno assorbiti fino a concorrenza in caso di
corrispondenti variazioni che dovessero essere
stabilite da successive norme di legge e/o di contratto.
Per
quanto qui non specificato si rinvia alle norme di legge e di contratto
vigenti.
1) L’Azienda
conferma l’erogazione al personale turnista avvicendato di un’indennità oraria
per turno notturno pari a euro 0,83 lorde e di
un’indennità oraria per turno diurno pari a 0,04 euro lordi. Tali valori globali comprendono la quota rivalutata corrispettiva
dell’incidenza sugli istituti di legge e di contratto. I predetti importi
saranno assorbiti fino a concorrenza in caso di corrispondenti previsioni che dovessero essere stabilite da legge e/o contratto.
2) L’Azienda
conferma, a fronte di mansioni che comportano prevalentemente la ricezione
delle chiamate in cuffia, l’erogazione agli addetti alle Centrali Operative di Assistenza Clienti di un’indennità pari a 23,24 euro
lordi mensili per 12 mensilità all’anno, comprensivi dell’incidenza sugli
istituti di legge e di contratto a liquidazione indiretta ed esclusi dal
computo del trattamento di fine rapporto.
Ai
fini della detrazione dei ratei di tredicesima mensilità, di ferie, di premio
di risultato, di trattamento di fine rapporto e di eventuali
altri istituti, anche futuri, a liquidazione annuale, le assenze dal lavoro non
retribuite saranno rilevate, salve piu’ favorevoli
disposizioni di legge e/o di contratto, frazionatamente
per ciascun mese solare e procureranno la detrazione di un dodicesimo
dell’importo relativo ai suddetti istituti per ogni mese solo nell’ipotesi in
cui l’assenza dal lavoro si sia protratta per piu’ di
undici giorni lavorativi (88 ore).
Resta
comunque ferma la detraibilità di un dodicesimo quando
l’interruzione non retribuita dell’attività lavorativa sia distribuita su due
mesi e, conteggiata dal primo giorno lavorativo di assenza a quello di
calendario precedente il giorno di ripresa del lavoro, si sia protratta per
oltre quindici giorni consecutivi di calendario.
Per
quanto qui non specificato si rinvia alle norme di legge e di contratto
vigenti.
1. Fermo
restando il regime di cui all’art. 26 del CCNL TLC, le Parti convengono che, a
partire da un anno dalla stipula del presente accordo e a richiesta di una di esse, si incontreranno per esaminare l’eventuale utilizzo,
le causali e gli ambiti applicativi di cui ai punti 2, 3 e 4 del citato
articolo del CCNL TLC.
2. Altresi’ le Parti si impegnano ad
incontrarsi entro i prossimi due mesi per esaminare la situazione del sistema
di orari di lavoro applicato in Azienda, con riferimento in particolare, agli
schemi, all’articolazione e alla frequenza dei turni, nonche’
all’individuazione di eventuali specifiche soluzioni a situazioni socialmente
rilevanti.
3. L’Azienda
conferma che, nelle more di detti incontri, fara’
ricorso alla previsione di cui al punto 2 dell’art. 26 del CCNL esclusivamente
in situazioni caratterizzate da eccezionalita’ e, comunque, a fronte di situazioni di emergenza locale e/o
generale non altrimenti gestibili con strumenti alternativi e previo incontro
con le competenti strutture sindacali.
Con
riferimento alla previsione di cui all’art. 27 del CCNL TLC le Parti concordano
quanto segue in relazione all’istituto della reperibilità,
già in passato regolamentato a livello aziendale con appositi accordi.
L’Azienda
conferma che continuerà a seguire attivamente e costantemente le evoluzioni
tecnologiche utili ad assicurare un sempre più elevato grado di
affidabilità ed efficienza del servizio, e a individuare soluzioni
tecnico-organizzative finalizzate ad un contenimento della numerosità degli
interventi richiesti ai Dipendenti posti in reperibilità.
Ribadendo quanto già previsto dall’art. 27 del vigente CCNL
TLC, ovvero che la reperibilità è un istituto complementare alla normale
prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'Azienda
per assicurare, secondo un programma dalla stessa predisposto, la continuità
dei servizi, la funzionalità degli impianti e il presidio del mercato di
riferimento, si precisa che per intervento s’intende l’attività svolta dal
lavoratore a seguito della segnalazione di allarme fino al ripristino
dell’anomalia che l’ha causata.
L’intervento
può essere effettuato con mezzi telematici
da remoto messi a disposizione dall’Azienda o direttamente sul sito in cui si è
verificata la criticità; in questo secondo caso il tempo complessivo
d'intervento comprende quello normalmente necessario dal momento della chiamata
per recarsi sul sito e per rientrare dal medesimo. In ogni caso il lavoratore
dovrà mettersi nelle condizioni di prestare la propria opera nel minor tempo
possibile.
Si
conviene che la reperibilità non può coincidere con assenze dal lavoro di
qualsiasi tipo per l’intera giornata.
L’istituto
della reperibilità, applicato esclusivamente ai livelli professionali di cui al
presente accordo, viene esercitato dal personale che
opera nelle unità organizzative che garantiscono la continuità del servizio e
che allo stato attuale sono operanti all’interno della Direzione delle
Tecnologie:
per i sistemi di rete e di IT: Centri di Calcolo, Centrali
di Controllo Rete Dati e Voce di Area e di HQ
per i sistemi di rete: unità di O&M
centrale e di Area.
Qualora
l’Azienda ravvisasse la necessità di applicare
l’istituto della reperibilità in ambienti diversi da quelli indicati nella
presente intesa, l’istituto potrà essere esteso previa comunicazione alle RSU
competenti.
L’Azienda
conferma che l’istituto della reperibilità si applica secondo le seguenti
modalità:
|
da lunedì a
venerdì: |
dalle ore 17.30 alle ore 8.30 del giorno successivo; |
|
sabato,domenica e
festivi: |
dalle ore 8.30 alle ore 8.30 del giorno successivo. |
Conformemente
al citato art. 27, comma 2, il periodo di reperibilità
sarà comunicato al lavoratore interessato con un preavviso non inferiore di
norma a 48 ore.
A
fronte della suddetta disponibilità verranno
corrisposti importi, su base giornaliera, nelle seguenti misure:
ai Dipendenti inquadrati fino al 5° livello professionale
compreso: euro 24,79 lordi per i giorni da lunedì a venerdì, euro 49,58 lordi
per il sabato, euro 61,97 lordi per domenica e festivi;
ai Dipendenti inquadrati nel 6° e 7° livello professionale:
euro 27,89 lordi per i giorni da lunedì a venerdì, euro 61,97 lordi per il
sabato, euro 77,47 lordi per domenica e festivi.
Ai Dipendenti
inquadrati in livelli professionali fino al 5°, per gli interventi effettuati
nei periodi di reperibilità, nel caso in cui, per la natura dell’intervento sia
possibile eseguire quest’ultimo da remoto attraverso
l’uso di strumenti telematici, verrà
corrisposta la normale retribuzione con le maggiorazioni previste dal CCNL
vigente e dagli accordi aziendali. Nel caso in cui invece, per la natura
dell’intervento da eseguire sia loro richiesto di intervenire direttamente sul
sito interessato, verrà corrisposta la normale
retribuzione con le maggiorazioni previste dal CCNL vigente e dagli accordi
aziendali, e inoltre per la giornata di reperibilità, un unico importo forfettario pari a euro 20,66 lordi.
Ai Dipendenti
inquadrati nel 6° e 7° livello professionale verrà
erogato un importo forfettario lordo su base
giornaliera che, a seconda della complessità dell’intervento, nel caso in cui
per la natura dello stesso sia possibile eseguire quest’ultimo
da remoto attraverso l’uso di strumenti telematici,
sarà articolato nelle seguenti misure:
·
fino a un’ora di
intervento, euro 20,66 lordi;
·
fino alle due ore di
intervento, euro 24,79 lordi;
·
per una durata
superiore alle due ore fino alle quattro ore di intervento euro 37,18 lordi;
·
per una durata
superiore alle quattro ore, euro 49,58 lordi.
Nel
caso in cui invece, per la natura dell’intervento da eseguire, sia loro
richiesto di intervenire direttamente sul sito interessato, verrà
erogato un importo forfettario lordo su base
giornaliera che sarà articolato nelle seguenti misure:
·
fino alle due ore di
intervento euro 33,57 lordi;
·
per una durata
superiore alle due ore fino alle quattro ore di intervento euro 43,90 lordi;
·
per una durata
superiore alle quattro ore euro 56,81 lordi.
Dette
indennità si intendono comprensive anche di interventi
effettuati da remoto nel corso della stessa giornata di reperibilità.
Per
il personale in reperibilità che abbia effettuato
interventi nella fascia oraria 22.00 – 7.00 viene riconosciuto un riposo
compensativo determinato secondo il seguente criterio:
|
Durata
intervento (ore) |
Fascia oraria
di Riferimento |
Riposo
compensativo (giorni) |
|
2-4 |
24.00 – 7.00 |
0.5 |
|
>4 |
22.00 – 7.00 |
1 |
|
4-8 |
Domenica e festivi |
0.5 |
|
>8 |
Domenica e festivi |
1 |
Per
gli interventi di durata complessiva compresa tra 1 e 2 ore effettuati tra le
ore 24.00 e le ore 7.00, dal lunedì al sabato, in sostituzione dei riposi
compensativi sopra definiti, verrà corrisposta una
indennità forfettaria pari a euro 10,33 lordi.
Il
riposo compensativo sarà goduto, fatte salve inderogabili esigenze di servizio,
nella stessa giornata in cui è stato effettuato
l’intervento per il lavoro svolto dopo le ore 24.00, nella giornata successiva
a quella in cui è stato effettuato l’intervento per il lavoro svolto la
domenica e i festivi.
I
riposi compensativi relativi ad interventi effettuati dal lunedi’
al sabato, saranno goduti entro la settimana successiva a quella di
maturazione.
A
richiesta delle RSU interessate l’Azienda, con cadenza semestrale, darà
comunicazione della situazione dei riposi compensativi maturati e non fruiti
nel precedente periodo.
Il
godimento del riposo compensativo non comporta riduzione della retribuzione.
L’Azienda,
nell’ambito delle proprie esigenze organizzative, prevede, di regola, che i
periodi settimanali di disponibilità si presentino per
ognuno dei dipendenti con una frequenza non superiore ad una settimana ogni
mese.
In ordine al lavoro programmato
notturno, - per attività non stabilmente ricorrenti e non organizzabili
con regolare turnazione che, per esigenze di servizio, devono essere eseguite
di notte – le parti convengono che ai Dipendenti richiesti di svolgere codesta
prestazione verrà applicato il trattamento previsto dalla presente intesa per
gli interventi effettuati nel periodo di reperibilità. Le esigenze di lavoro
programmato notturno verranno preventivamente
comunicate alle RSU interessate.
Le
Parti convengono che i trattamenti previsti dalla presente intesa devono
intendersi comprensivi della incidenza sugli istituti
di legge e di contratto a liquidazione indiretta; si intendono integralmente
assorbibili in caso di eventuali e future disposizioni di legge o di contratto
che modifichino, per i Dipendenti sopraindicati, la disciplina relativa alla
disponibilità e alle prestazioni lavorative effettuate al di fuori del normale
orario di lavoro.
La
presente intesa si applica alle prestazioni effettuate con decorrenza dal 1°
gennaio 2003.
A far data dalla sottoscrizione del presente accordo, fermo
restando quanto previsto dall’art. 32 del CCNL TLC in materia di congedo
matrimoniale, le Parti confermano che, qualora la celebrazione del matrimonio
cada in una giornata in cui, in base al regime di orario applicato al
lavoratore, non sia prevista attività lavorativa, i 15 giorni di congedo
decorrono dal 1° giorno lavorativo successivo alla celebrazione del matrimonio
stesso.
A
integrazione e miglioramento del trattamento economico e normativo previsto da
vigenti disposizioni legislative e contrattuali a livello nazionale, le Parti
intendono richiamare i contenuti del regolamento ALO a tutela delle lavoratrici
madri.
Pertanto, nell'ambito del periodo
di congedo parentale previsto dalla legge, la
lavoratrice madre che richieda di fruire di tutto o di parte del congedo a lei spettante
in modo non frazionato e senza soluzione di continuità con il periodo di astensione obbligatoria, potrà usufruire, per un periodo
massimo di 4 mesi e mezzo, di un’integrazione aziendale dei trattamenti erogati
in virtù di disposizioni di legge fino a concorrenza del 100% della
retribuzione calcolata sulla base delle competenze dell’ultimo mese di
effettivo lavoro.
Durante tale periodo la lavoratrice assente continuerà a maturare i ratei di tredicesima.
A integrazione di
quanto previsto dall’art. 32 del CCNL TLC in materia di aspettativa, l’Azienda valutera` richieste di aspettativa non retribuita per la
cura dei figli di eta` inferiore a otto anni,
avanzate da dipendenti con oltre quattro anni di anzianità aziendale e che
abbiano gia` utilizzato l’intero periodo di congedo parentale previsto dall’art. 32 del D.Lgs.
151/2001.
Detto periodo di aspettativa,
che potra` essere concesso una sola volta in costanza
del rapporto di lavoro, per ciascun figlio, dovra`
essere richiesto per iscritto almeno 15 giorni prima della data di decorrenza e
potra` avere la durata minima di 1 mese e massima di
6 mesi consecutivi non frazionabili.
L’Azienda, verificate:
· la compatibilità con le esigenze tecnico-organizzative;
· che il numero dei dipendenti contemporaneamente assenti a
tale titolo non ecceda l’1% del totale della forza occupata nell’unita` produttiva di cui il richiedente fa parte;
· la dichiarazione di impegno del lavoratore a non svolgere,
durante il periodo di aspettativa, alcuna attivita` a
fine di lucro;
· la sussistenza delle altre condizioni sopra citate;
comunichera` per iscritto al richiedente l’accoglimento della domanda che comportera`, per il relativo periodo, la sospensione della decorrenza della retribuzione e della contribuzione nonche` dell’anzianita` per qualsiasi istituto.
L’Azienda esaminera’ eventuali
richieste da parte dei dipendenti per l’ottenimento di un’aspettativa non
retribuita per rilevanti motivi personali per la quale l’interessato non possa
utilizzare altre forme di assenza retribuita e/o non retribuita previste dalla
legge e dal contratto e avanzate da dipendenti con oltre quattro anni di
anzianità aziendale.
Detto periodo di aspettativa, che potra` essere concesso una sola volta in costanza del rapporto di lavoro, dovra` essere richiesto per iscritto almeno 30 giorni prima della data di decorrenza.
Tale aspettativa,
per un periodo continuativo e non frazionabile minimo di un mese e massimo di
sei mesi, potra’ essere concessa una volta valutate le
compatibilitita’ tecnico-organizzative.
In attesa
di una compiuta definizione a livello di CCNL TLC delle modalità, tempi,
condizioni e finalità di utilizzazione dell’istituto del “Diritto allo studio”
ai sensi di quanto disposto dall’art. 33 del citato CCNL, le Parti concordano
di riconoscere, in via transitoria, ai Dipendenti assunti a tempo indeterminato
che intendono frequentare, al fine di migliorare la propria cultura, corsi di
studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, permessi retribuiti
per un numero massimo di 150 ore pro-capite per triennio.
Il numero massimo di ore di permesso fruibili dalla totalità dei Dipendenti
dell’unità produttiva e` quello risultante da un
monte ore triennale determinato, all’inizio di ogni triennio a partire da
gennaio 2003, moltiplicando 7 ore annue per 3 e per il numero totale dei Dipendenti
occupati all’inizio del triennio stesso nell’unità produttiva.
I Dipendenti che potranno
assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva non
potranno superare il limite del 2% del totale della forza occupata nell’unità
produttiva stessa e dovrà in ogni caso essere garantito in ogni reparto lo svolgimento
dell’attività produttiva.
Il Dipendente che voglia fruire di
tali permessi deve farne richiesta per iscritto con un anticipo di almeno tre
mesi; alla richiesta dovranno essere allegati un certificato di
iscrizione al corso e idonea documentazione descrittiva del corso,
rilasciata dall’istituto pubblico o legalmente riconosciuto, da cui si desuma
la durata e la finalità dello stesso.
Trattandosi di permessi per la esclusiva frequenza di corsi di studio e non per lo
studio in senso lato o per la preparazione di esami, i permessi saranno
riconosciuti solo ove vi sia una effettiva e non teorica coincidenza tra turno
di lavoro ed orario effettivo del corso. Il Dipendente, quindi, al momento
della richiesta del permesso studio dovrà produrre una documentazione da cui si
desuma chiaramente tale coincidenza o possibile
coincidenza e le ore di permesso richieste devono essere utilizzate per la
frequenza di detti corsi, successivamente certificata con l’indicazione delle
ore relative.
La corresponsione della retribuzione
per dette ore sarà subordinata alla effettiva consuntivata coincidenza dell’orario di lavoro con le
lezioni e alla regolare frequenza delle singole ore di lezione e dell’intero
corso da parte del Dipendente di cui lo stesso fornirà all’Azienda periodicamente
(mensilmente) specifica certificazione rilasciata a termini di legge
dall’Istituto interessato.
Le ore di permesso riconosciute
per il triennio potranno essere utilizzate anche in un solo anno qualora sia
necessario ai fini della frequenza del corso e il Dipendente ne faccia richiesta.
Ai fini della determinazione del
numero effettivo delle ore da riconoscere al
richiedente si terrà conto:
·
della durata
effettiva del corso: è necessario che lo stesso si svolga per un numero di
ore doppio rispetto a quelle richieste come permesso. Pertanto, considerando
che il numero massimo di ore di permesso riconoscibili
nel triennio è pari a 150, l’interessato richiedente potrà fruire di tale
misura massima solo nel caso in cui il corso abbia una durata pari o superiore
alle 300 ore.
Qualora la
durata del corso sia inferiore alle 300 ore, il numero delle ore di permesso
assegnabili non potrà superare la metà della durata effettiva del corso di
studio.
Se il corso prevede ore di stage, le
ore di stage non andranno computate ai fini del riconoscimento dei permessi anche se lo stage sia da considerarsi parte del
percorso formativo;
·
del regime d’orario
applicato ai Dipendenti richiedenti: il tetto massimo di 150 ore di
permesso è fissato prendendo in considerazione i Dipendenti che prestano la
propria attività a tempo pieno: il tetto massimo deve pertanto essere riproporzionato nel caso di lavoro a tempo parziale in base
al regime di orario applicato al richiedente.
In considerazione della natura
transitoria della presente regolamentazione, le Parti si incontreranno
a valle della definizione a livello nazionale, prevista dall’art. 33 del
vigente CCNL TLC, per esaminarne i contenuti e gli effetti.
Le Parti convengono di facilitare il
sostenimento delle prove di esame universitario per i Dipendenti
studenti di cui all’art. 34 del vigente CCNL TLC.
A tal fine detti Dipendenti studenti che devono sostenere prove di esame potranno usufruire, su richiesta, di un giorno di permesso retribuito aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal terzo comma del citato art. 34.
Viene confermata, per i Dipendenti dell’Azienda, la facolta’ di iscriversi al Fondo di previdenza complementare di settore “Telemaco”, istituito e regolamentato con accordi del 30 aprile e 9 luglio 2003 tra ASSTEL e OO.SS., e secondo quanto previsto dall’Accordo Aziendale del 25 luglio 2003.
Con l’Accordo Sindacale 18 dicembre 2002
Azienda e OO.SS. hanno inteso esplicitamente
confermare il rispettivo impegno per il mantenimento dell’Associazione “Fondo
di Solidarietà Interno Omnitel Vodafone” (FSIO) anche nel nuovo contesto
contrattuale decorrente dal 1º gennaio 2003.
Devono intendersi, pertanto, confermati anche il relativo Statuto e Regolamento e gli Organi attualmente in carica.
L’Azienda fornira’ annualmente alle OO.SS. i dati relativi al ricorso ai contratti previsti dagli articoli 16 e 17 del vigente CCNL conclusi nell’anno di riferimento, al numero e alla qualifica dei lavoratori interessati.
Inoltre, in
occasione dell’incontro annuale, l’Azienda, sulla base delle previsioni di
mercato, fornira’ per l’anno fiscale in corso le linee
operative sull’eventuale e prevedibile ricorso ai suddetti contratti di lavoro.
Nel frattempo l’Azienda conferma la sua disponibilita’ a fornire, su richiesta e in appositi incontri con le RSU competenti, le informazioni relative all’utilizzo delle forme di rapporto di lavoro di cui sopra.
L’Azienda, nel
caso di nuove assunzioni, valutera’ con particolare
attenzione le candidature di personale che abbia gia’ svolto attivita’ temporanea
presso la stessa, fatti salvi gli obblighi derivanti da norme di legge.
Con riferimento alla previsione di
cui all’art. 25 del CCNL TLC, fermo restando quanto ivi previsto, su richiesta delle OO.SS., l’Azienda conviene che, in caso
di trasferimento individuale, il lavoratore interessato potra’
richiedere l’assistenza della RSU/OO.SS. competenti.
Nell’ambito della particolare
attenzione riservata agli ultracinquantacinquenni
previsto dal punto 2 dell’art. 25 CCNL TLC, l’Azienda ampliera’ la previsione contrattuale e, conseguentemente,
la comunicazione in detti casi avverrà con preavviso non inferiore a 20 giorni.