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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI
TELECOMUNICAZIONE
Addì
28 Giugno 2000
ARTT. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
45 46 47
48 49 50
51 52 ALLEGATI 1 2 3 4 5
ART. 30 -
LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO
1.
Fermi restando
gli effetti sulla disciplina dell'orario di lavoro derivanti dalla natura di
servizio pubblico dell'attività svolta dall'azienda, si considera lavoro
straordinario, ai soli fini contrattuali, quello compiuto oltre l'orario
normale settimanale di cui all'art. 26
(Orario di lavoro).
2. Sino
a detto limite, le prestazioni eccedenti la normale durata dell'orario di
lavoro settimanale applicato in azienda sono considerate lavoro supplementare.
3. Il
lavoro di cui al precedente comma 1 è ammesso in via normale per un periodo
non superiore a 250 ore annuali ed a
80 ore trimestrali, salve in ogni caso le deroghe ed eccezioni di cui al punto 3 dell'art. 5 bis del RDL
15 marzo 1923, n. 692 (convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473,
introdotto dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1079), nel testo novellato dalla
legge 27 novembre 1998, n. 409.
4. Ai
fini della disciplina del lavoro notturno, anche per l’individuazione dei
casi di esclusione, si fa riferimento al D.Lgs. 26 novembre 1999, n.532. Si considera lavoro notturno agli
effetti legali di cui al citato D.Lgs. n.532/1999, quello effettivamente
prestato alle condizioni di cui al decreto medesimo nel periodo intercorrente
tra le ore 24 e le ore 7. Ai soli effetti retributivi, è considerato lavoro
notturno quello compiuto tra le ore 22 e le 7.
5. Ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del citato D.Lgs. 26 novembre 1999
n.532, il limite delle 8 ore di prestazione dei lavoratori notturni è
calcolato come media nell'arco della settimana, ovvero nel più ampio periodo
eventualmente previsto nelle aziende in applicazione dei modelli di
flessibilità oraria di cui al comma 3 dell'art. 26 (Orario di lavoro).
6. Ai sensi dell’art. 2, comma 2 e
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532:
a) il
divieto di adibire al lavoro notturno le donne per il periodo che va
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di
età del bambino, riguarda anche il lavoro notturno eccezionale;
b) la non obbligatorietà del lavoro notturno - prevista per i
casi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 17, comma 2 della legge 5
febbraio 1999, n. 25 riguarda anche il lavoro notturno eccezionale.
7. Si considera lavoro festivo
quello compiuto dal lavoratore nelle domeniche, o per i lavoratori in turno
nel giorno di riposo settimanale, e negli altri giorni riconosciuti festivi.
8. E' in facoltà dell'azienda di
richiedere ai lavoratori, entro i limiti consentiti dalla legge o dal
presente contratto, di compiere lavoro supplementare, straordinario, festivo
o notturno ed il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificato motivo di
impedimento. Non è consentito che il lavoratore si trattenga sul posto di
lavoro oltre l’orario normale se non
deve prestare lavoro supplementare e/o straordinario richiesto
dall’azienda.
9. I compensi per le prestazioni
suddette, non cumulabili tra loro, sono stabiliti come segue.
10. Lavoro
supplementare/straordinario
Le ore
di lavoro supplementare/straordinario sono compensate con le seguenti
maggiorazioni, da computarsi sulla quota oraria della retribuzione mensile
composta da minimo contrattuale di categoria, sovraminimi ad personam, aumenti
periodici di anzianità, ex indennità di contingenza:
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Lavoratori a turni
avvicendati (*)
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Restante personale
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Lavoro straordinario diurno prime due ore
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25%
|
25%
|
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" " " ore successive nella stessa
giornata
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30%
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30%
|
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Lavoro straordinario festivo
|
55%
|
55%
|
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Lavoro straordinario festivo con riposo compensativo
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35%
|
35%
|
|
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40%
|
50%
|
|
" " " ore successive
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45%
|
50%
|
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Lavoro straordinario notturno festivo
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65%
|
75%
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Lavoro straordinario notturno
festivo con riposo compensativo
|
50%
|
55%
|
( *) per la individuazione
dei lavoratori a turni avvicendati si fa riferimento a quanto previsto al
comma 6 dell'art. 26 (Orario di lavoro)
11.
Lavoro festivo e lavoro notturno
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Lavoratori a turni
avvicendati(*)
|
Restante personale
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Lavoro festivo
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50%
|
50%
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Lavoro festivo con riposo
compensativo
|
10%
|
10%
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Lavoro notturno
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15%
|
30%
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|
Lavoro notturno con
riposo compensativo
|
15%
|
15%
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Lavoro notturno e festivo
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55%
|
60%
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Lavoro notturno festivo
con riposo compensativo
|
50%
|
55%
|
( *) per la individuazione
dei lavoratori a turni avvicendati si fa riferimento a quanto previsto al
comma 6 dell'art. 26 (Orario di lavoro )
12. Le maggiorazioni di cui
ai commi 10 e 11 non sono utili al
fine del computo dei vari istituti contrattuali e di legge a corresponsione
indiretta e differita, in quanto sono già comprensive della loro eventuale
incidenza sugli stessi.
BANCA ORE
Le
parti convengono di istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la Banca ore.
A tale scopo verrà costituita una Commissione paritetica che entro il mese di
giugno 2001 stabilirà – sulla base dell’andamento del ricorso al lavoro
straordinario nel settore – le modalità di funzionamento e le quantità di ore
che confluiranno nella Banca medesima.
ART. 31 - FERIE
1.
I lavoratori
maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie con corresponsione
della retribuzione, pari a quattro settimane corrispondenti a ventiquattro
giorni lavorativi. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a sei
giorni lavorativi. I lavoratori che maturano un’anzianità di servizio oltre
dieci anni avranno diritto ad un giorno in più rispetto alla misura di cui al
periodo precedente. In caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque
giorni, i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2
ciascuno, sia agli effetti del computo del periodo di ferie che agli effetti
della retribuzione relativa. I giorni festivi di cui all'art. 28 (Giorni
festivi) che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono
computabili come ferie. Le ferie hanno normalmente
carattere continuativo. L’epoca delle ferie sarà stabilita dall’azienda,
tenendo conto del desiderio dei lavoratori, compatibilmente con le esigenze
di servizio.
2. Le
ferie devono normalmente essere godute nel corso dell’anno.
3. Il
lavoratore che durante le ferie sia richiamato in servizio ha diritto al
trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio e fruirà dei
rimanenti giorni di ferie appena siano cessati i motivi che hanno determinato
il richiamo oppure durante un nuovo periodo scelto dall’interessato, ma
normalmente entro l’anno.
4. In caso di particolari
esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie
nel corso dell’anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato
di malattia o infortunio, le ferie
potranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo. In caso
di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze
produttive, potrà essere concessa la fruizione dei residui di ferie entro il
mese di febbraio dell’anno successivo a quello di spettanza.
5. L’assegnazione delle
ferie dovrà avvenire in modo che nei periodi di maggiore domanda di servizio
l’aliquota di personale contemporaneamente in ferie in quelle aree di
attività ove si verifichi tale maggiore domanda, risulti contenuta in
relazione alle necessità di espletamento del servizio medesimo. A livello
aziendale le parti procederanno alla definizione per dette aree del numero
massimo dei giorni di ferie concedibili in particolari periodi dell’anno.
6. Al lavoratore che
all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie
spetterà per ogni mese di servizio prestato un dodicesimo del periodo feriale
di cui al primo comma. La frazione di mese superiore a quindici giorni sarà
considerata a questi effetti come mese intero. Nei casi di assenze non valide
agli effetti del servizio prestato, o di cessazione del rapporto di lavoro,
nei confronti del lavoratore che abbia fruito delle ferie in misura maggiore
a quelle spettanti, si provvederà al recupero della retribuzione
corrispondente.
7. Il periodo di preavviso non può
essere considerato periodo di ferie.
8. La risoluzione per
qualsiasi motivo del rapporto di lavoro non provoca la decadenza del
diritto alle ferie e, pertanto, in tale caso, al lavoratore spetterà
il pagamento delle ferie residue maturate e non fruite.
9. Non possono essere concesse ferie
per periodi inferiori alla giornata.
10. Il decorso delle ferie resta interrotto qualora sia sopraggiunta una
malattia o un infortunio che abbiano determinato il ricovero in ospedale o in
casa di cura per almeno due giorni ovvero che abbiano effettivamente
determinato un pregiudizio al recupero psicofisico regolarmente prescritto
della durata di almeno cinque giorni.
11. L’effetto sospensivo si determina a condizione che Il
lavoratore assolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione, di
certificazione e di ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti anche
ai fini dell’ espletamento della visita di controllo dello stato di infermità
previsti dalla legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. Qualora non
sia stato espressamente autorizzato a fruire in prosecuzione del periodo di ferie
da recuperare, il lavoratore avrà l’obbligo di presentarsi in servizio al
termine del periodo di ferie precedentemente fissato, oppure al termine, se
successivo, della malattia o dell’infortunio. In tal caso il lavoratore
fruirà successivamente dei periodi di ferie da recuperare.
ASSENZE
1. Il
lavoratore che - salvo il caso di giustificato impedimento - non può
presentarsi in servizio, deve darne avviso immediato e giustificare l'assenza
non oltre il secondo giorno.
2. Le assenze
ingiustificate, indipendentemente dalla trattenuta della corrispondente
retribuzione, possono dare luogo all'applicazione di provvedimenti
disciplinari, secondo le norme del presente CCNL.
PERMESSI
3. Al lavoratore che ne faccia domanda l’azienda
può accordare, compatibilmente con le esigenze di servizio e sempre che
ricorrano giustificati motivi, permessi di breve durata.
CONGEDO MATRIMONIALE
4. Al lavoratore non in prova
che contragga matrimonio sarà concesso un permesso di quindici giorni
consecutivi con corresponsione della retribuzione. 5. La richiesta di congedo deve essere
avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno sei giorni dal suo inizio,
salvo casi eccezionali.
6.
Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali, né potrà
essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.
7.
Il congedo matrimoniale è altresì dovuto alla lavoratrice che si dimetta per
contrarre matrimonio.
8.
Il congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altro
ne abbiano diritto.
ASPETTATIVA
6.
Le parti stipulanti si incontreranno entro il 31 ottobre 2000 al fine di
attuare, per le parti rinviate alla contrattazione collettiva di settore, le
disposizioni contenute nella legge 8 marzo 2000, n. 53.
ART. 33 - DIRITTO ALLO STUDIO
1.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in
scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale
statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di
studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino
la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
2. Sempre su loro richiesta saranno
esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.
3. I lavoratori studenti, compresi
quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire,
su richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e per i due
giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari,
ovvero la sessione di esami negli altri casi.
4. I permessi non saranno
retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di
due volte nello stesso anno accademico
5. Inoltre i lavoratori
studenti - che abbiano meno di cinque
anni di anzianità aziendale - potranno richiedere nel corso dell'anno solare
120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato
trimestralmente pro-quota, in sede
aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative
dell'azienda. A far data dal compimento del quinto anno di anzianità di
servizio presso la stessa azienda, i lavoratori potranno richiedere un
“congedo per la formazione” nei limiti ed alle condizioni previste dall’art.
5 della legge 8 marzo 2000 n. 53.
6. A richiesta dell'azienda il
lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie
all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
ART. 35 - SERVIZIO MILITARE, SERVIZIO DI VOLONTARIATO
CIVILE E DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
1.
La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di
lavoro.
2.
Il lavoratore chiamato al servizio di leva o richiamato alle armi ha diritto
alla conservazione del posto fino a un mese dopo la cessazione del servizio
militare.
3.
Se il lavoratore chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto di
lavoro ha diritto a tutte le indennità competentigli, a norma delle
disposizioni vigenti all’atto della chiamata, ma in tal caso non ricorre
l’obbligo del preavviso, né il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
4.
Le norme stabilite dal presente articolo si intendono completate con quelle
previste dalla legge vigente in caso di chiamata o di richiamo alle armi al
momento della chiamata o del richiamo stesso, nonché da quanto contenuto
nella legge 26 febbraio 1997, n. 49, “Nuova disciplina della cooperazione
dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo”.
5.
I diritti di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con le
esigenze aziendali, ai lavoratori cooperanti o volontari che lavorino
all’estero nell’ambito di programmi di cooperazione internazionale approvati
dal Governo italiano.
NOTA
A VERBALE
I lavoratori che facciano parte di
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 della
legge 11 agosto 1991, n.266, per poter espletare attività di volontariato
hanno diritto, ai sensi dell’art. 17 della legge stessa, di usufruire delle
forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dal
contratto e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione
aziendale.
ART. 36 - TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO NON
SUL LAVORO
1.
Il lavoratore che non si presenti in servizio a causa di malattia deve darne
avviso all’azienda tempestivamente entro il primo giorno in cui si è verificata l’assenza, comunicando contestualmente il
luogo ove si trovi degente, se diverso dal domicilio, nonché eventuali
variazioni successive del luogo stesso espressamente autorizzate dal medico.
Il lavoratore inoltre deve giustificare l’assenza facendo pervenire
all’azienda la relativa certificazione medica entro il secondo giorno
dall’inizio dell’assenza stessa.
2.
In caso di prosecuzione dell’assenza per malattia il lavoratore, fermo restando
l’obbligo di darne avviso, nei termini di cui sopra, all’azienda entro il
primo giorno in cui egli avrebbe dovuto riprendere il servizio, dovrà far
pervenire all’azienda la relativa certificazione entro il secondo giorno
dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel precedente certificato
medico. 3.
Il lavoratore è tenuto a comunicare all’azienda la durata della prognosi
contestualmente al rilascio dei certificati di cui sopra.
4.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2
nonché in caso di ritardo nella giustificazione dell’assenza, saranno
considerate assenze ingiustificate le giornate non coperte da certificazione
medica e quelle di ritardo nella comunicazione e nell’invio o nel recapito
della certificazione.
5.
In caso di assenza per malattia, l’azienda ha facoltà di far controllare lo
stato di salute del lavoratore ai sensi delle vigenti norme di legge. 6.
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore,
pur in presenza di una espressa autorizzazione del medico curante ad uscire,
è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro e per tutta la durata
della malattia, a farsi trovare a disposizione nel domicilio comunicato
all’azienda, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19, ovvero
nelle diverse fasce orarie stabilite da norme legislative o amministrative
locali o nazionali, di tutti i giorni, compresi quelli domenicali o festivi,
per consentire l’accertamento del suo stato di salute.
7.
Salvo casi di forza maggiore debitamente documentati il lavoratore, qualora
debba allontanarsi durante le fasce di reperibilità dal luogo di degenza per
prestazioni indilazionabili o accertamenti specialistici inerenti lo stato di
malattia ovvero per altri gravi motivi,
è tenuto a darne preventiva comunicazione all’azienda e successiva
documentazione giustificativa. 8. Nel caso di assenza per malattia al lavoratore non in prova
assunto a tempo indeterminato sarà conservato il posto di lavoro per i
periodi di tempo e con la retribuzione sotto specificati:
- 180 giorni di calendario
ad intera retribuzione;
- 185 giorni di calendario al 50% della retribuzione.
Qualora i
suddetti periodi di conservazione vengano superati a causa di un evento
morboso continuativo caratterizzato da assenza ininterrotta, o interrotta da
un’unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi, il
periodo di conservazione del posto ed il relativo trattamento retributivo
sono prolungati sino ad un massimo di ulteriori 120
giorni di calendario.
9. In ogni caso ove si verifichino più assenze per
malattia o infortunio non sul lavoro, i trattamenti di cui al precedente punto
8 si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nel
periodo di tre anni precedente ogni nuovo ultimo episodio morboso.
10. Nei suddetti periodi
l’anzianità decorre ad ogni effetto.
11. Dalla retribuzione
corrisposta nelle misure suddette viene dedotto quanto il lavoratore
eventualmente abbia diritto a percepire da istituti previdenziali ed
assistenziali.
12. Se l’interruzione del
servizio supera i termini massimi sopra indicati, l’azienda può risolvere il
rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento di fine
rapporto e l’indennità sostitutiva di preavviso previsti dal presente
contratto.
13. Scaduti i termini
massimi indicati nel precedente punto 8, al lavoratore ammalato che ne faccia
richiesta potrà essere concessa la sospensione del rapporto di lavoro per un
periodo fino a diciotto mesi; in tal caso questo ulteriore periodo di
assenza, non retribuita, non sarà ritenuto utile ai fini del trattamento di
fine rapporto di lavoro né ad alcun altro effetto. 14. Il mancato rispetto da parte del
lavoratore degli obblighi indicati nel presente articolo potrà comportare,
indipendentemente dalla perdita del trattamento di malattia con le modalità
previste dalla legge vigente, l’adozione di provvedimenti disciplinari con la
procedura di cui all’art. 46 (Provvedimenti disciplinari) del presente
contratto.
15. Nell’applicazione del
presente articolo le aziende valuteranno con la massima attenzione la
situazione dei lavoratori affetti da gravi patologie.
16. Le malattie cadenti nei periodi di astensione
facoltativa per gravidanza e puerperio o
di aspettativa, nonché di assenza ai sensi dell' art. 32 del presente contratto, non danno luogo ad alcun
trattamento economico di malattia poiché in tali ipotesi trovano applicazione
le discipline economico-normative previste per le predette assenze.
17.
Le assenze dal servizio non utili ai fini del riconoscimento dell’anzianità
sospendono il periodo triennale di cui al precedente comma 9. 18.
Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio
non interrompe il computo del predetto periodo triennale eventualmente già in
atto, ma sospende la corresponsione del relativo trattamento economico di
malattia.
19.
Nel caso in cui la infermità sia causata da colpa di un terzo, il
risarcimento da parte del terzo responsabile, relativamente alla parte
retributiva e oneri inerenti, sarà versato dal lavoratore all’azienda.
20. Agli effetti del
presente articolo è considerata malattia anche l’infermità derivante da
infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.
ART. 37 - INFORTUNIO SUL LAVORO E
MALATTIE PROFESSIONALI
1. L’infortunio sul lavoro,
anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato
immediatamente, salvo casi di forza maggiore, dal lavoratore al proprio
superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto
soccorso ed effettuate le denunce di legge.
2.
Il lavoratore,
in caso di infortunio sul lavoro, ha diritto alla conservazione del posto:
a)
in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale
egli percepisce l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
b)
in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata con il
rilascio del certificato medico definitivo da parte dell’Istituto
assicuratore.
3.
Nei casi di
infortunio sul lavoro e malattia professionale, il lavoratore non in prova
assunto con contratto a tempo indeterminato ha diritto, per l’intero periodo
di assenza come sopra determinato , al trattamento economico nelle misure e
per i periodi fissati al comma 8 dell’art. 36 (Trattamento in caso di
malattia e infortunio non sul lavoro), con deduzione di quanto l’Istituto
assicuratore dovesse eventualmente corrispondergli direttamente.
4.
Per quanto non
previsto nel presente articolo si richiamano le disposizioni di legge in
materia di obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso.
5.
Superato il
termine di conservazione del posto come sopra determinato, l’azienda può
risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento
previsto per il caso di licenziamento ivi compresa l’indennità sostitutiva
del preavviso.
Qualora al superamento di detto periodo il lavoratore ritenga di non poter
riprendere servizio questi potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto
al solo trattamento di fine rapporto.
Qualora l’azienda non proceda al licenziamento e il lavoratore non risolva
volontariamente il rapporto di lavoro, il rapporto rimane sospeso a tutti gli
effetti, salva la decorrenza dell’anzianità ai fini del preavviso.
6.
Nei casi in
cui a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, la
conseguente invalidità parziale non consenta al lavoratore di svolgere i
compiti precedentemente affidatigli,
compatibilmente con le esigenze organizzative, l’azienda individuerà
soluzioni compatibili con la ridotta capacità del lavoratore.
7.
Per i
lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria e da eventuali previdenze
assicurative predisposte dall’azienda, in caso di infortunio o di malattia
professionale non si farà luogo al cumulo
8.
I lavoratori
trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o
soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti
per il tempo trascorso a tale scopo nel luogo di lavoro.
ART. 38 - TUTELA DELLA MATERNITA’
1.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
2. Nei periodi di interdizione
obbligatoria dal lavoro previsti dalla legge, alla lavoratrice verrà
corrisposta la normale retribuzione, con deduzione di quanto la stessa abbia
diritto di percepire dall’INPS a titolo di indennità di maternità
3. Ove durante il suddetto periodo
di interruzione del servizio intervenga la malattia, si applicheranno le
disposizioni di cui all’art. 36 (Trattamento di malattia), a partire dal
giorno in cui la malattia stessa si è manifestata e semprechè dette
disposizioni risultino più favorevoli alla lavoratrice interessata.
ART. 39
-TUTELE SPECIFICHE
PORTATORI
DI HANDICAP
1. Ai lavoratori portatori di
handicap in situazione di gravità, nonché ai lavoratori che si trovino nella
necessità di prestare assistenza a figli ovvero a parenti od affini entro il
terzo grado, ancorché non conviventi, del pari portatori di handicap in
situazione di gravità, si applicano le disposizioni previste dall'art. 33
della legge 5 febbraio 1992 n. 104, così come integrate dalla legge n.
53/2000.
2. Allo scopo di favorire, nel
rispetto della quota d'obbligo prevista dalla legge n. 68/99, l'inserimento
dei portatori di handicap in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini
e capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze
tecnico/impiantistiche, le aziende si adopereranno per assicurare adeguate
condizioni di sicurezza e di agibilità dei posti di lavoro.
LAVORATORI AFFETTI DA PATOLOGIE DERIVANTI DA USO DI
SOSTANZE STUPEFACENTI
3. Ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il lavoratore del quale viene accertato lo
stato di tossicodipendenza e che intende accedere ai programmi terapeutici e
di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di
altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunto a
tempo indeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il
tempo in cui la sospensione della prestazione lavorativa è dovuta
all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non
superiore a tre anni, secondo le specifiche modalità di seguito definite.
4. Il dipendente che intende
avvalersi di detto periodo di aspettativa è tenuto a presentare alla Direzione
dell'azienda la documentazione di accertamento dello stato di
tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze
ed il relativo programma di riabilitazione ai sensi dell'art. 122 del citato
D.P.R..
5. Il dipendente interessato dovrà
inoltre presentare, con periodicità mensile, la documentazione rilasciata
dalla struttura presso la quale sta eseguendo il programma terapeutico
attestante l'effettiva prosecuzione del programma stesso.
6. Il rapporto di lavoro si intende
risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette giorni dal
completamento della terapia di riabilitazione o dalla scadenza del periodo
massimo di aspettativa, ovvero dalla data dell'eventuale volontaria
interruzione anticipata del programma terapeutico.
7. Previa richiesta scritta,
l'azienda concederà ai lavoratori che ne facciano richiesta per la necessità,
attestata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze, di concorrere al
programma terapeutico e socio-riabilitativo seguito da un familiare
tossicodipendente, un periodo di aspettativa - compatibilmente con le
esigenze tecnico-produttive - non superiore a quattro mesi, anche
frazionabile per periodi non inferiori ad un mese.
8. Durante i suddetti periodi di
aspettativa non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità di
servizio per alcun istituto di legge e/o di contratto.
9. Nell'attuazione degli
adempimenti disciplinati dal presente articolo, sarà posta particolare
attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti interessati.
ART. 40 - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ORARIA E
GIORNALIERA
1.
La retribuzione dei lavoratori è contabilmente determinata in misura mensile.
2. La retribuzione oraria dei
lavoratori anche ai fini dei vari istituti contrattuali, salvo diverse indicazioni,
si determina dividendo per 173 i minimi tabellari della classificazione
unica, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito, nonché gli
altri compensi già eventualmente fissati a mese ed aggiungendo a tali valori
gli altri elementi orari della retribuzione, quali incentivi, indennità
varie, ecc. L’ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore lavorate
e per quelle contrattualmente dovute.
3. La retribuzione giornaliera si
ottiene dividendo la retribuzione di cui sopra per 26.
ART. 41 - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
1. Il lavoratore ha diritto,
per ogni biennio di servizio maturato e valido ai fini dell'anzianità, al
riconoscimento di un importo in cifra fissa nella misura riportata nella
seguente tabella, per ciascun livello retributivo, limitatamente a sette
bienni maturati a partire dalla data di assunzione:
|
Livello
|
Importo mensile lordo
|
|
7°
|
59.500
|
|
6°
|
54.400
|
|
5°
|
49.500
|
|
4°
|
47.200
|
|
3°
|
45.000
|
|
2°
|
41.700
|
2. Gli aumenti periodici
decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in
cui si compie il biennio di anzianità.
3. Nei casi di assegnazione
a livello superiore, verrà mantenuto l'importo degli assegni periodici di
anzianità in precedenza maturati e la frazione di biennio in corso di
maturazione sarà utile per l'attribuzione dello scatto al valore del nuovo
livello
4. Gli assegni periodici di
anzianità non potranno essere assorbiti da precedenti o successivi assegni
"ad personam" o di merito, né questi potranno essere assorbiti
dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
NORME TRANSITORIE
5. Per i lavoratori nei
confronti dei quali già trova applicazione - alla data di stipula del presente
accordo - la disciplina degli aumenti periodici di anzianità così come
definiti nell'articolo di cui sopra, il nuovo valore dello scatto verrà
attribuito per il numero degli aumenti periodici che matureranno a decorrere
dalla predetta data.
6. Gli aumenti
periodici già maturati continueranno ad essere corrisposti negli importi a suo tempo riconosciuti.
7. L'anzianità in corso è
utile alla maturazione del successivo scatto nell'ambito dei complessivi
sette previsti.
8. Le parti convengono che il
riconoscimento del nuovo importo degli aumenti periodici di anzianità
all'atto dell'applicazione del presente contratto non costituisce passaggio a
livello superiore del sistema di classificazione.
9. Per i lavoratori cui, alla
data di stipula del presente accordo, trovi applicazione una differente
disciplina degli aumenti periodici, verranno adottati i seguenti criteri:
· ai lavoratori che non
abbiano ancora maturato cinque aumenti periodici di anzianità, verranno
mantenuti in cifra gli importi già percepiti e l'anzianità in corso sarà utile alla maturazione del successivo scatto al
nuovo valore, nell'ambito dei complessivi sette previsti.
· ai lavoratori che, entro la
data del 31 dicembre 1998, abbiano già maturato cinque aumenti periodici,
verranno riconosciuti, ai nuovi valori, altri due scatti, il primo dei quali
decorrerà dal 1° gennaio 2001. Analoga disciplina, ma con decorrenza dalla
naturale scadenza del biennio, troverà applicazione nei confronti dei
lavoratori che maturino i cinque aumenti periodici nel periodo successivo al
31 dicembre 1998.
ART. 42 -
TREDICESIMA MENSILITÀ
1.
L’azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione
della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato
all’intera retribuzione mensile percepita.
2.
La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.
3.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso
dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi
dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità
di servizio presso l’azienda. La
frazione di mese superiore a quindici
giorni va considerata a questi effetti come mese intero.
4.
Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo
dei dodicesimi di cui sopra.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Ai soli fini dei rapporti con gli enti previdenziali e
senza pregiudizio per la retribuzione contrattualmente dovuta ai lavoratori,
le parti dichiarano che la quota di tredicesima mensilità e di altre
eventuali retribuzioni differite, corrisposta al lavoratore per i periodi di sospensione
della prestazione di lavoro relativi a malattia, infortunio non sul lavoro,
gravidanza e puerperio, è a carico dell’azienda esclusivamente ad
integrazione della parte di tale quota indennizzata in forza di disposizioni
legislative.
ART. 43 - TRASFERTE
1. Al lavoratore inviato
dall’azienda, per esigenze di servizio, fuori dal suo normale ambito
territoriale di impiego, verranno rimborsate, qualora egli non possa
usufruire dei servizi aziendali, le spese effettive di viaggio corrispondenti
all’utilizzo dei mezzi normali di trasporto nonché, in relazione alla
necessità di consumare uno o più pasti e/o di pernottare fuori dalla abituale
residenza, le spese di vitto e alloggio, ovvero verrà corrisposta una
indennità di trasferta giornaliera (diaria).
2. Gli importi del suddetto
rimborso spese o della diaria saranno riferiti ai trattamenti individuati
secondo le prassi in atto a livello aziendale.
3. Le indennità riconosciute al
personale in trasferta sono escluse dal calcolo della retribuzione spettante
per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
ART. 44 - PREMIO DI RISULTATO
1.
La
contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita per
l’istituzione di un Premio di Risultato calcolato solo con riferimento ai
risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti aventi come obiettivo incrementi di
produttività, di qualità, redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del
miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati
all’andamento economico dell’impresa.
2. Al fine di acquisire
elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della
contrattazione aziendale, le parti esamineranno preventivamente, in apposito
incontro in sede aziendale, le condizioni produttive e occupazionali e le
relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e
delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda.
3. Gli importi, i parametri e
i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa
al Premio di Risultato saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede
aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto
precedente, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli
indicati al primo comma.
4. L’erogazione del Premio di
Risultato avrà caratteristiche di non determinabilità a priori e, a seconda
dell’assunzione di uno o più criteri di riferimento di cui al primo comma
potrà essere anche totalmente variabile
in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri
e modalità definiti dalle parti in sede aziendale.
5.
Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali in materia di
Premio di Risultato non potranno essere presentate prima del secondo semestre
dell'anno 2001, salve le scadenze successive già concordate a livello
aziendale. Sono fatti salvi i negoziati in corso di svolgimento alla data di
sottoscrizione del presente contratto.
ART.
45 - RAPPORTI IN AZIENDA
1.
Le caratteristiche proprie del servizio fornito dalle imprese di gestione di
reti e servizi di telecomunicazioni richiedono un elevato livello di
collaborazione e senso di responsabilità da parte dei lavoratori
nell'espletamento dei compiti loro affidati. In tale quadro, pertanto, tenuto
soprattutto conto dell'esigenza di garantire alla clientela il miglior grado
di servizio, i rapporti in azienda
dovranno ispirarsi ai seguenti principi.
2. In armonia con la dignità del
lavoratore i superiori impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di
collaborazione e urbanità.
3. Nell'ambito del rapporto di
lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto
dall'organizzazione aziendale.
4. I rapporti tra i lavoratori, a
tutti i livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale, saranno
improntati a reciproca correttezza ed educazione.
5. Dovranno essere osservate le
norme di legge e del presente contratto, i regolamenti aziendali e le
disposizioni di servizio ed in particolare l’attività lavorativa assegnata
andrà eseguita con la diligenza, la professionalità e l’impegno necessari per
assicurare il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
6. Il lavoratore deve osservare
l’orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall’azienda per il
controllo delle presenze con espresso divieto di fare variazioni o
cancellature sulla scheda/badge, di ritirare quella di un altro lavoratore o
di tentare in qualsiasi modo di alterare le indicazioni dell’orologio
controllo, nonché di compiere volontariamente movimenti irregolari degli
strumenti di controllo delle presenze.
7. Il lavoratore che non avrà fatto
il regolare movimento della scheda/badge sarà considerato ritardatario e
quando non possa far constatare in modo sicuro la sua presenza nel luogo di
lavoro sarà considerato assente.
8. Si dovrà mantenere assoluta
segretezza sugli interessi dell'azienda ed il più stretto riserbo, anche
successivamente alla cessazione dal servizio, su notizie e dati riservati
riconducibili alla sfera di interessi dell’azienda.
9. Il lavoratore non dovrà trarre
profitto, anche a prescindere da eventuali danni causati all’azienda stessa,
da quanto forma oggetto delle sue funzioni né esplicare direttamente o per
interposta persona, anche fuori dall'orario di lavoro, mansioni ed attività -
a titolo gratuito od oneroso - che possano determinare, anche indirettamente,
un conflitto di interessi con l’Azienda; in particolare dovrà astenersi da
qualunque attività o da qualsiasi forma di partecipazione, diretta o
indiretta, in imprese od organizzazioni di fornitori, clienti, concorrenti e
distributori.
10. Durante l'orario giornaliero il lavoratore dovrà
disimpegnare con assiduità e diligenza i compiti attribuitigli, mantenere nei
rapporti con la clientela una condotta uniformata a principi di correttezza e
di integrità, non attendere ad occupazioni estranee al servizio e, in periodo
di malattia od infortunio, ad attività lavorativa ancorché non remunerata.
11. I lavoratori non dovranno sottrarre o danneggiare
i beni materiali o immateriali in proprietà o in uso alla azienda compreso il
patrimonio informatico. Inoltre non dovranno falsificare o alterare dati,
documenti, apparecchiature, procedure o software aziendali né duplicare, installare
e/o detenere programmi ed ogni altro prodotto software senza esplicita
autorizzazione.
12. Non è possibile valersi di mezzi di
comunicazione, di strumenti informatici, di collegamenti in rete o di quant'altro ancora è di proprietà o
in uso dell'azienda per ragioni che non siano di servizio.
13. Dovranno essere scrupolosamente osservate le
disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'azienda da parte del
personale e non potranno essere introdotte - salvo che non siano debitamente
autorizzate - persone estranee nei locali non aperti al pubblico.
14. Nei confronti di colleghi, clienti e terzi, i
lavoratori dovranno attenersi a comportamenti improntati al massimo rispetto
della condizione sessuale, della dignità e del diritto della persona e
conseguentemente astenersi dal porre in essere comportamenti riconducibili a
forme di molestie sessuali anche perpetrate deliberatamente in ragione della
posizione ricoperta.
15. Le
infrazioni a tali disposizioni come previsto nei successivi artt. 46 e 47
daranno luogo a provvedimenti disciplinari che potranno giungere fino al
licenziamento per mancanze ai sensi dell’art. 48.
16. Quando sia richiesto dalla natura del
comportamento del lavoratore o dalla necessità di effettuare accertamenti in
relazione al comportamento medesimo, l'azienda può disporre l'allontanamento
temporaneo del lavoratore dal servizio
Art. 46 -
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1.
L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni di legge,
contrattuali o di normativa aziendale può dar luogo, secondo
la gravità della infrazione,
all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a tre
ore della retribuzione base;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) licenziamento per mancanze ai sensi del successivo art. 48.
2.
Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei
confronti del lavoratore senza avergli
preventivamente contestato
l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
3.
Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata
per iscritto ed i provvedimenti
disciplinari non potranno essere applicati prima che siano trascorsi cinque
giorni nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue
giustificazioni.
4.
Se il provvedimento non verrà comunicato entro i dieci giorni successivi alla ricezione di tali giustificazioni,
queste si riterranno accolte.
5. Il lavoratore potrà presentare
le sue giustificazioni anche verbalmente,
con l'eventuale assistenza di un rappresentante
dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero di un componente la Rappresentanza
sindacale unitaria.
6. La adozione del provvedimento
dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.
7. I provvedimenti disciplinari di
cui sopra alle lettere b), c) e d) potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme
contrattuali relative alle controversie individuali (cfr. art. 7 Reclami e
controversie).
8. Il licenziamento per mancanze di cui al successivo art. 48 potrà
essere impugnato secondo le procedure previste dall'art. 7 della l. 15 luglio
1966, n.604, confermate dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n.300, anche
nel testo introdotto dall'art. 1 della legge n.108 del 1990.
9. Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari
decorsi due anni dalla loro applicazione.
Art. 47
- Ammonizioni scritte, multe e
sospensioni
1.
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:
a) non
si presenti in servizio o
abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi
l'assenza entro il giorno successivo a quello di inizio
dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi
l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non osservi una condotta uniformata a
principi di correttezza verso i colleghi e/o compia lieve insubordinazione
nei confronti dei superiori;
d) non mantenga nei rapporti con i clienti
o con i fornitori condotta uniformata a principi di correttezza;
e) esegua negligentemente il lavoro
affidatogli e/o arrechi per colpa danni a tutto quanto forma oggetto del
patrimonio dell'azienda;
f) esegua all'interno dell'azienda
attività di lieve entità per conto proprio o di terzi fuori dell'orario di
lavoro e senza sottrazione, ma con uso di mezzi dell'azienda medesima;
g) introduca persone non autorizzate in
locali aziendali;
h) ponga in essere comportamenti lesivi della
dignità della persona in ragione della condizione sessuale;
i) durante l'orario di lavoro
venga trovato in stato di manifesta ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze
stupefacenti;
l) in altro
modo non osservi le
disposizioni di legge, del presente contratto, le procedure e i regolamenti
aziendali e le norme interne in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro;
m) contravvenga al divieto di fumare laddove
questo esista e sia indicato da apposito cartello;
2. L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor
rilievo. La multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
3.
L'elencazione sopra riportata deve intendersi a titolo esemplificativo e non
esaustivo facendo salvo il principio dell'analogia per quanto applicabile.
4.
L’importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni è devoluto
alle istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in
mancanza di queste, all'Istituto assicuratore.
ART. 48 - LICENZIAMENTO PER MANCANZE
A
– LICENZIAMENTO CON PREAVVISO
1. In
tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla
disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo
di quelle contemplate nell’art. 47 (Ammonizioni scritte, multe e
sospensioni), non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui
alla seguente lettera B.
2. A titolo indicativo rientrano
nelle infrazioni di cui sopra:
a)
l’insubordinazione ai superiori;
b) la rissa nel luogo di lavoro, fuori
dai reparti operativi;
c) i danni rilevanti arrecati per colpa
grave a tutto quanto forma oggetto del patrimonio dell’azienda;
d) l’assenza ingiustificata per un
periodo superiore a 4 giorni consecutivi o ripetuta per 3 volte in un anno
nel giorno seguente alle festività o alle ferie;
e) l’abbandono del posto di lavoro da
parte del personale addetto a mansioni di
sorveglianza, custodia e controllo, al di fuori delle ipotesi previste
dal punto e) della lettera B;
f) l’utilizzo di prodotti
“software” o altri mezzi in uso all’azienda per eseguire attività connesse a
finalità personali dalle quali derivi direttamente o indirettamente un lucro
per il lavoratore e/o un danno per l’azienda;
g) i comportamenti lesivi della dignità
della persona in ragione della condizione sessuale, nelle fattispecie più
gravi, allorquando il comportamento sia comunque riconducibile alla sfera del
rapporto gerarchico;
h) la recidiva in qualunque delle
mancanze contemplate nell’art. 47, qualora siano stati applicati due
provvedimenti di sospensione nell’ambito del biennio precedente;
i) la condanna ad una pena
detentiva con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in
connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura
morale del lavoratore.
B)
LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO
3.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’azienda grave
nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro,
azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
4. A titolo indicativo rientrano
nelle infrazioni di cui sopra:
a) la grave
insubordinazione ai superiori;
b) la rissa nel luogo di lavoro, all’interno
dei reparti operativi;
c) i danni rilevanti arrecati per dolo a
tutto quanto forma oggetto del patrimonio dell’azienda;
d) la sottrazione, la manomissione o la
distruzione intenzionali di tutto
quanto forma oggetto del patrimonio materiale e/o immateriale dell’azienda;
e) l’abbandono ingiustificato del posto
di lavoro, da cui possa derivare un pregiudizio alla incolumità delle persone
od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che
implichino gli stessi pregiudizi;
f) il furto in azienda;
g) lo svolgimento, a titolo gratuito od
oneroso, di attività in contrasto o in concorrenza anche indiretta con
l’azienda, ivi compresa qualunque forma di partecipazione in imprese od
organizzazioni di fornitori, clienti, concorrenti o distributori;
h) lo svolgimento di altra attività
lavorativa, ancorché non remunerata, in dichiarato stato di malattia o di
infortunio;
i) la richiesta o
l’accettazione, a qualsiasi titolo, di compensi di carattere economico in
connessione agli adempimenti della prestazione lavorativa;
l) la violazione del segreto
sugli interessi dell’azienda, del segreto telefonico e/o di quello delle
comunicazioni come definiti dalla vigente legislazione penale (titolo XII,
libro II, capo III, sez. V del Codice
Penale);
m) l’introduzione di persone non autorizzate in
locali aziendali allorquando da tale comportamento derivi un grave
pregiudizio all’azienda;
n) fumare dove ciò può provocare
pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti.
Art. 49 -
SOSPENSIONE CAUTELARE NON DISCIPLINARE
ART. 50 - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
1.
Fatta eccezione per i licenziamenti per giusta causa, il rapporto di lavoro a
tempo indeterminato del lavoratore non in prova non può essere risolto da
nessuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come
segue a seconda dell’anzianità di servizio e del livello professionale a cui
appartiene il lavoratore.
|
Anni di servizio
|
Livelli 1,2,3,4
|
Livello 5
|
Livelli 6,7
|
|
Fino a 5
|
1 mese
|
1,5 mesi
|
2 mesi
|
|
Oltre 5 e fino a 10
|
1,5 mesi
|
2 mesi
|
3 mesi
|
|
Oltre 10
|
2 mesi
|
2,5 mesi
|
4 mesi
|
2.
I termini della disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
3. La parte che risolve il rapporto
senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere
all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di
mancato preavviso.
4. E’ facoltà della parte che
riceve il preavviso di interrompere il rapporto sia all’inizio sia nel corso
del preavviso, corrispondendo all'altra parte una indennità pari all'importo
della retribuzione per il periodo di preavviso non compiuto.
1.
Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento
l’azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova
occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno
stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell’azienda.
2. Il licenziamento e le dimissioni
devono essere comunicati per iscritto.
ART. 51 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
1.
All’atto della
risoluzione del rapporto l’azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento
di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall’art. 2120 del
codice civile e dalla legge 29 maggio 1982 n. 297;
2. ll pagamento del
trattamento di fine rapporto spettante avverrà entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione dell’indice ISTAT da utilizzare per la rivalutazione del
trattamento maturato.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le parti in attuazione di quanto previsto
dal secondo comma dell’art. 2120 codice civile, convengono che la
retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni
di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro è esclusa dalla base
di calcolo del trattamento di fine rapporto.
ART. 52 - FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1.
E' istituita la previdenza complementare per i dipendenti delle aziende che
applicano il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. A tal fine è istituita una
specifica Commissione bilaterale paritetica composta da sei rappresentanti
per Confindustria e sei per Cgil, Cisl e Uil
che dovrà individuare, entro la fine del corrente anno, le soluzioni
tecniche più adeguate per consentire la trasformazione del fondo Telemaco,
attraverso le necessarie e conseguenti modifiche dello Statuto e del
Regolamento.
Con accordo fra le parti stipulanti saranno successivamente stabilite misure,
modalità e termini della contribuzione al Fondo, in modo tale da promuoverne
l’operatività non appena acquisite le necessarie autorizzazioni di legge.
3. Per i lavoratori già iscritti a fondi di settore già operativi,
sarà salvaguardata la continuità di iscrizione a tali fondi fino all'avvenuta
trasformazione del fondo Telemaco.
Quanto sopra sarà oggetto di specifica intesa con i fondi interessati.
ALLEGATO 1
RETRIBUZIONE
CCNL (DA VALERE SINO AL 31. 12. 2000)
|
LIVELLI
|
MINIMI
|
PAR.MINIMI
|
CONTING.
|
EDR
|
TOTALE
|
|
QUA.- 7°
|
1.656.000
|
222
|
1.027.976
|
20.000
|
2.703.976
|
|
6°
|
1.472.000
|
198
|
1.020.386
|
20.000
|
2.512.386
|
|
5°
|
1.200.000
|
161
|
1.008.957
|
20.000
|
2.228.957
|
|
4°
|
1.083.000
|
145
|
1.002.652
|
20.000
|
2.105.652
|
|
3°
|
989.800
|
133
|
999.245
|
20.000
|
2.009.045
|
|
2°
|
878.000
|
118
|
995.300
|
20.000
|
1.893.300
|
|
1°
|
745.000
|
100
|
989.940
|
20.000
|
1.754.940
|
Ai
lavoratori inquadrati nel 7° livello è corrisposto un elemento retributivo
pari a lire 115.000 mensili lorde.
Ai quadri è corrisposta una indennità di funzione pari a lire 190.000 mensili
lorde, comprensive dell’elemento retributivo previsto per i lavoratori
inquadrati nel 7° livello.
|
LIVELLI
|
AUMENTI DEI MINIMI TABELLARI
|
AUMENTI DEI MINIMI
TABELLARI
|
AUMENTI DEI MINIMI
TABELLARI
|
|
|
DAL 1° GENNAIO 2001
|
DAL 1° GENNAIO 2002
|
TOTALE
|
|
|
7
|
62.000
|
49.000
|
111.000
|
|
|
6
|
56.000
|
43.000
|
99.000
|
|
|
5
|
45.500
|
35.000
|
80.500
|
|
|
4
|
41.000
|
31.500
|
72.500
|
|
|
3
|
37.500
|
29.000
|
66.500
|
|
|
2
|
34.000
|
25.000
|
59.000
|
|
|
1
|
28.000
|
22.000
|
50.000
|
|
Gli
importi di aumento dei minimi tabellari sopra indicati sono stati
determinati, secondo i criteri di calcolo del Protocollo 23 luglio 1993,
assumendo convenzionalmente a base di computo il valore punto pari a lire
27.500 rapportato al parametro 161.
ALLEGATO 2
QUOTE
CONTRATTO
Le Organizzazioni sindacali stipulanti provvederanno
a proprie spese e cura alla stampa del testo del Contratto collettivo
nazionale di lavoro 28 giugno 2000. Una copia dello stesso verrà distribuita
a tutti gli iscritti alle Organizzazioni sindacali.
Le Organizzazioni sindacali comunicheranno alla Confindustria che i
contributi sindacali previsti dall’art. 13, afferenti al mese di novembre
2000, saranno aumentati di lire 20.000 a titolo di “quota contratto”, e
saranno trattenuti in occasione del saldo del mese suddetto.
Di ciò le Organizzazioni sindacali daranno notizia ai lavoratori entro il 25
ottobre 2000 mediante comunicato - da affiggersi a cura delle RSU negli
appositi spazi previsti dall’art. 25 della legge n. 300/1970 – eguale per
tutto il territorio nazionale.
I lavoratori iscritti che intendessero eventualmente non acquistare copia del
contratto dovranno rivolgersi alla RSU affinché provveda a darne
comunicazione alla Direzione dell’azienda in tempo utile per evitare la
trattenuta.
Le operazioni di distribuzione dei volumi del contratto saranno svolte da un
incaricato della Direzione dell’azienda assistito da un rappresentante
sindacale aziendale.
Su richiesta delle Organizzazioni sindacali – che ne daranno notizia sempre a
mezzo del suddetto comunicato – le aziende inseriranno nella busta paga o
nell’acconto del mese di novembre 2000 dei lavoratori risultanti non iscritti
ad alcuna Organizzazione sindacale, una comunicazione con la quale verrà loro
offerto di acquistare una copia del nuovo CCNL al prezzo di lire 40.000 da
trattenere a cura dell’azienda con il saldo del mese di dicembre 2000.
I lavoratori che intendono accogliere l’invito delle Organizzazioni sindacali
dovranno restituire alla Direzione dell’azienda l’apposito tagliando –
compilato in ogni sua parte – allegato al comunicato di cui sopra.
L’azienda darà tempestiva comunicazione alla RSU del numero dei lavoratori
non iscritti ad alcuna Organizzazione sindacale che hanno aderito
all’iniziativa. La distribuzione del volume del contratto a
questi lavoratori avverrà con le modalità indicate nel precedente comma 5.
Le quote contratto verranno versate a cura dell’azienda al conto corrente
intestato……………………………………………………………………………………………
ALLEGATO 3
LETTERA DI INTENTI
TRA CONFINDUSTRIA E CGIL, CISL UIL SUL CONTRATTO DI SETTORE TLC.
Fermo
restando quanto previsto dalla Parte seconda, Disciplina dei diritti
sindacali, di cui all’art. 8 (Rappresentanze Sindacali Unitarie), le parti
firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro si danno
reciprocamente atto che il sistema di relazioni sindacali è quello basato
sulle Rappresentanze sindacali Unitarie (RSU), così come previsto dal
Protocollo 23 luglio 1993 e come regolato successivamente dall’Accordo Interconfederale
20 dicembre 1993
In tal senso, perciò, le funzioni riconosciute per legge alle Rappresentanze
Sindacali Aziendali vengono esercitate dalle Rappresentanze Sindacali
Unitarie che sono titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.
Tuttavia, in considerazione sia della rapida evoluzione tecnologica sia del
costante inserimento di soggetti imprenditoriali all’interno del settore,
anch’esso attraversato da continui processi di mutamento organizzativo e
produttivo, Confindustria e CGIL, CISL e UIL, entro diciotto mesi dalla
stipula del presente CCNL effettueranno uno specifico monitoraggio al fine di
valutare la dimensione quantitativa e territoriale delle RSU.
Entro il corrente anno, le Organizzazioni sindacali stipulanti indiranno le
elezioni delle RSU nel maggior numero di aziende. A tal fine Confindustria e
le Associazioni territorialmente competenti assicureranno, ai sensi
dell’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, la prevista collaborazione.
ALLEGATO 5
Scambio
di lettere tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil del 25 ottobre 1999.
ALLEGATO 4
RAPPRESENTANZA
CATEGORIALE
In
attesa di una specifica compiuta reciproca rappresentanza categoriale, con
riferimento all’esercizio dei diritti sindacali previsti dal C.C.N.L., le
Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL provvederanno ad indicare i
soggetti appositamente delegati in loro rappresentanza.
Prima parte
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