1°
luglio 1999 - 31 dicembre 2001.
Ipotesi di
accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 9/7/1994
per le imprese radio televisive
private
SOMMARIO: Art.4
Sistema di informazione - Art.6
Osservatorio nazionale - Art.7 Gli appalti -
Art.19
Flessibilità e mercato del lavoro - Art.19 bis - Disciplina di rapporto a tempo determinato -
Art.19 Ter
Lavoro temporaneo - Art. 20
Lavoro a tempo parziale - Art.21
bis Apprendistato -
Classificazione nuove
figure - Art.35 bis Gestione orario straordinario - Decorrenze Incrementi - Una
tantum - Art.67
(sostituisce l'art.67 del ccnl 9/7/94) - Decorrenza e durata - Clausola
finale
In data 9 luglio 1999, in Roma, presso la
sede della FRT
tra
la F.R.T., R.N.A con A.N.I.C.A. per quanto di
competenza
e
le Federazioni di SLC - CGIL, FISTel - CISL,
UILSIC - UIL
alla presenza delle delegazioni dei lavoratori
si è stipulata la seguente ipotesi di accordo di rinnovo del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del 9/7/1994 per le imprese radio televisive
private
Art.4 - Sistema di informazione
Ferma restando l'autonomia delle parti, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità' del settore sia sotto l'aspetto economico -produttivo sia con riferimento all'occupazione, si conviene di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori.
A tal fine si concorda il seguente sistema di informazioni:
a) Livello Nazionale
Annualmente, di norma entro il primo semestre, nel corso di un apposito incontro, le Associazioni Imprenditoriali firmatarie del presente contratto, forniranno alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori informazioni globali sul quadro economico - produttivo dei settori radiofonico e televisivo, sulle relative prospettive di sviluppo eventualmente anche a livello internazionale, nonché su eventuali problematiche emergenti. Saranno fornite altresì informazioni su:
- I piani più significativi di investimenti per
nuovi impianti e la relativa localizzazione.
- Gli interventi più rilevanti per ampliamenti,
ristrutturazioni e diversificazioni produttive. Quanto sopra anche per i
riflessi sull'occupazione.
- La situazione del settore anche corredata di
dati statistici circa gli interventi effettuati in tema di formazione
professionale e di assunzioni con C.F.L.
- Le pari opportunità e le azioni positive anche
esaminando i risultati dell'attività svolta in seno all'Osservatorio Nazionale.
b) Livello Regionale
Annualmente, di norma entro il primo semestre, nel corso di un apposito incontro, le Associazioni degli imprenditori firmatarie del presente contratto forniranno al sindacato regionale di categoria le informazioni di cui al precedente punto a) attinenti l'ambito regionale.
c) Livello Aziendale o di Gruppo
Annualmente, di norma entro il primo semestre, le imprese concessionarie di Reti Televisive Nazionali, le Imprese Televisive che abbiano ottenuto 3 concessioni regionali per bacini di utenza diversi, i Gruppi o le Aziende che occupano più di 60 dipendenti, assistite dalle organizzazioni imprenditoriali, forniranno informazioni alle strutture sindacali interessate, assistite dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, sui seguenti temi:
- Gli orientamenti economico - produttivi,
commerciali ed editoriali.
- L'entità ed il tipo di investimenti per nuove
tecnologie, per nuovi insediamenti o significativi ampliamenti e/o
trasformazioni di quelli esistenti, indicando i criteri generali della loro
localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione,
sull'organizzazione del lavoro, la mobilita', la qualificazione professionale
dei lavoratori e le condizioni ambientali.
- La situazione degli appalti anche al fine di favorire
la corretta applicazione della disciplina legislativa e contrattuale di
riferimento.
- Le iniziative di formazione, riqualificazione
e aggiornamento professionale relative ai quadri, con particolare riferimento
anche alle opportunità in sede CEE, anche al fine di valutare
suggerimenti o proposte in merito formulate dalle OO.SS. e dalle R.S.U.
Le aziende inoltre, sempre nell'ambito del diritto di informazione di cui al presente titolo, forniranno con la necessaria tempestività, alle OO.SS. nazionali firmatarie del presente contratto informazioni su:
- Rilevanti mutamenti di proprietà.
- Interventi di decentramento dell'attività
produttiva, compatibilmente con le peculiarità del settore dello spettacolo e
la possibilità di effettuare le relative rilevazioni.
Le imprese televisive non ricomprese nel primo
comma della lettera C) che occupino più di 35 dipendenti, forniranno
annualmente alle strutture sindacali interessate informazioni che le stesse
possiedano e che possono essere acquisite compatibilmente con il livello
tecnico organizzativo della azienda. In particolare le informazioni
riguarderanno:
- gli orientamenti economico - produttivi,
commerciali ed editoriali, di massima e per il rispettivo bacino di utenza
- linee degli eventuali investimenti e le
presumibili implicazioni sull'occupazione e l'organizzazione del lavoro
- informazioni sui dati contabili ed
extracontabili forniti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
- informazioni sui piani elaborati in rispetto
alle vigenti normative inviati al Ministero delle comunicazioni
- i dati di bilancio, una volta approvato, anche
prima della loro pubblicazione.
Inoltre sulla base di esigenze oggettive la F.R.T. si impegna a favorire la realizzazione di incontri presso la sua sede tra le organizzazioni sindacali competenti e le aziende interessate al fine di fornire idonee informazioni su questioni concernenti imprese televisive locali.
ART. 6 - OSSERVATORIO NAZIONALE
L'Osservatorio Nazionale, anche al fine di
realizzare concretamente gli obiettivi fissati nel CCNL e o principi di cui
all'accordo interconfederale 23/7/93 in tema di relazioni industriali
costituisce lo strumento per lo studio e la valutazione degli andamenti
economico - produttivi del settore anche in rapporto agli scenari macro -
economici generali, fatte salve le materie per le quali sussistano esigenza di
riservatezza.
Fornisce inoltre il supporto tecnico alle parti
per analizzare le varie opportunità in tema di occupazione, formazione e
riqualificazione professionale, per interventi al fine di rendere concrete le
azioni positive uomo - donna nel mondo del lavoro, nonché per formulare analisi
e studi in materia di ambiente, igiene del lavoro e tutela della salute e
sicurezza nei luoghi del lavoro.
L'Osservatorio è composto da 12 membri dei quali
6 designati dalle parti datoriali e 6 designati dalla SLC - CGIL, dalla FISTel
- CISL e dalla UILSIC - UIL, eventualmente coadiuvati da esperti esterni.
I risultati degli studi e analisi effettuate al
fine di favorire l'attuazione dei principi in tema di diritto di informazione,
saranno forniti di norma ogni sei mesi a partire dalla nomina dei membri di cui
al comma precedente.
Pertanto l'Osservatorio Nazionale in
particolare:
a) programma e organizza relazioni sul quadro
economico, produttivo e bilancistico del comparto e le relative prospettive di
sviluppo, nonché sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche
coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni al fine di
fornire alle parti un eventuale supporto tecnico per la realizzazione degli
incontri di cui all'articolo 6 a partire dalla nomina dei membri di cui al
comma precedente
b) sulla base di un monitoraggio costante sugli
andamenti economici generali e del settore in particolare, formula indicazioni
utili alle parti per la verifica biennale dei trattamenti salariali nazionali
di cui all'accordo interconfederale 23/7/93
c) elabora proposte ed iniziative concrete su
problemi ed aspetti di particolare rilevanza e significato sulle quali attiva
sezioni specifiche per l'esame congiunto e la formulazione di studi e proposte
operative. Le sezioni, alle quali possono essere invitati esperti esterni
saranno composte in modo paritetico da componenti dell'Osservatorio nominati di
volta in volta dall'Osservatorio stesso che ne fisserà obiettivi e tempi di
lavoro.
d) effettua annualmente un monitoraggio,
sull'applicazione ed il rispetto delle norme suggerendo proposte ed interventi
atti a favorire nel concreto le azioni positive e le parità uomo - donna nel
settore.
Al fine della concreta applicazione del precedente punto c) vengono istituite tre sezioni specialistiche sul tema della formazione e riqualificazione professionale, sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e sul monitoraggio del mercato del lavoro e flessibilità.
1) Sezione specialistica sulla formazione e riqualificazione professionale
Tale sezione dovrà:
- valutare in termini realistici i trend di
modifica della struttura professionale del comparto anche in considerazione
dell'impatto dell'innovazione tecnologica sull'organizzazione del lavoro e sui
contenuti professionali delle diverse figure;
- elaborare piani di formazione e
riqualificazione professionale, nonché definire percorsi formativi qualitativamente
coerenti orientati anche ad una opera informativa rivolta ai lavoratori ed ai
giovani in attesa di occupazione;
- elaborare proposte in materia di formazione e
qualificazione professionale anche in relazione a disposizioni legislative
nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri enti
competenti, finalizzate anche a creare condizioni più opportune per una loro
pratica realizzazione a livello territoriale;
- avviare iniziative concrete di formazione e
riqualificazione professionale anche attraverso la istituzione di corsi
specifici gestiti congiuntamente, per la introduzione di nuove figure
professionali derivanti dall'innovazione tecnologica o da particolari esigenze
derivanti dal mercato del lavoro del settore radiotelevisivo.
2) Sezione specialistica sulla sicurezza nei luoghi del lavoro
Tale sezione dovrà:
- elaborare una ricerca a livello tecnico
giuridico sulle diverse disposizioni legislative esistenti in materia di
prevenzione infortunistica e igiene nei luoghi del lavoro nonché quelle
inerenti alle condizioni ambientali e sulla sicurezza anche al fine di seguire
costantemente l'evolversi della legislazione in materia nonché per eventuali
armonizzazioni delle norme approvate a livello comunitario;
- elaborare una indagine sui principali problemi
derivanti dall'applicazione delle normative suddette sulla base della concreta
esperienza maturata nelle aziende e tra i lavoratori anche al fine di redigere
proposte innovative a livello attuativo e legislativo;
livello attuativo e legislativo;
- avviare iniziative concrete per una
diffusione periodica ed incisiva dei risultati dei predetti studi al fine di
favorire la progressiva affermazione della cultura della prevenzione, nelle
aziende e tra i lavoratori;
- svolgere funzioni consultive in caso di
controversie in materia.
3) Sezione specialistica sul monitoraggio del mercato del lavoro e flessibilità.
Tale sezione dovrà monitorare annualmente:
- la situazione delle aziende del settore sulle
assunzioni con CFL, con contratto di apprendistato, con contratto a tempo
determinato, a part time e sull'utilizzo del lavoro temporaneo.
- la situazione relativa al ricorso all'utilizzo
degli appalti da parte delle aziende del settore raccogliendo dati sulla
quantità e le tipologie degli stessi ed elaborando una relazione annuale che
verrà sottoposta all'esame delle parti stipulanti.
Infine, per dare completa applicazione al precedente punto d) viene istituita le quarta sezione specialistica:
4) Sezione specialistica sulle pari opportunità.
Tale sezione sarà costituita da 3 componenti
per ciascuna delle parti stipulanti.
Al fine di dare concreta attuazione a questa
complessa problematica la sezione dovrà:
- monitorare il rispetto delle normative
vigenti presso le aziende del settore.
- predisporre progetti di formazione per
realizzare in concreto i principi sulle azioni positive di cui alla legge n.
125/91.
A seguito dell'istituzione della suddetta
sezione specialistica viene abrogato contestualmente l'articolo 26 bis del CCNL
9/7/94.
L'Osservatorio ogni semestre dovrà fare il punto
dei risultati degli studi di monitoraggio nonché delle proposte operative,
suggerite dalle varie Sezioni.
Si concorda infine di istituire, all'interno
dell'Osservatorio anche una sezione per i problemi specifici della radiofonia.
La realizzazione delle finalità sopra indicate
avviene attraverso le modalità e gli strumenti di cui all'accordo del 28.06.90
che le parti si impegnano a rivedere.
Le parti stipulanti il presente contratto
confermano la necessità che le potenzialità produttive interne alle aziende
vengano utilizzate in modo da ottenere la migliore razionalizzazione ed
ottimizzazione, e che il ricorso a forme di appalto e decentramento produttivo
venga effettuato considerando, comunque, l'opportunità di privilegiare
l'utilizzo delle risorse interne.
Allo scopo di realizzare e garantire la tutela
dei lavoratori interessati all'appalto circa il rispetto degli obblighi previsti
in materia di lavoro, le Aziende si impegnano ad attuare tutti i meccanismi
necessari affinché le ditte appaltatrici osservino le norme contrattuali del
settore merceologico cui esse appartengono, e quelle relative alla tutela del
lavoro, non avvalendosi di imprese che non ottemperino agli obblighi di legge.
A tal fine le aziende che ricorrono agli appalti
in sede di stipula dei contratti riporteranno clausole che prevedano il
rispetto delle normative vigenti da parte delle imprese appaltatrici, comprese
quelle in materia di sicurezza e salute, e dei contratti collettivi del settore
di appartenenza (per le produzioni radiotelevisive il CCNL é quello siglato
dalle parti firmatarie del presente contratto). Le aziende prevederanno altresì
clausole per una verifica, in corso d'opera di dette condizioni e
l'affermazione del principio per cui le imprese inadempienti saranno cancellate
dall'elenco dei fornitori.
Le aziende si impegnano inoltre a fornire
informazioni semestralmente nel quadro del sistema di informazione di cui
all'articolo 4 del presente contratto.
Art.19 - Flessibilità e mercato del lavoro
Le parti concordano sulla necessità di
interventi congiunti, pur nelle rispettive aree di competenza, finalizzati ad
introdurre nel nostro ordinamento nuovi ed ulteriori strumenti legislativi in
tema di flessibilità in entrata e nel corso del rapporto per venire incontro
alle particolari esigenze del settore radiotelevisivo per far fronte alle
variazioni non sempre programmabili delle relative produzioni ed attività,
compresa quella dell'informazione.
Le parti ritengono altresì che gli attuali
strumenti, comprese le nuove norme di cui alla legge 196/97 vengono incontro
alle esigenze di cui in precedenza. Alla luce di quanto sopra e per dare
concreta attuazione agli obiettivi di flessibilità le parti con il presente
accordo intendono definire congiuntamente, nei capitoli che seguono, le
modalità e i criteri per il miglior utilizzo degli istituti fino ad oggi
normati.
Art.19 bis - Disciplina di rapporto a tempo determinato
Fermo restando che il contratto di lavoro a
tempo determinato è disciplinato dalle leggi vigenti in materia, si richiama in
particolare la legge 23 maggio 1977, n. 266 che ha definito l'ambito di
applicazione dell'articolo 1 lettera e della legge 18 aprile 1962 n. 230, che è
direttamente funzionale alle esigenze tecniche e produttive del settore. Tale
settore infatti deve avvalersi in forma strutturale di tale tipo di assunzioni
a tempo determinato, di personale riferito a specifici spettacoli ovvero a
specifici programmi radiofonici o televisivi. L'apposizione del termine o
l'indicazione dei singoli spettacoli o programmi è priva di effetti se non
risulta da atto scritto.
Si da' atto che, in conformità anche alle
disposizioni ministeriali, il termine potra' essere indicato non a data certa
ma ad ultimazione dello spettacolo, programma o lavorazione.
Ai sensi ed agli effetti dell'art.23 della Legge
56/87, le parti stipulanti concordano che é consentita l'apposizione di un
termine al contratto di lavoro di durata non inferiore ad un mese e non
superiore a dodici mesi, comunque prorogabili, in presenza di:
1) Sostituzione di lavoratori in ferie.
2) Aumento temporaneo dell'attività indotto da
particolari esigenze del mercato (o in dipendenza di ordini, commesse o
progetti straordinari)
3) Aspettative diverse da quelle già previste
dall'art.1, lett. b), legge 230/62 (es: aspettative sindacali, aspettative ex
art.51 CCNL, etc.)
Il numero massimo dei lavoratori che possono essere assunti contemporaneamente con contratto a tempo determinato per le ipotesi numero 1, 2 e 3 sopra indicate é pari al 13% dei dipendenti occupati a tempo indeterminato nelle imprese.
Art.19 Ter - Lavoro temporaneo
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge n. 196/97, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalla legge stessa, nelle seguenti fattispecie:
- Esecuzione di un'opera o di un servizio
definito e predeterminato nel tempo
- Aumento temporaneo delle attività indotto da particolari
esigenze
- Sostituzione in una posizione rimasta vacante
per il periodo necessario, comunque non superiore a tre mesi, a reperire un
altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione
- Temporanea utilizzazione di professionalità
non presenti in azienda
- Sostituzione di lavoratori in ferie,
aspettativa, maternità e servizio militare
- Necessità non programmabili connesse al
ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti
- Assistenza specifica nel campo della
prevenzione e sicurezza del lavoro, in relazione ai nuovi assetti
organizzativi/produttivi/tecnologici
- Sostituzione di lavoratori temporaneamente
inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D.L.vo 626/94, artt.16
e 17.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale,
per le quali é espressamente escluso il ricorso al lavoro temporaneo, sono
tutte quelle appartenenti al 1° livello ed al 2° livello della classificazione
del personale.
I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo
non potranno superare il 13% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato
nelle imprese.
In sede aziendale tra direzione e RSU verranno
individuati modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai
lavoratori temporanei di eventuali premi di risultato contrattati.
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente
alle RSU o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni
sindacali firmatarie del CCNL, il numero ed i motivi del ricorso al lavoro
temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e
necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni
successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l'anno, anche per il tramite
dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato,
l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al comma
precedente il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro
temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei
lavoratori interessati.
Per quanto non previsto nel presente testo in
tema di lavoro temporaneo, valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.
Nota a verbale
I lavoratori assunti con contratto di
lavoro a Tempo Determinato per le tipologie indicate all'articolo 19 bis punti
1, 2, 3 e i lavoratori con contratto di Lavoro Temporaneo non potranno
contemporaneamente superare il 25% dei contratti a Tempo Indeterminato in atto
nell'impresa, fermo restando che per ciascuna tipologia di contratto non si
potrà superare il 13% dei contratti a Tempo Indeterminato in atto nell'impresa.
Tali percentuali potranno essere calcolate
anche sulla media dell'organico dell'anno precedente.
In situazioni particolari ed eccezionali, in
sede aziendale, con accordo tra Direzione ed R.S.U. o, in mancanza di queste
ultime, con le OO.SS. territoriali competenti, la percentuale del 13% può
essere elevata al 15%.
Nel caso in cui il rapporto percentuale dia
un numero inferiore a 5 resta ferma la possibilità di utilizzare fino a 5
contratti di lavoro a T.D. e/o lavoro temporaneo, fino al massimo di 3 per ogni
singola tipologia.
La durata dei contratti di cui al presente
articolo stipulati per sostituire lavoratori assenti sarà comprensiva dei
periodi di affiancamento eventualmente necessari.
Art. 20 - Lavoro a tempo parziale
Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro
a tempo parziale possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l'incontro tra
la domanda e l'offerta di lavoro e venire incontro alle esigenze di
flessibilità del settore, nell'intento di garantire a detti lavoratori un equo
regime normativo, concordano quanto segue:
Per lavoro a tempo parziale, in applicazione a
quanto previsto all'art.5 della legge 863/84 e successive modificazioni ed
integrazioni, s'intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto
a quello stabilito nel presente Contratto.
Il rapporto di lavoro part-time sia per le nuove
assunzioni che per il personale in servizio, può essere di tipo:
- orizzontale: quando la prestazione ridotta si svolge per tutti i
giorni della settimana lavorata;
- verticale: quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo in alcuni giorni
della settimana o del mese o dell'anno;
- ciclico: quando la prestazione si svolge per alcuni mesi dell'anno che si alternano
a mesi di non lavoro in azienda ed in cui il lavoratore può prestare la sua
attività presso altri datori di lavoro.
Disciplina del rapporto a tempo parziale
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo
parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia
compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la
volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo
parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove
assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente
contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
e) volontarietà delle parti in caso di modifiche
dell'articolazione dell'orario concordata.
La retribuzione diretta ed indiretta e tutti
gli istituti del presente contratto saranno proporzionati all'orario
concordato, con riferimento contrattuale dei lavoratori a tempo pieno.
L'instaurazione del rapporto di lavoro part time
avverrà con atto scritto nel quale saranno concordati l'orario, la retribuzione
e gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto a tempo
pieno.
Per quanto riguarda la tutela assicurativa si fa
riferimento alle normative delle leggi vigenti.
L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai
giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio
e conseguire una qualificazione professionale.
Le Parti convengono che, in applicazione di
quanto previsto dall'articolo 16, primo comma, della legge 196/97, possono
essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore
a 24, ovvero 26 nelle aree indicate nel citato primo comma dell'articolo 16.
Ai sensi ed alle condizioni poste dall'art.16,
secondo comma della Legge 196/97, é possibile instaurare rapporti di
apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post-obbligo o
di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da
svolgere, con il limite di un impegno formativo ridotto.
Ai sensi dell'articolo 2 della legge 25/55, come
modificato dalla legge 424/68, il numero di apprendisti nelle singole aziende
non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni 3 lavoratori non
apprendisti.
Secondo quanto disposto dall'art.21 della legge
56/87, é tuttavia consentita l'assunzione fino a 3 apprendisti anche nelle
aziende che abbiano fino a 3 lavoratori alle proprie dipendenze, nonché in
quelle nelle quali il lavoro é svolto dall'imprenditore e dai suoi familiari
senza l'ausilio di personale subordinato.
Le qualifiche conseguibili vengono individuate
in 3 gruppi, in funzione del contenuto professionale e dei livelli di
inquadramento professionale:
- il primo gruppo comprende le qualifiche
professionali con profilo al 3° livello ccnl tv;
- il secondo gruppo comprende le qualifiche
professionali con profilo al 4° livello ccnl tv;
- il terzo gruppo comprende le qualifiche
professionali con profilo al 5° livello ccnl tv.
La qualifica professionale oggetto
dell'apprendistato ed il relativo livello di professionalità devono essere
espressamente indicati nella lettera di assunzione.
La durata dell'apprendistato é legata al livello finale di professionalità da conseguire:
- 36 mesi per le qualifiche professionali con
profilo individuato al 3° livello ccnl TV (o 24 mesi);
- 48 mesi per le qualifiche professionali con
profilo individuato al 4° livello ccnl TV (o 36 mesi);
- 48 mesi per le qualifiche professionali con
profilo individuato al 5° livello ccnl TV (o 36 mesi).
La durata dell'apprendistato dovrà essere
ridotta al numero di mesi sopra indicati tra parentesi in presenza di apprendisti
in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto
professionale, ovvero di scuola media superiore, o di attestato di qualifica
professionale inerenti alla professionalità da acquisire.
I periodi di servizio prestati presso aziende
diverse possono essere cumulati ai fini del calcolo della durata massima
dell'apprendistato, a condizione che non risultino interruzioni superiori ad
una anno e che si riferiscano alle stesse attività e qualifiche professionali.
I periodi prestati dovranno essere documentati
all'atto dell'assunzione.
La retribuzione iniziale dell'apprendista che
abbia già prestato altri periodi di tirocinio é quella relativa al semestre nel
quale il precedente periodo di tirocinio é stato interrotto.
Per completare l'addestramento dell'apprendista
sono previste da 40 a 120 ore annue retribuite in rapporto al titolo di studio
destinate alla formazione teorico pratica.
Tali ore vengono computate nel normale orario di
lavoro.
La formazione può essere svolta in sede aziendale
o nella sede prescelta presso strutture esterne pubbliche o private.
In caso di indisponibilità di corsi di
formazione teorico pratica relativi alla qualifica professionale da conseguire
nell'intervallo tra un corso ed il successivo le ore destinate alla formazione
verranno utilizzare in azienda per l'addestramento pratico.
Il datore di lavoro deve nominare un tutor
all'apprendista affinché venga seguito nella formazione.
Il tutor deve appartenere di norma ad un livello
superiore o almeno pari rispetto a quello in cui l'apprendista potrà essere
inquadrato al termine del contratto .
L'apprendista é tenuto a frequentare
regolarmente e con diligenza i corsi di formazione teorico-pratica.
Sono esclusi dall'obbligo di formazione teorico
pratica:
- gli apprendisti che hanno conseguito la
licenza di istituto professionale o di scuola tecnica relativa alla qualifica
professionale da conseguire;
- gli apprendisti che, essendo in possesso di
diploma di scuola secondaria di avviamento professionale, hanno frequentato,
superando la relativa prova finale, un corso di addestramento nel settore
professionale corrispondente a quello prescelto per l'acquisizione della
qualifica professionale da conseguire.
L'esclusione avrà luogo con richiesta scritta
alla Sezione Circoscrizionale competente per territorio, all'atto
dell'inserimento in azienda.
Le ore destinate alla formazione teorico
pratica, dalla quale gli apprendisti di cui sopra sono stati esonerati,
verranno utilizzate in azienda per l'addestramento pratico.
La durata del periodo di prova é legata alla
qualifica professionale da conseguire ed é determinato come segue:
30 giorni per le qualifiche appartenenti al
3° livello TV;
45 giorni per le qualifiche appartenenti al 4°
livello TV;
45 giorni per le qualifiche appartenenti al 5°
livello TV;
Tale periodo sarà ridotto alla metà in
presenza di apprendista che nell'ambito di precedente rapporto di apprendistato
abbia frequentato i corsi formativi inerenti il profilo professionale da
conseguire.
In tale periodo entrambe le parti potranno
recedere dal contratto senza obbligo di preavviso e con la retribuzione delle
ore effettivamente prestate.
Il periodo di prova verrà computato sia agli effetti
della durata dell'apprendistato, sia agli effetti dell'anzianità di servizio.
L'orario di lavoro é fissato in 40 ore
settimanali, comprensive delle ore destinate alla formazione teorico pratica.
Anche agli apprendisti verranno riconosciute le
ore di lavoro ridotte in ragione di anno per gli altri lavoratori di cui
all'art.34 del ccnl.
Ai sensi della Legge 25/1955 é vietato ai minori
il lavoro compreso tra le ore 22 e le ore 6.
La retribuzione degli apprendisti é determinata
con gradualità, in funzione dell'anzianità professionale, e con riferimento
alla normale retribuzione (minimo, indennità di contingenza, Edr) dei
lavoratori qualificati di pari livello come segue:
|
|
1° sem |
2° sem |
3° sem |
4° sem |
5° sem |
6° sem |
4° ann |
|
professionalità 3° livello ccnl |
60% |
65% |
70% |
75% |
80% |
100% |
|
|
professionalità 4° livello ccnl |
60% |
65% |
70% |
75% |
80% |
85% |
100% |
|
professionalità 5° livello ccnl |
60% |
65% |
70% |
75% |
80% |
85% |
100% |
La tredicesima mensilità verrà corrisposta in
occasione della ricorrenza natalizia ed in misura pari ad una mensilità della
retribuzione normale in atto, frazionabile per dodicesimi se il servizio
prestato é inferiore all'anno.
A questi fini la frazione di mese superiore a 15
giorni verrà considerata mese intero.
In caso di malattia o di infortunio non sul
lavoro, sarà corrisposto all'apprendista il 75% del trattamento.
L'istituto delle ferie é parificato all'art. 38
del CCNL per le imprese radiotelevisive private.
Al termine dell'apprendistato l'apprendista
sostiene le prove di idoneità previste dalle norme legislative e, in caso
favorevole, consegue la qualifica professionale per la quale é stato assunto.
L'apprendista che, terminato il periodo di tirocinio
venga mantenuto in servizio senza essere ammesso, entro un mese dalla fine del
tirocinio stesso, per motivi a lui non imputabili, alla prova di idoneità
(effettuata in relazione allo specifico addestramento pratico) ha diritto
comunque all'attribuzione della qualifica professionale oggetto
dell'apprendistato.
NUOVE FIGURE
3° livello
- operatore EDP
4° livello
- programmatore
- analista
- tecnico di gestione di sistemi informatici
semplici anche interfacciati con sistemi video
5° livello
- analista programmatore
- tecnico di gestione di sitemi informatici
complessi anche interfacciati con sistemi video
- tecnico di segnale, con comprovata capacità ed
esperienza, addetto alla gestione ed allo smistamento di sistemi complessi di
segnali analogici e/o digitali, che cura anche l'emissione, il controllo e
l'equalizzazione, anche gestendo sistemi di accesso condizionato
6° livello
- analista sistemista
- tecnico di gestione di sistemi informatici
complessi interfacciati con sistemi video, di accesso condizionato e di
telecomunicazioni, con notevole esperienza professionale ed autonomia
operativa, che realizza interventi di manutenzione e modifica del relativo
software
SPECIFICAZIONE VECCHIE FIGURE
3° livello
-operatore di emissione reale e simulata, che
utilizza anche sistemi informatici e digitali
DICHIARAZIONE A VERBALE ALL'ARTICOLO 35
Le aziende si impegnano a che la
flessibilità non sia uno strumento utilizzato per determinare strutturalmente
lavoro eccedente l'orario medio settimanale, attuando giorni di riposo
compensativo. Le parti a livello aziendale favoriranno le possibili iniziative
perché gradualmente l'orario medio settimanale effettivo su base annua sia
tendenzialmente ricondotto a 39 ore, computando a tale scopo anche i permessi
conseguenti alle riduzioni di orario già previste.
Nella contrattazione a livello delle singole
aziende o di gruppi di aziende potranno essere esaminate modalità per favorire
lo sviluppo dell'occupazione.
A questo fine potranno essere utilizzate
risorse rese disponibili dalla contrattazione di II livello ai sensi del
Protocollo 25.7.93.
Art.35 bis - Gestione orario straordinario
A livello aziendale potranno essere definite
intese, relativamente alle attività programmabili, per la possibile
utilizzazione di quote di supero orario da destinarsi, in periodi
predeterminati dell'anno, alla fruizione di riposi aggiuntivi.
In particolare nel caso in cui a livello di
programmazione dell'attività si riscontri in sede preventiva l'esigenza di disporre
di un numero di ore di attività superiore a quello sviluppabile con le risorse
disponibili, tra azienda e rappresentanze dei lavoratori potranno essere
definiti periodi dell'anno nell'ambito dei quali i singoli lavoratori potranno
chiedere di fruire di riposi sostitutivi delle ore effettuate in supero orario
in alternativa al pagamento delle stesse secondo la normale prassi.
Le maggiorazioni di contratto afferenti le ore
di supero di orario come definite dall'articolo 40 del CCNL 9/7/94 saranno liquidate
nel mese di competenza.
Le quote orario accantonate a livello
individuale saranno utilizzate nella finestra temporale predeterminata e, in
mancanza, saranno liquidate al termine della stessa conteggiando i valori
maturati al momento della effettuazione del supero orario.
I singoli lavoratori potranno chiedere di
effettuare riposi sostitutivi delle ore di supero orario, nella misura del 30 %
di queste ultime.
Le quote orarie accantonate con le modalità
sopra descritte potranno essere fruite a blocchi non inferiori alle 4 ore. La
fruizione dei riposi, nell'ambito della finestra temporale predeterminata,
verrà di volta in volta concordata con l'Azienda, secondo la normale prassi.
Nel caso in cui, durante il periodo della
cosiddetta finestra temporale di fruizione dei permessi individuali, si
verifichino esigenze di attività aggiuntive rispetto alla disponibilità di
fatto, le Aziende potranno decidere di assumere personale con contratto di
lavoro temporaneo e/o a tempo determinato.
Le modalità di cui sopra saranno sperimentate
nelle diverse imprese a partire dalle aree dell'intrattenimento e
amministrative con eventuali possibilità di estensione ad altre aree da
individuarsi a livello aziendale, per il periodo intercorrente tra il primo
gennaio 2000 e il 31 dicembre 2000. In caso di risultato insoddisfacente le
Parti stipulanti si incontreranno per definire correttivi o la definitiva
conclusione della sperimentazione.
Minimi tabellari ed aumenti salariali
Settore televisivo
Le retribuzioni mensili verranno incrementate con le seguenti decorrenze e valori riferiti al V livello della scala parametrale in atto:
01.07.1999 40.000
01.04.2000 40.000
01.10.2000 40.000
01.07.2001 30.000
Settore televisivo
Anche in assorbimento e sostituzione di quanto previsto dal Protocollo 23/07/1993 in tema di carenza contrattuale, a tutti i lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo che abbiano una anzianità effettiva in servizio dall'1.1.1998 verrà erogato con la retribuzione del mese di settembre 1999, un importo una tantum cosi' articolato:
9° 810.000
8° 742.000
7° 685.000
6° 653.000
5° 600.000
4° 506.000
3° 422.000
2° 371.000
1° 320.000
Per i lavoratori in forza alla data di
stipulazione del presente contratto, occupati a part-time o a tempo determinato
gli importi una tantum sopra indicati saranno riproporzionati all'effettiva
durata della prestazione nel periodo dall'1.1.98 al 30.06.99.
Gli importi "UNA TANTUM" di cui sopra
per la loro natura non sono utili ai fini di alcun istituto legale e
contrattuale né del trattamento di fine rapporto.
Art.67 (sostituisce l'art.67 del ccnl 9/7/94)
Le parti, anche in adempimento agli impegni
assunti all'art.67 del CCNL 9 luglio 1994, confermano la necessità di
introdurre nel settore forme di Previdenza complementare con riferimento alla
legge n. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
La strumentazione conseguente (Fondo di
previdenza nuovo per il settore, partecipazione delle aziende aderenti alla FRT
a Fondi esistenti sia tra le aziende del settore stesso - Mediaset - sia
aderendo a Fondi del settore Comunicazione e Spettacolo o ad altre forme di
previdenza completare) verrà definita dalle parti sulla base di una proposta
elaborata da un gruppo paritetico che si costituirà a decorrere dal 15
settembre 1999 nell'ambito dell'Osservatorio nazionale e che terminerà i lavori
entro e non oltre il 31.12.1999.
Le parti concordano comunque che detta forma di
previdenza complementare sarà alimentata per ogni anno di adesione al fondo da:
- un contributo a carico del datore di lavoro
dello 0,5% della retribuzione presa a calcolo del TFR ai sensi dell'articolo 63
del presente contratto.
- un contributo a carico del dipendente aderente
al fondo di pari importo.
- 100% del TFR maturato nell'anno per i
dipendenti aderenti al fondo ed assunti per la prima volta nelle aziende del
settore dopo il 28.04.1993.
- quota del TFR pari al 2% della retribuzione
utile alla determinazione dello stesso per tutti gli altri dipendenti aderenti
al fondo assunti nelle aziende del settore.
Art. ....... Decorrenza e durata
Il presente contratto decorre dal 1° luglio 1999 e scadrà, sia per la parte normativa che per la parte retributiva, 31 dicembre 2001.
Le parti si danno reciprocamente atto che
successivamente all'approvazione della presente ipotesi di accordo di rinnovo
del CCNL, s'incontreranno per la ratifica formale, nonché per procedere ad un
armonizzazione tra le normative del precedente CCNL, non modificate dal
presente accordo e le eventuali disposizioni di legge nel frattempo
intervenute.
