Teatri
Stabili e teatri gestiti dall’ETI.
DECORRENZE E DURATA:
1.1.2004 – 31.12.2007 (parte normativa)
1.1.2004 – 31.12.2005 (parte economica)
L’anno 2005 il giorno 25 del mese di maggio presso
la sede dell’Agis in Roma
TRA
una rappresentanza dell’ANTAD e dell’ETI
E
la SLC-CGIL
la FISTEL-CISL
la UILCOM-UIL
è stata siglata la
seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale
di lavoro 24.01.2001 per gli impiegati e gli operai dipendenti dai Teatri
stabili pubblici e dai teatri gestiti dall’ETI, che le parti si riservano di
sottoporre per l’approvazione alle rispettive assemblee ed organi direttivi:
PARTE NORMATIVA
1)
Orario
di lavoro operai
-
L'orario normale di lavoro è fissato in 39
ore settimanali effettive.
-
Il normale orario di lavoro settimanale
potrà essere esaurito in cinque giornate lavorative per gli operai il cui
lavoro non sia connesso con la preparazione e l'effettuazione di spettacoli e
manifestazioni, da individuare in sede aziendale sentita la RSU/RSA.
-
La distribuzione dell'orario di lavoro
settimanale è disposta dalla Direzione aziendale, nel rispetto delle norme di
legge e contrattuali con indicazione della durata e della collocazione oraria
della prestazione nelle singole giornate lavorative. Le eventuali variazioni di
tale distribuzione saranno comunicate, salvo eccezionali casi di urgenza, entro
le ore 13:00 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
-
Qualora l'orario di lavoro giornaliero si
articoli in un'unica prestazione continuata - in uno o più giorni della
settimana - e tale prestazione sia di durata superiore a 5 ore e 40 minuti,
sarà convenzionalmente maggiorata di 50 minuti agli effetti dell'esaurimento
dell'orario ordinario di lavoro settimanale.
-
La durata della prestazione unica
giornaliera non può essere inferiore a 3 ore, salvo diverse intese a livello
aziendale.
-
Ove l'orario di lavoro giornaliero sia
ripartito in due prestazioni, la durata complessiva delle due prestazioni non
può essere inferiore a 5 ore, salvo diverse intese a livello aziendale. Qualora
una delle due prestazioni sia di durata superiore a 6 ore e 30 minuti (7 ore
per le prestazioni legate alle prove degli attori), sarà convenzionalmente
maggiorata di 50 minuti agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro
settimanale.
-
a) Salve le previsioni di cui alle successive lett.
b) e c), la durata del periodo compreso tra l’inizio della prima prestazione
giornaliera ed il termine della seconda prestazione giornaliera non può
eccedere le 11 ore.
b) Per
il personale addetto alla biglietteria la durata del periodo compreso tra l’inizio
della prima prestazione ed il termine della seconda prestazione (ivi compresa
l’ipotesi di doppio spettacolo giornaliero) non può eccedere le 13 ore.
c) Per
il personale addetto alle attività di palcoscenico non operano i limiti di
durata di cui alle precedenti lettere a) e b), fermo restando quanto previsto
dall’art. 3 lett. b) del presente accordo.
-
Ove
l'orario di lavoro giornaliero venga ripartito in due prestazioni, articolate su
un turno di lavoro al mattino ed uno al pomeriggio, e tra le due prestazioni
non intercorra un intervallo di almeno 2 ore o quello diverso fissato
aziendalmente, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese che, dal 1°
gennaio 2005 è fissato in euro 8,43. Il rimborso è dovuto anche quando la
prestazione del mattino si protragga oltre le ore 14.
Qualora
l'orario di lavoro giornaliero venga ripartito in due prestazioni giornaliere,
articolate su un turno di lavoro al pomeriggio ed uno alla sera, e tra le due
prestazioni non intercorra un intervallo di almeno 1 ora o quello diverso
fissato aziendalmente, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese che, con
decorrenza dal 1° gennaio 2005, è fissato in euro 8,43. Il rimborso è dovuto
anche quando la prestazione del pomeriggio si protragga oltre le ore 20.
Nessun rimborso è dovuto ove la prestazione
lavorativa sia continuata.
Nessun
rimborso è altresì dovuto al lavoratore che percepisca l'indennità di cui
all'art. 20 - parte 1 del presente CCNL.
A
decorrere dal 2006 e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno il rimborso spese
di cui sopra sarà rideterminato sulla base del 100% della variazione
intervenuta nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati elaborate dall'ISTAT.
A
tal fine saranno raffrontati gli indici del mese di dicembre di ciascun anno
dal 2005 in poi con l'indice del mese di dicembre dell'anno precedente.
L'operaio
in trasferta, in caso di doppio spettacolo, è tenuto a fornire la sua
prestazione in regime ordinario di lavoro purchè nell'arco della settimana non
abbia superato le 39 ore di lavoro.
Per
gli operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
l'orario normale di lavoro è fissato in 50 ore settimanali. Per tali operai
sono compensate con la normale retribuzione oraria le prime 39 ore di lavoro.
Quanto alle ore di lavoro prestate settimanalmente oltre le 39 e fino alle 50
sono compensate con quote orarie di retribuzione tabellare normale.
Per
portieri e custodi con alloggio l'orario normale di lavoro è fissato in 50 ore
settimanali. La concessione dell'alloggio comporta peraltro anche il provvedere
alla custodia dell'edificio, il ricevere la corrispondenza e le comunicazioni
telefoniche e tutti i compiti analoghi anche al di fuori del normale orario di
lavoro.
Dichiarazione a verbale
Fermo
restando l'orario normale contrattuale di 39 ore settimanali, è concordata una
riduzione del monte ore annuo di 32 ore in ragione d'anno a titolo di riposi
individuali.
La
riduzione maturerà per dodicesimi in proporzione ai mesi interi di servizio
prestati nell'anno.
2)
Orario
di lavoro impiegati
-
Ferme le deroghe e le eccezioni previste
dalla legge, per gli impiegati cui si applicano le limitazioni dell'orario di
lavoro ai sensi delle vigenti norme legislative, la durata normale del lavoro è
fissata in 39 ore settimanali effettive.
-
Il normale orario di lavoro settimanale
potrà essere esaurito in cinque giornate lavorative per gli impiegati il cui
lavoro non sia connesso con la preparazione e l'effettuazione di spettacoli e
manifestazioni, da individuare in sede aziendale sentita la RSU/RSA.
-
La distribuzione dell'orario di lavoro
settimanale è disposta dalla Direzione aziendale, nel rispetto delle norme di
legge e contrattuali con indicazione della durata e della collocazione oraria
della prestazione nelle singole giornate lavorative. Le eventuali variazioni di
tale distribuzione saranno comunicate, salvo eccezionali casi di urgenza, entro
le ore 13:00 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
-
Qualora l'orario di lavoro giornaliero si
articoli in un'unica prestazione continuata - in uno o più giorni della
settimana - e tale prestazione sia di durata superiore a 5 ore e 40 minuti,
sarà convenzionalmente maggiorata di 50 minuti agli effetti dell'esaurimento
dell'orario ordinario di lavoro settimanale.
-
La durata della prestazione unica
giornaliera non può essere inferiore a 3 ore, salvo diverse intese a livello
aziendale.
-
Ove
l'orario di lavoro giornaliero sia ripartito in due prestazioni, la durata
complessiva delle due prestazioni non può essere inferiore a 5 ore, salvo
diverse intese a livello aziendale. Qualora
una delle due prestazioni sia di durata superiore a 6 ore e 30 minuti (7 ore
per le prestazioni legate alle prove degli attori), sarà convenzionalmente
maggiorata di 50 minuti agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro
settimanale.
- a) Salve
le previsioni di cui alle successive lett. b) e c), la durata del periodo
compreso tra l’inizio della prima prestazione giornaliera ed il termine della
seconda prestazione giornaliera non può eccedere le 11 ore.
b) Per
il personale addetto alla biglietteria la durata del periodo compreso tra
l’inizio della prima prestazione ed il termine della seconda prestazione (ivi
compresa l’ipotesi di doppio spettacolo giornaliero) non può eccedere le 13
ore.
c)
Per
il personale addetto alle attività di palcoscenico non operano i limiti di
durata di cui alle precedenti lettere a) e b), fermo restando quanto previsto
dall’art. 3 lett. b) del presente accordo.
-
Ove
l'orario di lavoro giornaliero venga ripartito in due prestazioni, articolate
su un turno di lavoro al mattino ed uno al pomeriggio, e tra le due prestazioni
non intercorra un intervallo di almeno 2 ore o quello diverso fissato aziendalmente,
è dovuto un importo a titolo di rimborso spese che, dal 1° gennaio 2005 è
fissato in euro 8,43. Il rimborso è dovuto anche quando la prestazione del
mattino si protragga oltre le ore 14.
Qualora
l'orario di lavoro giornaliero venga ripartito in due prestazioni giornaliere,
articolate su un turno di lavoro al pomeriggio ed uno alla sera, e tra le due
prestazioni non intercorra un intervallo di almeno 1 ora o quello diverso
fissato aziendalmente, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese che, con
decorrenza dal 1° gennaio 2005, è fissato in euro 8,43. Il rimborso è dovuto
anche quando la prestazione del pomeriggio si protragga oltre le ore 20.
Nessun rimborso è dovuto ove la prestazione lavorativa sia
continuata.
Nessun
rimborso è altresì dovuto al lavoratore che percepisca l'indennità di cui
all'art. 20 - parte 1 del presente CCNL.
A decorrere dal 2006 e con effetto dal 1°
gennaio di ogni anno il rimborso spese di cui sopra sarà rideterminato sulla
base del 100% della variazione intervenuta nell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati elaborate dall'ISTAT.
A
tal fine saranno raffrontati gli indici del mese di dicembre di ciascun anno
dal 2005 in poi con l'indice del mese di dicembre dell'anno precedente.
L'impiegato
in trasferta, in caso di doppio spettacolo, è tenuto a fornire la sua
prestazione in regime ordinario di lavoro purché nell'arco della settimana non
abbia superato le 39 ore di lavoro.
Dichiarazione a verbale
Fermo
restando l'orario normale contrattuale di 39 ore settimanali, è concordata una
riduzione del monte ore annuo di 32 ore in ragione d'anno a titolo di riposi
individuali.
La
riduzione maturerà per dodicesimi in proporzione ai mesi interi di servizio
prestati nell'anno.
3) D.lgs. 66/2003
A) Ai
sensi dell'art. 4 comma 4 del d.lgs. 66/2003 la durata media dell'orario di
lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di 9 mesi.
In
caso di particolari esigenze organizzative la direzione aziendale e la RSU/RSA
o, in mancanza di queste ultime, le strutture territoriali delle OO.SS.
firmatarie del CCNL, potranno elevare il suddetto periodo fino a 12 mesi.
Resta
inteso che per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 9
mesi la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con
riferimento all'intera durata del rapporto di lavoro.
Le
parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione
alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario
spettante ai lavoratori né della collocazione temporale del relativo pagamento.
B) In
riferimento all'art. 7 del d. lgs. 66/2003 le parti concordano, considerate le
particolari esigenze relative alle attività del personale addetto al
palcoscenico, che il riposo giornaliero di 11 ore per tale personale può essere
fruito frazionatamente.
Alla
direzione aziendale ed alla RSU/RSA e, in mancanza di queste ultime, alle
strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, compete la definizione
delle modalità di fruizione frazionata del riposo giornaliero.
Qualora
particolari ed oggettive esigenze dell'attività teatrale non consentissero di
assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo giornaliero, la
direzione aziendale e la RSU/RSA e, in mancanza di queste ultime, le strutture
territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, concorderanno preventivamente le
modalità di riposo compensativo di cui all'art. 17 comma 4 del d. lgs. 66/2003.
C) Il
ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dall'art. 5
comma 3 del d. lgs. 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive
e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri
lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione
di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave ed
immediato ovvero ad un danno alle persone o alla produzione.
La
direzione aziendale e la RSU/RSA e, in mancanza di queste ultime, le strutture
territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, possono concordare la fruizione
da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta
alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. In tal caso le
prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata
media dell'orario di lavoro di cui all'art. 4 comma 2 del d. lgs. 66/2003.
4) Classificazione del
Personale
Con
decorrenza dal 1° giugno 2005 sono apportate le seguenti variazioni all'art. 5 del
CCNL 24.1.2001.
Livello
4°
Appartengono
a questo livello:
a)
i lavoratori con mansioni d'ordine di natura
complessa la cui esecuzione richiede una approfondita preparazione
professionale;
Dichiarazione
a verbale n. 1
A
titolo esemplificativo appartengono a questo livello i cassieri dopo 4 anni di
effettivo esercizio delle mansioni proprie del livello 5A.
b) i
lavoratori qualificati che, oltre a possedere le caratteristiche della
definizione di cui al livello 5° B, abbiano acquisito particolare abilità ed
esperienza professionali;
Dichiarazione
a verbale 1 bis
Appartengono
a questo livello i lavoratori qualificati dopo 4 anni di effettivo esercizio
delle mansioni proprie del livello 5° B.
Livello
6°
Appartengono
a questo livello:
a)
i lavoratori che compiono lavori d'ordine di
natura semplice che richiedono generiche conoscenze professionali;
b)
i lavoratori qualificati che compiono lavori
ed operazioni che richiedono il possesso di adeguata capacità pratica e
generiche conoscenze tecniche.
Dichiarazione
a verbale 2 bis
Gli
appartenenti al livello 6° B dopo 12 mesi di effettivo esercizio delle relative
mansioni vengono assegnati al livello 5° B.
La
dichiarazione a verbale n. 3 dell'art. 5 del CCNL 24/01/01 è così sostituita:
"Gli
appartenenti al livello 7° dopo 18 mesi di effettivo esercizio delle relative
mansioni vengono assegnati al livello 6° b).
Con
l'assegnazione al livello 6° b) i lavoratori mantengono le mansioni del livello
di provenienza e debbono essere in condizioni di svolgere, eventualmente dopo
opportuno addestramento, le mansioni del nuovo livello.
Resta
inteso che per il personale inizialmente inquadrato nel livello 7° non opera la
Dichiarazione a verbale 2 bis".
Norma
transitoria
1.
I lavoratori qualificati in servizio alla data
del 31 maggio 2005 ed a tale data inquadrati nel livello 6° B conservano tale
inquadramento.
Ai
fini del raggiungimento dei 12 mesi di effettivo esercizio delle mansioni
proprie del livello 6° B si terrà conto del periodo di servizio prestato
anteriormente al 1° giugno 2005.
2.
I lavoratori qualificati in servizio alla
data del 31 maggio 2005 ed a tale data inquadrati nel livello 5° B conservano
tale inquadramento.
Ai
fini del raggiungimento dei 4 anni di effettivo esercizio delle mansioni
proprie del livello 5° B si terrà conto del periodo di lavoro prestato
anteriormente al 1° giugno 2005 peraltro nel limite massimo di due anni.
L'inquadramento
nel livello 4° B non potrà quindi comunque avvenire prima del 1° giugno 2007.
Il
collegamento tra l'inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente:
-
qualifica impiegatizia: 1° A, 1°, 2° A, 3°
A, 4° A, 5° A, 6° A;
-
qualifica operaia: 2° B, 3° B, 4° B, 5° B,
6° B, 7°.
5) Classificazione del
personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala
Con
decorrenza dal 1° giugno 2005 la lett. B della Disciplina normativa ed
economica del personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in
sala è così sostituita:
-
il personale addetto alle rappresentazioni
in palcoscenico ed in sala è inquadrato, agli esclusivi effetti economici,
nella scala classificatoria unica di cui all'art. 5 - Parte I del presente
contratto:
-
capo macchinista e capo elettricista livello
3°
-
macchinisti, elettricisti e/o fonici,
cassieri e prime sarte livello 5°
-
collaboratori di palcoscenico e aiuto sarte livello 6°
-
maschere ingresso, maschere di sala,
addetti
alle toilette e guardaroba livello
7°
-
per collaboratori di palcoscenico si
intendono tutti i lavoratori che prestano la loro attività per lo spettacolo in
palcoscenico alle dipendenze del direttore di scena della compagnia, il quale
provvederà ad affidare loro tutti i compiti che riterrà più opportuni in
relazione alle diverse necessità, senza distinzione di ruoli, per
l'effettuazione dello spettacolo e le operazioni pre e post spettacolo (ad
esclusione del montaggio e dello smontaggio).
Resta
inteso che per il personale inquadrato nel livello 7° non opera la
dichiarazione a verbale n. 3 di cui all'art. 5 - Parte I del CCNL 24.1.2001.
-
I macchinisti, gli elettricisti e/o fonici,
i cassieri e le prime sarte assunti a termine per l'intera durata della
stagione teatrale per 4 stagioni consecutive sono inquadrati, agli esclusivi
effetti economici, nel livello 4° della scala classificatoria di cui all'art. 5
- Parte 1 del presente contratto a decorrere dalla quinta assunzione
consecutiva a tempo determinato per l'intera durata della stagione teatrale.
Agli
effetti di cui sopra saranno considerati unicamente i periodi lavorativi
prestati con contratti a termine di durata pari all'intera stagione teatrale a
partire dalla stagione 2002/2003. L'inquadramento nel livello 4° non potrà
quindi comunque avvenire prima della stagione teatrale 2006/2007.
6) Contratto a termine
E'
consentita senza limitazioni la stipulazione di contratti di lavoro a tempo
determinato per ragioni di stagionalità, ivi comprese le attività previste
nell'elenco allegato al D.P.R. 1525/1963 e successive modificazioni, per la
sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e
per l'esecuzione di opere e servizi definiti e predeterminati nel tempo.
La
stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato è altresì consentita
nelle seguenti ulteriori ipotesi:
a)
periodi di più intensa affluenza del
pubblico legati all'andamento della stagione teatrale:
b)
aumento temporaneo dell'attività aziendale
indotto da particolari esigenze;
c)
temporanea utilizzazione di professionalità
non presenti in azienda;
d)
fabbisogni connessi a temporanee esigenze
amministrative e/o tecniche;
e)
necessità connesse alla manutenzione
straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e
sicurezza degli impianti.
Per
le ulteriori ipotesi di cui al comma 2 è consentita l'assunzione di un numero
di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato pari al 30% dei
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità
superiore nei teatri che hanno fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato e con
arrotondamento all'unità inferiore per i teatri che hanno più di 15 dipendenti
a tempo indeterminato.
La
stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato - previa comunicazione
e confronto con la RSU/RSA - è consentita per quote percentuali aggiuntive
rispetto a quella di cui al precedente comma 3 in relazione ad esigenze
straordinarie connesse ad eventi o serie di eventi non programmabili quali ad
esempio particolari eventi teatrali, rassegne, attività convegnistiche, etc….
Resta
salva la possibilità di pattuizioni aziendali in merito ad ulteriori casistiche
e diverse modalità nonché a diverse proporzioni numeriche che garantiscano più
ampie opportunità di lavoro a termine.
Ai
lavoratori assunti a tempo determinato è dovuta una maggiorazione del 32% della
retribuzione giornaliera, da tenersi distinta dalla retribuzione stessa, in
sostituzione del trattamento di fine rapporto, della gratifica natalizia o 13^
mensilità, del premio annuale aggiuntivo della gratifica natalizia o 13^
mensilità nonché dell'indennità sostitutiva delle ferie.
7) Contratto di
somministrazione di lavoro a tempo determinato
La
somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle circostanze e
con e modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla regolamentazione del
presente articolo.
In
particolare, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a
fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e
sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.
E'
consentita l'utilizzazione di un numero di lavoratori con contratto di
somministrazione di lavoro a tempo determinato pari al 10%, elevabile con
intese a livello aziendale, dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato,
con arrotondamento all'unità superiore nei teatri che hanno fino a 15
dipendenti a tempo indeterminato e con arrotondamento all'unità inferiore nei
teatri che hanno più di 15 dipendenti a tempo indeterminato.
Il
periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato con il
consenso del lavoratore e con atto scritto per una durata non superiore a
quella inizialmente concordata.
Al
lavoratore con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
spetta un trattamento economico non inferiore a quello cui hanno diritto i
dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice per effetto dei diversi
livelli di contrattazione.
L'Azienda
utilizzatrice comunicherà preventivamente all'organismo rappresentativo
aziendale o, in mancanza, alle strutture territoriali delle organizzazioni
sindacali firmatarie del CCNL il numero, le qualifiche dei lavoratori
utilizzati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
nonché le durate. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la
predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla
stipula del contratto.
Inoltre,
una volta l'anno l'azienda utilizzatrice fornirà ai destinatari di cui al comma
precedente il numero dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei
lavoratori interessati.
8) Contratto di inserimento
Il
contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare,
mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali
del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il
reinserimento nel mercato del lavoro.
In
relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento
ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per
“disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni”, in base a quanto stabilito
all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito
dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver
perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla
ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi.
Il
contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere
specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In
mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende
assunto a tempo indeterminato.
Nel
contratto verranno indicati:
-
la durata, minima di 9 mesi e massima di 18
mesi ;
-
l’eventuale periodo di prova, così come
previsto per il livello di inquadramento attribuito;
-
l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi
che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
-
la categoria di inquadramento del
lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli
rispetto a quella spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che
richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è
preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto.
Il
progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e
deve essere finalizzato a garantirne l’adeguamento delle competenze
professionali al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già
acquisite.
Nel
progetto verranno indicati:
a)
la qualificazione al conseguimento della
quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del
contratto;
b)
la durata e le modalità della formazione.
Per
i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il
contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di 36 mesi.
Nell’ipotesi
di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo
contesto organizzativo potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi.
Il
progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore - da computarsi
nell'orario normale di lavoro - ripartita fra l’apprendimento di nozioni di
prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed
organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di
addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in
funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
Il
programma di formazione teorica sarà definito da una Commissione paritetica
costituita dalle organizzazioni datoriali e sindacali.
La
formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase
iniziale del rapporto.
In
attesa della definizione delle modalità di attuazione dell’art. 2, lett. i) del
D. Lgs. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà
opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
Per
quanto riguarda il trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro il
lavoratore in contratto di inserimento ha diritto ad un periodo di
conservazione del posto di 70 giorni.
Nell’ambito
di detto periodo l’azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello
spettante per i dipendenti di eguale qualifica (operai e impiegati).
L’applicazione
dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di
inserimento/reinserimento non può comportare l’esclusione dei lavoratori con
contratto di inserimento/reinserimento dall’utilizzazione degli eventuali
servizi aziendali, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive
eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche
caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto
collettivo.
Per
poter assumere mediante contratti di inserimento/reinserimento, il datore di
lavoro deve avere mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui
contratto sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti; a tal fine non si
computano i lavoratori che siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e
quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di
rimanere in servizio a tempo indeterminato e i contratti risolti nel corso o al
termine del periodo di prova.
Nei
casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato il periodo di
inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini
degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione degli
aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.
9) Contratto di lavoro a
tempo parziale
Per
lavoro a tempo parziale, in applicazione del d. lgs. 61/2000, del d. lgs.
100/2001 e del d.lgs.276/2003, si intende il rapporto di lavoro prestato ad
orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto.
Il
trattamento economico e gli istituti normativi del presente contratto, in
quanto compatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale, saranno proporzionalmente
commisurati alla ridotta durata della prestazione lavorativa.
Il
rapporto di lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a)
orizzontale, quando la prestazione si svolge
con orario ridotto rispetto all’orario normale giornaliero di lavoro;
b)
verticale, quando la prestazione si svolge a
tempo pieno limitatamente a periodi determinati nel corso della settimana, del
mese o dell’anno;
c) misto, quando la prestazione si svolge
secondo una combinazione delle modalità indicate nelle lettere a) e b).
L'instaurazione
del rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto, sul
quale deve essere indicata la durata della prestazione lavorativa e la
collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana,
al mese e all’anno.
Le
parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole
flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della
prestazione. Nei rapporti di tipo verticale o misto possono essere stabilite
anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della
prestazione lavorativa, nei limiti del 40% della prestazione lavorativa
concordata.
Il
consenso del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare
da atto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. Il lavoratore sarà
assistito da un componente della R.S.U. indicato dal lavoratore medesimo, salvo
diverso avviso da questi espresso.
Le
variazioni della collocazione temporale della prestazione devono essere
preannunciate con un preavviso di almeno 7 giorni e comportano, per le sole ore
interessate alla variazione, una maggiorazione della retribuzione del 10%.
Le
variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa devono essere
preannunciate con un preavviso di almeno 7 giorni e comportano una
maggiorazione del 10% della retribuzione relativa alle ore prestate in più.
L’eventuale
rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili e/o elastiche
non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Per
il personale assunto con contratto a tempo parziale di tipo verticale o misto,
la durata del periodo di prova dovrà essere computata in giornate lavorative,
calcolandosi per ogni mese 26 giornate lavorative.
Ai
fini dell’applicazione dei comporti contrattuali utili per i passaggi di
livello, le prestazioni di lavoro a tempo parziale saranno computate in
proporzione alla ridotta prestazione di lavoro.
Quanto
alla durata del periodo feriale, il lavoratore con rapporto a tempo parziale di
tipo orizzontale ha diritto ad un periodo feriale pari a quello spettante al
lavoratore a tempo pieno. Il lavoratore con rapporto a tempo parziale di tipo
verticale o misto ha diritto ad un periodo feriale proporzionato alle giornate
di lavoro prestate nell’anno.
In
occasione di punte di più intensa attività, di necessità di sostituzione di
lavoratori assenti e per specifiche esigenze di carattere straordinario è
consentito, previo assenso del lavoratore, anche in caso di rapporto di lavoro
a termine, lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare nei limiti del
50% dell’orario ridotto pattuito. Le ore di lavoro supplementare effettuate
entro tale limite sono retribuite con la maggiorazione del 20%, comprensiva
dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge. Per le ore di
lavoro supplementare svolte oltre tale limite e comunque nei limiti dell’orario
normale settimanale dei lavoratori a tempo pieno la percentuale di
maggiorazione sarà del 24%, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti
contrattuali e di legge.
Le
ore di lavoro supplementare eccedenti l’orario normale settimanale dei
lavoratori a tempo pieno sono retribuite come straordinarie ed alle stesse si
applica la disciplina contrattuale vigente per i rapporti a tempo pieno.
La
trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve
avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni
per il ripristino del rapporto originario.
Il
lavoratore a tempo parziale, che presti ore di lavoro supplementare in via
continuativa, avrà diritto al consolidamento totale o parziale nell'orario base
individuale della prestazione supplementare continuativa. A tal fine, per
prestazione supplementare continuativa agli effetti del consolidamento si
intende il lavoro supplementare che superi l'orario base individuale
settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, per un periodo di almeno
nove mesi nell'arco temporale dei dodici mesi precedenti. Il consolidamento
avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto
scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza.
In
conformità a quanto previsto dall’art.5 del d. lgs. n.276/2003, il contratto
individuale può prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un
diritto di precedenza in favore dei lavoratori a tempo parziale in attività
presso unità produttive site nello stesso ambito comunale adibiti alle stesse
mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è
prevista l’assunzione.
In
caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a
darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo
pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche
mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali
dell’impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di
trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.
10)Trasferte
Al
lavoratore in trasferta per esigenze di servizio spetta, oltre alle spese di
viaggio, una indennità in cifra fissa di Euro 85,00 (Euro 42,50.pernottamento,
Euro 21,25.per un pasto, Euro 21,25.per un altro pasto) con decorrenza dal
1°/9/2005.
Qualora
il lavoratore in trasferta effettui prestazioni particolari notturne della
durata di 7 ore l'importo dell'indennità è fissato in Euro 42,50 (Euro 21,25
per un pasto, Euro 21,25 per un altro pasto).
L'indennità
relativa al pasto non spetta al lavoratore qualora il rientro dalla trasferta
avvenga entro le ore 14,00 od entro le ore 21,30.
Fermi
restando gli importi di cui ai precedenti commi 1 e 2, i criteri e modalità di
corresponsione dell'indennità di trasferta saranno concordati a livello
aziendale. In tale sede potrà eventualmente essere concordato il sistema del
rimborso a piè di lista documentato nei limiti degli importi di cui ai commi 1
e 2.
Il
trattamento per le trasferte all'estero è rinviato ad accordi in sede aziendale.
11) Congedi per la formazione
I
lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con almeno cinque anni
di anzianità presso la stessa azienda possono richiedere un congedo per la
formazione per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a undici
mesi nell'arco dell'intera vita lavorativa, per il completamento della scuola
dell'obbligo, il conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del
diploma universitario o di laurea nonché per la partecipazione ad attività
formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'azienda.
Durante
il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha
diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di
servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi o
periodi di aspettativa.
La
domanda di fruizione del congedo deve essere presentata dal lavoratore almeno
30 giorni prima del periodo indicato per la fruizione.
Il
lavoratore interessato deve produrre il certificato di iscrizione al corso,
attestante anche la sua durata, i relativi certificati mensili di frequenza,
con l'indicazione delle ore complessive, nonché l'eventuale certificato
comprovante la partecipazione agli esami.
Il
personale assente contemporaneamente per congedo di formazione non potrà
superare il 5% del totale dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
In
ogni caso potrà usufruire del congedo un lavoratore nelle aziende che occupino
almeno 15 lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L'azienda
può non accogliere la richiesta di congedo ovvero può differirne l'accoglimento
nel caso di comprovate esigenze organizzative e/o produttive.
12)Formazione professionale
Le
parti attribuiscono alla formazione, all'aggiornamento ed alla riqualificazione
professionali dei lavoratori un ruolo strategico per l'elevazione degli
standard qualitativi dell'offerta al pubblico, anche in relazione alla
definizione di regole per l'avvio dello studio di standard professionali in
linea con gli orientamenti dell'Unione europea.
Dichiarano
pertanto il loro impegno ad attivarsi sia in sede nazionale che territoriale
per:
-
l'individuazione degli opportuni strumenti
finalizzati alla formazione, alla riqualificazione ed all'arricchimento
professionale dei lavoratori, in particolare nei casi di ristrutturazioni
aziendali e di rilevanti innovazioni tecnologiche;
-
la definizione dei criteri di svolgimento
delle attività formative, sia in orario di lavoro che fuori orario di lavoro;
-
la realizzazione di ogni possibile intesa
volta ad agevolare la concessione di finanziamenti comunitari e nazionali
nell'ambito delle risorse destinate alla formazione.
In
questo quadro le parti, considerata la competenza primaria delle Regioni in
materia di formazione professionale, impegnano in particolare le proprie
strutture territoriali ad attivare e sviluppare il confronto con gli
Assessorati regionali al lavoro ed alla formazione al fine di realizzare
opportune sinergie tra le rispettive iniziative.
Le
parti procederanno alla costituzione di un'apposita commissione composta da 3
rappresentanti datoriali e 3 rappresentanti delle OO.SS. entro 6 mesi dalla
stipula del presente contratto. La commissione avrà compiti di studio,
documentazione, acquisizione dati e individuazione congiunta di possibili
percorsi atti a rendere possibili piani formativi aziendali o di settore.
PARTE ECONOMICA
1) A
decorrere dal 1° maggio 2005 i minimi retributivi mensili lordi sono così
stabiliti:
Livelli A* B** C***
1A 713,74 48,29 401,84
1° 643,49 43,53 362,14
2° 539,52 36,50 303,37
3° 488,94 33,08 274,80
4° 438,34 29,66 246,19
5° 399,02 27,00 223,97
6° 337,20 22,81 189,00
7° 281,00 19,01 158,83
* minimi tabellari mensili lordi;
** importi mensili lordi
a titolo di elemento distinto dalla retribuzione utili ai soli effetti della
tredicesima mensilità, del premio annuale, delle ferie, del trattamento di fine
rapporto, dell’indennità di preavviso e delle festività nazionali ed
infrasettimanali;
*** importi mensili lordi a titolo di elemento aggiuntivo dei
minimi tabellari mensili utili a tutti gli effetti contrattuali con esclusione
degli aumenti periodici di anzianità. Tali importi sono comprensivi,
assorbendoli, di quelli previsti allo stesso titolo dall'accordo 13-12-2002.
Norma transitoria
Le
parti convengono di escludere l'incidenza degli aumenti a titolo di e.a.r. -
quali risultano dalla differenza tra gli importi di cui al precedente punto C e
gli importi allo stesso titolo decorrenti dal 1.11.2003 ai sensi dell'accordo
13.12.2002 - agli effetti del compenso per prestazioni di lavoro straordinario,
notturno e festivo nonché del trattamento per lavoro domenicale nel periodo 1
maggio-31 maggio 2005.
2) A
decorrere dal 1° agosto 2005, fermi restando i minimi tabellari mensili lordi
di cui al precedente punto A e gli importi mensili lordi a titolo di elemento
distinto dalla retribuzione di cui al precedente punto B, gli importi mensili
lordi a titolo di elemento aggiuntivo dei minimi tabellari mensili utili a
tutti gli effetti contrattuali con esclusione degli aumenti periodici di
anzianità sono stabiliti nelle misure di cui appresso e sono comprensivi,
assorbendoli, di quelli indicati al precedente punto C:
Livelli C***
1A 431,09
1° 388,50
2° 325,45
3° 294,80
4° 264,11
5° 240,27
6° 202,76
7° 170,39
3) A
decorrere dal.1° dicembre 2005, fermi restando i minimi tabellari mensili lordi
di cui al precedente punto A e gli importi mensili lordi a titolo di elemento
distinto dalla retribuzione di cui al precedente punto B, gli importi mensili
lordi a titolo di elemento aggiuntivo dei minimi tabellari mensili utili a
tutti gli effetti contrattuali con esclusione degli aumenti periodici di
anzianità sono stabiliti nelle misure di cui appresso e sono comprensivi,
assorbendoli, di quelli indicati ai precedenti punti C:
Livelli C***
1A 455,96
1° 410,91
2° 344,23
3° 311,80
4° 279,35
5° 254,13
6° 214,46
7° 180,22
4) Relativamente
al periodo 1.1.2004/30.4.2005 ed a totale e completa copertura di tale periodo,
sarà corrisposto ai lavoratori in servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato alla data di stipulazione della presente ipotesi di accordo e già
in forza alle aziende alla data dell’1.1.2004 un importo una tantum nelle
misure lorde appresso indicate:
Livelli una tantum
1A 365,61
1° 329,48
2° 276,01
3° 250,00
4° 223,99
5° 203,76
6° 171,97
7° 144,51
L'importo
una tantum sarà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dopo il
l°.1.2004 con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed in forza alle
aziende alla data di stipulazione della presente ipotesi di accordo.
Al
personale che sia stato assunto a termine per l'intera durata della stagione
teatrale 2004-2005 l'importo una tantum di cui sopra spetterà nella misura di
tanti sedicesimi.per quanti sono i mesi interi di effettivo servizio prestato
nel periodo 1.1.2004/30.4.2005.
L'importo
una tantum, come sopra determinato, sarà corrisposto per il 60% entro il mese
di luglio 2005 e per il residuo 40% entro il mese di gennaio 2006 e non sarà
considerato utile agli effetti dei vari istituti contrattuali nonché della
determinazione del trattamento di fine rapporto.
Al
personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala che sia
stato assunto a termine per l'intera durata della stagione teatrale 2004-2005
sarà corrisposto, per ciascuna prestazione effettivamente resa dal 1°.1.2004,
un importo lordo una tantum pari a:
-
capo macchinista e capo elettricista 0,32
