1°
gennaio 1999 - 31 dicembre 2002 per la parte normativa e
biennale
1°
gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 per la parte economica.
Contratto nazionale
di lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali
quotidiani ed agenzie di stampa scaduto il 30 settembre 1998
NORME
GENERALI
Art. 3 – Contratti di
formazione e lavoro – Contratto a termine. Contratto di lavoro temporaneo
Art. 5 – Relazioni
sindacali, lett. c) sistema di contrattazione.
Art. 12 – contratto
di lavoro a tempo parziale (part time)
Classificazione unica
Art. 19
Art. 25 – Trasferimenti individuali
PARTE SECONDA – NORME OPERAI
Art. 4 – Orario di lavoro
Art. 6 – Lavoro straordinario
Art. 7 – Festività – Lavoro
festivo
PARTE TERZA – NORME IMPIEGATI
Art. 7 – Lavoro
straordinario e festivo
Art. 8 – Festività
– lavoro festivo
DECORRENZA E DURATA
PARTE ECONOMICA
Una tantum
MINIMI TABELLARI
FONDO CASELLA
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
DICHIARAZIONE A VERBALE
L’anno 1999 addì 22 luglio in Roma
t r a
l’Associazione Stampatori Italiana Giornali
e
il Sindacato Lavoratori Comunicazione
l’Unione Italiana Lavoratori della Stampa Spettacolo Informazione e Cultura
si è convenuta
la rinnovazione del Contratto nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende
editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa scaduto il
30 settembre 1998 alle condizioni riportate in allegato.
FEDERAZIONE
ITALIANA EDITORI GIORNALI
SINDACATO LAVORATORI COMUNICAZIONE
ASSOCIAZIONE STAMPATORI ITALIANA GIORNALI
FEDERAZIONE INFORMAZIONE SPETTACOLO TELECOMUNCIAZIONI
UNIONE ITALIANA LAVORATORI STAMPA SPETTACOLO INFORMAZIONE E CULTURA
NORME
GENERALI
Art. 3 –
Contratti di formazione e lavoro – Contratto a termine. Contratto di lavoro
temporaneo
A)
Contratti di formazione e lavoro – Le assunzioni dei lavoratori con
contratti di formazione e lavoro saranno realizzate secondo quanto previsto
dall’art. 3 delle leggi 19 dicembre 1984, n. 863 e 19 luglio 1994
n.451 e successive modificazioni. Il confronto con le RSU avrà per oggetto
l’individuazione delle tipologie professionali interessate, (dal livello 2
al livello 9 della classificazione unica), progetti formativi,
l’inquadramento d’ingresso e quello finale, e ciò indipendentemente dalle
eventuale trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto a
tempo indeterminato.
I progetti formativi presentati dalle aziende e conformi alle condizioni
di cui al comma precedente soddisfano i requisiti richiesti per l’approvazione
degli stessi da parte delle commissioni regionali per l’impiego.
B)
Contratti a termine - Le assunzioni a termine sono disciplinate dalla
legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni. In
relazione a quanto previsto dall’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56
l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro è altresì
consentita nelle seguenti ipotesi:
-
per sostituire lavoratori partecipanti a corsi di riqualificazione
professionale;
- per campagne promozionali dirette allo sviluppo delle vendite o per sopperire
alle esigenze della diffusione dei giornali in periodi di particolare
espansione del mercato;
- per fronteggiare situazioni imprevedibili o contingenti che rendano
necessarie provvisorie integrazioni degli organici aziendali fissati;
- per sostituire lavoratori assenti per congedo matrimoniale o per aspettativa
concessa per riconosciute necessità personali e familiari;
C)
Contratto di lavoro temporaneo - Il contratto di fornitura di lavoro
temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, può essere
concluso, oltre che nei casi previsti dalla legge stessa, nelle seguenti
fattispecie:
-
per sostituire lavoratori partecipanti a corsi di riqualificazione
professionale;
- per campagne promozionali dirette allo sviluppo delle vendite o per sopperire
alle esigenze della diffusione dei giornali in periodi di particolare
espansione del mercato;
- per fronteggiare situazioni imprevedibili o contingenti che rendano
necessarie provvisorie integrazioni degli organici aziendali fissati;
- per sostituire lavoratori assenti per congedo matrimoniale, per servizio
militare, o per aspettativa concessa per riconosciute necessità personali e
familiari; aumento temporaneo di attività per esigenze particolari; sostituzione
di posizioni vacanti per periodi non superiori a tre mesi; temporanea
utilizzazione di professionalità non presenti in azienda.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali è vietato il
ricorso al lavoro temporaneo sono quelle di cui ai livelli 1, 2 e 3
della classificazione unica.
Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato con il
consenso del lavoratore e per atto scritto per una durata non superiore a
quella inizialmente concordata.
L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU e alle
organizzazioni territoriali il numero, le qualifiche dei lavoratori
utilizzati con contratto di lavoro temporaneo nonché le durate ed i motivi. Ove
ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione
sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
I lavoratori assunti con i contratti di cui alle precedenti lettere B e
C non potranno contemporaneamente superare il 25% dei contratti a tempo
indeterminato in atto nell’impresa fermo restando che per ciascuna tipologia
del contratto non si potrà superare il 13% dei contratti a tempo indeterminato
in atto nelle imprese. In situazioni particolari ed eccezionali, in sede
aziendale, con accordo tra direzione e RSU e, in mancanza di queste ultime con
le OO.SS. territoriali la percentuale del 25% può essere elevata al 50%
della popolazione attiva presente nelle aree produttive.
Le aziende comunicheranno annualmente alle organizzazioni stipulanti e alle
rispettive RSU il numero dei contratti di lavoro temporaneo stipulati.
Art. 5 –
Relazioni sindacali, lett. c) sistema di contrattazione.
Piani
di ristrutturazione tecnologica
1) Piani di ristrutturazione tecnologica: inserire dopo il primo capoverso il
seguente inciso.
"Le
Organizzazioni nazionali entro 15 giorni dalla ricezione dei piani e allo scopo
di verificare i criteri di omogeneità nella loro applicazione, potranno esprimere
parere consultivo di conformità dei piani alla normativa prevista
dall’art. 15 –investimenti e innovazioni tecnologiche. Esaurita la fase
consultiva, il confronto per la realizzazione dei piani dovrà iniziarsi
immediatamente nella sede aziendale ed esaurirsi nei 30 giorni dalla
presentazione o nel diverso termine concordato dalle parti".
2)
Contrattazione aziendale
Aspetti normativi
Sostituire
il n. 6 "riqualificazione professionale" con il seguente testo.
N.
6) Riqualificazione e formazione professionale.
I
programmi inerenti la riqualificazione del personale dipendente in relazione
alle esigenze tecniche, organizzative e gestionali dell’azienda saranno da
quest’ultima illustrati alle RSU. In sede aziendale, e sulla base delle
indicazioni contenute nel programma, verranno definiti tempi e modalità della
riqualificazione, risultando comunque garantita la normalità della produzione.
Le aziende e le RSU riconoscendone la necessità, si
impegnano a dare impulso alla formazione e all’aggiornamento professionale come
mezzo utile per l’incremento e la conservazione delle capacità professionali al
fine di conseguire e mantenere un ottimale utilizzo degli impianti e dei processi
sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, tenuti presenti gli
indirizzi forniti in materia dall’Osservatorio. Per la realizzazione delle
iniziative formative saranno, ove previste, utilizzate risorse finanziarie
esterne (nazionali, comunitarie, ecc.). I lavoratori che frequenteranno i corsi
di cui al presente articolo utilizzeranno dei permessi previsti dall’art. 13,
parte prima, norme generali, del presente contratto secondo la normativa
prevista dall’articolo stesso.
Art. 12 – contratto
di lavoro a tempo parziale (part time)
Le
parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere uno
strumento idoneo ad agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro e
venire incontro alle esigenze di flessivbilità del settore, nell’intento di
garnatire a detti lavoratori un equo regime normativo, concordano quanto segue:
Per lavoro a tempo parziale, in applicazione a quanto previsto all’art. 5 della
legge 863/84 e successive modificazioni ed integrazioni, s’intende il rapporto
di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito nel presente
contratto.
Il
rapporto di lavoro part-time sia per le nuove assunzioni che per il personale
in servizio, può essere di tipo:
orizzontale: quando la prestazione ridotta si svolge per tutti i giorni
della settimana lavorata; verticale: quando la prestazione a tempo pieno si
svolge solo in alcuni giorni della settimana o del mese o dell’anno; ciclico:
quando la prestazione si svolge per alcuni mesi dell’anno che si alternano a
mesi di non lavoro in azienda .
L’instaurazione del rapporto di lavoro part time avverrà con atto scritto nel
quale saranno precisati l’orario di lavoro – con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese, all’anno – e gli altri elementi previsti dal presente
contratto per il rapporto a tempo pieno. Copia del contratto deve essere
inviata entro trenta giorni all’Ispettorato provinciale del lavoro.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve
avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni
per il ripristino del rapporto originario.
L’azienda darà priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o
viceversa ai lavoratori già in forza che ne abbiano fatta richiesta rispetto ad
eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni.
La retribuzione e tutti gli istituti del presente contratto saranno
proporzionali all’orario concordato, con riferimento contrattuale ai lavoratori
a tempo pieno.
A livello aziendale possono essere stabilite le condizioni di cui all’art. 5,
n. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 865
In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che
caratterizzano il settore dei quotidiani, previa comunicazione alle RSU, la
prestazione di lavoro aggiuntivo rispetto all’orario di lavoro concordato potrà
essere retribuita o recuperata.
Classificazione unica
Le
parti, preso atto della comune intenzione di procedere ad una revisione
della classificazione unica del personale (art. 19 – parte generale) che tenga
conto della continua evoluzione tecnologica e delle esigenze
organizzative e produttive delle aziende nonché dell’interesse dei lavoratori
alla evoluzione e valorizzazione delle propria professionalità, convengono di
affidare alla Commissione tecnica paritetica, costituita nel corso delle
trattative, l’ulteriore approfondimento delle questioni già esaminate per
pervenire ad un comune progetto da sottoporre al giudizio delle parti nazionali.
Le parti nazionali, acquisito il progetto della Commissione, adotteranno le
determinazioni di pertinenza in sede di rinnovo biennale della parte economica
individuando i meccanismi di recupero e compensazione nell’ambito del tasso di
inflazione programmato per il biennio gennaio 2001-dicembre 2002 degli
eventuali costi economici della nuova classificazione concordata.
Art. 19
Inserire
in calce al capitolo "Inquadramento e classificazione del personale"
il seguente n. 6
n.
6
A
decorrere dal 1° agosto 1999 i lavoratori assunti dalle aziende, con
particoalre attenzione ai disoccupati e cassaintegrati del settore, sono
inseriti in un percorso tecnico-professionale di quattro anni al termine dei
quali conseguiranno il pieno trattamento economico previsto per il livello di
inquadramento.
L’attestazione retributiva iniziale all’interno del livello è fissata per il
primo anno di anzianità al 60% del trattamento economico previsto per lo
stesso. L’attestazione retributiva salirà al 70%, 80% e 90% del trattamento
sopra richiamato rispettivamente per il secondo, terzo e quarto anno di
anzianità.
Art. 25 – Trasferimenti
individuali
Il
lavoratore può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra per
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Le suddette ragioni
saranno esaminate dall'azienda con il lavoratore o
Il
Il lavoratore in caso di risoluzione del rapporto per mancata accettazione del
trasferimento ha diritto al preavviso.
Il lavoratore trasferito conserva gli eventuali trattamenti individuali escluse
quelle indennità che siano inerenti alle particolari prestazioni presso la sede
di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
Presso la località di nuova destinazione il lavoratore acquisisce quelle
indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori o
inerenti alle sue specifiche prestazioni.
Al lavoratore trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di
viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo
seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini
entro il 2°), nonché il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti
familiari (mobilio, bagaglio, ecc.) il tutto nei limiti della normalità e previ
opportuni accordi da prendersi con l’azienda.
La disciplina di cui al quarto comma e seguenti non si applica ai trasferimenti
che vengono disposti nell’ambito della Provincia e comunque entro il raggio di
PARTE SECONDA – NORME OPERAI
Le
parti confermando che le ore di lavoro straordinario comunque collegate
all'orario ordinario non concorrono alla determinazione delle caratteristiche
dell'orario promiscuo e notturno ai fini dell'applicazione delle relative
maggiorazioni si riservano di definire in sede contrattuale la normativa idonea
a definire giuridicamente detto problema.
Il
sesto e l’ottavo comma dell’articolo sono sostituiti, con decorrenza 1° agosto
1999, con le seguenti previsioni:
6°
comma:
"il
lavoro straordinario collegato con l’orario normale che fosse prestato in
eccedenza alle due ore di cui al comma che precede, in relazione alle deroghe
previste dalla legge, verrà retribuito con l’aumento del 60% per la terza e
quarta ora e con l’aumento dell’80% per le ore successive".
8°
comma:
"il
lavoro straordinario non collegato con l’orario normale sarà calcolato di
mezzora in mezzora con un minimo di tre ore e verrà retribuito con l’aumento
dell’80% ".
Art. 7 – Festività –
Lavoro festivo
A
decorrere dal 1° agosto 1999 il regime retributivo previsto dalla lettera b)
del settimo comma per l’attività lavorativa prestata nelle 4 festività
religiose soppresse trova applicazione limitatamente ed esclusivamente per le
ex festività di San Giuseppe e Ss. Pietro e Paolo.
Conseguentemente,
a decorrere dal 1° agosto 1999, per le ex festività dell’Ascensione e del
Corpus Domini, in caso di prestazione lavorativa l’operaio percepirà
esclusivamente la normale retribuzione giornaliera risultando abrogata la
corresponsione in aggiunta della retribuzione per le ore di lavoro
effettivamente prestate e già prevista dalla disciplina collettiva dell’ottobre
1994.
Le parti si danno reciprocamente atto che, in presenza di provvedimenti che
dovessero in futuro incidere sul regime retributivo delle ex festività
dell’Ascensione e Corpus Domini come definito dal presente accordo, verranno
individuati gli opportuni strumenti di recupero al fine di confermare
l’invarianza dei costi.
PARTE TERZA – NORME IMPIEGATI
Art. 7 –
Lavoro straordinario e festivo
A
decorrere dal 1° agosto 1999 il 6° comma dell’articolo è sostituito con le
seguenti previsioni:
6°
comma
"Per
il lavoro prestato in ore straordinarie o nei giorni festivi sarà corrisposta,
in aggiunta alla normale retribuzione mensile, quella spettante per le ore di
lavoro prestate maggiorata:
per
gli impiegati amministrativi: del 40% per il lavoro straordinario diurno
collegato con l’orario normale nei limiti di due ore giornaliere; del 60% per
la terza e quarta ora di straordinario collegato con l’orario normale in
relazione alle deroghe previste dalla legge; dell’80% per il lavoro
straordinario collegato con l’orario normale eccedente la quarta ora in
relazione alle deroghe previste dalla legge; dell’80% per il lavoro
straordinario non collegato con l’orario normale; dell'80% per il lavoro
festivo.
per gli impiegati tecnici: del 40% per il lavoro straordinario collegato con
l’orario normale nei limiti di due ore giornaliere; del 60% per la terza e
quarta ora di straordinario collegato con l’orario normale in relazione alle
deroghe previste dalla legge, dell’80% per il lavoro straordinario collegato
con l’orario normale eccedente la quarta ora in relazione alle deroghe previste
dalla legge; dell’80% per il lavoro straordinario non collegato con l’orario
normale; dell’80% per il lavoro straordinario per l’edizione meridiana del
lunedì ; dell’80% per il lavoro prestato nelle festività; valgono per il resto
le disposizioni degli artt. 6 e 7 – parte seconda norme operai".
Art. 8 –
Festività – lavoro festivo
A
decorrere dal 1 agosto 1999 il regime retributivo previsto dalla lettera b) del
settimo comma per l’attività lavorativa prestata nelle 4 religiose soppresse
trova applicazione limitatamente ed esclusivamente per le ex festività di San
Giuseppe e SS. Pietro e Paolo.
Conseguentemente, a decorrere dal 1° agosto 1999, per le ex festività
dell’Ascensione e del Corpus Domini, in caso di prestazione lavorativa
l’impiegato percepirà esclusivamente la normale retribuzione giornaliera
risultando abrogata la corresponsione in aggiunta della retribuzione per le ore
di lavoro effettivamente prestate e già prevista dalla disciplina collettiva
dell’ottobre 1994.
Le parti si danno reciprocamente atto che, in presenza di provvedimenti che
dovessero in futuro incidere sul regime retributivo delle ex festività
dell’Ascensione e Corpus Domini come definito dal presente accordo, verranno
individuati gli opportuni strumenti di recupero al fine di confermare
l’invarianza dei costi.
Fatte
salve le specifiche decorrenze espressamente previste il contratto ha durata
quadriennale dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2002 per la parte normativa e
biennale dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 per la parte economica.
PARTE ECONOMICA
Il valore del minimo tabellare per il livello 6 (parametro 208) in atto
al 30 settembre 1998 è incrementato di £.
Per gli altri livelli retributivi gli incrementi tabellari risultano
determinati sulla base dei parametri in vigore al 30 settembre 1998 e
corrisposti con il frazionamento sopra indicato e con riferimento ai valori di
cui alla tabella allegata. Gli incrementi di cui al precedente punto
ricomprendono la trasformazione in valori tabellari dell’E.D.R. di £. 20.000 di
cui all’art. 2 dell’accordo 27 gennaio 1993.
Conseguentemente
l’erogazione dell’E.D.R. di £. 20.000 di cui al predetto accordo cessa a far
data dal 31 luglio 1999 disponendone le parti la relativa abrogazione.
L’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale cessa a far data dal 31
luglio 1999.
A
totale copertura del periodo 1° gennaio/31 luglio 1999 ai dipendenti titolari
di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 22
luglio 1999 è corrisposto con la retribuzione del mese di settembre 1999 un importo
forfettario di £. 350.000 lorde. Ai dipendenti assunti successivamente al 1°
gennaio 1999 il predetto importo forfettario verrà calcolato pro rata mensile
in rapporto ai mesi risultanti dalla data di assunzione al 31 luglio 1999
considerando come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
L'importo forfettario non produce effetti diretti o indiretti sugli istituti
contrattuali e di legge ivi compreso il trattamento di fine rapporto
|
LIVELLO |
MINIMO
PRECED. |
NUOVO
MINIMO |
INCREM. |
PARAM. |
MINIMO
Agosto
99 50.00% |
Minimo
Agosto
2000 |
|
10 |
2.348.040 |
2.472.798 |
124.758 |
300 |
2.410.419 |
2.472.798 |
|
9 |
2.128.890 |
2.242.004 |
113.114 |
272 |
2.185.447 |
2.242.004 |
|
8 |
1.941.046 |
2.044.180 |
103.134 |
248 |
1.992.613 |
2.044.180 |
|
7 |
1.784.510 |
1.879.326 |
94.816 |
228 |
1.831.918 |
1.879.326 |
|
6 |
1.627.976 |
1.714.476 |
86.500 |
208 |
1.671.226 |
1.714.476 |
|
5 |
1.447.958 |
1.524.892 |
76.934 |
185 |
1.486.425 |
1.524.892 |
|
4 |
1.283.595 |
1.351.796 |
68.201 |
164 |
1.317.696 |
1.351.796 |
|
3 |
1.134.886 |
1.195.186 |
60.300 |
145 |
1.165.036 |
1.195.186 |
|
2 |
1.001.830 |
1.055.060 |
53.230 |
128 |
1.028.445 |
1.055.060 |
|
1 |
782.680 |
824.266 |
41.586 |
100 |
803.473 |
824.266 |
(1)
Per gli impiegati di età inferiore ai 21 anni i minimi di stipendio previsti
dalla
presente tabella sono ridotti del 6% sui valori tabellari al 1° agosto
1999
FONDO CASELLA
Aggiungere
all'art. 4, parte quinta, del contratto il seguente capoverso:
"Disposizioni
per il Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani
per il periodo 1999-2003"
Nel
contesto globale del rinnovo contrattuale e delle reciproche concessioni
effettuate per garantire l'equilibrio finanziario del Fondo, si conviene che la
vigente aliquota contributiva di solidarietà dell'8,50% a carico dell'azienda è
elevata al 10,75% (+2,25%) a decorrere dal 1° agosto 1999.
Resta invariata la misura della aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80%,
comprensiva della quota a carico del dipendente dello 0,50%.
Si conferma il contenuto della disposizione di cui al 2° comma del presente
articolo, relativa all'impegno dei lavoratori per l'assunzione a proprio carico
dei futuri incrementi della aliquota di solidarietà che si rendessero
eventualmente necessari.
Peraltro, nei limiti di validità quadriennale del presente contratto, qualora
si verificasse una ulteriore decrescita della popolazione attiva in misura di
straordinaria rilevanza, le parti si incontreranno per individuare le misure
idonee a garantire l'equilibrio finanziario del Fondo".
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le
parti, nel confermare il contenuto e gli impegni assunti con la dichiarazione
in calce all’art. 14 – parte prima - Norme generali, per quanto concerne in
particolare "l’esigenza di esaminare congiuntamente i fenomeni di
riduzione dell’occupazione per identificare le cause e contribuire a limitare i
riflessi dannosi", rilevano che la complessa ed articolata operazione di
rinnovo contrattuale definita con il presente accordo, ha avuto tra i temi
centrali affrontati e risolti , anche quello relativo alla stabilità economico-finanziara
del Fondo Casella.
Le parti, infatti, hanno considerato come riferimento per le politiche
gestionali del settore le valutazioni tecnico attuariali relative alle
condizioni di equilibrio del Fondo nel periodo 1999-
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le
parti entro il 30 settembre 1999 procederanno a realizzare le intese di
competenza per le modifiche del Regolamento del Fondo Casella idonee a
consentire i versamenti contributivi da parte delle società di lavoro
interinale per i lavoratori utilizzati dalle aziende editrici e stampatrici dei
giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa.
Letto,
confermato e sottoscritto.