VERBALE DI ACCORDO
In data 18 Settembre 2001 tra le Società del
Gruppo Mediaset (Mediaset S.p.A, Mediatrade S.p.A., RTI S.p.A., Videotime S.p.A., Elettronica
Industriale S.p.A., RTI Music S.r.l.,
Mediadigit S.p.A. e Medusa Video S.r.l.)
rappresentate dai Signori Flaviano Giorgi, Giancarlo Marucci, Andrea Ronchetti
e
Il Sindacato Lavoratori Comunicazione (SLC - CGIL) in
persona del Segretario Nazionale Lucio Muoio.
L’Unione Italiana Lavoratori della Stampa Spettacolo Informazione e Cultura
(UILSIC UIL) in persona del Segretario Nazionale Riccardo Catini.
Unitamente all'Esecutivo Nazionale dei Delegati
1 Sistema di relazioni sindacali e di informazione
2 Disciplina del rapporto di lavoro
3 Orario di lavoro
4 Trattamento economico
5 Quadri
7 Parte conclusiva
8 Allegati e dichiarazioni congiunte
l’ipotesi di rinnovo allegata dell’Accordo Integrativo Aziendale.
Per quanto riguarda il capitolo 6° “Classificazione
del personale” il completamento della revisione
dell’impianto classificatorio dell’AIA richiede un
ulteriore fase di lavoro della Commissione congiunta che ha finora operato,
poiché anche nel corso della riunione odierna sono emerse nuove esigenze di
collocazione professionale avanzate dalle OOSS.
Resta inteso che
In ogni caso le parti si impegnano
a definire la materia relativa alla classificazione del personale entro il
30.11.2001.
L.C.S
CAPITOLO I
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Le parti si danno atto che la titolarità delle trattative, della
stipulazione, gestione ed interpretazione del presente accordo
aziendale compete esclusivamente alle Organizzazioni Sindacali CGIL CISL UIL e
alle RSU che si riconoscono nei principi e nelle istanze proposte da dette
organizzazioni.
Pertanto le rappresentanze, il potere di negoziazione e l’esercizio delle
prerogative sindacali, ivi comprese quelle relative a
permessi, assemblee, tutele e contributi sindacali, vengono attribuiti soltanto
ai soggetti che aderiscono esplicitamente al sistema di Relazioni Industriali,
così come configurato dagli accordi interconfederali stipulati tra
rappresentanze datoriali e CGIL CISL UIL, nel CCNL
Imprese Radio Televisive Private e nel
presente accordo.
Le parti altresì:
- confermano che l’assetto delle relazioni sindacali e dei criteri di
rappresentanza all’interno delle seguenti società del
Gruppo Mediaset (RTI, Videotime,
Elettronica Industriale, Mediaset, Mediatrade, RTI Music, Mediadigit
e Medusa Video), che sono interessate al presente accordo integrativo, può
considerarsi sufficientemente consolidato ed efficacemente articolato;
- convengono altresì che i processi di razionalizzazione delle strutture
organizzative centrali e periferiche e di quelle di produzione delle predette
società che si sono verificati nel corso degli ultimi anni, hanno determinato
l’opportunità di consolidare un sistema di relazioni sindacali che permette di delineare con chiarezza ruoli, responsabilità e materie
oggetto d’informazione, verifiche e confronti;
- convengono infine il recepimento dei principi in tema di relazioni sindacali e
della contrattazione fissati nell’accordo interconfederale 23.7.93, ribaditi nel CCNL
9/7/99 del Settore radiotelevisivo privato:
le Relazioni Sindacali tra le aziende sopracitate e le rappresentanze unitarie dei lavoratori di dette-società hanno la seguente articolazione:
Art. 2 1) Relazioni Sindacali a Livello Nazionale
a) Le materie
oggetto del confronto saranno indicativamente le seguenti:
- applicazione del CCNL del Settore radio
televisivo privato;
- contrattazione integrativa aziendale per le società del Gruppo Mediaset;
- sistema d’informazione di cui all’art. 5 del presente accordo;
- eventuale interpretazione autentica delle parti sulle norme del presente
accordo integrativo, nonché su eventuali intese di
carattere applicativo/gestionale o in materia di normative emanate da terzi che
dovessero dare adito a controversie;
- analisi sulle informazioni fornite riguardo alle società del Gruppo Mediaset, soprattutto se attinenti a processi organizzativi
o ad innovazioni tecnologiche che possano avere riflessi sul personale
dipendente.
Le parti concordano inoltre
d'incontrarsi ogniqualvolta dovessero insorgere divergenze circa
l’interpretazione e/o applicazione di accordi
collettivi nazionali e aziendali, per prevenire e risolvere eventuali
conflittualità.
Le riunioni per l'esercizio del sistema d'informazione previsto dall'art. 5
del vigente AIA, nonché dall'art. 4 del vigente CCNL,
si svolgeranno di norma tra
b) Per l'espletamento delle Relazioni sindacali relative al presente
livello, con decorrenza 1 Luglio 2000 è stato istituito un "Esecutivo
Nazionale" composto da 18 unità
individuate dalle OOSS nazionali/territoriali firmatarie il CCNL del
settore radiotelevisivo privato, l'Accordo Integrativo Aziendale ed il Protocollo 26 Giugno 2000, tra le RSU in
carica in quel momento.
Le OOSS nazionali e territoriali e l'Esecutivo nazionale, fermo restando
quanto previsto all'articolo 1 del Protocollo 26 Giugno 2000, hanno la responsabilità della trattativa per il rinnovo
dell' Accordo Integrativo Aziendale delle Società del Gruppo Mediaset nonché delle Relazioni sindacali sui temi di
carattere generale.
2) Relazioni Sindacali a Livello
Aziendale
A questo livello le Relazioni Sindacali si svolgeranno tra
Per quanto riguarda le relazioni sindacali su argomenti riguardanti le
singole unità operative le stesse si svolgeranno tra
Le materie oggetto di analisi a livello aziendale
saranno indicativamente le seguenti:
- applicazione corrente del CCNL del Settore radio
televisivo privato;
- applicazione del presente accordo integrativo
aziendale: in particolare per quanto attiene l’ambiente, l’assetto degli orari
di lavoro, nonché l’organizzazione del lavoro in rapporto alle specifiche
esigenze tecnico-produttive e organizzative della singola azienda.
In particolare per quanto riguarda Elettronica Industriale si fa espresso
riferimento all'allegato n°1, e per Videotime si fa
espresso riferimento all'Accordo Sindacale del 10.03.1999 in allegato (n°2) al
presente Accordo Aziendale.
Art. 3 - Diritti sindacali.
Le parti riconfermano quanto previsto in materia dal CCNL 09.07.99 per i dipendenti del Settore
radio televisivo privato nonché quanto indicato di seguito:
1) fermo restando quanto previsto al titolo III della legge 300/70 e
dall’Accordo interconfederale 20.12.93 recepito dal
vigente CCNL per lo svolgimento dell’attività sindacale, ai membri di ogni RSU
nel loro complesso, nell’ambito di ogni singola azienda, viene riconosciuto il
monte ore annuo, differenziato per società, come stabilito dall'accordo del
26.6.2000, secondo quanto di seguito
indicato:
R.T.I. 1000 ore anno
Videotime 1200 ore anno
Elettronica Industriale
700 ore anno
Mediaset 200 ore anno
Mediatrade: 100 ore anno
RTI Music:20 ore anno
Mediadigit: 50 ore anno
L'applicazione della normativa di cui sopra viene
regolamentata secondo le modalità operative sotto indicate:
a) il permesso verrà richiesto con almeno 24 ore
di anticipo con indicazione della durata prevista e verrà concesso con le
procedure di cui alla citata legge 300/70 e all’Accordo interconfederale;
b) il permesso sarà rilasciato compatibilmente con le esigenze di servizio
dal superiore gerarchico, preventivamente al distacco dal posto di lavoro.L'Azienda invierà formale comunicazione al rappresentante
sindacale della concessione del permesso o degli eventuali motivi che ne
impediscono la fruizione;
c) in caso di riunioni delle RSU sarà cura di tale organismo comunicare
alla Direzione
del personale la data e l’ora di
inizio e termine della riunione. In presenza di
eventuali, comprovate ed oggettive difficoltà operative, l’Azienda potrà
chiedere alle RSU di concordare una nuova data.
d) le RSU esporranno nelle bacheche ad esse
riservate esclusivamente comunicati o informazioni di interesse
sindacale e del lavoro e ne invieranno copia alla Direzione Aziendale.
e) ad ogni componente le RSU saranno consegnate le
chiavi delle bacheche sindacali.
f) in applicazione di quanto previsto al punto 21 parte II dell’Accordo
interconfederale succitato recepito nel vigente CCNL i
nominativi dei componenti le RSU dovranno essere comunicati per iscritto dalle OO.SS. locali alla Direzione
aziendale.
2) In applicazione dell’art. 12 del vigente CCNL, ai lavoratori membri di organi direttivi delle Confederazioni Sindacali, delle
Delegazioni Nazionali di Categoria e dei Sindacati nazionali e provinciali ad
essa aderenti, firmatari del presente accordo, saranno concessi,
compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi per l’espletamento delle
loro funzioni.
Tali permessi saranno retribuiti fino ad un massimo di 12 giornate l’ anno per ciascuna Organizzazione Sindacale.
L’appartenenza agli organi di cui al primo comma del presente paragrafo 2) e le variazioni relative devono essere
comunicate per iscritto alle Organizzazioni Sindacali Imprenditoriali
competenti (Federazione Radio Televisioni).
Il permesso retribuito deve venire espressamente
richiesto dalle Organizzazioni dei lavoratori interessati con lettera
indirizzata all’azienda con almeno 24 ore di preavviso.
Art. 4 -
Assemblee.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nella unità
produttiva in cui prestano la loro opera, al di fuori dell’orario di lavoro,
nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 12 ore annue, per le quali
verrà corrisposta ai lavoratori che vi partecipano la normale retribuzione.
Nel caso di assemblee durante l’orario di lavoro,
le organizzazioni sindacali si impegnano ad effettuare le stesse con modalità
che garantiscano l’esigenze del servizio, di presidio e la salvaguardia degli
impianti; tali modalità saranno concordate con
Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi
di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente
dalla RSU o dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL con ordine del
giorno, su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di
precedenza delle convocazioni, comunicato al datore di lavoro con un minimo di
24 ore di anticipo.
I lavoratori che parteciperanno alle assemblee tenute in locali esterni alla unità produttiva di appartenenza dovranno registrare,
tramite badge personale, la durata dell’assenza dal posto di lavoro. In caso di assemblee tenute presso l'unità produttiva di
appartenenza i lavoratori dovranno comunicare al proprio responsabile
gerarchico, prima di allontanarsi dal posto di lavoro, l'assenza per
partecipare all'assemblea.
Alle assemblee potranno partecipare dirigenti sindacali esterni,
preventivamente indicati al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del contratto collettivo nazionale
di lavoro.
Art. 5 - Sistema d’informazione .
Nell’ambito del sistema di Relazioni Sindacali definito nei precedenti
articoli il Sistema d’informazione per le Società di cui in premessa si
articolerà come segue:
le Società forniranno, di norma in due riunioni
annuali a livello nazionale (entro giugno e dicembre), all'Esecutivo Nazionale, assistito dalle OO.SS. nazionali e territoriali,
le seguenti informazioni in merito ai dati:
- sulle materie definite per questo livello nel CCNL 9.7.99
- sull’andamento economico dell’esercizio delle
Società in premessa (da fornire nel secondo semestre dell’anno);
- sul numero degli occupati al 31 Dicembre di ogni
anno; questi dati saranno forniti anche disaggregati per: società/area, uomini
e donne, personale a tempo indeterminato alle date sopra indicate, personale
operante a tempo determinato (media annua) e personale con CFL;
- sull’organizzazione del lavoro e la sua evoluzione;
- sull’andamento anche quantitativo del lavoro straordinario;
- sulla mobilità anche interaziendale;
- sulle attività di formazione e riqualificazione professionale;
- sulle azioni positive;
- su eventuali rilevanti fenomeni in tema di ambiente
di lavoro;
- sull’evoluzione degli inquadramenti professionali.
Le parti concordano inoltre che, in occasione degli incontri periodici di
cui ai comma precedenti, possono costituire Gruppi misti di lavoro, composti da non più di 6 componenti per parte, per svolgere esami e
verifiche congiunte su materie che possano avere riflessi sulla condizione
lavorativa.
In particolare in occasione di significativi
cambiamenti nell’organizzazione del lavoro anche a seguito di innovazioni
tecnologiche.
L’attività di detti gruppi si concluderà, se del
caso, con un documento congiunto di cui le parti stipulanti terranno conto per
gli interventi conseguenti.
Specificatamente, per quanto riguarda l'introduzione della tecnologia
digitale nelle aziende del Gruppo Mediaset, è stato
costituito un gruppo misto di lavoro composto da un
numero massimo di 6 persone rappresentanti le organizzazioni sindacali
firmatarie dell'AIA vigente e del protocollo del 26 Giugno 2000 e di 6 persone
di parte datoriale per svolgere esami e verifiche
congiunte in merito a quanto possa avere riflessi sulle condizioni lavorative o
su significativi cambiamenti nell'organizzazione del lavoro.
L'attività di detto gruppo si concluderà, se del
caso, con un documento congiunto di cui le parti terranno conto per gli
interventi conseguenti.
NOTA A VERBALE:
Le parti dichiarano che le norme del presente capitolo
e gli allegati 1 e 2 hanno recepito e armonizzato la disciplina relativa al
sistema di relazioni sindacali e d'informazione per le Aziende del Gruppo Mediaset, pertanto si intendono decadute ed annullate ogni
e qualsiasi intesa a tal riguardo intervenuta tra le parti.
Art. 6 - Formazione e aggiornamento
professionale.
Le
parti riconfermano l’importanza che viene attribuita
alla formazione e all’ag-giornamento professionale come strumenti per
ottimizzare le risorse umane interne e contemporaneamente valorizzare le
esperienze e la professionalità.
Si conviene quindi che i progetti di formazione, di riqualificazione e
aggiornamento professionale predisposti dalle aziende di cui in premessa, siano
oggetto di analisi preventiva e consuntiva nel corso
dei due incontri annuali in tema di informazione al fine di valutare anche
suggerimenti e proposte in merito, formulate da parte delle OO.SS.
e dei rappresentanti dei lavoratori.
Ciò utilizzando eventualmente anche le opportunità
in materia offerte a livello CEE.
Art. 7- Ambiente
e salute.
Le parti, alla luce della recente normativa in
materia di Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in
particolare il D.Lgs. 626/94 e il D.Lgs. 242/96, confermano la validità dei principi fissati
nell’accordo tra FRT e OO.SS.LL. nazionali
del 25 ottobre 1995.
In particolare per quanto riguarda la nomina dei Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, gli ambiti delle loro operatività in azienda, e il
numero degli stessi per ciascuna Società.
Pertanto le parti convengono che l’intera materia sarà gestita in conformità alle norme
di legge e contrattuali sopra richiamate.
Art. 8 - Pari
opportunità e azioni positive.
Le parti confermano quanto previsto in materia all’art. 26 bis del CCNL
9.7.94.
Convengono inoltre che la materia relativa all’applicazione,
nell’ambito delle Società di cui in premessa, delle leggi vigenti in materia di
pari opportunità e azioni positive,
formerà oggetto di informazione e di analisi in occasione
dei due incontri nazionali annuali di cui all’art. 5 del presente accordo.
Le parti convengono altresì di operare, nell’esame congiunto di detta
materia, anche mediante gruppi di lavoro che opereranno nell’ambito dell' “ Esecutivo Nazionale” con le Direzioni del personale
delle singole società.
In occasione delle riunioni di detti gruppi le parti convengono di
esaminare e concordare eventuali progetti di formazione e realizzare in
concreto i principi sulle azioni positive di cui alla L. 125/91.
Art. 9 -
Mobilità.
L’azienda,
in accordo con le strutture sindacali, riconferma il proprio orientamento a
valorizzare, in relazione a necessità od opportunità
organizzative, il potenziale umano disponibile al suo interno favorendone la
crescita professionale.
A
tale proposito si riconferma che tale orientamento avrà per oggetto non
soltanto la singola azienda, ma terrà conto di possibilità interaziendali
nell’ambito territoriale del settore di appartenenza,
privilegiando, in presenza di caratteristiche e competenze necessarie, le risorse
interne.
A tal fine si ricercheranno soluzioni consensuali fra le parti.
Art. 10 - Appalti
e decentramento produttivo.
Le organizzazioni sindacali e l’azienda riconfermano la necessità che le
capacità produttive interne vengano utilizzate
nell’ottica della migliore razionalizzazione ed ottimizzazione e che il ricorso
a forme di appalto e decentramento produttivo venga effettuato considerando,
comunque, l’opportunità di privilegiare l’utilizzo delle risorse interne.
A tale scopo, in presenza di iniziative innovative
e/o sperimentali legate anche a canali tematici, le parti convengono di
incontrarsi in sede specifica per valutare il ricorso a mansioni non previste
nell'attuale classificazione del personale, nonché a criteri di flessibilità
nell'organizzazione del lavoro, tenuto conto della valorizzazione dei profili
professionali delle risorse interne.
Allo scopo di realizzare e garantire la tutela dei lavoratori circa il
rispetto degli obblighi previsti in materia di lavoro, l’azienda si impegna affinchè in sede di
stipula dei contratti di appalto siano riportate clausole che prevedano il
rispetto delle normative vigenti da parte delle imprese appaltatrici, comprese
quelle in materia di sicurezza e salute, e del contratto collettivo del settore
di appartenenza (per le produzioni radio televisive è il vigente CCNL).
Le parti riconfermano i contenuti di cui all’art. 7
del CCNL vigente nonché gli impegni assunti in materia
dall’art. 4 del CCNL succitato in tema di “Diritto di Informazione a livello
aziendale”.
Le aziende firmatarie le presenti intese inoltre
semestralmente comunicheranno, nel modo più analitico possibile, alle
organizzazioni sindacali l’utilizzo globale delle risorse comprensivo del
ricorso agli appalti.
CAPITOLO II
Art. 11- Periodo
di prova.
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti
limiti:
9° e 8° livello: 150 giorni
7° livello: 90 giorni
6°, 5° e 4° livello: 60 giorni
3° livello: 30 giorni
2° e 1° livello: 15 giorni
I giorni indicati nel precedente comma devono intendersi di calendario.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può
avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle parti, senza obbligo
di preavviso ma con diritto al pagamento della indennità
sostitutiva delle ferie, della 13a e 14a mensilità e del trattamento di fine
rapporto, pari a tanti ratei quanti sono stati i mesi interi di servizio
prestati.
Le frazioni di mesi superiori a 15 giorni sono considerate, a questi
effetti, come mesi interi. La durata del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione e non è ammessa né la
protrazione né il rinnovo.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla
disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà
confermato in servizio e gli verrà riconosciuta l’anzianità a tutti gli effetti
dal giorno di inizio del periodo di prova.
L’azienda ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro quando l’interruzione
del periodo di prova per causa di malattia o di infortunio
superi la durata del periodo di prova previsto per il corrispondente livello di
inquadramento e comunque non sia inferiore a 45 giorni di calendario.
Durante il periodo di interruzione della prova per
malattia non decorrerà né il trattamento economico a carico dell' azienda né
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato di
personale impiegato precedentemente con contratto a tempo determinato, nella
stessa mansione, è escluso il periodo di prova (sempreché
la durata del precedente contratto sia pari o superiore alla durata del periodo
di prova previsto per il livello di assunzione).
Art. 12-
Passaggio di mansioni.
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è
stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti
alle ultime effettivamente svolte senza alcuna diminuzione della retribuzione.
In relazione alle esigenze aziendali, il
dipendente può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle
inerenti alla sua categoria purché ciò non comporti alcun peggioramento
economico, né alcun mutamento sostanziale nella sua posizione professionale o
nel suo inquadramento.
In detta ipotesi, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione relativa alla nuova mansione se questa afferisce
a categorie superiori.
Il passaggio temporaneo a mansioni di categoria superiore deve risultare da atto scritto inviato al dipendente, in cui
dovrà essere indicata la nuova mansione, il periodo di durata della stessa ed
il relativo trattamento economico.
Il passaggio temporaneo a mansioni di categoria superiore non dovrà
superare i due mesi consecutivi; trascorso detto periodo
l’interessato passerà definitivamente nella categoria superiore salvo i casi in
cui si tratti di funzioni temporaneamente lasciate vacanti dal lavoratore in
favore del quale vige l’obbligo della conservazione del posto.
Detto passaggio dovrà risultare da comunicazione
scritta al dipendente e per conoscenza alle RSU.
Art 13- Ferie.
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di
riposo retribuito pari a 25 giorni lavorativi l’anno.
L’epoca delle ferie collettive, cadenti di norma nel periodo
maggio/ottobre, sarà stabilita dalla Direzione e comunicata entro il mese di aprile, oltre che agli interessati anche alle
Organizzazioni Sindacali aziendali, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori
e compatibilmente con le necessità dell’azienda.
La maturazione delle ferie avviene in ragione d’anno con frazionamento in
tanti dodicesimi quanti sono i mesi lavorati nell’anno stesso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al
lavoratore spetterà il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie in
proporzione ai dodicesimi maturati.
Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno considerate, a questi
effetti, come mese intero.
Qualora durante il godimento delle ferie il
lavoratore si ammali, la malattia interrompe le ferie purché il lavoratore ne
dia immediata comunicazione e provveda ad inviare, nei modi e nei termini di
legge, idonea certificazione medica.
L’interruzione ha effetto a partire dal giorno in
cui l’azienda è stata portata a conoscenza dell’insorgere della malattia.
In caso di malattia o infortunio che non abbiano reso
possibile l’inizio delle ferie, il godimento di esse potrà avere luogo a
guarigione avvenuta compatibilmente con le esigenze dell’azienda.
Qualora l’azienda non consenta il godimento delle ferie nel periodo di cui al II comma, il lavoratore ha il diritto di fruire delle
ferie residue entro il 30 aprile dell’anno successivo.
È ammesso il frazionamento delle ferie, tanto per esigenze di servizio
quanto per necessità del lavoratore, in non più di due periodi, salvo casi
eccezionali o diversa intesa fra le parti.
Non è consentita la rinuncia al riposo annuale né la sostituzione di esso con compenso alcuno.
Le ferie non debbono essere fruite nel periodo di
preavviso salvo diverso accordo fra le parti.
L’azienda può richiamare il personale in ferie prima del termine del
periodo di riposo quando inderogabili necessità di
servizio lo richiedano, rimborsando le spese eventuali incontrate a causa
dell’anticipato ritorno.
Art. 14- Permessi
non retribuiti.
Ove ricorrano giustificati motivi e compatibilmente
con le esigenze di servizio,
Art. 15- Congedi.
I congedi sono disciplinati dalle leggi vigenti in materia, si richiama in
particolare
Nota all’art. 15: le parti si
incontreranno per definire le modalità applicative rinviate dalla legge
alla contrattazione collettiva.
Art.16 Aspettativa non
retribuita.
Resta facoltà dell’azienda
concedere al lavoratore, per
eccezionali e comprovati motivi,
che non rietrino nell'ambito di applicazione della
Legge 53/2000, un periodo di aspettativa fino ad un massimo di un anno; resta
esclusa per tale periodo la maturazione della retribuzione e di tutti gli altri
istituti contrattuali, ivi compresa l’anzianità a qualsiasi effetto.
Art. 17-
Permessi individuali retribuiti.
Fermo restando quanto disposto dagli artt. 37 e
43 del CCNL 9.7.99 e dall’art. 27 del presente accordo, le parti convengono che
i permessi retribuiti, da utilizzare a multipli di 15 minuti,previsti
dai suddetti articoli potranno essere fruiti anche in gruppi di 4 o di 8 ore.
I permessi non goduti entro l’anno di maturazione potranno essere fruiti
anche in epoca successiva e comunque non oltre il 30
settembre dell’anno seguente; dopo tale data verranno monetizzati, con il
foglio paga di ottobre, nei termini già previsti dall'art. 32, nota a verbale..
Le modalità operative relative al godimento dei suddetti permessi verranno definite a livello locale, tenuto conto delle
esigenze dei lavoratori e compatibilmente con le necessità dell’azienda.
Art. 18 Permessi
straordinari
L'Azienda concederà al lavoratore padre, che ne farà richiesta, un giorno
di permesso retribuito in coincidenza con la nascita del figlio.
Art. 19 -
Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Fermo restando quanto previsto dalle leggi e dal CCNL per il caso di
licenziamento, il rapporto di lavoro potrà essere risolto da una delle parti
con un preavviso i cui termini sono stabiliti come
segue:
9° e 8° livello: 150 giorni di calendario
7° livello: 90 giorni di calendario
6°, 5° e 4° livello: 60 giorni di calendario
3° livello: 30 giorni di calendario
2°e 1° livello: 15 giorni di calendario
In caso di dimissioni i termini della disdetta decorrono dal 1° o dal 16° giorno
di ciascun mese.
Nel caso in cui il lavoratore risolva il rapporto
di lavoro senza l’osservanza dei predetti termini gli viene trattenuta
un’indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato
preavviso.
In caso di licenziamento è facoltà del lavoratore risolvere immediatamente
il rapporto di lavoro, sia all’inizio che nel corso
dell’eventuale preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo
per il periodo di preavviso non prestato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente
indennità, è utile al
solo fine dell'anzianità di servizio.
Durante la decorrenza del periodo di preavviso per il licenziamento,
spettano al lavoratore dei permessi non retribuiti, per la ricerca di una nuova
occupazione. La durata e l’orario di tali permessi saranno concordati fra le
parti in rapporto alle esigenze
di servizio.
Tanto
del licenziamento quanto delle dimissioni dovrà essere data
comunicazione per iscritto.
Art. 20 - Visite
mediche specialistiche.
Saranno
concessi, su richiesta da rivolgere al proprio
superiore almeno due giorni prima della prevista necessità, permessi
retribuiti, fruibili di norma all’inizio o alla fine dell’orario di lavoro
giornaliero, per l’effettuazione di visite mediche specialistiche che non
possano essere effettuate al di fuori dell’orario di lavoro.
L’assenza dovrà essere giustificata da idonea certificazione medica con
l’indicazione del giorno e dell’ora di effettuazione
della visita.
I permessi non potranno superare la durata complessiva di 16 ore ogni sei mesi e decadranno allo scadere di ciascun semestre.
Art. 21 -
Malattia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 53 del vigente CCNL, in caso di assenza per malattia nelle giornate non immediatamente
precedenti o successive a giorni non lavorativi o festivi il dipendente - ove
l’assenza sia non superiore a un giorno e non rappresenti prosecuzione o
ricaduta di malattia - potrà omettere di trasmettere o produrre il relativo
certificato medico, limitandosi a compilare una dichiarazione con la quale
attesti di essersi assentato in detto giorno per malattia.
L’azienda si riserva la facoltà di richiedere la produzione della
certificazione medica.
Art. 22-
Maternità.
Durante il periodo di astensione obbligatoria per
maternità le Società firmatarie il presente accordo integrativo
corrisponderanno alle lavoratrici una integrazione al trattamento di legge in
misura tale da far loro raggiungere la normale retribuzione netta mensile.
Art. 23- Part-time.
In applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge e dal
vigente CCNL in materia di lavoro a tempo parziale le parti, al fine di dare
idonea risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, compatibilmente con
l’organizzazione del processo produttivo, concordano sull’opportunità di
introdurre forme di lavoro a tempo parziale che saranno disciplinate secondo i
seguenti principi:
- Volontarietà di entrambe le parti.
- Reversibilità delle prestazioni da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia
compatibile con la mansione svolta e/o da svolgere, fermo restando la
volontarietà delle parti.
- Priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo
parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove
assunzioni, per le stesse mansioni.
Il lavoratore potrà chiedere di effettuare la
prestazione a tempo parziale per una durata non inferiore al 50% dell’orario
settimanale.
La retribuzione diretta ed indiretta attuale e differita nonché
gli “istituti contrattuali” saranno riproporzionati
in relazione alla ridotta durata della prestazione.
Ai fini dei meccanismi legati all’anzianità previsti dal CCNL e
dall’Accordo Integrativo, le prestazioni di lavoro a tempo parziale saranno
computate in proporzione alla ridotta prestazione di lavoro.
Nota all’art. 23: le parti si
incontreranno per definire le modalità applicative rinviate dalla legge
alla contrattazione collettiva, nelle more si intende valido quanto previsto
dall' AIA 13.01.1997 in materia di retribuzione delle prestazioni
supplementari.
CAPITOLO III
Art. 24 - Orario
di lavoro.
PREMESSA
L’orario di lavoro è disciplinato dalle norme di legge e dagli artt37 e 38
e seguenti del CCNL 9.7.1999.
L’orario di lavoro contrattuale è fissato in 40 ore settimanali effettive e la
prestazione lavorativa sarà distribuita sui giorni della settimana di
calendario secondo quanto disposto dal vigente CCNL 9.7.1999. L’impiego del
personale per 5 giorni settimanali si intende
distribuibile sui 7 giorni della settimana di calendario, in correlazione alle
esigenze tecnico-produttive.
I lavoratori non potranno esimersi dall'effettuare gli orari predisposti
dall'Azienda.
Le parti si danno atto che la pausa, ove prevista, interrompe l'orario di
lavoro nonché la prestazione e potrà durare di norma
tra i 30 minuti i 90 minuti; la durata della stessa verrà stabilita a livello
locale , tenuto conto delle esigenze della produzione e delle prassi locali e
dell'esistenza di eventuali servizi mensa.
Le parti stipulanti provvederanno a sorvegliare
sulla corretta applicazione della presente intesa.
Tutto ciò premesso le parti individuano le seguenti tipologie di
distribuzione dell’orario
di lavoro, dandosi reciprocamente atto che esse
rispondono ai criteri di flessibilità e di migliore utilizzo degli impianti.
Tutte le maggiorazioni e le indennità di cui al presente articolo
24 non sono cumulabili tra loro in quanto la maggiore assorbe la minore.
A) Orario costante:
articolato su otto ore giornaliere con pausa. Per i settori amministrativi e assimilabili,
individuati dalla Direzione aziendale, è consentito posticipare l’inizio
dell’attività
lavorativa giornaliera entro il massimo di un’ora con
correlativa necessità di recuperare la prestazione al termine dell’orario della
stessa giornata.
Le modalità di attuazione
della suddetta flessibilità verranno determinate a livello aziendale.
Per i settori amministrativi e assimilabili,
individuati dalla Direzione aziendale sarà inoltre previsto un orario di lavoro
mediamente di 38 ore settimanali,. articolato a settimane alterne di 40 e
di 36 ore settimanali. Nella settimana di 36 ore, la prestazione nella giornata
del venerdì sarà limitata alla mattina e sarà
considerata straordinaria, ai fini della corresponsione della relativa
maggiorazione, la prestazione effettuata oltre la 7a ore.
Nota a
verbale: la nuova articolazione,
previa verifica con le RSU, avrà decorrenza dal 1 Gennaio 2002. Il
residuo "Riduzione Orario di Lavoro" dell'anno 2001 verrà goduto o monetizzato secondo la normativa vigente.
B) Orario programmato:
articolato su otto ore giornaliere con pausa. L’azienda entro
l’ultimo giorno lavorativo di ogni settimana definisce
l’orario giornaliero della settimana successiva nonché, indicativamente, quello
relativo alla settimana seguente. La prima entrata in azienda può essere
determinata entro le ore 8.00 e le ore 12.00, con
cadenza di multipli di quarti d’ora. Il dipendente interessato, in accordo con
il responsabile diretto ed in stretta connessione con le esigenze produttive,
può presentare una proposta di orario per i singoli
giorni della settimana successiva.
C) Orario continuato:
articolato su sette ore giornaliere. Tale orario costituisce
la tipologia standard per i lavoratori interessati in
relazione alle mansioni effettivamente espletate ed alle necessità
operative. Gli orari di lavoro saranno stabiliti dalla Direzione e segnalati in
apposite tabelle nelle sedi di lavoro. Le tipologie di detto orario sono le
seguenti:
C1) Continuato semplice:
viene definito dall’azienda con riferimento alle
specifiche produzioni. Settimanalmente, normalmente entro l’ultimo giorno della
settimana precedente,
L’inizio di tale orario sarà compreso tra le ore 8.00 e le ore 13.15 e si manterrà omogeneo per l’intera settimana. (Per omogeneo si intende quell’orario
settimanale i cui orari giornalieri di inizio vengono fissati con un
differenziale massimo di un’ora).
Il termine massimo utile per la convocazione è fissato alle ore 16.15.
Ulteriori esigenze di flessibilità produttiva verranno
concordate in sede locale.
In caso di programmazione di un orario di lavoro diverso da quello omogeneo
della settimana, al dipendente interessato verrà
riconosciuta un’indennità pari al 20% della
quota giornaliera della retribuzione di cui all’art. 30
del presente AIA, per ogni giorno nel quale sia stata determinata dalla
Direzione la suddetta variazione.
La convocazione al di fuori della fascia di cui
sopra potrà essere stabilita solo per produzioni in diretta, diretta differita,
serali o con pubblico.
In casi eccezionali potranno essere operate variazioni nel corso della
settimana per un massimo di 5 volte al mese, per
persona, e con un preavviso di almeno 12 ore. In tal caso al lavoratore verrà riconosciuta una indennità denominata di “Convocazione
straordinaria” pari al 20% della quota giornaliera della
retribuzione di cui all’articolo 30 del presente AIA per ogni giorno di convocazione.
Per produzioni che rivestono carattere di continuità ed il cui inizio dell’orario sia fissato al di fuori della fascia di
cui sopra, saranno determinate le seguenti indennità:
dalle ore 13.16 alle ore 14.15 = 7%
dalle ore 14.16 alle ore 15.15 = 10%
dalle ore 15.16 alle ore 16.15 = 13%
Tali indennità saranno determinate sulla base della quota giornaliera della
retribuzione di cui all’art. 30 del presente AIA per
le ore effettivamente lavorate.
Tutte le suddette indennità non sono cumulabili tra loro in quanto la
maggiore assorbe la minore.
C2) Continuato composto:
viene definito dall’azienda settimanalmente con
comunicazione entro l’ultimo giorno della settimana precedente.
Nel contempo viene anche fornito, indicativamente, l’orario di
lavoro della settimana successiva; tale orario può differire rispetto a quello
della settimana precedente.
Durante ogni singola settimana detto orario si mantiene omogeneo (per
omogeneo si intende quell’orario
settimanale i cui orari giornalieri di inizio vengono fissati con un
differenziale massimo di un’ora) e comporterà il riconoscimento
di una indennità denominata “base C2” pari all’ 11% della quota giornaliera
della retribuzione di cui all’art. 30 del presente AIA per tutti i giorni
lavorati nella settimana.
In caso di programmazione di un orario di inizio
lavoro diverso da quello omogeneo della settimana, al lavoratore verrà
riconosciuta una indennità di convocazione pari al
20% della quota giornaliera della retribuzione di cui all’art. 30 del presente AIA per ogni giorno nel quale sia stata
determinata dalla Direzione la suddetta variazione.
In casi eccezionali potranno essere operate variazioni nel corso della
settimana per un massimo di 5 volte al mese, per
persona, e con un preavviso di almeno 12 ore.
In tal caso al lavoratore verrà riconosciuta una
indennità denominata di “Convocazione straordinaria” pari al 20% della quota
giornaliera della retribuzione di cui all’articolo 30 del presente AIA per ogni
giorno di convocazione.
Le suddette indennità non sono cumulabili tra loro in quanto la maggiore
assorbe la minore.
C3) Continuato giornaliero:
previo confronto con le strutture sindacali aziendali
sarà possibile attivare una tipologia di orario diversa dalle precedenti,
denominata Continuato giornaliero C3 e definita dalle seguenti caratteristiche:
- orario di riferimento
- pianificazione settimanale
- differenziazione giornaliera dell’orario di inizio
lavoro
- indennità “base C3” pari al 16% della quota giornaliera della
retribuzione di cui all’art30 del presente AIA, per
tutti i giorni lavorati nella settimana
- assenza di convocazione programmata.
In casi eccezionali potranno essere operate variazioni nel corso della
settimana per un massimo di 5 volte al mese, per
persona, e con un preavviso di almeno 12 ore. In tal caso al lavoratore verrà riconosciuta una indennità denominata di “Convocazione
straordinaria” pari al 20% della quota giornaliera della retribuzione di cui
all’articolo 30 del presente AIA, per
ogni giorno di convocazione.
Le suddette indennità non sono cumulabili tra loro in quanto la maggiore
assorbe la minore.
Si conviene inoltre che per le tipologie di orario
continuato l’inizio di attività lavorativa non verrà fissata, di norma, tra le
ore 1.00 e le ore 5.00.
D) Orario per gli addetti
all’informazione:
articolato su sette ore giornaliere con eventuale pausa.
Detto orario trova applicazione limitatamente al personale delle aree
redazione/produzione destinate ai telegiornali di news
e sport.
Detto orario viene stabilito, di norma
settimanalmente, dalla Direzione la quale provvederà contestualmente a fornire,
indicativamente, l’orario della settimana successiva.
Qualora l’orario sia diverso da quello con entrata tra le ore 9.00 e le ore
12.00, verrà riconosciuta una indennità pari al 20%
della quota giornaliera della retribuzione di cui all’art. 30 del presente AIA
per ogni giorno in cui verrà osservato.
In casi eccezionali potranno essere operate variazioni nel corso della
settimana per un massimo di 5 volte al mese per
persona e con un preavviso di almeno 12 ore.
In tal caso al lavoratore verrà riconosciuta una
indennità denominata di “Convocazione straordinaria” pari al 20% della quota
giornaliera della retribuzione di cui all’art. 30 del presente AIA per ogni
giorno di convocazione.
Le suddette indennità non sono cumulabili.
E) Orario a
turni avvicendati:
articolato in 7 ore giornaliere con eventuale pausa e
distribuito su due o più turni che coprono l’intero arco settimanale con
riconoscimento della relativa indennità:
maggiorazione dell’ 8% della quota oraria di cui all’art. 30 del
AIA
Stante la particolarità delle prestazioni rese nella fascia notturna tra le
ore 22.00 e le ore 06.00, per i turni effettuati nell’ambito di tale orario verrà riconosciuta, anche a compensazione del relativo
disagio, una indennità complessiva (comprensiva di quanto
previsto dal CCNL) pari al 43% della quota oraria di cui
all’art. 30del presente AIA per ogni ora di effettiva prestazione. Gli orari di
lavoro saranno stabiliti dalla Direzione e segnalati in apposite
tabelle nelle sedi di lavoro.
F) Orario delle troupe
esterne:
per le troupe esterne leggere e pesanti l’orario di
lavoro è di sette ore con eventuale pausa. Gli orari di lavoro saranno
stabiliti dalla Direzione e segnalati in apposite
tabelle nelle sedi di lavoro.
La prestazione lavorativa può essere espletata sia
all'interno , sia all’esterno.
Con decorrenza 1 Novembre 2001:
a) Al personale che stabilmente svolge l'attività
di troupe esterne leggere e pesanti viene riconosciuta
una specifica indennità forfettaria aggiuntiva annua "troupe esterne" pari
a Lire 6.000.000 lorde corrisposta in 12 ratei di Lire 500.000 ciascuno.
b) Al personale delle sedi regionali che svolge
attività di troupe esterna viene riconosciuta una
specifica indennità forfettaria aggiuntiva annua pari
a Lire 6.000.000 corrisposta in 12
ratei di Lire 500.000 ciascuno.
Le predette indennità forfettarie
sono strettamente correlate al concreto espletamento delle attività di troupe esterna e pertanto non competono e viene meno ogni
diritto per il lavoratore, qualora per qualsiasi motivo non sia più adibito a
detta attività lavorativa.
Le predette indennità forfettarie,
ad esclusione dell’indennità di trasferta, assorbono e
sostituiscono l'indennità troupe esterna, l'indennità di convocazione, e comunque ogni altra indennità prevista dal
presente Accordo Integrativo o precedentemente applicate.
c) Al personale che non fa parte delle troupe
esterne leggere e pesanti quando è chiamato a prestare il suo servizio al
seguito delle troupe esterne, verrà corrisposta una
indennità in quota fissa pari a Lire 30.000 per ogni giornata di prestazione
Art.25 - Sede
di lavoro
Ai
fini del presente Accordo, considerata la particolarità dell’attività di
produzione radiotelevisiva e dello spettacolo, gli uffici, gli studi televisivi o
case di produzione, gli studi fotografici, i teatri ed ogni sito ubicato nei
Comuni di Milano, Cologno Monzese,
Cinisello Balsamo, Lissone,
Segrate, Sesto San Giovanni saranno considerati
indifferentemente come unica sede di lavoro.
Egualmente
devono intendersi, unica
sede di lavoro, gli uffici, gli studi televisivi o case di produzione, gli
studi fotografici, i teatri ed ogni sito ubicato nel Comune di Roma.
Altresì
saranno considerate come unica sede di lavoro gli uffici, gli studi televisivi
o case di produzione, gli studi fotografici, i teatri ed ogni sito ubicato in
ciascuno dei territori comunali di: Ascoli, Bari/Modugno,
Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Napoli/ Casoria,
Palermo, Perugia, Torino/ Beinasco,
Trento e infine Venezia.
Nota all’art. 25: nella lettera di assunzione è indicata l’originaria unità produttiva di
appartenenza
Art.-26 Riposi
Per le attività direttamente ed indirettamente collegate
alla produzione radiotelevisiva e dello spettacolo in genere, il giorno di riposo
settimanale verrà determinato in relazione
alle esigenze
produttive e, in base all’art. 5 della legge 370/1934, potrà cadere in un
giorno diverso dalla domenica fatti salvi i trattamenti economici previsti
dall’art. 32.
Le parti concorderanno a livello locale modalità di articolazione dell'orario di lavoro tenendo conto
dell'accorpamento tra giorno di riposo settimanale e giorni di non lavoro nel
rispetto delle esigenze produttive e delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 27 -
Riduzioni d’orario.
Le riduzioni di orario comprensive anche di quanto
stabilito dall’art. 37 del CCNL sono le seguenti:
·
al personale che presta la propria attività con
articolazioni di orario pari o superiore a 40 ore settimanali vengono
complessivamente concesse 76 ore annue di permesso che assorbono ogni istituto
analogo previsto dal vigente CCNL o AIA 13.1.1997 compreso lo “scomputo” di cui
all’art. 24 del AIA 4.7.92 stesso;
·
al personale che presta la propria attività con
articolazioni di orario mediamente inferiore a 40 settimanali (art. 24 lettere
A ultimo paragrafo; C; D; E; F) vengono complessivamente concesse 8 ore annue
di permesso che assorbano ogni istituto analogo previsto dal vigente CCNL e AIA
13.1.97 compreso lo “scomputo” di cui all’art. 24 del AIA 4.7.92 stesso.
Art. 28 - Lavoro
straordinario.
È
considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata massima
dell’orario contrattuale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in
necessità imprevedibili, indifferibili, di durata temporanea.
Le relative eventuali prestazioni straordinarie saranno compensate con le
maggiorazioni contrattuali stabilite o compensate da corrispondenti riposi,
possibilmente collegati con quelli settimanali. Nessun lavoratore può esimersi
dall’effettuare il lavoro straordinario, il lavoro notturno, il lavoro festivo,
salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
I
dati consuntivi dello straordinario effettuato, anche in forma disaggregata, verranno comunicati alle OO.SS. con cadenza semestrale.
Art. 29 - Lavoro
festivo.
È
assimilabile al lavoro festivo quello effettuato nei giorni destinati al riposo
settimanale. Tali prestazioni saranno compensate con le relative maggiorazioni
previste dal presente Accordo Integrativo Aziendale.
L’orario di lavoro settimanale potrà essere determinato con inizio in
qualunque giorno della settimana; in tal caso, nell’ambito della settimana
mobile così come predeterminata, qualora siano previste 2 giornate di non
prestazione, il primo giorno
sarà considerato di non lavoro (NL) ed il secondo di
riposo settimanale (R), anche ex legge 370/34.
L’eventuale attività prestata in tali giornate sarà retribuita con le
maggiorazioni rispettivamente del 54% e dell’ 84%.
Tali maggiorazioni assorbono ogni altra e diversa maggiorazione
o indennità.
Al personale il cui giorno di riposo (R) coincida
con una festività infrasettimanale cadente dal lunedì al venerdì spetterà una
indennità (parificata a quella per le festività cadenti di domenica) o, in
alternativa, una giornata di riposo compensativo.
Per gli aspetti applicativi si rinvia a quanto definito nell’Allegato n. 3.
CAPITOLO
IV
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 30 Elementi
della retribuzione mensile.
A tutti gli effetti concorrono alla determinazione della retribuzione globale mensile l’insieme dei seguenti elementi:
1) paga mensile o stipendio (minimo contrattuale del livello di inquadramento)
2) indennità di contingenza
3) superminimo collettivo
4) aumenti periodici di anzianità
5) super-minimi (assorbibili e non)
6) indennità funzione quadro.
In relazione al punto 2) del presente articolo si precisa che
l’indennità di contingenza è quella regolata dalla legge 38/86 con riferimento
al settore Industria e pertanto si intendono già conglobati nel minimo di cui
al punto 1) tutti i punti di contingenza maturati al 3 1.12.91.
Art. 31 - Compensi aggiuntivi.
Sono da considerarsi elementi aggiuntivi alla retribuzione e come tali non
incidenti sugli istituti legali, contrattuali e TFR e non utili per il calcolo
di maggiorazioni e indennità:
a) compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno, festivo
b) eventuali indennità aggiuntive
c) eventuali premi o provvigioni anche erogati con carattere di continuità.
Tutti
gli importi relativi ai trattamenti economici di cui
al presente accordo integrativo s’intendono al lordo delle ritenute di legge.
Art. 32 -Maggiorazioni
per lavoro ordinario, straordinario,
notturno e
festivo.
Le percentuali di
maggiorazione sono le seguenti:
lavoro ordinario festivo, domenicale diurno 50%
lavoro ordinario festivo, domenicale notturno 50%
lavoro ordinario notturno (dalle ore 22 alle 6) 40%
lavoro straordinario diurno 54%
lavoro straordinario notturno (dalle ore 22 alle 6) 84%
lavoro straordinario festivo domenicale diurno 84%
lavoro straordinario festivo domenicale notturno 104%
lavoro nelle giornate del: 1° gennaio 140%
Pasqua 140%
1°maggio 140%
15 agosto 140%
25 dicembre 140%
Le maggiorazioni previste nel presente accordo sono da intendersi calcolate
sulla retribuzione di cui all’art. 30 del presente AIA.
Le suddette percentuali di maggiorazione vanno applicate sulle quote orarie
degli elementi retributivi di cui a punti l), 2), 3), 4), 5), 6) dell’art. 30
calcolate secondo il seguente criterio:
1) la retribuzione oraria di cui ai precedenti si ottiene dividendo la
retribuzione mensile dei punti precedenti per 173;
2) la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione
mensile di cui ai punti precedenti per 26.
Si precisa che le ore effettuate nelle giornate festive e di riposo saranno
retribuite in ragione di 4 ore comprese tra 1 e 4 ore.
NOTA
A VERBALE
Le parti convengono che gli incrementi e i benefici complessivi del
presente accordo valgono anche a compensare l’esclusione di ogni
maggiorazione e indennità prevista nel presente accordo integrativo aziendale,
dall’incidenza su istituti legali, contrattuali e TFR.
Pertanto detti istituti (13a , 14a, ferie,
festività, permessi, ROL, TFR, ecc.) nonché tutte le indennità e maggiorazioni
previste nel presente accordo, saranno calcolate e composte esclusivamente
dalle voci da 1) a 6) dell’art. 30.
Le parti convengono che le presenti intese regolano complessivamente gli
istituti sopra indicati attraverso il complesso dei benefici concessi ed è satisfattivo rispetto ad eventuali diritti ed aspettative future.
Pertanto i benefici derivanti dal presente Accordo
integrativo, essendo inscindibilmente connessi con l’eliminazione di possibili
contenziosi in materia, potranno essere portati in compensazione con eventuali
rivendicazioni da parte dei lavoratori per incidenza dei compensi per lavoro
ordinario e straordinario diurno, notturno, festivo, domenicale diurno,
festivo, domenicale notturno e tutte le indennità e maggiorazioni previste nel
presente accordo, ivi comprese quelle per turni, su istituti legali,
contrattuali e TFR; intendendosi definita e transatta ogni pendenza pregressa.
Art. 33 -
Trasferta.
L'azienda ha facoltà di inviare il personale in
trasferta in sede diversa da quella di lavoro , così
come definita dall'art.25.
In tal caso l’azienda corrisponderà:
a)
il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il
viaggio con i normali mezzi di trasporto;
b)
il rimborso delle spese documentate di vitto e di
alloggio, nei limiti della normalità, quando la durata del servizio obblighi il
lavoratore a sopportare tali spese. Al personale che si recherà in trasferta
nell’ambito del territorio nazionale verrà
riconosciuto il rimborso “piè di lista” limitatamente alle spese per il
pernottamento, il trasporto e la lavanderia. Per le spese di vitto
il dipendente interessato dovrà preventivamente concordare con il
responsabile se seguire il sistema rimborso “piè di lista” o quello a “forfait”
nel rispetto del massimale giornaliero appositamente definito;
c)
il rimborso delle altre eventuali spese vive
documentate, necessarie per l’espletamento del servizio;
d)
un’indennità per il rimborso delle spese non
documentabili pari al 50% del “minimo tabellare” ex
CCNL più superminimo collettivo previsto dal presente accordo integrativo al 5°
livello, per il numero di giornate che hanno comportato pernottamento.
Nel caso in cui la trasferta sia superiore a 30 gg.
l’indennità di cui sopra viene calcolata al 30%
anziché al 50%.
Resta inteso che l’indennità giornaliera per spese
non documentabili non ha natura retributiva e non si cumula con eventuali
trattamenti aziendali ed individuali in atto a tale titolo.
Chiarimenti a verbale.
Ai fini del presente articolo si
concorda che:
- per spostamenti superiori ai
- qualora al lavoratore sia esplicitamente
richiesto l’uso della propria autovettura, il rimborso del chilometraggio avverrà sulla base
delle tabelle ACI;
- per le spese di vitto e alloggio si farà
riferimento ad alberghi non eccedenti le tre stelle.
Nota interpretativa del punto
d) dell'art. 33
Al lavoratore in trasferta che abbia effettuato
almeno un pernottamento qualora il rientro dalla trasferta avvenga dopo le ore
18.00 verrà riconosciuta, per lo stesso giorno, l'indennità di cui al punto d)
del presente articolo.
Art. 34 - Missione
L'Azienda ha altresì facoltà di inviare il
personale in missione all'interno della sede di lavoro così come definita
all'art.25.
In tal caso l'Azienda riconoscerà:
a)
il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il
viaggio con i normali mezzi di trasporto;
b)
il servizio di mensa, laddove previsto, oppure un
ticket restaurant del valore di Lire 15.000= oppure il rimborso piè di lista
nel rispetto del massimale giornaliero appositamente definito
In presenza di particolari condizioni
operative, il responsabile gerarchico potrà
preventivamente autorizzare, in sostituzione del trattamento sopra
indicato, il rimborso delle spese di vitto con il sistema diaria a forfait, nel
rispetto del massimale giornaliero previsto.
c)
il rimborso delle altre eventuali spese vive
documentate, necessarie per l’espletamento del servizio;
Nota
all'art. 34: resta inteso che quanto previsto si applica esclusivamente al personale
che pur essendo chiamato a prestare attività all'interno della sede di lavoro,
così come definita dall'art. 25, si trova ad operare fuori
dalla propria specifica unità produttiva.
Art. 35 - Aumenti periodici di anzianità.
Per l’anzianità di servizio
maturata presso l’azienda, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ai
lavoratori spetterà per ogni biennio di anzianità e
fino ad un massimo di 5 bienni un aumento retributivo che assorbe l’analogo
istituto del CCNL, il cui valore per i vari livelli è fissato nelle seguenti
misure:
9° livello L. 90.000 lorde mensili
8° livello L. 84.000 lorde mensili
7° livello L. 80.000 lorde mensili
6° livello L. 76.000 lorde mensili
5° livello L. 70.000 lorde mensili
4° livello L. 60.000 lorde mensili
3° livello L. 52.000 lorde mensili
2° livello L. 44.000 lorde mensili
1° livello L. 40.000 lorde mensili
Gli aumenti periodici matureranno dal primo giorno
del periodo di paga successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
In caso di passaggio di livello il lavoratore
manterrà l’importo degli scatti di anzianità maturati
del livello di provenienza.
Tale importo, diviso per il valore dello scatto
corrispondente al nuovo livello, determinerà il numero di scatti, o frazione di
numero di scatti, che da quel momento si considererà maturato
dal lavoratore.
Il lavoratore avrà successivamente
diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità, o loro frazioni, quanti
ne occorreranno per raggiungere il numero massimo maturabile sopra indicato.
La frazione di biennio in corso al momento di
passaggio di livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo
scatto di anzianità.
Ai lavoratori in servizio alla data del 30.11.84
l’aumento periodico di anzianità in cifra fissa di cui
al presente articolo spetterà fino ad un massimo di 12 bienni.
Art. 36 - Tredicesima mensilità.
Entro il mese di dicembre di ciascun anno
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di
lavoro nel corso dell’anno saranno corrisposti tanti dodicesimi di tredicesima
quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Le frazioni di mese superiore a 15 giorni di calendario saranno considerate
mese intero.
Art. 37 - Quattordicesima mensilità.
La quattordicesima mensilità viene
calcolata dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.
Entro la fine di giugno di ogni
anno
Nel caso di inizio o
cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno saranno corrisposti tanti
dodicesimi della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi interi di
servizio prestato.
Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni di
calendario saranno considerati mese intero.
Art. 38 -
Polizze assicurative.
Le aziende firmatarie il presente accordo
integrativo attiveranno un programma di comunicazione ai dipendenti interessati
delle coperture assicurative di loro pertinenza con particolare riferimento a
quelle relative all’assistenza anche legale per gli impieghi che comportino
specifici rischi.
Copie delle relative polizze potranno essere trasmesse ai singoli
dipendenti che ne facciano richiesta per comprovate
esigenze di carattere individuale..
Art. 39 - Premio
di risultato
In
ottemperanza all’accordo interconfederale del 23.7.93 così come recepito del vigente CCNL 9.7.99 per le Aziende
radiotelevisive private, è stato istituito, a decorrere dal 01.01.2001 e con validità sino al 31.12.2004, un Premio
di risultato da corrispondere ai dipendenti delle Società firmatarie il
presente accordo integrativo.
Tale istituto premia l’incremento della redditività e produttività che le
parti hanno concordemente individuato nell’aumento del ROS (Return
on Sales) con i seguenti criteri:
1) la maturazione del Premio di risultato conseguirà nel caso in cui il ROS
sia pari o superiore al valore medio del ROS indicato al
punto 4;
2) La quantificazione di detto premio avviene secondo la scala predeterminata di importi, di cui al seguente punto 5, che
rappresentano il riconoscimento del contributo professionale dato dai
lavoratori all’incremento del ROS.
3) Il ROS preso a riferimento è il ROS del bilancio consolidato del Gruppo Mediaset;
4) Il riferimento
per il calcolo dell’incremento del ROS è il ROS medio calcolato sul quadriennio
1997-2000 e pari al 27.5%.
5) La scala per la quantificazione del premio di risultato riferita al 5°
livello della classificazione del CCNL 9.7.99 per il periodo di vigenza del presente AIA è:
ROS= 27.5% PREMIO
Lire 4.900.000 lorde annue
ROS>fino a +1% (di 27.5) PREMIO
Lire 4.998.000 lorde annue
ROS>fino a +2% (di 27.5)………………… PREMIO
Lire 5.096.000 lorde annue
ROS>fino a +3% (di 27.5)………………… PREMIO
Lire 5.194.000 lorde annue
ROS>fino a +4% (di 27.5)………………… PREMIO
Lire 5.292.000 lorde annue
ROS>fino a +5% (di 27.5)………………… PREMIO
Lire 5.390.000 lorde annue
ROS>fino a +6% (di 27.5)………………… PREMIO
Lire 5.488.000 lorde annue
ROS>fino a +7% (di 27.5)………………… PREMIO
Lire 5.586.000 lorde annue
ROS>fino a +8% (di 27.5)………………… PREMIO
Lire 5.684.000 lorde annue
ROS>fino a +9% (di 27.5)………………… PREMIO
Lire 5.782.000 lorde annue
ROS>oltre +9% (di 27.5)………………….. PREMIO Lire 5.880.000 lorde annue
6) Il
diritto al premio compete al personale in organico nell’anno preso a
riferimento per il calcolo del ROS.
L' importo del premio sarà determinato per livello di inquadramento,
sulla base della scala parametrale prevista dal CCNL
9.7.99.
L'erogazione del premio avverrà, in un'unica soluzione, con le competenze
del mese di Maggio dell'anno successivo a quello di
riferimento.
Viene meno il diritto al premio nel caso in cui il rapporto di lavoro
cessi, per qualsiasi motivo o causa, prima del 30 Aprile dell'anno successivo a
quello di riferimento, non rilevando in tale ipotesi il periodo di preavviso
contrattuale non lavorato ma retribuito con la relativa indennità sostitutiva.
Il premio sarà ricalcolato proporzionalmente per
il personale part-time, nei casi di sospensione del rapporto di lavoro senza
diritto alla retribuzione e nei casi in cui, nel periodo di maturazione, sia
intervenuto un passaggio di livello; eguale criterio sarà adottato nell'ipotesi
di inizio del rapporto di lavoro nel corso dell’anno
di maturazione del premio .
Gli stessi criteri saranno applicati per il personale assunto a tempo
determinato anche se non in forza alla data del 30 Aprile.
Tale premio viene parametrato
anche a criteri di impegno personale in termini di presenza, pertanto il
premio, come sopra indicato, verrà decurtato del 7% ad ogni computo annuale,
nel caso in cui il lavoratore interessato risulti assente per un numero di
giornate anche non continuative, superiore a
Si ritengono escluse dal calcolo ai fini della riduzione del premio di risultato le assenze per:
- ferie
- maternità (astensione obbligatoria)
- ricovero ospedaliero e infortunio sul lavoro.
Detto Premio di risultato assorbe e sostituisce il premio di produttività
di cui all’art. 35 del AIA 13.1.97 ed ogni altra
erogazione di analoga natura eventualmente erogata a livello aziendale.
Il Premio di risultato per la sua natura e le modalità di calcolo non incide sugli istituti legali, contrattuali e sul TFR.
Art. 40 - Fondo Pensione complementare (Mediafond).
Le Parti firmatarie le presenti intese, visto il D.lgs. 124/93 e le modificazioni intervenute con
Le Parti hanno concordato, anche nello spirito delle intese di cui all’art.
36 del AIA 4.7.92, di destinare al FONDO, nel caso di
adesione volontaria del lavoratore, le quote contributive
paritetiche, previste dal regolamento che costituisce allegato n. 4 del
presente
Accordo, fermo restando l’adeguamento a eventuali
nuove disposizioni applicative e/o modificative.
Art. 41 -
Iniziative sociali.
Le aziende, a fronte di specifiche iniziative volte a promuovere lo
sviluppo sociale dei dipendenti nonché specifiche
iniziative di carattere culturale, morale, ricreativo, turistico,
assistenziale, promosse da un apposito Ente/Associazione di origine Sindacale,
quali asili-nido, promozioni e iniziative culturali assistenza agli anziani ed
ai minorati,
erogheranno un contributo complessivo di L.
200.000.000 (duecentomilioni) da erogarsi, con le modalità che saranno
determinate, entro il periodo di vigenza del presente accordo, in base alle
intese che verranno stabilite in apposito incontro.
L’erogazione di cui sopra, avendo natura sociale/assistenziale,
viene riconosciuta unicamente a fronte della effettiva realizzazione delle
iniziative di cui sopra.
Art.42 - Cassa di Assistenza Sanitaria
Si concorda l'adesione ad una Cassa di Assistenza
a cui saranno iscritti i lavoratori compresi nella sfera di applicazione del
presente Accordo i quali beneficeranno delle prestazioni sintetizzate nello schema riportato e
previste nel dettaglio dalla polizza allegata (che avrà decorrenza dal
01.01.2002) al presente Accordo Integrativo Aziendale (all.7).Gli
oneri contributivi saranno a carico delle Società firmatarie del presente
Accordo Integrativo.
CAPITOLO V
QUADRI
Art. 43 -
Quadri.
Le aziende firmatarie il presente accordo
confermano, anche a fronte delle istanze sindacali, il ruolo fondamentale del
personale direttivo inquadrato nella categoria “quadri”, peraltro regolamentato
da norme specifiche sia di tipo legislativo (legge 190/85) che contrattuale
(Cap. VI del CCNL vigente di categoria).
In particolare il patrimonio professionale dei quadri è oggetto di costante
attenzione e di programmi di valorizzazione e
sviluppo.
A tal fine le aziende utilizzano per valorizzare questa figura:
- La formazione manageriale e mirata:
- La politica retributiva rigorosamente ad personam, basata sul merito e sul rapporto col mercato per
determinate professionalità.
- I percorsi di carriera anch’essi individuali
nell’ambito di programmi di sviluppo riguardanti aree organizzative specifiche
e con relativi momenti di verifica per i singoli.
Le suddette aziende, in occasione degli incontri periodici di
“informazione” con le OO.SS.LL.,
forniranno dati puntuali sui programmi di formazione realizzati (ore-uomo) e
sul numero del personale di quadro sia maschile sia femminile in forza e per
settore professionale di appartenenza, nonché sulle promozioni avvenute nel
corso dell’anno.
Resta comunque confermato che la funzione di
quadro si configura in una prestazione di risultato per cui si privilegiano gli
aspetti qualitativi delle attività risultando subordinato al risultato
l’impegno temporale profuso.
In
tale prospettiva la peculiarità della funzione e dell’attività di quadro
presuppone una gestione specifica con particolari connotazioni individuali sui
vari aspetti della gestione del rapporto.
Nota a
verbale
Resta inteso che entro il 31 Gennaio 2002 le Parti s’incontreranno per individuare
trattamenti omogenei che tengano conto delle caratteristiche di flessibilità e
di autogestione individuale della prestazione lavorativa, non essendo di norma
i Quadri soggetti a limitazioni di orario ed a tutti i relativi trattamenti economici
e normativi previsti per il personale non direttivo dalle disposizioni di legge
e contrattuali.
CAPITOLO VI
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 44 - Declaratorie generali
Art. 45 - Profili professionali
CAPITOLO VII
PARTE
CONCLUSIVA
Art. 46-
Abiti da lavoro.
Qualora vengano prescritti dalla Direzione o la
natura del lavoro imponga l’uso di particolari capi di vestiario, questi
saranno fomiti gratuitamente dall’azienda. Tali capi dovranno essere custoditi
con diligenza e restituiti a richiesta dell’azienda.
Art. 47- Consegna e conservazione utensili e materiali.
Il lavoratore dovrà custodire con diligenza gli utensili ed i materiali che
gli vengono consegnati per l’espletamento della sua
attività.
Art. 48- Decorrenza e durata.
Il presente accordo decorre 01.01.2001 e verrà a scadere 31.12.2004.
Art. 49 - Norma finale.
Le parti si danno atto che il presente accordo rappresenta un complesso
unico e inscindibile complessivamente migliorativo.
Come tale assorbe e sostituisce ogni precedente pattuizione, accordo e
prassi applicate sulle stesse materie dalle Società firmatarie del presente Accordo Integrativo.
Per quanto non regolato dal presente accordo si fa esplicito ed esclusivo
riferimento al CCNL del 9.7.1999.
Inoltre, stante la connessione tra i vari istituti e la correlazione tra i
miglioramenti e benefici accordati e le modalità di organizzazione
del lavoro, si dà atto che la mancata esecuzione delle modalità di espletamento
delle prestazioni comporterà la sospensione dell’applicazione dei benefici di
cui al presente accordo.
Le
parti concordano che l’importo di Lire 2.450.000, riparametrato
al V livello, sarà erogato con le competenze del mese di Settembre
Resta inteso inoltre che detto importo tacita
e soddisfa anche ogni e qualsiasi diritto comunque
riferito e connesso alla residua quota del
premio di risultato del 2001,
così come disciplinato dall’AIA 13 Gennaio 1997, con estinzione di ogni
e qualsiasi pretesa a tale riguardo.
Le parti considerata la nuova strutturazione complessiva
del premio di risultato convengono di incontrarsi per le verifiche che si
renderanno necessarie sullo stesso premio di risultato entro il mese di Aprile
di ogni anno di vigenza del presente Accordo.