1 luglio 1997 - 30 giugno 2001
CCNL per i lavoratori delle Imprese
Artigiane dei settori:
•0Arti
Grafiche:
•0–
Prestampa,
•0–
Stampa (tradizionale e digitale),
•0–
Legatoria,
•0–
Serigrafia,
•0–
Editoria
•0Cartotecnica
•0Grafica pubblicitaria, Grafinformatica,
•0Studi di Progettazione Tecnico Grafica
•0Fotografia, Videofotografia ed affini
•0Eliografie, Copisterie
Roma,
1 luglio 1998
UTILIZZO
IN VIA ESCLUSIVA DEI DIRITTI D’AUTORE
«Le
Organizzazioni stipulanti del presente contratto e dei relativi allegati
congiuntamente o singolarmente intendono assoggettare l’utilizzazione, la
stampa e la diffusione del contratto medesimo alla vigente legislazione sul
diritto d’autore e ne inibiscono quindi la riproduzione da parte di terzi senza
previa autorizzazione delle stesse».
Costituzione delle parti Pag. 9
Clausole di salvaguardia e Sfera di applicazione » 11
PARTE
PRIMA - COMUNE
Art.
01 - Decorrenza e durata » 13
Art.
02 - Sistema di informazioni » 13
Art. 02 - Rapporti sindacali » 13
Art. 02 - Osservatori » 13
Art. 02 - Sviluppo e investimenti » 14
Art. 02 - Governo del mercato del lavoro » 15
Art. 02 - Formazione e aggiornamento professionale » 15
Art.
03 - Accordo interconfederale » 15
Art. 02 - Relazioni sindacali » 15
Art. 02 - Dichiarazione a verbale del Ministro » 18
Art. 02 - Dichiarazione a verbale di CISL e UIL » 18
Art. 02 - Dichiarazione a verbale della CGIL » 18
Art. 02 - Protocollo per il regolamento del fondo » 18
Art. 02 - Nota a verbale » 19
Art. 02 - Occupazione femminile » 22
Art. 02 - Tutela dei tossicodipendenti » 23
Art. 02 - Lavoratori inabili » 23
Art. 02 - Mercato del lavoro » 24
Art. 02 - Allegato » 24
Art. 02 - Dichiarazione congiunta per l’attuazione
Art. 02 - dell’accordo interconfederale 21-7-1988 » 24
Art. 02 - Modifiche all’accordo interconfederale 21-7-1988
Art. 02 - nella parte relativa al fondo regionale intercategoriale
Art. 02 - per la salvaguardia del patrimonio di professionalità
Art. 02 - di lavoro dipendente ed imprenditoriale » 25
Art.
04 - Sistema contrattuale » 27
Art. 02 - Livello nazionale di categoria » 27
Art. 02 - Livello decentrato di categoria » 27
Art. 02 - Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati » 27
Art. 02 - Livello nazionale di categoria » 28
Art. 02 - Indennità di vacanza contrattuale » 28
Art. 02 - Livello decentrato di categoria » 29
Art. 02 - Contrattazione regionale in vigenza del presente CCNL » 30
Art. 02 - Fondi di categoria » 30
Art.
05 - Occupazione femminile e pari opportunità » 30
Art.
06 - Assemblea » 30
Art.
07 - Permessi retribuiti per cariche sindacali » 30
Art.
08 - Tutela dei licenziamenti individuali » 31
Art.
09 - Versamento contributi sindacali » 31
Art.
10 - Quota diffusione contratto » 31
Art.
11 - Diritto allo studio » 32
Art.
12 - Lavoratori studenti » 32
Art.
13 - Ambiente di lavoro » 32
Art.
14 - Ammissione, lavoro delle donne e dei fanciulli » 33
Art.
15 - Assunzioni » 33
Art.
16 - Visita medica » 33
Art.
17 - Periodo di prova » 34
Art.
17 Bis - Esclusione delle quote di riserva » 34
Art.
18 - Nomenclatura » 34
Art.
19 - Classificazione professionale unica » 35
Art. 02 - Settore Grafico ed Editoriale
Art. 02 - Livello
1º A
Art. 02 - Livello
1º B
Art. 02 - 2º
Livello
Art. 02 - 3º
Livello
Art. 02 - 4º
Livello
Art. 02 - 5º
Livello bis
Art. 02 - 5º
Livello
Art. 02 - 6º Livello
Art. 02 - Settore Cartotecnico
Art. 02 - Livello
1º A
Art. 02 - Livello
1º B
Art. 02 - 2º
Livello
Art. 02 - 3º
Livello
Art. 02 - 4º
Livello
Art. 02 - 5º
Livello bis
Art. 02 - 5º
Livello
Art. 02 - 6º Livello
Art. 02 - Settore Grafica pubblicitaria, Computer Grafica,
Art. 02 - Studi di service e progettazione Tecnico - Grafica
Art. 02 - Livello
1º A
Art. 02 - Livello
1º B
Art. 02 - 2º
Livello
Art. 02 - 3º
Livello
Art. 02 - 4º
Livello
Art. 02 - 5º
Livello bis
Art. 02 - 5º
Livello
Art. 02 - 6º Livello
Art. 02 - Settore attività fotografiche, videofotografiche e affini
Art. 02 - Livello
1º A
Art. 02 - Livello
1º B
Art. 02 - 2º
Livello
Art. 02 - 3º
Livello
Art. 02 - 4º
Livello
Art. 02 - 5º
Livello bis
Art. 02 - 5º
Livello
Art. 02 - 6º Livello
Art. 02 - Settore Eliografie - Copisterie
Art. 02 - Livello
1º A
Art. 02 - Livello
1º B
Art. 02 - 2º
Livello
Art. 02 - 3º
Livello
Art. 02 - 4º
Livello
Art. 02 - 5º
Livello bis
Art. 02 - 5º
Livello
Art. 02 - 6º Livello
Art.
20 - Orario di lavoro
Art.
21 - Lavoro a turni
Art.
22 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
Art. 22 Bis - Banca ore
Art.
23 - Flessibilità dell’orario di lavoro
Art.
23 Bis - Gestione dei regimi di orario
Art.
24 - Ferie
Art.
25 - Incrementi retributivi
Art. 02 - Tab. A) Aumenti »
Art. 02 - Norma Transitoria
Art. 02 - Tab. B) Nuovi minimi contrattuali
Art. 02 - Nota a verbale
Art.
26 - Ex indennità di contingenza
Art.
27 - Corresponsione della retribuzione e delle indennità
Art.
28 - Conteggi perequativi
Art.
29 - Passaggio di qualifica
Art.
30 - Mutamento mansioni
Art.
31 - Apprendistato
Art. 02 - Retribuzione apprendista
rt. 02 - Progressioni percentuali
Art. 02 - Malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 02 - Dichiarazione delle parti
Art.
31 Bis - Apprendisti impiegati
Art.
32 - Apprendisti assunti con età superiore
a 24 anni
Art.
33 - Tirocinio
Art.
34 - Contratto a tempo determinato
Art.
35 - Part-Time
Art.
36 - Contratti di formazione e lavoro
Art.
37 - Assenze »
Art.
38 - Permessi
Art.
39 - Servizio militare
Art.
40 - Conservazione del posto in caso di malattia ed infortunio
Art.
41 - Tutela della maternità
Art.
42 - Congedo matrimoniale
Art.
43 - Disciplina del lavoro
Art.
43 Bis - Rapporti in azienda
Art.
44 - Molestie sessuali
Art.
45 - Cessazione, trapasso o trasformazione di azienda
Art.
46 - Trattamento di fine rapporto
Art.
47 - Lavoro esterno
Art.
48 - Regolamento del lavoro a domicilio
Art. 02 - 1 - Definizione del lavoro a domicilio
Art. 02 - 2 - Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
Art. 02 - 3 - Libretto personale di controllo
Art. 02 - 4 - Responsabilità del lavoratore a domicilio
Art. 02 - 5 - Retribuzione »
Art. 02 - 6 - Maggiorazione della retribuzione
Art. 02 - Chiarimento a verbale
Art.
49 - Previdenza complementare
Art.
50 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 02 - Trattamenti di miglior favore
Art. 51 - Norme complementari
Art. 02 - Nota a verbale
PARTE
SECONDA - OPERAI
Art.
52 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 02 - Norma transitoria
Art.
53 - Riposi e festività
Art.
54 - Determinazione della retribuzione oraria
Art.
55 - Trasferte
Art.
56 - Tredicesima mensilità - Gratifica natalizia
Art.
57 - Trattamento economico per malattie ed infortuni
Art. 02 - a) infortuni e malattie extraprofessionali
Art. 02 - b) infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art.
58 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
PARTE
TERZA - IMPIEGATI
Art.
59 - Riposo settimanale e giorni festivi
Art.
60 - Quota oraria
Art.
61 - Tredicesima mensilità - Gratifica natalizia
Art.
62 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 02 - Norma transitoria
Art. 02 - Norme applicative per gli impiegati in servizio al 1º gennaio ’79
Art. 02 - Passaggi di livello
Art. 02 - Passaggi da operaio ad impiegato
Art.
63 - Indennità di maneggio denaro - Cauzione
Art.
64 - Malattia ed infortunio
Art.
65 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art.
66 - Norme particolari per i quadri
Art. 02 - Norma transitoria
Art. 02 - Dichiarazione a verbale
Allegato
Legge
20 maggio 1970, N. 300 (Statuto dei diritti dei lavoratori)
Legge
11 maggio 1990, N. 108
Roma,
addì 1 luglio 1998
A.N.G.
- Associazione Nazionale Grafici Confartigianato,
rappresentata dal Presidente Stefano Stefanoni e dalla delegazione sindacale
composta da Amedeo Nicola, Giovanni Cassinelli, Valeria Miani con la
partecipazione dei funzionari Lionello Marchiori, Roberta Zironi e Michela
Nalin.
Associazione Nazionale
Fotografi e Videoperatori Confartigianato,
rappresentata dal Presidente Luigi Gasparotto e dal Segretario Nazionale Andrea
Scalia.
Associazione Nazionale
Imprenditori Copisterie, Eliografie e Legatorie Confartigianato, rappresentata dal
Presidente Sergio Marinacci, dal Vice-Presidente Maria Teresa De Leonardis e
dal Segretario Nazionale Andrea Scalia.
assistite
dalla Confartigianato, rappresentata dal Presidente Ivano Spalanzani e dal
Segretario Generale Franco Giacomin, coadiuvati dal Responsabile della
Direzione Centrale Area Economica e Sindacale Bruno Gobbi e da Raffaele
Masprone.
Associazione Grafica-CNA, rappresentata dal Presidente Emilio
Valentini, dal Segretario Giuseppe Scozzi, dai Vice Presidenti Carlo De Paulis
e Lorenzo Marchetti, e dai componenti la direzione Marco Merli e Rodolfo Suppo.
Associazione Fotografi
Professionisti sIAF-CNA, rappresentata dal
Presidente Franco Turcati, dal Segretario Giuseppe Scozzi e dal Vice Presidente
Claudio Brufola.
assistite
dalla CNA, rappresentata dal Presidente Nazionale Gonario Nieddu, dal
Segretario Generale Gian Carlo Sangalli, dal Responsabile Area Politiche
Sociali e Sindacali Alberto De Crais e dal Responsabile Ufficio Contrattazione
e Dialogo Sociale Sergio Silvestrini.
La Confederazione Autonoma
Sindacati Artigiani CASA, rappresentata dal Presidente Delegato Giacomo Basso con l’assistenza
del Segretario Confederale Paolo Melfa e con l’intervento della Federazione
Nazionale di categoria dei fotografi, tipografi e cartai, rappresentata da
Franco Cara.
La Confederazione delle
Libere Associazioni Artigiane Italiane CLAAI, rappresentata dal Presidente Isidoro
Platania, dal Vice Presidente Vicario Patrizia Capellini, dai Vice Presidenti
Cesare De Prosperis e Pier Polga, e da Ruggero Go, Rocco Maurelli, Sergio
Sanna, assistiti da Pasquale Maiocco e Rita Balzoni.
SLC-CGIL,
rappresentata dal Segretario Generale Fulvio Fammoni, dal Vice Segretario
Massimo Bordini e da Alberto Di Giovanni, Lucio Muoio, Pietro Leonesio,
Giuseppina Cence, Rosario Trefiletti e Emiliano Baretella, assistiti dalle
Regioni Lazio, Emilia Romagna, Lombardia.
FISTEL-CISL,
rappresentata dal Segretario Generale Fulvio Giacomassi e dai Segretari
Nazionali Carlo Lavatelli, Daniele Mattaccini, Emilio Subacchi.
UILSIC-UIL,
rappresentata dal Segretario Generale Bruno Di Cola, dal Segretario Aggiunto
Natalino Palombo e dai Segretari Nazionali Pierluigi Salvagni e Bruno Zino.
Clausola di salvaguardia
Le
parti si impegnano ad armonizzare il presente CCNL con le eventuali modifiche
che potranno essere introdotte in sede di verifica dell’Accordo
Interconfederale del 3 agosto/3 dicembre 1992 e del Protocollo per la politica
dei redditi del 23 luglio 1993.
Clausola di salvaguardia
Qualora
a seguito dell’entrata in vigore della preannunciata legge sulla riduzione
dell’orario di lavoro nel corso della validità del presente CCNL, si
determinassero effetti per le imprese, le Parti si incontreranno per concordare
tempi, modalità e condizioni di attuazione.
Sfera di Applicazione
Il
presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro si applica alle imprese
artigiane aventi i requisiti richiesti dalla legge n. 443 dell’8 agosto 1985
operanti nei settori:
• Arti Grafiche:
–
Prestampa,
–
Stampa (tradizionale e digitale),
–
Legatoria,
–
Serigrafia,
–
Editoria
• Cartotecnica
• Grafica pubblicitaria, Grafinformatica, Studi di Progettazione
Tecnico Grafica
• Fotografia, Videofotografia ed affini
• Eliografie, Copisterie
ARTICOLO
1 - DECORRENZA E DURATA
Il
presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ha vigenza dal 1 luglio 1997
fino al 30 giugno 2001 (salvo particolari decorrenze indicate nei singoli
articoli). Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, ove non sia
disdetto da una delle parti contraenti, sei mesi prima della scadenza, a mezzo
lettera raccomandata.
ARTICOLO
2 - SISTEMA DI INFORMAZIONI
RAPPORTI
SINDACALI
Premesso
che non sono in alcun caso poste in discussione l’autonomia dell’attività
imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e
di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del sindacato,
le parti, valutata l’importanza che lo sviluppo dell’imprenditoria artigiana ha
assunto con le sue articolazioni produttive e di servizio nell’economia
generale del settore e del Paese, concordano su un sistema di rapporti
sindacali che, tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate,
consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono
l’artigianato, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati
livelli occupazionali attraverso la realizzazione di un progetto di sviluppo e
qualificazione delle imprese artigiane, l’acquisizione di tecnologie più
avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro
autonomia.
Le
risultanze del confronto che si realizzerà ai diversi livelli che si traducano
in accordi o intese fra le parti, saranno proposte alle istituzioni come
criteri di base per la concessione di agevolazioni alle imprese.
OSSERVATORI
Le
parti convengono sulla necessità di dotarsi di una serie di strumenti di
partecipazione, a livello nazionale e regionale, funzionali all’acquisizione di
dati conoscitivi inerenti le dinamiche economico-produttive, i processi
legislativi ed amministrativi che coinvolgono il sistema delle imprese
artigiane grafiche, fotografiche ed affini.
Pertanto
le parti individuano nella costituzione dell’ “Osservatorio Nazionale” e degli
“Osservatori Regionali” strumenti utili a favorire anche il funzionamento della
struttura contrattuale prevista dal presente CCNL, rappresentando altresì un
momento di supporto delle possibilità partecipative del settore alle scelte di
politica economica ed industriale.
Quando
le parti a livello regionale ne ravvedano l’esigenza, gli osservatori possono
essere costituiti anche a livello territoriale allorché ciò sia giustificato da
particolari situazioni produttive ed occupazionali (aree sistema).
Compiti
degli osservatori saranno:
–l’acquisizione
delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di politica economica
per l’artigianato, con dati disaggregati per comparto;
–l’acquisizione
di informazioni sull’andamento del mercato del lavoro, sui flussi
occupazionali, apprendistato, CFL, occupazione femminile, lavoro a domicilio;
–l’attivazione
di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni
sopra descritto, nei confronti di Enti Pubblici, istituti di ricerca pubblici o
privati, ecc.;
–
lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a
qualificare il settore e sviluppare l’occupazione;
–
la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e
la formazione professionale;
–
l’esame delle necessità e delle prospettive del sistema di formazione
professionale, finalizzato ad un diretto intervento a livello regionale delle parti
in funzione delle esigenze produttive e del mercato del lavoro, dei fabbisogni
formativi rilevati e delle risorse pubbliche all’uopo destinate;
–
l’esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione
tecnologica;
–
ambiente;
– struttura
delle imprese e relative strutture tecnologiche;
–
struttura occupazionale e fabbisogno di formazione;
–
andamento della produttività e redditività delle imprese;
–
pari opportunità.
Gli
osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare la
possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse,
definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie per
lo svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle pubbliche.
L’Osservatorio
Nazionale verrà costituito entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL: esso
sarà composto, in termini paritetici, da esponenti delle Organizzazioni
firmatarie del CCNL ed avrà sede in Roma, presso la Confartigianato.
Nel
frattempo le parti firmatarie daranno luogo ad incontri per la definizione del
regolamento relativo al funzionamento.
All’atto
della prima riunione i componenti l’Osservatorio definiranno la programmazione
dell’attività.
Successivamente
alla stipula del presente CCNL, a livello regionale le parti si incontreranno
per verificare le condizioni per la costituzione degli osservatori regionali.
SVILUPPO
E INVESTIMENTI
Le
parti si impegnano al confronto ed all’esame congiunto a livello regionale per
la verifica dei piani di investimento del complesso delle imprese artigiane del
settore presenti nel territorio, anche in rapporto ad un più adeguato ruolo
della Regione e degli Enti locali sul problema dell’artigianato.
Le
associazioni artigiane forniranno i piani ed i programmi di investimento in
loro possesso, indicando quelli derivanti da finanziamenti a tassi agevolati
previsti da leggi regionali e/o nazionali; le informazioni suddette avranno
particolare riferimento alla localizzazione degli investimenti ed alla loro
suddivisione per comparti produttivi.
Le
parti verificheranno congiuntamente che gli investimenti siano effettuati con
il criterio del credito selezionato per settori e che siano principalmente
indirizzati al sostegno ed allo sviluppo dell’autonomia produttiva delle
aziende artigiane, alla creazione di adeguate strutture per la qualificazione e
la eventuale riconversione della produzione.
A
tal fine le Organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano a dare un
preciso contributo alla discussione in relazione alle informazioni fornite
dalle Associazioni Artigiane.
GOVERNO
DEL MERCATO DEL LAVORO
Le Associazioni Artigiane forniranno in un confronto a
livello regionale i dati in loro possesso anche sulla base della attività
conoscitiva di cui alle leggi regionali per l’artigianato, relativi alla
consistenza numerica delle aziende e quelli relativi ai livelli occupazionali
divisi per provincia o comprensorio disaggregati, ove possibile, per classi di
età, sesso e qualifiche e per comparti produttivi specificando, per la dinamica
occupazionale, la sua tendenza evolutiva previsionale; saranno altresì
comunicati a questo livello i dati in loro possesso relativi all’entità ed alla
struttura delle retribuzioni contrattuali riferite all’insieme delle imprese
presenti nel territorio.
Le Associazioni
Artigiane forniranno, inoltre, le indicazioni sulle esigenze di manodopera
divise per specifiche figure professionali per costruire – in rapporto con gli
Enti pubblici previsti per legge – contratti di formazione lavoro e/o corsi di
formazione professionale. Tali incontri avranno lo scopo di consentire uno
scambio reciproco di informazioni e di realizzare una verifica sull’andamento
di tutti gli istituti previsti nel contratto relativi all’organizzazione del
lavoro e alla qualificazione professionale, all’orario di lavoro e alle sue
diverse modalità di effettuazione, alle nocività ambientali interne ed esterne.
Ciò
al fine di poter poi congiuntamente verificare le concrete possibilità di allargamento
della base occupazionale e porre in essere eventuali iniziative di assunzione e
di riqualificazione dei lavoratori in una logica di ricomposizione del mercato
del lavoro.
Il
confronto in oggetto si terrà di norma semestralmente su richiesta scritta di
una delle parti e dovrà prendere in esame per quanto possibile situazioni di
settore, di comparto e/o di aree territoriali omogenee.
Effettuata,
negli incontri citati, la verifica sulle potenzialità di assorbimento della
manodopera nel settore si definiranno, a livello territoriale, i criteri
orientativi atti a soddisfare le esigenze produttive ed occupazionali presenti
sul territorio; ciò attraverso leggi e accordi vigenti in materia di
occupazione giovanile, formazione professionale, mobilità.
FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Le
parti, nella consapevolezza che la continua innovazione tecnologica richiede un
corrispondente adeguamento delle capacità professionali per un ottimale
utilizzo di processi tecnologici, convengono che a livello regionale/territoriale
si possono definire iniziative formative utilizzando tutti i supporti
legislativi comunitari, nazionali, regionali destinati alla formazione
professionale.
ARTICOLO
3 - ACCORDO INTERCONFEDERALE
Le
parti convengono l’integrale recepimento della disciplina contenuta
nell’Accordo Interconfederale del 21.7.88 per gli istituti previsti, anche a
modifica e superamento delle precedenti intese categoriali, che si intendono da
esso sostituite.
Le
parti convengono altresì che gli adempimenti previsti dall’Accordo decorrono,
per le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL, dal
1990.
RELAZIONI
SINDACALI
Le
parti intendono confermare la validità del sistema di relazioni sindacali
definito dagli accordi interconfederali in vigore e dalla specifica normativa
del CCNL.
Le
Organizzazioni Artigiane ed i Sindacati dei lavoratori inoltre si impegnano ad
attivare le opportune iniziative ed a predisporre, anche congiuntamente,
progetti che consentano l’accesso ai fondi europei destinati allo sviluppo del
settore.
Confartigianato,
CNA, CASA, CLAAI, CGIL, CISL e UIL al fine di realizzare gli impegni
congiuntamente assunti nell’accordo interconfederale del 27 febbraio 1987 nei
termini di cui alla PREMESSA dello stesso accordo, concordano sulla
individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra
Confederazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali per una gestione congiunta
e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti
economici e sociali.
Le
parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale,
sugli argomenti già delineati nell’accordo del 27 febbraio 1987 (previdenza,
assistenza sanitaria, politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici)
costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema di relazioni
sindacali che si articola su vari livelli, e ripropongono l’impegno
all’attuazione di quanto sopra indicato.
Nell’ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di
auspicabili convergenze a livello nazionale, ed i momenti della articolazione
del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono
su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e
regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita
con l’intesa delle parti.
Ciò
premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a
livello nazionale attraverso:
a)
la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo ed
occupazionale dell’artigianato, nonché sulle sue possibilità di sviluppo,
raccolti dagli osservatori previsti dalla legge e dai CCNL;
b)
la promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo propositivo
verso le istituzioni e il legislatore in materia di occupazione e mercato del
lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema artigiano con la
valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del mercato
del lavoro;
c)
l’intervento congiunto a sostegno della politica nazionale e comunitaria di
sviluppo dell’artigianato per la valorizzazione della rappresentanza
dell’associazionismo dell’imprenditoria artigiana e del lavoro dipendente nelle
varie sedi istituzionali;
d) la ricerca di modifiche del sistema fiscale
e parafiscale, con particolare riferimento ai problemi delle imprese minori,
necessitate più delle altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti
produttivi alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di
ricercare, da parte delle imprese le condizioni per il rispetto delle norme
fiscali, previdenziali, contrattuali;
e)
la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno,
congiuntamente definite, utilizzando in maniera dinamica risorse, commesse,
appalti pubblici e privati, politica contrattuale;
f)
la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente
concordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino le auspicate
convergenze.
Al
fine di verificare l’attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le
parti si incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi.
A
livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate ad iniziative
analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c), e), f), alla
realizzazione delle politiche per l’artigianato di competenza dell’ente
regionale e degli altri enti pubblici territoriali, anche attivando le
Commissioni bilaterali regionali previste nell’accordo del 27-2-1987.
Le
Organizzazioni artigiane Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e le Confederazioni
Sindacali CGIL, CISL, e UIL concordano sullo sviluppo di un sistema articolato
di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile punto di partenza il
riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza ed organizzative.
In
attuazione di quanto sopra si conviene:
1) Vengono
istituiti rappresentanti sindacali, riconosciuti dalle OO.SS. stipulanti, del
presente accordo, intendendosi per queste ultime le organizzazioni confederali
unitamente alle rispettive federazioni di categoria, su indicazione dei
lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un determinato bacino.
In
corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi
permanenti di incontro e confronto fra le rispettive rappresentanze delle
parti.
2)
Nelle sedi indicate al punto 1), verranno esaminate e possibilmente risolte fra
le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le organizzazioni artigiane
firmatarie in rappresentanza delle imprese, eventuali controversie individuali
o collettive, che non abbiano trovato in precedenza composizione.
3)
Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con l’articolazione
dei livelli di contrattazione previsti dai CCNL dei settori artigiani, per cui
le parti concordano che esse non comportano l’istituzione di un ulteriore
livello di contrattazione territoriale.
4)
I rappresentanti di cui al punto 1) anche qualora dipendenti di imprese
artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato
utilizzando quanto accantonato nel fondo di cui al punto 5). Detti
rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di 5 dipendenti.
5)
In relazione ai punti precedenti e a modifica dell’accordo del 21-12-1983 tutte
le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL dei settori
artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a partire dalla data del
presente accordo accantoneranno in un fondo per le attività di cui al 1º comma
del punto 1) e per quelle di cui al comma 2º dello stesso punto, delle quantità
retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento.
Convenzionalmente
ed ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate rispettivamente:
– a
L. 7.500 annue per dipendente per l’attività della rappresentanza (1º comma
punto 1);
– a
L. 1.500 annue per dipendente per le attività congiunte programmate nelle sedi
bilaterali (2º comma punto 1).
Detti
valori varranno per l’attuale vigenza contrattuale.
6)
I bacini di cui al punto 1), saranno determinati in sede di confronto a livello
regionale tra le parti. In via transitoria si concorda che i bacini potranno
essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli
ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica ed armonizzazione a
livello regionale al massimo entro un anno.
7)
Entro il periodo massimo di un anno dalla armonizzazione di cui al punto
precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello
regionale, ad una verifica per garantire l’unicità della rappresentanza dei
lavoratori.
A
partire dall’entrata in vigore del presente accordo e fino all’armonizzazione
suddetta non si procederà all’elezione di delegati in aziende diverse da quelle
dove attualmente esistono; per quelle dove esistono restano in vigore i
contratti e gli accordi esistenti.
8)
Le parti riconfermano l’impegno al pieno e permanente rispetto dello spirito e
della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori dipendenti
previste dai CCNL artigiani.
Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5
giorni dal ricevimento dell’avviso scritto.
Qualora
ciò non avvenga per assenza delle OO.SS. il provvedimento diverrà esecutivo;
analogamente in assenza delle OO.AA. comporterà la revoca del provvedimento.
9)
I rappresentanti di CGIL, CISL e UIL comunque espressi, durano in carica almeno
un anno e sono reintegrabili dalle OO.SS. che li hanno riconosciuti.
10)
on il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla normativa
vigente in materia - Legge 300/1970 - Legge 604/1966 - Legge 533/1973 e agli
articoli 2118 e 2119 del codice civile.
DICHIARAZIONE
A VERBALE DEL MINISTRO
Il
Ministro dichiara che l’accordo prevede che le OO.SS. definiscano autonomamente
il proprio modello di espressione della rappresentanza.
DICHIARAZIONE
A VERBALE DI CISL E UIL
CISL
e UIL dichiarano che, per loro autonoma scelta, i rappresentanti sindacali di
cui al punto 1), qualora fossero dipendenti di aziende artigiane associate alle
OO.AA. firmatarie del presente accordo, data la peculiarità e la dimensione
dell’attività produttiva artigiana eserciteranno il loro mandato in via
continuativa. In questo caso, le strutture CISL e UIL presenteranno alle
aziende interessate e, per conoscenza alle OO.AA., richiesta di aspettativa per
tutta la durata del mandato ricevuto dalle rispettive organizzazioni sindacali.
Durante
tale periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita
la conservazione del posto di lavoro ed i trattamenti previsti dal 3º e 4º
comma dell’art. 31 della Legge 300/70 - Statuto dei diritti dei lavoratori.
La
Confartigianato, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto di tale
dichiarazione.
DICHIARAZIONE
A VERBALE DELLA CGIL
La
CGIL dichiara che procederà a designare ai livelli previsti e congiuntamente
alle altre OO.SS. i propri rappresentanti.
Dato
che l’accordo prevede che i rappresentanti possono essere lavoratori
dipendenti, la CGIL dichiara che gli eletti saranno scelti tra questi e che i
loro elettori saranno i lavoratori delle aziende artigiane del bacino
elettorale interessato.
La
CGIL definirà autonomamente i criteri e le modalità di scelte e le entità della
rappresentanza tenendo anche conto delle realtà locali.
Le
OO.AA. ne prendono atto per gli ambiti contrattuali e di legge competenti.
PROTOCOLLO
PER IL REGOLAMENTO DEL FONDO
1)
Ai fini della gestione dell’accantonamento e della ripartizione delle risorse
di cui al punto 5) del presente accordo interconfederale viene costituito un
fondo regionale gestito dalle OO.AA. e controllato dalle OO.SS..
2)
Le imprese verseranno le quote al fondo di cui al punto precedente attraverso
l’INPS e secondo modalità previste nella specifica convenzione.
3)
In carenza di attivazione della specifica convenzione INPS entro il 31-7-1989,
il versamento sarà effettuato direttamente dalle imprese artigiane al Fondo
regionale.
4)
Le parti in sede regionale, in caso di mancato funzionamento del meccanismo di
prelievo INPS e in caso di costituzione e funzionamento dell’Ente bilaterale,
possono definire modalità equivalenti e sostitutive di quanto stabilito ai
punti precedenti.
5)
Le parti firmatarie a livello nazionale verranno messe a conoscenza dei dati
relativi ai versamenti di cui sopra.
6)
Il fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti tra i
bacini, individuati congiuntamente ai sensi del punto 6) del presente accordo
interconfederale entro 30 giorni dalla data dell’effettivo versamento.
7)
Il fondo regionale contabilizza le quote per bacino di appartenenza e per
settore merceologico.
8)
Il fondo regionale comunque invia alle organizzazioni nazionali stipulanti i
dati di rendiconto ogni 3 mesi.
9)
Le parti in sede regionale si incontreranno periodicamente e comunque la prima
volta in data utile al decollo della ripartizione iniziale delle risorse
accantonate per valutare la congruità della distribuzione delle risorse stesse
ai bacini individuati e ai soggetti interessati designati dalla OO.SS. e
previsti al punto 1), ai fini del funzionamento degli stessi.
A
livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le stesse
parti possono decidere modalità di ripartizione delle risorse che adeguino il
criterio della provenienza territoriale.
10)
La erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati, in base alle
designazioni che saranno comunicate dalle OO.SS. firmatarie alle OO.AA. firmatarie.
11)
A livello regionale le parti esamineranno i programmi congiuntamente elaborati
nelle sedi bilaterali di confronto di cui al punto 1), 2º comma, del presente
accordo interconfederale al fine di rendere disponibili le risorse necessarie.
12)
Per l’attuazione dei programmi di attività di cui sopra, definiti nello spirito
degli impegni assunti nella prima parte dell’accordo, saranno utilizzate le
risorse come specificatamente indicato al punto 5) dello stesso.
13)
Nella fase intermedia prevista dal comma 1º del punto 7), resta inteso che le
imprese artigiane nelle quali già esiste il delegato di impresa non
concorreranno alla costituzione del fondo.
Pertanto le imprese in questione recupereranno, a carico
del fondo stesso, quanto versato.
NOTA
A VERBALE
CGIL,
CISL e UIL confermano che, con il presente accordo, non si è voluto innovare il
sistema contrattuale che prevede la titolarità delle categorie sui diritti
sindacali.
La Confartigianato,
la CNA, la CASA e la CLMI prendono atto della nota a verbale.
Sono
tenute all’applicazione della normativa sulle rappresentanze sindacali di
bacino, prevista dal presente accordo, tutte le imprese non rientranti nella
sfera di applicazione del Titolo III della Legge 20-5-1970, n. 300.
◊
◊ ◊
Le
Confederazioni Artigiane e le OO.SS. stipulanti, intendendosi per quest’ultime
le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di
categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal
comparto artigiano, ed al fine di salvaguardare il patrimonio di
professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la
continuità e lo sviluppo delle attività date le specificità che connotano le imprese
artigiane, convengono sull’individuazione di soluzioni che, a sostegno del
sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli
imprenditori artigiani.
A
tal fine si conviene quanto segue:
1)
Allo scopo di contribuire alla salvaguardia del patrimonio di professionalità
di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane, le parti
istituiranno al livello regionale un fondo intercategoriale.
2)
Il fondo di cui al punto 1) sarà gestito in maniera paritetica dalle
articolazioni regionali delle OO.AA. e dalle OO.SS. firmatarie, le quali entro
il 30-10-1989 in un apposito incontro definiranno le norme di funzionamento e
gli organi di gestione del fondo medesimo.
3)
Il fondo regionale provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito
dei lavoratori delle imprese interessate da sospensioni temporanee delle
attività causate da eventi di forza maggiore, indipendenti dalla volontà
dell’imprenditore, secondo i criteri e le modalità indicati ai punti 7), 9),
11), 12).
4)
Il fondo regionale provvederà inoltre ad erogare prestazioni per gli
imprenditori artigiani e per il sostegno all’impresa, secondo i criteri e le
modalità di cui al punto 16) comma 2º.
5)
Fermo restando gli scopi solidaristici generali, le parti stipulanti, a livello
regionale, laddove ne ravvedano l’esigenza e le condizioni, potranno concordare
eventuali articolazioni subregionali del fondo.
6)
La presente normativa si applica ai settori coperti da CCNL artigiani
stipulati, ai sensi dell’accordo interconfederale del 21-12-83, dalle
Organizzazioni firmatarie del presente accordo, ad esclusione dell’edilizia,
dell’autotrasporto e della panificazione.
7)
Ferma restando l’esclusione di crisi congiunturali anche temporanee, a titolo
esemplificativo gli eventi che potranno dare luogo alle prestazioni del fondo
di cui al punto 2) andranno individuati tra i seguenti:
–
eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da
richiedere la sospensione delle attività;
–
calamità naturali;
–
interruzione dell’erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e
soggetti esterni all’impresa;
–
difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e
soggetti esterni non legati al sistema economico produttivo e di mercato.
In
via analogica, la commissione di cui al punto 11 potrà individuare ulteriori
eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.
8)
In caso di articolazione sub-regionale del fondo per aree di produzione
omogenea, ad eccezione di quanto previsto al punto 7), le parti potranno
individuare eventi diversi da quelli sopra indicati, compatibilmente con
disponibilità economiche.
9)
In ogni caso, per tutti gli eventi considerati, la durata degli interventi del
fondo sarà limitata.
Tale
durata, nonché l’entità degli interventi saranno stabilite dalle parti
regionali in apposito regolamento.
10) Il fondo si darà le articolazioni
operative al fine di garantire rapidità e funzionalità degli interventi.
11)
Per ogni fondo verrà istituita una Commissione permanente paritetica, che
esaminerà in tempi rapidi le domande di intervento delle imprese interessate,
valutando la conformità degli eventi denunciati e dei loro effetti, alle
finalità per cui il fondo è costituito.
12)
Le provvidenze verranno erogate dal fondo all’impresa, e tramite quest’ultima
ai lavoratori interessati.
13)
La gestione del fondo predisporrà gli opportuni strumenti di rendicontazione
per controllare l’avvenuta erogazione ai soggetti interessati.
14)
Entro il 30-9-1989 sarà istituita una Commissione nazionale paritetica che,
entro il 15-11-1989, valuterà i problemi di carattere contributivo, relativi
alle attività di sostegno del fondo e diramerà alle parti regionali le
indicazioni necessarie.
Tale
commissione sarà inoltre investita dei compiti di cui ai punti 19), 20) e
fornirà indicazioni per il superamento di eventuali controversie interpretative
che si manifestassero a livello territoriale.
15)
Le imprese dei settori interessati dovranno contribuire al fondo con una quantità
pari a 10 ore annue di retribuzione contrattuale (paga base e contingenza per
dipendente), di cui rispettivamente 8 e 2 saranno iscritte in capitoli di
bilancio separati già richiamati al punto 3) e al punto 4).
La
retribuzione di riferimento ai fini della contribuzione al fondo è quella
prevista dal CCNL di appartenenza per l’operaio specializzato.
16)
Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli interventi di
sostegno al reddito dei lavoratori.
Le
2 ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e per il sostegno alle
imprese che, a titolo esemplificativo, saranno:
–
il ripristino del ciclo produttivo;
–
riallocazione o riorganizzazione dell’attività produttiva dovute a fattori e
soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotto;
–servizi
reali all’impresa, quali attività formative, di diffusione delle tecnologie,
ecc.
17)Il
fondo potrà essere accantonato presso gli Enti bilaterali regionali.
18)
Le provvidenze del fondo saranno riservate alle imprese che abbiano adempiuto
agli obblighi previsti dal presente contratto ed alle norme previste dai
regolamenti localmente definiti.
19)
Una quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali, relativi alle
prestazioni di cui ai punti 3 e 4 verrà destinata ad un fondo nazionale di
compensazione suddiviso nei due capitoli separati (lavoratori dipendenti,
artigiani) gestito pariteticamente dalle parti. La costituzione ed il
funzionamento del predetto fondo nazionale saranno assicurati dalla Commissione
di cui al punto 14).
20)
A carico del fondo regionale potranno essere stipulate forme di assicurazione
volte a garantire la continuità degli interventi, secondo gli orientamenti
espressi dalla Commissione di cui al punto 14).
21)
A livello regionale, le parti valuteranno la consistenza di eventuali residui
di gestione al fine di concordare utilizzi aggiuntivi.
22)
In sede regionale, le parti potranno altresì attivarsi congiuntamente nei
confronti degli Enti pubblici, per interventi a sostegno delle finalità per cui
il fondo è costituito, fermo restando quanto previsto in termini di gestione al
punto 2).
23)
I versamenti annuali di cui al punto 15) avverranno entro il 15 luglio di
ciascun anno e saranno calcolati moltiplicando il numero dei lavoratori
dipendenti occupati al 30 giugno dello stesso anno nell’impresa artigiana per
le 10 ore previste, calcolate secondo quanto previsto al punto 15) ultimo
comma.
Il
primo di tali versamenti che si riferirà al 1989, sarà effettuato entro il 31
dicembre 1989 e sarà riferito, con criteri di cui sopra, al numero dei
lavoratori dipendenti in forza al 30-10-1989.
24)
Il fondo regionale provvederà a fornire alla Commissione di cui al punto 14)
del presente accordo i dati relativi ai rendiconti annuali di bilancio.
A
tal fine provvederà ad una contabilizzazione per categorie contrattuali e per
aree territoriali.
25)
Nel caso di fondi bilaterali esistenti, per finalità affini a quelle previste
dal presente accordo, le parti regionali si incontreranno per stabilire – ove
vi siano rilevanti differenze negli oneri e nella qualità delle provvidenze, e
tenendo conto delle esperienze acquisite – le eventuali modalità di
armonizzazione con il fondo di cui al punto 1).
26)
Nel caso di provvedimenti legislativi, intervenuti dopo la stipula del presente
accordo e che modifichino le materie da esso trattate, le parti firmatarie a
livello nazionale si incontreranno per gli opportuni adeguamenti.
27) Le erogazioni del fondo regionale di cui
al punto 3) hanno carattere di provvidenze. Esse impegnano il solo fondo ad
intervenire per i casi indicati e nelle modalità concordate. nel limite delle
sue disponibilità economiche ed escludono pertanto qualsiasi diritto del
singolo lavoratore, nei confronti dell’impresa, salvo quanto disposto ai punti 12)
e 13).
Non
si intende inoltre modificare direttamente o indirettamente col presente
accordo, le normative contrattuali e di legge relative alla disciplina dei
licenziamenti individuali e collettivi.
OCCUPAZIONE
FEMMINILE
Le
parti si incontreranno a livello regionale e/o territoriale al fine di
sperimentare azioni positive.
A
tale scopo saranno costituiti comitati paritetici regionali e/o territoriali
tra OO.SS ed OO.AA. per la progettazione e realizzazione delle suddette
iniziative anche utilizzando le risorse dei vari enti pubblici.
TUTELA
DEI TOSSICODIPENDENTI
1)
Le parti si incontreranno almeno annualmente a livello regionale allo scopo di
individuare le realtà ove costituire comitati bilaterali territoriali al fine di
orientare, informare e sostenere i soggetti interessati a stati di
tossicodipendenza, in materia di accesso ai servizi socio-sanitari e
inserimento/mantenimento nella realtà produttiva.
1.1
Tali comitati territoriali si avvarranno del contributo delle strutture
pubbliche e delle comunità terapeutiche di provata e condivisa esperienza.
1.2
Le parti a livello regionale e/o territoriale esamineranno la possibilità di
interventi in materia di tossicodipendenza adatti alla realtà delle imprese
artigiane da sottoporre congiuntamente agli Enti Locali.
2)
Ai lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscano in progetti riabilitativi
della USSL o di comunità terapeutiche che rispondano ai requisiti di cui al
punto 1.1 qualora si rendesse necessario, va concessa l’aspettativa non
retribuita comunque non influente ai fini dell’anzianità, per un periodo
ritenuto congruo dalle suddette strutture, in aggiunta al periodo di comporto.
2.1
L’aspettativa di cui sopra è concessa su certificazione periodica delle
strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali in ragione della
loro specificità.
2.2
Ai lavoratori tossicodipendenti, in forza ad imprese artigiane, che siano nella
fase conclusiva del loro programma di recupero, gestito dalle strutture
terapeutiche di cui al punto 2.1 che ne certificheranno la necessità, potranno
essere concessi orari flessibili o a tempo parziale.
3)
Ai lavoratori, qualora genitori o tutori di tossicodipendenti in comprovata
terapia presso i centri pubblici e privati di cui al punto 1.1, per il periodo
di sostegno, espressamente richiesto dalla terapia stessa, potranno essere
accordati, tenendo conto delle esigenze produttive, permessi non retribuiti o
orari particolari.
4)
I comitati bilaterali di cui al punto 1), su segnalazione delle strutture
terapeutiche si adopereranno per portare a conoscenza delle imprese artigiane
le esigenze di reinserimento lavorativo di tossicodipendenti per consentire
alle imprese stesse di corrispondere volontaristicamente nel senso auspicato.
5)
Nell’ipotesi di aspettativa non retribuita di cui al punto 2) i lavoratori
interessati potranno essere sostituiti per il periodo di assenza dall’impresa
utilizzando contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 L. 56/87.
LAVORATORI
INABILI
Le
parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o
territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull’entità e
sull’andamento dell’occupazione dei lavoratori inabili nelle imprese artigiane,
e per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più
favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o
che potrebbero procedere al loro inserimento.
A
tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di
strutture pubbliche ed associazioni di invalidi.
MERCATO
DEL LAVORO
Le
Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori, si danno atto del
comune intento di pervenire ad un sistema di gestione del Mercato del Lavoro,
basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più
brevi una verifica della situazione complessiva.
In
particolare, confermano la validità dell’accordo interconfederale del 27-2-87,
nelle parti riguardanti il Mercato del Lavoro, in quanto esso costituisce un
esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore.
In
relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato
accordo, in particolare, la L. 56/87, le parti ritengono di dover assumere nei confronti
del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le
opportune modifiche all’impianto legislativo, in base ad una più attenta
valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese
artigiane.
Le
parti sottolineano altresì che l’innalzamento dell’età di assunzione degli
apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni
indesiderate, soprattutto in relazione all’età in cui il periodo di
apprendimento andrebbe a concludersi.
Riguardo
all’apprendistato, e alla L. 56/87, la verifica dovrà tenere conto di tre
fattori essenziali:
–
la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo;
–
la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per
cui può essere ipotizzabile l’apertura di ulteriori opportunità formative;
–
la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle
effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti
nel Mercato del Lavoro.
Le
parti ritengono pertanto che la presenza delle tre condizioni sopraindicate
consente la ricerca di percorsi sperimentali.
Il
presente accordo interconfederale ha durata triennale. Esso s’intende
tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6
(sei) mesi dalla scadenza.
L’accordo
ha le caratteristiche dell’ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta
mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo.
Roma,
21 luglio 1988
Sottoscritto
nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL.
ALLEGATO
Le
parti, all’atto della firma dell’Accordo interconfederale siglato in data
21-7-1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro del
Lavoro – che ha già dichiarato una propria disponibilità di massima – affinché
lo stesso fornisca – d’intesa con gli altri Ministeri interessati – in via
amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l’accordo per tutte le
imprese artigiane.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
PER
L’ATTUAZIONE DELL’ACCORDO INTERCONFEDERALE 21-7-1988
Le
parti nazionali, firmatarie del presente Accordo, convengono di ritrovarsi
entro un mese per procedere alla definizione di un Regolamento applicativo del
presente Accordo.
Le
parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere
attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme
restando le norme pattizie sottoscritte.
MODIFICHE
ALL’ACCORDO INTERCONFEDERALE 21-7-1988
NELLA
PARTE RELATIVA AL FONDO REGIONALE INTERCATEGORIALE
PER
LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO DI PROFESSIONALITÀ
DI
LAVORO DIPENDENTE ED IMPRENDITORIALE
Confartigianato,
CNA, CASA, CLAAI e CGIL, CISL, UIL convengono sulle seguenti modifiche
dell’Accordo Interconfederale del 21-7-1988, le quali sono riferite alla parte
che, nel testo dell’accordo, è immediatamente riportata dopo il “Protocollo per
il regolamento del fondo” (di rappresentanza sindacale), la successiva “Nota a
Verbale” di CGIL, CISL e UIL e la seguente presa d’atto delle Confederazioni
Artigiane della stessa Nota a Verbale.
Primo capoverso
Le
Confederazioni Artigiane e le OO.SS. stipulanti, intendendosi per quest’ultime
le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di
categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal
comparto artigiano, ed al fine di salvaguardare l’occupazione ed il patrimonio
di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per
la continuità e lo sviluppo delle attività, date le specificità che connotano
le imprese artigiane, convengono sull’individuazione di soluzioni che, a
sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e
gli imprenditori artigiani.
Punto 1)
Allo
scopo di contribuire alla salvaguardia dell’occupazione e del patrimonio di
professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane
istituiranno a livello regionale un fondo intercategoriale.
Punto 3)
Il
fondo regionale, anche al fine di evitare la riduzione del personale,
provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori
delle imprese interessate da riduzione di orario e/o da sospensione temporanea
delle attività secondo i criteri e le modalità indicate ai punti 7), 9), 11),
12).
Punto 7)
Il
fondo regionale di cui al punto 1) potrà erogare le provvidenze di cui al punto
3) nei casi di crisi congiunturale e per gli eventi che andranno individuati
tra i seguenti:
–
eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da
richiedere la sospensione delle attività;
–
calamità naturali;
–
interruzione dell’erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e
soggetti esterni all’impresa;
–
difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e
soggetti esterni non legati al sistema economico, produttivo e di mercato;
–
incendio.
In
via analogica la commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori
eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.
Punto 8): da cassare
Punto 9)
Per
tutti gli eventi considerati, la durata nonché l’entità degli interventi del
fondo saranno stabilite dalle parti regionali in apposito regolamento, al fine
di rispondere in modo ottimale alle richieste di intervento.
Punto 15) - cassare l’ultimo
comma ed aggiungere:
Fatti
salvi gli accordi già intervenuti a livello regionale relativamente alla
contribuzione al Fondo per l’anno 1993 e l’impegno delle parti a costituire il
Fondo in tutte le Regioni entro la stessa data, convenzionalmente la quantità
di cui sopra dall’1-1-1993 fino al 31-12-1994 è fissata in lire 80.000 per
ciascun anno per ogni dipendente.
A partire dall’1-1-1995 e fino al 31-12-1996 tale
importo è elevato a lire 84.000 per ciascun anno per ogni dipendente.
Su
proposta dei Fondi Regionali, le parti, a livello regionale, potranno stabilire
per i casi di crisi congiunturale, versamenti aggiuntivi sui quali non opera
l’accantonamento del 7% di cui al punto 19).
Punto 16)
Le 8
ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli interventi di
sostegno al reddito dei lavoratori.
Le
2 ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e per il sostegno alle
imprese, che andranno individuati tra i seguenti:
–
il primo ripristino del ciclo produttivo;
–
riallocazione o riorganizzazione dell’attività produttiva dovute a fattori e
soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotto;
–
servizi reali all’impresa, quali attività formative, di diffusione delle
tecnologie, ecc.
Punto 17)
Il
fondo sarà collocato all’interno dell’Ente Bilaterale regionale.
Punto 19)
Una
quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali, relativi alle prestazioni
di cui ai punti 3) e 4) verrà destinata ad un fondo nazionale collocato
all’interno dell’ente bilaterale nazionale, suddiviso nei due capitoli separati
(lavoratori dipendenti, artigiani) gestito pariteticamente dalle parti. La
costituzione ed il funzionamento del predetto fondo nazionale saranno
assicurati dalla Commissione di cui al punto 14).
Punto 25) - cassare la frase
contenuta nell’inciso (dalla parola “ove” fino alla parola “acquisite”) e
cassare la successiva parola “eventuali”
Roma,
22 giugno 1993
ARTICOLO
4 - SISTEMA CONTRATTUALE
Livello
nazionale di categoria
Al
livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le
materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi
settori artigiani.
A
questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno
dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
•
relazioni sindacali di settore
•
materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria
•
sistema di classificazione
•
retribuzione
•
durata del lavoro
• normative
sulle condizioni di lavoro
•
azioni positive per le pari opportunità
•
altre materie tipiche dei CCNL
•
costituzione di eventuali fondi di categoria
Livello
decentrato di categoria
La
titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle
organizzazioni regionali di categoria.
Tale
livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà regionali di
settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto
della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni
indicatori convenuti tra le parti.
In
presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di
settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l’esercizio della
titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture
territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove
a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non
previsti dal Contratto Regionale Integrativo vigente, la relativa trattativa,
anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture
regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Qualora
i tempi di avvio dei CCRIL non siano definiti dai CCNL di riferimento, le parti
convengono che le trattative per la realizzazione dei CCRIL siano comunque
avviate in ogni regione entro 2 anni dalla decorrenza dei CCNL.
PROCEDURE
E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEI NEGOZIATI
Nella
comune volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali nell’artigianato,
mirato ad attribuire funzionalità ed organicità al sistema contrattuale
convenuto e di favorire, in tale contesto, il non ricorso ad azioni
conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le parti a ciascuno dei
livelli individuati si svolgeranno secondo le procedure ed i tempi di seguito
descritti.
Il
rispetto delle successive norme e procedure è condizione affinché sia garantita
la continuità contrattuale senza vacanza temporale rispetto alla scadenza dei
precedenti contratti.
Livello
nazionale di categoria
–
ciascuna delle parti può inviare la disdetta del contratto nazionale non
oltre i 6 mesi prima della data di scadenza; il CCNL mantiene comunque
la sua validità fino alla data di scadenza prevista;
–
la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 5
mesi e mezzo prima della scadenza prevista;
–
entro 15 giorni dall’invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione
della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che dovrà
aver luogo entro 1 mese dall’incontro di illustrazione della
piattaforma.
– a
partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 5 mesi
di tempo per trovare un accordo sostitutivo del precedente;
–
trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente
soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per
concludere il negoziato ovvero richiedere l’intervento delle
Confederazioni nazionali;
–
trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti
convengono che si richiederà l’intervento di mediazione del Ministro del
lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale richiesta;
– trascorsi
ulteriori 30 giorni dall’inoltro della richiesta di intervento del Ministro
senza che l’intervento abbia avuto inizio, le parti si ritengono libere da
ogni vincolo procedurale.
Le
parti convengono che i termini sopra indicati sono sospesi per il periodo 1º-
31 agosto.
Nel
caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi,
nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei
negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.
Qualora
la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle OO.SS.
oltre i termini previsti, l’eventuale accordo non prevederà alcun
riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della
piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza.
Qualora,
inviata la piattaforma, non si dia luogo all’apertura del negoziato nei tempi
stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l’eventuale
accordo prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di
ritardo nell’apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di
carenza.
Indennità di vacanza
contrattuale
Dopo
un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del
CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non
ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data
di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio
della retribuzione.
L’importo
di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato,
applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
Dopo
sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50%
dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del
contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
Tale
meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
Livello
decentrato di categoria
La
decorrenza dei CCRIL cadrà a metà della vigenza dei CCNL di riferimento. La
definizione dei CCRIL avverrà nel rispetto delle seguenti procedure:
–
la piattaforma per il rinnovo del contratto deve essere inviata almeno 4
mesi prima della data di decorrenza;
– entro
15 giorni dall’invio della piattaforma si terrà un incontro di illustrazione
della stessa e di fissazione della data di apertura del negoziato che
dovrà aver luogo entro 1 mese dall’incontro di illustrazione della
piattaforma;
– a
partire dalla data di apertura del negoziato le parti hanno 3 mesi
di tempo per trovare un accordo;
–
trascorso questo tempo senza aver trovato un accordo reciprocamente
soddisfacente le parti hanno ulteriori 15 giorni di tempo per concludere
il negoziato ovvero richiedere l’intervento delle Categorie nazionali;
–
trascorsi ulteriori 15 giorni senza aver trovato un accordo, le parti
convengono che si richiederà l’intervento di mediazione dell’Assessore
Regionale al Lavoro. Ciascuna delle parti è abilitata ad avanzare tale
richiesta;
–
trascorsi ulteriori 15 giorni dall’inoltro della richiesta di intervento
dell’Assessore senza che l’intervento abbia avuto inizio, le parti si
ritengono libere da ogni vincolo procedurale.
Le parti convengono che i termini sopra indicati sono
sospesi per il periodo 1º - 31 agosto.
Nel
caso che una delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo non partecipi,
nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento dei
negoziati, la stessa è impegnata ad applicare gli accordi raggiunti.
Qualora
la piattaforma sindacale per il rinnovo contrattuale sia inviata dalle OO.SS.
oltre i termini previsti, l’eventuale accordo non prevederà alcun
riconoscimento salariale del periodo di ritardo nella presentazione della
piattaforma, nel caso si determini un periodo di carenza.
Qualora,
inviata la piattaforma, non si dia luogo all’apertura del negoziato nei tempi
stabiliti da parte delle Organizzazioni imprenditoriali artigiane, l’eventuale accordo
prevederà un riconoscimento salariale proporzionato al periodo di ritardo
nell’apertura delle trattative, nel caso si determini un periodo di carenza.
Dopo
4 mesi dalla data di decorrenza del CCRIL, nel caso in cui, pur in presenza di
piattaforma, non siano state avviate le trattative, ai lavoratori interessati
verrà comunque corrisposto un incremento retributivo mensile, la cui entità
sarà stata stabilita dai CCNL a titolo di acconto sui futuri miglioramenti
della retribuzione regionale.
In base all’Accordo Interconfederale 3 agosto - 3
dicembre 1992, al fine di verificare “l’andamento del settore nella regione”
agli effetti della contrattazione salariale di secondo livello, le parti in
sede regionale prenderanno in esame i sottoelencati indicatori con le
rispettive fonti.
Tale
valutazione, che potrà tener conto anche delle dinamiche salariali specifiche,
assumerà gli indicatori come elementi di analisi dell’andamento dei settori
grafico, fotografico ed affini.
–
PIL regionale (Fonte: Istituto G. Tagliacarne)
–
Valore aggiunto per addetto nell’artigianato (Fonte: Istituto G. Tagliacarne)
–
Andamento occupazionale (Fonte: INPS/Enti Bilaterali)
–
Andamento dei settori grafico, fotografico ed affini, anche in relazione alla loro
concentrazione territoriale: n. delle imprese; n. degli addetti; media
dimensionale delle imprese (Fonte: INPS/CCIM)
A
livello regionale, le parti, inoltre, valuteranno le prospettive future
dell’andamento del settore nella regione, anche alla luce di interventi e di
progetti specifici per l’artigianato grafico, fotografico ed affini, tesi ad
accrescere la produttività e l’efficienza delle imprese e del sistema
artigiano.
CONTRATTAZIONE
REGIONALE IN VIGENZA DEL PRESENTE CCNL
L’incremento retributivo mensile di cui all’ultimo comma
delle procedure per la contrattazione regionale è stabilito nella misura del
25% della media degli incrementi retributivi pattuiti nei contratti regionali
sottoscritti, durante la vigenza del presente CCNL, sino a quel momento.
FONDI
DI CATEGORIA
In
occasione della contrattazione regionale, le parti possono convenire sulla
istituzione di fondi regionali di categoria collocati all’interno degli Enti
Bilaterali, compatibilmente con le norme istitutive degli stessi.
Nel
caso di utilizzo di istituti contrattuali per la costituzione di detti fondi,
occorrerà informare le parti firmatarie il presente CCNL.
ARTICOLO
5 - OCCUPAZIONE FEMMINILE E PARI OPPORTUNITÀ
A livello nazionale, le parti convengono di affrontare i
problemi inerenti l’occupazione femminile e l’applicazione della L. 125/91
sulle pari opportunità nei settori artigiani dell’area grafica.
A livello regionale e territoriale, in applicazione
dell’Accordo Interconfederale del 21-7-1988, le parti convengono che i comitati
paritetici, nella progettazione e sperimentazione di azioni positive e di pari
opportunità, possano avvalersi dei dati a disposizione degli osservatori.
Compito
dei comitati sarà inoltre quello di proporre alle parti il percorso di
realizzazione dei progetti di azioni positive.
ARTICOLO
6 - ASSEMBLEA
Vengono
riconosciute a titolo di diritto d’assemblea 10 ore annue di permessi
retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
Le
ore di permesso sono da considerarsi nell’ambito dell’orario di lavoro; le
assemblee si terranno all’inizio o alla fine dello stesso.
L’assemblea
si svolge di norma fuori dai locali dell’impresa ma in presenza di locali
idonei può svolgersi anche all’interno, previo accordo tra datore di lavoro e
lavoratori dipendenti.
La
richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con
preavviso di 48 ore riducibili a 24 in caso di emergenza con l’indicazione
specifica dell’orario di svolgimento.
ARTICOLO
7 - PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE SINDACALI
I
dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi provinciali, regionali
e nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti usufruiranno, nel limite
complessivo annuo di ore 3 per ciascun dipendente, di permessi retribuiti con
un minimo di 16 ore annue.
I
permessi verranno usufruiti quando l’assenza venga espressamente richiesta per
iscritto, con due giorni di anticipo, dalle organizzazioni predette e non
ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori.
ARTICOLO
8 - TUTELA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI
Le
parti, in attuazione della L. 108 dell’11-5-90, (Disciplina dei licenziamenti
individuali) esprimono la comune volontà di applicare le norme in essa
contenute nell’intento di favorire la soluzione di eventuali vertenze nelle
sedi stragiudiziali secondo lo spirito della legge stessa, utilizzando le sedi
permanenti istituite dall’Accordo interconfederale intercategoriale del 21-7-88
o, nella fase di realizzazione di queste, attraverso la costituzione di
specifiche commissioni di conciliazione per le quali le parti si impegnano a
designare i rispettivi componenti a livello territoriale.
ARTICOLO
9 - VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI
L’imprenditore
opererà, previo rilascio di delega individuale firmata dall’interessato, la
trattenuta mensile in percentuale nella misura dell’1% sui salari base
contrattuali e sull’indennità di contingenza.
Tale
trattenuta verrà rapportata su un numero convenzionale di 173 ore mensili.
La
delega può essere revocata in qualsiasi momento ed il lavoratore potrà
rilasciarne una nuova.
Le
quote sindacali trattenute dall’azienda verranno versate mensilmente a ciascun
sindacato tramite banca
ARTICOLO
10 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER IL RINNOVO
ARTICOLO 10 - CONTRATTUALE E DIFFUSIONE CONTRATTO
Sulla
base delle intercorse intese in occasione del rinnovo del CCNL per gli addetti
alle aziende artigiane dei settori di cui alla sfera di applicazione, si è
concordato che le aziende effettueranno ad ogni dipendente in forza non
iscritto alle O.O.SS. stipulanti una ritenuta di Lire 30.000 in occasione della
erogazione della retribuzione del mese di dicembre 1998.
La
normale quota associativa mensile continuerà ad essere trattenuta e versata
secondo le misure in atto.
In
relazione a quanto sopra disposto, le aziende allegheranno al cedolino paga del
mese precedente l’avviso allegato al presente CCNL.
La
somma dovrà essere accreditata alla F.L.S.I. sul conto corrente bancario n.
1216139 Banca di Roma - Roma 207 (T030020501 40) Via del Viminale 26 - 00184
ROMA; oppure tramite assegno intestato alla F.L.S.I. - P.zza Sonnino, 37 -
00153 Roma.
La
materia oggetto è competenza rispettivamente delle Organizzazioni Sindacali e
dei singoli lavoratori. Essa non comporta iniziative per le aziende che si
limiteranno pertanto alla applicazione della procedura di trattenuta e
versamento. L’azienda comunicherà alle OO.SS. territoriali l’ammontare
complessivo della trattenuta, il numero dei dipendenti aderenti alle
sottoscrizioni ed invierà alle stesse OO.SS. territoriali SLC-CGIL,
FISTEL-CISL, UILSIC-UIL copia fotostatica della ricevuta dei versamenti.
ARTICOLO
11 - DIRITTO ALLO STUDIO
Al
fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori,
le imprese concederanno, nei casi ed alle condizioni di cui ai commi
successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono
frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico e svolti
presso istituti pubblici legalmente riconosciuti.
Tale
norma si applica nelle imprese che occupano più di cinque dipendenti, compresi
gli apprendisti.
A
tale scopo deve essere messo a disposizione un ammontare di ore retribuite
conteggiate aziendalmente nel triennio e corrispondenti a 10 (dieci) ore annue
per ogni dipendente.
Il
lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150
(centocinquanta) ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno,
sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un
numero di ore doppio a quelle richieste come permesso retribuito.
Potranno
contemporaneamente usufruire dei permessi retribuiti di cui sopra escludendo la
contemporaneità di più lavoratori nelle aziende fino a 10 dipendenti, due
lavoratori nelle aziende da 11 a 22 dipendenti.
In
ogni caso il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all’impresa almeno un
mese prima dell’inizio del corso specificando il tipo di corso, la durata,
l’istituto organizzatore e, successivamente, i certificati di frequenza mensile
con l’indicazione delle ore relative.
Nel
caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopraindicato,
sarà seguito l’ordine di precedenza delle domande.
Nel
caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o
riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni
salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al
presente articolo.
ARTICOLO
12 - LAVORATORI STUDENTI
In
quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge i lavoratori studenti,
iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione
primaria, secondaria e di qualificazione professionale statale, o legalmente
riconosciuto o comunque abilitato al rilascio di titoli legati allo studio,
saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la
frequenza ai corsi e la preparazione degli esami.
I
lavoratori studenti compresi quelli universitari che devono sostenere prove
d’esame hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per tutti i
giorni di esame.
A
richiesta dell’azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le
certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al presente
articolo.
Ai
giovani apprendisti che, in accordo col datore di lavoro, frequenteranno e conseguentemente
documenteranno la partecipazione a corsi professionali in scuole riconosciute
da Enti pubblici statali, regionali o locali, saranno concessi permessi utili
alla frequenza e saranno retribuiti regolarmente.
ARTICOLO
13 - AMBIENTE DI LAVORO
I
lavoratori e gli artigiani hanno un comune interesse all’applicazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e
dell’attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica
nell’ambiente di lavoro; pertanto le parti si impegnano ad operare affinché
l’azione di prevenzione dei servizi di medicina del lavoro della U.S.S.L. trovi
attuazione anche nell’ambiente di lavoro nelle imprese artigiane.
I
lavoratori – mediante il delegato – hanno diritto di controllare l’applicazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e
promuovere la ricerca, la elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee
a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Per
concordare gli interventi, le parti si incontreranno a livello provinciale e
regionale (detti incontri possono avvenire anche nell’ambito degli incontri
fissati per il sistema di informazione) di norma una volta l’anno o su
richiesta di una delle parti, per l’attuazione degli interventi nell’ambito
della operatività della legge 833 e delle competenze delle A.S.L.
Possono
essere utilizzate le strutture di Patronato delle organizzazioni contraenti per
stipulare convenzioni con la A.S.L. e con gli Enti pubblici e Centri di ricerca.
Le
organizzazioni contraenti si impegnano a promuovere tutte le iniziative atte a
diffondere una precisa informativa sulle sostanze e sulle tecnologie utilizzate
nelle lavorazioni in relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di
vita e di lavoro.
ARTICOLO
14 - AMMISSIONE, LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
L’ammissione
ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolate dalle disposizioni di
legge o dagli Accordi Interconfederali.
ARTICOLO
15 - ASSUNZIONI
Le
assunzioni al lavoro vengono effettuate in conformità al presente CCNL ed alle
disposizioni legislative. In particolare, il datore di lavoro deve fare
presente nella lettera di assunzione:
–
decorrenza dell’assunzione, eventuale periodo di prova;
–
qualifica, livello mansioni e trattamento economico.
Da
parte sua, il lavoratore, oltre al libretto di lavoro, dovrà produrre i
necessari documenti INPS ed il titolo di studio, le informazioni su residenza,
domicilio, stato di famiglia, codice fiscale.
Se si tratta di lavoratore apprendista all’atto
dell’assunzione egli dovrà produrre il titolo di studio e dichiarare gli
eventuali corsi professionali frequentati nonché i periodi di lavoro già
svolti.
Prima
dell’assunzione, il lavoratore può essere sottoposto a visita medica.
ARTICOLO
16 - VISITA MEDICA
Il
lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell’assunzione, a visita medica da
parte del sanitario di fiducia dell’azienda per l’accertamento di requisiti
fisici e psico-attitudinali necessari per l’espletamento del lavoro cui è
destinato.
Egualmente
potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di
analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando
contesti la propria idoneità fisica a continuare nell’espletamento delle
proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano incompatibili, per le
maggiori gravosità, con la propria idoneità fisica.
Il
datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del
lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto
pubblico.
Restano
in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la
cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.
ARTICOLO
17 - PERIODO DI PROVA
L’assunzione
del lavoratore può essere fatta nell’ambito della qualificazione per la quale è
stato richiesto, per un periodo di prova – che dovrà risultare da comunicazione
scritta – la cui durata non può essere superiore a:
Livelli
1º A e 1º B 6 mesi
Livello
2º 3 mesi
Livello
3º impiegati 2 mesi
Livello
3º operai 1 mese
Livello
4º impiegati 2 mesi
Livello
4º operai 1 mese
Livelli
5º e 5º bis 1 mese
Livello
6º 1 mese
Apprendisti 1 mese
Nei
casi di infortuni sul lavoro e malattie professionali intervenuti durante il
periodo di prova è dovuta a carico del datore di lavoro, l’integrazione
economica.
Durante
il periodo di prova è ammessa, da entrambe le parti la rescissione del rapporto
senza alcun preavviso.
In
questo caso, al lavoratore, oltre alla retribuzione pattuita, spetteranno i
diversi ratei (gratifica, ferie, T.F.R., ecc.) previsti.
I
periodi di prova sono computati in caso di conferma come validi per l’anzianità
dei lavoratori e per la durata dell’apprendistato.
ARTICOLO
17 BIS - ESCLUSIONE DELLE QUOTE DI RISERVA
Ai
sensi del secondo comma dell’art. 25 della legge n. 223 del 1991 non sono
computabili, ai fini della determinazione della riserva:
•
Le assunzioni dei lavoratori di cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei
livelli 1A; 1B; 2º; 3º; 4º, 5ºb, nonché 5º a condizione che questi ultimi
abbiano già prestato attività presso imprese del settore o che siano in
possesso di titolo di studio professionale rilasciato da istituti o scuole
professionali attinenti alle mansioni da svolgere.
•
Sono comunque esclusi i lavoratori assunti da adibire a mansioni di custodia,
fiducia e sicurezza.
• I
lavoratori assunti tra le categorie riservatarie del quinto comma, dell’art.
25, legge 223/1991, saranno computabili ai fini della copertura dell’aliquota
di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell’art. 25 citato, anche quando vengono
inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
ARTICOLO
18 - NOMENCLATURA
Agli
effetti della interpretazione e dell’applicazione del presente Contratto la
dizione “lavoratore” si intende indicativa delle categorie quadri, impiegati e
operai.
Per
le clausole che interessano una sola categoria di lavoratori vengono usate le
dizioni separate di quadro, impiegato e di operaio.
ARTICOLO
19 - CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE UNICA
I
lavoratori addetti ai settori previsti dalla sfera di applicazione sono
inquadrati in una classificazione unica articolata in sei gruppi professionali
e in otto livelli retributivi.
L’inquadramento
dei quadri, impiegati, operai che secondo il sistema di classificazione unica
prevista dal presente contratto trova attuazione in sede aziendale, è teso a
garantire ai lavoratori il conseguimento della professionalità ed una ulteriore
valorizzazione delle capacità professionali nell’ambito di quanto richiesto
dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi
delle tecnologie, dell’organizzazione del lavoro e della produttività.
Per
specifiche figure professionali, i cui profili siano previsti in più livelli ai
fini dell’inquadramento aziendale, all’atto della assunzione, si farà
riferimento all’anzianità professionale già acquisita nel settore e certificata
dal libretto personale di lavoro.
Le
esemplificazioni previste dai profili sono indicative e non esaustive, nel
senso che esse costituiscono un riferimento analogico anche per figure
professionali eventualmente non indicate e/o non previste e prevedibili
attualmente.
In
questo caso saranno le declaratorie a indicare il riferimento al gruppo e al
livello professionale di appartenenza.
ARTI
GRAFICHE:
Prestampa,
Stampa (tradizionale e digitale), Legatoria, Serigrafia, Editoria
LIVELLO
1º A
Declaratoria
Lavoratori
con responsabilità direttive aventi discrezionalità di poteri nella gestione
aziendale e/o nelle trattative con i committenti esterni, e con responsabilità
nel perseguire gli obiettivi prefissati.
Lavoratori
con elevata capacità gestionale che operano nei limiti delle strategie generali
dell’impresa ne coordinano, organizzano e sviluppano gli obiettivi attraverso
attività di elevata specializzazione, di rilevante importanza e responsabilità
operando anche nella ricerca e progettazione ai fini dello sviluppo
dell’impresa.
Profili
–
Quadri
LIVELLO
1º B
Declaratoria
Lavoratori
che nell’ambito tecnico o amministrativo siano chiamati a esplicare mansioni di
coordinamento, di uomini o risorse aziendali, nelle diverse fasi di
lavorazione, nel quadro delle direttive loro impartite con autonomia gestionale
e decisionale.
Profili
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI
–
Impiegato che, oltre a quanto indicato per i livelli inferiori, coordina
l’attività degli addetti al settore.
IMPIEGATI TECNICI
–
Proto.
–
Capo tecnico.
–
Analista programmatore.
– Responsabile
letterario di una casa editrice, con il compito di curare, in piena autonomia,
i rapporti con gli autori e le altre case editrici (anche all’estero), per
tutte le tematiche inerenti l’acquisizione dei diritti d’autore di un’opera.
Cura le relazioni esterne (fiere, media, ufficio, stampa, distribuzione),
realizzando i contenuti delle varie comunicazioni sulla produzione editoriale,
sia sotto gli aspetti letterari, sia commerciali.
2º
LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori
che nell’ambito tecnico o amministrativo siano chiamati ad esplicare
particolari mansioni di responsabilità nell’ambito di direttiva intervenendo
direttamente, con alto livello di specializzazione, nelle diverse fasi di
lavorazione.
Profili
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI
–
Impiegato amministrativo che svolge in piena autonomia la gestione contabile
dell’azienda e mantiene, sempre in autonomia, i rapporti con la clientela ed i
fornitori.
IMPIEGATI TECNICI
–
Grafico creativo che progetta opere editoriali o pubblicitarie (anche per
applicazioni Web o su supporti multimediali quali i CD Rom in ambiente
multipiattaforma) e ne cura la realizzazione grafica con elevato grado di
autonomia anche ricorrendo a sistemi elettronici per il trattamento
testo-immagini.
–
Responsabile letterario di una casa editrice, con il compito di curare, in
adeguata autonomia, i rapporti con gli autori e altre case editrici (anche
all’estero), per tutte le tematiche inerenti l’acquisizione dei diritti
d’autore di un’opera. Cura le relazioni esterne (fiere, media, ufficio stampa,
distribuzione), realizzando i contenuti delle varie comunicazioni sulla
produzione editoriale, sia sotto gli aspetti letterari, sia commerciali.
–
Disegnatore litografo con capacità di ideazione e progettazione, oltre che
specializzato per la riproduzione dei disegni.
OPERAI
–
Capo macchina da stampa offset quadricolore ed oltre e capo macchina rotativa
che, per effetto di una accresciuta professionalità abbiano una più ampia ed
articolata autonomia di compiti ovvero operino su macchine di più recenti e
sofisticate tecnologie e/o polivalenti in altre fasi di lavorazione.
–
Operatore di sistemi elettronici complessi di fotoriproduzione in grado di
operare in ~ piena autonomia e capacità tecnica su tutte le postazioni del
sistema (scanner, plotter e consolle) ed eserciti funzioni di coordinamento per
le attività delle stesse.
–
Cromista finito.
–
Incisore a bulino.
–
Incisore di musica.
3º
LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori
che abbiano piena e completa responsabilità di un impianto o macchina la cui
complessità e contenuto tecnologico richieda un livello professionale superiore
alla specializzazione, ovvero lavoratori che hanno accresciuto la loro
professionalità essendo pertanto in grado di svolgere in piena autonomia con
responsabilità dei risultati e con compiti di coordinamento qualsiasi
operazione che rientri nella fase di lavorazione considerata.
Impiegato
amministrativo che abbia i requisiti per svolgere, con adeguata autonomia, la
gestione contabile dell’azienda con completa conoscenza delle procedure e
notevole pratica d’ufficio.
Profili
IMPIEGATI
–
Impiegato di concetto
–
Contabile.
–
Grafico creativo che esegue opere editoriali o pubblicitarie (anche per
applicazioni Web o su supporti multimediali quali i CD Rom in ambiente
multipiattaforma) e ne cura la realizzazione grafica con elevato grado di
autonomia anche ricorrendo a sistemi elettronici per il trattamento
testo-immagini.
OPERAI
–
Lavoratore addetto a sistemi complessi di fotoriproduzione che, disponendo di
elevata professionalità e di completa conoscenza delle nuove tecnologie, esegua
con piena autonomia operativa e responsabilità le operazioni integrate
necessarie.
–
Operatore di sistemi elettronici per il trattamento di testo immagini (anche
per applicazioni Web o su supporti multimediali quali CD Rom in ambiente
multipiattaforma) che, su indicazioni creative di tipo grafico o progettuale
predeterminate, opera in piena autonomia su tutte le fasi di lavorazione del
sistema con responsabilità del risultato finale.
–
Capo macchina di stampa offset quadricolore ed oltre e capo macchina rotativa
per i quali non sussistono le particolari condizioni previste nel livello
superiore.
–
Legatore che ha la responsabilità della conduzione, regolazione e controllo di
una catena completa di allestimento dalla segnatura al prodotto finito.
–
Lavoratore che opera su macchina da stampa, il cui capo macchina sia
classificato al livello superiore che, in possesso della specializzazione,
disponga di una accresciuta professionalità ed esperienza che gli consenta di
svolgere, a fronte di alte tecnologie impiegate, operazioni complesse di
regolazione, pre-set e controllo di ogni tipo.
4º
LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori
che svolgono mansioni per le quali sono richiesti specifici gradi di
specializzazione e di responsabilità operativa, ovvero che siano in grado di
predisporre il lavoro sulla macchina e che, all’interno delle fasi lavorative
loro assegnate, operino con autonomia e responsabilità di risultato e degli
obiettivi prefissati.
Profili
IMPIEGATI
–
Impiegato che, in possesso di specializzazione attinente, svolge mansioni di
concetto seguendo l’iter amministrativo aziendale.
–
Lavoratore che ha la responsabilità del magazzino e che contabilizza
amministrativamente il movimento di carico e scarico.
OPERAI
–
Lavoratore che opera con responsabilità su macchine monocolori a partire dal
70/100 o bicolori ovvero addetto a produzioni in quadricromia di elevata
qualità, effettuando altresì tutte le relative operazioni di controllo.
–
Litografo
–
Tipografo
–
Lavoratore che opera con responsabilità su macchine da stampa digitali di
complessa tecnologia ed elevata produzione effettuando tutte le operazioni in
fase sia di prestampa (con ampia conoscenza informatica per la gestione di più
applicativi grafici e dei relativi formati di archiviazione), sia di stampa
(esecuzione e controllo della taratura della macchina in relazione ai
differenti supporti di stampa, alle condizioni climatiche, alle corrispondenze
cromatiche ecc.)
–
Stampatore serigrafo a mano e a macchina, che esegue lavori di stampa
serigrafica a regola d’arte su oggetti di forme e dimensioni varie e che avendo
presenti il facsimile degli stampati e le esigenze dei vari supporti è in grado
di operare responsabilmente per controllare e regolare le macchine, avviare le
stampe, preparare gli inchiostri, condurre la tiratura con varietà di effetti
sia nella stampa di colori sovrapposti che giustapposti.
–
Formatore serigrafo, che, per scuola o esperienza, è in grado di svolgere
autonomamente la sua mansione e, avendo presenti gli originali degli stampati e
le diapositive da riprodurre, allestisce quadri serigrafici per l’ottenimento
del risultato di stampa richiesto previa autonoma scelta dei tessuti e loro
trame e delle emulsioni e/o dei film serigrafici.
–
Linotipista che, oltre a conoscere il funzionamento della macchina e ad
eliminare i normali incidenti di macchina, esegue tutti i lavori relativi alla
propria specializzazione.
–
Monotipista che, oltre a conoscere il funzionamento della macchina e ad
eliminare i normali incidenti di macchina, esegue tutti i lavori relativi alla
propria specializzazione.
–
Fotocompositore addetto a sistemi di elaborazione del testo e/o immagine che,
disponendo di elevata professionalità ed adeguata autonomia operativa esegua
con responsabilità le operazioni necessarie.
–
Fotoincisore che, disponendo di elevata professionalità ed adeguata autonomia
operativa esegua con responsabilità tutte le operazioni necessarie.
–
Compositore a mano che, disponendo di elevata professionalità ed adeguata
autonomia operativa esegua con responsabilità tutte le operazioni necessarie.
–
Lavoratore in grado di operare con elevata professionalità e adeguata autonomia
nei rispettivi campi di attività:
–
Fotolitografo (Fotolitista)
–
Fotoformatore
–
Lavoratore addetto ai lavori di preparazione che, in possesso della
specializzazione, dispone di professionalità ed esperienza che gli consentano
di svolgere le varie operazioni di una stessa area di lavorazione.
–
Legatore extra. È l’operaio che viene adibito alla scolpitura a mano e
decorazioni per lavori fini, alla decoratura a mano, alla smussatura in oro ed
alla legatura o rilegatura in pelle, pergamena, tartaruga, madreperla o
celluloide per lavori fini.
–
Restauratore di libri.
–
Conduttore di macchine automatiche di legatoria che, in possesso della
specializzazione, sappia alternarsi alla conduzione di più tipi di macchine per
operazioni diverse.
–
Responsabile conduttore di macchine bobst.
–
Fotoselettore a colori.
–
Addetto ad una catena completa di allestimento che, in possesso della
specializzazione, sappia controllare il prodotto finito con responsabilità di
risultato.
–
Lavoratore che opera su macchine da stampa offset quadricolore ed oltre o su
macchina rotativa il cui capo macchina sia inquadrato al livello superiore.
–
Lavoratore che, su indicazioni della struttura aziendale, opera sulle stazioni
di computer-grafica con adeguato grado di specializzazione.
5º
LIVELLO BIS
Declaratoria
Lavoratori
provenienti dal I gruppo dell’apprendistato o dai livelli professionali
inferiori, secondo quanto previsto dalle relative declaratorie, che svolgano
mansioni per le quali è richiesto un adeguato grado di qualificazione e
corrispondente esperienza. Tutti i lavoratori provenienti dall’apprendistato
dopo la permanenza per il periodo previsto nel 5º livello.
Profili
IMPIEGATI
–
Impiegato d’ordine che svolga all’interno dell’impresa artigiana operazioni
esecutive tipo amministrativo (es. fatturazione, documenti accompagnatori,
semplice scrittura contabile, prima nota).
OPERAI
–
Litografo.
–
Lavoratore che opera con responsabilità su macchine da stampa digitali di
complessa tecnologia ed elevata produzione effettuando tutte le operazioni
in fase o di prestampa (con ampia conoscenza informatica per la gestione di più
applicativi grafici e dei relativi formati di archiviazione), o di stampa
(esecuzione e controllo della taratura della macchina in relazione ai
differenti supporti di stampa, alle condizioni climatiche, alle corrispondenze
cromatiche ecc.)
–
Lavoratore che opera con responsabilità su macchine da stampa digitali di
minor tecnologia e produzione effettuando tutte le operazioni sia in fase
di prestampa (con ampia conoscenza informatica per la gestione di più
applicativi grafici e dei relativi formati di archiviazione) sia di stampa
(esecuzione e controllo della taratura della macchina in relazione ai differenti
supporti di stampa, alle condizioni climatiche, alle corrispondenze cromatiche
ecc.)
–
Linotipista.
–
Monotipista.
–
Legatore e/o allestitore.
–
Compositore a mano.
–
Impressore che stampa su carta, plastica, tessuto:
–
serigrafi.
–
tipografi.
–
Fotocompositore.
–
Fotoincisore.
–
Fotolitografo (fotolitista).
–
Fotoformatore.
–
Tiraprove.
–
Lavoratore che, con funzioni di supporto, esegua semplici lavori su macchine ad
alto contenuto tecnologico o sistemi complessi.
–
Addetto alla movimentazione del magazzino
–
Fattorino/autista che effettua consegne a mezzo automezzi di oltre 35 quintali.
Restano
a questo livello i lavoratori che non hanno i requisiti previsti dalla
declaratoria del livello superiore.
5º
LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori
qualificati con formazione professionale che presuppone l’acquisizione dei
richiesti gradi di qualificazione. Impiegati addetti ai servizi amministrativi
che svolgono mansioni per le quali è richiesta una adeguata preparazione o
corrispondente esperienza. La permanenza a questo livello è fissata in anni 2,
ad eccezione degli addetti al magazzino e dei lavoratori che svolgono semplici
e generiche operazioni complementari. Vanno inoltre inquadrati in questo
livello i lavoratori al termine del previsto periodo di apprendistato nei
gruppi di appartenenza (II e III gruppo). Per gli stessi la permanenza è
fissata in anni 1 dopodiché passano al 5º livello bis.
Profili
IMPIEGATI
–
Impiegato d’ordine di prima assunzione che svolga all’interno impresa artigiana
semplici operazioni amministrative (es. fatturazione, semplice scrittura
contabile, documenti accompagnatori, prima nota).
OPERAI
–
Litografo.
–
Lavoratore che opera con responsabilità su macchine da stampa digitali di
minor tecnologia e produzione effettuando le operazioni o in fase di
prestampa (con ampia conoscenza informatica per la gestione di più applicativi
grafici e dei relativi formati di archiviazione) o di stampa (esecuzione e
controllo della taratura della macchina in relazione ai differenti supporti di
stampa, alle condizioni climatiche, alle corrispondenze cromatiche ecc.)
–
Linotipista.
–
Monotipista.
–
Lavoratore che, con funzione di supporto, esegue semplici lavori su macchina.
–
Addetto al magazzino (imballatore, etichettatore, spedizioniere).
–
Compositore a mano.
–
Impressore che stampa su carta, plastica, tessuto:
–
Serigrafi.
–
Tipografi.
–
Fotocompositore.
–
Fotoincisore.
–
Fotolitografo (fotolitista).
–
Fotoformatore.
–
Tiraprove.
–
Legatore e/o allestitore.
–
Addetti a semplici e generiche operazioni complementari.
–
Fattorino/autista che effettua consegne a mezzo automezzi inferiori a 35
quintali.
6º
LIVELLO
Appartengono
a questo livello i lavoratori che non sono in possesso di alcuna
qualificazione, nonché i lavoratori addetti ad attività che non richiedono
particolare preparazione, esperienza o pratica.
Dopo
1 anno di permanenza in questo livello, i lavoratori passano al 5º livello, ad
eccezione degli addetti alle pulizie e a lavori di manovalanza comune.
CARTOTECNICA
LIVELLO
1º A
Declaratoria
Lavoratori
con responsabilità direttive aventi discrezionalità di poteri nella gestione
aziendale e/o nelle trattative con i committenti esterni, e con responsabilità
nel perseguire gli obiettivi prefissati.
Lavoratori
con elevata capacità gestionale che operano nei limiti delle strategie generali
dell’impresa ne coordinano, organizzano e sviluppano gli obiettivi attraverso
attività di elevata specializzazione, di rilevante importanza e responsabilità
anche nella ricerca e progettazione ai fini dello sviluppo dell’impresa.
Profili
–
Quadri.
LIVELLO
1º B
Declaratoria
Lavoratori
che nell’ambito tecnico o amministrativo siano chiamati a esplicare mansioni di
coordinamento nelle diverse fasi di lavorazione, nel quadro delle direttive
loro impartite con autonomia gestionale e decisionale.
Profili
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI
–
Impiegato che, oltre a quanto indicato per i livelli inferiori, coordina
l’attività degli addetti al settore.
IMPIEGATI TECNICI
–
Capo tecnico
– Analista
programmatore
2º
LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori
che nell’ambito tecnico o amministrativo siano chiamati ad esplicare
particolari mansioni di responsabilità nell’ambito di direttive intervenendo
direttamente, con alto livello di specializzazione, nelle diverse fasi di
lavorazione, coordinando con carattere di continuità e con facoltà di
iniziativa il lavoro di altri lavoratori.
Profili
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI
–
Impiegato amministrativo che svolge in piena autonomia la gestione contabile
dell’azienda e mantiene, sempre in autonomia, i rapporti con la clientela ed i
fornitori.
IMPIEGATI TECNICI
–
Responsabile del coordinamento ed organizzazione di più reparti.
OPERAI
–
Lavoratore che, applicando in autonomia procedure operative relative al sistema
di programmazione della produzione, redige i programmi di produzione, ne
definisce, nell’ambito di ciascuna, le priorità, ne controlla l’avanzamento
fino alle spedizioni.
3º
LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori
che abbiano piena e completa responsabilità di un impianto o macchina la cui
complessità e contenuto tecnologico richieda un livello professionale superiore
alla specializzazione, ovvero lavoratori che hanno accresciuto la loro
professionalità essendo pertanto in grado di svolgere in piena autonomia con
responsabilità dei risultati e con compiti di coordinamento qualsiasi
operazione che rientri nella fase di lavorazione considerata.
Impiegato
amministrativo che abbia i requisiti per svolgere, con adeguata autonomia, la
gestione contabile dell’azienda con completa conoscenza delle procedure e
notevole pratica d’ufficio.
Profili
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI
–
Impiegato di concetto.
–
Contabile.
IMPIEGATI TECNICI
–
Addetto alla organizzazione di più reparti.
OPERAI
–
Lavoratore altamente specializzato che con responsabilità del ciclo operativo
avvia, conduce e controlla nella loro funzionalità di esercizio, macchine ed
impianti cartotecnici e della trasformazione muniti di calcolatori di processo.
–
Lavoratore altamente specializzato addetto a lavori complementari di
riparazione e manutenzione o aggiustaggio o montaggio di gruppi o impianti
relativamente alle parti meccaniche ed elettriche oppure alle parti
elettriche-elettroniche e strumentazione che interpreta schemi o disegni
costruttivi complessi ed i relativi schemi funzionali.
4º
LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori
che svolgono mansioni per le quali sono richiesti specifici gradi di
specializzazione e di responsabilità operativa, ovvero che siano in grado di
predisporre il lavoro sulla macchina e che, all’interno delle fasi lavorative
loro assegnate, operino con autonomia e responsabilità di risultato e degli
obiettivi prefissati.
Profili
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI
– Impiegato
che, in possesso di specializzazione attinente, svolge mansioni di concetto
seguendo l’iter amministrativo aziendale.
–
Lavoratore che ha responsabilità del magazzino e che contabilizza
amministrativamente il movimento di carico e scarico.
IMPIEGATI TECNICI
–
Addetto alla organizzazione di singolo reparto.
OPERAI
–
Conduttore con preparazione e/o preparatore che, con responsabilità del ciclo
produttivo comportante un adeguato grado di specializzazione tecnica e
professionale, opera su impianti o macchine cartotecniche e di allestimento di
complessità tecnica e tecnologia medio alta.
–
Lavoratore addetto alla manutenzione con adeguato grado di specializzazione che
opera su macchine o impianti, individuando i guasti ed effettuando le
riparazioni o che opera su macchine utensili.
–
Operatore, anche carrellista, delle attività di spedizione e/o ricevimento
materiali, che effettuando le registrazioni e le imputazioni necessarie, è
responsabile delle quantità di merce spedita/ricevuta, curando lo stivaggio e/o
la rotazione dei prodotti e materiali in relazione agli spazi disponibili.
–
Operatore esperto che esegue autonomamente, secondo le sequenze ed i tempi
stabiliti, la procedura specifica del ciclo produttivo anche di ripartenza di elaborazioni
dati.
5º
LIVELLO BIS
Declaratoria
Lavoratori
provenienti dal I gruppo dell’apprendistato o dai livelli professionali
inferiori, secondo quanto previsto dalle relative declaratorie, che svolgano
mansioni per le quali è richiesto un adeguato grado di qualificazione e
corrispondente esperienza.
Tutti
i lavoratori provenienti dall’apprendistato dopo la permanenza per il periodo
previsto nel 5º livello.
Profili
IMPIEGATI
–
Impiegato d’ordine che svolga all’interno dell’impresa artigiana operazioni
esecutive di tipo amministrativo (es. fatturazione, documenti accompagnatori,
semplice scrittura contabile, prima nota).
–
Commesso.
OPERAI
–
Conduttore di macchine o impianti cartotecnici, senza preparazione.
–
Operatore su macchine o impianti semplici la cui eventuale preparazione o messa
a punto o conduzione non presenta particolari difficoltà.
–
Lavoratore addetto alla lavorazione di allestimento cartotecnico.
–
Aiutante alla conduzione e/o alla preparazione di macchine o impianti
cartotecnici o di allestimento di particolare complessità tecnica o
tecnologica.
–
Lavoratore addetto a compiti di alimentazione, raccolta e confezione del
materiale prodotto, nonché a lavori di carico e scarico e movimentazione
all’interno dell’impresa.
–
Lavoratore addetto alla manutenzione che svolge compiti richiedenti un normale
grado di qualificazione.
–
Legatore qualificato di cartotecnica.
–
Conduttore di carrelli a motore o mezzi meccanici similari attrezzati per
operazioni multiple.
–
Fattorino/autista che effettua consegne a mezzo automezzi di oltre 35 quintali.
Restano
a questo livello i lavoratori che non hanno i requisiti previsti dalla
declaratoria del livello superiore.
5º
LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori
qualificati con formazione professionale che presuppone l’acquisizione de
richiesti gradi di qualificazione.
Impiegati
addetti ai servizi amministrativi che svolgono mansioni per le quali è
richiesta una adeguata preparazione o corrispondente esperienza.
La
permanenza a questo livello è fissata in anni 2, ad eccezione dei lavoratori
che svolgono semplici e generiche operazioni complementari.
Vanno
inoltre inquadrati in questo livello i lavoratori al termine del previsto
periodo di apprendistato nei gruppi di appartenenza (2º e 3º gruppo). Per gli
stessi la permanenza è fissata in anni 1 dopodiché passano al 5º livello bis.
Profili
IMPIEGATI
–
Impiegato d’ordine di prima assunzione che svolga all’interno dell’impresa
artigiana semplici operazioni amministrative (es. fatturazione, semplice
scrittura contabile, documenti accompagnatori, prima nota)
–
Commesso.
OPERAI
–
Conduttore di macchine o impianti cartotecnici senza preparazione.
–
Operatore su macchina o impianti semplici la cui preparazione o messa a punto o
conduzione non presenta particolari difficoltà.
–
Aiutante alla conduzione e/o alla preparazione di macchine o impianti
cartotecnici e di allestimento di particolare complessità tecnica o
tecnologica.
–
Lavoratore addetto a compiti di alimentazione, raccolta e confezione del
materiale prodotto, nonché a lavori di carico e scarico e movimentazione
all’interno dell’impresa.
–
Lavoratori addetti a semplici e generiche operazioni complementari.
–
Lavoratore addetto a lavorazioni di allestimento cartotecnico.
–
Addetto al magazzino (imballatore, etichettatore, spedizioniere).
–
Fattorino/autista che effettua consegne a mezzo automezzi inferiori a 35
quintali.
6º
LIVELLO
Appartengono
a questo livello i lavoratori che non sono in possesso di alcuna
qualificazione, nonché i lavoratori addetti ad attività che non richiedono
particolare preparazione, esperienza o pratica.
Dopo
un anno di permanenza in questo livello i lavoratori passano al 5º livello, ad
eccezione degli addetti alle pulizie e a lavori di manovalanza comune.
GRAFICA
PUBBLICITARIA, GRAFINFORMATICA,
STUDI
DI PROGETTAZIONE TECNICO GRAFICA
LIVELLO
1º A
Declaratoria
Lavoratori
con responsabilità direttive aventi discrezionalità di poteri nella gestione
aziendale e/o nelle trattative con i committenti esterni, e con responsabilità
nel perseguire gli obiettivi prefissati.
Lavoratori
con elevata capacità gestionale che operano nei limiti delle strategie generali
dell’impresa ne coordinano, organizzano e sviluppano gli obiettivi attraverso
attività di elevata specializzazione, di rilevante importanza e responsabilità
anche nella ricerca e progettazione ai fini dello sviluppo dell’impresa.
Profili
–
Quadri.
LIVELLO
1º B
Declaratoria
Lavoratori
che nell’ambito tecnico o amministrativo siano chiamati a esplicare mansioni di
coordinamento, di uomini o risorse aziendali, nelle diverse fasi di
lavorazione, nel quadro delle direttive loro impartite con autonomia gestionale
e decisionale.
Profili
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI
–
Impiegato che, oltre a quanto indicato per i livelli inferiori, coordina
l’attività degli addetti al settore.
IMPIEGATI TECNICI
–
Responsabile del Settore Servizio Clienti (Account Director) con il compito di
fissare gli obiettivi di una campagna pubblicitaria su informazioni e
indicazioni del committente e/o dei quadri aziendali, attraverso il
coordinamento di uno o più Account Executive.
–
Responsabile del Settore Servizio Creativo dell’azienda, con il compito di dare
i contenuti comunicazionali creativi alla campagna pubblicitaria decisa,
coordinando più Art.
–
Responsabile del settore Produzione con il compito di curare e supervisionare
la fase più strettamente esecutiva della campagna pubblicitaria decisa, in
diretto contatto con i tecnici specializzati sia all’interno che all’esterno.
–
Responsabile del Servizio Mezzi (Media Planner), con il compito di valutare
quali sono i mezzi più idonei a veicolare la campagna pubblicitaria decisa,
tenendo conto del budget stanziato, durata della campagna, condizioni di
acquisto e valutazioni costo/contratto.
–
Responsabile delle produzioni multimediali di una casa editrice. Sovraintende
in piena autonomia ai rapporti sia interni che esterni dell’impresa con il
compito di curare i rapporti con gli autori e altre case editrici multimediali
(anche all’estero), per tutte le tematiche inerenti l’acquisizione dei diritti
d’autore di un’opera. All’interno dell’azienda idea e sceglie il prodotto
multimediale, lo organizza sino alla produzione avvalendosi di altre figure
professionali interne o esterne. Sovrintende i rapporti con i committenti e
cura le relazioni esterne (fiere, media, ufficio stampa, distribuzione),
realizzando i contenuti delle varie comunicazioni sulla produzione editoriale,
sia sotto gli aspetti letterari, sia commerciali. È in grado di curare la
nazionalizzazione di un prodotto multimediale per mercati esteri.
2º
LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori
che nell’ambito tecnico o amministrativo siano chiamati ad esplicare
particolari mansioni di responsabilità nell’ambito di direttive intervenendo
direttamente, con alto livello di specializzazione, nelle diverse fasi di
lavorazione.
Profili
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI
– Impiegato
amministrativo che svolge in piena autonomia la gestione contabile dell’azienda
e mantiene, sempre in autonomia, i rapporti con la clientela ed i fornitori.
IMPIEGATI TECNICI
–
Addetto al Servizio Clienti (Account Executive) che, nel quadro delle direttive
impartite, fissa gli obiettivi della campagna pubblicitaria.
–
Addetto al Servizio Creativo (Art) che, nel quadro delle direttive impartite,
crea i contenuti comunicazionali della campagna decisa, anche avvalendosi delle
prestazioni di grafici, illustratori, bozzettisti, ecc.
–
Addetto al Servizio Creativo (Copywriter) che, nel quadro delle direttive
impartite, ha lo specifico compito di ideare i testi pubblicitari delle
campagne decise.
–
Operatore di produzioni multimediali di una casa editrice. Organizza con
adeguata autonomia i rapporti sia interni che esterni dell’impresa con il
compito di curare i rapporti con gli autori e altre case editrici multimediali
(anche all’estero), per tutte le tematiche inerenti l’acquisizione dei diritti
d’autore di un’opera. All’interno dell’azienda idea e sceglie il prodotto
multimediale, lo organizza siano alla produzione avvalendosi di altre figure
professionali interne o esterne. Segue i rapporti con i committenti e cura le
relazioni esterne (fiere, media, ufficio stampa, distribuzione), realizzando i
contenuti delle varie comunicazioni sulla produzione editoriale, sia sotto gli
aspetti letterari, sia commerciali.
– Network manager. Responsabile di rete che esplica in
autonomia, con responsabilità ed elevato grado di specializzazione, la gestione
della configurazione della rete, delle sue prestazioni, della sicurezza degli
accessi, ed il controllo guasti; Gestisce la struttura del server Web dal punto
di vista della comunicazione generale ed a livello delle singole pagine.
Sovrintende alla gestione dei server per le comunicazioni personali (e-mail) ed
in formato file (server ftp).
–
Operatore di sistemi elettronici per il trattamento testo/immagine che
realizzino grafica statica, animata e tridimensionale (anche per applicazioni
Web o su supporti multimediali quali i CD Rom in ambiente multipiattaforma),
che su indicazioni di tipo grafico-progettuale di carattere generale opera in
piena autonomia anche creativa su tutte le fasi di lavorazione del sistema.
3º
LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori
che con piena e completa responsabilità svolgono attività che richiedono un
livello professionale superiore alla specializzazione, anche in ragione del
contenuto tecnologico delle attrezzature utilizzate, ovvero lavoratori che
hanno accresciuto la loro professionalità essendo pertanto in grado di svolgere
in piena autonomia e con responsabilità dei risultati qualsiasi operazione che
rientri nell’attività considerata.
Impiegato
amministrativo che abbia i requisiti per svolgere, con adeguata autonomia, la
gestione contabile dell’azienda con completa conoscenza delle procedure e
notevole pratica d’ufficio.
Profili
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI
-
Impiegato di concetto.
–
Contabile.
IMPIEGATI TECNICI
–
Illustratore, disegnatore, grafico creativo che, in piena autonomia e con
responsabilità del risultato finale, sappiano realizzare in forma grafica
un’idea verbale, con conoscenza di più tecniche pittoriche, manuali e/o
computerizzate, dei problemi di riproduzione, dell’esigenza della formatura e
della stampa e delle correlazioni con le rese delle tonalità cromatiche.
–
Ideatore di testi pubblicitari creativi con accresciuta esperienza che,
lavorando di complemento con un Art, sia in grado di svolgere la propria
mansione in piena autonomia e con responsabilità del risultato finale.
–
Responsabile di progetto multimediale. Organizza, con adeguata autonomia di
rapporti sia interni che esterni la realizzazione di un singolo progetto multimediale.
Ha competenze tecniche nel coordinare le figure professionali specifiche
(previste nel quarto livello), commerciali e creative. Nello svolgimento delle
sue funzioni mantiene i contatti con i committenti, gli autori e le altre case
di produzione multimediale.
–
Operatore di sistemi di computer grafica statica e animata che su indicazioni
di tipo grafico-progettuale di carattere generale opera in piena autonomia
anche creativa su tutte le fasi di lavorazione del sistema.
4º
LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori
che svolgono mansioni per le quali sono richiesti specifici gradi di
specializzazione e di responsabilità operativa e che, all’interno delle fasi
lavorative loro assegnate, operino con autonomia e responsabilità di risultato
e degli obiettivi prefissati.
Profili
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI
–
Impiegato che, in possesso di specializzazione attinente, svolge mansioni di
concetto seguendo l’iter amministrativo aziendale.
IMPIEGATI TECNICI
–
Disegnatore (Visualizer) che realizza in forma iconografica, con elevata
professionalità ed adeguata autonomia, un progetto pubblicitario che gli è
stato sottoposto dal Settore Creativo.
–
Illustratore e/o disegnatore creativo che realizzi in forma iconografica
un’idea proposta dal Settore Creativo.
–
Impaginatore creativo con senso grafico, conoscenze tecniche ed adeguata
autonomia decisionale.
–
Grafico tecnico pubblicitario, con elevata professionalità ed autonomia di
decisione.
–
Ideatore di testi con autonomia e responsabilità di risultato.
–
Operatore di computer grafica che opera con piena autonomia e responsabilità di
risultato, anche per applicazioni Web o su supporti multimediali quali i CD Rom
in ambiente multipiattaforma.
–
Web Master. Gestisce la struttura del server Web dal punto di vista della comunicazione
generale ed a livello delle singole pagine.
–
Post-master. Sovrintende alla gestione dei server per le comunicazioni
personali (e-mail) ed in formato file (server ftp).
–
Software engineer. Programmatore che gestisce la realizzazione degli applicativi
e delle relative interfacce grafiche con conoscenza dei diversi ambienti di
sviluppo anche per applicazioni Web o su supporti multimediali quali i CD Rom
in ambiente multipiattaforma.
–
Interactive designer. Analizza i contenuti di un’applicazione multimediale e
realizza tecnicamente l’interfaccia grafica attraverso cui l’utente finale
potrà entrare in contatto e dialogare con l’applicativo
–
Data manager. Sovrintende a tutto l’ambiente sonoro di un’applicazione
multimediale, dalla scelta della colonna sonora alla voce degli speaker,
controllandone la registrazione. Studia e realizza tecnicamente l’inserimento
armonico dell’ambiente sonoro all’interno del prodotto.
–
Addetto audio e video. Realizza, crea e gestisce i filmati, finalizzati ad
un’applicazione multimediale con relativi audio.
OPERAI
–
Tecnico installatore dotato di esperienza e capacità per rispondere alle
problematiche dell’utente, con adeguate conoscenze delle varie piattaforme
hardware e dei diversi sistemi operativi.
5º
LIVELLO BIS
Declaratoria
Lavoratori
provenienti dal I gruppo dell’apprendistato o dai livelli professionali
inferiori, secondo quanto previsto dalle relative declaratorie, che svolgano
mansioni per le quali è richiesto un adeguato grado di qualificazione e corrispondente
esperienza.
Tutti
i lavoratori provenienti dall’apprendistato dopo la permanenza per il periodo
previsto nel 5º livello.
Profili
IMPIEGATI
–
Impiegato d’ordine che svolga all’interno dell’impresa artigiana operazioni
esecutive di tipo amministrativo (es. fatturazione, documenti accompagnatori,
semplice scrittura contabile, prima nota).
–
Illustratore e/o disegnatore esecutivista.
–
Bozzettista esecutivista.
–
Grafico illustratore.
–
Impaginatore di testi.
–
Ideatore di testi.
–
Operatore di computer grafica
OPERAI
–
Addetto alla produzione di cartelloni pubblicitari che effettua le operazioni
materiali di realizzazione del cartello per le quali è richiesto un adeguato
grado di qualificazione e corrispondente esperienza.
– Tecnico
installatore, dotato di esperienza e capacità per rispondere alle problematiche
dell’utente, con parziale conoscenza delle varie piattaforme hardware e dei
diversi sistemi operativi.
Restano
a questo livello i lavoratori che non hanno i requisiti previsti dalla
declaratoria del livello superiore.
5º
LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori
qualificati con formazione professionale che presuppone l’acquisizione dei
richiesti gradi di qualificazione.
Impiegati
addetti ai servizi amministrativi che svolgono mansioni per le quali è
richiesta una adeguata preparazione o corrispondente esperienza.
La
permanenza a questo livello è fissata in anni 2, ad eccezione dei lavoratori
che svolgono semplici e generiche operazioni complementari.
Vanno
inoltre inquadrati in questo livello i lavoratori al termine del previsto
periodo di apprendistato nei gruppi di appartenenza (2º e 3º gruppo).
Per
gli stessi la permanenza è fissata in anni 1 dopodiché passano al 5º livello
bis.
Profili
IMPIEGATI
–
Impiegato d’ordine di prima assunzione che svolga all’interno dell’impresa
artigiana semplici operazioni amministrative (es. fatturazione, semplice
scrittura contabile, documenti accompagnatori, prima nota).
–
Illustratore e/o disegnatore esecutivista.
–
Bozzettista esecutivista.
–
Grafico, illustratore.
–
Impaginatore di testi.
–
Ideatore di testi.
–
Operatore di computer grafica.
OPERAI
–
Lavoratori che svolgono semplici e generiche operazioni complementari.
–
Addetto alla produzione di cartelloni pubblicitari
–
Tecnico installatore.
6º
LIVELLO
Appartengono
a questo livello i lavoratori che non sono in possesso di alcuna
qualificazione, nonché i lavoratori addetti ad attività che non richiedono
particolare preparazione, esperienza o pratica.
Dopo
un anno di permanenza in questo livello i lavoratori passano al 5º livello, ad
eccezione degli addetti alle Pulizie e a lavori di manovalanza comune.
FOTOGRAFIA E VIDEOFOTOGRAFIA ed affini
Sfera
di applicazione
Aziende
che effettuano riprese fotografiche, videofotografiche ed affini, sviluppo e
stampa, iscritte all’Albo delle imprese artigiane, anche se in possesso di
licenza commerciale.
Declaratorie
e profili
LIVELLO
1º A
Declaratoria
Lavoratori
con responsabilità direttive aventi discrezionalità di poteri nella gestione
aziendale e/o nelle trattative con i committenti esterni, e con responsabilità
nel perseguire gli obiettivi prefissati.
Lavoratori
con elevata capacità gestionale che operano nei limiti delle strategie dell’impresa
ne coordinano, organizzano e sviluppano gli obiettivi attraverso attività di
elevata specializzazione, di rilevante importanza e responsabilità operando
anche nella ricerca e progettazione ai fini dello sviluppo dell’impresa.
Profili
–
Quadri.
LIVELLO
1º B
Declaratoria
Lavoratori
che nell’ambito tecnico o amministrativo siano chiamati a esplicare mansioni di
coordinamento, di uomini o risorse aziendali, nelle diverse fasi di lavorazione,
nel quadro delle direttive loro impartite con autonomia gestionale e
decisionale.
Profili
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI
–
Impiegato che, oltre a quanto indicato per i livelli inferiori, coordina
l’attività degli addetti al settore.
2º
LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori
che nell’ambito tecnico o amministrativo siano chiamati ad esplicare
particolari mansioni di responsabilità nell’ambito di direttive intervenendo
direttamente, con alto livello di specializzazione, nelle diverse fasi di
lavorazione coordinando con carattere di continuità e con facoltà di iniziativa
il lavoro di altri lavoratori.
Profili
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI
–
Impiegato amministrativo che svolge in piena autonomia la gestione contabile
dell’azienda e mantiene, sempre in autonomia, i rapporti con la clientela ed i
fornitori.
IMPIEGATI TECNICI
–
Responsabile del coordinamento dei servizi interni ed esterni.
3º
LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori
che con piena e completa responsabilità svolgono attività che richiedono un livello
professionale superiore alla specializzazione, anche in ragione del contenuto
tecnologico delle attrezzature utilizzate, ovvero lavoratori che hanno
accresciuto la loro professionalità essendo pertanto in grado di svolgere in
piena e completa autonomia e con responsabilità dei risultati qualsiasi
operazione che rientri nell’attività considerata.
Impiegato
amministrativo che abbia i requisiti per svolgere, con adeguata autonomia, la
gestione contabile dell’azienda con completa conoscenza delle procedure e
notevole pratica d’ufficio.
Profili
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI
–
Impiegato di concetto.
–
Contabile.
IMPIEGATI TECNICI
–
Responsabile del coordinamento dei servizi di ripresa e predisposizione ed
allestimento sala di posa.
OPERAI
–
Operatore che esegue in assoluta autonomia con compiti di coordinamento
organizzativo riprese fotografiche (anche mediante l’utilizzo di tecniche
digitali), video e/o registrazione audio, interne ed esterne.
–
Stampatore che esegue in assoluta autonomia tutte le operazioni inerenti alla
stampa anche manuale ed al relativo sviluppo.
–
Ritoccatore che esegue lavori complessi di ritocco e scontorno su ingrandimenti
e negativi (anche mediante l’utilizzo di tecniche digitali).
–
Operatore di impianto integrato complesso di stampa che esegue anche lavori di
correzione a video e taratura.
4º
LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori
che svolgono mansioni per le quali sono richiesti specifici gradi di
specializzazione e di responsabilità operativa e che, all’interno delle fasi
lavorative loro assegnate, operino con autonomia e responsabilità di risultato
e degli obiettivi prefissati.
Profili
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI
–
Impiegato che, in possesso di specializzazione attinente, svolge mansioni di concetto
seguendo l’iter amministrativo aziendale.
-
Lavoratore che ha la responsabilità del magazzino e che contabilizza
amministrativamente il movimento di carico e scarico.
IMPIEGATI TECNICI
–
Addetto al coordinamento servizio di ripresa.
–
Addetto al coordinamento e predisposizione sala di posa.
OPERAI
–
Operatore che realizza secondo le indicazioni di lavorazione riprese
fotografiche (anche mediante l’utilizzo di tecniche digitali), video e/o
registrazione audio, sia interne sia esterne.
–
Stampatore che compie secondo le indicazioni tecniche di lavorazione i lavori
affidatigli.
–
Operatore che esegue lavori non complessi di ritocco su negativi e positivi.
–
Stampatore che opera su macchine per lo sviluppo e la stampa effettuando la
fase di taratura di base ordinaria.
–
Operatore che svolge due o più delle attività sopra richiamate assicurando il
medesimo grado di qualità e con gli stessi requisisti di autonomia operativa
dei singoli profili indicati.
–
Addetto al montaggio video e/o fotomontaggio con responsabilità
tecnico-operativa nell’ambito della propria specializzazione.
–
Addetto alla sincronizzazione con responsabilità operativa nell’ambito della
propria specializzazione.
–
Addetto alle luci con responsabilità operativa nell’ambito della propria
specializzazione.
–
Responsabile allestimento per le riprese.
–
Fotoceramista che esegue con responsabilità di risultato tutte le operazioni
considerate nella fase e/o il ritocco.
5º
LIVELLO BIS
Declaratoria
Lavoratori
provenienti dal I gruppo dell’apprendistato o dai livelli professionali
inferiori, secondo quanto previsto dalle relative declaratorie, che svolgano
mansioni per le quali è richiesto un adeguato grado di qualificazione e
corrispondente esperienza.
Tutti
i lavoratori provenienti dall’apprendistato dopo la permanenza per il periodo
previsto nel 5º livello.
Profili
IMPIEGATI
–
Impiegato d’ordine che svolga all’interno dell’impresa artigiana operazioni
esecutive di tipo amministrativo (es. fatturazione, documenti accompagnatori,
semplice scrittura contabile, prima nota).
–
Commesso.
OPERAI
–
Addetto alla ripresa fotografica, video e/o registrazione audio.
–
Addetto al montaggio video e/o fotomontaggio.
–
Addetto alla sincronizzazione.
–
Addetto alle luci.
– Art buyer (trovarobe).
–
Addetto alla cernita ed attività similari.
–
Addetto sviluppo o stampa.
–
Autista raccoglitore.
–
Fotoceramista
Restano
a questo livello i lavoratori che non hanno i requisiti previsti dalla
declaratoria del livello superiore.
Considerate
le caratteristiche delle imprese artigiane del settore ai lavoratori dei
livelli corrispondenti potranno essere chieste, nei casi specifici,
collaborazioni nelle attività di commesso purché in misura non prevalente nel
complesso delle attività svolte.
5º
LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori
qualificati con formazione professionale che presuppone l’acquisizione dei
richiesti gradi di qualificazione.
Impiegati
addetti ai servizi amministrativi che svolgono mansioni per le quali è richiesta
una adeguata preparazione o corrispondente esperienza.
La
permanenza a questo livello è fissata in anni 2, ad eccezione dei lavoratori
che svolgono semplici e generiche operazioni complementari (spuntinatura -
taglio/rifilatura - lavaggio - smaltatura) e degli addetti con funzioni di
ausiliariato alle attività di ripresa e/o registrazione audio e di
post-produzione.
Vanno
inoltre inquadrati in questo livello i lavoratori al termine del previsto
periodo di apprendistato nei gruppi di appartenenza (2º e 3º gruppo). Per gli
stessi la permanenza è fissata in anni 1 dopodiché passano al 5º livello bis.
Profili
IMPIEGATI
–
Impiegato d’ordine di prima assunzione che svolga all’interno dell’impresa
artigiana semplici operazioni amministrative (es. fatturazione, semplice
scrittura contabile, documenti accompagnatori, prima nota).
–
Commesso.
OPERAI
–
Addetto alla ripresa fotografica, video e/o registrazione audio.
–
Addetto al montaggio.
–
Addetto alla sincronizzazione.
–
Addetto alle luci.
– Art buyer (trovarobe).
–
Addetto alla cernita e attività similari.
–
Addetto a semplici e generiche operazioni complementari
(spuntinatura-taglio/rifilatura-lavaggio/smaltatura).
–
Addetto con funzioni di ausiliario alle attività di ripresa e/o registrazione
audio e di post produzione.
–
Addetto sviluppo o stampa.
–
Autista raccoglitore.
–
Fotoceramista.
Considerate
le caratteristiche delle imprese artigiane del settore ai lavoratori dei
livelli corrispondenti potranno essere chieste, in casi specifici, collaborazioni
nelle attività di commesso purché in misura non prevalente nel complesso delle
attività svolte.
6º
LIVELLO
Appartengono
a questo livello i lavoratori che non sono in possesso di alcuna
qualificazione, nonché i lavoratori addetti ad attività che non richiedono
particolare preparazione, esperienza o pratica.
Dopo
un anno di permanenza in questo livello i lavoratori passano al 5º livello, ad
eccezione degli addetti alle pulizie ed a lavori di manovalanza comune.
ELIOGRAFIE,
COPISTERIE
LIVELLO
1º A
Declaratoria
Lavoratori
con responsabilità direttive aventi discrezionalità di poteri nella gestione
aziendale e/o nelle trattative con i committenti esterni, e con responsabilità
nel perseguire gli obiettivi prefissati.
Lavoratori
con elevata capacità gestionale che operano nei limiti delle strategie generali
dell’impresa ne coordinano, organizzano e sviluppano gli obiettivi attraverso
attività di elevata specializzazione, di rilevante importanza e responsabilità
anche nella ricerca e progettazione ai fini dello sviluppo dell’impresa.
Profili
–
Quadri.
LIVELLO
1º B
Declaratoria
Lavoratori
che nell’ambito tecnico o amministrativo siano chiamati a esplicare mansioni di
coordinamento, di uomini o risorse aziendali, nelle diverse fasi di lavorazione,
nel quadro delle direttive loro impartite con autonomia gestionale e
decisionale.
Profili
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI
–
Impiegato che, oltre a quanto indicato per i livelli inferiori, coordina
l’attività degli addetti al settore.
IMPIEGATI TECNICI
–
Capo tecnico
–
Analista programmatore
2º
LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori
che nell’ambito tecnico o amministrativo siano chiamati ad esplicare
particolari mansioni di responsabilità nell’ambito di direttiva intervenendo direttamente,
con alto livello di specializzazione nelle diverse fasi di lavorazione.
Profili
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI
–
Impiegato amministrativo che svolge in piena autonomia la gestione contabile
dell’azienda e mantiene, sempre in autonomia, i rapporti con la clientela ed i
fornitori.
3º
LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori
che abbiano piena e completa responsabilità di un impianto o macchina la cui
complessità e contenuto tecnologico richieda un livello professionale superiore
alla specializzazione, ovvero lavoratori che hanno accresciuto la loro
professionalità essendo pertanto in grado di svolgere in piena autonomia con
responsabilità dei risultati e con compiti di coordinamento qualsiasi
operazione che rientri nella fase di lavorazione considerata.
Impiegato
amministrativo che abbia i requisiti per svolgere, con adeguata autonomia, la
gestione contabile dell’azienda con completa conoscenza delle procedure e
notevole pratica d’ufficio.
Profili
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI
–
Impiegato di concetto.
–
Contabile.
IMPIEGATI TECNICI
–
Correttore di bozze che oltre a quanto previsto nel livello inferiore
interviene in autonomia sui testi, con tagli e revisione degli stessi.
OPERAI
–
Addetto alla conduzione degli impianti con capacità polivalente su tutti quelli
presenti in azienda, che opera in autonomia e con responsabilità di risultato e
con compiti di coordinamento degli addetti.
–
Lavoratore altamente specializzato addetto a lavori complementari di
riparazione e manutenzione o aggiustaggio o montaggio di gruppi o impianti
relativamente alle parti meccaniche ed elettriche oppure alle parti
elettriche-elettroniche e strumentazione che interpreta schemi o disegni
costruttivi complessi ed i relativi schemi funzionali.
4º
LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori
che svolgono mansioni per le quali sono richiesti specifici gradi di
specializzazione e di responsabilità operativa, ovvero che siano in grado di
predisporre il lavoro sulla macchina e che, all’interno delle fasi lavorative
loro assegnate, operino con autonomia e responsabilità di risultato e degli
obiettivi prefissati.
Profili
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI
–
Impiegato che, in possesso di specializzazione attinente, svolge mansioni di
concetto seguendo l’iter amministrativo aziendale.
–
Lavoratore che ha responsabilità del magazzino e che contabilizza
amministrativamente il movimento di carico e scarico.
IMPIEGATI TECNICI
–
Addetto alla organizzazione e coordinamento di più reparti.
–
Operatore di copisteria che esegue con responsabilità operativa tutte le
operazioni presenti nella fase (sbobinatura, correzione bozze, battitura).
–
Correttore di bozze con acquisita esperienza, autonomia e responsabilità di
risultato.
OPERAI
–
Addetto alla conduzione degli impianti con capacità di intervento polivalente
su tutti quelli presenti in azienda che opera in autonomia e con responsabilità
di risultato.
–
Lavoratore che opera con responsabilità su macchine da stampa digitali di
complessa tecnologia ed elevata produzione effettuando tutte le operazioni in
fase sia di prestampa (con ampia conoscenza informatica per la gestione di più
applicativi grafici e dei relativi formati di archiviazione) sia di stampa
(esecuzione e controllo della taratura della macchina in relazione ai
differenti supporti di stampa, alle condizioni climatiche, alle corrispondenze
cromatiche ecc.)
–
Lavoratore addetto alla manutenzione con adeguato grado di specializzazione che
opera su macchine o impianti, individuando i guasti ed effettuando le
riparazioni o che opera su macchine utensili.
5º
LIVELLO BIS
Declaratoria
Lavoratori
provenienti dal I gruppo dell’apprendistato o dai livelli professionali
inferiori, secondo quanto previsto dalle relative declaratorie, che svolgano
mansioni per le quali è richiesto un adeguato grado di qualificazione e corrispondente
esperienza.
Tutti
i lavoratori provenienti dall’apprendistato dopo la permanenza per il periodo
previsto nel 5º livello.
Profili
IMPIEGATI
–
Impiegato d’ordine che svolga all’interno dell’impresa artigiana operazioni
esecutive di tipo amministrativo (es. fatturazione, documenti accompagnatori,
semplice scrittura contabile, prima nota).
–
Commesso.
–
Addetto alla organizzazione e coordinamento di singolo reparto.
–
Sbobinatore.
–
Correttore di bozze.
–
Addetto alla battitura testi con destinazione alla produzione con semplici
mansioni di intervento grafico.
OPERAI
–
Lavoratore addetto alla manutenzione che svolge compiti richiedenti un normale
grado di qualificazione.
–
Addetto alla conduzione di macchine per ingrandimenti e riduzione con specifiche
conoscenze di disegno.
–
Addetto alla conduzione di macchine per copia colore con specifiche conoscenze
sulla selezione colori, rapporti di ingrandimento e riduzione, tecniche,
fotografiche e manutenzione.
–
Conduttore di macchina eliografica e/o fotocopiatrice con conoscenze tecniche e
semplici mansioni di manutenzione.
–
Addetto alla conduzione di macchine per ingrandimento e riduzione e/o mansioni
di fotocopiatura di particolare complessità.
–
Addetto alla conduzione di macchine per copia colore.
–
Addetto al centro stampa (fotocopie-stampa) con semplici mansioni di
manutenzione.
–
Lavoratore che opera con responsabilità su macchine da stampa digitali di
complessa tecnologia ed elevata produzione effettuando tutte le operazioni in
fase o di prestampa (con ampia conoscenza informatica per la gestione di più
applicativi grafici e dei relativi formati di archiviazione) o di stampa
(esecuzione e controllo della taratura della macchina in relazione ai
differenti supporti di stampa, alle condizioni climatiche, alle corrispondenze
cromatiche ecc.)
– Lavoratore che opera con responsabilità su macchine da
stampa digitali di minor tecnologia e produzione effettuando tutte le
operazioni sia in fase di prestampa (con ampia conoscenza informatica per la
gestione di più applicativi grafici e dei relativi formati di archiviazione)
sia di stampa (esecuzione e controllo della taratura della macchina in
relazione ai differenti supporti di stampa, alle condizioni climatiche, alle
corrispondenze cromatiche ecc.)
Restano a questo livello i lavoratori che non
hanno i requisiti previsti dalla declaratoria del livello superiore.
5º
LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori
qualificati con formazione professionale che presuppone l’acquisizione dei
richiesti gradi di qualificazione.
Impiegati
addetti ai servizi amministrativi che svolgono mansioni per le quali è
richiesta una adeguata preparazione o corrispondente esperienza.
La
permanenza a questo livello è fissata in anni 2, ad eccezione dei lavoratori che
svolgono semplici e generiche operazioni complementari.
Vanno
inoltre inquadrati in questo livello i lavoratori al termine del previsto
periodo di apprendistato nei gruppi di appartenenza (2º e 3º gruppo). Per gli
stessi la permanenza è fissata in anni 1 dopodiché passano al 5º livello bis.
Profili
IMPIEGATI
–
Impiegato d’ordine di prima assunzione che svolga all’interno dell’impresa
artigiana semplici operazioni amministrative (es. fatturazione, semplice
scrittura contabile, documenti accompagnatori, prima nota)
–
Commesso.
–
Sbobinatore.
–
Correttore di bozze.
–
Addetto alla battitura testi con destinazione alla produzione con mansioni
semplici di intervento grafico.
OPERAI
–
Addetto alla conduzione di macchine per ingrandimenti e riduzione con specifiche
conoscenze di disegno.
–
Addetto alla conduzione di macchine per copia colore con specifiche conoscenze
sulla selezione colori, rapporti di ingrandimento e riduzione, tecniche,
fotografiche e manutenzione.
–
Conduttore di macchina eliografica e/o fotocopiatrice con conoscenze tecniche e
semplici mansioni di manutenzione.
–
Addetto alla conduzione di macchine per ingrandimento e riduzione e/o mansioni
di fotocopiatura di particolare complessità.
–
Addetto alla conduzione di macchine per copia colore.
–
Addetto al centro stampa (fotocopia-stampa) con semplici mansioni di
manutenzione.
–
Lavoratore che opera con responsabilità su macchine da stampa digitali di minor
tecnologia e produzione effettuando le operazioni o in fase di prestampa (con ampia
conoscenza informatica per la gestione di più applicativi grafici e dei
relativi formati di archiviazione) o di stampa (esecuzione e controllo della
taratura della macchina in relazione ai differenti supporti di stampa, alle
condizioni climatiche, alle corrispondenze cromatiche ecc.)
–
Addetto a semplici e generiche operazioni complementari (piegatura, rifilatura,
rilegatura, fascicolazione).
6º
LIVELLO
Appartengono
a questo livello i lavoratori che non sono in possesso di alcuna
qualificazione, nonché i lavoratori addetti ad attività che non richiedono
particolare preparazione, esperienza o pratica.
Dopo
un anno di permanenza in questo livello i lavoratori passano al 5º livello, ad
eccezione degli addetti alle pulizie e a lavori di manovalanza comune.
ARTICOLO 20 - ORARIO DI LAVORO
L’orario
di lavoro - fermo restando quanto previsto in materia dalle norme legislative è
fissato in 8 ore giornaliere e/o 40 settimanali.
Qualora
vi sia un regime di lavoro a turni, l’orario per il 3º turno è di 36 ore settimanali
a parità di retribuzione.
Nel
caso in cui la distribuzione dell’orario settimanale sia articolata in 6 giorni
l’orario giornaliero è di 6 ore e 40 minuti.
Diverse
distribuzioni dell’orario settimanale potranno essere definite a livello
aziendale.
Le
ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e infrasettimanali,
cadenti in giorno lavorativo, saranno computate al fine del raggiungimento
dell’orario di lavoro settimanale.
Le
parti convengono che a partire dall’1-7-1990 ogni lavoratore avrà diritto a
permessi retribuiti pari a 16 ore per anno solare.
Tali
permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datore di lavoro e lavoratori,
singolarmente o collettivamente.
I
permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno in dodicesimi
considerando un dodicesimo la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Tali
permessi dovranno essere utilizzati nel corso dell’anno. La parte eventualmente
non utilizzata sarà direttamente retribuita al lavoratore entro il 31 gennaio
dell’anno successivo.
ARTICOLO
21 - LAVORO A TURNI
a)
In presenza di turni di lavoro, ai lavoratori turnisti spetta una maggiorazione
oraria pari al 6% e si applica al 1º e 2º turno. Per il 3º turno la
maggiorazione è del 24%.
Normalmente
i turni si intendono di 8 ore ciascuno, comprensivi di mezz’ora di intervallo
retribuito.
In
caso di turni non avvicendati è esclusa la maggiorazione per il 1º turno purché
questo inizi dopo le ore 6, termini entro le ore 14 e comprenda l’intervallo
meridiano retribuito di 30 minuti.
Il
secondo turno non potrà terminare oltre le ore 24 con, in tal caso, una
maggiorazione pari al 24% dopo le ore 22.
b)
Non si applica la mezz’ora di intervallo retribuita per i turni di lavoro fino
a 6 ore.
c)
Qualora il lavoro sia organizzato in 6 giorni settimanali, la durata del turno
di lavoro non potrà superare le 7 ore e 10 minuti, comprensiva di 30 minuti di
intervallo non retribuito e comporterà il pagamento della maggiorazione sia al
1º che al 2º turno.
La
durata del riposo intermedio obbligatorio per i fanciulli e gli adolescenti
fissato dalla legge 17 ottobre 1967, n. 677 (per la tutela del lavoro
minorile), potrà essere ridotta, in conformità al disposto dell’art. 20, comma
2º, della legge stessa, a mezz’ora.
ARTICOLO
22 - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO
È
considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre
le 8 ore giornaliere (6 ore e 40 minuti se il lavoro è svolto nell’arco di 6
giornate settimanali o l’orario giornaliero stabilito) o le 40 settimanali.
Le
ore di prestazione straordinaria potranno – nella misura non inferiore a 1/3 –
essere recuperate tramite riposi compensativi non retribuiti ferma restando la
maggiorazione prevista.
Per
il godimento di questi riposi, nei limiti del possibile, varranno gli accordi
diretti tra datore di lavoro e lavoratore, che di norma verranno assunti al
momento della decisione delle prestazioni d’orario straordinario che, appunto,
daranno luogo a tali riposi.
Di
norma le prestazioni straordinarie verranno ripartite uniformemente tra tutti i
lavoratori.
Per
lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del
mattino.
Per
lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di
riposo compensativo o nelle festività di cui agli artt. 53 e 59 salvo quello
che termina il 3º turno. I
Non
si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori
che I godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana fatta
salva la maggiorazione.
Per
il lavoro straordinario notturno e festivo sono corrisposte le seguenti
maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione oraria:
– lavoro straordinario 35%
– lavoro straordinario notturno escluso
sabato e prefestivi 45%
– lavoro straordinario festivo 50%
– lavoro straordinario festivo notturno 65%
– lavoro notturno 40%
– lavoro festivo 45%
– lavoro notturno festivo 60%
– lavoro domenicale o festivo con riposo
compensativo 10%
Il
lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte
dei lavoratori.
Il
principio di non obbligatorietà non trova applicazione nei casi di esigenze
indifferibili, fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da
parte dei lavoratori.
ARTICOLO
22 BIS - BANCA ORE
In
alternativa a quanto previsto dall’art. 22 del CCNL 30-9-93 è possibile
recuperare tutte le ore di lavoro supplementare e straordinario svolto compresa
la traduzione in termini di quantità orarie delle relative maggiorazioni
spettanti secondo le modalità di cui al medesimo art. 22, purché tale volontà
risulti da un atto sottoscritto tra l’impresa ed il lavoratore.
Tale
recupero si realizzerà entro e non oltre un periodo di 12 mesi dall’inizio
dell’accumulo delle ore e delle relative maggiorazioni tenuto conto dei periodi
di minore attività produttiva e delle esigenze del lavoratore, compatibilmente
queste ultime con le esigenze tecnico-produttive o organizzative dell’impresa.
Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore supplementari o
straordinarie ha diritto al riconoscimento di un’ulteriore quantità di ore di
permesso retribuite pari al 4% delle ore accumulate come previsto dal comma
precedente.
Trascorso
il periodo di 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l’importo corrispondente
alle ore eventualmente ancora non recuperate, al valore della retribuzione
oraria vigente al momento della erogazione.
Nella
busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie
accumulate, nonché la traduzione in quantità orarie delle relative
maggiorazioni ed ulteriore quota di ore di permesso maturata.
Il
lavoratore è tenuto entro 10 giorni dal ricevimento della busta paga ad
evidenziare eventuali errori e/o non corrispondenza relativamente ai dati ivi
indicati.
Per
il suo carattere innovativo le parti, in sede nazionale e di osservatori
regionali, procederanno a verificare l’efficacia della presente normativa e dei
suoi esiti, entro due anni dalla stipula del CCNL.
Fermo
restando quanto previsto dal presente articolo, in sede di confronto regionale,
possono essere definite specifiche regolamentazioni di costituzione e di
recupero del monte ore accumulato dei singoli lavoratori, avvalendosi della
istituzione di un meccanismo di banca-ore territoriale, come indicato nell’art.
23.
ARTICOLO
23 - FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO DI LAVORO
Considerate
le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere
l’entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a
tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell’orario contrattuale
di lavoro.
Per
far fronte alle variazioni di intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o
di parti di essa, l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in
particolari periodi, con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite
delle 48 ore settimanali, per un massimo di 120 ore annue.
A
fronte del superamento dell’orario contrattuale corrisponderà, di norma nei sei
mesi successivi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità
di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima
dell’effettuazione delle ore eccedenti l’orario normale previsto.
I
lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario
contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
Per
le ore prestate oltre l’orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione
del 10% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di
superamento dei medesimi.
Tale
maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto dall’art. 22.
Le
modalità attuative di quanto previsto al secondo comma del presente articolo,
relative alla distribuzione delle ore di supero, alle forme, ai tempi di recupero
delle riduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente, e per
iscritto, in tempo utile tra l’azienda ed i lavoratori.
L’attuazione
della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo
deroghe individuali motivate.
La
presente normativa esclude prestazioni domenicali, salvo per le imprese del
settore delle attività fotografiche ed affini.
Il
regime di flessibilità è incompatibile, per i lavoratori interessati, con
contemporanee prestazioni individuali di lavoro straordinario.
Qualora
venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle
40 ore, allo stesso lavoratore, per l’anno in cui viene effettuata la
flessibilità, vengono riconosciute 8 ore di permessi retribuiti aggiuntivi.
Ferma
restando la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse
condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di
stipula del presente CCNL, vanno salvaguardate e potranno essere armonizzate a
livello regionale.
ARTICOLO
23 BIS - GESTIONE DEI REGIMI DI ORARIO
Le
parti, a livello regionale, possono realizzare accordi di gestione dei regimi
di orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano
di fare fronte ai periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità
organizzative e/o riorganizzative dell’attività produttiva e del lavoro,
offrendo nel contempo la possibilità ai lavoratori delle imprese interessate da
tali fenomeni di realizzare una certa continuità nel mantenimento del rapporto
di lavoro e della relativa retribuzione tenendo conto delle forme bilaterali di
sostegno del reddito e di gestione della crisi, oppure beneficiandone in
maniera coordinata con i suddetti strumenti.
Tra
questi, le parti regionali possono individuare distribuzioni e/o calendari
diversi dell’orario di lavoro, nonché modalità di costituzione di modelli di
“banca-ore”, cui far affluire le ore corrispondenti alle assenze del lavoro
retributive, contrattualmente e legislativamente disciplinate.
In
tale ambito, le parti a livello regionale definiranno gli istituti le cui
quantità orarie, in tutto o in parte, andranno a costituire l’accantonamento
nel monte-ore in questione, nonché le caratteristiche delle casistiche di
fruizione dei corrispondenti riposi compensativi, le modalità ed i tempi di
liquidazione dei residui.
Le
parti regionali potranno individuare le diverse combinazioni di utilizzo della
“banca-ore” con i possibili interventi di natura bilaterale a sostegno del
reddito dei lavoratori e delle imprese.
ARTICOLO
24 - FERIE
I
lavoratori di età superiore a 16 anni, che hanno una anzianità di 12 mesi
consecutivi presso la stessa azienda, hanno diritto ogni anno ad un periodo di
ferie, con la retribuzione commisurata all’orario contrattuale pari a 180 ore a
far data dall’1-7-1990.
Per
gli apprendisti di età non superiore a 16 anni la durata delle ferie, ai sensi
dell’art. 14 della legge 19 gennaio 1955 n. 25, non dovrà essere inferiore a 30
giorni.
Comunque
agli operai e agli apprendisti, che non abbiano maturato il diritto alle ferie
intere, spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di
anzianità.
Si
computano, nell’anzianità, agli effetti della maturazione del diritto alle
ferie, i periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio
nei limiti previsti dal presente Contratto e per assenze giustificate per un
periodo non superiore a tre mesi complessivi nell’anno.
L’epoca
delle ferie, salvo obiettive esigenze tecniche, sarà stabilita di norma nel
periodo maggio-ottobre per le prime 3 settimane mentre il godimento dei giorni
eccedenti la terza settimana potrà essere effettuato al di fuori di tale
periodo.
Le
ferie saranno concesse in via continuativa, salvo diverso accordo fra le parti
interessate.
Il
periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Le
festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno
luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo
feriale.
ARTICOLO
25 - INCREMENTI RETRIBUTIVI
I
nuovi minimi di retribuzione riportanti nelle tabelle allegate, che fanno parte
integrante del presente contratto, derivano dalla somma dei minimi di
retribuzione al 31-01-1998 e degli incrementi retributivi di seguito riportati.
Ai sensi
e per gli effetti dell’Accordo Interncofederale vigente in materia di riforma
della struttura della retribuzione, sottoscritto nelle date del 3 agosto e del
3 dicembre 1992, le parti concordano, ai fini della definizione degli
incrementi retributivi e del riallineamento, sui seguenti tassi di inflazione
programmata:
– Secondo semestre 1997 - e anno 1998: 2,65%
– 1999: 1,50%
– 2000: 1,50%
– Primo semestre 2001: 0,75%
Premesso che l’I.V.C. deve essere erogata fino al mese
di gennaio 1998 a partire dall’1-2-98 verranno erogati, secondo gli importi
indicati alle singole scadenze, i seguenti incrementi retributivi
corrispondenti ai tassi di inflazione programmata sopra concordati per i
rispettivi periodi:
INCREMENTI
RETRIBUTIVI
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LIVELLO 1-2-1998 1-4-1999 1-4-2000 1-2-2001 Totale
a regime
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1º
A 100.000 60.000 60.000 47.000 267.000
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1º
B 0 85.000 50.000 50.000 41.000 226.000
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2º 075.000 45.000 45.000 38.000 203.000
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3º 070.000 40.000 40.000 33.000 183.000
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4º 060.000 35.000 35.000 30.000 160.000
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5º
B 050.000 30.000 30.000 25.000 135.000
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5º 045.000 28.000 28.000 22.000 123.000
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6º 040.000 25.000 25.000 18.000 108.000
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La somma
forfetaria di L. 20.000 mensili, erogata, a partire dal mese di gennaio 1993, a
titolo di EDR, sarà considerata utile ai fini dei vari istituti contrattuali
alla stessa stregua della ex indennità di contingenza di cui alla L. 38/86.
Eventuali
aumenti mensili, corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti
contrattuali o in previsione del presente rinnovo, saranno assorbiti fino a
concorrenza degli incrementi retributivi previsti dal presente CCNL, mentre non
sono assorbibili eventuali livelli retributivi derivanti da accordi integrativi
pattuiti a livello regionale.
Dichiarazione
delle parti
Se
per ragioni tecniche l’incremento retributivo relativo al mese di febbraio
1998, previsto dal presente CCNL non potrà essere erogato alla scadenza prevista,
lo stesso sarà corrisposto con la retribuzione del mese di marzo 1998.
In
tal caso l’I.V.C., qualora erogata nel mese di febbraio, sarà assorbita con la
corresponsione dell’incremento salariale relativo al mese di marzo 1998.
◊
◊ ◊
In
caso di scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale, le parti
concordano di procedere ai riallineamenti retributivi calcolati sulla base
della retribuzione media nazionale in vigore nell’anno precedente.
Le
parti si incontreranno entro il mese di ciascun anno (2000-2001) allo scopo di
stabilire le modalità ed i criteri di erogazione degli ammontari previsti.
A
partire dal mese di gennaio 2000 si darà luogo al riallineamento relativo al
biennio 1998-1999.
Tale
riallineamento non avrà luogo in presenza di uno scostamento tra inflazione
programmata ed inflazione reale pari o inferiore allo 0,50%; uno scostamento
superiore darà luogo al riallineamento a partire dal tasso % di inflazione
programmata.
Qualora
lo scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale sia superiore
all’1% le parti si incontreranno entro dicembre 1999.
Nel caso in cui atti legislativi e/o accordi tra parti
sociali prevedano soluzioni diverse tra quelle previste dal presente CCNL, le
parti firmatarie armonizzeranno sulla base del principio di salvaguardare
condizioni economiche omogenee tra le imprese, quanto previsto dal presente
contratto con le soluzioni generali maturate per l’universo del mondo del
lavoro dipendente.
NOTA
A VERBALE
Le parti
dichiarano che gli incrementi retributivi derivanti dalla presente intesa sono
stabiliti secondo le modalità previste dall’Accordo Interconfederale
sottoscritto dalle parti in data 3-8-1992 e 3-12-1992, per cui rispondono,
ricompresi nell’unico importo di cui alla tabella allegata, anche all’esigenza
di tutela del potere di acquisto delle retribuzioni precedentemente svolto
dall’ex indennità di contingenza. In tal senso dovranno essere intesi, qualora
norme di legge e/o accordi collettivi, prevedendo differenti regolamentazioni,
comportino effetti in ordine di fiscalizzazione degli oneri sociali e/o
interventi fiscali a favore delle imprese.
NUOVI
MINIMI RETRIBUTIVI E RELATIVE DECORRENZE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LIVELLO 31-1-1998 1-2-1998 1-4-1999 1-4-2000 1-2-2001
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1º A 1.602.000 1.702.000 1.762.000 1.822.000 1.869.000
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1º B 1.358.000 1.443.000 1.493.000 1.543.000 1.584.000
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2º 1.224.000 1.299.000 1.344.000 1.389.000 1.427.000
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3º 1.099.000 1.169.000 1.209.000 1.249.000 1.282.000
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4º 1.960.000 1.020.000 1.055.000 1.090.000 1.120.000
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5º B 1.812.000 1.862.000 1.892.000 1.922.000 1.947.000
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5º 1.741.000 1.786.000 1.814.000 1.842.000 1.864.000
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6º 1.651.000 1.691.000 1.716.000 1.741.000 1.759.000
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ARTICOLO
26 - EX INDENNITÀ DI CONTINGENZA
Le
parti convengono che i valori della ex indennità di contingenza, per ciascuna
delle categorie professionali di cui all’art. 19, a decorrere dall’1.7.1994
sono i seguenti:
1º
A 1.042.962
1º
B 1.030.201
2º 1.024.112
3º 1.015.633
4º 1.009.908
5º
bis 1.000.243
5º 1.996.568
6º 1.991.782
ARTICOLO
27 - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE E DELLE INDENNITÀ
La
retribuzione sarà corrisposta mensilmente o per altro periodo.
La
corresponsione della retribuzione e delle indennità spettanti al lavoratore per
cessazione del rapporto di lavoro sarà accompagnata da una busta o prospetto
equivalente sul quale saranno specificati i singoli elementi delle spettanze e
delle trattenute.
Qualsiasi
reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta o
prospetto, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all’atto del
pagamento.
ARTICOLO
28 - CONTEGGI PEREQUATIVI
Le
maggiorazioni per lavoro a turno del presente contratto, salvo i casi in cui le
stesse siano state corrisposte per prestazioni occasionali, saranno computate
nei vari istituti contrattuali come segue, ad eccezione delle condizioni in
atto eventualmente più favorevoli:
– per le ferie, in base a quanto avrebbe
percepito il lavoratore se avesse prestato servizio;
– per la tredicesima mensilità e la
gratifica natalizia, in base alla media maturata nell’anno ai titoli di cui
sopra.
ARTICOLO
29 - PASSAGGIO DI QUALIFICA
Nel
caso di passaggio di qualifica l’anzianità trascorsa nella qualifica di
provenienza deve valere agli effetti del preavviso, delle ferie e del
trattamento di malattia.
ARTICOLO
30 - MUTAMENTO MANSIONI
Ai
sensi dell’art. 13 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 il lavoratore deve essere
adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al
gruppo professionale a livello retributivo superiore che abbia successivamente
acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte,
senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel
caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al
trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene
definitiva trascorso il periodo di tre mesi nel disimpegno delle mansioni
superiori, a meno che non si tratti di sostituzione di un altro lavoratore
assente con diritto alla conservazione del posto.
ARTICOLO
31 - APPRENDISTATO
La
disciplina dell’apprendistato per gli operai nelle attività artigiane grafiche
ed affini è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento,
dall’Accordo Interconfederale del 21-12-1983 e dalle disposizioni di cui al
presente articolo.
Per
quanto non contemplato dalle normative sopra citate, valgono per gli
apprendisti le norme del presente contratto.
La
durata dei periodi di apprendistato è definita in base a quanto stabilito al
comma successivo. I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di
apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini del tirocinio previsto dal
presente articolo, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e
sempreché si riferiscano alle stesse mansioni.
Per
ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di tirocinio precedentemente
prestati presso altre aziende, l’apprendista deve documentare all’atto dell’assunzione,
i periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende,
l’apprendista deve documentare all’atto dell’assunzione, i periodi di tirocinio
già compiuti.
Oltre
alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all’apprendista
un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le mansioni per
le quali sono stati effettuati. La retribuzione iniziale dell’apprendista che
abbia già prestato altri periodi di tirocinio presso altre imprese è quella
relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.
La
durata normale del periodo di apprendistato viene determinata in relazione ai
gruppi di appartenenza, come di seguito indicato.
1º
GRUPPO: Durata 5 anni
–
stampatore/impressore
– linotipista
–
operatore di stampa digitale di complessa tecnologia (relativo 4º livello)
–
monotipista
–
compositore a mano
–
fotocompositore
–
fotoincisore
–
fotolitista
–
fotoformatore
–
serigrafo
–
ritoccatore
–
operatore computer-grafica
–
operatore di sistemi elettronici
–
operatore ripresa fotografica
–
operatore ripresa video o registrazione audio
–
addetto montaggio
–
addetto sincronizzazione
–
addetto alle luci
–
addetto sviluppo e stampa
–
fotoceramista
i lavoratori
rientranti nel primo gruppo, al termine del periodo di apprendistato verranno
inquadrati nel livello 5º bis
2º
gruppo: durata 3 anni e 6 mesi
– legatore (grafico/cartotecnico)
– allestitore (grafico/cartotecnico)
– addetto centro stampa (eliogr./copist.)
– operatore di stampa digitale (relativo
profilo 5º livello) bis
– selezionatore macchina copia colore
(eliogr./copist.)
– trovarobe (fotografi)
– addetto alla cernita (fotografi)
– addetto battitura testi
– illustratore
– disegnatore esecutivista
– grafico
– impaginatore
– tecnico installatore
3º
GRUPPO: durata 1 anno e 6 mesi
– ADDETTO MAGAZZINO
– FASCICOLATORE
– RIFILATORE
– SBOBINATORE
Appartengono
inoltre a questo gruppo i lavoratori addetti ad altre mansioni non definite nei
gruppi precedenti con esclusione dei lavoratori con mansioni semplici che,
sulla base delle declaratorie, permangono al 6º livello.
I
lavoratori che rientrano nel 2º e 3º gruppo al termine del periodo di
apprendistato verranno inquadrati nel 5º livello.
Le
parti si danno atto che le figure previste potrebbero non essere esaustive. Le
collocazioni delle eventuali figure non previste potranno essere stabilite a
livello regionale.
RETRIBUZIONE
APPRENDISTA
La
retribuzione dell’apprendista viene determinata mediante l’applicazione delle
percentuali sulla retribuzione globale al lordo delle ritenute previdenziali,
prevista dal presente contratto per il lavoratore inquadrato nel livello 5º.
Le
parti concordano che la retribuzione dell’apprendista non potrà superare la
retribuzione del lavoratore in qualifica inquadrato nel livello 5º al netto
delle ritenute previdenziali.
PROGRESSIONI
PERCENTUALI
1º
GRUPPO
1º sem. 2º sem. 3º sem. 4º sem. 3º
anno 4º anno 5º anno
55% 60% 65% 70% 75% 85% 90%
2º GRUPPO
1º
sem. 2º sem. 3º sem. 4º sem. 5º sem. 6º
sem. 7º sem.
55% 60% 70% 75% 80% 85% 90%
3º
GRUPPO
1º sem. 2º sem. 3º sem.
55% 75% 90%
MALATTIA
E INFORTUNIO NON SUL LAVORO
In
caso di malattia e/o infortunio non sul lavoro all’apprendista verrà riconosciuto
un trattamento economico che comporti per l’impresa oneri percentuali pari a
quelli sostenuti per i lavoratori non apprendisti.
Dichiarazione delle parti
In
considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di Trento
e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive organizzazioni locali la
definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.
ARTICOLO
31 BIS - APPRENDISTI IMPIEGATI
È
consentita l’assunzione di apprendisti impiegati. Per questi lavoratori la
durata dell’apprendistato è fissata in 3 anni.
Le
percentuali da calcolare sulla retribuzione globale del 5º livello per detti
lavoratori sono le seguenti:
1º
semestre 55%
2º
semestre 60%
3º
semestre 70%
4º
semestre 80%
5º
semestre 87%
6º
semestre 90%
I lavoratori
che rientrano in questo gruppo al termine del periodo di apprendistato verranno
inquadrati nel 5 Bis.
La
presente regolamentazione ha decorrenza 1-2-1998, fatte salve le diverse
decorrenze previste dalla L. 24-6-1997 n. 196 e relativi decreti attuativi.
ARTICOLO
32 - APPRENDISTI ASSUNTI CON ETÀ SUPERIORE A 24 ANNI
Le
parti nel concorde intento di dare applicazione al 5º comma dell’art. 21 della
L. 56/ 87, pur riconoscendo indispensabili interventi organici, anche
legislativi, che riformino e razionalizzino i meccanismi e gli strumenti
attraverso i quali realizzare un’attenta e coerente gestione del mercato del
lavoro, convengono quanto segue:
a)
elevazione dell’età di assunzione degli apprendisti fino a 29 anni per le
sottoelencate figure professionali:
–
fotoformatore su scanner
–
operatore di stampa digitale di complessa tecnologia
–
fotocompositore su sistemi integrati
–
operatore su sistemi elettronici
–
fotoformatore su sistemi integrati di fotoformatura
–
operatore computer grafica
–
operatore riprese fotografiche
–
operatore riprese audio-video.
b)
ferma restando la durata del periodo apprendistato di cui al 1º gruppo (5
anni), per gli apprendisti assunti dal 1º febbraio 1998 dopo il 24º anno di età
o il 26º anno se nelle aree di cui agli obiettivi del regolamento n. 2081/93
del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni, il calcolo della
percentuale sulla retribuzione globale del 5º livello, verrà fatto, secondo le
seguenti progressioni:
Per
gli apprendisti assunti dal 1º febbraio 1998 le progressioni delle percentuali
di cui al punto b) sono così modificate:
1º
semestre 75%
2º
semestre 85%
3º
semestre 90%
Al
termine del periodo di apprendistato di cui sopra, gli apprendisti saranno
inquadrati al 5º livello bis.
Gli
apprendisti in forza al 31 gennaio 1998 mantengono la precedente progressione
delle percentuali: 1º semestre 70%, 2º semestre 80%, 3º semestre 90%.
ARTICOLO
33 - TIROCINIO
I
lavoratori assunti ai sensi dell’art. 22 L. 56/87 percepiranno per un periodo
di sei mesi un trattamento economico pari all’80% della retribuzione globale,
al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dal presente CCNL per il
lavoratore inquadrato nel 5º livello.
ARTICOLO
34 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
“Ai
sensi dell’art. 23, 1º comma, della L. 56/87, ferme restando le ipotesi
individuate dalla L. 230/62 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
dall’art. 8 bis della L. 79/83, possono essere assunti lavoratori con contratto
a tempo determinato anche nei casi di seguito elencati.
•
incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del
prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna
tassativi;
•
punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia
possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o
specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
•
esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non
presenti nella normale produzione;
•
esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in
relazione all’esecuzione di lavori particolari;
•
sostituzione di lavoratori assenti per ferie o per aspettativa a qualunque
titolo concessa, con esclusione degli eventuali periodi di chiusura collettiva
per ferie praticati dall’impresa (compresa l’attività di manutenzione);
•
assunzione per affiancamento di lavoratori dei quali è prevista la sostituzione
del lavoro; l’affiancamento può essere instaurato già a partire dal momento in
cui l’azienda viene a conoscenza della eventuale futura sostituzione da
effettuare.
Nelle
imprese che hanno fino a 3 dipendenti, comprendendo tra questi sia lavoratori a
tempo indeterminato, che apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro, è consentita l’assunzione di 1 lavoratore a termine, ferma
restando le possibilità di assunzione di 1 unità in aziende con un lavoratore
occupato.
Per
le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita
l’assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 o
frazioni dipendenti in forza.
Onde
garantire la maggiore aderenza della disciplina contrattuale del contratto a
termine sia alle condizioni locali del mercato del lavoro, sia alle
caratteristiche delle attività produttive sul territorio, le parti confermano
che la materia del contratto a termine possa essere oggetto di confronto anche
livello regionale di categoria.
Sono
pertanto fatte salve le pattuizioni già convenute, ovvero da definire, in
merito ad ulteriori casistiche, nonché a diverse proporzioni numeriche, che
garantiscano più ampie opportunità di lavoro termine”.
Le
parti in sede regionale, o su mandato, a livello territoriale di norma
annualmente, procederanno a verificare l’efficacia, la corretta applicazione
della presente normativa e l’evoluzione del fenomeno.
ARTICOLO
35 - LAVORO A TEMPO PARZIALE
Per
il lavoro a tempo parziale si fa riferimento a quanto disposto dalla legge
863/84 ed eventuali successive integrazioni e si intende un rapporto di lavoro
prestato con orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale ridotto
rispetto a quello stabilito dall’art. 20 del presente accordo.
L’instaurazione
del rapporto a tempo parziale deve risultare da atto scritto e dovrà contenere:
a)
le mansioni;
b)
il riferimento alla legge 863/84, la distribuzione precisa dell’orario di
lavoro dovrà essere regolata nel rispetto delle disposizioni previste.
Il
rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti criteri.
1)
possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e
mansioni previste dalla classificazione unica del presente accordo;
2)
volontarietà di entrambe le parti;
3)
reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno, tenuto conto
delle esigenze aziendali tecnico-produttive, compatibilmente con le mansioni
svolte o da svolgere, fermo restando la reciproca volontarietà;
4)
in caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di
precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale con
priorità per coloro che già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
5)
possibilità di previsione nell’atto sottoscritto di clausole elastiche di
modifica della durata e della distribuzione dell’orario di lavoro;
6)
in considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che
caratterizzano il settore è consentita, con l’accordo degli interessati, la prestazione
di lavoro supplementare rispetto all’orario di lavoro concordato in attuazione
dei commi 3 lett. c) e 4 dell’art. 5 della L. 19 dicembre 1984, n. 863.
Qualora
ricorrano le condizioni suindicate viene previsto un tetto settimanale dei
lavori supplementari pari al 50% dell’orario ridotto concordato, fermi restando
i limiti di legge previsti dalle normative vigenti.
7)
per quanto non previsto dal presente articolo si fa espressamente riferimento
alla legge n. 863/84 ed alle successive integrazioni.
L’applicabilità
delle norme del presente contratto, per quanto compatibile con il rapporto di
lavoro a tempo parziale, avverrà secondo criteri di proporzionalità alla misura
dell’orario ridotto pattuito, sono pertanto esclusi oneri aggiuntivi di
qualsiasi natura, se non esplicitamente previsti nel contratto all’atto della
sottoscrizione che instaura il rapporto a tempo parziale.
Le
parti in sede regionale, o su mandato delle parti a livello territoriale, di
norma annualmente procederanno a verificare l’efficacia e la corretta
applicazione della presente normativa e l’evoluzione del fenomeno.
ARTICOLO
36 - CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Relativamente
alle assunzioni con CFL le parti rinviano all’applicazione dell’Accordo
Interconfederale 2-2-93 e degli accordi regionali e territoriali esistenti.
ARTICOLO
37 - ASSENZE
Tutte
le assenze debbono essere giustificate.
Le
giustificazioni debbono essere presentate entro il più breve tempo possibile e
comunque non oltre il giorno successivo al primo giorno di assenza, salvo
giustificati motivi di impedimento.
Per
la comunicazione e la giustificazione dell’assenza per malattia ed infortunio
si fa riferimento alle norme di cui agli artt. 40 e 64.
ARTICOLO
38 - PERMESSI
Al
lavoratore saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate
necessità familiari.
Potranno
altresì essere concessi brevi permessi ai lavoratori che ne facciano richiesta
per giustificati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche dell’azienda.
Per
i permessi di cui ai commi precedenti nessuna retribuzione è dovuta al
lavoratore e le ore perdute potranno essere recuperate.
ARTICOLO
39 - SERVIZIO MILITARE
In
conformità al D.L. 13 settembre 1946, n. 303, la chiamata alle armi per
adempiere agli obblighi di leva o servizio civile sostitutivo, sospende il
rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
La
norma di cui sopra si applica subordinatamente all’osservanza dell’obbligo, da
parte del lavoratore, di porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere
il servizio entro 30 giorni dal congedo o dall’invio in licenza illimitata.
Il
richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il tempo trascorso in
servizio è computato agli effetti dell’anzianità.
ARTICOLO
40 - CONSERVAZIONE DEL POSTO IN CASO Dl
MALATTIA ED INFORTUNIO
Al
lavoratore ed all’apprendista ammalato, sarà conservato il posto, con
decorrenza dell’anzianità a tutti gli effetti contrattuali, per un periodo di
dodici mesi.
L’obbligo
di conservazione del posto cesserà per l’azienda ove nell’arco di 21 mesi si
raggiungerà il limite predetto anche con più malattie.
Le
due indicazioni periodiche (12 e 21 mesi) contenute nei due capoversi
precedenti, si intendono a partire dal momento in cui si dovesse verificare
l’evento per il quale sono indicate.
In
caso di prolungamento dell’assenza al di là del limite massimo stabilito nei
precedenti capoversi, il datore di lavoro potrà effettuare ed il lavoratore
chiedere, la risoluzione del rapporto conservandosi in ogni caso al lavoratore
il diritto di anzianità maturata ed alla indennità sostitutiva del preavviso.
Al
lavoratore assente per malattia professionale o infortunio saranno conservati
il posto di lavoro e l’anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa
nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di
abilitazione alla ripresa del lavoro, ovvero quando cessa da parte
dell’istituto assicuratore l’erogazione dell’indennità temporanea economica
secondo la legge in vigore.
L’assenza
per malattia e le prosecuzioni, devono essere comunicate all’impresa nello
spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento, ed il certificato
medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire entro 3 giorni
dall’inizio dell’assenza stessa.
Il
lavoratore ammalato o infortunato non può essere considerato in ferie, né in
preavviso, né in periodo di congedo matrimoniale, durante i previsti periodi di
conservazione del posto.
Il
lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di malattia non si
presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario.
Per
quanto concerne i controlli, valgono le leggi in vigore.
ARTICOLO
41 - TUTELA DELLA MATERNITÀ
Ferme
restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle
lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel precedente
articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il
periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine
di interdizione del lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento
di un anno di età del bambino.
Esse
non possono essere adibite al lavoro durante i 2 mesi che precedono la data
presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e qualora il
parto avvenga dopo tale data per tutto il periodo successivo che precede il
parto) e durante i 3 mesi dopo il parto.
Durante
il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente alle
lavoratrici sarà corrisposta una integrazione del trattamento corrisposto
dall’istituto assicuratore fino a garantire il 100% della retribuzione di fatto
netta.
Il
periodo di assenza obbligatoria dal lavoro sarà computato ai fini
dell’anzianità di servizio della gratifica natalizia e delle ferie.
Le
lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge di assentarsi dal lavoro
trascorso il periodo di assenza obbligatoria, di cui al secondo comma del
presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà loro
conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell’INPS una indennità
giornaliera pari al 30% della retribuzione.
ARTICOLO
42 - CONGEDO MATRIMONIALE
Al
lavoratore non in prova sarà concesso, in occasione del suo matrimonio, un
periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario. Durante
il periodo di congedo per gli impiegati decorrerà la normale retribuzione di
fatto mensile; gli operai e gli apprendisti hanno diritto al pagamento di
quanto avrebbero percepito durante il congedo.
Per
questi ultimi il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dall’azienda
in via anticipata ed è comprensivo dell’assegno INPS.
La
richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore salvo casi eccezionali
con un anticipo di 6 giorni di calendario. La celebrazione del matrimonio dovrà
essere documentata entro 30 giorni successivi al termine del periodo di congedo
tramite il certificato di matrimonio.
ARTICOLO
43 - DISCIPLINA DEL LAVORO
Per
infrazioni disciplinari l’impresa potrà applicare i seguenti provvedimenti:
–
rimprovero verbale o rimprovero scritto;
–
multa sino a tre ore di lavoro normale;
–
sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
–
licenziamento senza preavviso.
Nelle
sottoelencate mancanze, al lavoratore potranno essere inflitti: il rimprovero verbale
o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la
sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei
mesi precedenti.
Nel
caso le mancanze, tuttavia, rivestano carattere di maggiore gravità, anche in
relazione alle mansioni esplicate, potrà essere direttamente inflitta la multa
o la sospensione quando il lavoratore:
a)
non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato
motivo oppure non comunichi l’assenza o la prosecuzione della stessa secondo la
procedura prevista dall’art. 37, salvo il caso di impedimento giustificato;
b)
ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c)
non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con
negligenza;
d)
arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in
lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di
eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità
nell’andamento del macchinario stesso;
e)
sia trovato addormentato;
f)
fumi nei locali ove è fatto espresso divieto o introduca senza autorizzazione
bevande alcoliche nello stabilimento;
g)
si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti. In tal caso, inoltre, l’operaio verrà allontanato;
h)
alterchi anche con vie di fatto purché non assumano carattere di rissa;
i)
proceda alla lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza
autorizzazione della impresa, di oggetti per proprio uso o per conto terzi,
allorché si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;
l)
in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno
all’azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o
all’igiene.
Potrà
essere licenziato senza preavviso il lavoratore colpevole di:
01)
lavorazione o costruzione all’interno dello stabilimento senza autorizzazione
dell’impresa di oggetti per proprio uso o per conto terzi, nei casi non
previsti dal precedente punto i), salvo però il diritto dell’azienda di operare
sull’indennità, e fino alla concorrenza dell’indennità stessa, le trattenute
dovute a titolo di risarcimento danni;
02)
introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso
dell’impresa, salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di
minore gravità, nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti
disciplinari di cui sopra;
03)
recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei sei
mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza
che abbia già dato luogo a due sospensioni;
04)
reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali,
data la loro essenza, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di
lavoro;
05)
prestare la propria opera presso aziende che svolgono attività similari a
quella presso la quale è occupato, o comunque esercitare attività in
concorrenza diretta con la medesima;
06)
insubordinazione grave ai superiori;
07)
furto;
08)
danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello stabilimento o
del materiale in lavorazione;
09)
risse nell’azienda;
10)
reati di cui al punto 4) commessi nell’ambito aziendale;
11)
trafugamento di schizzi, disegni o documenti, di procedimenti di lavorazione o
di fabbricazione o di riproduzione degli stessi;
12)
assenza ingiustificata per tre giorni di seguito, salvo che la giustificazione
dell’assenza non sia potuta pervenire all’azienda in tempo utile a causa di
comprovati motivi di forza maggiore.
ARTICOLO
43 BIS - RAPPORTI IN AZIENDA
I
rapporti in azienda ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione
aziendale, saranno improntati al rispetto integrale degli artt. 2043 - 2104 -
2105 - 2106 del codice civile.
ARTICOLO
44 - MOLESTIE SESSUALI
Le
parti affermano che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un’offesa
alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e di ricatto
sul lavoro.
Per
molestia sessuale si intende ogni comportamento indesiderato a connotazione
sessuale che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del
lavoro, inclusi atteggiamenti molesti di tipo visivo o verbale.
I
datori di lavoro adotteranno tutte le misure utili ad evitare comportamenti
importuni, offensivi o insistenti, derivanti da molestie o ricatti sessuali, e
a garantire un contesto lavorativo caratterizzato dal pieno rispetto della
dignità di donne e uomini.
Spetta
ai comitati paritetici territoriali – nella loro funzione di promozione di pari
opportunità – il compito di organizzare iniziative di sensibilizzazione su tale
fenomeno nelle aziende del settore, di gestire i singoli casi e di individuare
comportamenti e percorsi idonei.
ARTICOLO
45 - CESSAZIONE, TRAPASSO O TRASFORMAZIONE Dl AZIENDA
Nel
caso di licenziamento per cessazione, trapasso, trasformazione o liquidazione
di azienda (escluso il fallimento e la liquidazione forzata) il periodo di
preavviso di cui all’art. 58 sarà portato a quattro settimane.
Nel
trapasso o nella trasformazione di azienda, il lavoratore che resta alle
dipendenze della ditta subentrante, conserva nei confronti di essa tutti i
diritti acquisiti presso la ditta uscente ove non venga liquidato di tutto
quanto gli spetta.
ARTICOLO
46 - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
Dall’1-1-1990,
in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, è dovuto al lavoratore un
trattamento di fine rapporto da calcolarsi ai sensi della L. 29 maggio 1982 n.
297.
Per
l’anzianità maturata precedentemente al 31-12-1989 valgono, in ogni caso, le
norme contrattuali applicate o comunque indicate nelle dichiarazioni
obbligatorie (INPS - INAIL - Ispettorato del Lavoro ecc.) oppure nelle
Contrattazioni Regionali e territoriali, fra le parti, a quella data in vigore.
ARTICOLO
47 - LAVORO ESTERNO
Le
parti affermano che il lavoro in conto terzi, sia ricevuto che commesso da
aziende artigiane, debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti.
Per
esprimere questa volontà e per consentire di conseguire una migliore applicazione
delle normative sia contrattuali che di legge:
1)
Le aziende interessate alla committenza inseriranno nel contratto di commessa
apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici operanti nel territorio
nazionale, l’impegno alla applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle
leggi sul lavoro.
2)
A livello regionale, di norma annualmente o su richiesta di una delle parti, si
procederà ad un confronto per una valutazione globale dei processi di
decentramento produttivo, dell’articolazione del lavoro esterno, dei flussi
delle commesse in entrata ed in uscita, della tipologia di tali fenomeni.
Le
Associazioni artigiane metteranno a disposizione in maniera articolata gli
elementi utili e conoscitivi, in loro possesso, relativi a tali fenomeni.
L’utilizzazione
dei dati complessivamente raccolti, insieme ad ogni altro elemento conoscitivo
che emerga dal confronto, sarà finalizzata, sempre nel rispetto dell’autonomia
delle parti, ad iniziative tendenti a portare ed a mantenere i processi sopra
indicati nell’ambito del rispetto delle leggi e dei contratti.
ARTICOLO
48 - REGOLAMENTO DEL LAVORO A DOMICILIO
1.
Definizione del lavoro a domicilio
È
lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel
proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto
accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con
l’esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per
conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e
attrezzature proprie o dello stesso imprenditore anche se fornite per il
tramite di terzi.
La
subordinazione, agli effetti del presente regolamento ricorre quando il
lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa
le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da
eseguire, e il suo lavoro consiste nella esecuzione parziale, nel completamento
o nell’intera lavorazione di prodotti oggetto dell’attività dell’imprenditore
committente.
Non
è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nella condizione di
cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso
imprenditore, anche se per l’uso di tali locali corrisponde al datore di lavoro
un compenso di qualsiasi natura.
2.
Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
Non
è ammessa l’esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino
l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la
incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
È
fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione,
riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o
sospensioni dal lavoro di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno
rispettivamente dall’ultimo provvedimento di licenziamento e della cessazione
delle sospensioni.
È
fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell’opera di
mediatori o intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone
alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli
effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell’interesse del
quale hanno svolto la loro attività.
3.
Libretto personale di controllo
Il
lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1º
gennaio 1935 n. 112, deve essere munito, a cura dell’imprenditore, di uno
speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A
richiesta del committente il lavoratore comunicherà al datore di lavoro, quando
ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti
contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente
legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni
sociali.
4.
Responsabilità del lavoratore a domicilio
Il
lavoratore a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la
responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna nonché quella per
la esatta tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro in conformità alle
istruzioni ricevute.
5.
Retribuzione
a) I lavoratori a domicilio dovranno godere del
trattamento economico salariale, comprensivo dei miglioramenti previsti dal
presente contratto e dai successivi per gli operai interni, ciascuno in ragione
del livello o della qualifica prevista dai contratti stessi.
b)
Il trattamento di cui sopra si concreterà in una tariffa di cottimo pieno
costituita dai medesimi elementi che compongono la retribuzione degli operai
interni e cioè: paga base, percentuale di maggiorazione per il lavoro a
cottimo, indennità di contingenza ed indennità accessorie.
L’indennità
di contingenza dovrà essere tradotta in quote minuto tramite l’applicazione
della seguente formula:
Quota oraria operaio interno
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = quota minuto
60
Le
indennità accessorie giornaliere dovranno essere tradotte in quota minuto
tramite divisore 480.
c)
Base del computo per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno di cui
sopra, sarà la misurazione tecnica del tempo normalmente necessario ad un
lavoratore di normale capacità per eseguire l’operazione od il gruppo di
operazioni ad esso richieste.
L’anzidetta
tariffa di cottimo risulterà così dalla moltiplicazione delle quote orarie di
cui al punto b) per i tempi accertati nel modo dianzi indicato.
d)
Tutti gli aggiornamenti determinati in aumento o diminuzione, dal variare della
paga base, delle eventuali indennità accessorie, faranno luogo automaticamente
e con la stessa decorrenza, all’aggiornamento delle tariffe di cottimo di cui
al capoverso c).
e)
La compilazione e l’approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento in
esecuzione degli accordi di cui sopra si intendono devolute alle Associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera ivi compresi i
rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presente i
particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico
riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni
all’interno dell’azienda o delle aziende interessate.
Queste
saranno definite entro 9 mesi dalla entrata in vigore del presente contratto.
A
tal fine, nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti
potrà chiedere la costituzione di apposite commissioni paritetiche, che si
riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per la determinazione
delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Le
Associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni Sindacali
territoriali dei lavoratori determineranno i criteri di formazione e di
funzionamento di tali Commissioni.
Le
tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a
livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti.
Le
Commissioni di cui sopra potranno convocare le parti idonee a fornire tutti gli
elementi utili al fine di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo
pieno.
Qualora
si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la costituzione delle
Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle parti, dopo aver
avvertito l’altra, potrà richiedere alle Organizzazioni Nazionali firmatarie
del presente contratto di intervenire al fine di tentare di rimuovere le cause
che non hanno consentito l’attuazione di quanto sopra previsto.
6.
Maggiorazione della retribuzione
a)
Il lavoro retribuito forfettariamente o a pezzo deve comunque consentire al
lavoratore di normale capacità lavorativa nell’ambito delle 8 ore giornaliere un
guadagno minimo del 7%, oltre la normale retribuzione prevista dal presente
contratto per i lavoratori interni della stessa categoria
b)
Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con le festività
natalizie, sarà corrisposta ai lavoratori a domicilio – a titolo di indennità
sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività
nazionali e infrasettimanali – una maggiorazione del 22% da computarsi
sull’ammontare complessivo della retribuzione globale percepita dal lavoratore
stesso nel corso del periodo considerato.
c)
In applicazione della legge 297/82 l’indennità sostitutiva del TFR viene
determinata dall’1-1-90 nella misura del 7,4% da calcolarsi sulla retribuzione
globale comprensiva delle maggiorazioni di cui al punto a). Tale importo verrà
accantonato mensilmente e corrisposto al termine del rapporto di lavoro, con le
rivalutazioni previste dalla legge.
d)
La percentuale dovuta a titolo di rimborso spese per l’uso di macchine, locali,
energia ed accessori viene stabilita nella misura del 3% dell’ammontare
complessivo della retribuzione globale percepita di cui al precedente punto 5.
Chiarimento
a verbale
Le
maggiorazioni di cui al punto 6) saranno assorbite fino a concorrenza, da quelle
eventualmente già concordate per le medesime finalità.
ARTICOLO
49 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le
Parti ribadiscono la volontà di garantire per via contrattuale, come prevede il
DLG 124 e la legge 8-8-1995 n. 335, il diritto dei lavoratori del settore
Grafico, Fotografico, Videofotografico, Cartotecnico nonché
Grafico-Pubblicitario di poter disporre di un trattamento di pensione
complementare.
Preso
atto della presenza di un tavolo negoziale interconfederale-intercategoriale in
materia di previdenza complementare, nel caso in cui il tavolo stesso produca
un’intesa quadro di riferimento sulla materia le Parti si incontreranno per
riassumere i contenuti dell’intesa quadro in un testo da inserire nella
normativa del CCNL.
Nel
caso in cui il negoziato interconfederale-intercategoriale non produca alcuna
intesa entro 12 mesi dalla stipula del presente contratto, le Parti firmatarie
del presente CCNL si incontreranno per istituire un fondo di previdenza
complementare che garantisca l’esercizio del diritto a tutti i lavoratori
appartenenti al settore di cui sopra con costi e prestazioni analoghi ad altri
fondi contrattuali dell’artigianato.
ARTICOLO
50 - INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI
ARTICOLO 50 - DEL CONTRATTO-TRATTAMENTI DI MIGLIOR FAVORE
Le
disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili fra loro,
pertanto non è consentita l’applicazione di singole parti del contratto stesso.
Le
parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o
agevolazioni fiscali e contributive, ovvero a fondi per la formazione
professionale da Enti Pubblici nazionali o regionali o dalla CEE, sia compreso
l’impegno da parte dell’impresa all’applicazione delle norme del CCNL e di
legge in materia di lavoro.
Ferma
tale inscindibilità, le Associazioni stipulanti dichiarano che con il presente
contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli che siano
praticate al lavoratore, che restano a lui assegnate ad personam.
Gli
eventuali trattamenti collettivi di miglior favore derivanti dall’applicazione
di accordi stipulati fra le parti a livello territoriale saranno oggetto di
verifica a livello regionale.
ARTICOLO
51 - NORME COMPLEMENTARI
Per
quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e
degli accordi interconfederali.
NOTA
A VERBALE
Le
parti firmatarie si incontreranno a livello nazionale per esaminare eventuali
controversie interpretative del presente CCNL, non risolte a livello
territoriale.
ARTICOLO
52 - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
Agli
operai per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda
indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni
biennio e fino ad un massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa
differenziata per ciascun livello retributivo. L’importo degli aumenti –
rapportato a mese – è il seguente:
2º
livello 27.500
3º
livello 26.000
4º
livello 24.500
5º
livello bis 23.000
5º
livello 22.000
6º
livello 20.000
Detti
aumenti biennali fanno parte della retribuzione e non sono considerati ai fini
dei cottimi e delle altre forme di lavoro ad incentivo.
Gli
aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo
a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Tuttavia,
per gli operai che, sulla base del presente CCNL, seguono iter professionali
predeterminati ai sensi dell’art. 19, l’anzianità utile ai fini della
maturazione degli aumenti periodici decorre dal 1º giorno del mese successivo a
quello in cui il lavoratore avrà completato il proprio iter professionale.
Poiché
l’anzianità valida per la maturazione degli scatti è quella aziendale in caso
di passaggio di livello, compresi i casi di passaggio da operaio a impiegato,
si farà luogo alla rivalutazione degli scatti maturati al valore corrispondente
al livello acquisito e la frazione del biennio in corso di maturazione sarà
utile per l’attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello.
Tale
norma, in base a quanto sopra stabilito, non si applica per i passaggi di
livello che avvengono nel corso dell’iter professionale.
NORMA
TRANSITORIA
Ai
lavoratori che all’1-7-90 avessero maturato, in seguito all’applicazione di
qualsiasi normativa, importi a titolo di aumenti periodici di anzianità tali cifre
verranno congelate ad personam e concorreranno al raggiungimento dell’importo
massimo previsto dal CCNL per il livello nel quale sono inquadrati.
Per
l’aumento periodico in corso di maturazione lo stesso verrà riconosciuto alla
normale scadenza prevista precedentemente alla data di stipula del presente
CCNL) con la corresponsione dell’importo previsto, per il livello di
appartenenza, dal presente articolo.
ARTICOLO
53 - RIPOSI E FESTIVITÀ
a)
Il riposo settimanale coincide, di norma, con la domenica. Quando, nei casi
consentiti, il lavoratore lavori di domenica, oltre alle percentuali
maggiorative previste, ha diritto al corrispondente riposo compensativo in
altro giorno settimanale da concordare e, comunque, non assimilabile alle
ferie.
b)
Altri giorni festivi sono:
–
1º gennaio
– 6
gennaio
–
1º maggio
–
25 aprile
–
15 agosto
–
1º novembre
– 8
dicembre
–
25 dicembre
–
26 dicembre
–
Lunedì di Pasqua
–
Ricorrenza del Santo Patrono della località dove ha sede l’impresa.
– Localmente o aziendalmente potrà essere concordato lo
spostamento ad altro giorno della settimana del godimento delle festività
relative al 26 dicembre ed al Santo Patrono.
c)
A decorrere dall’1-1-1985 i lavoratori usufruiranno di 4 giorni di riposo compensativo
retribuito (8 ore per regime di prestazione su 5 giorni e 6 ore e 40 minuti per
prestazione su 6 giorni, a parità di retribuzione rispetto alle 40 ore) in
relazione alla soppressione delle festività di cui alla Legge 54/77.
d) Le
festività che cadono di domenica o nel giorno di riposo compensativo saranno
retribuite nella misura di 1/6 dell’orario settimanale contrattuale.
e)
Il pagamento delle festività è dovuto anche in assenza del lavoratore, purché
la ragione rientri nei seguenti motivi:
–
infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, congedo matrimoniale, ferie,
permessi e assenze per giustificati motivi;
–
sospensione dal lavoro per riposo compensativo o coincidenza con altre
festività;
–
sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta indipendentemente dalla
volontà del lavoratore, salvi, per quanto concerne le festività di cui al punto
b), i periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre due settimane.
Nel
caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, l’azienda
integrerà il trattamento degli Istituti mutualistici ed infortunistici, ove
corrisposto, fino a raggiungere la retribuzione che per detta festività
l’operaio avrebbe percepito se non fosse stato ammalato o infortunato.
ARTICOLO
54 - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ORARIA
La
retribuzione è oraria e si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 173.
In caso di orario settimanale di 36 ore la retribuzione oraria si ottiene
dividendo la retribuzione mensile per 156.
ARTICOLO
55 - TRASFERTE
All’operaio
in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso delle spese effettive
di viaggio corrispondenti a mezzi normali di trasporto, nonché il rimborso
delle normali spese di vitto e alloggio, a piè di lista, quando la durata della
trasferta obblighi l’operaio ad incontrare tali spese.
ARTICOLO
56 - TREDICESIMA MENSILITÀ - GRATIFICA NATALIZIA
La
tredicesima mensilità, il cui pagamento avverrà di norma nel mese di dicembre è
stabilita nella misura di una mensilità globale di fatto (comunque non
inferiore a 173 ore di retribuzione).
Agli
effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le
sospensioni delle prestazioni di lavoro dovute a congedo matrimoniale, assenze
giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell’ambito dei periodi
previsti di conservazione del posto, i periodi di assenza per gravidanza e
puerperio, ad integrazione delle quote erogate dagli istituti preposti.
La
corresponsione deve avvenire, normalmente, alla Vigilia di Natale. Nel caso di
inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il
lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13ª
mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda.
La
frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero.
Il
periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei
dodicesimi di cui sopra.
ARTICOLO
57 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIE ED INFORTUNI
a)
Infortuni e malattie extraprofessionali
Al
lavoratore assente per malattia verrà corrisposta una integrazione a quanto il
lavoratore percepisce, in forza delle disposizioni legislative, fino al
raggiungimento della paga globale di fatto.
Questo
dal 4º al 180º giorno.
Se
la malattia – o l’infortunio – hanno una durata certificata superiore ai 9
giorni, il trattamento economico decorre dal 1º giorno.
Per
quanto riguarda gli apprendisti trova applicazione l’anzidetta normativa con la
sola differenza che agli stessi sarà corrisposto il 50% della normale retribuzione
contrattuale.
Le
aziende provvederanno ad anticipare ai singoli periodi di paga anche il
trattamento economico dovuto dagli Istituti mutualistici, come previsto dalle
vigenti norme di legge.
In
presenza di malattie di particolare gravità, tenuto conto delle esigenze
aziendali, il lavoratore potrà richiedere un ulteriore periodo di aspettativa
non retribuita pari a 3 mesi.
b)
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
1)
Al lavoratore spetta la conservazione del posto per un periodo pari a quello
per il quale l’INAIL corrisponde l’indennità di invalidità temporanea.
2)
Gli spetta altresì l’integrazione – a partire dal 1º giorno – fino a
raggiungere la paga globale di fatto.
Detto
trattamento spetta anche agli apprendisti.
3)
Su richiesta del dipendente, il datore di lavoro potrà anticipare ai singoli
periodi di paga anche il trattamento economico dovuto dagli Istituti
mutualistici.
Conseguentemente
le aziende provvederanno a farsi rilasciare dai lavoratori apposita delega,
d’accordo con gli Enti assicurativi.
4)
Se l’operaio cade ammalato mentre presta la propria opera durante il periodo di
preavviso, il datore di lavoro, ferma restando la facoltà di far accertare la
malattia stessa ai sensi dell’art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300, corrisponderà
la normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento di quanto
è dovuto, per i giorni stessi, dall’INPS.
ARTICOLO
58 - PREAVVISO Dl LICENZIAMENTO E Dl DIMISSIONI
Il
licenziamento dell’operaio non in prova e non ai sensi dell’art. 42, o le sue
dimissioni, dovranno aver luogo con il seguente preavviso:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LIVELLO DURATA PREAVVISO
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2º 40
giorni lavorativi
3º 30
giorni lavorativi
4º 20
giorni lavorativi
5º BIS 15 giorni lavorativi
5º 10
giorni lavorativi
6º 10
giorni lavorativi
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Il
preavviso di regola deve essere dato per iscritto l’ultimo giorno della
settimana lavorativa ed avere decorrenza dal primo giorno della successiva.
In
caso di dimissioni senza preavviso l’azienda ha diritto di trattenere sulle
competenze dovute all’operaio l’equivalente del preavviso da questi non dato.
L’azienda
può anche esonerare l’operaio dalla prestazione del lavoro corrispondendo la
retribuzione delle ore lavorative mancanti al compimento del preavviso.
L’operaio
che ha ricevuto il preavviso può interrompere il rapporto di lavoro prima della
scadenza del preavviso stesso, con la sola retribuzione relativa al periodo
lavorato.
La
retribuzione corrisposta in caso di preavviso lavorato o a titolo di indennità
sostitutiva del preavviso viene computata nella retribuzione annua ai fini del
trattamento di fine rapporto.
ARTICOLO
59 - RIPOSO SETTIMANALE E GIORNI FESTIVI
Il
riposo settimanale coincide di regola con la domenica, salvo le eccezioni e le
deroghe consentite dalla legge.
Sono
considerati giorni festivi, oltre le domeniche e i giorni prestabiliti per
riposo compensativo settimanale, le seguenti:
a) festività nazionali:
– 25 aprile;
– 1º maggio
b) altre festività:
– Capodanno;
– Epifania;
– Lunedì successivo alla Pasqua;
– 15 agosto (Assunzione della B.M.V.)
– 1º novembre (Ognissanti);
– 8 dicembre (Immacolata Concezione);
– 25 dicembre (S. Natale)
– 26 dicembre (S. Stefano)
– la ricorrenza del Santo Patrono della
località ove ha sede lo stabilimento (per le unità produttive ubicate nel
Comune di Roma 29 Giugno SS. Pietro e Paolo). Tale festività sarà localmente
spostata ad altro giorno da stabilirsi tra le Organizzazioni Territoriali
qualora la ricorrenza del S. Patrono coincida con altra festività retribuita.
In
dette festività, quando non vi sia prestazione di lavoro, s’intende che il
pagamento della festività stessa è compreso nella retribuzione mensile
percepita dall’impiegato e non si farà, quindi, luogo ad alcuna variazione del
normale trattamento. Nel caso di prestazione di lavoro spetterà all’impiegato
il pagamento delle ore lavorative effettivamente prestate con la maggiorazione
per lavoro festivo.
Nel
caso in cui le festività sopra elencate cadano di domenica, sarà dovuto, oltre
alla normale retribuzione mensile, un ventiseiesimo della retribuzione stessa.
In
sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge 5 marzo 1977,
n. 54, così come modificata dal D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792, vengono
riconosciute quattro giornate di riposo con decorrenza della retribuzione.
Per
quanto riguarda le due festività la cui celebrazione è spostata alla domenica
(2 giugno e 4 novembre), l’impiegato beneficerà del trattamento previsto per le
festività che coincidono con la domenica.
ARTICOLO
60 - QUOTA ORARIA
Per
il computo della retribuzione normale oraria si dividerà la retribuzione mensile
per 173 e, per l’orario collegato al turno notturno per 156.
ARTICOLO
61 - TREDICESIMA MENSILITÀ - GRATIFICA NATALIZIA
La
tredicesima mensilità, il cui pagamento avverrà di norma nel mese di dicembre è
stabilita nella misura di una mensilità globale di fatto.
La
corresponsione deve avvenire, normalmente, alla Vigilia di Natale. Nel caso di
inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il
lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13ª
mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda.
La
frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata come mese intero.
Il
periodo di prova seguito da conferma, è considerato utile per il calcolo dei
dodicesimi di cui sopra.
ARTICOLO
62 - AUMENTI PERIODICI Dl ANZIANITÀ
Agli
impiegati per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda
indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni
biennio e fino ad un massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa differenziata
per ciascun livello retributivo.
L’importo
degli aumenti – rapportato a mese – è il seguente:
1º
livello A 31.000
1º
livello B 31.000
2º
livello 27.500
3º
livello 26.000
4º
livello 24.500
5º
livello bis 23.000
5º
livello 22.000
6º
livello 20.000
Gli
aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo
a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
L’anzianità
utile per la maturazione degli aumenti decorre dal compimento del ventesimo
anno di età.
Tuttavia,
per gli impiegati che, sulla base del presente CCNL, seguono iter professionali
predeterminati ai sensi dell’art. 17, l’anzianità utile ai fini della
maturazione degli aumenti periodici decorre dal 1º giorno del mese successivo a
quello in cui il lavoratore avrà completato il proprio iter professionale.
Poiché
l’anzianità valida per la maturazione degli scatti è quella aziendale, in caso
di passaggio di livello, si farà luogo alla rivalutazione degli scatti maturati
al valore corrispondente al livello di acquisizione e la frazione del biennio
in corso di maturazione sarà utile per l’attribuzione dello scatto al valore
del nuovo livello.
Tale
norma, in base a quanto sopra stabilito, non si applica per i passaggi di
livello che avvengono nel corso dell’iter professionale.
NORMA
TRANSITORIA
Agli
impiegati che all’1-7-90 avessero maturato, in seguito all’applicazione di
qualsiasi normativa, importi a titolo di aumenti periodici di anzianità tali cifre
verranno congelate ad personam e concorreranno al raggiungimento dell’importo
massimo previsto dal CCNL per il livello nel quale sono inquadrati.
Per
l’aumento periodico in corso di maturazione lo stesso verrà riconosciuto alla
normale scadenza (prevista precedentemente alla data di stipula del presente
CCNL) con la corresponsione dell’importo previsto, per il livello di
appartenenza, dal presente articolo.
NORME
APPLICATIVE PER GLI IMPIEGATI IN SERVIZIO AL 1º GENNAIO 1979
Gli
impiegati in servizio al 1º gennaio 1979 hanno diritto alla maturazione di un
importo massimo complessivo corrispondente a 12 scatti.
Passaggi
di livello
Nei
casi di passaggio di livello si farà luogo, sino a concorrenza dei nuovi valori
base contrattuali, all’assorbimento degli eventuali scatti di anzianità già
maturati e l’eventuale eccedenza verrà mantenuta in cifra con diritto alla
maturazione di ulteriori scatti biennali secondo gli importi previsti dal nuovo
regime nei limiti di un importo massimo complessivo, riferito al nuovo livello,
corrispondente a 12 scatti.
Passaggi
da operaio a impiegato
In
caso di passaggio da operaio a impiegato verranno rivalutati gli scatti
maturati come operaio – secondo la disciplina prevista dal presente articolo –
al valore valevole per il livello di acquisizione, con diritto alla maturazione
di ulteriori scatti nei limiti di un importo massimo, riferito al nuovo
livello, corrispondente a 5 scatti.
ARTICOLO
63 - INDENNITÀ Dl MANEGGIO DENARO - CAUZIONE
L’impiegato
la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro, per riscossioni e
pagamenti con responsabilità per errore anche finanziario, ha diritto ad una
particolare indennità mensile pari al 7% della retribuzione base del livello di
appartenenza e dell’indennità di contingenza.
Le
somme eventualmente richieste all’impiegato a titolo di cauzione dovranno
essere depositate e vincolate a norma del garante e del garantito presso un
istituto di credito di comune gradimento.
I
relativi interessi matureranno a favore dell’impiegato.
ARTICOLO
64 - MALATTIA ED INFORTUNIO
Nel
caso di interruzione del servizio dovuta a malattia od infortunio non
determinato da eventi gravemente colposi imputabili all’impiegato, verrà
accordato all’impiegato non in prova il seguente trattamento:
1) per anzianità di servizio fino a 6
anni: conservazione del posto per mesi 12 e corresponsione dell’intera
retribuzione per 6 mesi;
2) per anzianità di servizio oltre i 6
anni: conservazione del posto per 12 mesi e corresponsione della intera
retribuzione per 6 mesi e della metà di essa per altri 4 mesi.
Uguali
diritti spetteranno all’impiegato in periodo di preavviso e sino alla scadenza
del periodo stesso.
Agli
effetti del trattamento sopra fissato è considerata malattia anche la infermità
derivante da infortuni non sul lavoro, purché esso non sia determinato da
eventi gravemente colposi, imputabili al dipendente stesso.
In
caso di prolungamento dell’assenza al di là del limite massimo stabilito nei
precedenti capoversi, il datore di lavoro potrà effettuare ed il lavoratore
chiedere, la risoluzione del rapporto conservandosi in ogni caso al lavoratore
il diritto di anzianità maturata ed alla indennità sostitutiva del preavviso.
Al
lavoratore assente per malattia professionale o infortunio saranno conservati
il posto di lavoro e l’anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa
nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di
abilitazione alla ripresa del lavoro, ovvero quando cessa da parte
dell’istituto assicuratore l’erogazione dell’indennità temporanea economica
secondo la legge in vigore.
L’assenza
per malattia e le prosecuzioni devono essere comunicate all’impresa nello
spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento, ed il certificato
medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire entro 3 giorni
dall’inizio dell’assenza stessa.
Il
lavoratore ammalato o infortunato non può essere considerato in ferie, né in
preavviso, né in periodo di congedo matrimoniale, durante i previsti periodi di
conservazione del posto.
Il
lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di malattia non si
presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario.
Alla
scadenza dei termini avanti indicati, ove l’azienda proceda al licenziamento
dell’impiegato, gli corrisponderà il T.F.R., ivi compresa l’indennità
sostitutiva del preavviso.
Per
quanto concerne i controlli, valgono le leggi in vigore.
ARTICOLO
65 - PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il
licenziamento dell’impiegato non in prova e non si sensi dell’art. 43, o le sue
dimissioni, dovranno avere luogo con un preavviso di:
a) Per gli impiegati che non hanno
superato i 5 anni di servizio:
1) 2 mesi e 15 gg. per gli impiegati dei
livelli 1º A e 1º B
2) 1 mese e 15 gg. per gli impiegati dei
livelli 2º e 3º
3) 1 mese per gli impiegati dei livelli
4º, 5º bis, 5º e 6º
b) Per gli impiegati che hanno superato i
5 anni di servizio e non i 10:
1) 3 mesi e 15 gg. per gli impiegati dei
livelli 1º A e 1º B
2) 2 mesi per gli impiegati dei livelli 2º
e 3º
3) 1 mese e 15 gg. per gli impiegati dei
livelli 4º, 5º bis, 5º e 6º.
c) Per gli impiegati che hanno superato i
10 anni di servizio:
1) 4 mesi e 15 gg. per gli impiegati dei
livelli 1º A e 1º B
2) 2 mesi e 15 gg. per gli impiegati dei
livelli 2º e 3º
3) 2 mesi, per gli impiegati dei livelli
4º, 5º bis, 5º e 6º.
I
termini di disdetta decorrono dal 1º al 15º di ciascun mese.
La
parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso,
deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione
per il periodo di mancato preavviso.
La
retribuzione corrisposta in caso di preavviso lavorato o a titolo di indennità
sostitutiva del preavviso viene computata nella retribuzione annua ai fini del
trattamento di fine rapporto.
È
in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di
troncare il rapporto, sia all’inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da
ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non
compiuto.
Durante
il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà
all’impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la
distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di
lavoro in rapporto alle esigenze dell’azienda.
Tanto
il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per iscritto.
ARTICOLO
66 - NORME PARTICOLARI PER I QUADRI
Ai
sensi della Legge 13 maggio 1985 n. 190, ha qualifica di quadro il personale
con funzioni direttive che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti,
per l’alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e
per l’elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire
contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’impresa e
svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini
dello sviluppo e dell’attuazione di tali obiettivi.
Ai
lavoratori con qualifica di quadro viene riconosciuta, anche attraverso
apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale
in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave
o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni
svolte.
L’azienda
é tenuta ad assicurare il personale con la qualifica di quadro contro il
rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello
svolgimento delle proprie funzioni.
Le
imprese promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione
ed aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle capacità
professionali in riferimento alla specifiche attività svolte.
Fermi
restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e
diritti di autore è riconosciuta al quadro, previa espressa autorizzazione
aziendale, la possibilità di pubblicazione normativa e di effettuazione di
relazioni su esperienze e lavori compiuti in riferimento alle specifiche
attività svolte. Ai sensi dell’art. 4 della legge 13 maggio 1985 n. 190, in
materia di riconoscimento economico delle innovazioni ed invenzioni, si
richiamano le disposizioni dell’art. 2590 C.C. e del R.D. 29 giugno 1932.
In
caso di svolgimento temporaneo di mansioni di quadro, che non sia determinato
dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto della conservazione
del posto, l’attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso
un periodo di 6 mesi.
A
far data dal 1-9-1990 al personale con qualifica di quadro sarà riconosciuta
una indennità di funzione di L. 100.000 con assorbimento del superminimo
individuale fino a concorrenza del 50% di tale importo.
Per
il lavoro straordinario o supplementare, si farà riferimento al generale
trattamento economico riconosciuto al quadro a livello aziendale.
NORMA
TRANSITORIA
La
determinazione di requisiti di appartenenza alla qualifica di quadro è stata
effettuata dalle parti con la stipula del presente contratto collettivo
nazionale di lavoro.
In
sede di prima applicazione i datori di lavoro attribuiranno la qualifica di
quadro ai lavoratori interessati a far data dal 1-9-1990.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le
parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l’attribuzione della
qualifica di quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata
data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13 maggio 1985 n. 190.
NORME
SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEI LAVORATORI,
DELLA
LIBERTÀ E DELL’ATTIVITÀ SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO
E
NORME SUL COLLOCAMENTO
Titolo
I
DELLA
LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE
Art.
1 - Libertà di opinione
I
lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede
religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di
manifestare liberamente il proprio pensiero nel rispetto dei principi della
Costituzione e delle norme della presente legge.
Art.
2 - Guardie giurate
Il
datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui gli
articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le
guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da
quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
È
fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sulla attività
lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei
locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se
non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di
cui al primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia
particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo,
l’ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal
servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto
nei casi più gravi.
Art.
3 - Personale di vigilanza
I
nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza
dell’attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.
Art.
4 - Impianti audiovisivi
È
vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità
di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
Gli
impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze
organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali
derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei
lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la
commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro,
provvede l’ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso
di tali impianti.
Per
gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle
caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di
accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna,
l’ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall’entrata in vigore della
presente legge, dettando all’occorrenza le prescrizioni per l’adeguamento e le
modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro
i provvedimenti dell’ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e
terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in
mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori
di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale.
Art.
5 - Accertamenti sanitari
Sono
vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla
infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il
controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso
i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono
tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il
datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del
lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto
pubblico.
Art.
6 - Visite personali di controllo
Le
visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in
cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in
relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei
prodotti.
In
tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione
che siano eseguite all’uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la
dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l’applicazione di
sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di
lavoratori.
Le
ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme
restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le
relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le
rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la
commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede
l’ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro di
cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali
aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati
dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30
giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
Art.
7 - Sanzioni disciplinari
Le
norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle
quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione
delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante
affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in
materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento
disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente
contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il
lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo
restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere
disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto
di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a
quattro ore della retribuzione base e la sospensione del servizio e dalla
retribuzione per più di 10 giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari
più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano
trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha
dato causa.
Salvo
analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando
la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata
applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni
successivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto ovvero
conferisca mandato, la costituzione, tramite l’ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato,
composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro
scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore
dell’Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla
pronuncia da parte del collegio.
Qualora
il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall’invito rivoltogli
dall’ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al
collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
Se il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare
resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non
può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni
dalla loro applicazione.
Art.
8 - Divieto di indagini sulle opinioni
È
fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso
dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo
di terzi sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché
sui fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale
del lavoratore.
Art.
9 - Tutela della salute e dell’integrità fisica
I
lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare
l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di
tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Art.
10 - Lavoratori studenti
I
lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole
di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate
o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio
legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e
la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro
straordinario o durante i riposi settimanali.
I
lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove
di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il
datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie
all’esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
Art.
11 - Attività culturali, ricreative e assistenziali
Le
attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell’azienda sono
gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
Art.
12 - Istituti di patronato
Gli
istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, per l’adempimento dei compiti di cui al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all’interno
dell’azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
Art.
13 - Mansioni del lavoratore
L’art.
2103 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Il
prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di
assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento
corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva,
ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente
con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti
collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito
da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive.
Ogni
patto contrario è nullo».
Titolo
II
DELLA
LIBERTÀ SINDACALE
Art.
14 - Diritto di associazione e di attività sindacale
Il
diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività
sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro.
Art.
15 - Atti discriminatori
È
nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l’occupazione di un lavoratore
alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale
ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo
nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei
provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua
affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno
sciopero.
Le
disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti diretti a
fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso.
Art.
16 - Trattamenti economici collettivi discriminatori
È
vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi
carattere discriminatorio a mente dell’art. 15.
Il
pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la
discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle
quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di
lavoro al pagamento a favore del fondo adeguamento pensioni di una somma pari
all’importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente
corrisposti nel periodo massimo di un anno.
Art.
17 - Sindacati di comodo
È
fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di
costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni
sindacali di lavoratori.
Art.
18 - Reintegrazione nel posto di lavoro
Ferma
restando l’esperibilità delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 15
luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il
licenziamento ai sensi dell’articolo 2 della legge predetta o annulla il
licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne
dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di
reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
Il
lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di
cui sia stata accertata la inefficacia o l’invalidità a norma del comma
precedente. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore
a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui
all’articolo 2121 del codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla
sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al
lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data
della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione. Se il lavoratore
entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro non abbia
ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.
La
sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente
esecutiva.
Nell’ipotesi
di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, su istanza congiunta
del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il
giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con
ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova
forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L’ordinanza
di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al
giudice medesimo che l’ha pronunciata. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura
civile.
L’ordinanza
può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell’ipotesi
di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, il datore di lavoro che
non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all’ordinanza di cui
al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l’ha pronunciata, è
tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo
adeguamento pensioni di una somma pari all’importo della retribuzione dovuta al
lavoratore.
Titolo
III
DELL’ATTIVITÀ
SINDACALE
Art.
19 - Costituzione delle Rappresentanze sindacali aziendali
Rappresentanze
sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in
ogni unità produttiva, nell’ambito:
a) delle associazioni aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
b) delle associazioni sindacali non
affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti
collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva.
Nell’ambito
di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono
istituire organi di coordinamento.
Art.
20 - Assemblea
I
lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la
loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei
limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale
retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione
collettiva.
Le
riunioni – che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi
– sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali
aziendali nell’unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse
sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni,
comunicate al datore di lavoro.
Alle
riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti
esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori
modalità per l’esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai
contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.
Art.
21 - Referendum
Il
datore di lavoro deve consentire nell’ambito aziendale lo svolgimento, fuori
dell’orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su
materie inerenti alla attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze
sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i
lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente
interessata.
Ulteriori
modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai
contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
Art.
22 - Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
Il
trasferimento dall’unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei
membri di commissione interna, può essere disposto solo previo nulla osta delle
associazioni sindacali di appartenenza.
Le
disposizioni di cui al comma precedente ai commi quarto, quinto, sesto e
settimo dell’articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo
a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle
elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell’anno successivo a
quello in cui è cessato l’incarico per tutti gli altri.
Art.
23 - Permessi retribuiti
I
dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 hanno
diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Salvo
clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai
permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti
della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazioni di 300
dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive
che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è
organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500
dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale
aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero
minimo di cui alla precedente lettera b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non
potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere
b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi
retribuiti non potranno essere inferiori ad un’ora all’anno per ciascun
dipendente.
Il
lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le
rappresentanze sindacali aziendali.
Art.
24 - Permessi non retribuiti
I
dirigenti sindacali aziendali di cui all’articolo 23 hanno diritto a permessi
non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e
convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno.
I
lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente
devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni
prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
Art.
25 - Diritto di affissione
Le
rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi
spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi
accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva,
pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e
del lavoro.
Art.
26 - Contributi sindacali
I
lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di
proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di
lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale.
Le
associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite
ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro
versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che
garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna
associazione sindacale.
Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è
regolato da contratti collettivi il lavoratore ha diritto di chiedere il
versamento del contributo sindacale all’associazione da lui indicata.
Art.
27 - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali
Il
datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone
permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per
l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno della
unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di
dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire,
ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
Titolo
IV
DISPOSIZIONI
VARIE E GENERALI
Art.
28 - Repressione della condotta antisindacale
Qualora
il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o
limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del
diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni
sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto
in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le
parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la
violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto
motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento
illegittimo e la rimozione degli effetti.
L’efficacia
esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il
pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a
norma del comma successivo.
Contro
il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla
comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in
funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva
si osservano le disposizioni degli artt. 413 e seguenti del Codice Procedura
Civile.
Il
datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla
sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi
dell’articolo 650 del codice penale.
L’autorità
giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi
stabiliti dall’articolo 36 del codice penale.
Art.
29 - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali
Quando
le rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 si siano
costituite nell’ambito di due o più associazioni di cui alle lettere a) e b)
del primo comma dell’articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più
rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall’articolo 23, secondo
comma, si intendono riferiti a ciascuno delle associazioni sindacali
unitariamente rappresentate nelle unità produttive.
Quando
la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle
associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell’articolo 19, i
limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali
aziendali, stabiliti in applicazione dell’articolo 23, secondo comma, ovvero
del primo comma del presente articolo restano immutati.
Art.
30 - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali
I
componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni
di cui all’articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme
dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi
suddetti.
Art.
31 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
Art. 31 - o a coprire cariche sindacali provinciali e nazionali
I lavoratori
che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di
assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive
possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta
la durata del loro mandato.
La
medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche
sindacali provinciali e nazionali.
I
periodi di aspettativa di cui ai precedenti comma sono considerati utili, a
richiesta dell’interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della
determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione
generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e
successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e
gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione
predetta, o che ne comportino comunque l’esonero.
Durante
i periodi di aspettativa l’interessato, in caso di malattia, conserva il
diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione
delle prestazioni medesime.
Le
disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a
favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di
pensione e per malattia, in relazione all’attività espletata durante il periodo
di aspettativa.
Art.
32 - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
I
lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non
chiedono di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati
ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario
all’espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
I
lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente
di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto anche a
permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.
Titolo
V
NORME
SUL COLLOCAMENTO
Art.
33 - Collocamento
La
commissione per il collocamento, di cui all’articolo 26 della legge 29 aprile
1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali
e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione,
quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più
rappresentative.
Alla
nomina della commissione provvede il direttore dell’Ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione
dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado
di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine
di 15 giorni decorso il quale provvede d’ufficio.
La
commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale,
frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza di presenti. In
caso di parità prevale il voto del presidente.
La
commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la
graduatoria delle precedenze per l’avviamento al lavoro, secondo i criteri di
cui al quarto comma dell’articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Salvo
il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa la sezione di
collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve
uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente che deve essere esposta
al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni
chiusura dell’ufficio con la indicazione degli avviati. Devono altresì essere
esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte.
La
commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l’avviamento al
lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo
che siano disposte dalle legge o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata
urgenza, l’avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di
collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di cui al primo comma
del presente articolo entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro
per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito
verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e
l’altra presso il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro. Tale
motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro
richiedente.
Nel
caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro
venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati
possono inoltrare ricorso al direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro il
quale decide in via definitiva, su conforme parere della commissione di cui
all’articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
I
turni di lavoro di cui all’articolo 16 della legge 29 aprile 1949, numero 264,
sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere modificati
dalla sezione.
Il
direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro annulla d’ufficio i provvedimenti
di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le
disposizioni di legge. Contro le decisioni del direttore dell’Ufficio
provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
Per
il passaggio del lavoratore dall’azienda nella quale è occupato ad una altra
occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente.
Ai
datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di
collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall’articolo 38 della
presente legge.
Le
norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in
quanto non modificate dalla presente legge.
Art.
34 - Richiesta nominativa di manodopera
A
decorrere dal novantesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge,
le richieste nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse
esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per
i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di
lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi con decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla
legge 29 aprile 1949, n. 264.
Titolo
VI
DISPOSIZIONI
FINALI E PENALI
Art.
35 - Campo di applicazione
Per
le imprese industriali e commerciali, le disposizioni dell’articolo 18 e del
titolo III, ad eccezione del primo comma dell’articolo 27, della presente legge,
si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo
che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle
imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti.
Le
norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali
che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle
imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque
dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non
raggiunge tali limiti.
Ferme
restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti
collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente
legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.
Art.
36 - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato
Art. 36 - e degli appaltatori di opere pubbliche
Nei
provvedimenti di concessioni di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi
dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente
un’attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti
all’esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita
determinante l’obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far
applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della
zona.
Tale
obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o
delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l’imprenditore
beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni
infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall’Ispettorato del lavoro
viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata
disposta la concessione del beneficio o dell’appalto. Questi adotteranno le
opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi
o nel caso di recidiva potranno decidere l’esclusione del responsabile, per un
tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni
finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di
agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti
pubblici, ai quali l’ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni
per l’adozione delle sanzioni.
Art.
37 - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici
Le
disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di
impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o
prevalente mente attività economica. Le disposizioni della presente legge si
applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti
pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.
Art.
38 - Disposizioni penali
Le
violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma, lettera a), sono
punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato con l’ammenda da
lire 300.000 a lire 3 milioni o con l’arresto da 15 giorni a un anno.
Nei
casi più gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate
congiuntamente.
Quando,
per le condizioni economiche del reo, l’ammenda stabilita nel primo comma può
presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di
aumentare fino al quintuplo.
Nei
casi previsti dal secondo comma, l’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione
della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’articolo 36 del
codice penale.
Art.
39 - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni
L’importo
delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
Art.
40 - Abrogazione delle disposizioni contrastanti
Ogni
disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è
abrogata.
Restano
salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più
favorevoli ai lavoratori.
Art.
41 - Esenzioni fiscali
Tutti
gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per
l’esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai
giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti dal bollo, imposte di
registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.
DISCIPLINA
DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI
Art.
1 - Reintegrazione
1.
I primi due commi dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono
sostituiti dai seguenti:
“Fermo
restando l’esperibilità delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 15
luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il
licenziamento ai sensi dell’articolo 2 della predetta legge o annulla il
licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne
dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro,
imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale,
ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa
alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se
trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di
lavoro.
Tali
disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non
imprenditori, che nell’ambito dello stesso Comune occupano più di quindici
dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale
occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva,
singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore
di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più
di sessanta prestatori di lavoro.
Ai
fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma, si
tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro,
dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la
quota di orario effettivamente svolto tenendo conto a tale proposito che il
computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla
contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti
del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea
collaterale.
Il
computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o
istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
Il
giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al
risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia
stata accertata l’inefficacia o l’invalidità stabilendo un’indennità
commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento
sino a quello dell’effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi
assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento
dell’effettiva reintegrazione, in ogni caso la misura del risarcimento non
potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.
Fermo
restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto
comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di
lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità
pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto.
Qualora
il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del datore di
lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla
comunicazione del deposito della sentenza, il pagamento dell’indennità di cui
al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini
predetti”.
Art.
2 - Riassunzione o risarcimento del danno
I
datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli
enti pubblici di cui all’articolo 1 delle legge 15 luglio 1966 n. 604 che
occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro
imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque
lavoratori computati con il criterio di cui all’articolo 18 della legge 20
maggio 1970, n. 300, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, sono
soggetti all’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966,
n. 604, così come modificata dalla presente legge. Sono altresì soggetto
all’applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a
sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto dell’articolo 18
delle legge 20 maggio 1970, n.300, come modificato dall’articolo 1 della
presente legge.
2.
L’articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:
«Art.
2-1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per
iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
3.
Il prestatore di lavoro può chiedere, entro quindici giorni dalla
comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore
di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.
4.
Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai comma
1 e 2 è inefficace.
5.
Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all’articolo 9 si applicano anche ai
dirigenti».
6.
L’articolo 8 della legge 15 luglio 1966 è sostituito dal seguente:
«Art.
8-1. Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento
per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere
il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a
risarcire il danno versandogli un’indennità di importo compreso tra un minimo
di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di
fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni
dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al
comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta
indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro
con anzianità superiore ai vent’anni, se dipendenti da datore di lavoro che
occupa più di quindici prestatori di lavoro».
Art.
3 - Licenziamento discriminatorio
1. Il
licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell’articolo 4
della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell’articolo 15 della legge 20 maggio
1970, n.300, come modificato dall’articolo 13 della legge 9 dicembre 1977, n.
903, è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che
sia il numero dei dipendenti occupati da datore di lavoro, le conseguenze
previste dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato
dalla presente legge. Tali disposizioni si applicano anche ai dirigenti.
Art.
4 - Area di non applicazione
1.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, le disposizioni degli articoli
1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile
1958, n. 339. La disciplina di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, non trova
applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono
senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale,
d’istruzione ovvero di religione o di culto.
2.
Le disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come
modificato dall’articolo 1 della presente legge, e dell’articolo 2 non si
applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni in possesso
dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione
del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 791, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n.
54. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 3 della presente legge e
dell’articolo 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Art.
5 - Tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato e spese processuali
1.
La domanda in giudizio di cui all’articolo 2 delle presente legge non può
essere proposta se non è preceduta dalla richiesta di conciliazione avanzata
secondo le procedure previste dai contratti e accordi collettivi di lavoro,
ovvero dagli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile.
2.
L’improcedibilità della domanda è rilevabile anche d’ufficio nella prima
udienza di discussione.
3.
Ove il giudice rilevi l’improcedibilità della domanda a norma del comma 2,
sospende il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio non superiore a
sessanta giorni per la proposizione della richiesta del tentativo di
conciliazione.
4.
Il processo deve essere riassunto a cura di una delle parti nel termine
perentorio di centottanta giorni, che decorre dalla cessazione della causa di
sospensione.
5.
La comunicazione al datore di lavoro della richiesta di espletamento della
procedura obbligatoria di conciliazione avvenuta nel termine di cui
all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, impedisce la decadenza
sancita nella medesima norma.
6.
Ove il tentativo di conciliazione fallisca, ciascuna delle parti entro il
termine di venti giorni può promuovere, anche attraverso l’associazione
sindacale a cui è iscritta o conferisca mandato il deferimento della
controversia al collegio di arbitrato previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro applicabile o, in mancanza, ad un collegio composto da un
rappresentante scelto da ciascuna parte e da un presidente scelto di comune
accordo o, in difetto, dal direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione. Il collegio si pronuncia entro 30 giorni e la sua
decisione acquista efficacia di titolo esecutivo osservate le disposizioni
dell’articolo 411 del codice di procedura civile.
7.
Il comportamento complessivo delle parti viene valutato dal giudice per
l’applicazione degli articoli 91, 92, 96 del codice di procedura civile.
Art.
6 - Abrogazioni
1.
Nel primo comma dell’articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono
soppresse le parole “dell’articolo 18”.
2.
Il primo comma dell’articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è abrogato.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.