1° maggio 1999 - 30 aprile 2001 per la parte retributiva - fino al 30 aprile 2003 per la parte normativa
CONTRATTO
COLLETTIVO
NAZIONALE
DI LAVORO
per
i dipendenti dei fotolaboratori
conto
terzi
MILANO,
17 novembre 1999
INDICE
PARTE
PRIMA
NORME
GENERALI
|
Art. |
1 |
- |
Sistema
di informazioni … |
|
|
“ |
2 |
- |
Campo
di applicazione … |
|
|
“ |
3 |
- |
Decorrenza
e durata … |
|
|
“ |
4 |
- |
Nomenclatura
……. |
|
|
“ |
5 |
- |
Inscindibilità
delle norme contrattuali. Trattamento di miglior favore |
|
|
“ |
6 |
- |
Norme
complementari … |
|
|
“ |
7 |
- |
Normativa
legale contrattuale … |
|
|
“ |
8 |
- |
Distribuzione
del contratto |
|
|
“ |
9 |
- |
Controversie
|
|
|
“ |
10 |
- |
Diritti
sindacali |
|
|
“ |
11 |
- |
Rappresentanze
sindacali unitarie |
|
|
“ |
12 |
- |
Permessi
ed aspettativa per cariche sindacali |
|
|
“ |
13 |
- |
Igiene
e sicurezza del lavoro … |
|
|
“ |
14 |
- |
Versamento
dei contributi sindacali … |
|
|
“ |
15 |
- |
Innovazione
tecnologiche e processi ristrutturazione ….. |
|
|
“ |
16
|
- |
Formazione
ed aggiornamento professionale... |
|
PARTE
SECONDA
NORME
COMUNI
|
Art. |
17 |
- |
Assunzioni
e documenti … |
|
|
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|
“ |
18 |
- |
Visita
medica …… |
|
|
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|
“ |
19 |
- |
Contratto
a tempo determinato – Contratto di lavoro temporaneo … |
|
|
|||
|
“ |
20 |
- |
Lavoro
a tempo parziale … |
|
|
|||
|
“ |
21 |
- |
Contratti
di formazione e lavoro …… |
|
|
|||
|
“ |
22 |
- |
Contratti
di solidarietà …… |
|
|
|||
|
“ |
23 |
- |
Ammissione
al lavoro delle donne e dei minori … |
|
|
|||
|
“ |
24 |
- |
Mutamento
di mansioni … |
|
|
|||
|
“ |
25 |
- |
Passaggio
di qualifica … |
|
|
|||
|
“ |
26 |
- |
Orario
di lavoro …… |
|
|
|||
|
“ |
27 |
- |
Riduzioni
di orario ed ex festività … |
|
|
|||
|
“ |
28 |
- |
Flessibilità
– orario multiperiodale … |
|
|
|||
|
“ |
29 |
- |
Turni
… |
|
|
|||
|
“ |
30 |
- |
Orario
di lavoro notturno … |
|
|
|||
|
“ |
31 |
- |
Coefficienti
di calcolo … |
|
|
|||
|
“ |
32 |
- |
Lavoro
supplementare, straordinario, feriale, notturno, festivo … |
|
|
|||
|
“ |
33 |
- |
Riposo
settimanale e giorni festivi …. |
|
|
|||
|
“ |
34 |
- |
Interruzioni
di lavoro – recuperi …. |
|
|
|||
|
“ |
35 |
- |
Ferie
… |
|
|
|||
|
“ |
36 |
- |
Permessi
ed aspettativa … |
|
|
|||
|
“ |
37 |
-
|
Assenze
…….. |
|
|
|||
|
“ |
38 |
-
|
Tutela
della maternità …… |
|
|
|||
|
“ |
39 |
- |
Servizio
militare ……. |
|
|
|||
|
“ |
40 |
- |
Diritto
allo studio …… |
|
|
|||
|
Art. |
41 |
- |
Minimi
contrattuali …… |
|
||||
|
“ |
42 |
- |
Aumenti
retributivi …… |
|
||||
|
“ |
43 |
- |
Corresponsione
delle retribuzioni e delle indennità …… |
|
||||
|
“ |
44 |
- |
Premi
di risultato …… |
|
||||
|
“ |
45 |
- |
Regolamento
aziendale … |
|
||||
|
“ |
46 |
- |
Disciplina
del lavoro …… |
|
||||
|
“ |
47 |
- |
Cessazione,
trapasso o trasformazione di azienda …… |
|
||||
|
“ |
48 |
- |
Trattamento
di fine rapporto … |
|
||||
|
“ |
49 |
- |
Previdenza
complementare … |
|
||||
|
“ |
50 |
- |
Indennità
in caso di morte …… |
|
||||
PARTE
TERZA
A
– OPERAI
|
Art. |
51 |
- |
Periodo
di prova …… |
|
|
“ |
52 |
- |
Trasferta,
rimborsi, assicurazioni … |
|
|
“ |
53 |
- |
Congedo
matrimoniale …… |
|
|
“ |
54 |
- |
Gratifica
natalizia …… |
|
|
“ |
55 |
- |
Aumenti
periodici di anzianità … |
|
|
“ |
56 |
- |
Malattia
ed infortunio …… |
|
|
“ |
57 |
- |
Preavviso
… |
|
B
– IMPIEGATI
|
Art. |
58 |
- |
Periodo
di prova ……… |
|
|
“ |
59 |
- |
Congedo
matrimoniale … |
|
|
“ |
60 |
- |
Tredicesima
mensilità ……… |
|
|
“ |
61 |
- |
Aumenti
periodici di anzianità …… |
|
|
“ |
62 |
- |
Indennità
di cassa …… |
|
|
“ |
63 |
- |
Trasferta
…… |
|
|
“ |
64 |
- |
Indennità
di disagiata sede … |
|
|
“ |
65 |
- |
Trasferimenti
…… |
|
|
“ |
66 |
- |
Trattamento
di malattia ed infortunio …. |
|
|
“ |
67 |
- |
Preavviso
di licenziamento e di dimissioni … |
|
|
“ |
68 |
- |
Norme
particolari per i Quadri … |
|
PARTE
QUARTA
ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO
|
Art. |
69 |
- |
Mobilità
interna … |
|
|
“ |
70 |
- |
Professionalità
…… |
|
|
“ |
71 |
- |
Supplementare
o straordinario …… |
|
|
“ |
72 |
- |
Apprendistato
…. |
|
|
“ |
73 |
- |
Tirocinio
…... |
|
|
“ |
74 |
- |
Inquadramento
unico …. |
|
PARTE
QUINTA
TRATTAMENTO
ECONOMICO
|
Art. |
75 |
- |
Minimi
di retribuzione e aumenti retributivi … |
|
ALLEGATI
|
-
|
Allegato |
1 |
……. |
|
|
- |
Allegato |
2 |
…… |
|
Addì
17 novembre 1999, a Milano
tra
L’Associazione
Fotolaboratori Italiani Conto Terzi (ASSOFOTOLABO), rappresentata dal
Presidente Sig. Enrico Viganò, assistito dal Dirigente Responsabile dei
Rapporti Sindacali Dott. Paolo Giazzi, con la partecipazione della Delegazione
Industriale guidata dall’Avv. Daniele Donati e composta dai Sigg. Giovanni
Barcella, Fiorenzo Bernasconi, Ezio Bevilacqua, Dott. Franco Campaner, Domenico
Ferrucci, Maurizio Fini, Renato Galli,
Enzo Giordanengo, Andrea Mainetti, Franco Ripamonti
con
l’assistenza della Confederazione Generale dell’Industria Italiana, nella
persona del Dott. Ottavio Fantini
e
SLC-CGIL
rappresentata da …………………………………..
FISTel-CISL
rappresentata da …………………………………
UILSIC-UIL
rappresentata da ………………………………….
è
stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i
dipendenti dei Fotolaboratori Italiani Conto Terzi.
DICHIARAZIONE
DELLE PARTI STIPULANTI
Le
Parti si danno atto che è loro comune intenzione operare affinché il presente
contratto nazionale di lavoro trovi applicazione a tutte le aziende esercenti
attività di sviluppo e stampa di materiale fotografico e cinematografico a
passo ridotto, in colore e in bianco e nero per conto terzi.
PARTE
PRIMA
NORME
GENERALI
Art.
1 - Sistema di informazioni
Premesso che non sono poste in discussione
l'autonomia degli imprenditori, dei
lavoratori e delle
loro rispettive OO.SS.,
le parti, valutando
l'attuale situazione del comparto,
concordano sul sistema dei rapporti sindacali tramite
esame congiunto sulle materie di
seguito elencate, al fine
di tendere a
più consistenti ed
elevati livelli occupazionali attraverso il consolidamento delle strutture produttive
per superare, possibilmente,
aspetti di stagionalità che presenta il settore fotografico e in particolare quello di sviluppo e
stampa.
Annualmente, di
norma entro il
primo quadrimestre, le
Associazioni imprenditoriali
forniranno alle OO.SS. a livello nazionale, interregionale, regionale e comprensoriale informazioni sulle
prospettive produttive della
globalità delle imprese del
settore per realizzare un confronto.
L'informazione ed il
confronto sui temi e ai
livelli sopra riportati,
permetteranno alle parti di verificare, esaminare, discutere
l'andamento della situazione occupazionale ordinaria, femminile,
giovanile, l'organizzazione del
lavoro, l'acquisizione di tecnologie più avanzate, ciò anche
nel quadro di
una prospettiva generale che
si contrapponga al fenomeno di occupazione precaria e lavoro
nero.
Nel
corso di tali incontri le Associazioni imprenditoriali informeranno sui programmi
che comportino nuovi
insediamenti industriali o ampliamenti o trasformazioni di quelli
esistenti, illustrando i
criteri della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni
sulla occupazione.
Le informazioni di cui al comma
precedente verranno fornite tramite le
R.S.U.
Le imprese, nel rispetto di una
corretta gestione del collocamento, si impegnano a comunicare alle R.S.U. le esigenze di nuove
assunzioni.
Le
aziende e i gruppi comunicheranno ogni due mesi alle R.S.U. i nominativi delle ditte alle quali i lavori conto terzi
sono stati affidati e il genere degli
stessi lavori.
Le lavorazioni previste dal presente contratto dovranno essere
affidate dalle aziende committenti soltanto a
ditte esterne che si impegnano ad applicare al personale dipendente il CCNL di loro pertinenza.
E'
vietata alle aziende l'assegnazione di lavoro a domicilio ai propri
dipendenti.
Osservatorio
nazionale
Le parti concordano di istituire un
Osservatorio nazionale del settore che
consenta la predisposizione
e la diffusione adeguata di informazioni con periodicità
trimestrale. A tal fine l'Osservatorio dovrà predisporre schede
aggiornabili e suscettibili di informatizzazione sui seguenti andamenti: mercati delle
materie prime, flussi
stagionali di lavoro,
livelli e sviluppo delle tecnologie di lavoro, sia di
processo che di prodotto, domanda e offerta di occupazione.
Nell'ambito dell'Osservatorio sarà inoltre dedicata particolare attenzione al tema dell'ambiente e della sicurezza, al
fine di confrontare i reciproci
orientamenti a fronte
della evoluzione della
normativa nazionale e
comunitaria; a tale scopo l'Osservatorio si raccorderà con le
iniziative congiuntamente assunte in
merito dalle rispettive Confederazioni, anche per quanto concerne eventuali
tematiche riguardanti gli scarichi idrici, sulla base degli elementi complessivi disponibili.
L'Osservatorio costituirà
sede di esame
e approfondimento in
merito all'andamento e alle prospettive della occupazione. In questo ambito, con riferimento
alla occupazione femminile, verrà
effettuata un'attività di
studio e ricerca sulle azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991,
al fine di individuare le soluzioni più appropriate rispetto alle
specifiche situazioni di settore.
Tale Osservatorio potrà avvalersi di
società di consulenza, comunemente indicate
dalle parti, anche al
fine di un più
corretto flusso delle informazioni che è finalizzato
anche allo studio
preventivo delle evoluzioni tecnologiche.
In particolare
i dati dell'Osservatorio
potranno essere utilizzati a livello regionale per
costruire una mappa delle attività anche sommerse del settore,
caratterizzate dalle evasioni
contrattuali e fiscali,
individuando congiuntamente le iniziative più opportune di tipo legislativo e contrattuale per
superare le attuali
difficoltà del settore,
con particolare riferimento
al decentramento, al lavoro
a domicilio e al
mercato del lavoro.
Le parti
si impegnano per
sostenere gli adeguati
processi di
ristrutturazione, d'ingresso di
nuove tecnologie, di
mantenimento o sviluppo
della occupazione, ad
operare congiuntamente presso
le Confederazioni nazionali e territoriali al fine di ottenere
per il settore interventi di sostegno. Si fa particolare
riferimento ai finanziamenti a
tasso agevolato finalizzati allo
sviluppo, di cui anche alla Legge 46/82 e
successive modificazioni, sulla
ricerca applicata e l'innovazione, che
va riorganizzata e
rifinanziata per consentire
l'accesso effettivo della impresa minore ai relativi fondi.
Nell’ambito
dell’attività dell’Osservatorio sarà costituita, entro il 28 febbraio 2000, una
Commissione tecnica paritetica, rappresentativa delle specificità merceologiche
del settore, che provvederà a verificare gli effetti delle innovazioni
tecnologiche ed organizzative intervenute nelle realtà aziendali.
Nello
svolgimento della propria attività, la Commissione avrà l’obiettivo di
formulare eventuali proposte per l’integrazione e/o modifica della struttura
dell’attuale sistema di inquadramento, che terranno conto anche di esperienze
verificatesi a livello aziendale.
I
lavori inizieranno entro il mese di marzo 2000 e si concluderanno entro il mese
di febbraio 2001. I risultati cui la Commissione perverrà saranno
congiuntamente presentati alle Parti stipulanti, le quali ne valuteranno le
condizioni di recepimento, nell’ambito del rinnovo della parte economica del
vigente CCNL previsto per il secondo biennio.
Con
gli stessi tempi e modalità sopra previsti opererà inoltre una Commissione
tecnica paritetica, con l’incarico di procedere ad una rilettura del testo
contrattuale, allo scopo di evidenziare eventuali imprecisioni e di fornire
congiuntamente – con particolare riferimento al tema dell’orario di lavoro –
ipotesi di riformulazione di articoli o parti di essi, che non comporti
complessivamente oneri nè vantaggi per ciascuna delle parti.
REGOLAMENTO
- OSSERVATORIO
Al fine di rendere operativo l'Osservatorio nazionale di cui all'art. 1, parte
prima, del C.C.N.L.
27.3.1985 del settore Fotolaboratori in conto terzi le
parti stipulanti il
C.C.N.L. hanno concordato il seguente regolamento attuativo:
Entro
un anno dalla stipula del C.C.N.L. 13.1.1988 verrà costituito dalle
parti un gruppo
di lavoro paritetico
di 6 membri di cui
3 in rappresentanza delle
OO.SS. congiuntamente
stipulanti e 3
in rappresentanza dell'Associazione Fotolaboratori Italiani in
conto terzi.
La
partecipazione al gruppo deve intendersi a titolo gratuito.
Il gruppo
di lavoro avrà
il compito di
verificare le esigenze
informative, le modalità di reperimento dei dati e delle
informazioni ritenute di reciproco interesse dalle parti
stipulanti, tenuto conto dei vincoli
di spesa.
Il gruppo
di lavoro si avvarrà
dei dati informativi che provengono dall'Assofotolaboratori e dalla
A.I.F. (Associazione Italiana Fotocine)
eventualmente integrati con dati
in altro modo acquisiti o elaborati
da altra fonte imparziale.
Le parti stipulanti si incontreranno a
livello nazionale nel mese di
dicembre di ciascun anno per esaminare i risultati proposti dal gruppo
di lavoro.
Il suddetto esame avrà lo scopo
di ricercare valutazioni
convergenti intorno alle situazioni
evidenziate e ai loro riflessi, ferme restando le reciproche autonomie e le rispettive competenze e responsabilità
.
Le riunioni del gruppo di lavoro
verranno tenute presso l'Associazione
Fotolaboratori o in altra sede stabilita di comune accordo.
Le riunioni del gruppo di lavoro avverranno con
cadenze semestrali salvo diverse intese tra le parti.
Art.
2 - Campo di applicazione
Il contratto si applica alle Aziende del settore
fotografico esercenti
l'attività di sviluppo e stampa
di materiale fotografico e cinematografico
a passo ridotto, in colore e in bianco e nero per conto terzi.
Si
intendono per tali tutte le attività
comunque organizzate e che adottano
qualsiasi processo tecnico
- tecnologico (in
automatico e non), che
comporti l'utilizzo di carta in bobina.
Qualora le Organizzazioni sindacali dei
lavoratori contraenti dovessero
concordare con altre associazioni di datori di lavoro
o di artigiani condizioni
meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali
condizioni si intenderanno estese alle
Aziende che abbiano le medesime
caratteristiche e che siano
rappresentate dall'Associazione Fotolaboratori
Italiani conto terzi.
Il presente
contratto ha validità in
tutto il territorio nazionale e
contiene l'impegno delle parti stipulanti di rispettarlo e farlo
rispettare dai propri iscritti per
tutta la durata stabilita.
Art.
3 - Decorrenza e durata
Il
presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente
previste, decorre dal 1° maggio 1999 e sarà valido, per la parte retributiva,
sino al 30 aprile 2001 e per la parte normativa fino al 30 aprile 2003. Esso si
intenderà prorogato di anno in anno, ove non sia disdettato da una delle parti
contraenti tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata.
In
caso di disdetta, il presente contratto resterà in vigore sino a che non
sarà sostituito dal successivo
contratto nazionale.
Le parti si
danno atto di avere
tenuto presente, nella redazione del presente contratto,
i protocolli di intesa 22 gennaio 1983 e 23 luglio 1993, nonché gli Accordi
Interconfederali vigenti, le
cui norme, anche se non esplicitamente citate, si intendono qui
richiamate ad ogni effetto utile.
Art.
4 - Nomenclatura
Agli effetti
della interpretazione e
dell'applicazione del presente
contratto la dizione lavoratore si intende indicativa delle categorie
dei quadri, impiegati ed operai.
Per
le clausole interessanti una sola categoria di lavoratori vengono usate dizioni specifiche: quadri, impiegati,
operai.
Le dizioni stipendio, salario, retribuzione,
devono essere intese come segue:
stipendio o
salario sono il
corrispettivo spettante al
quadro e all'impiegato o all'operaio a norma
delle tariffe contrattuali e per la
indennità di contingenza;
retribuzione
è quanto complessivamente
percepito dai lavoratori per la loro
prestazione lavorativa.
Art.
5 - Inscindibilità delle norme
contrattuali. Trattamento di
miglior favore
Le disposizioni del presente contratto sono
correlative ed inscindibili fra loro.
Ferma la inscindibilità di cui sopra, le parti, con il presente contratto, non
hanno inteso sostituire le
condizioni più favorevoli in
atto che dovranno essere
mantenute.
Art.
6 - Norme complementari
Per
quanto non regolato dal presente contratto si fa riferimento alle norme di legge vigenti.
Art.
7 - Normativa legale contrattuale
Le dizioni
operaio, impiegato e quadro contenute
nel presente contratto
vengono mantenute, agli
effetti delle norme
di legge e
contrattuali, per le
disposizioni previdenziali e
assistenziali che prevedono un trattamento differenziato.
Art.
8 - Distribuzione del contratto
Il contratto
di lavoro verrà
distribuito gratuitamente a
tutti i lavoratori.
Per l'applicazione di quanto sopra disposto,
avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle parti stipulanti
il presente contratto.
E’ vietata la riproduzione parziale o totale
del presente contratto.
Art.
9 - Controversie
Le controversie individuali, anche se
plurime, che sorgessero circa la
applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la
Direzione dell'azienda, tramite
la Rappresentanza Sindacale
Unitaria, dovranno essere
deferite alle competenti
Organizzazioni Territoriali Industriali e dei lavoratori.
Le controversie collettive sulla
interpretazione del presente
contratto saranno esaminate
dalle competenti
Organizzazioni Territoriali che ne daranno tempestiva notizia a quelle
Nazionali per gli opportuni indirizzi.
In caso di mancato accordo, tali controversie
verranno deferite al livello nazionale.
L'iter
delle controversie di cui al precedente comma dovrà esaurirsi, salvo i casi di
comprovato impedimento, entro il
termine di trenta giorni dal ricevimento
della richiesta di
intervento da parte delle Organizzazioni territoriali e nel caso di mancato accordo comprovato dal relativo
verbale o comunque trascorso
detto termine, entro sessanta giorni, sempre dal ricevimento
della richiesta di
intervento delle Organizzazioni
Nazionali firmatarie.
Art.
10 - Diritti sindacali
Per ciò
che concerne i diritti
sindacali si fa riferimento
a quanto previsto dalla
legge n. 300 del 20
maggio 1970. La richiesta
per lo svolgimento dell'assemblea deve essere presentata almeno 2 giorni prima della data dell'assemblea stessa.
Si conviene
che verranno messe a
disposizione dei lavoratori
per lo svolgimento delle
assemblee 12 ore
retribuite indipendentemente
dalle dimensioni aziendali.
Nelle
aziende che occupano meno di 15 addetti le assemblee, nel caso non vi siano a disposizione locali idonei
all'interno dell'azienda, si terranno in
locali messi a disposizione dalla direzione
dell'azienda nell'adiacenza
della sede di lavoro.
In ogni
modo le assemblee potranno
essere anche indette dalle OO.SS. territoriali o regionali di
categoria stipulanti il presente contratto.
Inoltre presso
le aziende che occupano
meno di 15 dipendenti
le tre organizzazioni sindacali potranno nominare congiuntamente
un delegato di impresa.
Art.
11 - Rappresentanze sindacali unitarie
Viene recepito
l'Accordo Interconfederale 20
dicembre 1993 per
la costituzione delle
Rappresentanze sindacali unitarie.
Nel caso in cui la materia fosse disciplinata da
norme di legge, le parti, secondo le
indicazioni che perverranno loro dalle rispettive
Confederazioni, ne recepiranno i contenuti.
Art.
12 - Permessi ed aspettativa per cariche sindacali
Ai lavoratori membri degli organi esecutivi
delle OO.SS. firmatarie del presente
contratto, a livello regionale, comprensoriale e territoriale, saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno
delle loro funzioni, quando
non ostino eccezionali impedimenti
di ordine tecnico aziendale.
Oltre a quanto previsto dagli art. 23, 24, 31 e 32 della legge 20 maggio
1970 n. 300,
ai lavoratori membri
dei Comitati Direttivi nazionali, regionali,
comprensoriali,
territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente contratto, potranno essere invece concessi permessi retribuiti
nella misura di
12 giorni annui
complessivi per ciascuna organizzazione sindacale.
I
permessi per i dirigenti di comprensorio, di regione, di territorio e
nazionali dovranno essere richiesti per iscritto
all'azienda dalle organizzazioni interessate. Le organizzazioni dei lavoratori dovranno
altresì comunicare all'azienda
per iscritto le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative.
Le presenti norme non si applicano alle aziende
di cui all'art. 35 della legge 20
maggio 1970 n. 300.
Art.
13 – Igiene e sicurezza del lavoro
Le
aziende, ai sensi di legge, manterranno i locali di lavoro in condizioni che
assicurino la salubrità e l’igiene dell’ambiente di lavoro curandone
l’areazione, la pulizia, l’illuminazione e possibilmente il riscaldamento;
parimenti, le aziende, nei casi previsti dalla legge, metteranno a disposizione
degli operai i mezzi protettivi e adotteranno tutti quei provvedimenti atti a
garantire la sicurezza del lavoro.
Da
parte sua il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni
che, in adempimento delle leggi, gli verranno rese note dall’azienda: in
particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi curando, altresì, la perfetta
conservazione dei mezzi stessi.
Fermo
restando quanto previsto dalle precedenti norme di legge in materia tuttora
vigenti, per ciò che riguarda i diritti e i doveri delle parti in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, si richiamano le norme
del Dlgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di
attuazione pattuite con l’Accordo Interconfederale 22.6.1995.
Per
quanto concerne l’uso di attrezzature munite di videoterminale, si fa rinvio al
Titolo VI del Dlgs. 626/94.
Ai
sensi dell’Accordo Interconfederale citato i rappresentanti per la sicurezza
nelle aziende con più di 15 dipendenti vengono eletti nell’ambito della RSU nei
numeri previsti dall’Accordo stesso.
Nelle
aziende che occupano da 5 a 15 dipendenti i compiti e le attribuzioni del
rappresentante per la sicurezza vengono assunti dal Delegato di impresa ove
tale carica sia stata attivata.
Per
tutto ciò che riguarda le modalità di elezione dei RLS, la formazione, i
permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le
modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le informazioni e la
documentazione aziendale si fa espresso rinvio alle previsioni dell’Accordo
Interconfederale.
Art.
14 - Versamento dei contributi sindacali
In applicazione di quanto previsto dall'art. 26
della legge 20 maggio 1970 n. 300, l'azienda opererà la trattenuta nella misura dell'1%, su paga
base e contingenza, previo
rilascio di delega
individuale firmata dall'interessato. Per gli operai la
trattenuta verrà rapportata a
ore 173 mensili. La
delega potrà essere
revocata in qualsiasi
momento e il lavoratore potrà rilasciarne una nuova.
Le quote sindacali trattenute mensilmente
dalle aziende verranno versate
tramite banca a ciascun sindacato.
Art.
15 – Innovazioni tecnologiche e processi ristrutturazione
In
caso di processi di ristrutturazione aziendale, oppure di introduzione di nuovi
sistemi produttivi, o di significative modifiche all’organizzazione del lavoro
o di decentramento di importanti fasi della attività produttiva che comportano
ricadute sui livelli di occupazione o significativi interventi di riconversione
professionale dei lavoratori, le Direzioni aziendali, fermi restando i distinti
ruoli e responsabilità, esporranno alla RSU e/o alle Organizzazioni sindacali
territoriali preventivamente alla loro adozione i progetti predisposti,
illustrandone motivazioni e finalità ed esamineranno le osservazioni e le
proposte eventualmente avanzate.
Durante
la fase consultiva, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni, le parti non
assumeranno iniziative unilaterali.
Art.
16 - Formazione e aggiornamento professionale
Le
Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e si impegnano a dare
impulso alla formazione e all’aggiornamento professionale come mezzo necessario
per l’incremento e la conservazione delle capacità professionali, al fine di
ottenere e mantenere un ottimale utilizzo delle strutture produttive, degli
impianti e delle risorse umane.
Le
parti pertanto demandano alle strutture territoriali, per mezzo degli organismi
paritetici in coordinamento con gli indirizzi emersi in sede di Osservatorio e
sulla base dei fabbisogni evidenziati dalle aziende, l’individuazione e
l’organizzazione delle iniziative formative da porre a disposizione delle
aziende e dei lavoratori.
PARTE
SECONDA
NORME
COMUNI
Art.
17 - Assunzioni e documenti
L'assunzione
del lavoratore dovrà essere effettuata
con lettera nella quale dovranno essere
indicati:
la
data di assunzione;
il
gruppo cui viene assegnato e la categoria;
il
relativo trattamento economico;
la
durata dell'eventuale periodo di prova.
Per l'assunzione il lavoratore dovrà
presentare i seguenti documenti personali:
libretto
di lavoro;
codice
fiscale;
stato
di famiglia;
carta
d'identità o documento equipollente;
eventuale
titolo di studio;
codice
individuale INPS (se in possesso).
Qualora i documenti presentino irregolarità , il lavoratore è tenuto alla
regolarizzazione.
Il datore di lavoro potrà richiedere i certificati di lavoro relativi
alle occupazioni antecedenti
a quelle risultanti
dalle registrazioni sul
libretto di lavoro, semprechè il lavoratore ne sia in possesso.
Il lavoratore è tenuto inoltre a comunicare alla direzione dell'azienda
eventuali cambiamenti di residenza e domicilio che intervenissero nel
corso del rapporto di lavoro.
Alla cessazione del rapporto di lavoro gli
eventuali documenti in possesso
dell'azienda dovranno essere restituiti al lavoratore e nel libretto
di lavoro dovranno essere riportate
le indicazioni relative alla
durata del rapporto, al livello di appartenenza
e alle mansioni disimpegnate.
Qualifiche
individuate ai sensi dell'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223
In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 25, secondo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i gruppi di
qualifica individuati dalle parti
stipulanti sono i seguenti: 1° - 2° - 3° - 4°.
Art.
18 - Visita medica
Il lavoratore potrà essere sottoposto,
prima dell'assunzione, a visita
medica da parte del sanitario
indicato dall'azienda per l'accertamento dei
requisiti fisici e psico-attitudinali necessari
per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente
potrà essere sottoposto a visita
medica, effettuata da gabinetti medici
o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando contesti la propria
idoneità fisica a
continuare
nell'espletamento delle
proprie mansioni o ad
espletarne altre che non siano
incompatibili, per le
maggiori gravosità , con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del
lavoratore da parte di Enti pubblici e da istituti specializzati di
diritto pubblico.
Restano ferme in
ogni caso le norme di
legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.
Art.
19 - Contratto a tempo determinato – Contratto di lavoro temporaneo
L’apposizione
di un termine alla durata del contratto di lavoro a tempo determinato, oltre
che nelle ipotesi previste dalle leggi in materia, è consentita nelle seguenti
ulteriori ipotesi:
lavorazioni
a fasi successive che richiedono maestranze diverse per specializzazione da
quelle normalmente impiegate;
sostituzione
di lavoratori in ferie o aspettativa;
punte
di più intensa attività, derivate da richieste di mercato che non sia possibile
evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità
del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
esigenza
di collocazione sul mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella
normale produzione;
esecuzione
di un’opera o di un servizio definito e predeterminato nel tempo;
aumento
temporaneo dell’attività indotto da particolari esigenze del mercato.
Il
contratto di fornitura di lavoro temporaneo, disciplinato dalla Legge 24.6.1997
n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalla legge stessa,
nei casi di possibile ricorso al contratto a termine previsti dalla precedente
lettera A), nonché per coprire posizioni di lavoro stabilizzate ma
temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato
del lavoro di personale a tempo indeterminato.
Le
qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali è vietato il ricorso
al lavoro temporaneo sono quelle di cui al gruppo 6 e 7.
In
sede aziendale, tra Direzione e RSU verranno individuati modalità e criteri per
la determinazione e la corresponsione del premio di risultato ai lavoratori
temporanei.
Il
periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato per un
massimo di 4 volte e per una durata complessiva delle proroghe non superiore a
24 mesi.
I
lavoratori assunti con i contratti di cui alla precedente lettera A) con
riferimento alle fattispecie sopra individuate, non potranno superare il 30%
dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nelle unità produttive fino a 70
dipendenti ed il 25% nelle unità produttive con oltre 70 dipendenti.
I
lavoratori assunti con i contratti di cui alla precedente lettera B) con
riferimento alle fattispecie sopra individuate non potranno superare il 12% dei
lavoratori occupati a tempo indeterminato nelle unità produttive fino a 70
dipendenti ed il 9% nelle unità produttive con oltre 70 dipendenti.
Comunque
i contratti di cui alle lettere A) e B) non potranno complessivamente superare
il 37% per le unità produttive fino a 70 dipendenti ed il 32% nelle unità
produttive oltre 70 dipendenti.
Nei
casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 15 resta ferma la
possibilità di intrattenere fino a 15 contratti di cui alle precedenti lettere
A) e B), in ogni caso il loro numero totale non dovrà superare il totale dei
contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa.
In
sede aziendale, con accordo tra Direzione e RSU, le percentuali di cui sopra
possono essere elevate e possono essere individuate nuove fattispecie.
Le
frazioni derivanti dall’applicazione delle percentuali di cui sopra saranno
arrotondate all’unità intera superiore.
La
Direzione aziendale comunicherà
preventivamente alla RSU o, in
mancanza, alle OO.SS. territoriali
aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del ccnl, il numero, le
qualifiche dei lavoratori utilizzati con contratti di lavoro a tempo
determinato e di fornitura di lavoro temporaneo nonché le durate ed i motivi.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione
sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre,
una volta l’anno, anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale alla
quale aderisce o conferisce mandato, l’azienda fornirà agli stessi destinatari
di cui al comma precedente, il numero e i motivi dei contratti di lavoro a
tempo determinato e di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli
stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
La
durata dei contratti di cui ai punti A) e B) stipulati per sostituire
lavoratori assenti sarà comprensiva dei periodi di affiancamento eventualmente
necessari.
Art.
20 - Lavoro a tempo parziale
Quanto già
previsto dal C.C.N.L. e riportato in allegato in merito alla normativa del lavoro parziale viene
armonizzato con quanto previsto dalla nuova disciplina legislativa.
Pertanto, ferme restando le disposizioni
della legge del 19 dicembre 1984, n. 863 sulla disciplina del contratto a tempo
parziale, possono essere stabilite a livello aziendale le condizioni
di cui all'art. 5, n. 3, della legge
medesima.
In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore dei
Fotolaboratori conto terzi è consentita
la prestazione, non
obbligatoria, da parte
dei lavoratori a tempo
parziale, di lavoro eccedente
rispetto all'orario
concordato; ciò in riferimento a quanto previsto dal
4° comma dell'art. 5 della legge n. 863/1984.
Art.
21 - Contratti di formazione e lavoro
Anche
ai fini di un miglior utilizzo
professionale della occupazione, e in particolare di quella giovanile, le parti concordano nell'attuazione dei
contratti di formazione e lavoro nell'ambito della legislazione nazionale e territoriale,
di cui ancora alla legge 19 dicembre
1984, n. 863.
Art.
22 - Contratti di solidarietà
In
presenza di difficoltà occupazionali, le parti concordano - prima
dell'utilizzo della C.I.G.
- di dare attuazione ai
contratti di solidarietà previsti dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
Art.
23 - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori
Per
le modalità di assunzione delle donne e dei minori,
nonché per il trattamento normativo da riservare loro, se più
favorevole, si rinvia alle leggi vigenti in materia.
Art.
24 - Mutamento di mansioni
Ai
sensi dell'art. 13 della
legge 20 maggio 1970 n. 300 il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le
quali è stato assunto o a quelle
corrispondenti al gruppo di appartenenza, in base al concetto di
mobilità professionale, o a quelle
corrispondenti al gruppo
superiore che abbia successivamente
acquisito. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore acquisisce il diritto
al trattamento corrispondente alle
mansioni svolte e
l'assegnazione stessa diviene
definitiva trascorso il periodo di 3 mesi nel disimpegno delle mansioni
superiori, a meno che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente, con diritto alla
conservazione del posto.
Il passaggio al gruppo superiore sarà notificato
per iscritto all'interessato.
In
caso di svolgimento
temporaneo di mansioni di Quadro,
che non sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore
assente con diritto alla conservazione del posto, l'attribuzione
della qualifica di Quadro
sarà effettuata trascorso un
periodo di 6 mesi, come previsto dall'art. 6 primo comma della legge 13.5.1985
n. 190.
Art.
25 - Passaggio di qualifica
Nel caso di passaggio di qualifica da
operaio ad impiegato e da impiegato
a Quadro, l'anzianità trascorsa rispettivamente
come operaio e come impiegato avrà valore agli
effetti del preavviso, delle ferie
e del trattamento di malattia.
Art.
26 - Orario di lavoro
Premesso
che la durata massima dell'orario normale di lavoro è disciplinata dalle norme di legge e che pertanto ai
soli fini legali i limiti del
lavoro ordinario rimangono
quelli fissati dalle vigenti disposizioni di legge;
ferma restando la durata
dell'orario normale contrattuale
di 40 ore settimanali, le parti
si danno atto che nelle aziende
del settore la durata dell'orario di lavoro è pari a 38
ore settimanali, secondo le
modalità riportate in allegato 1.
Resta convenuto
che la retribuzione oraria prevista deve
essere ragguagliata a 40 ore
settimanali senza riproporzionamento di tutti gli istituti contrattuali.
A
tutti gli effetti
degli istituti contrattuali, il mese viene
considerato di 26 giorni e
173 ore, salvo per il turno notturno,
il cui coefficiente orario sarà di 156 ore.
Fermo restando quanto sopra, le parti
convengono di procedere ad una
riduzione di orario pari a 8
ore annue a decorrere
dall'1.1.1989 e di ulteriori 8 ore
annue a decorrere dal 1.1.1990 da
usufruire mediante riposi
individuali.
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro
potrà avvenire su 5
giorni (comprensivi del sabato)
o 6 giorni e potrà essere concordata in sede
aziendale fermo restando che il
sesto giorno della settimana sarà considerato lavorativo a tutti gli effetti
degli istituti contrattuali.
Nel caso
di distribuzione dell'orario
settimanale di lavoro
su 5 giornate, la giornata
del sabato eventualmente lavorata darà diritto al
lavoratore a tante ore di riposo pari a quelle lavorate il sabato,
riposo da definire nell'ambito delle
altre 5 giornate
lavorative della settimana.
Nel caso in
cui l'orario settimanale di
lavoro fosse distribuito su 6 giorni, non si applica il comma precedente.
L'interruzione
per la refezione meridiana deve essere compresa tra le ore 12 e le ore 14, deve avere il carattere
di continuità e non può essere
inferiore a mezz'ora, salvo le deroghe previste dalle leggi vigenti.
Fatte salve le cause di forza maggiore,
qualora a livello aziendale si
concordino con la RSU orari giornalieri per i
quali il lavoratore sia
chiamato a svolgere,
nell'arco della propria
giornata lavorativa, effettive
prestazioni di lavoro articolate
su più
di due periodi, sarà
compensato, per le ore in tal
modo effettuate, con una indennità pari
al 6% della retribuzione.
Nota a verbale
Resta
inteso che a fine anno verranno
effettuati i relativi conguagli, nel
caso in cui quanto erogato con il criterio di cui sopra sia inferiore al
trattamento corrispondente a ore
6,66 per ognuna delle festività di
cui all'art. 33 lett. b).
Art.
27 - Riduzioni di orario ed ex festività
Le riduzioni di orario di cui
all'art. 11 dell'accordo 22/1/1983, le ulteriori concesse con
il C.C.N.L. 27/3/1985,
nonché i riposi
compensativi delle
festività soppresse dalla legge 5/3/1977 n. 54, sono stati
utilizzati ai fini indicati nell'allegato n. 2 che costituisce
parte integrante del presente contratto.
Pertanto qualsiasi
trattamento ad essi
connesso è compreso nella retribuzione mensile normale.
Art.
28 –Flessibilità – orario multiperiodale
Le
parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell’anno solare o
dell’esercizio produttivo, possono avere esigenze connesse a fluttuazioni di
mercato e/o caratteristiche di stagionalità della domanda.
Per
far fronte alle variazioni di intensità della produzione, l’orario di lavoro
settimanale può essere pertanto realizzato anche come media in un arco
temporale annuo.
Con
riferimento a quanto sopra le aziende potranno disporre orari settimanali di
lavoro in regime di flessibilità (orario multiperiodale), per tutta l’unità
produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime
normale dell’orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore intensità
produttiva, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei
periodi di minore intensità produttiva.
L’attuazione
della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo
deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Al
fine dell’attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di
flessibilità, le aziende daranno alla RSU comunicazione preventiva per
esaminare, nel corso di un apposito incontro, le esigenze di maggior carico di
lavoro e il programma e le modalità applicative predisposti per il loro
soddisfacimento.
Il
programma, a titolo previsionale, indicherà altresì i periodi di minor
intensità produttiva, nel quale si intende procedere al godimento dei riposi
compensativi.
Tempi
e modalità di godimento dei riposi saranno, a suo tempo, definiti tra Azienda e
RSU, fermo restando il rispetto delle esigenze tecnico-produttive ed
organizzative.
Gli
scostamenti dal programma così definito saranno tempestivamente comunicati alla
RSU.
L’effettuazione
di regimi di orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento
retributivo mensile.
Le
prestazioni eccedenti i regimi di orario come sopra programmati saranno
considerate straordinarie agli effetti contrattuali.
Dichiarazione
a verbale
Le
parti concordano che, in caso di controversia in sede aziendale sull’attuazione
delle norme definite in materia di
flessibilità dell’orario settimanale, la materia venga tempestivamente
esaminata dalle Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori.
Art.
29 - Turni
In
caso di effettuazione di più
turni avvicendati di lavoro, il loro svolgimento dovrà essere
determinato settimana per
settimana con carattere
di uniformità e dovrà
essere comunicato in tempo
utile ai lavoratori.
La
durata di lavoro del 1° e 2°
turno (diurni) è, a far data dal
1° gennaio 1986, di 6,20 ore giornaliere pari a 38 ore settimanali, con
la retribuzione ragguagliata all'orario di lavoro,
come previsto all'art. 26.
La durata di
lavoro del 3°
turno avvicendato (notturno) è
di 6 ore giornaliere e 36
ore settimanali, con
la retribuzione
ragguagliata all'orario normale di
lavoro, come previsto all'art. 26, applicando i coefficienti di calcolo di cui all'art. 31.
Ai
lavoratori turnisti del 1°, 2° e 3° turno sarà
inoltre corrisposta una
maggiorazione del 6% calcolata sulla paga stipendio base più contingenza.
La percentuale del 12% corrisposta per il 3° turno avvicendato (notturno)
viene elevata al 13% a far data
dall'1.2.2000.
Diverse turnazioni previste a carattere aziendale saranno contrattate
e finalizzate alla
fluttuazione del mercato
e alle esigenze
della distribuzione con
riferimento particolare ai tempi di consegna.
Nel caso l'azienda abbia assegnato mansioni giornaliere a un
lavoratore turnista che abbia
compiuto 55 anni di
età a seguito di
permanente inidoneità a continuare a lavorare a turni (accertata da istituti di diritto pubblico e/o medici di fiducia
dell'azienda), questi manterrà ad personam
in cifra fissa tanti trentesimi
del 50% della maggiorazione di turno mediamente percepita, quanti sono stati
gli anni interi di servizio prestati effettivamente in turno fino ad un massimo
di 30/30.
Tale importo
sarà riassorbito fino
a concorrenza nel caso
di nuova assegnazione a lavoro
in turni.
Art. 30 - Orario di lavoro notturno
La maggiorazione per il lavoro esclusivamente notturno sarà corrisposta
in percentuale del 20%, elevata al 21% a far data dall’1.2.2000, su un
orario settimanale pari a 36 ore.
Art. 31 - Coefficienti di calcolo
A tutti gli effetti degli istituti
contrattuali il mese viene considerato
di giorni 26
e di ore 173, salvo
per il turno notturno il cui
coefficiente orario sarà di ore
156.
Art. 32 - Lavoro supplementare,
straordinario, feriale, notturno, festivo
E’ considerato straordinario ai soli fini
legali il lavoro prestato oltre l'orario
di legge. E’ considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre
l'orario contrattualmente concordato, salvo il prolungamento convenuto in sede aziendale, per il recupero delle ore non
lavorate nella giornata di sabato ad eccezione fatta per le
ore prestate in regime di flessibilità
. Per il lavoro in regime di
turno, lo straordinario si computa dopo l'orario stabilito per ciascun
turno.
Il
lavoro supplementare e straordinario è
ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Tuttavia, nei casi di esigenze
indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio
della non obbligatorietà e l'azienda potrà
far ricorso al
lavoro supplementare e
straordinario dandone successiva
comunicazione alla R.S.U.
Sono fatte salve comprovate situazioni di
obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
Nei casi invece di effettuazione di lavoro
supplementare e straordinario non rientranti
nel comma precedente, tenendo sempre conto della non obbligatorietà , l'azienda ne darà comunicazione preventiva alla R.S.U.
Le prestazioni di lavoro supplementare e
straordinario debbono essere
possibilmente preavvisate il
giorno prima e devono essere ripartite il più uniformemente possibile fra tutto il
personale della categoria cui si
rendono necessarie e non possono superare il limite previsto dalla
legge.
E’
considerato lavoro notturno quello compreso fra le ore 22 e le ore 7,
salvo il caso del lavoro compreso nel 2° e 3° turno.
E’
considerato lavoro festivo quello
eseguito la domenica, salvo per
quello che termina il 3°
turno, nonché‚ per quelle
mansioni particolari per le quali, ai sensi di legge, è consentita la prestazione domenicale con
riposo compensativo in un altro
giorno della settimana. Per questi ultimi è considerato lavoro
festivo quello compiuto in un
giorno di riposo compensativo e per la prestazione
domenicale la retribuzione oraria sarà
maggiorata del 30%.
Per
il lavoro supplementare e straordinario dovranno essere corrisposte le
seguenti maggiorazioni sulla retribuzione:
lavoro
supplementare e straordinario feriale
30%
lavoro
supplementare e straordinario notturno-festivo e
lavoro
in festività nazionali e
infrasettimanali 60%
Per il lavoro
supplementare e
straordinario non collegato con l'orario normale
se
diurno 30% con un minimo di 2 ore di retribuzione;
se
notturno 60% con un minimo di 3 ore di retribuzione.
Le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la
maggiore assorbe la minore.
Dichiarazione
congiunta a verbale
Le parti, ferme restando le procedure e i limiti per la effettuazione di prestazioni oltre il normale orario contrattuale,
confermano che nel corso dei vari
rinnovi, che hanno definito la
riduzione progressiva dell'orario di
lavoro contrattuale dalle originarie
48 ore a 40 ore settimanali, e in quelli successivi non hanno
inteso superare la
qualificazione legale del lavoro
straordinario di cui
alle disposizioni di legge.
Art.
33 - Riposo settimanale e giorni festivi
Sono
considerati festivi i giorni seguenti:
a)
tutte le domeniche (salvo le eccezioni
e deroghe consentite dalla legge);
b)
le seguenti festività :
1°
gennaio: Capodanno
6
gennaio: Epifania
il
lunedì successivo la Pasqua
25
aprile: anniversario della Liberazione
1°
maggio: festa del lavoro
15
agosto: Assunzione della B.V. Maria
1°
novembre: Ognissanti
8
dicembre: Immacolata Concezione
25
dicembre: S. Natale
26
dicembre: S. Stefano
giorno del Santo Patrono (per le aziende con sede
nel Comune di Roma: 29 giugno SS. Pietro e Paolo)
Le giornate
del 2/6 e
del 4/11 vengono
spostate alla domenica immediatamente seguente e verranno retribuite come le
festività cadenti in domenica.
Per le festività di cui al punto b), cadenti in domenica il trattamento economico degli operai sarà
pari ad 1/6
dell'orario settimanale
contrattuale considerato sulla retribuzione.
Per le festività cadenti in domenica
sarà corrisposto agli impiegati 1/26
della retribuzione.
Dovrà essere egualmente corrisposto, per intero, il trattamento economico di cui al comma precedente, al lavoratore
che risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:
infortunio, malattia,
gravidanza, puerperio e
periodo di assenza
facoltativa seguente il puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;
riduzione
dell'orario di lavoro normale giornaliero e settimanale;
sospensione dal
lavoro, a qualunque causa
dovuta, indipendentemente
dalla volontà del lavoratore, salvo per quanto concerne le
festività di cui al punto b) e i periodi di sospensione dal lavoro in atto
da oltre due settimane.
Nel caso di
assenza per malattia, infortunio
sul lavoro, gravidanza e
puerperio, l'azienda integrerà il trattamento degli Istituti assistenziali
sino a
raggiungere la retribuzione netta che il
lavoratore avrebbe percepito se
non fosse stato ammalato ed infortunato.
Art.
34 - Interruzioni di lavoro - Recuperi
In caso di interruzione temporanea di lavoro per causa di forza maggiore,
verificatasi sia prima che
dopo l'inizio del lavoro,
all'operaio sarà corrisposta la normale retribuzione limitatamente alla
giornata in corso.
Resta diritto
dell'azienda sia di
avvalersi della cassa integrazione guadagni, sia di adibire
i lavoratori ad altri lavori durante il periodo di interruzione.
E’ facoltà
dell'azienda di far recuperare
le ore perdute a causa di forza
maggiore, o le soste di
lavoro concordate, corrispondendo la sola retribuzione senza
maggiorazione. l recuperi dovranno
avvenire in via continuativa e
per non più di 1 ora al giorno, con
inizio entro e non oltre il 15° giorno dalla ripresa del lavoro.
Per il personale impiegatizio e quadro, in caso
di sospensione di lavoro e di
riduzione della durata
di orario disposti
dall'azienda o dalle competenti autorità , la retribuzione
mensile non subirà riduzioni.
Art.
35 - Ferie
Il lavoratore ha diritto per ogni
anno di servizio ad un
periodo di riposo
con decorrenza della
retribuzione commisurata all'orario
contrattuale pari a 4 settimane. Con decorrenza dal 1° gennaio 1993 tale
periodo sarà pari a 4 settimane più un giorno.
Qualora non abbia
maturato il diritto alle ferie intere, al lavoratore spetteranno tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi
di anzianità .
Analogamente, in caso di risoluzione del rapporto di
lavoro, al lavoratore spetterà il compenso
per ferie non godute
in ragione dei dodicesimi maturati sino al momento
della cessazione del rapporto di lavoro.
Si
computano nell'anzianità , agli effetti del diritto alle ferie, i periodi
di assenza per malattia, infortunio, gravidanza
e puerperio nei limiti
previsti dal presente contratto
e per le assenze giustificate, per un periodo non superiore a tre mesi
complessivi nell'anno feriale.
La programmazione delle ferie dovrà
avvenire in tempo
utile tra la Direzione Aziendale
e la R.S.U.
Le ferie saranno concesse in misura
di tre settimane consecutive salvo diverso accordo tra le
parti interessate. La quarta settimana
di ferie dovrà essere goduta nel periodo di bassa stagione.
In caso
di controversie le parti
in azienda potranno tempestivamente reincontrarsi per
esaminarne le implicazioni e per favorirne la soluzione.
Il
periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Le festività
infrasettimanali e nazionali
cadenti nel periodo delle ferie daranno luogo al relativo trattamento
economico, senza che da questo derivi il
prolungamento del periodo
feriale.
Il periodo
feriale non può avere inizio in
giorno festivo.
Ai sensi dell'art. 14 della legge 19 gennaio
1955 n. 25 la durata delle ferie per gli
apprendisti non dovrà essere
inferiore ai 30 giorni di calendario, per quelli di età inferiore ai 16 anni.
Si conviene che le ferie dovranno essere godute nel periodo 1°
gennaio-31 dicembre di ogni
anno con una
franchigia di 35
giorni lavorativi,
contemporaneamente per l'intero
stabilimento, o per
reparti, o per scaglioni, o individualmente.
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.
616 del 16/30 dicembre 1987, le parti si danno atto che la malattia con
ricovero ospedaliero, regolarmente comunicata e certificata, sopravvenuta
durante il periodo delle ferie, ne interrompe il decorso.
Art.
36 –Permessi e aspettativa
Al
lavoratore saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate
necessità familiari.
Potranno
altresì essere concessi brevi permessi ai lavoratori che ne facciano richiesta
per giustificati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche dell’azienda.
In
particolare considerazione saranno tenute inoltre le richieste di permessi per
consentire agli eletti di partecipare alle riunioni degli organismi scolastici
di cui alla legge 416/1974.
Per
i permessi di cui ai commi precedenti nessuna retribuzione è dovuta al
lavoratore e le ore perdute potranno essere recuperate se concordate all’atto della richiesta.
Inoltre
al lavoratore a tempo indeterminato, non in prova, che ne faccia richiesta per
comprovate e riconosciute necessità personali e familiari, l’Azienda può
concedere un periodo di aspettativa senza diritto alla retribuzione né alla
maturazione di anzianità ad alcun titolo.
Per
quanto concerne i permessi e le aspettative inerenti i portatori di handicap, i tossicodipendenti e
i loro rispettivi familiari, la tutela della maternità, si fa riferimento alle
relative norme di legge.
Nota
a verbale
Le
parti si danno atto che eventuali condizioni di miglior favore contenute nei
protocolli n. 2 e 3 del ccnl 11 maggio 1995 vengono mantenute.
Art.
37 - Assenze
Tutte le
assenze debbono essere
tempestivamente
giustificate. Le
giustificazioni dovranno essere
presentate all'azienda entro il più breve tempo possibile e comunque non
oltre il giorno successivo al primo giorno di assenza, salvo
giustificati motivi di impedimento.
La comunicazione di assenza per malattia deve essere
fatta all'azienda entro il giorno
successivo all'assenza, salvo
casi individuali di impossibilità per la comunicazione e la giustificazione dell'assenza per malattia ed infortunio,
si fa riferimento alle norme di
cui agli artt. 56 parte terza operai e
66 parte terza impiegati.
Art.
38 - Tutela della maternità
Per la tutela
della maternità , si fa
riferimento alle norme di legge vigenti.
Con decorrenza dal 1° giugno 1992 alla lavoratrice sarà corrisposto un trattamento
economico, per un periodo massimo di
cinque mesi di assenza obbligatoria,
ad integrazione di quello di legge,
fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione netta.
Art.
39 - Servizio militare
In conformità
a quanto previsto dal D.L. 19
settembre 1946 n. 303 e dalla legge 24
dicembre 1986 n. 958 la
chiamata alle armi per adempiere
agli obblighi di leva sospende il
rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
Il tempo trascorso in servizio di leva è
computato agli effetti della
indennità di anzianità , fino
all'entrata in vigore della legge 297/82.
Le norme
di cui sopra si applicano
subordinatamente alla osservanza
dell'obbligo da parte del lavoratore di
porsi a disposizione del datore di lavoro
per riprendere servizio entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in
licenza illimitata.
Il
richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro.
Art.
40 - Diritto allo studio
A)
Diritto allo studio
I lavoratori che, al fine di migliorare la
loro cultura, anche in relazione all'attività
dell'azienda, intendano frequentare, presso istituti pubblici o legalmente
riconosciuti, corsi di
studio, hanno diritto,
con le precisazioni indicate
nei commi successivi,
di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte
ore triennale messo a disposizione di tutti i lavoratori.
I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro
capite per triennio utilizzabili anche per un solo anno.
Nel caso che venga richiesta la frequenza di corsi che abbiano attinenza,
riconosciuta dall'azienda, con il settore dello sviluppo e stampa materiale
fotografico
cinematografico-amatoriale
per conto terzi,
e servano ad incrementare la professionalità e a favorire la qualificazione professionale,
il numero massimo delle ore
utilizzabili nel triennio sarà pari a
200.
All'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a
disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto
allo studio moltiplicando ore dieci
annue per tre e
per il numero totale dei dipendenti
in forza all'azienda o nell'unità
produttiva in quella data, salvi i conguagli
successivi in relazione alla variazione del numero dei dipendenti.
I
lavoratori che contemporaneamente
potranno assentarsi dalla azienda o dalla unità produttiva per l'esercizio del diritto allo
studio non dovranno superare il due per
cento del totale della forza occupata;
dovrà comunque essere garantito in ogni reparto lo
svolgimento dell'attività produttiva
mediante accordi con le rappresentanze sindacali aziendali.
A tal
fine il lavoratore interessato dovrà presentare domanda
scritta all'azienda nei termini e con
le modalità che saranno concordate a
livello aziendale.
Tali termini, di
norma, non saranno
inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti comporti
il superamento di un terzo del
monte ore triennale o determini
l'insorgere di situazioni
contrastanti con le condizioni di cui al
quarto comma, la Direzione
e la Rappresentanza
sindacale unitaria e/o, in mancanza, la
Commissione interna, stabiliranno un
ordine di priorità tenendo presenti le istanze espresse dal lavoratore
in ordine alla frequenza, fermo
restando quanto previsto dal quarto comma, quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi ecc.
Saranno ammessi ai corsi solo coloro che siano in
possesso dei necessari requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive
indicate nei commi precedenti.
I
lavoratori dovranno fornire all'azienda
un certificato di iscrizione al corso e
successivamente certificati di frequenza con la indicazione di ore relative.
Eventuali divergenze circa l'osservanza delle
condizioni specifiche del presente articolo saranno oggetto di esame congiunto
tra la direzione e la rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, la
commissione interna.
Le aziende erogheranno, durante la
frequenza dei corsi, acconti
mensili conguagliabili, commisurati
alle ore di permessi usufruiti, fermo restando che il presupposto per il
pagamento di dette ore, nei
limiti e alle condizioni indicate nel quarto comma, è costituito da regolare frequenza
dell'intero corso.
L'applicazione
della percentuale di cui al quarto comma avverrà assicurando
l'esercizio del diritto allo studio ad almeno un lavoratore per ciascuna azienda.
Per la quantificazione delle ore il calcolo verrà eseguito sui lavoratori in organico con contratto a tempo
indeterminato.
B)
Lavoratori studenti
Ai
lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole
di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione
professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque
abilitate al rilascio di titoli di studio legali, saranno concessi permessi
retribuiti, per esigenze di studio, nella misura di una settimana di calendario
all’anno.
Tali
permessi si aggiungeranno ai permessi giornalieri retribuiti per sostenere
prove di esame previsti dall’art. 10 della legge n. 300/70.
Inoltre
ai lavoratori predetti potranno essere concessi, per le stesse esigenze,
permessi non retribuiti fino ad un massimo di una settimana di calendario
all’anno.
Il
datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie
all’esercizio del diritto di cui ai commi precedenti.
La
RSU potrà optare tra il trattamento sopra indicato ed eventuali trattamenti
aziendali esistenti per lo stesso titolo.
Art.
41 - Minimi contrattuali
I
minimi contrattuali afferenti a ciascun livello di classificazione di cui
all'art. 74 sono riportati nella tabella 2 dell'art. 75.
Art.
42 - Aumenti retributivi
La retribuzione di fatto di ciascun
lavoratore, in relazione al proprio
livello di inquadramento, e i
corrispondenti minimi tabellari,
sono aumentati, alle scadenze
stabilite, degli importi indicati nella tabella 1 dell'art. 75.
Art.
43 - Corresponsione delle retribuzioni e delle indennità
La retribuzione sarà erogata mensilmente o
per altro periodo minore. La
corresponsione della paga e delle indennità spettanti all'operaio per la cessazione del rapporto di lavoro sarà effettuata
mediante busta paga o documento
equipollente sul quale
saranno specificati i singoli elementi delle spettanze e delle
trattenute.
Qualsiasi
reclamo sulla corresponsione della somma pagata rispetto a quella indicata nella busta o prospetto, nonché sulla
quantità della moneta dovrà essere
fatta all'atto del pagamento.
Art.
44 - Premi di risultato
Premessa
Le parti, riconfermando l'Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993 in materia di
contrattazione aziendale - che riguarda materie e istituti
diversi e non ripetitivi rispetto a
quelli propri del CCNL - convengono di regolamentare come segue la definizione
del Premio di risultato.
*
* *
La contrattazione aziendale con contenuti
economici è consentita nell'ambito della prassi
negoziale in atto con particolare riferimento alle piccole imprese.
Sulla base e nei
limiti di quanto stabilito dall'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 sono titolari della
contrattazione a livello aziendale le RSU
e le strutture territoriali
delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL.
Le aziende
sono assistite e/o
rappresentate dalle Associazioni Imprenditoriali territoriali competenti cui aderiscono
o conferiscono mandato.
Oggetto della contrattazione è l'istituzione di un premio correlato ai risultati conseguiti nella realizzazione di
programmi concordati tra le
Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività
e altri traguardi rilevanti ai fini
del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati
legati all'andamento economico dell'impresa.
Al
fine di acquisire elementi di conoscenza comuni per la definizione degli
obiettivi della contrattazione aziendale, le parti
valuteranno preventivamente le
condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive
tenendo conto dell'andamento della competitività e
delle condizioni essenziali di redditività dell'azienda.
Una volta
individuati gli obiettivi verranno
definiti i parametri, i meccanismi e gli importi
collegati.
Potranno anche essere concordati forme, tempi
ed altre clausole per la informazione e la
verifica circa i
risultati e per il
riesame degli obiettivi e dei
meccanismi in rapporto
a rilevanti modifiche
delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell'accordo.
In
relazione a quanto sopra il premio non potrà
essere determinato a priori e avrà
caratteristiche di totale variabilità .
Il premio
dovrà avere i
requisiti per beneficiare
del particolare trattamento
contributivo previsto dalla normativa di legge che dovrà essere emanata in attuazione del Protocollo
del 23 luglio 1993.
L'accordo per
il premio avrà durata
quadriennale e la contrattazione avverrà nell'osservanza della procedura di
cui al presente articolo. La
prima contrattazione sarà
avviata dalla scadenza del primo biennio di
validità del presente CCNL.
La richiesta di rinnovo dell'accordo
aziendale dovrà essere avanzata
in tempo utile al fine di consentire
l'apertura della procedura negoziale un mese prima della scadenza dell'accordo.
Una volta iniziata la procedura negoziale
verranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione di ogni tipo di agitazione e di
iniziative unilaterali sulle materie
in discussione per un periodo di due
mesi dalla presentazione della
richiesta di incontro e comunque per
tutto il mese successivo alla scadenza dell'accordo precedente.
I premi
di produzione o
istituti retributivi analoghi
eventualmente esistenti a livello aziendale rimangono fissati nelle
quantità concordate e non saranno
più oggetto di successiva contrattazione. Le Parti all'atto della istituzione del premio di
risultato procederanno alla
loro armonizzazione fermo restando che da tale operazione non devono
derivare nè oneri per le aziende nè perdite per i lavoratori.
Art.
45 - Regolamento aziendale
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente
contratto.
Art.
46 - Disciplina del lavoro
Per infrazioni disciplinari la Direzione dell'azienda potrà
applicare i seguenti provvedimenti:
rimprovero
verbale o rimprovero scritto;
multa
sino a tre ore di normale retribuzione;
sospensione
dal lavoro sino a tre giorni;
licenziamento
senza preavviso.
L'ammontare delle multe sarà devoluto ad una qualsiasi istituzione sociale a favore del
lavoratore stabilita per accordo fra la Direzione e la R.S.U.
Nelle sotto elencate mancanze, al lavoratore potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel
caso di prima mancanza, la multa nel caso di recidiva, la sospensione nei casi
di recidiva in mancanza già punita con
multa nei 6 mesi precedenti.
Nel caso in cui le mancanze rivestano carattere
di maggiore gravità , anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere direttamente inflitta la multa o la
sospensione quando il lavoratore:
non si presenti al lavoro o abbandoni anche temporaneamente il
proprio posto di lavoro senza giustificato
motivo;
ritardi
l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
non
esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
arrechi
per disattenzione anche lievi danni alle macchine e ai materiali in
lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo diretto superiore di eventuali guasti al macchinario
in genere o di evidenti irregolarità nell'andamento della lavorazione;
sia
trovato addormentato;
fumi nei
locali ove è
fatto espresso divieto
o introduca senza
autorizzazione bevande alcoliche nello stabilimento;
si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso
il lavoratore verrà allontanato;
alterchi
anche con vie di fatto, purché non assumano carattere di rissa;
proceda alla lavorazione o costruzione all'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, allorché si tratti di lavorazione o
costruzione di lieve rilevanza;
in
qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno
aziendale o commetta qualunque atto che
porti pregiudizio alla morale e all'igiene.
Potrà essere licenziato senza preavviso il
lavoratore colpevole di:
lavorazione o
costruzione all'interno dello
stabilimento, senza
autorizzazione della Direzione, di
oggetti per proprio uso o per conto
terzi, nei casi non previsti dal precedente punto i),
salvo anche il diritto dell'azienda di
operare sulle indennità e fino alla
concorrenza dell'indennità stessa,
le trattenute dovute a titolo
di risarcimento danni;
introduzione nello
stabilimento di persone
estranee senza regolare permesso
della Direzione, salvo il caso in cui le mancanze, in concreto, abbiano carattere
di minore gravità ,
nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti
disciplinari di cui sopra;
recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo
già a sospensioni nei 6
mesi precedenti, oppure quando si tratti di
recidiva nella identica mancanza che abbia dato luogo a 2 sospensioni;
reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali, data la loro essenza, si rende incompatibile
la prosecuzione del rapporto di lavoro;
prestare la propria opera presso aziende che svolgono
attività similari a quella presso la
quale è occupato;
insubordinazione
grave verso i superiori;
furto;
danneggiamento volontario
o con colpa grave, del
materiale dello stabilimento o
di quello in lavorazione;
rissa
nello stabilimento
reati
di cui al punto 4), commessi nell'ambito aziendale;
trafugamento di
schizzi, disegni o
documenti di procedimento di lavorazione o di fabbricazione o riproduzione degli stessi, nonché divulgazione di notizie inerenti
le politiche commerciali
della azienda;
esercizio di attività economica in concorrenza
con l'azienda sia in conto proprio che
in conto terzi;
abbandono del
posto di lavoro
che può arrecare
pregiudizio alla sicurezza degli impianti e alla incolumità della persona.
Per quanto non contemplato valgono le
disposizioni previste dalla legge 20 maggio 1970 n. 300 e dalla legge n.
604/1966.
Art.
47 - Cessazione, trapasso o trasformazione di azienda
a)
Operai
Nel caso
di licenziamento per
cessazione, trapasso, trasformazione o liquidazione di azienda (escluso il fallimento e la liquidazione forzata)
il periodo di preavviso relativo al
personale operaio verrà elevato a 4 settimane.
Nel trapasso o
nella trasformazione
d'azienda l'operaio che resta alle dipendenze della ditta subentrante conserva nei confronti di essa tutti i diritti acquisiti presso la precedente azienda ove non venga liquidato a tutti gli effetti alla
data di trapasso o trasformazione.
Per dare luogo al licenziamento collettivo,
il trapasso o trasformazione d'azienda deve risultare da atto pubblico.
b)
Impiegati e quadri
La cessazione e la trasformazione
dell'azienda in qualsiasi
momento non risolve di per sè‚ il contratto di impiego e il personale conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo
la facoltà di ciascun
impiegato di chiedere la liquidazione della indennità di
anzianità e di iniziare ex novo un
altro rapporto di lavoro.
Art.
48 - Trattamento di fine rapporto
Il trattamento
di fine rapporto
è regolato dalle
norme della legge 29.5.1982, n.
297 e successive modifiche.
Ai sensi
dell'art. 5 della legge
sopracitata il trattamento
di fine rapporto spettante
ai lavoratori con qualifica
operaia è commisurato a
24/30esimi di retribuzione (par. 173) per ogni anno di anzianità .
A
far data dall'1.1.1990 il TFR per gli operai sarà commisurato a 30/30 per ogni anno di anzianità .
Ai
sensi dell'art. 5 della legge 297/1982 l'indennità di anzianità maturata
dai lavoratori in forza
al 31.5.1982 è determinata in relazione alla
qualifica di appartenenza, sulla base
delle disposizioni di cui all'art. 8 parte operai e 11 parte impiegati del CCNL
22.7.1981.
Per i lavoratori in servizio alla data del 31
luglio 1985 l'indennità di
anzianità sarà costituita
da quanto di loro competenza a seguito della applicazione
delle norme previste dal
presente articolo e dalla somma di
Lire 280.000 già eventualmente corrisposta in forza
dell'accordo del 22 luglio 1981
e del 27 marzo 1985 a titolo di acconto
su detta anzianità al netto di ogni
ritenuta e senza distinzione per categoria e/o anzianità .
Art.
49 - Previdenza complementare
Le
parti,
visto
il Dlgs 21 aprile 1993 n° 124, sulla disciplina di forme pensionistiche
complementari, come modificato ed integrato dalla Legge 8 agosto 1995 n° 335.
Considerato
l’art. 48 del ccnl 11 maggio 1995 in tema di previdenza integrativa.
Visto
lo Statuto del Fondo pensione complementare Byblos
hanno
concordato quanto segue, al fine di contribuire ad un più elevato livello di
copertura previdenziale per i lavoratori del settore.
Assofotolaboratori
manifesta la volontà – della quale le Organizzazioni Sindacali prendono
positivamente atto – di aderire a Byblos, e si impegna ad esperire, insieme
alle Organizzazioni Sindacali, gli adempimenti formali necessari al riguardo.
La
raccolta delle contribuzioni avverrà su base volontaria dal 1° novembre 2000.
Le
aliquote contributive sono le seguenti:
-
con riferimento alla retribuzione utile per il TFR
1%
a carico del lavoratore
1%
a carico dell’impresa
- con riferimento alla quota di TFR da
maturare nell’anno
100%
per il lavoratore di prima occupazione assunto successivamente alla data di
entrata in vigore del Dlgs n° 124/93
quota
del TFR pari al 2% della retribuzione utile alla determinazione dello stesso
TFR, per tutti gli altri dipendenti.
-
eventuali modifiche delle aliquote di cui sopra, così come previsto dalla norma
statutaria di Byblos, sono di esclusiva pertinenza delle parti stipulanti il
presente accordo.
Le
parti provvederanno a notificare il presente accordo a Byblos, attivandosi
affinché il settore abbia adeguata rappresentatività negli Organi statutari del
Fondo e, attraverso apposita Commissione Tecnica, cureranno gli aspetti
organizzativi.
Per
far fronte alle spese di costituzione ed avvio del Fondo si conviene un importo
una tantum di L. 7.000 a carico delle aziende che applicano il presente ccnl
per ogni dipendente in forza alla data di costituzione del Fondo, da versare al
Fondo entro il 30 aprile 2000. Ciascun lavoratore che aderisce al Fondo,
all’atto della iscrizione, dovrà
versare un contributo una tantum di L. 10.000.
Le
parti convengono che eventuali problemi che dovessero insorgere saranno oggetto
di esame congiunto, nello spirito e con la finalità della salvaguardia
dell’autonomia del settore.
Art.
50 - Indennità in caso di morte
In caso di
morte del lavoratore il trattamento di fine rapporto e la indennità sostitutiva del preavviso debbono essere corrisposti al coniuge,
ai figli e, se vivevano a carico del
lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo
grado.
In mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennità
predette sono attribuite
secondo le norme della
successione legittima, ai sensi
dell'articolo 2122 del c.c. come modificato dalla sentenza n. 8 del 1972 della Corte
Costituzionale.
PARTE
TERZA
A
- OPERAI
Art.
51 - Periodo di prova
L'assunzione in servizio
del lavoratore può avvenire con un
periodo di prova da
notificare per iscritto nella lettera di
assunzione, e nelle seguenti misure
massime:
-
3°, 4°, 5° gruppo = 3
settimane di effettivo lavoro;
6°,
7° gruppo = 2 settimane di effettivo lavoro.
Non sono ammesse altre protrazioni nè
il rinnovo del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tutti i diritti e gli obblighi
del presente contratto.
Durante il periodo
di prova è reciproco il diritto di risoluzione
del rapporto di lavoro con il solo pagamento delle retribuzioni stabilite
per il gruppo di appartenenza,
nonché gli eventuali ratei di ferie,
gratifica natalizia e T.F.R..
Alla scadenza del periodo di prova, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ove l'azienda non abbia proceduto alla disdetta, e il
servizio prestato durante il periodo di
prova va computato a tutti
gli effetti contrattuali e di legislazione del lavoro.
Art.
52 - Trasferta, rimborsi, assicurazioni
All'operaio
in missione per esigenze di servizio spetterà
il rimborso delle spese
effettive di viaggio,
corrispondenti a mezzi normali
di trasporto, nonché il rimborso delle
normali spese di vitto e alloggio a piè di lista, quando la durata della
trasferta obblighi ad incontrare tali spese.
Ai
fattorini raccoglitori (esclusi quelli che osservano l'orario normale di
lavoro con relativa marcatura del
cartellino) verrà riconosciuto, oltre
al rimborso delle spese di
vitto e alloggio a piè
di lista, un compenso
forfetario di lire 4.000 per ogni
giornata lavorata; tale importo passerà a lire 6.000 per ogni giornata lavorata
a decorrere dal 1° gennaio 1993. Il riconoscimento del compenso forfetario è dovuto a titolo di indennità per i
possibili ritardi di rientro in
sede, peraltro non costanti nel tempo,
per ogni giornata lavorata.
In ogni caso
per tutti i raccoglitori le aziende provvederanno ad
una copertura assicurativa per il rischio
di infortunio permanente totale
o parziale in caso di morte, derivante dall'uso di automezzi, nel limite
di un massimo di lire 30.000.000 per persona.
Parimenti sarà
corrisposta a titolo di
indennità cassa o maneggio denaro una indennità
pari al 5% calcolata sulla paga
base e contingenza, qualora siano ritenuti responsabili.
Nota
a verbale
Ferma restando la normativa prevista all'articolo
di cui sopra le parti si danno atto
della utilità di precisare il criterio
anche temporale a cui si riferisce il predetto compenso forfetario.
Art.
53 - Congedo matrimoniale
In occasione di matrimonio l'operaio avrà diritto ad un permesso di giorni 15 consecutivi di calendario retribuiti, di cui
7 quale anticipo per conto dell'INPS.
La richiesta di congedo dovrà essere presentata con un preavviso di almeno
6 giorni dal suo inizio.
Art.
54 - Gratifica natalizia
La
gratifica natalizia per gli operai e gli apprendisti viene stabilita per
ciascun anno, nella misura
di 200 ore di retribuzione e dal relativo importo
non dovrà essere effettuata alcuna
detrazione di quanto corrisposto dall'INPS o dall'INAIL per i casi di malattia
o di infortunio sul lavoro.
Il pagamento avverrà di norma alla
vigilia di Natale e comunque, in casi
eccezionali, il saldo dovrà avvenire
non oltre il 31 gennaio successivo.
Nel caso
di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro
nel corso dell'anno saranno corrisposti
tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestati.
Le frazioni di
mese non superiori ai 15 giorni non saranno considerate, mentre saranno calcolate come mese intero le
frazioni superiori ai 15 giorni.
I periodi di assenza per malattia, infortunio,
gravidanza, puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dal
presente contratto, nonché
i periodi di
assenza per regolari
permessi, quando siano complessivamente di durata inferiore al mese, saranno utilmente computati ai fini
della gratifica natalizia.
Art.
55 - Aumenti periodici di anzianità
Agli operai per
anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni biennio e
fino ad un massimo di
5 bienni un aumento
in cifra fissa differenziata per
ciascun livello retributivo.
L'importo degli aumenti per ciascun livello
retributivo e rapportato al mese è il
seguente:
-
3° = 42.500
lire
-
4° = 40.500
lire
-
5° = 38.500 lire
-
6° = 35.000 lire
7°
= 32.500 lire
Detti aumenti
fanno parte della
retribuzione di fatto
e non sono considerati ai fini dei cottimi e delle altre forme di
lavoro od incentivo.
Gli
aumenti periodici decorrono dal 1° del mese immediatamente successivo a quello
in cui si compie il biennio di anzianità .
Poiché l'anzianità valida per la
maturazione degli scatti è quella aziendale, in caso di passaggio di livello, compresi casi di passaggio da
operaio a impiegato, si farà luogo alla
rivalutazione degli scatti maturati al
valore corrispondente al livello acquisito e la frazione del biennio in
corso di maturazione sarà utile
per l'attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello.
Tale
norma non si applica per i passaggi di livello che avvengano nel corso
dell'iter professionale di carriera.
Tuttavia,
qualora vi sia automatismo di carriera, l'anzianità utile ai fini della
maturazione degli aumenti periodici decorre nuovamente dal 1° giorno
del mese successivo a quello in cui l'operaio avrà completato il previsto iter professionale
della propria specializzazione.
Art.
56 - Malattia e infortunio
Per quanto
concerne il controllo
delle assenze per
infermità , fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della legge
20.5.1970, n. 300, vengono stabilite le seguenti regole e comportamenti:
Il lavoratore assente per malattia è tenuto
a trovarsi nel proprio domicilio
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, disponibile per le visite di
controllo;
nel caso in
cui a livello territoriale le visite
di controllo siano effettuate,
su decisione dell'Ente preposto ai controlli di malattia, in orari
diversi, le fasce orarie di cui
sopra saranno adeguate, previa
verifica condotta dalle
rispettive Organizzazioni Territoriali, ai criteri
organizzativi locali;
il mancato rispetto da parte del lavoratore
degli obblighi di cui ai paragrafi
precedenti comporterà per il lavoratore stesso la perdita
automatica del trattamento economico
contrattuale, debitamente comunicata ai soli fini informativi, per
l'intero periodo di malattia;
sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per cause inerenti la malattia.
Naturalmente la successiva effettuazione del
controllo medico rimane la
condizione necessaria per la giustificazione dell'assenza.
Nel
caso di assenza per malattia e infortunio non sul lavoro l'operaio avrà diritto
al seguente trattamento:
conservazione del posto senza interruzione di anzianità
per un periodo massimo di dodici mesi anche con più eventi morbosi nell'arco di 24 mesi consecutivi;
corresponsione da
parte dell'azienda di una
integrazione di quanto
l'operaio percepisce dagli istituti assicurativi sino a raggiungere il 100%
della normale retribuzione netta
giornaliera (escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario),
ragguagliato all'orario contrattuale
settimanale, con corresponsione dal 1° al 180° giorno.
Agli effetti del
trattamento di cui sopra, è
considerata malattia anche l'infermità
derivante da infortunio non sul lavoro
purché esso non sia determinato
da eventi gravemente colposi, imputabili all'operaio stesso.
Nel
caso di assenza per infortunio sul lavoro o per malattia professionale,
l'operaio avrà diritto al seguente
trattamento:
conservazione del posto senza interruzione di
anzianità sino a quando cessi il
trattamento INAIL
corresponsione
da parte dell'azienda, oltre alla intera retribuzione per la
giornata in cui si è verificato l'infortunio, di una integrazione, a
partire dal giorno seguente
l'infortunio e fino
alla scadenza del periodo
di conservazione del
posto, della indennità
INAIL fino a
raggiungere il 100%
della retribuzione netta
(escluso l'eventuale compenso
per lavoro straordinario),
che sarà ragguagliato ad 1/6
dell'orario contrattuale settimanale.
Sia nel caso
di assenza per malattia che per infortunio sul lavoro o malattia professionale saranno
assorbite fino a concorrenza le
eventuali integrazioni in atto e i
trattamenti economici come sopra fissati non sono cumulabili con eventuali altri analoghi trattamenti
aziendali o comunque derivanti da norme generali, in atto o future, con
conseguente assorbimento fino a concorrenza.
Qualora il
superamento del periodo
di conservazione del
posto sia determinato da un continuativo, grave evento morboso, l'Azienda, a fronte
del documentato protrarsi dello stesso, concederà al lavoratore, che ne faccia richiesta entro i termini di scadenza del periodo di conservazione
del posto, un'aspettativa, durante la quale non decorrerà retribuzione nè si avrà decorrenza di
anzianità per nessun istituto, della
durata massima di tre mesi.
Qualora la malattia o l'infortunio perduri oltre il
termine suddetto, è in facoltà
del datore di lavoro
di risolvere il
rapporto corrispondendo all'operaio
quanto gli compete in base al
presente contratto di lavoro, compreso
il periodo di preavviso. Se l'operaio cade ammalato nell'ambito del
periodo di preavviso, il datore di lavoro, ferma restando la facoltà di far
accertare la malattia stessa
ai sensi della legge 20 maggio 1970 n. 300, corrisponderà la normale integrazione
per le ore lavorative mancanti sino al compimento dell'intero periodo di
preavviso.
L'operaio che in
seguito a malattia non sia
più idoneo a compiere le mansioni precedentemente esplicate, potrà
essere assegnato a categoria inferiore con la retribuzione
corrispondente a tale categoria inferiore; in tal caso l'operaio conserverà
l'anzianità maturata con diritto però alla liquidazione, agli effetti dei vari istituti
contrattuali, limitatamente alla sola differenza tra la precedente e la nuova
retribuzione.
Se però la non
idoneità deriva da malattia professionale o da infortunio sul lavoro,
l'operaio conserverà la propria retribuzione anche
se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a categoria
inferiore.
Per gli apprendisti, fermi i criteri e la normativa prevista dal presente
contratto per gli operai, il datore di lavoro corrisponderà una indennità pari al 50% della
normale retribuzione.
Ai lavoratori
in malattia o infortunio, oltre alla integrazione salariale a carico
della impresa, verrà concessa una
anticipazione sulle quote dovute agli stessi dagli istituti
Previdenziali, che verrà restituita dai lavoratori alla impresa al
momento in cui entreranno in possesso delle quote erogate dai detti istituti.
Sono
escluse le malattie inferiori a giorni 20.
Le
anticipazioni escludono ogni principio di mensilizzazione del salario.
Art.
57 - Preavviso
Il licenziamento dell'operaio, non in prova e non ai sensi dell'art.
47 norme comuni, o le sue dimissioni,
dovranno aver luogo con un preavviso di 2 settimane di calendario per gli
operai con un'anzianità fino ai 10 anni
e di 3 settimane per gli operai con anzianità
superiore ai 10 anni.
Il
preavviso di regola deve essere dato per iscritto.
In caso di dimissioni senza preavviso l'azienda
ha diritto di trattenere sulle
competenze dovute all'operaio
l'equivalente del preavviso da questi non dato.
L'azienda può
anche esonerare l'operaio
dalla prestazione del lavoro corrispondendo la retribuzione delle ore lavorative
mancanti al compimento del preavviso.
L'operaio che ha ricevuto il preavviso
può interrompere il rapporto di
lavoro prima della scadenza del preavviso stesso con sola retribuzione relativa al periodo lavorato.
L'indennità
sostitutiva del preavviso è computata nella retribuzione annua utile ai fini
del T.F.R..
B
- IMPIEGATl
Art.
58 - Periodo di prova
L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un
periodo di prova da notificare per iscritto nella lettera di assunzione, e
nelle seguenti misure:
1°
gruppo
mesi 4 di effettivo lavoro,
prorogabili consensualmente di mesi 2
2°,
3°, 4°, 5°, 6° gruppo
mesi 2 di effettivo lavoro, prorogabili
consensualmente di mesi 1.
Non sono ammesse altre protrazioni né il
rinnovo del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tutti i diritti e gli obblighi
del presente contratto.
Durante il periodo
di prova è reciproco il diritto
di risoluzione del rapporto di lavoro con il solo pagamento della retribuzione stabilita per il gruppo
di appartenenza, nonché
gli eventuali ratei
di ferie-tredicesima-T.F.R.
Qualora la risoluzione del rapporto avvenga
per dimissioni in qualunque tempo o per
il licenziamento durante i primi
2 mesi di prova per gli impiegati del 1° gruppo e durante
il primo mese per gli impiegati di 2°,
3°, 4°, 5°, 6° gruppo, la retribuzione sarà
corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Alla
scadenza del periodo di prova il lavoratore si intenderà confermato in servizio, ove l'azienda non abbia proceduto alla
disdetta, e il servizio prestato
durante il periodo di prova
va computato a tutti gli effetti contrattuali e di legislazione
del lavoro.
Art.
59 - Congedo matrimoniale
Agli impiegati verrà concesso in occasione
del matrimonio un permesso di giorni 15
consecutivi di calendario retribuiti.
La richiesta di congedo dovrà essere presentata con un preavviso di almeno
15 giorni.
Art.
60 - Tredicesima mensilità
L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità
pari a 30/26mi della retribuzione; la corresponsione avverrà normalmente alla vigilia di Natale.
Nel
caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno,
l'impiegato non in prova avrà
diritto a tanti 12mi dell'ammontare
della 13ma mensilità quanti sono i mesi
di servizio prestati.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni
sarà considerata pari a un mese intero.
Art.
61 - Aumenti periodici di anzianità
Agli impiegati
per l'anzianità di
servizio maturata presso
la stessa azienda, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito,
sarà corrisposto per ogni biennio e
fino ad un massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa differenziata per
ciascun livello retributivo.
L'importo degli aumenti per ciascun livello
retributivo e rapportato al mese è il
seguente:
1° =
45.000 lire
2° =
43.200 lire
3° =
42.500 lire
4° =
40.500 lire
5° =
38.500 lire
6° =
35.000 lire
Gli aumenti
periodici decorreranno dal
1° del mese
immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio
d'anzianità.
Poiché
l'anzianità valida per la
maturazione degli scatti é quella aziendale, in caso di passaggio
di livello si farà luogo alla rivalutazione degli scatti maturati al
valore corrispondente al
livello superiore acquisito e la frazione del biennio in corso di
maturazione sarà utile per
l'attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello.
Norma
applicativa per il passaggio dalla precedente alla nuova disciplina
Coloro che sono in servizio al 31.5.1981 manterranno in cifra gli
importi degli scatti già
maturati alla stessa
data e avranno diritto alla maturazione di ulteriori scatti
biennali secondo gli importi previsti dal nuovo regime nei limiti di un importo massimo
complessivo corrispondente a 10 scatti.
Agli
impiegati in forza alla data del 31.5.1981 verrà anticipato uno scatto di valore pari alle nuove normative alla
data del 1°.1.1982, fatte salve le naturali scadenze degli eventuali ulteriori
scatti da maturare.
Art.
62 - Indennità di cassa
All'impiegato
che nell'esercizio delle proprie funzioni esplica maneggio di denaro con oneri per errori, verrà
corrisposta una indennità nella
misura del 5% dello stipendio base
più contingenza della
sua categoria di assegnazione.
Gli interessi
maturati su eventuali
cauzioni andranno a
favore dell'impiegato.
Art.
63 - Trasferta
Agli impiegati
in missione per
esigenze di servizio,
l'azienda corrisponderà :
il rimborso delle spese effettive di viaggio,
regolarmente documentate,
corrispondenti ai normali mezzi di
trasporto (viaggi in ferrovia
non inferiori alla 1a classe);
il rimborso delle spese di vitto e alloggio regolarmente documentate
a piè
di lista, nei limiti della normalità , quando la durata del
servizio obblighi l'impiegato a
incontrare tali spese;
il rimborso delle eventuali spese vive
necessarie per l'espletamento della
missione.
Art.
64 - Indennità di disagiata sede
Qualora nella località ove l'impiegato svolge
normalmente la sua attività non
esistano possibilità di
alloggio nè mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri
abitati e il perimetro del più vicino
centro abitato disti più di 10 km, e ove l'azienda non provveda in modo
idoneo al trasporto, le parti direttamente interessate esamineranno la
situazione ai fini della eventuale
determinazione della particolare indennità .
Art.
65 - Trasferimenti
L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto
precedentemente, escluse quelle
indennità e competenze che siano
inerenti alle condizioni locali
e alle particolari
prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non
ricorrono nella nuova destinazione.
L'impiegato
che non accetti il trasferimento avrà
diritto alla indennità di
licenziamento o al preavviso, salvo che per gli impiegati del 1° e del 2° gruppo, qualora all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di
disporre, in base alla situazione di fatto vigente per gli
impiegati attualmente in
servizio, nei quali
casi l'impiegato che non
accetta il trasferimento stesso
viene considerato dimissionario.
All'impiegato trasferito
sarà corrisposto il
rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sè, per
le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.)
previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
E’
dovuta inoltre una diaria, una tantum, nella misura di un terzo della retribuzione mensile, all'impiegato celibe senza conviventi a carico, e
nella misura di due terzi della retribuzione mensile, oltre ad 1/15mo della
stessa per ogni familiare a
carico che con
lui si trasferisca, all'impiegato con famiglia.
Qualora per effetto
di trasferimento l'impiegato
debba corrispondere un indennizzo per
anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato, denunciato al datore di
lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà
diritto al rimborso
di tale indennizzo fino alla
concorrenza del massimo di 4 mesi di pigione.
Il
provvedimento di trasferimento dovrà
essere comunicato all'impiegato per iscritto con il preavviso di un
mese.
All'impiegato
che chieda il suo trasferimento non competono le indennità di cui sopra.
Art.
66 - Trattamento di malattia e infortunio
L'assenza
per malattia deve essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato
impedimento.
A richiesta dell'azienda, l'impiegato è
tenuto ad esibire il certificato
medico.
Per quanto
concerne il controllo
delle assenze per
infermità , fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della legge
20.5.1970, n. 300, vengono stabilite le seguenti regole e comportamenti:
il lavoratore assente per malattia è tenuto
a trovarsi nel proprio domicilio
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
e dalle ore 17.00 alle ore
19.00, disponibile per le visite di controllo;
nel caso in
cui a livello territoriale le visite
di controllo siano effettuate,
su decisione dell'Ente preposto ai controlli di malattia, in orari
diversi, le fasce orarie di cui
sopra saranno adeguate, previa verifica
condotta dalle rispettive
Organizzazioni
Territoriali, ai criteri organizzativi locali;
il mancato rispetto da parte del lavoratore
degli obblighi di cui ai paragrafi
precedenti comporterà per il lavoratore stesso la perdita automatica del trattamento economico
contrattuale, debitamente comunicata ai soli fini informativi, per
l'intero periodo di malattia;
sono fatte salve le eventuali documentate
necessità di assentarsi dal domicilio per cause inerenti la malattia.
Naturalmente la successiva effettuazione del
controllo medico rimane la
condizione necessaria per la giustificazione dell'assenza.
Nel caso di interruzione del servizio dovuto a malattia o infortunio non determinato da eventi
gravemente colposi imputabili
all'impiegato, verrà accordato all'impiegato non in prova il seguente
trattamento:
per anzianità
di servizio fino a 6 anni:
conservazione del posto per
mesi 12 e corresponsione della intera retribuzione per mesi 6;
per
anzianità di servizio oltre 6 anni: conservazione del posto per mesi 12 e
corresponsione della intera
retribuzione per mesi 6, e della metà
di essa per altri mesi 4;
in
caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro: conservazione del posto sino a quando dura il trattamento INAIL e integrazione
della retribuzione nell'ambito dell'anzianità
prevista ai punti a) e b).
Uguali diritti spetteranno all'impiegato in periodo di preavviso e
sino alla scadenza del preavviso stesso.
Il trattamento
avanti stabilito cesserà
qualora l'impiegato, con più periodi di malattia, raggiunga,
durante i 24 mesi consecutivi, i limiti massimi di conservazione del posto.
Qualora il
superamento del periodo
di conservazione del
posto sia determinato da un continuativo, grave evento morboso, l'Azienda, a fronte
del documentato protrarsi dello stesso, concederà al lavoratore, che ne faccia richiesta entro i termini di scadenza del periodo di conservazione
del posto, un'aspettativa, durante la quale non decorrerà retribuzione nè si avrà decorrenza di
anzianità per nessun istituto, della
durata massima di tre mesi.
Alla scadenza
dei termini avanti
indicati, ove l'azienda
proceda al licenziamento,
gli corrisponderà il
trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità
sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia, oltre i termini di conservazione del
posto, non consenta
all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potrà
risolvere il rapporto
di lavoro con
diritto alla sola indennità
di anzianità .
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso,
salvo la decorrenza
dell'anzianità agli effetti
del preavviso.
Art.
67 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il licenziamento dell'impiegato non in prova e non ai sensi dell'art.
47 Norme comuni, o le sue dimissioni, dovranno aver luogo con
preavviso i cui termini verranno stabiliti come segue:
per
gli impiegati con anzianità di servizio
fino a 5 anni:
mesi
2 e giorni 15 per gli appartenenti al 1° gruppo
mesi
1 e 15 giorni per gli appartenenti al 2° gruppo
mesi
1 per gli appartenenti agli altri gruppi.
Per
gli impiegati con anzianità di servizio
oltre 5 anni:
mesi
4 e 15 giorni per gli appartenenti al 1° gruppo
mesi
2 per gli appartenenti al 2° gruppo
mesi
2 per gli appartenenti agli altri gruppi.
I
termini di disdetta decorrono dal 1° o dal 15° giorno di ciascun mese.
La
parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di
preavviso dovrà corrispondere all'altra una
indennità pari all'importo
della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il periodo
di preavviso, anche
se sostituito dalla
corrispondente indennità, sarà
computato nell'anzianità agli
effetti delle indennità di
anzianità in caso di risoluzione del
rapporto di lavoro.
E’
facoltà della parte che riceve la
disdetta ai sensi del 1° comma del presente articolo, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso
del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per
il preavviso non compiuto.
Nel caso di
licenziamento durante il
periodo di preavviso il datore di lavoro concederà
all'impiegato dei permessi
per la ricerca di nuova
occupazione; la distribuzione dei permessi stessi sarà stabilita dal datore di lavoro.
Tanto le
dimissioni quanto il
licenziamento saranno comunicati
per iscritto.
Art.
68 - Norme particolari per i Quadri
L'Azienda
è tenuta ad assicurare il
personale con la qualifica di Quadro
contro il rischio di
responsabilità civile verso terzi
conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti
normative in materia di brevetti
e diritti di autore, è
riconosciuta al Quadro, previa espressa
autorizzazione aziendale, la
possibilità di pubblicazione
nominativa e di effettuazione di
relazioni su esperienze e lavori
compiuti in riferimento alle specifiche attività svolte. Ai sensi dell'art. 4 della legge 13 maggio 1985 n. 190, in
materia di riconoscimento
economico delle innovazioni ed invenzioni, si richiamano le disposizioni
dell'art. 2590 C.C. e del R.D. 29 giugno 1932.
A far data
dal 1°.1.1988 al personale con la
qualifica di Quadro sarà
riconosciuta una indennità di funzione
di L. 70.000 mensili.
Chiarimento
a verbale
Al
lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di
legge previste per gli impiegati.
Dichiarazione
a verbale
Le parti
dichiarano che con
la individuazione dei
criteri per la attribuzione della qualifica di Quadro,
e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena
attuazione a quanto disposto dalla legge 13 maggio 1985 n. 190.
PARTE
QUARTA
ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO
Art.
69 - Mobilità interna
La
mobilità dei lavoratori, nell'ambito
dello stabilimento, costituisce una esigenza fondamentale per la
funzionalità dei processi produttivi.
Le
parti concordano di procedere ad una mobilità
dei lavoratori nell'ambito aziendale per conseguire i seguenti scopi,
giudicati fondamentali:
miglioramento
qualitativo e quantitativo della produzione;
risposte
aderenti alle esigenze di rapidità di
consegna e di mercato;
crescita
professionale.
La
mobilità in presenza di picchi
stagionali o di lavorazioni straordinarie preventivabili dovrà essere oggetto di un incontro tra le parti.
La mobilità
avverrà per fasi di lavorazioni conseguenti e complementari e
dovrà essere oggetto di preventivo confronto tra
le parti a livello aziendale.
La mobilità
avverrà inoltre in momenti
occasionali e imprevisti, fermi
restando gli scopi sopra indicati.
Art.
70 - Professionalità
Le parti convengono di garantire a tutti
i lavoratori la possibilità di procedere all'acquisizione di maggiore
professionalità .
A tale scopo
i lavoratori (che ne faranno richiesta) verranno messi in mobilità
professionale durante i periodi non
contrastanti con esigenze
tecniche e produttive dell'azienda.
Tale mobilità
interna, utilizzata per
acquisire ulteriore professionalità al
fine del passaggio di qualifica dal 5° al 4° gruppo,
comporterà una verifica semestrale tra
le parti per determinare eventuali passaggi.
L'adeguamento delle
fasi alla struttura produttiva
dell'azienda, anche attraverso
l'individuazione di aree omogenee diverse, le modalità
che regoleranno
l'intercambiabilità delle mansioni
all'interno dell'area, saranno
oggetto di esame congiunto in sede aziendale.
Per un ulteriore arricchimento delle figure
professionali, previste dal 5° gruppo,
sarà valutata aziendalmente l'eventuale
esistenza di funzioni inerenti
la qualità e la manutenzione che
possono essere finalizzate a tale scopo.
Si intende comunque che tale
arricchimento non precostituisca base per futuri passaggi a livello superiore.
Art.
71 - Supplementare o straordinario
A conferma e nei limiti di quanto previsto dall'art. 32 del CCNL le
parti convengono sulla non
obbligatorietà della prestazione
supplementare e straordinaria.
Le parti, nell'ambito di una puntuale applicazione delle norme di legge e
contrattuali che regolano
il lavoro straordinario o
supplementare, si impegnano
ad operare attivamente
tramite le rispettive
strutture per rimuovere
eventuali ostacoli o comportamenti che possono insorgere in materia.
Art.
72 - Apprendistato
Per
la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge
vigenti in materia.
Durata
Il
contratto di apprendistato ha la durata di 30 mesi per i lavoratori
appartenenti al gruppo 5° e di mesi 48 per i lavoratori appartenenti dal 4°
gruppo al 1°.
Se
l’apprendista ha compiuto un periodo completo di apprendistato in altri
reparti complementari alla lavorazione
alla quale viene assegnato, presso il medesimo o altri datori di lavoro, il
nuovo periodo necessario al conseguimento della qualifica viene ridotto alla
metà.
Periodo di prova
L’assunzione
dell’apprendista ha luogo con un periodo di prova di un mese con riferimento al
gruppo 5° e di due mesi con riferimento agli altri gruppi; detti periodi
saranno ridotti alla metà quando si tratti di apprendista che nell’ambito di
precedente rapporto abbia frequentato i corsi formativi inerenti il profilo
professionale da conseguire.
Trattamento economico
La
retribuzione dell’apprendista viene determinata dalle percentuali di seguito
riportate del minimo tabellare, dell’ex indennità di contingenza e dell’EDR del
livello di inquadramento per il quale è
stato assunto:
|
-
primo terzo del periodo |
75% |
|
-
secondo terzo del periodo |
80% |
|
-
ultimo terzo del periodo |
90% |
Al
termine dell’apprendistato l’apprendista sostiene le prove di idoneità previste
dalle norme legislative e, in caso di esito favorevole, consegue il profilo
professionale e l’inquadramento contrattuale per il quale è stato assunto.
Formazione esterna
La
formazione esterna all’azienda, pari a 120 ore medie annue, si realizza nelle
forme previste dalle norme di legge e dai relativi decreti ministeriali.
Per
gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di
qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere, le ore di
formazione esterna di cui al comma precedente saranno ridotte alla metà.
Le
ore destinate alle formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore
lavorative e computate nell’orario di lavoro.
Cumulabilità
I
periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di
lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di
apprendistato purché si riferiscano alla stessa attività e non siano separati
da interruzioni superiori a 1 anno, semprechè l’apprendista documenti, all’atto
dell’assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi
di formazione.
Art.
73 - Tirocinio
Gli
operai senza alcuna preparazione nel settore e addetti ad acquisire una
professionalità nel settore
fotografico, verranno assunti al 7° livello.
La durata di
permanenza in questo livello è
pari a mesi 12, dopodiché acquisiranno il diritto di passaggio al livello
superiore (6° gruppo).
La permanenza al 6° gruppo per i lavoratori impegnati ad acquisire una professionalità nel settore è pari a 18
mesi, dopodiché acquisiranno la qualifica professionale e saranno inquadrati al livello superiore (5° gruppo).
Art.
74 - Inquadramento unico
Il
collegamento tra l'inquadramento e il trattamento normativo è il seguente:
|
Quadri: |
Gruppo 1 |
|
|
|
|
Impiegati: |
Gruppo
1 |
|
|
Gruppo
2 |
|
|
Gruppo
3 – 2°, 3° e 4° alinea |
|
|
Gruppo
4 impiegati |
|
|
Gruppo
5 |
|
|
Gruppo
6 |
|
|
|
|
Operai: |
Gruppo
3 – 1°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° alinea |
|
|
Gruppo
4 |
|
|
Gruppo
5 |
|
|
Gruppo
6 |
|
|
Gruppo
7 |
Fermo restando l'inquadramento del personale sotto specificato, a livello
aziendale si attuerà l'adattamento alle modifiche organizzative e/o per innovazioni tecnologiche in corso, con conseguenze sulle professionalità ,
sulla base dei seguenti criteri:
la identificazione in via preliminare delle
fasi di lavorazione presenti in azienda,
intendendo per fase
l'insieme delle operazioni
o specializzazioni che concorrono alla realizzazione
di un
segmento di produzione o di
servizio;
la individuazione, all'interno di ciascuna fase, di nuove e più elevate forme di
professionalità rispetto alla
specializzazione, nonché la
individuazione, sia sotto il profilo
qualitativo che quantitativo, dei
criteri di valutazione delle nuove posizioni
professionali per l'acquisizione delle quali saranno
definiti aziendalmente tempi
e modalità ;
la classificazione, in base alle declaratorie e ai profili delle nuove figure
di operatori chiamati
a svolgere tutte
indistintamente le operazioni
comprese nella fase di lavorazione
considerata a livello aziendale, restando comunque acquisito che,
seppure inquadrati in livelli
superiori, i lavoratori
interessati dovranno mantenere la
disponibilità ad assolvere anche le
funzioni e i compiti che sono propri dei livelli di provenienza.
Tale esame avverrà anche con il
concorso delle Organizzazioni sindacali
territoriali.
Gruppo
1
Fanno parte del
gruppo 1 gli impiegati con funzioni direttive con ampi poteri decisionali, nei limiti delle direttive
generali loro impartite.
Appartengono a
questo gruppo gli
analisti di centri
elettronici di elaborazione
dati.
Addetto RV, regia video, con iniziativa dell'operatore
nel dare al video quegli effetti
artistici e compositivi di propria iniziativa ai fini della ottimizzazione dei
risultati.
Quadri
La categoria
si colloca in una
posizione intermedia tra la struttura dirigenziale e il
restante personale dell'Azienda.
In applicazione della legge 13.5.1985
n. 190, così come modificata dalla legge
2 aprile 1986 n.106, e agli
effetti classificatori, tale
categoria viene individuata
all'interno del 1° gruppo, con reciproca presa d'atto tra le parti, che caratteristiche indispensabili della
categoria, nell'ambito del settore Fotolaboratori, sono costituite oltre che dai
requisiti indicati nel 1° gruppo, dallo
svolgimento con carattere
continuativo, sulla base
di notevole esperienza, di mansioni di
rilevante importanza ai fini dello sviluppo e
dell'attuazione degli obiettivi
della impresa, con responsabilità ed ampi poteri di coordinamento, guida e
controllo di più unità organizzative di fondamentale rilevanza, o che svolgano attività di alta
specializzazione di analoga fondamentale rilevanza ai fini della
realizzazione e sviluppo degli obiettivi della impresa.
Gruppo
2
Fanno parte di
questo gruppo i lavoratori che abbiano la responsabilità dell'intero ciclo
produttivo della lavorazione, ovvero coordinino e controllino, in condizioni di autonomia decisionale e operativa, uno o più reparti di lavorazione.
Esempi:
Caporeparto.
Responsabile
della manutenzione delle attrezzature e degli impianti.
Responsabile
della gestione della chimica aziendale.
Responsabile dell'ufficio personale che cura
l'applicazione delle disposizioni contrattuali e
legislative inerenti a paghe
e stipendi, provvede allo svolgimento delle pratiche
presso gli istituti ed enti
previdenziali mantenendosi aggiornato su norme e disposizioni.
Programmatore del centro
contabile che elabora
autonomamente programmi secondo le
procedure richieste, assumendo
la responsabilità delle
elaborazioni risultanti.
Capo
servizio commerciale.
Responsabile della gestione della chimica aziendale e degli impianti di depurazione, con approfondite
conoscenze della normativa esistente in materia.
Responsabile EVM,
elaborazione-video-manipolazione
dell'immagine,
digitalizzazione, miscelazione,
correzione cromatica, effetti speciali (dissolvenze incrociate,
tendine, solarizzazione, effetti
cromatici, effetti di memoria
di quadro con computer).
Gruppo
3
Fanno parte di questo gruppo i lavoratori che
nell'ambito della gestione tecnica o
amministrativa esplicano, nei limiti delle loro attribuzioni, funzioni di concetto con autonomia operativa e
decisionale, ovvero svolgono incarichi che, per complessità e concettualità, richiedono elevata capacità
e rilevanti conoscenze tecniche e amministrative.
Esempi:
Correttore
di produzione stabilmente addetto al controllo di più linee di
stampatrici.
Impiegato che elabora le pratiche con l'estero avendo
conoscenza parlata e scritta di più lingue estere.
Impiegato che coordina all'interno e all'esterno dell'azienda i servizi di
trasporto e spedizione.
Ispettori
commerciali.
Stampatori
di ingrandimenti a più teli.
Ritoccatori provetti
capaci di eseguire
ritocchi all'aerografo, accostamenti di tinte su grandi
superfici, scontorni e
ritocchi su negativi.
Addetto alla manutenzione che, con autonomia operativa
e funzionale, interpretando
schemi costruttivi e funzionali di particolare complessità , effettua
sugli impianti, sulle apparecchiature e sui relativi strumenti, ogni
tipo di intervento risolutivo,
di natura elettrica, elettronica e meccanica,
tale da richiedere elevate conoscenze teoriche e pratiche rispetto a tutte le specializzazioni
indicate.
Lavoratore addetto ad attrezzature di stampa che in
condizioni di totale autonomia funzionale attende a tutte le fasi del
processo produttivo
(taratura iniziale, inquadratura, stampa del soggetto
in misura predeterminata, controllo cromatico
rispetto al campione, rifinitura
e controllo di qualità ) nonché a tutte le attività
di manutenzione, revisione e
messa a punto che consentono di assicurare
l'efficienza dell'attrezzatura
medesima.
Lavoratore addetto ad
impianti di stampa a video e
DIA che, oltre ad intervenire
autonomamente su tutte le funzioni previste, interviene anche nelle necessarie attività di manutenzione, revisione e messa a punto,
che consentano di assicurare
l'efficienza dell'impianto stesso.
Lavoratore addetto a sistemi integrati complessi di sviluppo negativo e stampa
su carta, che in condizioni di
totale autonomia e responsabilità
dei risultati è in grado
di intervenire su tutte le fasi del sistema stesso
comprese le attività di manutenzione, revisione e messa a
punto, che consentano di assicurare l'efficienza
dell'impianto stesso.
Addetto alla manipolazione elettronica della
immagine, in possesso di diploma
di maturità artistica o di equivalente esperienza nel settore
pittorico illustrativo. E’
inoltre in possesso di adeguata formazione sui programmi applicativi di computer specifici del settore.
Opera in condizioni di totale autonomia e responsabilità sul sistema
composto da un input
(scanner elettronico), un output (film
recorder) e da un
computer dedicato alle
lavorazioni di ritocchi,
incastri, inserimenti di
immagine.
Addetto al desk-stop publishing, in possesso di
adeguata preparazione ed esperienza
grafica e di impaginazione.
In condizioni di totale autonomia e responsabilità , assembla e
impagina immagini e testi, sia con i
sistemi manuali che tramite computer.
Addetto alle sviluppatrici continue e a telai, negativo e diapositivo che, oltre a sviluppare in totale autonomia
sia negativi che diapositive,
intervenga nelle necessarie
attività di controllo
densitometrico e chimico,
manutenzione, revisione e messa
a punto che
consentano di assicurare
l'efficienza delle attrezzature medesime.
Addetto alle videocassette in possesso di adeguate conoscenze
tecniche, elettroniche e cinematografiche.
In condizioni di totale autonomia e
responsabilità registra, riversa, elabora
e duplica cassette video-magnetiche, apportando le necessarie eliminazioni e
modifiche sia video che sonore.
E’ altresì in grado di intervenire nella manutenzione e messa a punto delle apparecchiature per il buon funzionamento delle stesse.
Gruppo
4
Fanno parte di
questo gruppo i lavoratori che, provenienti dal livello inferiore,
hanno raggiunto, tramite
la mobilità professionale, la necessaria
qualificazione e svolgono,
in autonomia e
competenza, le funzioni previste
in almeno una delle fasi di lavorazione, sì da consentire l'attuazione di
intercambiabilità all'interno delle
stesse.
L'intercambiabilità avverrà
all'interno di fasi di lavorazione, come quelle di seguito indicate, a
puro titolo esemplificativo:
Cernita di
materiale in arrivo
- Sviluppo pellicole
negative e invertibili - intelaiatura e
confezionamento pellicole.
Stampa + preparazione negativi per ristampe
- Cernita e imbustamento finale con o senza l'ausilio di tavoli di finitura
e prezzatura.
Stampa - Lettura
video - Sviluppo carta e pellicola - Spuntinatura e confezione finale.
Eventuali
altre fasi da definire.
Fanno
parte inoltre di questo gruppo i seguenti profili operai:
Addetto business
graphic, in possesso
di adeguata preparazione ed esperienza grafica.
In condizioni
di autonomia, provvede
a tradurre, sulla
base di informazioni esistenti, dati matematici
e statistici in grafici tramite
il computer.
Addetto photo CD professionale, in possesso di adeguata preparazione ed esperienza fotografica.
In condizioni di autonomia trasferisce, tramite uno scanner, negativi
o diapositive su
compact disk fotografico, apportando le necessarie
correzioni di densità e colore.
Impiegati
Lavoratori che,
con specifica competenza
nell'ambito delle direttive impartite da
impiegati di concetto,
svolgono mansioni d'ordine,
sia tecniche che
amministrative, la cui esecuzione richiede una approfondita
preparazione professionale e acquisita
esperienza di lavoro specifica, nonché con compiti di
guida e controllo delle attività del personale
inquadrato nel gruppo 5°.
A questo
livello si accede
non automaticamente, ma
solo mediante
professionalità acquisita dal
lavoratore nel livello inferiore.
Gruppo
5
Fanno parte di
questo gruppo i lavoratori
provenienti dal 6° al termine dell'iter
professionale.
Gruppo
6
Fanno parte di questo gruppo i lavoratori provenienti dal 7° gruppo e gli
impiegati d'ordine di prima assunzione.
La
permanenza in questo livello è fissata in 18 mesi.
Fanno
parte e permangono in questo gruppo: portieri e guardiani.
Gruppo
7
Fanno
parte
di questo gruppo i
lavoratori di prima
assunzione senza conoscenze professionali.
La
permanenza in questo livello è di 12 mesi.
Fanno
parte di questo gruppo e vi permangono gli addetti alla pulizia.
PARTE
QUINTA
TRATTAMENTO
ECONOMICO
Art.
75 – Minimi di retribuzione e aumenti retributivi
TABELLE
RETRIBUTIVE
TAB.
N° 1
Aumento
dei minimi contrattuali
|
|
|
|
|
|
|
livello |
incremento 1.12.1999 |
incremento 1.1.2001 |
totale
incremento |
UNA
TANTUM (*) |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
42.219 |
49.255 |
91.474 |
150.000 |
|
2 |
38.095 |
44.444 |
82.539 |
150.000 |
|
3 |
33.683 |
39.297 |
72.980 |
150.000 |
|
4 |
30.000 |
35.000 |
65.000 |
150.000 |
|
5 |
26.528 |
30.949 |
57.477 |
150.000 |
|
6 |
22.807 |
26.608 |
49.415 |
150.000 |
|
7 |
19.182 |
22.379 |
41.561 |
150.000 |
Conseguentemente
alle date sottoindicate troveranno applicazione i seguenti nuovi minimi
tabellari:
TAB.
N° 2
|
livello |
minimo
tabellare 1.12.1999 |
minimo
tabellare 1.1.2001 |
|
|
|
|
|
1 |
1.579.998 |
1.629.253 |
|
2 |
1.425.507 |
1.469.951 |
|
3 |
1.260.595 |
1.299.892 |
|
4 |
1.122.690 |
1.157.690 |
|
5 |
992.743 |
1.023.692 |
|
6 |
853.677 |
880.285 |
|
7 |
717.827 |
740.206 |
(*)
UNA TANTUM
L’importo
verrà erogato ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente
contratto collettivo nazionale di lavoro con la retribuzione del mese di
gennaio 2000, in ragione del servizio prestato nel periodo 1° maggio 1999 / 30
novembre 1999.
L’importo
di cui sopra non ha riflessi su alcun istituto contrattuale, ivi compreso il
TFR, e sarà proporzionalmente ridotto in caso di assenze, nel periodo 1° maggio
1999 / 30 novembre 1999, per servizio militare, aspettativa, cassa integrazione
a zero ore, aspettativa non retribuita post-partum ex art. 7 L. 1204/71, e sarà
altresì proporzionato in caso di attività a part-time.
ALLEGATI
ALLEGATO 1
Il raggiungimento delle 38 ore
settimanali avverrà con
le seguenti gradualità :
-
dal 1° giugno 1985: 39 ore
settimanali
-
dal 1° gennaio 1986: 38 ore
settimanali
Per il raggiungimento delle 39 ore settimanali verranno erogate 8 ore di ulteriore riduzione di orario di lavoro
e, fino a concorrenza, le festività soppresse
dalla legge 5/3/1977 o riposi
retribuiti, di cui alla Norma Transitoria del presente
articolo.
Il conseguimento delle 38 ore settimanali verrà operato utilizzando i
riposi retribuiti e le ex festività, di
cui sempre alla norma transitoria, ed ulteriori riduzioni fino a concorrenza.
Norma
transitoria
A partire dal
1° gennaio 1982 vengono
concessi, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, permessi retribuiti pari
a 40 ore (5 giorni).
L'utilizzo di tali
ore potrà avvenire attraverso la loro distribuzione nell'arco delle settimane lavorative annuali.
Il loro utilizzo potrà essere
o come giornate di riposo, o come riduzione dell'orario settimanale di
lavoro.
L'utilizzo delle
ore dovrà essere
stabilito
contemporaneamente alla
programmazione delle ferie
ed esse non
potranno essere godute
come anticipazione o prosieguo del periodo feriale.
Analogamente potranno essere utilizzate altresì
anche le 5
giornate sostitutive delle
ex 5
festività (pari a 40
ore) abolite dalla legge 5/3/1977, fatti salvi gli accordi aziendali.
Nota
a verbale
Il trattamento economico previsto per le
festività soppresse dalla legge
del 5 marzo 1977 sarà il seguente:
nel caso di festività cadenti in un giorno per il quale è prevista la prestazione lavorativa, il trattamento delle
festività sarà ragguagliato a otto ore di normale retribuzione;
le
festività cadenti nei giorni di riposo
infrasettimanali e di domenica saranno
ragguagliate ad 1/6 (6 ore e
40') dell'orario settimanale. Nel caso di modifiche legislative o di accordi
interconfederali le parti si
rincontreranno per riesaminare il problema.
ALLEGATO 2
Norma
transitoria
Fino al 31 maggio 1985 la durata di lavoro del 1°
e 2° turno (diurni) è di 6,40 ore giornaliere
pari a 40 ore
settimanali, con la retribuzione ragguagliata all'orario di
lavoro.
A
partire dal 1° giugno 1985 e fino al 31 dicembre 1985 la durata di lavoro
del 1°
e 2° turno (diurni) è di 6,30 ore
giornaliere, pari a 39 ore settimanali, con la
retribuzione ragguagliata
all'orario di lavoro, come previsto all'art. 24 del C.C.N.L. 13.1.1988.
SLC
SETTORIcontrattuali
POLITICA contrattuale
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AGENQUADRI
POLITICA organizzativa
ASSOCIAZIONE FOTOLABORATORI ITALIANI CONTO TERZI
SLC-CGIL -- FISTel-CISL-- UILSIC-UIL
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i dipendenti dei fotolaboratori conto terzi
Milano, 17 novembre 1999
INDICE
PARTE PRIMA
NORME GENERALI
Art.
1 - Sistema di informazioni 2 - Campo di applicazione 3 - Decorrenza e durata 4 - Nomenclatura
5 - Inscindibilità delle norme contrattuali. Trattamento di miglior favore 6 - Norme complementari 7 - Normativa legale contrattuale 8 - Distribuzione del contratto 9 - Controversie 10 - Diritti sindacali 11 - Rappresentanze sindacali unitarie 12 - Permessi ed aspettativa per cariche sindacali 13 - Igiene e sicurezza del lavoro 14 - Versamento dei contributi sindacali 15 - Innovazione tecnologiche e processi ristrutturazione 16 - Formazione ed aggiornamento professionale
PARTE SECONDA
NORME COMUNI
17 - Assunzioni e documenti 18 - Visita medica 19 - Contratto a tempo determinato - Contratto di lavoro temporaneo 20 - Lavoro a tempo parziale 21 - Contratti di formazione e lavoro 22 - Contratti di solidarietà 23 - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori 24 - Mutamento di mansioni 25 - Passaggio di qualifica 26 - Orario di lavoro 27 - Riduzioni di orario ed ex festività 28 - Flessibilità - orario multiperiodale 29 - Turni 30 - Orario di lavoro notturno 31 - Coefficienti di calcolo 32 - Lavoro supplementare, straordinario, feriale, notturno, festivo 33 - Riposo settimanale e giorni festivi 34 - Interruzioni di lavoro - recuperi 35 - Ferie - 36 - Permessi ed aspettativa - 37 - Assenze - 38 - Tutela della maternità - 39 - Servizio militare - 40-Dirittoallostudio -Art.41 Minimi contrattuali - 42 - Aumenti retributivi - 43 - Corresponsione delle retribuzioni e delle indennità - 44 - Premi di risultato - 45 - Regolamento aziendale - 46 - Disciplina del lavoro - 47 - Cessazione, trapasso o trasformazione di azienda - 48 - Trattamento di fine rapporto - 49 - Previdenza complementare - 50 - Indennità in caso di morte
PARTE TERZA
A - OPERAI
51 Periodo di prova - 52 - Trasferta, rimborsi, assicurazioni - 53 - Congedo matrimoniale -54 - Gratifica natalizia -55 - Aumenti periodici di anzianità - 56 - Malattia ed infortunio -57 Preavviso
B - IMPIEGATI
58 - Periodo di prova - 59 - Congedo matrimoniale - 60 - Tredicesima mensilità - 61 - Aumenti periodici di anzianità - 62 - Indennità di cassa - 63 - Trasferta - 64 - Indennità di disagiata sede - 65 - Trasferimenti - 66 - Trattamento di malattia ed infortunio - 67 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni - 68 - Norme particolari per i Quadri
PARTE QUARTA
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
69 - Mobilità interna - 70 - Professionalità - 71 - Supplementare o straordinario - 72 - Apprendistato - 73 - Tirocinio - 74 - Inquadramento unico
PARTE QUINTA
TRATTAMENTO ECONOMICO
75 - Minimi di retribuzione e aumenti retributivi
ALLEGATI
Allegato 1 - Allegato 2
Addì 17 novembre 1999, a Milano
tra
L'Associazione Fotolaboratori Italiani Conto Terzi (ASSOFOTOLABO), rappresentata dal Presidente Sig. Enrico Viganà, assistito dal Dirigente Responsabile dei Rapporti Sindacali Dott. Paolo Giazzi, con la partecipazione della Delegazione Industriale guidata dall'Avv. Daniele Donati e composta dai Sigg. Giovanni Barcella, Fiorenzo Bernasconi, Ezio Bevilacqua, Dott. Franco Campaner, Domenico Ferrucci, Maurizio Fini, Renato Galli, Enzo Giordanengo, Andrea Mainetti, Franco Ripamonti
con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana, nella persona del Dott. Ottavio Fantini
e
SLC-CGIL rappresentata da
FISTeI-CISL rappresentata da
UILSIC-UIL rappresentata da
è stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei Fotolaboratori Italiani Conto Terzi.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI STIPULANTI
Le Parti si danno atto che è loro comune intenzione operare affinché il presente contratto nazionale di lavoro trovi applicazione a tutte le aziende esercenti attività di sviluppo e stampa di materiale fotografico e cinematografico a passo ridotto, in colore e in bianco e nero per conto terzi.
PARTE PRIMA
NORME GENERALI
Art.1
- Sistema d'informazioni
Premesso che non sono poste in discussione
l'autonomia degli imprenditori, dei lavoratori e delle loro rispettive OO.SS.,
le parti, valutando l'attuale situazione del comparto, concordano sul sistema
dei rapporti sindacali tramite esame congiunto sulle materie di seguito
elencate, al fine di tendere a più consistenti ed elevati livelli occupazionali
attraverso il consolidamento delle strutture produttive per superare,
possibilmente, aspetti di stagionalità che presenta il settore fotografico e in
particolare quello di sviluppo e stampa.
Annualmente, di norma entro il primo
quadrimestre, le Associazioni imprenditoriali forniranno alle OO.SS. a livello
nazionale, interregionale, regionale e comprensoriale informazioni sulle
prospettive produttive della globalità delle imprese del settore per realizzare
un confronto.
L'informazione ed il confronto sui temi e ai
livelli sopra riportati, permetteranno alle parti di verificare, esaminare,
discutere l'andamento della situazione occupazionale ordinaria, femminile,
giovanile, l'organizzazione del lavoro, l'acquisizione di tecnologie più
avanzate, ciò anche nel quadro di una prospettiva generale che si contrapponga
al fenomeno d'occupazione precaria e lavoro nero.
Nel corso di tali incontri le Associazioni
imprenditoriali informeranno sui programmi che comportino nuovi insediamenti
industriali o ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, illustrando i
criteri della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni
sull'occupazione.
Le informazioni di cui al comma precedente
saranno fornite tramite le R.S.U.
Le imprese, nel rispetto di una corretta gestione
del collocamento, s'impegnano a comunicare alle R.S.U. le esigenze di nuove
assunzioni.
Le aziende e i gruppi comunicheranno ogni due
mesi alle R.S.U. i nominativi delle ditte alle quali i lavori conto terzi sono
stati affidati e il genere degli stessi lavori.
Le lavorazioni previste dal presente contratto
dovranno essere affidate dalle aziende committenti soltanto a ditte esterne che
s'impegnano ad applicare al personale dipendente il CCNL di loro pertinenza.
È vietata alle aziende l'assegnazione di lavoro a
domicilio ai propri dipendenti.
Osservatorio nazionale
Le parti concordano di istituire un
Osservatorio nazionale del settore che consenta la predisposizione e la
diffusione adeguata d'informazioni con periodicità trimestrale. A tal fine
l'Osservatorio dovrà predisporre schede aggiornabili e suscettibili
d'informatizzazione sui seguenti andamenti: mercati delle materie prime, flussi
stagionali di lavoro, livelli e sviluppo delle tecnologie di lavoro, sia di
processo che di prodotto, domanda e offerta d'occupazione.
Nell'ambito dell'Osservatorio sarà inoltre
dedicata particolare attenzione al tema dell'ambiente e della sicurezza, alfine
di confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della
normativa nazionale e comunitaria; a tale scopo l'Osservatorio si raccorderà
con le iniziative congiuntamente assunte in merito dalle rispettive
Confederazioni, anche per quanto concerne eventuali tematiche riguardanti gli
scarichi idrici, sulla base degli elementi complessivi disponibili.
L'Osservatorio costituirà sede d'esame e
approfondimento in merito all'andamento e alle prospettive dell'occupazione. In
quest'ambito, con riferimento all'occupazione femminile, sarà effettuata
un'attività di studio e ricerca sulle azioni positive ai sensi della legge n.
125/1991, al fine di individuare le soluzioni più appropriate rispetto alle
specifiche situazioni di settore.
Tale Osservatorio potrà avvalersi di società di
consulenza, comunemente indicate dalle parti, anche al fine di un più corretto
flusso delle informazioni che è finalizzato anche allo studio preventivo delle
evoluzioni tecnologiche.
In particolare i dati dell'Osservatorio potranno
essere utilizzati a livello regionale per costruire una mappa delle attività
anche sommerse del settore, caratterizzate dalle evasioni contrattuali e
fiscali, individuando congiuntamente le iniziative più opportune di tipo
legislativo e contrattuale per superare le attuali difficoltà del settore, con
particolare riferimento al decentramento, al lavoro a domicilio e al mercato
del lavoro.
Le parti s'impegnano per sostenere gli adeguati
processi di ristrutturazione, d'ingresso di nuove tecnologie, di mantenimento o
sviluppo dell'occupazione, ad operare congiuntamente presso le Confederazioni
nazionali e territoriali al fine di ottenere per il settore interventi di
sostegno. Si fa particolare riferimento ai finanziamenti a tasso agevolato
finalizzati allo sviluppo, di cui anche alla Legge 46/82 e successive
modificazioni, sulla ricerca applicata e l'innovazione, che va riorganizzata e
rifinanziata per consentire l'accesso effettivo dell'impresa minore ai relativi
fondi.
Nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio sarà
costituita, entro il 28 febbraio 2000, una Commissione tecnica paritetica,
rappresentativa delle specificità merceologiche del settore, che provvederà a
verificare gli effetti delle innovazioni tecnologiche ed organizzative
intervenute nelle realtà aziendali.
Nello svolgimento della propria attività, la
Commissione avrà l'obiettivo di formulare eventuali proposte per l'integrazione
e/o modifica della struttura dell'attuale sistema d'inquadramento, che terranno
conto anche d'esperienze verificatesi a livello aziendale.
I lavori inizieranno entro il mese di marzo 2000
e si concluderanno entro il mese di febbraio 2001. I risultati cui la
Commissione perverrà saranno congiuntamente presentati alle Parti stipulanti,
le quali ne valuteranno le condizioni di recepimento, nell'ambito del rinnovo
della parte economica del vigente CCNL previsto per il secondo biennio.
Con gli stessi tempi e modalità sopra previsti
opererà inoltre una Commissione tecnica paritetica, con l'incarico di procedere
ad una rilettura del testo contrattuale, allo scopo di evidenziare eventuali
imprecisioni e di fornire congiuntamente - con particolare riferimento al tema
dell'orario di lavoro - ipotesi di riformulazione d'articoli o parti di essi,
che non comporti complessivamente oneri né vantaggi per ciascuna delle parti.
REGOLAMENTO- OSSERVATORIO
Al fine di rendere operativo l'Osservatorio nazionale di cui all'art.1, parte prima, del C.C.N.L. 27.3.1985 del settore Fotolaboratori in conto terzi le parti stipulanti il C.C.N.L. hanno concordato il seguente regolamento attuativo:
- Entro un anno dalla stipula del C.C.N.L.
13.1.1988 sarà costituito dalle parti un gruppo di lavoro paritetico di sei
membri di cui tre in rappresentanza delle OO.SS. congiuntamente stipulanti e
tre in rappresentanza dell'Associazione Fotolaboratori Italiani in conto terzi.
La partecipazione al gruppo deve intendersi a titolo gratuito.
- Il gruppo di lavoro avrà il compito di
verificare le esigenze informative, le modalità di reperimento dei dati e delle
informazioni ritenute di reciproco interesse dalle parti stipulanti, tenuto
conto dei vincoli di spesa.
lì gruppo di lavoro si avvarrà dei dati
informativi che provengono dall'Assofotolaboratori e dalla A.I.F. (Associazione
Italiana Fotocine) eventualmente integrati con dati in altro modo acquisiti o
elaborati da altra fonte imparziale.
- Le parti stipulanti si incontreranno a livello
nazionale nel mese di dicembre di ciascun anno per esaminare i risultati
proposti dal gruppo di lavoro.
lì suddetto esame avrà lo scopo di ricercare
valutazioni convergenti intorno alle situazioni evidenziate e ai loro riflessi,
ferme restando le reciproche autonomie e le rispettive competenze e
responsabilità
- Le riunioni del gruppo di lavoro saranno tenute
presso l'Associazione Fotolaboratori o in altra sede stabilita di comune
accordo.
- Le riunioni del gruppo di lavoro avverranno con
cadenze semestrali salvo diverse intese tra le parti.
Il contratto si applica alle Aziende del
settore fotografico esercenti l'attività di sviluppo e stampa di materiale
fotografico e cinematografico a passo ridotto, in colore e in bianco e nero per
conto terzi.
Si intendono per tali tutte le attività comunque
organizzate e che adottano qualsiasi processo tecnico - tecnologico (in
automatico e non), che comporti l'utilizzo di carta in bobina.
Qualora le Organizzazioni sindacali dei
lavoratori contraenti dovessero concordare con altre associazioni di datori di
lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste dal presente
contratto, tali condizioni si intenderanno estese alle Aziende che abbiano le
medesime caratteristiche e che siano rappresentate dall'Associazione
Fotolaboratori Italiani conto terzi.
Il presente contratto ha validità in tutto il
territorio nazionale e contiene l'impegno delle parti stipulanti di rispettano
e farlo rispettare dai propri iscritti per tutta la durata stabilita.
Il presente contratto, fatte salve le
specifiche decorrenze espressamente previste, decorre dal 10 maggio 1999 e sarà
valido, per la parte retributiva, sino al 30 aprile 2001 e per la parte
normativa fino al 30 aprile 2003. Esso si intenderà prorogato di anno in anno,
ove non sia disdettato da una delle parti contraenti tre mesi prima della
scadenza, a mezzo lettera raccomandata.
In caso di disdetta, il presente contratto
resterà in vigore sino a che non sarà sostituito d successivo contratto
nazionale.
Le parti si danno atto di avere tenuto presente,
nella redazione del presente contratto protocolli di intesa 22 gennaio 1983 e
23 luglio 1993, nonché gli Accordi vigenti, le cui norme, anche se non
esplicitamente citate, si intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.
Agli effetti della interpretazione e
dell'applicazione del presente contratto la dizione lavoratore si intende
indicativa delle categorie dei quadri, impiegati ed operai.
Per le clausole interessanti una sola categoria
di lavoratori sono usate dizioni specifiche: quadri, impiegati, operai.
Le dizioni stipendio, salario, retribuzione,
devono essere intese come segue:
- stipendio o salario sono il corrispettivo
spettante al quadro e all'impiegato o all'operaio a norma delle tariffe
contrattuali e per l'indennità di contingenza;
- retribuzione è quanto complessivamente
percepito dai lavoratori per la loro prestazione lavorativa.
Art.5 - Inscindibilità delle norme contrattuali. Trattamento di miglior
favore
Le disposizioni del presente contratto sono correlative
ed inscindibili fra loro.
Ferma l'inscindibilità di cui sopra, le parti,
con il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni più
favorevoli in atto che dovranno essere mantenute.
Per quanto non regolato dal presente contratto si fa riferimento alle norme di legge vigenti.
Art.7 - Normativa legale
contrattuale
Le dizioni operaio, impiegato e quadro contenute nel presente contratto sono mantenute, agli effetti delle norme di legge e contrattuali, per le disposizioni previdenziali e assistenziali che prevedono un trattamento differenziato.
Art.8 -
Distribuzione del contratto
Il contratto di lavoro sarà distribuito
gratuitamente a tutti i lavoratori.
Per l'applicazione di quanto sopra disposto, avrà
valore esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il
presente contratto.
E' vietata la riproduzione parziale o totale del
presente contratto.
Le controversie individuali, anche se plurime,
che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto, qualora non fossero
conciliate con la Direzione dell'azienda, tramite la Rappresentanza Sindacale
Unitaria, dovranno essere deferite alle competenti Organizzazioni Territoriali
Industriali e dei lavoratori.
Le controversie collettive sulla interpretazione
del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni
Territoriali che ne daranno tempestiva notizia a quelle Nazionali per gli
opportuni indirizzi.
In caso di mancato accordo, tali controversie
saranno deferite al livello nazionale.
L'iter delle controversie di cui al precedente
comma dovrà esaurirsi, salvo i casi di comprovato impedimento, entro il termine
di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte delle
Organizzazioni territoriali e nel caso di mancato accordo comprovato dal
relativo verbale o comunque trascorso detto termine, entro sessanta giorni,
sempre dal ricevimento della richiesta di intervento delle Organizzazioni
Nazionali firmatarie.
Per ciò che concerne i diritti sindacali si fa
riferimento a quanto previsto dalla legge n. 300 del 20 maggio 1970. La
richiesta per lo svolgimento dell'assemblea deve essere presentata almeno due
giorni prima della data dell'assemblea stessa.
Si conviene che saranno messe a disposizione dei
lavoratori per lo svolgimento delle assemblee 12 ore retribuite indipendentemente
dalle dimensioni aziendali.
Nelle aziende che occupano meno di 15 addetti le
assemblee, nel caso non vi siano a disposizione locali idonei all'interno
dell'azienda, si terranno in locali messi a disposizione dalla direzione
dell'azienda nell'adiacenza della sede di lavoro.
In ogni modo le assemblee potranno essere anche
indette dalle OO.SS. territoriali o regionali di categoria stipulanti il
presente contratto.
Inoltre presso le aziende che occupano meno di 15
dipendenti le tre organizzazioni sindacali potranno nominare congiuntamente un
delegato di impresa.
Art.11
- Rappresentanze sindacali unitarie
E' recepito l'Accordo Interconfederale 20
dicembre 1993 per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie.
Nel caso in cui la materia fosse disciplinata da
norme di legge, le parti, secondo le indicazioni che perverranno loro dalle
rispettive Confederazioni, ne recepiranno i contenuti.
Art.12 - Permessi ed aspettativa per cariche sindacali
Ai lavoratori membri degli organi esecutivi
delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, a livello regionale,
comprensoriale e territoriale, saranno concessi brevi permessi non retribuiti
per il disimpegno delle loro funzioni, quando non ostino eccezionali
impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Oltre a quanto previsto dagli art.23, 24, 31 e 32
della legge 20 maggio 1970 n. 300, ai lavoratori membri dei Comitati Direttivi
nazionali, regionali, comprensoriali, territoriali delle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto, potranno essere invece concessi
permessi retribuiti nella misura di 12 giorni annui complessivi per ciascuna
organizzazione sindacale.
I permessi per i dirigenti di comprensorio, di
regione, di territorio e nazionali dovranno essere richiesti per - iscritto
all'azienda dalle organizzazioni interessate. Le organizzazioni dei lavoratori
dovranno altresì comunicare all'azienda per iscritto le qualifiche sopra
menzionate e le variazioni relative.
Le presenti norme non si applicano alle aziende
di cui all'art.35 della legge 20 maggio 1970 n. 300.
Art.13
- Igiene e sicurezza del lavoro
Le aziende, ai sensi di legge, manterranno i
locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrità e l'igiene dell'ambiente
di lavoro curandone l'areazione, la pulizia, l'illuminazione e possibilmente il
riscaldamento; parimenti, le aziende, nei casi previsti dalla legge metteranno
a disposizione degli operai i mezzi protettivi e adotteranno tutti quei
provvedimenti atti a garantire la sicurezza del lavoro.
Da parte sua il lavoratore è tenuto
all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, in adempimento delle leggi,
gli saranno rese note dall'azienda: in particolare è tenuto a servirsi dei
mezzi protettivi curando, altresì, la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
Fermo restando quanto previsto dalle precedenti
norme di legge in materia tuttora vigenti, per ciò che riguarda i diritti e i
doveri delle parti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi
di lavoro, si richiamano le norme del D.lgs 626/94 e successive modifiche ed
integrazioni e le disposizioni di attuazione pattuite con l'Accordo
Interconfederale 22.6.1995.
Per quanto concerne l'uso di attrezzature munite
di videoterminale, si fa rinvio al Titolo VI del D.lgs. 626/94.
Ai sensi dell'Accordo Interconfederale citato i
rappresentanti per la sicurezza nelle aziende con più di 15 dipendenti sono
eletti nell'ambito della RSU nei numeri previsti dall'Accordo stesso.
Nelle aziende che occupano da cinque a 15
dipendenti i compiti e le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza sono
assunti dal Delegato di impresa ove tale carica sia stata attivata.
Per tutto ciò che riguarda le modalità di
elezione dei RLS, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di
accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni
periodiche, le informazioni e la documentazione aziendale si fa espresso rinvio
alle previsioni dell'Accordo Interconfederale.
Art.14
- Versamento dei contributi sindacali
In applicazione di quanto previsto dall'art.26
della legge 20 maggio 1970 n. 300, l'azienda opererà la trattenuta nella misura
deII'1%, su paga base e contingenza, previo rilascio di delega individuale
firmata dall'interessato. Per gli operai la trattenuta sarà rapportata a ore
173 mensili. La delega potrà essere revocata in qualsiasi momento e il
lavoratore potrà rilasciarne una nuova.
Le quote sindacali trattenute mensilmente dalle
aziende saranno versate tramite banca a ciascun sindacato.
Art.15 - Innovazioni tecnologiche e processi ristrutturazione
In caso di processi di ristrutturazione
aziendale, oppure di introduzione di nuovi sistemi produttivi, o di
significative modifiche all'organizzazione del lavoro o di decentramento di
importanti fasi della attività produttiva che comportano ricadute sui livelli
di occupazione o significativi interventi di riconversione professionale dei
lavoratori, - le Direzioni aziendali, fermi restando i distinti ruoli e
responsabilità, esporranno alla RSU e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali
preventivamente alla loro adozione i progetti predisposti, illustrandone
motivazioni e finalità ed esamineranno le osservazioni e le proposte
eventualmente avanzate.
Durante la fase consultiva, che dovrà esaurirsi
entro 15 giorni, le parti non assumeranno iniziative unilaterali.
Art.16
- Formazione e aggiornamento professionale
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la
necessità e si impegnano a dare impulso alla formazione e all'aggiornamento
professionale come mezzo necessario per l'incremento e la conservazione delle
capacità professionali, al fine di ottenere e mantenere un ottimale utilizzo
delle strutture produttive, degli impianti e delle risorse umane.
Le parti pertanto demandano alle strutture
territoriali, per mezzo degli organismi paritetici in coordinamento con gli
indirizzi emersi in sede di Osservatorio e sulla base dei fabbisogni
evidenziati dalle aziende, l'individuazione e l'organizzazione delle iniziative
formative a porre a disposizione delle aziende e dei lavoratori.
PARTE SECONDA
NORME COMUNI
Art.17 - Assunzioni e documenti
L'assunzione del lavoratore dovrà essere
effettuata con lettera nella quale dovranno essere indicati:
1) la data di assunzione;
2) il gruppo cui è assegnato e la categoria;
3) il relativo trattamento economico;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova.
Per l'assunzione il lavoratore dovrà presentare i
seguenti documenti personali:
1) libretto di lavoro;
2) codice fiscale;
3) stato di famiglia;
4) carta d'identità o documento equipollente;
5) eventuale titolo di studio;
6) codice individuale INPS (se in possesso).
Qualora i documenti presentino irregolarità, il
lavoratore è tenuto alla regolarizzazione.
Il datore di lavoro potrà richiedere i
certificati di lavoro relativi alle occupazioni antecedenti a quelle risultanti
dalle registrazioni sul libretto di lavoro, sempreché il lavoratore né sia in
possesso.
Il lavoratore è tenuto inoltre a comunicare alla
direzione dell'azienda eventuali cambiamenti di residenza e domicilio che
intervenissero nel corso del rapporto di lavoro.
Alla cessazione del rapporto di lavoro gli
eventuali documenti in possesso dell'azienda dovranno essere restituiti al
lavoratore e nel libretto di lavoro dovranno essere riportate le indicazioni
relative alla durata del rapporto, al livello di appartenenza e alle mansioni
disimpegnate.
Qualifiche individuate ai sensi dell'art.25 della legge 23 luglio 1999 n. 223
In attuazione delle disposizioni di cui all'art.25, secondo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i gruppi di qualifica individuati dalle parti stipulanti sono i seguenti: 10 - 2 - 30 - 40
lì lavoratore potrà essere sottoposto, prima
dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario indicato dall'azienda
per l'accertamento dei requisiti fisici e psico - attitudinali necessari per
l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita
medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da
Enti pubblici o universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a
continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che
non siano incompatibili, per le maggiori gravosità , con la propria idoneità
fisica.
Il datore di lavoro ha la facoltà di far
controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici e da
istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano ferme in ogni caso le norme di legge
circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al
lavoratore.
Art.19 - Contratto a tempo determinato -
Contratto di lavoro temporaneo
A) L'apposizione di un termine alla durata del
contratto di lavoro a tempo determinato, oltre che nelle ipotesi previste dalle
leggi in materia, è consentita nelle seguenti ulteriori ipotesi:
- lavorazioni a fasi successive che richiedono
maestranze diverse per specializzazione da quelle normalmente impiegate;
- sostituzione di lavoratori in ferie o
aspettativa;
- punte di più intensa attività, derivate da
richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale
produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni
richieste;
- esigenza di collocazione sul mercato di diverse
tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- esecuzione di un'opera o di un servizio
definito e predeterminato nel tempo;
- aumento temporaneo dell'attività indotto da
particolari esigenze del mercato.
B) Il contratto di fornitura di lavoro
temporaneo, disciplinato dalla Legge 24.6.1997 n. 196, può essere concluso,
oltre che nei casi previsti dalla legge stessa, nei casi di possibile ricorso
al contratto a termine previsti dalla precedente lettera A), nonché per coprire
posizioni di lavoro stabilizzate ma temporaneamente scoperte, per il periodo
necessario al reperimento sul mercato del lavoro di personale a tempo
indeterminato.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale
per le quali è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle di cui al
gruppo 6 e 7
In sede aziendale, tra Direzione e RSU saranno
individuati modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione del
premio di risultato ai lavoratori temporanei.
Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito
può essere prorogato per un massimo di 4 volte e per una durata complessiva
delle proroghe non superiore a 24 mesi.
C) I lavoratori assunti con i contratti di cui
alla precedente lettera A) con riferimento alle fattispecie sopra individuate,
non potranno superare il 30% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato
nelle unità produttive fino a 70 dipendenti ed il 25% nelle unità produttive
con oltre 70 dipendenti.
I lavoratori assunti con i contratti di cui alla
precedente lettera B) con riferimento alle fattispecie sopra individuate non
potranno superare il 12% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nelle
unità produttive fino a 70 dipendenti ed il 9% nelle unità produttive con oltre
70 dipendenti.
Comunque i contratti di cui alle lettere A) e B)
non potranno complessivamente superare il 37% per le unità produttive fino a 70
dipendenti ed il 32% nelle unità produttive oltre 70 dipendenti.
Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un
numero inferiore a 15 resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 15
contratti di cui alle precedenti lettere A) e B), in ogni caso il loro numero
totale non dovrà superare il totale dei contratti di lavoro a tempo
indeterminato in atto nell'impresa.
In sede aziendale, con accordo tra Direzione e
RSU, le percentuali di cui sopra possono essere elevate e possono essere
individuate nuove fattispecie.
Le frazioni derivanti dall'applicazione delle
percentuali di cui sopra saranno arrotondate all'unità intera superiore.
D) La Direzione aziendale comunicherà
preventivamente alla RSU o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle
Associazioni sindacali firmatarie del ccnl, il numero, le qualifiche dei
lavoratori utilizzati con contratti di lavoro a tempo determinato e di
fornitura di lavoro temporaneo nonché le durate ed i motivi. Ove ricorrano
motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà
effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l'anno, anche per il tramite
dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato,
l'azienda fornirà agli stessi destinatari di cui al comma precedente, il numero
e i motivi dei contratti di lavoro a tempo determinato e di fornitura di lavoro
temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei
lavoratori interessati.
La durata dei contratti di cui ai punti A) e B)
stipulati per sostituire lavoratori assenti sarà comprensiva dei periodi di
affiancamento eventualmente necessari.
Art.20 -
Lavoro a tempo parziale
Quanto già previsto dal C.C.N.L. e riportato
in allegato in merito alla normativa del lavoro parziale è armonizzato con
quanto previsto dalla nuova disciplina legislativa.
Pertanto, ferme restando le disposizioni della
legge del 19 dicembre 1984, n. 863 sulla disciplina del contratto a tempo
parziale, possono essere stabilite a livello aziendale le condizioni di cui
all'art.5, n.3, della legge medesima.
In considerazione delle specifiche esigenze
organizzative e produttive che caratterizzano il settore dei Fotolaboratori
conto terzi è consentita la prestazione, non obbligatoria, da parte dei
lavoratori a tempo parziale, di lavoro eccedente rispetto all'orario
concordato; ciò con riferimento a quanto previsto dal 40 comma dell'art.5 della
legge n. 863/1984.
Art.21
- Contratti di formazione e lavoro
Anche ai fini di un miglior utilizzo professionale della occupazione, e in particolare di quella giovanile, le parti concordano nell'attuazione dei contratti di formazione e lavoro nell'ambito della legislazione nazionale e territoriale, di cui ancora alla legge 19dicembre 1984, n. 863.
Art.22 -
Contratti di solidarietà
In presenza di difficoltà occupazionali, le parti concordano - prima dell'utilizzo della C.I.G. - di dare attuazione ai contratti di solidarietà previsti dalla legge 19dicembre 1984, n. 863.
Art.23 - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori
Per le modalità di assunzione delle donne e dei minori, nonché per il trattamento normativo da riservare loro, se più favorevole, si rinvia alle leggi vigenti in materia.
Art.24 -
Mutamento di mansioni
Ai sensi dell'art.13 della legge 20 maggio
1970 n. 300 il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è
stato assunto o a quelle corrispondenti al gruppo d'appartenenza, in base al
concetto di mobilità professionale, o a quelle corrispondenti al gruppo
superiore che abbia successivamente acquisito. Nel caso d'assegnazione a
mansioni superiori il lavoratore acquisisce il diritto al trattamento
corrispondente alle mansioni svolte e l'assegnazione stessa diviene definitiva
trascorso il periodo di tre mesi nel disimpegno delle mansioni superiori, a
meno che si tratti di sostituzione d'altro lavoratore assente, con diritto alla
conservazione del posto.
Il passaggio al gruppo superiore sarà notificato
per iscritto all'interessato.
In caso di svolgimento temporaneo di mansioni di
Quadro, che non sia determinato dalla sostituzione d'altro lavoratore assente
con diritto alla conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di
Quadro sarà effettuata trascorso un periodo di sei mesi, come previsto
dall'art.6 primo comma della legge 13.5.1985 n. 190.
Art.25 -
Passaggio di qualifica
Nel caso di passaggio di qualifica da operaio ad impiegato e da impiegato a Quadro, l'anzianità trascorsa rispettivamente come operaio e come impiegato avrà valore agli effetti del preavviso, delle ferie e del trattamento di malattia.
Premesso che la durata massima dell'orario
normale di lavoro è disciplinata dalle norme di legge e che pertanto ai soli
fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono quelli fissati dalle
vigenti disposizioni di legge; ferma restando la durata dell'orario normale
contrattuale di 40 ore settimanali, le parti si danno atto che nelle aziende
del settore la durata dell'orario di lavoro è pari a 38 ore settimanali,
secondo le modalità riportate in allegato 1.
Resta convenuto che la retribuzione oraria
prevista deve essere ragguagliata a 40 ore settimanali senza riproporzionamento
di tutti gli istituti contrattuali.
A tutti gli effetti degli istituti contrattuali,
il mese è considerato di 26 giorni e 173 ore, salvo per il turno notturno, il
cui coefficiente orario sarà di 156 ore.
Fermo restando quanto sopra, le parti convengono
di procedere ad una riduzione d'orario pari a 8 ore annue a decorrere
dall'1.1.1989 e d'ulteriori 8 ore annue a decorrere dal 1.1.1990 da usufruire
mediante riposi individuali.
La distribuzione dell'orario settimanale di
lavoro potrà avvenire su 5 giorni (comprensivi del sabato) o 6 giorni e potrà
essere concordata in sede aziendale fermo restando che il sesto giorno della
settimana sarà considerato lavorativo a tutti gli effetti degli istituti
contrattuali.
Nel caso di distribuzione dell'orario settimanale
di lavoro su 5 giornate, la giornata del sabato eventualmente lavorata darà
diritto al lavoratore a tante ore di riposo pari a quelle lavorate il sabato,
riposo da definire nell'ambito delle altre 5 giornate lavorative della
settimana.
Nel caso in cui l'orario settimanale di lavoro
fosse distribuito su 6 giorni, non si applica il comma precedente.
L'interruzione per la refezione meridiana deve
essere compresa tra le ore 12 e le ore 14, deve avere il carattere di
continuità e non può essere inferiore a mezzora, salvo le deroghe previste
dalle leggi vigenti.
Fatte salve le cause di forza maggiore, qualora a
livello aziendale si concordino con la RSU orari giornalieri per i quali il
lavoratore sia chiamato a svolgere, nell'arco della propria giornata
lavorativa, effettive prestazioni di lavoro articolate su più di due periodi,
sarà compensato, per le ore in tal modo effettuate, con un'indennità pari al 6%
della retribuzione.
Nota a verbale
Resta inteso che alla fine dell'anno saranno effettuati i relativi conguagli, nel caso in cui quanto erogato con il criterio di cui sopra sia inferiore al trattamento corrispondente ad ore 6,66 per ognuna delle festività di cui all'art.33 lett. b).
Art.27 - Riduzioni d'orario ed ex festività
Le riduzioni d'orario di cui all'art.11
dell'accordo 22/1/1983, le ulteriori concesse con il C.C.N.L.27/3/1985, nonché
i riposi compensativi delle festività soppresse dalla legge 5/3/1977 n. 54,
sono stati utilizzati ai fini indicati nell'allegato n. 2 che costituisce parte
integrante del presente contratto.
Pertanto qualsiasi trattamento ad essi connesso è
compreso nella retribuzione mensile normale.
Art.28-Flessibilità - orario multiperiodale
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o
più periodi dell'anno solare o dell'esercizio produttivo, possono avere
esigenze connesse a fluttuazioni di mercato e/o caratteristiche di stagionalità
della domanda.
Per far fronte alle variazioni d'intensità della
produzione, l'orario di lavoro settimanale può essere pertanto realizzato anche
come media in un arco temporale annuo.
Con riferimento a quanto sopra le aziende
potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità (orario
multiperiodale), per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti,
consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di
lavoro nei periodi di maggiore intensità produttiva, ai quali corrisponderanno
equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore intensità produttiva.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per
tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di
comprovati impedimenti.
Al fine dell'attivazione degli orari settimanali
di lavoro in regime di flessibilità, le aziende daranno alla RSU comunicazione
preventiva per esaminare, nel corso di un apposito incontro, le esigenze di
maggior carico di lavoro e il programma e le modalità applicative predisposti
per il loro soddisfacimento.
Il programma, a titolo previsionale, indicherà
altresì i periodi di minor intensità produttiva, nel quale si intende procedere
al godimento dei riposi compensativi.
Tempi e modalità di godimento dei riposi saranno,
a suo tempo, definiti tra Azienda e RSU, fermo restando il rispetto delle
esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
Gli scostamenti dal programma così definito
saranno tempestivamente comunicati alla RSU.
L'effettuazione di regimi d'orario flessibile non
comporterà variazioni al trattamento retributivo mensile.
Le prestazioni eccedenti i regimi d'orario come
sopra programmati saranno considerate straordinarie agli effetti contrattuali.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che, in caso di controversia in sede aziendale sull'attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale, la materia sia tempestivamente esaminata dalle Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori.
In caso di effettuazione di più turni
avvicendati di lavoro, il loro svolgimento dovrà essere determinato settimana
per settimana con carattere di uniformità e dovrà essere comunicato in tempo
utile ai lavoratori.
La durata di lavoro del 1 e 20 turno (diurni) è,
a far data dal 1~ gennaio 1986, di 6,20 ore giornaliere pari a 38 ore
settimanali, con la retribuzione ragguagliata all'orario di lavoro, come
previsto all'art.26.
La durata di lavoro del 30 turno avvicendato
(notturno) è di 6 ore giornaliere e 36 ore settimanali, con la retribuzione
ragguagliata all'orario normale di lavoro, come previsto all'art.26, applicando
i coefficienti di calcolo di cui all'art.31.
Ai lavoratori turnisti del 10, 20 e 30 turno sarà
inoltre corrisposta una maggiorazione del 6% calcolata sulla paga stipendio
base più contingenza.
La percentuale del 12% corrisposta per il 30
turno avvicendato (notturno) è elevata al 13% a far data dall'1.2.2000.
Diverse turnazioni previste a carattere aziendale
saranno contrattate e finalizzate alla fluttuazione del mercato e alle esigenze
della distribuzione con riferimento particolare ai tempi di consegna.
Nel caso l'azienda abbia assegnato mansioni
giornaliere a un lavoratore turnista che abbia compiuto 55 anni di età a
seguito di permanente inidoneità a continuare a lavorare a turni (accertata
da istituti di diritto pubblico e/o medici di fiducia dell'azienda), questi
manterrà ad personam in cifra fissa tanti trentesimi del 50% della
maggiorazione di turno mediamente percepita, quanti sono stati gli anni interi
di servizio prestati effettivamente in turno fino ad un massimo di 30/30.
Tale importo sarà riassorbito fino a concorrenza
nel caso di nuova assegnazione a lavoro in turni.
Art.30 -
Orario di lavoro notturno
La maggiorazione per il lavoro esclusivamente notturno sarà corrisposta in percentuale del 20%, elevata al 21% a far data dall'1 .2.2000, su un orario settimanale pari a 36 ore.
Art.31 -
Coefficienti di calcolo
A tutti gli effetti degli istituti contrattuali il mese è considerato di giorni 26 e di ore 173, salvo per il turno notturno il cui coefficiente orario sarà di ore 1 56.
Art.32 - Lavoro supplementare, straordinario, feriale, notturno, festivo
È considerato straordinario ai soli fini
legali il lavoro prestato oltre l'orario di legge. È considerato lavoro
supplementare quello effettuato oltre l'orario contrattualmente concordato,
salvo il prolungamento convenuto in sede aziendale, per il recupero delle ore
non lavorate nella giornata di sabato ad eccezione fatta per le ore prestate in
regime di flessibilità. Per il lavoro in regime di turno, lo straordinario si
computa dopo l'orario stabilito per ciascun turno.
Il lavoro supplementare e straordinario è
ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Tuttavia, nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova
applicazione il principio della non obbligatorietà e l'azienda potrà far
ricorso al lavoro supplementare e straordinario dandone successiva
comunicazione alla R.S. U.
Sono fatte salve comprovate situazioni di
obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
Nei casi invece di effettuazione di lavoro
supplementare e straordinario non rientranti nel comma precedente, tenendo
sempre conto della non obbligatorietà, l'azienda ne darà comunicazione
preventiva alla R.S.U.
Le prestazioni di lavoro supplementare e
straordinario debbono essere possibilmente preavvisate il giorno prima e devono
essere ripartite il più uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria
cui si rendono necessarie e non possono superare il limite previsto dalla
legge.
È considerato lavoro notturno quello compreso fra
le ore 22 e le ore 7 salvo il caso del lavoro compreso nel 2° e 3° turno.
È considerato lavoro festivo quello eseguito la
domenica, salvo per quello che termina il 3° turno, nonché, per quelle mansioni
particolari per le quali, ai sensi di legge, è consentita la prestazione
domenicale con riposo compensativo in un altro giorno della settimana. Per
questi ultimi è considerato lavoro festivo quello compiuto in un giorno di
riposo compensativo e per la prestazione domenicale la retribuzione oraria sarà
maggiorata del 30%.
Per il lavoro supplementare e straordinario
dovranno essere corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione:
1) lavoro supplementare e straordinario feriale
30%
2) lavoro supplementare e straordinario notturno
- festivo e.
lavoro in festività nazionali e infrasettimanali
60%
Per il lavoro supplementare e straordinario non
collegato con l'orario normale
1) se diurno 30% con un minimo di 2 ore di
retribuzione;
2) se notturno 60% con un minimo di 3 ore di
retribuzione.
Le suddette percentuali non sono cumulabili,
intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Dichiarazione congiunta a verba1e
Le parti, ferme restando le procedure e i limiti per l'effettuazione di prestazioni oltre il normale orario contrattuale, confermano che nel corso dei vari rinnovi, che hanno definito la riduzione progressiva dell'orario di lavoro contrattuale dalle originarie 48 ore a 40 ore settimanali, e in quelli successivi non hanno inteso superare la qualificazione legale del lavoro straordinario di cui alle disposizioni di legge.
Art.33
- Riposo settimanale e giorni festivi
Sono considerati festivi i giorni seguenti:
a) tutte le domeniche (salvo le eccezioni e
deroghe consentite dalla legge);
b) le seguenti festività
- 1° gennaio: Capodanno
- 6 gennaio: Epifania
- il lunedì successivo la Pasqua
- 25 aprile: anniversario della Liberazione
- 1° maggio: festa del lavoro
- 15 agosto: Assunzione della B.V. Maria
- 10 novembre: Ognissanti
- 8 dicembre: Immacolata Concezione
- 25 dicembre: 5. Natale
- 26 dicembre: 5. Stefano
- giorno del Santo Patrono (per le aziende con
sede nel Comune di Roma: 29 giugno SS. Pietro e Paolo)
Le giornate del 2/6 e del 4/11 sono spostate alla
domenica immediatamente seguente e saranno retribuite come le festività cadenti
in domenica.
Per le festività di cui al punto b), cadenti in
domenica il trattamento economico degli operai sarà pari ad 1/6 dell'orario
settimanale contrattuale considerato sulla retribuzione.
Per le festività cadenti in domenica sarà
corrisposto agli impiegati 1/26 della retribuzione.
Dovrà essere egualmente corrisposto, per intero,
il trattamento economico di cui al comma precedente, al lavoratore che risulti
assente dal lavoro per i seguenti motivi:
infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo
di assenza facoltativa seguente il puerperio, congedo matrimoniale, ferie,
permessi e assenze per giustificati motivi;
b) riduzione dell'orario di lavoro normale
giornaliero e settimanale;
c) sospensione dal lavoro, a qualunque causa
dovuta, indipendentemente dalla volontà del lavoratore, salvo per quanto
concerne le festività di cui al punto b) e i periodi di sospensione dal lavoro
in atto da oltre due settimane.
Nel caso di assenza per malattia, infortunio sul
lavoro, gravidanza e puerperio, l'azienda integrerà il trattamento degli
Istituti assistenziali sino a raggiungere la retribuzione netta che il
lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato ammalato ed infortunato.
Art.34
- Interruzioni di lavoro - Recuperi
In caso di interruzione temporanea di lavoro
per causa di forza maggiore, verificatasi sia prima sia dopo l'inizio del
lavoro, all'operaio sarà corrisposta la normale retribuzione limitatamente alla
giornata in corso.
Resta diritto dell'azienda sia di avvalersi della
cassa integrazione guadagni, sia di adibire i lavoratori ad altri lavori
durante il periodo di interruzione.
E' facoltà dell'azienda di far recuperare le ore
perdute a causa di forza maggiore, o le soste di lavoro concordate,
corrispondendo la sola retribuzione senza maggiorazione. I recuperi dovranno
avvenire in via continuativa e per non più di 1 ora al giorno, con inizio entro
e non oltre il 150 giorno dalla ripresa del lavoro.
Per il personale impiegatizio e quadro, in caso
di sospensione di lavoro e di riduzione della durata di orario disposti
dall'azienda o dalle competenti autorità ,la retribuzione mensile non subirà
riduzioni.
Il lavoratore ha diritto per ogni anno di
servizio ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione commisurata
all'orario contrattuale pari a 4 settimane. Con decorrenza dal I° gennaio 1993
tale periodo sarà pari a 4 settimane più un giorno.
Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie
intere, al lavoratore spetteranno tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di
anzianità
Analogamente, in caso di risoluzione del rapporto
di lavoro, al lavoratore spetterà il compenso per ferie non godute in ragione
dei dodicesimi maturati sino al momento della cessazione del rapporto di
lavoro.
Si computano nell'anzianità , agli effetti del
diritto alle ferie, i periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e
puerperio nei limiti previsti dal presente contratto e per le assenze
giustificate, per un periodo non superiore a tre mesi complessivi nell'anno
feriale.
La programmazione delle ferie dovrà avvenire in
tempo utile tra la Direzione Aziendale e la R.S.U.
Le ferie saranno concesse in misura di tre
settimane consecutive salvo diverso accordo tra le parti interessate. La quarta
settimana di ferie dovrà essere goduta nel periodo di bassa stagione.
In caso di controversie le parti in azienda
potranno tempestivamente rincontrassi per esaminarne le implicazioni e per
favorirne la soluzione.
Il periodo di preavviso non può essere
considerato periodo di ferie.
Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti
nel periodo delle ferie daranno luogo al relativo trattamento economico, senza
che da questo derivi il prolungamento del periodo feriale.
Il periodo feriale non può avere inizio in giorno
festivo.
Ai sensi dell'art.14 della legge 19 gennaio 1955
n. 25 la durata delle ferie per gli apprendisti non dovrà essere inferiore ai
30 giorni di calendario, per quelli di età inferiore ai 16 anni.
Si conviene che le ferie dovranno essere godute
nel periodo 1°gennaio-31 dicembre di ogni anno con una franchigia di 35 giorni
lavorativi, contemporaneamente per l'intero stabilimento, o per reparti, o per
scaglioni, o individualmente. Tenuto conto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 616 del 16/30 dicembre 1987, le parti si danno atto che la
malattia con ricovero ospedaliero, regolarmente comunicata e certificata,
sopravvenuta durante il periodo delle ferie, ne interrompe il decorso.
Al lavoratore saranno concessi brevi permessi
per improrogabili giustificate necessità familiari.
Potranno altresì essere concessi brevi permessi
ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi,
compatibilmente con le esigenze tecniche dell'azienda.
In particolare considerazione saranno tenute
inoltre le richieste di permessi per consentire agli eletti di partecipare alle
riunioni degli organismi scolastici di cui alla legge 416/1974.
Per i permessi di cui ai commi precedenti nessuna
retribuzione è dovuta al lavoratore e le ore perdute potranno essere recuperate
se concordate all'atto della richiesta.
Inoltre al lavoratore a tempo indeterminato, non
in prova, che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessità
personali e familiari, l'Azienda può concedere un periodo di aspettativa
senza diritto alla retribuzione né alla maturazione di anzianità ad alcun
titolo.
Per quanto concerne i permessi e le aspettative
inerenti i portatori di handicap, i tossicodipendenti e i loro rispettivi
familiari, la tutela della maternità, si fa riferimento alle relative norme di
legge.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che eventuali
condizioni di miglior favore contenute nei protocolli n. 2 e 3 del ccnl 11
maggio 1995 sono mantenute.
Tutte le assenze debbono essere
tempestivamente giustificate. Le giustificazioni dovranno essere presentate
all'azienda entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno
successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di
impedimento.
La comunicazione di assenza per malattia deve
essere fatta all'azienda entro il giorno successivo all'assenza, salvo casi
individuali di impossibilità per la comunicazione e la giustificazione
dell'assenza per malattia ed infortunio, si fa riferimento alle norme di cui
agli artt.56 parte terza operai e 66 parte terza impiegati.
Art.38 -
Tutela della maternità
Per la tutela della maternità , si fa
riferimento alle norme di legge vigenti.
Con decorrenza dal 1° giugno 1992 alla
lavoratrice sarà corrisposto un trattamento economico, per un periodo massimo
di cinque mesi di assenza obbligatoria, ad integrazione di quello di legge,
fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione netta.
In conformità a quanto previsto dal D.L. 19
settembre 1946 n. 303 e dalla legge 24 dicembre 1986 n. 958 la chiamata alle
armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro e il lavoratore
ha diritto alla conservazione del posto.
Il tempo trascorso in servizio di leva è
computato agli effetti della indennità di anzianità fino all'entrata in vigore
della legge 297/82.
Le norme di cui sopra si applicano
subordinatamente alla osservanza dell'obbligo da parte del lavoratore di porsi
a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio entro 30 giorni dal
congedo o dall'invio in licenza illimitata.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di
lavoro.
A) Diritto allo studio
I lavoratori che, al fine di migliorare la
loro cultura, anche in relazione all'attività dell'azienda, intendano frequentare,
presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno
diritto, con le precisazioni indicate nei commi successivi, di usufruire di
permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale messo a disposizione di
tutti i lavoratori.
I permessi retribuiti potranno essere richiesti
per un massimo di 150 ore pro capite per triennio utilizzabili anche per un
solo anno.
Nel caso che sia richiesta la frequenza di corsi
che abbiano attinenza, riconosciuta dall'azienda, con il settore dello sviluppo
e stampa materiale fotografico cinematografico-amatoriale per conto terzi, e
servano ad incrementare la professionalità e a favorire la qualificazione
professionale, il numero massimo delle ore utilizzabili nel triennio sarà pari
a 200.
All'inizio di ogni triennio sarà determinato il
monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio
moltiplicando ore dieci annue per tre e per il numero totale dei dipendenti in
forza all'azienda o nell'unità produttiva in quella data, salvi i conguagli
successivi in relazione alla variazione del numero dei dipendenti.
I lavoratori che contemporaneamente potranno
assentarsi dalla azienda o dalla unità produttiva per l'esercizio del diritto
allo studio non dovranno superare il due per cento del totale della forza
occupata; dovrà comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento
dell'attività produttiva mediante accordi con le rappresentanze sindacali
aziendali.
A tal fine il lavoratore interessato dovrà
presentare domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che
saranno concordate a livello aziendale.
Tali termini, di norma, non saranno inferiori al
trimestre. Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di un
terzo del monte ore triennale o determini l'insorgere di situazioni
contrastanti con le condizioni di cui al quarto comma, la Direzione e la
Rappresentanza sindacale unitaria e/o, in mancanza, la Commissione interna,
stabiliranno un ordine di priorità tenendo presenti le istanze espresse dal lavoratore
in ordine alla frequenza, fermo restando quanto previsto dal quarto comma,
quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi ecc.
Saranno ammessi ai corsi solo coloro che siano in
possesso dei necessari requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive
indicate nei commi precedenti.
I lavoratori dovranno fornire all'azienda un
certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati di frequenza
con l'indicazione di ore relative.
Eventuali divergenze circa l'osservanza delle
condizioni specifiche del presente articolo saranno oggetto di esame congiunto
tra la direzione e la rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, la
commissione interna.
Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei
corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permessi
usufruiti, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei
limiti e alle condizioni indicate nel quarto comma, é costituito da regolare
frequenza dell'intero corso.
L'applicazione della percentuale di cui al quarto
comma avverrà assicurando l'esercizio del diritto allo studio ad almeno un
lavoratore per ciascuna azienda.
Per la quantificazione delle ore il calcolo sarà
eseguito sui lavoratori in organico con contratto a tempo indeterminato.
B) Lavoratori studenti
Ai lavoratori studenti, iscritti e
frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria,
secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali,
pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli
di studio legali, saranno concessi permessi retribuiti, per esigenze di studio,
nella misura di una settimana di calendario all'anno.
Tali permessi si aggiungeranno ai permessi
giornalieri retribuiti per sostenere prove di esame previsti dall'art.10 della
legge n.300/70.
Inoltre ai lavoratori predetti potranno essere
concessi, per le stesse esigenze, permessi non retribuiti fino ad un massimo di
una settimana di calendario all'anno.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione
delle certificazioni necessarie all'esercizio del diritto di cui ai commi
precedenti.
La RSU potrà optare tra il trattamento sopra
indicato ed eventuali trattamenti aziendali esistenti per lo stesso titolo.
I minimi contrattuali afferenti a ciascun livello di classificazione di cui all'art.74 sono riportati nella tabella 2 dell'art.75.
La retribuzione di fatto di ciascun lavoratore, in relazione al proprio livello di inquadramento, e i corrispondenti minimi tabellari, sono aumentati, alle scadenze stabilite, degli importi indicati nella tabella 1 dell'art.75.
Art.43 - Corresponsione delle retribuzioni e delle indennità
La retribuzione sarà erogata mensilmente o per
altro periodo minore. La corresponsione della paga e delle indennità spettanti
all'operaio per la cessazione del rapporto di lavoro sarà effettuata mediante
busta paga o documento equipollente sul quale saranno specificati i singoli
elementi delle spettanze e delle trattenute.
Qualsiasi reclamo sulla corresponsione della
somma pagata rispetto a quella indicata nella busta o prospetto, nonché sulla
quantità della moneta dovrà essere fatta all'atto del pagamento.
Premessa
Le parti, riconfermando l'Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993 in materia di contrattazione aziendale - che riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL - convengono di regolamentare come segue la definizione del Premio di risultato.
***
La contrattazione aziendale con contenuti
economici è consentita nell'ambito della prassi negoziale in atto con
particolare riferimento alle piccole imprese.
Sulla base e nei limiti di quanto stabilito
dall'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 sono titolari della
contrattazione a livello aziendale le RSU e le strutture territoriali delle
Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL.
Le aziende sono assistite e/o rappresentate dalle
Associazioni Imprenditoriali territoriali competenti cui aderiscono o
conferiscono mandato.
Oggetto della contrattazione è l'istituzione di
un premio correlato ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi
concordati tra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di
qualità, di redditività e altri traguardi rilevanti ai fini del miglioramento
della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all'andamento
economico dell'impresa.
Al fine di acquisire elementi di conoscenza
comuni per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le
parti valuteranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e
le relative prospettive tenendo conto dell'andamento della competitività e
delle condizioni essenziali di redditività dell'azienda.
Una volta individuati gli obiettivi saranno
definiti i parametri, i meccanismi e gli importi collegati.
Potranno anche essere concordati forme, tempi ed
altre clausole per l'informazione e la verifica circa i risultati e per il
riesame degli obiettivi e dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche
delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell'accordo.
In relazione a quanto sopra il premio non potrà
essere determinato a priori e avrà caratteristiche di totale variabilità
Il premio dovrà avere i requisiti per beneficiare
del particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge che
dovrà essere emanata in attuazione del Protocollo del 23 luglio 1993.
L'accordo per il premio avrà durata quadriennale
e la contrattazione avverrà nell'osservanza della procedura di cui al presente
articolo. La prima contrattazione sarà avviata dalla scadenza del primo biennio
di validità del presente CCNL.
La richiesta di rinnovo dell'accordo aziendale
dovrà essere avanzata in tempo utile alfine di consentire l'apertura della
procedura negoziale un mese prima della scadenza dell'accordo.
Una volta iniziata la procedura negoziale saranno
garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione di ogni
tipo di agitazione e di iniziative unilaterali sulle materie in discussione per
un periodo di due mesi dalla presentazione della richiesta di incontro e
comunque per tutto il mese successivo alla scadenza dell'accordo precedente.
I premi di produzione o istituti retributivi
analoghi eventualmente esistenti a livello aziendale rimangono fissati nelle
quantità concordate e non saranno più oggetto di successiva contrattazione. Le
Parti all'atto della istituzione del premio di risultato procederanno alla loro
armonizzazione fermo restando che da tale operazione non devono derivare né
oneri per le aziende né perdite per i lavoratori.
Art.45 -
Regolamento aziendale
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.
Art.46
- Disciplina del lavoro
Per infrazioni disciplinari la Direzione
dell'azienda potrà applicare i seguenti provvedimenti:
-rimprovero verbale o rimprovero scritto;
- multa sino a tre ore di normale retribuzione;
- sospensione dal lavoro sino a tre giorni:
- licenziamento senza preavviso.
L'ammontare delle multe sarà devoluto ad una
qualsiasi istituzione sociale a favore del lavoratore stabilita per accordo fra
la Direzione e la R.S.U.
Nelle sotto elencate mancanze, al lavoratore
potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima
mancanza, la multa nel caso di recidiva, la sospensione nei casi di recidiva in
mancanza già punita con multa nei 6 mesi precedenti.
Nel caso in cui le mancanze rivestano carattere
di maggiore gravità , anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere
direttamente inflitta la multa o la sospensione quando il lavoratore:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni anche
temporaneamente il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo
sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni
ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni
alle macchine e ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire
tempestivamente il suo diretto superiore di eventuali guasti al macchinario in
genere odi evidenti irregolarità nell'andamento della lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto o
introduca senza autorizzazione bevande alcoliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di
ubriachezza; in tal caso il lavoratore sarà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto, purché non
assumano carattere di rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione
all'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di
oggetti per proprio uso o per conto terzi, allorché si tratti di lavorazione o
costruzione di lieve rilevanza;
i) in qualunque modo trasgredisca alle
disposizioni del regolamento interno aziendale o commetta qualunque atto
che porti pregiudizio alla morale e all'igiene.
Potrà essere licenziato senza preavviso il
lavoratore colpevole di:
1) lavorazione o costruzione all'interno dello
stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso
o per conto terzi, nei casi non previsti dal precedente punto i), salvo anche
il diritto dell'azienda di operare sulle indennità e fino alla concorrenza
dell'indennità stessa, le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;
2) introduzione nello stabilimento di persone
estranee senza regolare permesso della Direzione, salvo il caso in cui le
mancanze, in concreto, abbiano carattere di minore gravità nella quale ipotesi
potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
3) recidiva nella medesima mancanza che abbia
dato luogo già a sospensioni nei 6 mesi precedenti, oppure quando si tratti di
recidiva nella identica mancanza che abbia dato luogo a 2 sospensioni;
4) reati per i quali siano intervenute condanne
penali definitive e per i quali, data la loro essenza, si rende incompatibile
la prosecuzione del rapporto di lavoro;
5) prestare la propria opera presso aziende che
svolgono attività similari a quella presso la quale è occupato;
6) insubordinazione grave verso i superiori;
7) furto;
8) danneggiamento volontario o con colpa grave,
del materiale dello stabilimento o di quello in lavorazione;
9) rissa nello stabilimento
10) reati di cui al punto 4), commessi
nell'ambito aziendale;
11) trafugamento di schizzi, disegni o documenti
di procedimento di lavorazione o di fabbricazione o riproduzione degli stessi,
nonché divulgazione di notizie inerenti le politiche commerciali della azienda;
12) esercizio di attività economica in
concorrenza con l'azienda sia in conto proprio che in conto terzi;
13) abbandono del posto di lavoro che può
arrecare pregiudizio alla sicurezza degli impianti e alla incolumità della
persona.
Per quanto non contemplato valgono le
disposizioni previste dalla legge 20 maggio 1970 n. 300 e dalla legge n.
604/1966.
Art.47 - Cessazione, trapasso o trasformazione di azienda
a) Operai
Nel caso di licenziamento per cessazione,
trapasso, trasformazione o liquidazione di azienda (escluso il fallimento e la
liquidazione forzata) il periodo di preavviso relativo al personale operaio
sarà elevato a 4 settimane.
Nel trapasso o nella trasformazione d'azienda
l'operaio che resta alle dipendenze della ditta subentrante conserva nei
confronti di essa tutti i diritti acquisiti presso la precedente azienda ove
non sia liquidato a tutti gli effetti alla data di trapasso o trasformazione.
Per dare luogo al licenziamento collettivo, il
trapasso o trasformazione d'azienda deve risultare da atto pubblico.
b) Impiegati e quadri
La cessazione e la trasformazione dell'azienda in
qualsiasi momento non risolve di per se, il contratto di impiego e il personale
conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo la facoltà di
ciascun impiegato di chiedere la liquidazione della indennità di anzianità e di
iniziare ex novo un altro rapporto di lavoro.
Art.48 - Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto è regolato
dalle norme della legge 29.5.1982, n. 297 e successive modifiche.
Ai sensi dell'art.5 della legge sopracitata il
trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori con qualifica operaia è
commisurato a 24/30esimi di retribuzione (par.173) per ogni anno di anzianità.
A far data dall'1.1.1990 il TFR per gli operai
sarà commisurato a 30/30 per ogni anno di anzianità
Ai sensi dell'art.5 della legge 297/1982
l'indennità di anzianità maturata dai lavoratori in forza al 31.5.1982 è
determinata in relazione alla qualifica di appartenenza, sulla base delle
disposizioni di cui all'art.8 parte operai e lì parte impiegati del CCNL
22.7.1981.
Per i lavoratori in servizio alla data del
31luglio 1985 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro
competenza a seguito della applicazione delle norme previste dal presente
articolo e dalla somma di Lire 280.000 già eventualmente corrisposta in forza
dell'accordo del 22 luglio 1981 e del 27 marzo 1985 a titolo di acconto su
detta anzianità al netto di ogni ritenuta e senza distinzione per categoria e/o
anzianità
Art.49
- Previdenza complementare
Le parti,
- visto il Dlgs. 21 aprile 1993 n0 124, sulla
disciplina di forme pensionistiche complementari, come modificato ed integrato
dalla Legge 8 agosto 1995 n0 335.
- Considerato l'art.48 del ccnl 11 maggio1995 in
tema di previdenza integrativa.
- Visto lo Statuto del Fondo pensione
complementare Byblos
hanno concordato quanto segue, al fine di
contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale per i
lavoratori del settore.
1) Assofotolaboratori manifesta la volontà -
della quale le Organizzazioni Sindacali prendono positivamente atto - di
aderire a Byblos, e si impegna ad esperire, insieme alle Organizzazioni
Sindacali, gli adempimenti formali necessari al riguardo.
2) La raccolta delle contribuzioni avverrà su
base volontaria dal 1° novembre 2000.
3) Le aliquote contributive sono le seguenti:
con riferimento alla retribuzione utile per il
TFR
- 1% a carico del lavoratore
- 1% a carico dell'impresa
con riferimento alla quota di TFR da maturare
nell'anno
100% per il lavoratore di prima occupazione
assunto successivamente alla data di entrata in vigore del Dlqs n° 124/93
- quota del TFR pari al 2% della retribuzione
utile alla determinazione dello stesso TFR, per tutti gli altri dipendenti.
eventuali modifiche delle aliquote di cui sopra,
così come previsto dalla norma statutaria di Byblos, sono di esclusiva
pertinenza delle parti stipulanti il presente accordo.
4) Le parti provvederanno a notificare il
presente accordo a Byblos, attivandosi affinché il settore abbia adeguata
rappresentatività negli Organi statutari del Fondo e, attraverso apposita
Commissione Tecnica, cureranno gli aspetti organizzativi.
5) Per far fronte alle spese di costituzione ed
avvio del Fondo si conviene un importo una tantum di L. 7.000 a carico delle
aziende che applicano il presente ccnl per ogni dipendente in forza alla data
di costituzione del Fondo, da versare al Fondo entro il 30 aprile 2000. Ciascun
lavoratore che aderisce al Fondo, all'atto della iscrizione, dovrà versare un
contributo una tantum di L. 10.000.
6) Le parti convengono che eventuali problemi che
dovessero insorgere saranno oggetto di esame congiunto, nello spirito e con la
finalità della salvaguardia dell'autonomia del settore.
Art.50
- Indennità in caso di morte
In caso di morte del lavoratore il trattamento
di fine rapporto e la indennità sostitutiva del preavviso debbono essere
corrisposti al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai
parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
In mancanza delle persone indicate al primo
comma, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione
legittima, ai sensi dell'articolo 2122 del c.c. come modificato dalla sentenza
n. 8 del 1972 della Corte Costituzionale.
PARTE TERZA
A-OPERAI
L'assunzione in servizio del lavoratore può
avvenire con un periodo di prova da notificare per iscritto nella lettera di
assunzione, e nelle seguenti misure massime:
3°, 4°, 5° gruppo = 3 settimane di effettivo
lavoro;
6°, 7° gruppo = 2 settimane di effettivo lavoro.
Non sono ammesse altre protrazioni né il rinnovo
del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tutti i
diritti e gli obblighi del presente contratto.
Durante il periodo di prova è reciproco il
diritto di risoluzione del rapporto di lavoro con il solo pagamento delle
retribuzioni stabilite per il gruppo di appartenenza, nonché gli eventuali
ratei di ferie, gratifica natalizia e TFR.
Alla scadenza del periodo di prova, il lavoratore
si intenderà confermato in servizio ove l'azienda non abbia proceduto alla
disdetta, e il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a
tutti gli effetti contrattuali e di legislazione del lavoro.
Art.52 - Trasferta, rimborsi, assicurazioni
All'operaio in missione per esigenze di
servizio spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio,
corrispondenti a mezzi normali di trasporto, nonché il rimborso delle normali
spese di vitto e alloggio a piè di lista, quando la durata della trasferta
obblighi ad incontrare tali spese.
Ai fattorini raccoglitori (esclusi quelli che
osservano l'orario normale di lavoro con relativa marcatura del cartellino)
verrà riconosciuto, oltre al rimborso delle spese di vitto e alloggio a piè di
lista, un compenso forfetario di lire 4.000 per ogni giornata lavorata; tale
importo passerà a lire 6.000 per ogni giornata lavorata a decorrere dal 10
gennaio 1993. lì riconoscimento del compenso forfetario è dovuto a titolo di
indennità per i possibili ritardi di rientro in sede, peraltro non costanti nel
tempo, per ogni giornata lavorata.
In ogni caso per tutti i raccoglitori le aziende
provvederanno ad una copertura assicurativa per il rischio di infortunio
permanente totale o parziale in caso di morte, derivante dall'uso di automezzi,
nel limite di un massimo di lire 30.000.000 per persona.
Parimenti sarà corrisposta a titolo di indennità
cassa o maneggio denaro una indennità pari al 5% calcolata sulla paga base e
contingenza, qualora siano ritenuti responsabili.
Nota a verbale
Ferma restando la normativa prevista
all'articolo di cui sopra le parti si danno atto della utilità di precisare il
criterio anche temporale a cui si riferisce il predetto compenso forfetario.
In occasione di matrimonio l'operaio avrà
diritto ad un permesso di giorni 15 consecutivi di calendario retribuiti, di
cui 7 quale anticipo per conto dell'INPS.
La richiesta di congedo dovrà essere presentata
con un preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio.
La gratifica natalizia per gli operai e gli
apprendisti viene stabilita per ciascun anno, nella misura di 200 ore di
retribuzione e dal relativo importo non dovrà essere effettuata alcuna
detrazione di quanto corrisposto dall'INPS o dall'INAIL per i casi di malattia
o di infortunio sul lavoro.
Il pagamento avverrà di norma alla vigilia di
Natale e comunque, in casi eccezionali, il saldo dovrà avvenire non oltre il 31
gennaio successivo.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto
di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi per quanti
sono i mesi di servizio prestati.
Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni
non saranno considerate, mentre saranno calcolate come mese intero le frazioni
superiori ai 15 giorni.
I periodi di assenza per malattia, infortunio,
gravidanza, puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dal
presente contratto, nonché i periodi di assenza per regolari permessi, quando
siano complessivamente di durata inferiore al mese, saranno utilmente computati
ai fini della gratifica natalizia.
Art.55 - Aumenti periodici di anzianità
Agli operai per anzianità di servizio maturata
presso la stessa azienda indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà
corrisposto per ogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni un aumento in
cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo.
L'importo degli aumenti per ciascun livello
retributivo e rapportato al mese è il seguente:
- 30 = 42.500 lire
- 40 = 40.500 lire
- 50 = 38.500 lire
- 60 = 35.000 lire
- 70 = 32.500 lire
Detti aumenti fanno parte della retribuzione
di fatto e non sono considerati ai fini dei cottimi e delle altre forme di
lavoro od incentivo.
Gli aumenti periodici decorrono dal 1~ del mese
immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità
Poiché l'anzianità valida per la maturazione
degli scatti è quella aziendale, in caso di passaggio di livello, compresi casi
di passaggio da operaio a impiegato, si farà luogo alla rivalutazione degli
scatti maturati al valore corrispondente al livello acquisito e la frazione del
biennio in corso di maturazione sarà utile per l'attribuzione dello scatto al
valore del nuovo livello.
Tale norma non si applica per i passaggi di
livello che avvengano nel corso dell'iter professionale di carriera.
Tuttavia, qualora vi sia automatismo di carriera,
l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici decorre
nuovamente dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui l'operaio avrà
completato il previsto iter professionale della propria specializzazione.
Art.56
- Malattia e infortunio
Per quanto concerne il controllo delle assenze
per infermità, fermo restando quanto previsto dall'art.5 della legge 20.5.1970,
n. 300, vengono stabilite le seguenti regole e comportamenti:
1) Il lavoratore assente per malattia è tenuto a
trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00
alle ore 19.00, disponibile per le visite di controllo;
2) nel caso in cui a livello territoriale le
visite di controllo siano effettuate, su decisione dell'Ente preposto ai
controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno
adeguate, previa verifica condotta dalle rispettive Organizzazioni
Territoriali, ai criteri organizzativi locali;
3) il mancato rispetto da parte del lavoratore
degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti comporterà per il lavoratore
stesso la perdita automatica del trattamento economico contrattuale,
debitamente comunicata ai soli fini informativi, per l'intero periodo di
malattia;
4) sono fatte salve le eventuali documentate
necessità di assentarsi dal domicilio per cause inerenti la malattia.
Naturalmente la successiva effettuazione del
controllo medico rimane la condizione necessaria per la giustificazione
dell'assenza.
Nel caso di assenza per malattia e infortunio non
sul lavoro l'operaio avrà diritto al seguente trattamento:
1) conservazione del posto senza interruzione di
anzianità per un periodo massimo di dodici mesi anche con più eventi morbosi
nell'arco di 24 mesi consecutivi;
2) corresponsione da parte dell'azienda di una
integrazione di quanto l'operaio percepisce dagli istituti assicurativi sino a
raggiungere il 100% della normale retribuzione netta giornaliera (escluso
l'eventuale compenso per lavoro straordinario), ragguagliato all'orario
contrattuale settimanale, con corresponsione dal 1° al 180° giorno.
Agli effetti del trattamento di cui sopra, è
considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro
purché esso non sia determinato da eventi gravemente col posi, imputabili
all'operaio stesso.
Nel caso di assenza per infortunio sul lavoro o
per malattia professionale, l'operaio avrà diritto al seguente trattamento:
1) conservazione del posto senza interruzione di
anzianità sino a quando cessi il trattamento INAIL
2) corresponsione da parte dell'azienda, oltre
alla intera retribuzione per la giornata in cui si è verificato l'infortunio,
di una integrazione, a partire dal giorno seguente l'infortunio e fino alla
scadenza del periodo di conservazione del posto, della indennità INAIL fino a
raggiungere il 100% della retribuzione netta (escluso l'eventuale compenso per
lavoro straordinario), che sarà ragguagliato ad 1/6 dell'orario contrattuale
settimanale.
Sia nel caso di assenza per malattia che per
infortunio sul lavoro o malattia professionale saranno assorbite fino a concorrenza
le eventuali integrazioni in atto e i trattamenti economici come sopra fissati
non sono cumulabili con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o
comunque derivanti da norme generali, in atto o future, con conseguente
assorbimento fino a concorrenza.
Qualora il superamento del periodo di
conservazione del posto sia determinato da un continuativo, grave evento
morboso, l'Azienda, a fronte del documentato protrarsi dello stesso, concederà
al lavoratore, che ne faccia richiesta entro i termini di scadenza del periodo
di conservazione del posto, un'aspettativa, durante la quale non decorrerà
retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto, della
durata massima di tre mesi.
Qualora la malattia o l'infortunio perduri oltre
il termine suddetto, è in facoltà del datore di lavoro di risolvere il rapporto
corrispondendo all'operaio quanto gli compete in base al presente contratto di
lavoro, compreso il periodo di preavviso. Se l'operaio cade ammalato
nell'ambito del periodo di preavviso, il datore di lavoro, ferma restando la
facoltà di far accertare la malattia stessa ai sensi della legge 20 maggio 1970
n. 300, corrisponderà la normale integrazione per le ore lavorative mancanti
sino al compimento dell'intero periodo di preavviso.
L'operaio che in seguito a malattia non sia più
idoneo a compiere le mansioni precedentemente esplicate, potrà essere assegnato
a categoria inferiore con la retribuzione corrispondente a tale categoria
inferiore; in tal caso l'operaio conserverà l'anzianità con diritto però alla
liquidazione, agli effetti dei vari istituti contrattuali, limitatamente alla
sola differenza tra la precedente e la nuova retribuzione.
Se però la non idoneità deriva da malattia
professionale o da infortunio sul lavoro, l'operaio conserverà la propria
retribuzione anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a
categoria inferiore.
Per gli apprendisti, fermi i criteri e la
normativa prevista dal presente contratto per gli operai, il datore di lavoro
corrisponderà una indennità pari al 50% della normale retribuzione.
Ai lavoratori in malattia o infortunio, oltre
alla integrazione salariale a carico della impresa, verrà concessa una
anticipazione sulle quote dovute agli stessi dagli istituti Previdenziali, che verrà
restituita dai lavoratori alla impresa al momento in cui entreranno in possesso
delle quote erogate dai detti istituti.
Sono escluse le malattie inferiori a giorni 20.
Le anticipazioni escludono ogni principio di
mensilizzazione del salario.
Il licenziamento dell'operaio, non in prova e
non ai sensi dell'art.47 norme comuni, o le sue dimissioni, dovranno aver luogo
con un preavviso di 2 settimane di calendario per gli operai con un'anzianità
fino ai 10 anni e di 3 settimane per gli operai con anzianità superiore ai 10
anni.
Il preavviso di regola deve essere dato per
iscritto.
In caso di dimissioni senza preavviso l'azienda
ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all'operaio l'equivalente del
preavviso da questi non dato.
L'azienda può anche esonerare l'operaio dalla
prestazione del lavoro corrispondendo la retribuzione delle ore lavorative
mancanti al compimento del preavviso. L'operaio che ha ricevuto il preavviso
può interrompere il rapporto di lavoro prima della scadenza del preavviso
stesso con sola retribuzione relativa al periodo lavorato.
L'indennità sostitutiva del preavviso è computata
nella retribuzione annua utile ai fini del TFR.
B - IMPIEGATI
L'assunzione in servizio del lavoratore
avviene con un periodo di prova da notificare per iscritto nella lettera di
assunzione, e nelle seguenti misure:
- 1° gruppo
mesi 4 di effettivo lavoro, prorogabili
consensualmente di mesi 2
- 2°, 3°, 4°, 5°, 6° gruppo
mesi 2 di effettivo lavoro, prorogabili
consensualmente di mesi 1.
Non sono ammesse altre protrazioni né il rinnovo
del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tutti i
diritti e gli obblighi del presente contratto.
Durante il periodo di prova è reciproco il
diritto di risoluzione del rapporto di lavoro con il solo pagamento della
retribuzione stabilita per il gruppo di appartenenza, nonché gli eventuali
ratei di ferie-tredicesima - TFR
Qualora la risoluzione del rapporto avvenga per
dimissioni in qualunque tempo o per il licenziamento durante i primi 2 mesi di
prova per gli impiegati del 1° gruppo e durante il primo mese per gli impiegati
di 2°. 3° 4°, 5° 6° gruppo, la retribuzione sarà corrisposta per il solo
periodo di servizio prestato.
Alla scadenza del periodo di prova il lavoratore
si intenderà confermato in servizio, ove l'azienda non abbia proceduto alla
disdetta, e il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a
tutti gli effetti contrattuali e di legislazione del lavoro.
Agli impiegati verrà concesso in occasione del
matrimonio un permesso di giorni 15 consecutivi di calendario retribuiti.
La richiesta di congedo dovrà essere presentata
con un preavviso di almeno 15 giorni.
Art.60 -
Tredicesima mensilità
L'azienda corrisponderà una tredicesima
mensilità pari a 30/26mi della retribuzione; la corresponsione avverrà
normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di
lavoro nel corso dell'anno, l'impiegato non in prova avrà diritto a tanti 12mi
dell'ammontare della 13ma mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà
considerata pari a un mese intero.
Art.61 -
Aumenti periodici di anzianità
Agli impiegati per l'anzianità di servizio
maturata presso la stessa azienda, indipendentemente da qualsiasi aumento di
merito, sarà corrisposto per ogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni un
aumento in cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo.
L'importo degli aumenti per ciascun livello
retributivo e rapportato al mese è il seguente:
- 1° = 45.000lire
- 2° = 43.200 lire
- 3° = 42.500 lire
- 4° = 40.500 lire
- 5° = 38.500 lire
- 6° = 35.000 lire
Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° del
mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio
d'anzianità.
Poiché l'anzianità valida per la maturazione
degli scatti è quella aziendale, in caso di passaggio di livello si farà luogo
alla rivalutazione degli scatti maturati al valore corrispondente al livello
superiore acquisito e la frazione del biennio in corso di maturazione sarà
utile per l'attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello.
Norma applicativa per il passaggio dalla precedente alla nuova disciplina
Coloro che sono in servizio al 31.5.1981
manterranno in cifra gli importi degli scatti già maturati alla stessa data e
avranno diritto alla maturazione di ulteriori scatti biennali secondo gli
importi previsti dal nuovo regime nei limiti di un importo massimo complessivo
corrispondente a 10 scatti.
Agli impiegati in forza alla data del 31.5.1981
verrà anticipato uno scatto di valore pari alle nuove normative alla data del
1.1.1982, fatte salve le naturali scadenze degli eventuali ulteriori scatti da
maturare.
All'impiegato che nell'esercizio delle proprie
funzioni esplica maneggio di denaro con oneri per errori, verrà corrisposta una
indennità nella misura del 5% dello stipendio base più contingenza della sua
categoria di assegnazione.
Gli interessi maturati su eventuali cauzioni
andranno a favore dell'impiegato.
Agli impiegati in missione per esigenze di
servizio, l'azienda corrisponderà
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio,
regolarmente documentate, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto (viaggi
in ferrovia non inferiori alla la classe);
b) il rimborso delle spese di vitto e alloggio
regolarmente documentate a piè di lista, nei limiti della normalità , quando la
durata del servizio obblighi l'impiegato a incontrare tali spese;
c) il rimborso delle eventuali spese vive
necessarie per l'espletamento della missione.
Art.64
- Indennità di disagiata sede
Qualora nella località ove l'impiegato svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio né mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati e il perimetro del più vicino centro abitato disti più di 10 km, e ove l'azienda non provveda in modo idoneo al trasporto, le parti direttamente interessate esamineranno la situazione ai fini della eventuale determinazione della particolare indennità
L'impiegato trasferito conserva il trattamento
economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che
siano inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso lo
stabilimento di origine e che non ricorrono nella nuova destinazione.
L'impiegato che non accetti il trasferimento avrà
diritto alla indennità di licenziamento o al preavviso, salvo che per gli
impiegati del 1° e del 2° gruppo, qualora all'atto dell'assunzione sia stato
espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre, in base alla
situazione di fatto vigente per gli impiegati attualmente in servizio, nei
quali casi l'impiegato che non accetta il trasferimento stesso viene
considerato dimissionario.
All'impiegato trasferito sarà corrisposto il
rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di
famiglia e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.) previ opportuni
accordi da prendersi con l'azienda.
E' dovuta inoltre una diaria, una tantum, nella
misura di un terzo della retribuzione mensile, all'impiegato celibe senza
conviventi a carico, e nella misura di due terzi della retribuzione mensile,
oltre ad 1/ìSmo della stessa per ogni familiare a carico che con lui si
trasferisca, all'impiegato con famiglia.
Qualora per effetto di trasferimento l'impiegato
debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di
affitto regolarmente registrato, denunciato al datore di lavoro precedentemente
alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale
indennizzo fino alla concorrenza del massimo di 4 mesi di pigione.
Il provvedimento di trasferimento dovrà essere
comunicato all'impiegato per iscritto con il preavviso di un mese.
All'impiegato che chieda il suo trasferimento non
competono le indennità di cui sopra.
Art.66
- Trattamento di malattia e infortunio
L'assenza per malattia deve essere comunicata
nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento.
A richiesta dell'azienda, l'impiegato è tenuto ad
esibire il certificato medico.
Per quanto concerne il controllo delle assenze
per infermità , fermo restando quanto previsto dall'art.5 della legge
20.5.1970, n. 300, vengono stabilite le seguenti regole e comportamenti:
1) il lavoratore assente per malattia è tenuto a
trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00
alle ore 19.00, disponibile per le visite di controllo;
2) nel caso in cui a livello territoriale le
visite di controllo siano effettuate, su decisione dell'Ente preposto ai
controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno
adeguate, previa verifica condotta dalle rispettive Organizzazioni
Territoriali, ai criteri organizzativi locali;
3) il mancato rispetto da parte del lavoratore
degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti comporterà per il lavoratore
stesso la perdita automatica del trattamento economico contrattuale, debitamente
comunicata ai soli fin informativi, per l'intero periodo di malattia;
4) sono fatte salve le eventuali documentate
necessità di assentarsi dal domicilio per cause inerenti la malattia.
Naturalmente la successiva effettuazione del
controllo medico rimane la condizione necessaria per la giustificazione
dell'assenza.
Nel caso di interruzione del servizio dovuto a
malattia o infortunio non determinato da eventi gravemente colposi imputabili
all'impiegato, verrà accordato all'impiegato non in prova il seguente
trattamento:
a) per anzianità di servizio fino a 6 anni:
conservazione del posto per mesi 12 e corresponsione della intera retribuzione
per mesi 6;
b) per anzianità di servizio oltre 6 anni:
conservazione del posto per mesi 12 e corresponsione della intera retribuzione
per mesi 6, e della metà di essa per altri mesi 4;
c) in caso di malattia professionale o infortunio
sul lavoro: conservazione del posto sino a quando dura il trattamento INAIL e
integrazione della retribuzione nell'ambito dell'anzianità prevista ai punti a)
e b).
Uguali diritti spetteranno all'impiegato in
periodo di preavviso e sino alla scadenza del preavviso stesso.
Il trattamento avanti stabilito cesserà qualora
l'impiegato, con più periodi di malattia, raggiunga, durante i 24 mesi
consecutivi, i limiti massimi di conservazione del posto.
Qualora il superamento del periodo di
conservazione del posto sia determinato da un continuativo, grave evento
morboso, l'Azienda, a fronte del documentato protrarsi dello stesso, concederà
al lavoratore, che ne faccia richiesta entro i termini di scadenza del periodo
di conservazione del posto, un'aspettativa, durante la quale non decorrerà
retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto, della
durata massima di tre mesi.
Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove
l'azienda proceda al licenziamento, gli corrisponderà il trattamento di
licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia, oltre i
termini di conservazione del posto, non consenta all'impiegato di riprendere
servizio, l'impiegato stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto
alla sola indennità di anzianità
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al
licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità
agli effetti del preavviso.
Art.67 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il licenziamento dell'impiegato non in prova e
non ai sensi dell'art.47 Norme comuni, o le sue dimissioni, dovranno aver luogo
con preavviso i cui termini verranno stabiliti come segue:
a) per gli impiegati con anzianità di servizio
fino a 5 anni:
1. mesi 2 e giorni 15 per gli appartenenti al 1°
gruppo
2. mesi 1 e 15 giorni per gli appartenenti al 2°
gruppo
3. mesi 1 per gli appartenenti agli altri gruppi.
b) Per gli impiegati con anzianità di servizio
oltre 5 anni:
1. mesi 4 e 15 giorni per gli appartenenti al 1°
gruppo
2. mesi 2 per gli appartenenti al 2° gruppo
3. mesi 2 per gli appartenenti agli altri gruppi.
I termini di disdetta decorrono dal 1° o dal 15°
giorno di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza
l'osservanza dei predetti termini di preavviso dovrà corrispondere all'altra
una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato
preavviso.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito
dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti
delle indennità di anzianità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
E' facoltà della parte che riceve la disdetta ai
sensi del 1° comma del presente articolo, di troncare il rapporto, sia
all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo
di indennizzo per il preavviso non compiuto.
Nel caso di licenziamento durante il periodo di
preavviso il datore di lavoro concederà all'impiegato dei permessi per la
ricerca di nuova occupazione; la distribuzione dei permessi stessi sarà
stabilita dal datore di lavoro.
Tanto le dimissioni quanto il licenziamento
saranno comunicati per iscritto.
Art.68
- Norme particolari per i Quadri
L'Azienda è tenuta ad assicurare il personale
con la qualifica di Quadro contro il rischio di responsabilità civile verso
terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti
normative in materia di brevetti e diritti di autore, è riconosciuta al Quadro,
previa espressa autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione
nominativa e di effettuazione di relazioni su esperienze e lavori compiuti in
riferimento alle specifiche attività svolte. Ai sensi dell'art.4 della legge
13maggio 1985 n. 190, in materia di riconoscimento economico delle innovazioni
ed invenzioni, si richiamano le disposizioni dell'art.2590 C.C. e del R.D. 29
giugno 1932.
A far data dal 10.1.1988 al personale con la
qualifica di Quadro sarà riconosciuta una indennità di funzione di L. 70.000
mensili.
Chiarimento a verbale
Al lavoratore con la qualifica di Quadro si
applicano le norme contrattuali e di legge previste per gli impiegati.
Dichiarazione a verbale
Le parti dichiarano che con la individuazione
dei criteri per la attribuzione della qualifica di Quadro, e con la presente
disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto
dalla legge 13 maggio1985 n. 190.
PARTE QUARTA
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
La mobilità dei lavoratori, nell'ambito dello
stabilimento, costituisce una esigenza fondamentale per la funzionalità dei
processi produttivi.
Le parti concordano di procedere ad una mobilità
dei lavoratori nell'ambito aziendale per conseguire i seguenti scopi, giudicati
fondamentali:
a) miglioramento qualitativo e quantitativo della
produzione;
b) risposte aderenti alle esigenze di rapidità di
consegna e di mercato;
c) crescita professionale.
La mobilità in presenza di picchi stagionali o di
lavorazioni straordinarie preventivabili dovrà essere oggetto di un incontro
tra le parti.
La mobilità avverrà per fasi di lavorazioni
conseguenti e complementari e dovrà essere oggetto di preventivo confronto tra
le parti a livello aziendale.
La mobilità avverrà inoltre in momenti
occasionali e imprevisti, fermi restando gli scopi sopra indicati.
Le parti convengono di garantire a tutti i
lavoratori la possibilità di procedere all'acquisizione di maggiore
professionalità
A tale scopo i lavoratori (che ne faranno
richiesta) verranno messi in mobilità professionale durante i periodi non
contrastanti con esigenze tecniche e produttive dell'azienda.
Tale mobilità interna, utilizzata per acquisire
ulteriore professionalità al fine del passaggio di qualifica dal 50 al 40
gruppo, comporterà una verifica semestrale tra le parti per determinare
eventuali passaggi.
L'adeguamento delle fasi alla struttura
produttiva dell'azienda, anche attraverso l'individuazione di aree omogenee
diverse, le modalità che regoleranno l'intercambiabilità delle mansioni
all'interno dell'area, saranno oggetto di esame congiunto in sede aziendale.
Per un ulteriore arricchimento delle figure
professionali, previste dal 50 gruppo, sarà valutata aziendalmente l'eventuale
esistenza di funzioni inerenti la qualità e la manutenzione che possono essere
finalizzate a tale scopo. Si intende comunque che tale arricchimento non
precostituisca base per futuri passaggi a livello superiore.
Art.71 -
Supplementare o straordinario
A conferma e nei limiti di quanto previsto
dall'art.32 del CCNL le parti convengono sulla non obbligatorietà della
prestazione supplementare e straordinaria.
Le parti, nell'ambito di una puntuale
applicazione delle norme di legge e contrattuali che regolano il lavoro
straordinario o supplementare, si impegnano ad operare attivamente tramite le
rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti che
possono insorgere in materia.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa
riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Durata
Il contratto di apprendistato ha la durata di 30
mesi per i lavoratori appartenenti al gruppo 5° e di mesi 48 per i lavoratori
appartenenti dal 4° gruppo al 1°.
Se l'apprendista ha compiuto un periodo completo
di apprendistato in altri reparti complementari alla lavorazione alla quale
viene assegnato, presso il medesimo o altri datori di lavoro, il nuovo periodo
necessario al conseguimento della qualifica viene ridotto alla metà.
Periodo di prova
L'assunzione dell'apprendista ha luogo con un
periodo di prova di un mese con riferimento al gruppo 5° e di due mesi con
riferimento agli altri gruppi; detti periodi saranno ridotti alla metà quando
si tratti di apprendista che nell'ambito di precedente rapporto abbia
frequentato i corsi formativi inerenti il profilo professionale da conseguire.
Trattamento economico
La retribuzione dell'apprendista viene
determinata dalle percentuali di seguito riportate del minimo tabellare,
dell'ex indennità di contingenza e dell'EDR del livello di inquadramento per il
quale è stato assunto:
- primo terzo del periodo 75%
- secondo terzo del periodo 80%
- ultimo terzo del periodo 90%
Al termine dell'apprendistato l'apprendista
sostiene le prove di idoneità previste dalle norme legislative e, in caso di esito
favorevole, consegue il profilo professionale e l'inquadramento contrattuale
per il quale è stato assunto.
Formazione esterna
La formazione esterna all'azienda, pari a 120 ore
medie annue, si realizza nelle forme previste dalle norme di legge e dai relativi
decreti ministeriali.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di
studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto
all'attività da svolgere, le ore di formazione esterna di cui al comma
precedente saranno ridotte alla metà.
Le ore destinate alle formazione esterna sono
considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di
lavoro.
Cumulabilità
I periodi di servizio prestato in qualità di
apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della
durata massima del periodo di apprendistato purché si riferiscano alla stessa
attività e non siano separati da interruzioni superiori a i anno, sempreché
l'apprendista documenti, all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già
compiuti e la frequenza dei corsi di formazione.
Gli operai senza alcuna preparazione nel
settore e addetti ad acquisire una professionalità nel settore fotografico,
verranno assunti al 7° livello.
La durata di permanenza in questo livello è pari
a mesi 12, dopodiché acquisiranno il diritto di passaggio al livello superiore
(6° gruppo).
La permanenza al 6° gruppo per i lavoratori impegnati
ad acquisire una professionalità nel settore è pari a 18 mesi, dopodiché
acquisiranno la qualifica professionale e saranno inquadrati al livello
superiore (5° gruppo).
Il collegamento tra l'inquadramento e il
trattamento normativo è il seguente:
Quadri: Gruppo 1
Impiegati: Gruppo 1
Gruppo 2
Gruppo 3 - 2°. 3° e 4° alinea
Gruppo 4 impiegati
Gruppo 5
Gruppo 6
Operai: Gruppo 3 - 1°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°,10°
alinea
Gruppo 4
Gruppo 5
Gruppo 6
Gruppo 7
Fermo restando l'inquadramento del personale
sotto specificato, a livello aziendale si attuerà l'adattamento alle modifiche
organizzative e/o per innovazioni tecnologiche in corso, con conseguenze sulle
professionalità , sulla base dei seguenti criteri:
- la identificazione in via preliminare delle
fasi di lavorazione presenti in azienda, intendendo per fase l'insieme delle
operazioni o specializzazioni che concorrono alla realizzazione di un segmento
di produzione o di servizio;
- la individuazione, all'interno di ciascuna
fase, di nuove e più elevate forme di professionalità rispetto alla
specializzazione, nonché la individuazione, sia sotto il profilo qualitativo
che quantitativo, dei criteri di valutazione delle nuove posizioni
professionali per l'acquisizione delle quali saranno definiti aziendalmente
tempi e modalità
- la classificazione, in base alle declaratorie e
ai profili delle nuove figure di operatori chiamati a svolgere tutte
indistintamente le operazioni comprese nella fase di lavorazione considerata a
livello aziendale, restando comunque acquisito che, seppure inquadrati in
livelli superiori, i lavoratori interessati dovranno mantenere la disponibilità
ad assolvere anche le funzioni e i compiti che sono propri dei livelli di
provenienza.
Tale esame avverrà anche con il concorso delle
Organizzazioni sindacali territori ali.
Gruppo 1
Fanno parte del gruppo 1 gli impiegati con
funzioni direttive con ampi poteri decisionali, nei limiti delle direttive
generali loro impartite.
Appartengono a questo gruppo gli analisti di
centri elettronici di elaborazione dati.
Addetto RV, regia video, con iniziativa
dell'operatore nel dare al video quegli effetti artistici e compositivi di
propria iniziativa ai fini della ottimizzazione dei risultati.
Quadri
La categoria si colloca in una posizione
intermedia tra la struttura dirigenziale e il restante personale dell'Azienda.
in applicazione della legge 13.5.1985 n. 190, così come modificata dalla legge
2aprile 1986 n.106, e agli effetti classificatori, tale categoria viene
individuata all'interno del 1° gruppo, con reciproca presa d'atto tra le parti,
che caratteristiche indispensabili della categoria, nell'ambito del settore
Fotolaboratori, sono costituite oltre che dai requisiti indicati nel 1° gruppo,
dallo svolgimento con carattere continuativo, sulla base di notevole
esperienza, di mansioni di rilevante importanza ai finì dello sviluppo e
dell'attuazione degli obiettivi della impresa, con responsabilità ed ampi
poteri di coordinamento, guida e controllo di più unità organizzative di
fondamentale rilevanza, o che svolgano attività di alta specializzazione di
analoga fondamentale rilevanza ai finì della realizzazione e sviluppo degli
obiettivi della impresa.
Gruppo 2
Fanno parte di questo gruppo i lavoratori che
abbiano la responsabilità dell'intero ciclo produttivo della lavorazione,
ovvero coordinino e controllino, in condizioni di autonomia decisionale e
operativa, uno o più reparti di lavorazione.
Esempi:
- Caporeparto.
- Responsabile della manutenzione delle
attrezzature e degli impianti.
- Responsabile della gestione della chimica
aziendale.
- Responsabile dell'ufficio personale che cura
l'applicazione delle disposizioni contrattuali e legislative inerenti a paghe e
stipendi, provvede allo svolgimento delle pratiche presso gli istituti ed enti
previdenziali mantenendosi aggiornato su norme e disposizioni.
- Programmatore del centro contabile che elabora
autonomamente programmi secondo le procedure richieste, assumendo la
responsabilità delle elaborazioni risultanti.
- Capo servizio commerciale.
- Responsabile della gestione della chimica
aziendale e degli impianti di depurazione, con approfondite conoscenze della
normativa esistente in materia.
- Responsabile EVM,
elaborazione-video-manipolazione dell'immagine, digitalizzazione, miscelazione,
correzione cromatica, effetti speciali (dissolvenze incrociate, tendine,
solarizzazione, effetti cromatici, effetti di memoria di quadro con computer).
Gruppo 3
Fanno parte di questo gruppo i lavoratori che
nell'ambito della gestione tecnica o amministrativa esplicano, nei limiti delle
loro attribuzioni, funzioni di concetto con autonomia operativa e decisionale,
ovvero svolgono incarichi che, per complessità e concettualità, richiedono
elevata capacità e rilevanti conoscenze tecniche e amministrative.
Esempi:
- Correttore di produzione stabilmente addetto al
controllo di più linee di stampatrici.
- Impiegato che elabora le pratiche con l'estero
avendo conoscenza parlata e scritta di più lingue estere.
- Impiegato che coordina all'interno e
all'esterno dell'azienda i servizi di trasporto e spedizione.
- Ispettori commerciali.
- Stampatori di ingrandimenti a più teli.
- Ritoccatori provetti capaci di eseguire
ritocchi all'aerografo, accostamenti di tinte su grandi superfici, scontorni e
ritocchi su negativi.
- Addetto alla manutenzione che, con autonomia
operativa e funzionale, interpretando schemi costruttivi e funzionali di
particolare complessità effettua sugli impianti, sulle apparecchiature e sui
relativi strumenti, ogni tipo di intervento risolutivo, di natura elettrica,
elettronica e meccanica, tale da richiedere elevate conoscenze teoriche e
pratiche rispetto a tutte le specializzazioni indicate.
- Lavoratore addetto ad attrezzature di stampa
che in condizioni di totale autonomia funzionale attende a tutte le fasi del
processo produttivo (taratura iniziale, inquadratura, stampa del soggetto in
misura predeterminata, controllo cromatico rispetto al campione, rifinitura e
controllo di qualità ) nonché a tutte le attività di manutenzione, revisione e
messa a punto che consentono di assicurare l'efficienza dell'attrezzatura
medesima.
- Lavoratore addetto ad impianti di stampa a
video e DIA che, oltre ad intervenire autonomamente su tutte le funzioni
previste, interviene anche nelle necessarie attività di manutenzione, revisione
e messa a punto, che consentano di assicurare l'efficienza dell'impianto
stesso.
- Lavoratore addetto a sistemi integrati
complessi di sviluppo negativo e stampa su carta, che in condizioni di totale
autonomia e responsabilità dei risultati è in grado di intervenire su tutte le
fasi del sistema stesso comprese le attività di manutenzione, revisione e messa
a punto, che consentano di assicurare l'efficienza dell'impianto stesso.
- Addetto alla manipolazione elettronica della
immagine, in possesso di diploma di maturità artistica o di equivalente
esperienza nel settore pittorico illustrativo. E' inoltre in possesso di
adeguata formazione sui programmi applicativi di computer specifici del
settore.
Opera in condizioni di totale autonomia e
responsabilità sul sistema composto da un input (scanner elettronico), un
output (film recorder) e da un computer dedicato alle lavorazioni di ritocchi,
incastri, inserimenti di immagine.
- Addetto al desk-stop publishing, in possesso di
adeguata preparazione ed esperienza grafica e di impaginazione.
In condizioni di totale autonomia e
responsabilità , assembla e impagina immagini e testi, sia con i sistemi
manuali che tramite computer.
Addetto alle sviluppatrici continue e a telai,
negativo e diapositivo che, oltre a sviluppare in totale autonomia sia negativi
che diapositive, intervenga nelle necessarie attività di controllo
densitometrico e chimico, manutenzione, revisione e messa a punto che
consentano di assicurare l'efficienza delle attrezzature medesime.
Addetto alle videocassette in possesso di
adeguate conoscenze tecniche, elettroniche e cinematografiche.
In condizioni di totale autonomia e
responsabilità registra, riversa, elabora e duplica cassette video-magnetiche,
apportando le necessarie eliminazioni e modifiche sia video che sonore. E'
altresì in grado di intervenire nella manutenzione e messa a punto delle
apparecchiature per il buon funzionamento delle stesse.
Gruppo 4
Fanno parte di questo gruppo i lavoratori che,
provenienti dal livello inferiore, hanno raggiunto, tramite la mobilità
professionale, la necessaria qualificazione e svolgono, in autonomia e
competenza, le funzioni previste in almeno una delle fasi di lavorazione, sì da
consentire l'attuazione di intercambiabilità all'interno delle stesse.
L'intercambiabilità avverrà all'interno di fasi
di lavorazione, come quelle di seguito indicate, a puro titolo esemplificativo:
A) Cernita di materiale in arrivo - Sviluppo
pellicole negative e invertibili - intelaiatura e confezionamento pellicole.
B) Stampa + preparazione negativi per ristampe -
Cernita e imbustamento finale con o senza l'ausilio di tavoli di finitura e
prezzatura.
C) Stampa - Lettura video - Sviluppo carta e
pellicola - Spuntinatura e confezione finale.
D) Eventuali altre fasi da definire.
Fanno parte inoltre di questo gruppo i seguenti
profili operai:
- Addetto business graphic, in possesso di
adeguata preparazione ed esperienza grafica. In condizioni di autonomia,
provvede a tradurre, sulla base di informazioni esistenti, dati matematici e
statistici in grafici tramite il computer.
- Addetto photo CD professionale, in possesso di
adeguata preparazione ed esperienza fotografica.
- In condizioni di autonomia trasferisce, tramite
uno scanner, negativi o diapositive su compact disk fotografico, apportando le
necessarie correzioni di densità e colore.
Impiegati
Lavoratori che, con specifica competenza
nell'ambito delle direttive impartite da impiegati di concetto, svolgono
mansioni d'ordine, sia tecniche che amministrative, la cui esecuzione richiede
una approfondita preparazione professionale e acquisita esperienza di lavoro
specifica, nonché con compiti di guida e controllo delle attività del personale
inquadrato nel gruppo 5°.
A questo livello si accede non automaticamente,
ma solo mediante professionalità acquisita dal lavoratore nel livello
inferiore.
Gruppo 5
Fanno parte di questo gruppo i lavoratori
provenienti dal 6° al termine dell'iter professionale.
Gruppo 6
Fanno parte di questo gruppo i lavoratori
provenienti dal 7° gruppo e gli impiegati d'ordine di prima assunzione.
La permanenza in questo livello è fissata in 18
mesi.
Fanno parte e permangono in questo gruppo:
portieri e guardiani.
Gruppo 7
Fanno parte di questo gruppo i lavoratori di
prima assunzione senza conoscenze professionali.
La permanenza in questo livello è di 12 mesi.
Fanno parte di questo gruppo e vi permangono gli
addetti alla pulizia.
PARTE QUINTA
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art.75 - Minimi di retribuzione e aumenti retributivi
TABELLE RETRIBUTIVE
TAB. N.1
Aumento dei minimi contrattuali
|
livello |
incremento |
incremento |
totale |
UNA TANTUM |
|
1 |
42.219 |
49.255 |
91.474 |
150.000 |
Conseguentemente alle date sottoindicate troveranno applicazione i seguenti nuovi minimi tabellari:
TAB. N.2
|
livello |
minimo |
minimo |
|
1 |
1.579.998 |
1.629.253 |
(*) UNA TANTUM
L'importo verrà erogato ai lavoratori in forza
alla data di stipulazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro
con la retribuzione del mese di gennaio 2000, in ragione del servizio prestato
nel periodo 1° maggio 1999/30 novembre 1999.
L'importo di cui sopra non ha riflessi su alcun
istituto contrattuale, ivi compreso il TFR, e sarà proporzionalmente ridotto in
caso di assenze, nel periodo 1° maggio 1999 /30 novembre 1999, per servizio
militare, aspettativa, cassa integrazione a zero ore, aspettativa non
retribuita post-partum ex art.7 L. 1204/71, e sarà altresì proporzionato in
caso di attività a part-time.
Il raggiungimento delle 38 ore settimanali
avverrà con le seguenti gradualità
- dal 1° giugno 1985: 39 ore settimanali
- dal 1°gennaio 1986: 38 ore settimanali
Per il raggiungimento delle 39 ore settimanali
verranno erogate 8 ore di ulteriore riduzione di orario di lavoro e, fino a
concorrenza, le festività soppresse dalla legge 5/3/1977 o riposi retribuiti,
di cui alla Norma Transitoria del presente articolo.
Il conseguimento delle 38 ore settimanali verrà
operato utilizzando i riposi retribuiti e le ex festività, di cui sempre alla
norma transitoria, ed ulteriori riduzioni fino a concorrenza.
Norma transitoria
A partire dal 1° gennaio 1982 vengono concessi,
ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, permessi retribuiti pari a 40 ore
(5 giorni).
L'utilizzo ditali ore potrà avvenire attraverso
la loro distribuzione nell'arco delle settimane lavorative annuali.
Il loro utilizzo potrà essere o come giornate di
riposo, o come riduzione dell'orario settimanale di lavoro.
L'utilizzo delle ore dovrà essere stabilito
contemporaneamente alla programmazione delle ferie ed esse non potranno essere
godute come anticipazione o prosieguo del periodo feriale.
Analogamente potranno essere utilizzate altresì
anche le 5 giornate sostitutive delle ex 5 festività (pari a 40 ore) abolite
dalla legge 5/3/1977. fatti salvi gli accordi aziendali.
Nota a verbale
Il trattamento economico previsto per le
festività soppresse dalla legge del 5 marzo 1977 sarà il seguente:
a) nel caso di festività cadenti in un giorno
per il quale è prevista la prestazione lavorativa, il trattamento delle
festività sarà ragguagliato a otto ore di normale retribuzione;
b) le festività cadenti nei giorni di riposo
infrasettimanali e di domenica saranno ragguagliate ad 1/6 (6 ore e 40')
dell'orario settimanale. Nel caso di modifiche legislative o di accordi
interconfederali le parti si rincontreranno per riesaminare il problema.
Norma transitoria
Fino al 31 maggio 1985 la durata di lavoro del
1° e 2° turno (diurni) è di 6,40 ore giornaliere pari a 40 ore settimanali, con
la retribuzione ragguagliata all'orario di lavoro.
A partire dal 1° giugno 1985 e fino al 31
dicembre 1985 la durata di lavoro del 1° e 2° turno (diurni) è di 6,30 ore giornaliere,
pari a 39 ore settimanali, con la retribuzione ragguagliata all'orario di
lavoro, come previsto all'art.24 del C.C.N.L. 13.1.1988.