BIENNIO 1.7.2004-30.6.2006
L’anno 2005 il giorno 15
del mese di marzo presso la sede dell’AGIS in Roma, Via di Villa
Patrizi, 10
TRA
la Commissione sindacale datoriale rappresentativa
dell’ANEC e dell’ANEM
E
la SLC-CGIL
la FISTEL-CISL
la UILCOM-UIL
in attuazione di quanto previsto dall’art. 48 del
contratto collettivo nazionale di lavoro 27.10.2003 per il personale dipendente
dagli esercizi cinematografici ed in applicazione dei principi e dei criteri
sugli assetti contrattuali contenuti nel Protocollo sul costo del lavoro 23.7.1993,
si è stipulato il seguente accordo di rinnovo per il biennio 1.7.2004-30.6.2006
della parte economica del CCNL 27.10.2003:
1) AUMENTI
RETRIBUTIVI
A)
Le
retribuzioni tabellari in atto dei lavoratori dipendenti dalle monosale e
multisale cinematografiche sono aumentate secondo le gradualità appresso
indicate dei seguenti importi mensili lordi a titolo di elemento
aggiuntivo del minimo tabellare utile a tutti gli effetti contrattuali con
esclusione degli aumenti periodici di anzianità.
Dal 1/4/2005
livello
1° 15,73
2° 17,61
3° 20,76
3°
super 21,54
4° 25,00
4°
super 25,95
5° 27,68
5°
super 29,09
Quadro 34,59
Dal 1/3/2006
livello
1° 15,73
2° 17,61
3° 20,76
3°
super 21,54
4° 25,00
4°
super 25,95
5° 27,68
5°
super 29,09
Quadro 34,59
B)
Le
retribuzioni tabellari in atto dei lavoratori dipendenti dai multiplex e dai
megaplex sono aumentate secondo le gradualità appresso indicate dei seguenti
importi mensili lordi a titolo di elemento aggiuntivo
del minimo tabellare utile a tutti gli effetti contrattuali con esclusione
degli aumenti periodici di anzianità.
Dal 1/4/2005
livello
A 15,73
B 19,18
C 22,02
D 23,59
E 25,95
F 29,09
QB 34,60
QA 37,74
Dal 1/3/2006
livello
A 15,73
B 19,18
C 22,02
D 23,59
E 25,95
F 29,09
QB 34,60
QA 37,74
C) UNA TANTUM
Ai lavoratori in
servizio alla data di stipulazione del presente accordo e già in forza alle
aziende alla data del 1° luglio 2004 sarà corrisposto, per il periodo
1-7-2004/31-3-2005 ed a totale e completa copertura di tale periodo, un importo
lordo una tantum nelle misure di cui appresso.
Il suddetto
importo sarà erogato per due terzi entro il mese di giugno 2005 e per il
restante terzo entro il mese di ottobre 2005.
L’importo sarà
proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dopo il 1° luglio 2004 ed in
forza alle aziende, non in prova, alla data di stipulazione del presente
accordo.
L’importo sarà
altresì proporzionalmente ridotto per i lavoratori che, in relazione ad un
orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale, percepiscano
una retribuzione inferiore commisurata a tale minore orario.
Il suddetto
importo non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti legali e
contrattuali e della determinazione del trattamento di
fine rapporto.
Monosale e multisale
livelli importi
1 94,34
2
105,66
3
124,53
3S 129,25
4
150,00
4S 155,66
5 166,04
5S 174,53
Q 207,55
Multiplex e megaplex
livelli importi
A 94,34
B 115,09
C 132,08
D 141,51
E 155,66
F 174,53
QB 207,55
QA 226,42
A)
Con le
decorrenze appresso indicate i minimi retributivi mensili lordi per i
lavoratori dipendenti dalle monosale e multisale cinematografiche i cui minimi
retributivi mensili lordi alla data del 30.6.2004 risultavano
pari o superiori a quelli indicati nel punto 13) dell’accordo 27.10.2003 sono i
seguenti:
Dal 1/4/2005
livello A* B* C***
1° 192,72
43,85 108,94
2° 215,07
49,11 122,02
3° 254,39 57,88 143,80
3° super 264,03
60,07 149,24
4° 306,77
69,72 173,22
4° super 317,99
72,35 179,76
5° 340,03 77,18 191,75
5° super 356,54
81,12 201,53
Quadro 423,99
96,47 239,66
Dal 1/3/2006
livello A* B* C***
1° 192,72
43,85 124,67
2° 215,07
49,11 139,63
3° 254,39
57,88 164,56
3° super 264,03
60,07 170,78
4° 306,77
69,72 198,22
4° super 317,99
72,35 205,71
5° 340,03
77,18 219,43
5° super 356,54
81,12 230,62
Quadro 423,99
96,47 274,25
* Minimi tabellari
mensili lordi
** Importi
mensili lordi a titolo di elemento distinto dalla
retribuzione utile ai soli effetti della 13^ mensilità, del premio annuale,
delle ferie, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità di preavviso e
delle festività nazionali ed infrasettimanali.
*** Importi
mensili lordi a titolo di elemento aggiuntivo del
minimo tabellare utile a tutti gli effetti contrattuali con esclusione degli
aumenti periodici di anzianità.
Per quanto
concerne i lavoratori i cui minimi retributivi mensili lordi alla data del
30.6.2004 risultavano inferiori a quelli indicati nel
punto 13) dell’accordo 27.10.2003, in occasione dei prossimi rinnovi
contrattuali formerà oggetto di esame e discussione la situazione relativa alla
riduzione degli scarti rispetto ai minimi di cui sopra dei minimi retributivi
mensili lordi risultanti a seguito dell’applicazione degli aumenti economici di
cui al precedente punto 1).
B) Con le decorrenze appresso indicate i minimi
retributivi mensili lordi per i lavoratori dipendenti dai multiplex e dai
megaplex sono i seguenti:
Dal 1/4/2005
livello A* B* C***
A 192,72 43,85 108,94
B 235,12 53,50 132,90
C 269,81 61,39 152,52
D 289,09
65,77 163,41
E 317,99 72,35 179,76
F 356,54
81,12 201,53
QB 423,99
96,47 239,67
QA 462,54 105,24 261,46
Dal 1/3/2006
livello A* B* C***
A 192,72 43,85 124,67
B 235,12 53,50 152,08
C 269,81 61,39
174,54
D 289,09
65,77 187,00
E 317,99 72,35 205,71
F 356,54
81,12 230,62
QB 423,99
96,47 274,27
QA 462,54
105,24 299,20
* Minimi tabellari
mensili lordi
** Importi
mensili lordi a titolo di elemento distinto dalla
retribuzione utile ai soli effetti della 13^ mensilità, del premio annuale,
delle ferie, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità di preavviso e
delle festività nazionali ed infrasettimanali.
*** Importi
mensili lordi a titolo di elemento aggiuntivo del
minimo tabellare utile a tutti gli effetti contrattuali con esclusione degli
aumenti periodici di anzianità.
Dichiarazione a verbale
Le parti si
danno reciprocamente atto che, in occasione del rinnovo del biennio economico
1.7.2004/30.6.2006, qualora il differenziale tra inflazione effettiva ed
inflazione programmata fosse uguale allo 0,65% non si
darà luogo a recuperi e/o conguagli, mentre, qualora il differenziale
risultasse diverso dallo 0,65% si provvederà a calcolare il conguaglio da
effettuare sull’incremento dei minimi per il biennio 1-7-2006/30-6-2008.
3) PICCOLO ESERCIZIO
Tutte le clausole del presente accordo non si
applicano ai cinema attualmente inquadrati nella
categoria del Piccolo esercizio. Le stesse clausole non si applicano altresì ai
cinema che in futuro saranno riconosciuti tali per accordi intervenuti tra le
organizzazioni territoriali dell’ANEC e dei Sindacati.
4) LEGGE 66/2003
a) Ai sensi dell’art. 4 comma 4 del d.lgs. 66/2003 la durata media dell’orario di lavoro deve
essere calcolata con riferimento ad un periodo di 9 mesi.
In caso di
particolari esigenze organizzative la direzione aziendale e la RSU o, in
mancanza di quest’ultima, le strutture territoriali delle OOSS firmatarie del
CCNL potranno elevare il suddetto periodo fino a 12 mesi.
Resta inteso che
per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 9 mesi la durata media
dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all’intera durata
del rapporto di lavoro.
Le parti si
danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del
trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante
ai lavoratori né della collocazione temporale del
relativo pagamento.
b)
In riferimento all’art. 7 del d.lgs. 66/2003 le
parti concordano che in caso di particolari esigenze organizzative il riposo
giornaliero di 11 ore può essere fruito frazionatamente.
Alla
direzione aziendale ed alla RSU e, in mancanza di quest’ultima, alle strutture
territoriali delle OOSS firmatarie del CCNL compete la definizione delle
modalità di fruizione frazionata del riposo
giornaliero.
Qualora
particolari ed oggettive esigenze dell’attività lavorativa non consentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11
ore di riposo giornaliero, la direzione aziendale e la RSU e, in mancanza di
quest’ultima, le strutture territoriali delle OOSS firmatarie del CCNL
concorderanno le modalità di riposo compensativo di cui all’art. 17 comma 4 del
d.lgs. 66/2003.
c)
Il ricorso al
lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dall’art.5 comma 3 del d.lgs. 66/2003, in caso di eccezionali esigenze
tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione
di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata
esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un
pericolo grave ed immediato ovvero ad un danno alle persone o all’attività
lavorativa.
La direzione
aziendale e la RSU e, in mancanza di quest’ultima, le strutture territoriali
delle OOSS firmatarie del CCNL possono concordare la fruizione
da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta
alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. In tal caso le
prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata
media dell’orario di lavoro di cui all’art. 4 comma 2 del d.lgs.
66/2003.
Letto,
confermato e sottoscritto
per la Commissione sindacale datoriale
per il SLC-CGIL
per
la FISTEL-CISL
per la UILCOM.UIL