1.1.1998 - 31.12.2001
Ipotesi di accordo per il rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro
per i lavoratori dipendenti dalle
Fondazioni lirico-sinfoniche
L'anno 2000 il giorno 27 del mese di gennaio presso
la sede dell'AGIS in Roma
TRA
l'Associazione Nazionale Fondazioni Liriche e
Sinfoniche - ANFOLS
E
SLC-CGIL FIStel-CISL UILSIC-UIL FIALS-CISAL
è stata siglata la seguente ipotesi di accordo
per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori
dipendenti dalle Fondazioni lirico-sinfoniche, che le parti si riservano di
sottoporre per l'approvazione alle rispettive assemblee.
Intervenuta tale approvazione, l'ANFOLS, ai
sensi dell'art.5, comma 1 del D.Lgs. 23 aprile 1998 n. 134, provvederà a
trasmettere l'accordo al Ministero dei Beni e delle Attività culturali ai fini
dell'approvazione e della conseguente esecutività dell'accordo medesimo.
1) ORGANICI FUNZIONALI
Gli organici funzionali, dimensionati alle effettive
necessità aziendali, nel rispetto delle esigenze finanziarie e di bilancio,
delle peculiarità produttive e delle strutture logistiche aziendali,
identificano numericamente il personale addetto alle singole aree operative e
di servizio, il cui inquadramento categoriale consegue alle mansioni attribuite
secondo le declaratorie generali previste dal CCNL.
In sede di verifica, di norma triennale, degli
organici funzionali le Fondazioni lirico-sinfoniche, previo confronto con le
Organizzazioni sindacali di categoria e le Rappresentanze sindacali unitarie,
tengono conto, da una parte, delle previsioni finanziarie, dei programmi e
delle prospettive di sviluppo produttivo triennalmente ipotizzabili,
dall'altra, dei dati occupazionali e produttivi relativi al triennio
precedente.
Le Fondazioni lirico-sinfoniche corrispondono
alle proprie necessità produttive e funzionali con:
Per le assunzioni a termine le Fondazioni
attingono alle graduatorie degli idonei di cui all'art.1 comma 5 del CCNL,
salvo eventuali particolari esigenze di ordine artistico, che, sentite le
Rappresentanze sindacali unitarie, non consentano l'osservanza della
graduatoria o che rendano necessario ricorrere alla chiamata di altro personale
idoneo.
Il numero massimo di lavoratori che per le
ipotesi di cui al punto c) può essere in servizio contemporaneamente con
contratto a termine è pari al 15% dell'organico funzionale fino a concorrenza
dell'organico stesso.
2) APPRENDISTATO
Le parti, avuto riguardo all'evoluzione della
disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un
importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie allo
svolgimento del lavoro tecnico-amministrativo nell'ambito delle fondazioni
lirico-sinfoniche.
Conseguentemente, le parti riconoscono la necessità
di valorizzare il momento formativo del rapporto, prevedendo momenti di
formazione anche esterni al teatro.
Possono essere assunti con contratto di
apprendistato i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a
ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2
del regolamento (Cee) n.2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive
modificazioni.
La durata del rapporto di apprendistato è
graduata in relazione alla qualifica da conseguire, con le seguenti modalità:
Livello di inquadramento Durata in mesi
FA, FB, 1° 36
2°, 3°A, 3°B 24
4°, 5°, 6° 18
La retribuzione dell'apprendista viene
determinata dalle percentuali di seguito riportate del minimo tabellare,
dell'importo a titolo di e.d.r., e.a.r., e dell'indennità di contingenza del
livello di appartenenza 1° semestre:70%; 2° semestre:80%; 3° semestre:85%; 4°
semestre:90%; 5° semestre:95%.
L'impegno formativo dell'apprendista è graduato
in relazione all'eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle
mansioni da svolgere, con le seguenti modalità.
Titolo di studio Ore di formazione
Scuola dell'obbligo 120
Attestato di qualifica e diploma di scuola media
superiore 100
Diploma universitario e diploma di laurea 80
La contrattazione integrativa aziendale può
stabilire un diverso impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento
della formazione interna ed esterna.
Le attività formative svolte presso più datori
di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione, si
cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
Il periodo di prova ha la durata di 1 mese,
prorogabile d'intesa per un altro mese. Durante tale periodo ciascuna delle
parti può recedere senza preavviso. Il periodo di prova seguito da conferma è
computato ai fini del periodo di apprendistato.
Al termine del periodo di apprendistato, al
lavoratore che venga confermato in servizio viene attribuita la medesima
qualifica per la quale si è svolto l'apprendistato.
L'apprendista non in prova assente dal lavoro
per malattia ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata della
malattia, sino ad un massimo di 8 mesi, mentre la durata del rapporto di
apprendistato viene prorogata per un tempo equivalente all'assenza nel caso di
malattie di durata superiore a 30 giorni lavorativi.
In caso di più assenze il periodo di
conservazione del posto si intende riferito ad un arco temporale di 36 mesi.
All'apprendista assente per malattia spetta, nell'ambito
del periodo contrattuale di conservazione del posto di cui ai commi precedenti,
il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Agli effetti del trattamento di cui sopra è
considerata malattia anche la infermità derivante da infortunio non sul lavoro
purché esso non sia determinato da eventi gravemente colposi imputabili
all'apprendista.
Tale trattamento non Š cumulabile con eventuale
altro trattamento che per lo stesso titolo sia in atto o venga istituito in
avvenire.
L'apprendista assente dal lavoro per infortunio
sul lavoro ha diritto al seguente trattamento:
1) conservazione del posto per un periodo pari a
quello per il quale viene corrisposta dall'INAIL l'indennità temporanea;
2) corresponsione, da parte dell'azienda, oltre
all'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio, di
un'integrazione, a partire dal giorno seguente l'infortunio e fino alla
scadenza dell'anzidetto periodo di conservazione del posto, dell'indennità
erogata dall'INAIL fino a raggiungere l'intero trattamento che avrebbe
percepito, a qualunque titolo, per le mancate prestazioni lavorative che
avrebbe effettivamente svolto.
Per tutto quanto non è previsto nel presente
articolo si fa riferimento alla normativa contrattuale.
3) CONTRATTO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO
Ferme restando le previsioni di cui
all'art.1, comma 8 del vigente CCNL concernenti i diritti di precedenza nelle
assunzioni a termine di personale tecnico-amministrativo per la sostituzione di
lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, le Fondazioni
lirico-sinfoniche possono utilizzare in aggiunta all'organico funzionale e nei
casi previsti dalla legge 196/1997 prestatori di lavoro temporaneo dell'area
tecnico-amministrativa, con esclusione delle qualifiche di cui al 6° livello di
tale area.
I prestatori di lavoro temporaneo possono essere
utilizzati per un numero non superiore al 10% dei lavoratori assunti a tempo
indeterminato.
Il periodo di assegnazione inizialmente
stabilito può essere prorogato con il consenso del lavoratore e con atto
scritto per una durata non superiore a quella inizialmente concordata.
Al prestatore di lavoro temporaneo spetta un
trattamento economico non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di
pari livello della fondazione utilizzatrice per effetto dei diversi livelli di
contrattazione.
La fondazione utilizzatrice comunicherà
preventivamente all'organismo rappresentativo aziendale il numero, le
qualifiche dei lavoratori utilizzati con contratto di lavoro temporaneo nonché
le durate. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta
comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del
contratto.
4) CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
In materia di lavoro a tempo parziale le parti richiamano, confermandole, le vigenti disposizioni contrattuali.
5) ORARI DI LAVORO
Le Fondazioni lirico-sinfoniche e le OOSS
sottoscrittrici del contratto collettivo nazionale di lavoro assumono l'impegno
di procedere ad un approfondito monitoraggio della normativa sugli orari di
lavoro, quale deriva dalla contrattazione nazionale e dagli accordi integrativi
aziendali.
Considerano tale monitoraggio, unitamente
all'acquisizione di adeguati elementi di conoscenza sulle normative
contrattuali europee in materia, premessa e condizione necessaria per porre
allo studio l'individuazione di nuovi modelli organizzativi ispirati al
miglioramento dell'efficienza e della produttività aziendale.
Ritengono che il consolidamento ed il rilancio
del settore lirico-sinfonico, anche in relazione ai decreti legislativi di
trasformazione degli Enti lirico-sinfonici in fondazioni di diritto privato,
richiedano una rivisitazione complessiva delle politiche dell'organizzazione, delle
modalità e dei tempi di lavoro.
Ai fini di cui sopra le parti costituiranno una
Commissione paritetica, che avvierà i suoi lavori entro 30 giorni dalla data di
approvazione del CCNL perché i relativi esiti possano essere sottoposti ad un
primo esame istruttorio in occasione delle trattative di rinnovo biennale della
parte economica del contratto collettivo nazionale di lavoro. Le ipotesi di
soluzioni contrattuali, quali potranno emergere da tale esame, saranno
conclusivamente definite e troveranno quindi applicazione in sede di rinnovo
della parte normativa del contratto collettivo nazionale di lavoro.
6) ASSETTI CLASSIFICATORI E PARAMETRALI
Le Fondazioni lirico-sinfoniche e le OOSS sottoscrittrici del contratto si impegnano a riesaminare gli assetti classificatori e parametrali delle diverse categorie di personale artistico, tecnico ed amministrativo per il tramite di una apposita Commissione Tecnica pariteticamente costituita, previamente acquisiti elementi di conoscenza circa le normative europee in materia.
I lavori della Commissione dovranno ispirarsi all'esigenza di un adeguato rispetto e di una giusta valorizzazione dei diversi livelli di professionalità, della doverosa valutazione delle necessarie compatibilità economiche, della ricerca dei più idonei criteri di flessibilità e fungibilità delle mansioni. I lavori saranno conclusi in tempo utile perché le relative soluzioni possano trovare applicazione in sede di rinnovo della parte normativa del contratto collettivo nazionale di lavoro.
7) ASSUNZIONI
Le assunzioni a tempo indeterminato di
personale artistico avvengono di norma per concorso pubblico, fatta salva
peraltro la possibilità per le Fondazioni di ricorrere a chiamate dirette per
figure di vertice dell'organizzazione aziendale. Può altresì avvenire per
chiamata diretta l'assunzione di figure artistiche di alto valore
professionale, sentita preventivamente la RSU.
Per le assunzioni a termine di personale
artistico - tranne che si tratti di sostituzioni improvvise o che ricorrano
esigenze eccezionali od impreviste - le Fondazioni procedono ad una selezione
annuale prima dell'inizio della stagione formulando apposita graduatoria degli
idonei, ferma restando, una volta esaurita tale graduatoria, la possibilità di
ricorrere a chiamate dirette. Resta altresì confermato quanto disposto
dall'art. 1 comma 4 del presente accordo.
8) COMMISSIONI DI CONCORSO
Le Fondazioni lirico-sinfoniche dichiarano
che le commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni sono nominate
con provvedimento del Sovrintendente e sono costituite da esperti nelle materie
oggetto del concorso o della selezione.
Il numero dei componenti la Commissione è di
norma fissato in 5, compreso il presidente.
Le prove tecniche ed artistiche dei concorsi e
delle selezioni devono svolgersi in ambienti aperti al pubblico di capienza
idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Dichiarazione a verbale
Le OO.SS. dichiarano, e l'ANFOLS ne prende atto, che alle prove dei concorsi e delle selezioni aperte al pubblico assisterà una rappresentanza dei lavoratori.
9) QUOTA DI RISERVA - ESCLUSIONI
Ai sensi dell'art.25, comma 2 della legge n.223/1991 non concorrono a determinare la quota di riserva di cui all'art.25, comma 1:
10) AGIBILITA’ SINDACALI
A) A decorrere dal 1° gennaio 2000 è fissato
in 4 il numero di distacchi sindacali autorizzabili per i lavoratori che
nell'ambito delle OO.SS. nazionali sottoscrittrici del contratto rivestono la
carica di dirigente sindacale a livello nazionale e/o territoriale.
Le richieste di distacco sindacale sono
presentate dalle OO.SS. nazionali sottoscrittrici il contratto all'ANFOLS,
precisando i nominativi dei dirigenti sindacali interessati alla fruizione dei
distacchi e le Fondazioni lirico-sinfoniche di appartenenza dei dirigenti
sindacali. L'ANFOLS curerà la trasmissione delle richieste alle Fondazioni
lirico-sinfoniche interessate perché valutino la compatibilità della
concessione dei distacchi sindacali con le esigenze di servizio, dando
comunicazione all'ANFOLS degli esiti di tale valutazione in tempo utile perché,
ricorrendo la suddetta compatibilità, le richieste di distacco sindacale possano
essere conclusivamente definite entro 30 giorni dal loro inoltro.
I distacchi sindacali sono autorizzabili per
attività sindacale a tempo pieno, con conseguente sospensione della attività
lavorativa per l'intera durata del distacco sindacale.
L'organizzazione sindacale che intendesse
rinunciare in tutto o in parte al distacco sindacale spettantele ne darà
comunicazione all'ANFOLS entro il 31 dicembre. In tal caso avrà diritto ad
utilizzare come permessi sindacali una quota pari ad 1/12 di 1600 ore annuali
per ciascun mese di mancato distacco sindacale. Tale quota sarà ripartita tra
le tredici Fondazioni lirico sinfoniche in rapporto al numero dei dipendenti in
forza a tempo indeterminato presso ciascuna Fondazione alla data del 31
dicembre e si aggiungerà al monte ore spettante all'organizzazione richiedente
ai sensi del successivo punto B).
B) Il monte ore annuo di permessi sindacali retribuiti complessivamente fruibili dai lavoratori che, nell'ambito delle OO.SS. nazionali sottoscrittrici il contratto, rivestono la carica di dirigente sindacale per la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi nonché per l'espletamento del loro mandato e di ogni attività connessa, compresa la partecipazione alle trattative contrattuali nazionali per il settore delle Fondazioni lirico-sinfoniche, è così fissato:
3.000 ore dal 1.1.2000
3.500 ore dal 1.1.2001
4.000 ore dal 1.1.2002
Tale monte ore annuo complessivo di permessi
sindacali retribuiti è ripartito tra le tredici Fondazioni lirico-sinfoniche in
rapporto al numero dei lavoratori in forza a tempo indeterminato presso
ciascuna Fondazione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente il riparto.
Il monte ore aziendale Š di norma ripartito
pariteticamente tra le OO.SS. sottoscrittrici il contratto salvo diverse intese
eventualmente intervenute tra le stesse OO.SS. e comunicate alla Fondazione
interessata tramite l'ANFOLS.
I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed
orari, sono fruibili mensilmente da ciascun dirigente sindacale per non più di
4 gg. lavorativi ed in ogni caso per non più di 24 ore lavorative.
I dirigenti sindacali che intendano fruire di
permessi sindacali retribuiti devono farne richiesta scritta alla Fondazione di
appartenenza almeno 3 giorni prima ed, in casi eccezionali, almeno 24 ore prima
tramite la struttura sindacale di appartenenza.
La Fondazione autorizza il permesso sindacale
retribuito compatibilmente con le esigenze di servizio.
C) I dirigenti sindacali possono fruire
mensilmente di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a
trattative sindacali, a congressi, commissioni ed a convegni di natura
sindacale.
Per quanto concerne le modalità, i limiti e le
condizioni di fruizione dei permessi sindacali non retribuiti valgono le regole
di cui al precedente punto B);
D) premesso il divieto di ogni forma di cumulo
dei permessi sindacali, il numero mensile dei permessi sindacali retribuiti (al
massimo 4 giorni) e di quelli non retribuiti (al massimo altri 4 giorni) non
potrà superare gli otto giorni mensili di assenza dal servizio, fermi restando
requisiti, condizioni e compatibilità prescritti per la fruizione dei permessi;
E) l'effettiva utilizzazione dei permessi
sindacali di cui sopra deve essere certificata entro tre giorni alla Direzione
della Fondazione da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed
utilizzato il permesso;
F) i distacchi sindacali di cui al punto A) ed i
permessi sindacali di cui al punto B) sono retribuiti, con esclusione dei
compensi e delle indennità per lavoro straordinario e di quelli collegati
all'effettivo svolgimento delle prestazioni;
G) ai lavoratori designati dalle OO.SS.
sottoscrittrici il contratto a partecipare alle trattative contrattuali
nazionali concernenti il settore delle Fondazioni lirico-sinfoniche verranno
concessi permessi non retribuiti per la partecipazione a tali trattative.
I permessi verranno richiesti di norma per
iscritto almeno tre giorni prima e, in casi eccezionali, almeno 24 ore prima
tramite la struttura sindacale di appartenenza e verranno concessi
compatibilmente con le esigenze di servizio;
H) ai lavoratori designati dalle OO.SS.
sottoscrittrici il contratto come propri rappresentanti in seno a Commissioni
ministeriali, di collocamento ecc. potranno essere concessi permessi non
retribuiti per la partecipazione alle riunioni di tali Commissioni.
I permessi verranno richiesti di norma per
iscritto almeno tre giorni prima e, in casi eccezionali, almeno 24 prima
tramite la struttura sindacale di appartenenza e verranno concessi compatibilmente
con le esigenze di servizio.
11) PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le parti condividono l'obiettivo di
perseguire la costituzione per i lavoratori dipendenti dalle Fondazioni
lirico-sinfoniche di un Fondo di previdenza complementare.
Preso atto delle prospettive emergenti per
l'avvio di un tavolo di confronto intercategoriale in tema di previdenza
complementare nel comparto dello spettacolo, le parti si danno atto che,
qualora il confronto produca una intesa quadro di riferimento sulla materia, si
incontreranno per riassumere i contenuti dell'intesa nell'ambito del contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente dalle Fondazioni
lirico-sinfoniche.
Nel caso in cui il tavolo negoziale non produca
intese entro il 31.12.2000, le parti si incontreranno per ogni conseguente
determinazione.
In previsione di quanto sopra, resta fin d'ora
inteso che:
1) saranno soci e destinatari delle
prestazioni del Fondo di previdenza complementare tutti i lavoratori, non in
prova, dipendenti con contratto a tempo indeterminato, che volontariamente vi
aderiscano, esclusi i lavoratori che gi… fruiscano di un fondo di previdenza
aziendale. Le parti si riservano di valutare la possibilità di adesione al
fondo anche dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato.
2) L'adesione al Fondo comporterà una
contribuzione mensile per 12 mensilità annue a carico della Fondazione pari
all'1% ed una contribuzione mensile per 12 mensilità annue a carico del
lavoratore pari all'1%, entrambe calcolate sui seguenti elementi della
retribuzione: minimo tabellare, indennità di contingenza, e.d.r., e.a.r.,
aumenti periodici di anzianità.
3) L'obbligo contributivo a carico del datore di
lavoro sarà assunto dalle Fondazioni nei confronti dei lavoratori che
aderiranno al Fondo e, pertanto, la corrispondente contribuzione non sarà
dovuta ne si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di
diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che,
per effetto della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del
Fondo, ovvero la perdano successivamente.
4) Per i lavoratori di prima occupazione
successiva al 28 aprile 1993 è prevista, in caso di adesione al Fondo,
l'integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno.
Per tutti gli altri lavoratori Š previsto il versamento al Fondo di una quota
pari al 25% del trattamento di fine rapporto maturando nell'anno.
5) I contributi a carico delle Fondazioni e dei
lavoratori decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo
costituito ed operante.
6) Eventuali Fondi pensione costituiti in sede
aziendale antecedentemente al D.Lgs. n.124/1993 e successive modificazioni ed
integrazioni continueranno la loro esistenza sino alle determinazioni delle assemblee
dei soci e delle parti sociali. I dipendenti dalle Fondazioni
lirico-sinfoniche, sino a quando manterranno la propria iscrizione ai Fondi
preesistenti, non avranno diritto di adesione al costituendo Fondo di
previdenza complementare intercategoriale, restando inteso che i trattamenti
contributivi in atto aziendalmente sostituiscono a tutti gli effetti quelli
previsti dal presente accordo.
7) Le parti si impegnano ad un monitoraggio
entro il 31 luglio 2000 delle forme di previdenza complementare in atto in sede
aziendale.
12) FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le parti attribuiscono alla formazione,
all'aggiornamento ed alla riqualificazione professionali dei lavoratori un
ruolo strategico per l'elevazione degli standards qualitativi dell'offerta al
pubblico.
Dichiarano pertanto il loro impegno ad attivarsi
sia in sede nazionale che aziendale per:
- l'individuazione degli opportuni strumenti finalizzati alla formazione permanente, alla riqualificazione ed all'arricchimento professionale dei lavoratori, in particolare nei casi di ristrutturazioni aziendali e di rilevanti innovazioni tecnologiche;
In questo quadro le parti, considerata la
competenza primaria delle Regioni in materia di formazione professionale,
impegnano in particolare le fondazioni e le OO.SS. territoriali ad attivare e
sviluppare il confronto con gli Assessorati regionali al lavoro ed alla
formazione al fine di realizzare opportune sinergie tra le rispettive
iniziative.
Le parti procederanno alla costituzione di
un'apposita commissione composta da 4 rappresentanti dell'ANFOLS e 4
rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente accordo per attività di
studio, documentazione, acquisizione dati e, comunque, per ogni approfondimento
della materia formativa nonché per la formulazione di indirizzi e di progetti.
13) APPLICAZIONE D.Lgs. N.626/1994
- Premesso il forte impegno delle parti perché nell'ambito delle Fondazioni lirico-sinfoniche sia assicurato il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
A) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
sono 3 e sono ricompresi nel numero dei componenti la RSU.
Hanno diritto a 40 ore annue di permesso in
aggiunta a quelle previste per i componenti la RSU.
Non vengono imputate al monte-ore come sopra
individuato le ore di permesso utilizzate per gli adempimenti di cui
all'art.19, lettere b, c, d, g, i, l del D.Lgs.n.626/1994.
All'atto dell'elezione della RSU i candidati a
rappresentante per la sicurezza devono essere indicati specificamente fra i
candidati proposti per l'elezione della stessa.
Qualora la RSU sia gi… costituita i
rappresentanti per la sicurezza sono designati dai componenti al loro interno.
L'utilizzazione dei permessi deve essere
richiesta al datore di lavoro per iscritto e con un anticipo di almeno 48 ore.
Analogo termine deve essere osservato per le visite del RLS ai luoghi di
lavoro.
Il RLS espleta i compiti previsti dall'art.19
del D.Lgs. n.626/1994, come modificato dal D.Lgs. n.242/1996 e, in particolare:
Il RLS ha diritto ad una formazione di almeno 32 ore ed il programma deve comprendere:
B) Riunioni periodiche
Le riunioni periodiche previste dall'art.11
del D.Lgs. n.626/94 devono essere comunicate con un preavviso di almeno 5
giorni lavorativi e con un ordine del giorno scritto.
Il RLS può chiedere comunque la convocazione di
una ulteriore riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio
o di significative variazioni delle condizioni di lavoro nell'azienda.
C) Organismo paritetico nazionale
L'Osservatorio nazionale di cui all'art.14 del presente accordo assume anche i seguenti compiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori:
D) Organismi paritetici territoriali
A livello regionale o interregionale sono costituiti Organismi paritetici territoriali con i seguenti compiti:
14) OSSERVATORIO NAZIONALE
Le parti, ferma restando l'autonomia operativa e le rispettive distinte responsabilità e prerogative istituzionali delle Fondazioni lirico-sinfoniche e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano che l'Osservatorio nazionale, formato da otto componenti, dei quali quattro designati dalle Fondazioni e quattro designati dalla SLC-CGIL, FIStel-CISL, UILSIC-UIL e FIALS-CISAL, ha il compito di:
15) CONTRATTAZIONE AZIENDALE
Nel richiamare, confermandolo, l'art.12 del CCNL 2.7.1996, resta inteso che gli effetti economici degli eventuali accordi aziendali non potranno avere decorrenza anteriore al 1°.1.2000, ferma restando in ogni caso la scadenza degli accordi integrativi aziendali in essere.
A) UNA TANTUM
A1) Relativamente al periodo
1°.1.1998/30.9.1999 ed a totale e completa copertura di tale periodo sarà
corrisposto ai singoli lavoratori in servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato alla data del 27 gennaio 2000 un importo una tantum nella misura
di cui alla successiva tabella.
L'importo una tantum sarà proporzionalmente
ridotto per i lavoratori assunti dopo il 1°.1.1998 ed in servizio alla data del
27 gennaio 2000.
Per i lavoratori dipendenti dalle Fondazioni
alla data del 27 gennaio 2000 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con
sosta stagionale l'importo una tantum sarà proporzionalmente rapportato al
servizio effettivamente prestato nel periodo 1°.1.1998/30.9.1999.
A2) Relativamente al periodo 1°.1.1998/30.9.1999
ed a totale e completa copertura di tale periodo sarà corrisposto ai singoli
lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto
successivamente al 30.9.1999 un importo una tantum nella misura di cui alla
successiva tabella.
L'importo una tantum sarà proporzionalmente
ridotto per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia
iniziato dopo il 1ø.1.1998 e si sia risolto successivamente al 30.9.1999.
L'importo una tantum sarà altresì
proporzionalmente ridotto per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo
indeterminato si sia risolto entro il 30.9.1999.
Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a
tempo indeterminato con sosta stagionale si sia risolto anteriormente alla data
del 27 gennaio 2000 l'importo una tantum sarà proporzionalmente rapportato al
servizio effettivamente prestato nel periodo 1°.1.1998/30.9.1999.
A3) Ai lavoratori in servizio presso le
Fondazioni alla data del 27 gennaio 2000 con rapporto di lavoro a tempo
determinato nonché ai lavoratori che hanno prestato servizio presso le
Fondazioni nel periodo 1°.1.1998/30.9.1999 con rapporto di lavoro a tempo
determinato cessato anteriormente alla data del 27 gennaio 2000 sarà corrisposto
a totale e completa copertura del servizio prestato nel periodo
1°.1.1998/30.9.1999 un importo una tantum la cui misura sarà determinata
rapportando proporzionalmente l'importo di cui alla successiva tabella al
periodo di servizio effettivamente prestato nel periodo 1°.1.1998/30.9.1999.
Le parti si danno atto che gli importi una
tantum di cui ai punti A1), A2) e A3) non saranno considerati utili agli
effetti dei vari istituti contrattuali e della determinazione del trattamento
di fine rapporto.
Importi una tantum ai sensi delle disposizioni di cui ai punti A1), A2) e A3)
Area artistica
Livelli Importo una tantum
1° liv. 613.000
2° liv. 554.000
3° liv. 497.000
4° liv. 452.000
5° liv. 379.000
6° liv. 317.000
Area tecnico-amministrativa
Livelli Importo una tantum
FA 551.000
FB 472.000
liv. 1° 413.000
liv. 2° 370.000
liv. 3°a 350.000
liv. 3°b 317.000
liv. 4° 275.000
liv. 5° 246.000
liv. 6° 197.000
B) MINIMI RETRIBUTIVI
A decorrere dal 1°.10.1999, fermi restando i minimi tabellari mensili lordi e gli importi mensili lordi a titolo di e.d.r. di cui alle lettere A) e B) del punto 1) dell'art.3 dell'accordo 24.3.1998, gli importi mensili lordi a titolo di e.a.r. di cui alla lettera c) del punto 2) dell'art.3 dell'accordo 24.3.1998 sono aumentati dei seguenti importi mensili lordi a titolo di e.a.r.:
Area artistica
Livelli
1° violino (1)
1° violoncello
1° liv. direttore musicale palcoscenico 157.753
maestro collaboratore con obbligo
di direzione orchestrale
maestro gruppo A (2)
maitre de ballet
2° liv. 1^ cat. A orchestra 142.585
1° tersicorei extra
maestro gruppo B
3° liv. 1^ cat.B orchestra 127.922
1°A tersicorei
4° liv. 2^ cat. orchestra 116.293
1°B tersicorei (3)
2° orchestra ingresso
5° liv. categoria speciale coro 97.585
2^ cat. speciale tersicorei
ingresso coro
6° liv. ingresso tersicorei 81.405
(1) Maggiorazione del 5% dell'importo
previsto per il 1° livello
(2) Maggiorazione del 5% dell'importo previsto
per il 2° livello
(3) Maggiorazione del 5% dell'importo previsto
per il 5° livello
Area tecnico-amministrativa
Livelli
FA 141.574
FB 121.349
liv. 1° 106.180
liv. 2° 95.057
liv. 3°a 90.000
liv. 3°b 81.405
liv. 4° 70.787
liv. 5° 63.202
liv. 6° 50.562
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Le parti convengono di escludere l'incidenza degli aumenti a titolo di e.a.r. di cui alla precedente lettera B) agli effetti del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni nel periodo 1ø.10.1999-31.12.1999.
DISPOSIZIONI FINALI
Salvo gli istituti per i quali è prevista una diversa decorrenza, la presente ipotesi di accordo decorre dal 1°.1.1998 e resterà in vigore fino al 31.12.2001 per la materia normativa e fino al 31.12.1999 per la materia economica.
Letto, confermato e siglato.
per l'ANFOLS per la SLC-CGIL
per la FIStel-CISL
per la UILSIC-UIL
per la FIALS-CISAL