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10 luglio 1997 i |
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30 giugno 2001 |
CARTAI
CARTOTECNICI - CONFINDUSTRIA
Premessa
Il sistema delle relazioni
sindacali
Rappresentanze Sindacali Unitarie
Comitati Aziendali Europei
Art. 1- parte prima:
osservatorio nazionale
Premi di risultato
Previdenza complementare
Formazione e aggiornamento
professionale
Contratti di formazione lavoro
Lavoro temporaneo
Art. 6- parte
prima: contratto a tempo determinato
Art…..parte
prima - contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Art. 8 parte prima:
classificazione unica
Art. 13-parte
prima: igiene e sicurezza del lavoro
Art. 15- parte
prima: innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione
Art. 21-parte prima: aspettativa
Art. 29- parte prima -
trattamento di fine rapporto
Apprendistato
Addetti alle lavorazioni grafiche
Art. 33- parte prima:
decorrenza e durata
Rinvio
Quote contratto
Una tantum
Il giorno27 gennaio
1998 tra L'Associazione Nazionale Italiana Cartotecniche e Trasformatrici
l'Associazione Italiana fra gli industriali della carta, cartoni e paste per
carta l'associazione sindacale Intersind e Slc Cgil - Fistel Cisl - Uilsic Uil
Si è convenuta la seguente ipotesi d'accordo per il rinnovo del ccnl per le aziende
esercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta, legno,
fibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e trasformatrici
della carta e del cartone 23 luglio 1993. Detta ipotesi, non modificabile, sarà
sottoposta al giudizio dei lavoratori entro il 28 febbraio 1998 e diventerà
ap-plicabile all'atto della firma definitiva.
Il presente c.c.n.l.
viene stipulato in applicazione dei principi e delle norme contenuti nel
"Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione sugli assetti
contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema
produttivo" del 23 luglio 1993.
Per la realizzazione degli obiettivi delineati non si può prescindere
dall'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione
primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni
sindacali anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti
del metodo partecipativo cui le parti stesse riconnettono un ruolo di primaria
importanza nella prevenzione dei conflitti.
In coerenza con l'impostazione, le parti si danno atto in nome proprio e per
conto degli organismi territoriali collegati, delle imprese aderenti e delle
rappresentanze aziendali dei lavoratori, che la condizione necessaria per il
consolidamento del sistema di relazioni industriali concordato è la sua
puntuale osservanza ai diversi livelli. Pertanto le parti si impegnano a
rispettare e a far rispettare le norme del ccnl e le applicazioni aziendali ad
esse coerenti
Nello specifico le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per
l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre
le Organizzazioni sindacali s'impegnano a non promuovere e ad intervenire
perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare,
innovare quanto ha formato oggetto di accordi ai vari livelli e tutto ciò
nell'ambito di una corretta e puntuale applicazione delle norme contrattuali.
Il presente ccnl è stato stipulato sulla base della presente premessa che ne
costituisce parte integrante.
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI
SINDACALI
Il sistema delle
relazioni sindacali è costituito:
- dal ccnl
- dalla contrattazione aziendale negli ambiti e con le modalità previste dal
ccnl
- da una coordinata articolazione di relazioni a livello nazionale,
territoriale, di gruppo e aziendale aventi finalità di consultazione, di
informazione e di esame congiunto secondo quanto dettagliatamente previsto nei
diversi articoli.
Il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro
Il ccnl è composto
da una parte normativa di durata quadriennale e da una parte economica di
durata biennale. Per il rinnovo quadriennale la disdetta deve essere data
almeno quattro mesi prima della scadenza e le richieste devono essere
presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi
prima della scadenza del ccnl. Per il negoziato relativo alta definizione dei minimi
tabellari per il secondo biennio le parti si incontreranno nel mese di novembre
1998, previa formalizzazione della richiesta da parte delle 00. SS.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla data del contratto e
in ogni modo per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla
presentazione delle richieste di rinnovo le parti non assumeranno iniziative
unilaterali e procederanno ad azioni dirette.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza,
ovvero dalla data di presentazione delle richieste se successiva, verrà
corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominato
"indennità di vacanza contrattuale".
L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del tasso di inflazione
programmato, applicato all'elemento retributivo
nazionale.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50%
dell'inflazione programmata.
Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale,
l'indennità di vacanza contrattuale cessa
di essere corrisposta.
La violazione del periodo di raffreddamento, comporta come conseguenza a carico
della parte che vi ha dato causa, 1' anticipazione o lo slittamento di tre mesi
del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza
contrattuale.
La contrattazione aziendale.
Sono titolari della
contrattazione aziendale, le R. S.U., le strutture territoriali delle
Organizzazioni sindacali stipulanti il ccnl e ovvero nelle aziende più
complesse e secondo la prassi esistente, le R.S.U., le Organizzazioni sindacali
nazionali e le Organizzazioni sindacali territoriali.
Le Aziende sono assistite e/o rappresentate dalle Associazioni imprenditoriali
competenti cui aderiscono o conferiscono mandato.
La contrattazione aziendale concerne materie delegate dal ccnl e pertanto può
riguardare materie ed istituti diversi, e non ripetitivi rispetto a quelli già
definiti dal contratto stesso.
Modalità, contenuti e limiti della contrattazione aziendale con contenuto
economico sono disciplinati dall'art La contrattazione aziendale di
tipo normativo avviene sulle materie demandate a tale livello dal ccnl.
Consultazione, informazione, esame congiunto,
Le motivazioni, le
finalità, le modalità e i tempi delle diverse tipologie di rapporti che
realizzano l'impostazione partecipativa delle relazioni sindacali sono
disciplinate nei singoli articoli che prevedono le procedure richiamate.
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
Le RSU di cui
all'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 subentrano alle RSA ed ai loro
dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi
spettanti per effetto di disposizioni di legge.
Le RSU, insieme alle strutture territoriali ed eventualmente alle strutture
nazionali stipulanti il presente c.c.n.l., costituiscono l'unica struttura
abilitata alla contrattazione aziendale nelle materie e con le procedure
previste dal presente c.c.n.l.
In Sede aziendale le RSU sono altresì le destinatarie dell'informazione,
dell'esame congiunto, e della consultazione secondo le modalità previste dai
diversi articoli che prevedono il ricorso a detti istituti.
Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti l'iniziativa per l'elezione
della RSU può essere assunta dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il
c.c.n.l. e dalle Organizzazioni sindacali che pur non avendo stipulato il
c.c.n.l possiedono i seguenti requisiti:
- siano formalmente
costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo;
- accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione e
l'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993;
- presentino una lista corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti
nell'unità produttiva pari almeno al 5% degli aventi diritto al voto.
La RSU è composta
per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate dalle Organizzazioni
sindacali di cui al comma precedente in proporzione ai voti conseguiti dalle
singole liste e, nell'ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dal
singolo candidato.
Il residuo terzo viene assegnato alle sole Organizzazioni sindacali stipulanti
il c.c.n.l. e alla sua copertura si proce-de mediante elezione o designazione
in proporzione ai voti ricevuti.
A norma dell'Accordo interconfederale 22 giugno 1995, all'atto delle elezioni
per la costituzione della RSU, i can-didati a rappresentanti per la sicurezza
vengono indicati specificatamente tra gli altri candidati proposti.
I componenti la RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali
decadono
automaticamente.
In caso di
dimissioni di un componente eletto lo stesso sarà sostituito dal primo dei non
eletti appartenente alla medesima lista.
In caso di dimissioni di un componente designato dalle Organizzazioni sindacali
stipulanti il c.c.n.l. si procederà ad una nuova designazione da parte delle
stesse Organizzazioni.
I sostituti decadono con gli altri componenti alla scadenza triennale.
Le dimissioni e le conseguenti sostituzioni dei componenti la RSU non possono
superare il 50% dei componenti pena la decadenza dell'intero organismo Le
Organizzazioni stipulanti il presente contratto e quelle che aderiscono
formalmente alla presente regolamenta-zione e all'Accordo interconfederale 20
dicembre 1993 partecipando alla procedura di elezione delle RSU rinunciano
formalmente ed espressamente a costituire R. S. A. Per quanto non previsto dal
presente articolo e per ciò che attiene al regolamento elettorale si fa rinvio
all'Accordo interconfederale riportato in allegato al c.c.n.l.
COMITATI AZIENDALI EUROPEI
I Comitati aziendali
europei sono disciplinati dall'Accordo interconfederale 6 novembre 1996
riguardante il recepimento della Direttiva CE n. 94/45 del 22 novembre 1994.
ART. 1- PARTE PRIMA:
OSSERVATORIO NAZIONALE
Le Parti nella
convinzione che lo sviluppo e il consolidamento di moderne relazioni
industriali presuppone una comune conoscenza delle linee di evoluzione del
settore, dei suoi punti di forza e dei suoi punti di debolezza e del grado di
aderenza delle norme di legge e contrattuali alle loro esigenze, convengono di
costituire un Osservatorio Nazionale.
Per ciascuno dei settori disciplinati dal ccnl l'Osservatorio sarà costituito
pariteticamente da sei esponenti delle Associazioni stipulanti che, di comune
accordo, di volta in volta, potranno essere affiancati da esperti delle materie
trattate.
Fermo restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive
distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori, l'Osservatorio esaminerà in particolare i seguenti argomenti:
- andamento e
prospettive del mercato interno e internazionale dei più rilevanti comparti
- andamento e prospettive degli investimenti.
- evoluzione delle tecnologie, dei processi produttivi, dei modelli di
organizzazione (orari, flessibilità e straordinari) e delle professionalità
- andamento delle prospettive dell'occupazione.
- applicazione della normativa contrattuale sulla C.U.
- le problematiche della sicurezza e dell'ecologia anche in riferimento al
rapporto con le istituzioni.
- le problematiche della formazione professionale anche in relazione
all'attività degli organismi paritetici di cui all'accordo interconfederale 20
gennaio 1993.
- evoluzione del fenomeno del c.d. "telelavoro" al fine di valutare
eventuali sviluppi concreti e caratteristiche operative.
- nell'ambito dell'Osservatorio viene costituita una commissione paritetica con
il compito di seguire lo sviluppo della legislazione in tema di lavori usuranti
e di elaborare gli adempimenti che venissero rinviati alle parti sociali.
Inoltre, sempre
nell'ambito dell'Osservatorio viene costituita una Commissione paritetica
nazionale per le pari opportunità composta da sei membri, per la metà designati
dalle Associazioni imprenditoriali stipulanti e per metà dalle Organizzazioni
sindacali stipulanti.
La Commissione avrà i seguenti compiti:
- esaminare
l'andamento dell'occupazione femminile nei settori disciplinati dal c.c.n.l.
- elaborare, con riferimento alla legge n. 125/1991, schemi di progetti di
azioni
positive;
- esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad
attività professionali non tradiziona-li;
- studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali sui luoghi
di lavoro accertando in via preventiva diffusione e caratteristiche del
fenomeno.
Le parti
promuoveranno la conoscenza dei risultati del lavoro della Commissione presso
le proprie strutture associative.
I lavori dell'Osservatorio avverranno sia sulla base dei dati già in possesso
delle Associazioni, sia sulla base di apposite rilevazioni che potranno essere
concordate.
Ad esito degli
approfondimenti sulle materie elencate ed al fine di promuovere interventi
ritenuti utili, le Parti potranno anche valutare l'opportunità di effettuare
azioni congiunte nei confronti delle Amministrazioni competenti. Le riunioni
dell'Osservatorio si terranno con la periodicità ritenuta opportuna dalle parti
che, comunque, dovranno incontrarsi almeno due volte l'anno
PREMI DI RISULTATO
La contrattazione
aziendale con contenuti economici è consentita nell'ambito della
prassi negoziale in atto nei settori disciplinati dal presente contratto con particolare
riferimento alle piccole imprese.
Sulla base e nei limiti di quanto stabilito dall'accordo interconfederale 20
dicembre 1993 sono titolari della contrattazione a livello aziendale le RSU e
le strutture
territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il c.c.n.l., ovvero
nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le RS.U., le
Organizzazioni Sindacali nazionali e le Organizzazioni Sindacali territoriali.
Le aziende sono assistite e/o rappresentate dalle Associazioni imprenditoriali
competenti cui aderiscono o conferiscono mandato.
Oggetto della contrattazione è l'istituzione di un premio correlato ai
risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti,
aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed
altri traguardi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività
aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
Al fine di acquisire elementi di conoscenza comuni per la definizione degli
obiettivi della contrattazione aziendale, le Parti valuteranno preventivamente
le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive tenendo
conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di
redditività dell'azienda.
Una volta individuati gli obiettivi verranno definiti i parametri, i meccanismi
e gli importi collegati
Potranno anche essere concordati forme, tempi ed altre clausole per
l'informazione e la verifica circa i risultati e per il riesame degli obiettivi
e dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di
riferimento esistenti al momento dell'accordo.
In relazione a quanto sopra il premio non potrà essere determinato a priori ed
avrà caratteristiche di totale variabilità.
Il premio dovrà avere i requisiti per beneficiare del particolare trattamento.
contributivo previsto dalla legge n.
135/97.
L'accordo per: il premio avrà durata quadriennale e la contrattazione avverrà
nell'osservanza della procedura di cui al presente articolo.
La richiesta di rinnovo dell'accordo aziendale dovrà essere avanzata in tempo
utile al fine di consentire l'apertura della procedura negoziale un mese prima
della scadenza dell'accordo.
Una volta iniziata la procedura negoziale verranno garantite condizioni di
assoluta normalità sindacale con esclusione di ogni tipo di agitazione e di
iniziative unilaterali sulle materie in discussione per un periodo di due mesi
dalla presentazione della richiesta di incontro e comunque per tutto il mese
successivo alla scadenza dell'accordo precedente.
I premi di produzione o istituti retributivi analoghi eventualmente esistenti a
livello aziendale rimangono fissati nelle quantità concordate e non saranno più
oggetto di successiva contrattazione. Le Parti all'atto della istituzione del
premio di risultato procederanno alla loro armonizzazione fermo restando che da
tale operazione non devono derivare né oneri per le aziende né perdite per i
lavoratori.
FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Le Organizzazioni
contraenti riconoscono la necessità e s'impegnano a dare impulso alla
formazione e all'aggiornamento professionale come mezzo necessario per
l'incremento e la conservazione delle capacità professionali, al fine di
ottenere e mantenere un ottimale utilizzo delle strutture produttive e degli
impianti.
Le parti, pertanto, demandano alle strutture territoriali, per mezzo degli
organismi paritetici in coordinamento con gli indirizzi emersi in sede di
Osservatorio e sulla base dei fabbisogni evidenziati dalle aziende,
l'individuazione e l'organizzazione delle iniziative formative da porre a
disposizione delle aziende e dei lavoratori.
I lavoratori che
frequenteranno i corsi di cui al presente articolo potranno avvalersi dei
permessi previsti dall'art.18, parte prima, norme generali, del presente
contratto, secondo la disciplina prevista dall'articolo stesso.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
In attuazione
dell'accordo del 3 maggio 1996 le parti concordano sulla costituzione di un
Fondo nazionale per la previdenza complementare basato sul principio della
volontarietà dell'adesione e funzionante secondo il sistema della
capitalizzazione dei versamenti individuali in applicazione di una
contribuzione definita a livello di c.c.n.l. Il Fondo, previa adesione delle
parti stipulanti il c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini
e delle aziende editoriali in occasione del rinnovo biennale dei minimi
tabellari e fermo restando che l'entità dei contributi verrà autonomamente
stabilita da ciascun c.c.n.l., riguarderà i dipendenti rientranti nel campo di
applicazione dei due c.c.n.l. secondo la normativa di dettaglio che sarà
concordata in occasione della redazione dell'Accordo istitutivo e dello
Statuto.
Al Fondo, potranno anche accedere lavoratori di altri comparti di competenza
delle 00.SS. stipulanti il presente ccnl purché ciò sia previsto dal ccnl loro
applicabile e ci sia il consenso di tutte le Organizzazioni imprenditoriali
interessate.
Per quanto riguarda i comparti disciplinati dal presente c.c.n.l., il Fondo
sarà alimentato con le seguenti modalità:
- contributo a
carico del datore di lavoro pari a 1% della normale retribuzione
annua (comprensiva della 13 A).
- contributo a carico del dipendente pari a 1% della retribuzione normale
annua.
(comprensiva della 13%).
- 100% del T.F.R. maturato nell'anno dei dipendenti assunti per la prima volta
dopo il 28 aprile 1993.
- quota del T.F.R. pari a 2% della retribuzione utile alla determinazione dello
stesso T.F.R. per tutti gli altri dipendenti.
La contribuzione a
carico del datore di lavoro e dei dipendenti e il versamento del T.F.R. come
sopra previsto, avranno decorrenza dalla data di iscrizione dei singoli
dipendenti al Fondo costituito ed operante.
In sede di definizione dell'Accordo istitutivo saranno stabiliti:
1) il contributo una
tantum a carico delle aziende per la copertura delle spese di costituzione,
promozione e avvio del Fondo;
2) la quota di adesione a carico del lavoratore:
3) la percentuale massima dei contributi da destinare a copertura delle spese
amministrative e di funzionamento.
Viene istituita una
commissione tecnica paritetica che, con la partecipazione di esperti da essa
designati, ha il compito di sottoporre a tutte le parti istitutive, per
l'approvazione, l'Accordo istitutivo, lo Statuto e il Regolamento del Fondo.
Tutti gli adempimenti dovranno essere realizzati in tempo utile per il rispetto
delle seguenti scadenze:
- ottobre 1998
inizio dell'attività promozionale
- marzo 1999 inizio della attività di esercizio del Fondo previo il rilascio
della autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale e previo il raggiungimento di un numero di adesioni complessive
significativo che viene quantificato in 30.000. Resta comunque la facoltà delle
parti di ritenere valido ai fini dell'operatività del Fondo un numero diverso
di adesioni.
E' fatta salva l'adesione a Fondi aziendali già esistenti con condizioni di
funzionamento complessivamente non inferiori a quelle previste dal presente
articolo.
CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO
I contratti di
formazione lavoro sono disciplinati dall'art. 16 della legge n. 451/94 e
dall'Accordo Interconfederale 1° gennaio 1995 (*).
In relazione a quanto previsto dall'art. 2 lettere a) e b) dell'Accordo
Interconfederale citato sono considerate intermedie le professionalità
inquadrate nel livello D/2 limitatamente al 10 profilo e nei livelli D/ì e C/3
della classifi-cazione unica, ed elevate le professionalità inquadrate dal livello
C/2 in su.
(*) Cft. per
l'Intersind Accordo Interconfederale 5.1.1990 e successive modificazioni dei
22.2.1995.
LAVORO TEMPORANEO
Il contratto di
fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196,
può essere concluso oltre che nei casi previsti dalla legge stessa, nelle
fattispecie:
- esecuzione di
un'opera o di un servizio definito o predeterminato nel tempo;
- aumento temporaneo delle attività.
Le qualifiche di
esiguo contenuto professionale per le quali è vietato il ricorso al lavoro
temporaneo sono quelle di cui al gruppo E, al 20 e 30 profilo del livello D/2 e
quelle di cui al 90, 110 e 120 profilo del livello D/1.
I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo contemporaneamente impiegati
per le fattispecie contrattuali sopra indicate non possono superare il 10% dei
dipendenti a tempo indeterminato dell'unità produttiva.
In sede aziendale tra direzione e RSU verranno individuati modalità e criteri
per la determinazione e la corresponsione del premio di risultato ai lavoratori
temporanei.
Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato con il
consenso del lavoratore e per atto scritto per una durata non superiore a
quella inizialmente concordata.
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle
00.SS. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del ccnl il
numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione
sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l'anno, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale
alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli
stessi destinatari di cui al comma precedente il numero e i motivi dei
contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi,
il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Dichiarazione a verbale
In considerazione
della novità dell'istituto le Parti si riservano di verificare in occasione del
rinnovo dei minimi tabellari la congruità della disciplina concordata rispetto
ad un appropriato utilizzo dell'istituto stesso.
ART. 6- PARTE PRIMA:
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
L'apposizione di un
termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi previste
dalle leggi in materia è consentita nelle seguenti ulteriori ipotesi:
- esecuzione di
un'opera o di un servizio definito e predeterminato nel tempo;
- lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse per
specializzazioni da quelle normalmente im-piegate;
- sostituzione di lavoratori in ferie o aspettative;
- aumento temporaneo dell'attività indotto da particolari esigenze del mercato.
Il numero massimo
dei lavoratori che possono essere contemporaneamente assunti con contratto a
tempo determinato per le ipotesi contrattuali sopra indicate è pari al 12% dei
dipendenti occupati a tempo indeterminato. Sono comunque consentite quattro
assunzioni a termine.
In situazioni particolari non ripetibili nell'anno, sempre per le fattispecie
sopra indicate, in sede aziendale. con accordo tra direzione e RSU e, in
mancanza di queste ultime con le 00. SS. territoriali, la percentuale di cui al
comma precedente può essere elevata.
ART…..PARTE PRIMA -
CONT'RATTO DI LAVORO A TEMPO
PARZIALE (part-time)
Il contratto di
lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad
orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto.
Il part-time può essere attuato per tutti i giorni lavorativi della settimana
oppure per periodi predeterminati nel corso della settimana, o del mese, o
dell'anno.
L'instaurazione del rapporto di lavoro part-time avverrà con atto scritto nel
quale saranno precisati l'orario di lavoro - con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese, all'anno - e gli altri elementi previsti dal presente
contratto per il rapporto a tempo pieno; per il part-time giornaliero e
settimanale, il periodo di prova potrà essere prolungato in proporzione alla
minor durata dell'orario di lavoro concordata. Copia del contratto deve essere
inviata entro 30 giorni all'ispettorato Provinciale del Lavoro.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa,
deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le
condizioni per il ripristino del rapporto originario.
L'azienda darà priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa.
ai lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richiesta rispetto ad eventuali
nuove assunzioni per le stesse mansioni.
In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che
caratterizzano i settori cartario e cartotecnico, è consentita, con l'accordo
degli interessati, la prestazione di lavoro supplementare rispetto all'orario
di lavoro concordato in attuazione dei commi 3) lett. c), e 4) dell'art. 5
della legge 19 dicembre 1984, n. 863.
ART. 8 PARTE PRIMA:
CLASSIFICAZIONE UNICA
Aggiungere i
seguenti profili:
Bl
Tecnico della manutenzione elettronica di elevata professionalità che opera su
sistemi di controllo di processo per la gestione di impianti complessi di
cartiera o di cartotecnica ed effettui interventi di programmazione e
riparazione.
Bl
Lavoratore di
cartiera di elevata professionalità ed esperienza, che in base a specifiche
conoscenze delle tecniche di stampa e delle relative macchine, svolge attività
di assistenza alla clientela al fine di verificare le caratteristiche di
stampabilità.
Bl
Lavoratore di
cartotecnica di elevata professionalità ed esperienza che in base a specifiche
conoscenze delle tecniche di confezionamento e delle relative macchine svolge
attività di assistenza clienti con compiti di verifica caratteristiche di
macchinabilità.
Cl
Conduttore con
responsabilità del ciclo operativo comportante un adeguato grado di
specializzazione tecnica e professionale che opera su macchine o impianti
cartotecnici del comparto "tissue" di media complessità tecnica e
tecnologica in entrambe le tipologie rotoli e piegati effettuando in piena
autonomia e responsabilità le operazioni di cambio formato, messa a punto.
regolazione e piccola manutenzione.
Cl
Conduttore con
responsabilità del ciclo operativo comportante un adeguato grado di
specializzazione tecnica e professionale che opera su macchine o impianti
cartotecnici del comparto "tissue" di media complessità tecnica e
tecnologica di tipologia rotoli che esegue piccola manutenzione, cambi formato,
messa a punto e ottimizzazione su tutte le macchine componenti la linea con
responsabilità delle modalità e dei risultati dell'intervento
Dichiarazione a verbale per i due precedenti profili
S'intendono per
macchine e impianti cartotecnici di media complessità tecnologica:
- per la tipologia rotoli: ribobinatrici automatiche per produzione rotoli
igienici e asciugatutto,
- per la tipologia piegati: piegatrici per produzione fazzoletti ad elevata
velocità.
C/l
Conduttore con
responsabilità del ciclo produttivo comportante un adeguato grado di
specializzazione tecnica e professionale che opera su macchine o impianti
cartotecnici del comparto "tissue" di tipologia piegati ed esegue
abitualmente su più di due linee piccola manutenzione, cambi formato, messa a
punto e ottimizzazione su tutte le macchine componenti le linee con
responsabilità delle modalità e dei risultati dell'intervento.
Inoltre in via sperimentale viene assegnato al livello parametrale 161 riferito
ai minimi tabellari in via esclusiva la seguente mansione:
- operatore di cartiera che con responsabilità del ciclo operativo comportante
un
rilevante grado di specializzazione tecnica e professionale avvia, conduce e
controlla nella funzionalità di esercizio un impianto di ultima generazione
completo e complesso di disinchiostrazione.
Nell'aumento derivante dal nuovo parametro, vengono assorbiti fino a
concorrenza i trattamenti economici eventualmente riconosciuti a livello
aziendale a titolo di avvicinamento categoriale comunque qualificati.
La corretta applicazione di tale soluzione contrattuale verrà verificata in
sede di contrattazione nazionale dei minimi di salario e di stipendio.
ADDETTI ALLE LAVORAZIONI GRAFICHE
Aggiungere al livello C/l:
macchinista di rotativa rotocalco il cui capo sia inquadrato a livello B/2.
ART. 13-PARTE PRIMA: IGIENE E SICUREZZA DEL
LAVORO
Le aziende, ai sensi di
legge, manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrità
e l'igiene dell'ambiente di lavoro curandone l'areazione, la pulizia,
l'illuminazione e possibilmente il riscaldamento: parimenti, le aziende, nei
casi previsti dalla legge, metteranno a disposizione degli operai i mezzi
protettivi e adotteranno tutti quei provvedimenti atti a garantire la sicurezza
del lavoro.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle
prescrizioni che, in adempimento delle leggi, gli verranno rese note
dall'azienda: in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi curando,
altresì, la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
Fermo restando quanto previsto dalle precedenti norme di legge in materia
tuttora vigenti, per ciò che riguarda i diritti e i doveri delle parti in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, si
richiamano le norme del d.lgs n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni
e le disposizioni di attuazione pattuite con l'Accordo Interconfederale 22
giugno 1995.
Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia
dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l'applicazione
di soluzioni condivise ed attuabili. Pertanto in tutti i casi di insorgenza di
controversie relative alla applicazione delle norme riguardanti i diritti di
rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti, le
parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti)
si impegnano ad adire l'organismo paritetico competente al fine di riceverne,
ove possibile, una soluzione concordata.
Ai sensi dell'Accordo Interconfederale citato i rappresentanti per la sicurezza
nelle aziende con più di 15 dipendenti vengono eletti nell'ambito delle Rsu nei
numeri previsti dall'Accordo stesso.
Nelle aziende che occupano da cinque a 15 dipendenti i compiti e le
attribuzioni del rappresentante per la sicurezza vengono assunti dal Delegato
di impresa di cui all'art. 5, parte prima - nonne generali, ove tale carica sia
stata attivata.
Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione dei RLS, la formazione, i
permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le
modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le informazioni e la
documentazione aziendale si fa espresso rinvio alle previsioni dell'Accordo
Interconfederale, il cui testo si riporta in allegato al presente contratto.
ART. 15- PARTE PRIMA:
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E PROCESSI
DI RISTRUTTURAZIONE
In caso di processi di
ristrutturazione aziendale, oppure di introduzione di nuovi sistemi produttivi,
o di significative modifiche all'organizzazione del lavoro o di decentramento
di importanti fasi della attività produttiva che comportano rilevanti ricadute
sui livelli di occupazione o estesi interventi di riconversione professionale
dei lavoratori, le Direzioni aziendali, fermi restando i distinti ruoli e
responsabilità, esporranno alla R.S.U. preventivamente alla loro adozione i progetti
predisposti, illustrandone motivazioni e finalità ed esamineranno le
osservazioni e le proposte eventualmente avanzate.
Durante la fase consultiva, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni, le parti non
assumeranno iniziative unilaterali.
Terminata la fase consultiva, gli aspetti del piano aziendale riguardanti i
lavoratori saranno oggetto di appositi in-contri, tra Direzione aziendale e
R.S.U., finalizzati a disciplinarne l'attuazione.
Per le aziende che attuano o attueranno il lavoro continuo sette giorni su
sette la situazione degli organici e la distribuzione dell'orario di lavoro
delle maestranze con l'introduzione della 4^ squadra al fine di realizzare
l'orario di lavoro contrattuale sarà oggetto di esame con le R.S.U.
Analogamente sarà provveduto per quanto riguarda la distribuzione dell'orario
lavoro e dei giorni di riposo nei confronti di tutte le aziende.
ART. 21-PARTE PRIMA: ASPETTATIVA
L'Azienda, ai sensi della
legge n. 162/90 e del DPR n. 309/90, concederà un periodo di aspettativa non
retribuita al lavoratore che ne faccia richiesta:
a) in quanto in condizioni di tossicodipendenza per documentata necessità di
terapie riabilitative da effettuarsi presso strutture del Servizio Sanitario
Nazionale o presso strutture specialistiche riconosciute dalle istituzioni: b)
per la documentata necessità di assistere familiari a carico che risultino in
condizioni di tossicodipendenza.
Inoltre a! lavoratore a tempo indeterminato non in prova che ne faccia
richiesta per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari
l'Azienda può concedere un periodo di aspettativa senza diritto alla
retribuzione né maturazione di anzianità ad alcun titolo.
ART. 21-PARTE PRIMA: ASPETTATIVA
Ai fini del presente
contratto, s'intende:
- per stipendio o salario
contrattuale, la somma dei minimi tabellari e dell'indennità di contingenza,
- per normale retribuzione, la somma di quanto compete al lavoratore, quale
corrispettivo, in via ordinaria, mensilmente o a periodi più brevi (compresi
stipendio o salario contrattuale, aumenti periodici di anzianità e, quando
dovute, indennità per lavoro a ciclo continuo di sette giorni su sette,
maggiorazioni per prestazioni non occasionali in turni di otto ore consecutive,
esclusi emolumenti annuali, indennità di cassa),
- per retribuzione globale, l'insieme degli emolumenti percepiti nell'anno per
la prestazione lavorativa nell'orario contrattuale.
Chiarimento a verbale
A chiarimento della normativa
contrattuale vigente, le parti riconoscono che la maggiorazione del lavoro
dome-nicale con riposo compensativo non viene considerata agli effetti della
retribuzione indiretta (ferie, festività, 13^ o gratifica natalizia).
Tale maggiorazione compete invece sul TFR.
Sono fatti salvi gli accordi collettivi di maggior favore.
ART. 29- PARTE PRIMA -
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In ogni caso di cessazione
del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine
rapporto calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari alla
retribuzione globale divisa per 13,5.
La quota è proporzionalmente ridotta per frazioni di anno computandosi come
mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Per quanto riguarda i criteri di computo dell'indennità di anzianità maturata
fino al 31 maggio 1982 restano valide le norme contenute nel CCNL 21luglio 1979
alle quali si fa rinvio (v. allegato).
Il TFR viene calcolato una volta acquisito il coefficiente mensile applicabile
e corrisposto non oltre il mese successivo a quello della risoluzione del
rapporto.
Se l'impiegato è remunerato in tutto o in parte con provvigioni o
partecipazioni, si applicano le seguenti norme. Le provvigioni saranno
computate sugli affari andati a buon fine conclusi prima del termine di ciascun
anno anche se debbono avere esecuzione posteriormente.
Le partecipazioni agli utili sono computate fino ad un massimo pari all'importo
degli altri elementi della retribuzione normale annua.
E' in facoltà dell'azienda salvo espresso patto contrario, di dedurre dal
trattamento di fine rapporto quanto l'impiegato percepisca in conseguenza della
risoluzione del rapporto per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni,
previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda; nessuna detrazione è,
invece, ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 21, parte
terza, del presente contratto.
NB. - Fino al 31 dicembre
1989 il trattamento di fine rapporto conteggiato con i criteri di cui all'art.1
della legge 2971982, ai sensi dell'art.5,40 comma della legge medesima, veniva
attribuito al personale con qualifica operaia nella proporzione di 27,69/30.
APPRENDISTATO
L'apprendistato è
disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955 n. 25, da! relativo Regolamento
approvato con DPR 30 dicembre 1956, a. 16 e dall'art. 16 della legge 24.6.1997,
n. 196 e dalle seguenti disposizioni.
Durata
Il contratto di apprendistato
ha la durata di 30 mesi ed è utilizzabile per le professionalità che si
attestano, al termine dell'iter di carriera, ove previsto, dal 30 livello del
gruppo C in su.
La retribuzione
dell'apprendista viene determinata dalle percentuali di seguito riportate del
minimo di stipendio e di salario, ex indennità di contingenza ed EDR del
livello D/2.
Progressione della
retribuzione
10
20
30
40 50
semestre semestre semestre semestre semestre
70
80
85
90 95
Trascorso il periodo di
apprendistato e avvenuta l'assunzione a tempo indeterminato, per le
professionalità per le quali è previsto l'iter automatico di carriera l'ex
apprendista verrà assegnato al livello D/1 dove permarrà due anni prima di
essere assegnato al livello previsto per la sua mansione Per le professionalità
per le quali non è previsto l'iter automatico di carriera l'ex apprendista,
dopo l'assunzione, verrà assegnato al livello previsto per la sua mansione.
Formazione esterna
Le parti stipulanti
definiscono i contenuti e le modalità della formazione esterna all'azienda di
120 ore medie annue in applicazione dell'emanando Decreto del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato
di qualifica professionale idonei rispetto alla attività da svolgere, sarà
previsto un impegno formativo ridotto.
Le ore destinate alla formazione esterna, sono considerate a tutti gli effetti
ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
L'apprendista non in prova
assente dal lavoro per malattia ha diritto alla conservazione del posto, senza
interruzione di anzianità per tutta la durata della malattia, sino ad un
massimo di 12 mesi, mentre la durata del rapporto di apprendistato viene
prorogata per un tempo equivalente all'assenza, nel caso di malattie di durata
superiore a 30 giorni lavorativi.
In caso di più assenze il periodo di conservazione del posto s'intende riferito
ad un arco temporale di 30 mesi. All'apprendista assente per malattia, sarà
corrisposta da parte dell'azienda, nell'ambito del periodo contrattuale di
conservazione del posto di cui ai commi precedenti, a partire dal 10 giorno e
fino al 1800 giorno, un trattamento economico pari al 100% della normale
retribuzione giornaliera, ragguagliata a 1/6 dell'orario settimanale contrattuale
in caso di distribuzione di quest'ultimo su sei giorni o a 1/5 in caso di
distribuzione su5 giorni.
Tale criterio consente all'apprendista, nei limiti sopra indicati, di percepire
la normale retribuzione (escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario)
che avrebbe conseguito effettuando il proprio normale orario dì lavoro.
Agli effetti del trattamento come sopra fissato è considerata malattia anche
l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro purché esso non sia
determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'apprendista stesso.
Tale trattamento non è cumulabile con eventuale altro trattamento che per lo
stesso titolo sia in atto o venga istituito in avvenire.
Infortunio sul lavoro o
malattia professionale
L'apprendista assente dal
lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale ha diritto al
seguente trattamento:
1) conservazione del posto
per un periodo pari a quello per il quale viene corrisposta dall'INAIL
l'indennità temporanea,
2) corresponsione, da parte dell'azienda, oltre all'intera retribuzione per la
giornata nella quale è avvenuto l'infortunio, di un'integrazione, a partire dal
giorno seguente l'infortunio, e fino alla scadenza dell'anzidetto periodo di
conservazione del posto, dell'indennità erogata dall'INAIL; fino a raggiungere
i! 100% della normale retribuzione giornaliera netta che sarà ragguagliata a
1/6 dell'orario contrattuale settimanale in caso di distribuzione di
quest'ultimo su sei giorni o a 1/5 in caso di distribuzione su cinque giorni.
Tale criterio consente all'apprendista, nei limiti di cui sopra indicati, di
percepire la normale retribuzione netta (escluso l'eventuale compenso per lavoro
straordinario) che avrebbe conseguito effettuando il proprio normale orario di
lavoro.
Nota a verbale
Le aziende provvederanno a farsi
anticipare ai singoli periodi di paga anche il trattamento economico dovuto
dagli Istituti mutualistici. Conseguentemente le aziende provvederanno a farsi
rilasciare dagli apprendisti apposita delega, d'accordo con gli Enti
assicuratori.
I periodi di servizio
prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai
fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato purché si riferiscano
alla stessa attività e sempreché l'apprendista documenti, all'atto
dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi
di insegnamento complementare.
Rinvio alle disposizioni contrattuali
Per tutto quanto non è previsto
nei vari commi del presente articolo si fa riferimento alla normativa
contrattuale.
ADDETTI
ALLE LAVORAZIONI GRAFICHE
Omissis
Apprendisti
Si fa rinvio alle discipline contenute nell'articolo: Apprendistato
ART. 33- PARTE PRIMA:
DECORRENZA E DURATA
Il presente
contratto decorre dal 10 luglio 1997 e scadrà il 30 giugno 2001 ad eccezione
dei minimi tabellari che in deroga alla regola generale prevista nell'articolo:
Il sistema delle relazioni sindacali, avranno vigore fino al 31 dicembre 1998.
Per ciò che attiene alle procedure da seguire per il rinnovo contrattuale, sia
con riferimento all'intero c.c.n.l. sia con riferimento ai soli minimi tabellari,
si fa rinvio a quanto previsto nell'articolo: il sistema delle relazioni
sindacali.
Poiché è in corso di
svolgimento l'iter previsto per la definizione di un DDL di iniziativa del
Governo finalizzato ad una nuova normativa in materia di orario di lavoro, le
Parti convengono di mantenere invariata a tutti i livelli la disciplina
contrattuale in vigore e di rincontrarsi nel dicembre 1998 al fine di definire
la disciplina contrattuale della materia anche alla luce del nuovo testo di
legge, a valere per il restante periodo di durata contrattuale.
In tale contesto potranno anche essere ridefinite le norme contrattuali che
influiscono sulla flessibilità di utilizzo
del fattore lavoro.
Nella stessa occasione verrà, anche affrontato il rinnovo delle tabelle
retributive.
La riunione del mese di dicembre 1998 sarà preceduta in autunno da una sessione
dell'Osservatorio di cui all'art. 1 parte prima.
QUOTE CONTRATTO
Le aziende
comunicheranno mediante affissione nell'ultima settimana di maggio 1998 che la
Slc Cgil, la Fistel Cisl e la Uilsic Uil chiedono ai lavoratori non iscritti ad
alcuna delle organizzazioni stipulanti il ccnl una "quota contratto"
pari a L.30.000 da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel mese di
ottobre 1998. Conseguentemente, con la retribuzione del mese di settembre 1998
verrà inserita in busta paga dei dipendenti non iscritti alle organizzazioni
sindacali citate un modulo di delega per la riscossione della quota contratto.
Il modulo di delega, che sarà composto di due parti, uno destinato alla azienda
e l'altro congiuntamente alle tre organizzazioni sindacali, dovrà essere
restituito dai lavoratori che intendono aderire alla richiesta non oltre il 15
ottobre 1998.
Le quote contratto raccolte verranno versate dall'azienda sul c/c..... mentre
le parti di modulo di delega destinate alle Organizzazioni sindacali verranno
inviate a…..
Tabella degli
aumenti e dei nuovi minimi retributivi
1 febbraio
1998
1 settembre 1998
LIV. AUMENTI MINIMI
AUMENTI MINIMI AUM.TOTALE
Q
62.700
1.753.300
57.200
1.810.500 119.900
AS 62.500
1.746.300
56.900
1.803.200 119.900
A
56.300
1.486.800
48.500
1.535.300 104.800
B1
46.300
1.290.400
42.100
1.332.500 88.400
B2
44.200
1.220.300
39.800 1.260.100
84.000
C1
40.000
1.073.000
35.000
1.108.000 75.000
C2
37.900
974.800
31.800
1.006.600 69.700
C3
33.400
907.000
29.700
936.700 63.100
D1
31.300
848.600
27.700
876.300 59.000
D2
26.900
778.500
25.300
803.800 52.200
E
25.900
701.300
22.900
724.200 48.800
Param. 96.100
1.129.100
36.800
1.165.900 132.900
161
L'IVC (Indennità di
vacanza contrattuale) cessa di essere corrisposta dal 1° gennaio
1998
UNA TANTUM
Ai lavoratori in
forza alla data del 27 gennaio 1998 verrà erogato l'importo Una tantum lordo di
L.130.000 commisurato alla anzianità di servizio nel periodo 1° luglio 1997 -
31 gennaio 1998, con riduzione proporzionale in caso di servizio militare,
aspettativa, assenza facoltativa post parto, CIG a zero ore.
L'Una tantum comprensiva dei riflessi sugli istituti contrattuali e legali
diretti e indiretti e non utile ai fini del TFR, verrà corrisposta con il
periodo di paga di marzo 1998.