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1° marzo 2000 |
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30 giugno 2002. |
BLU - CONTRATTO COLLETTIVO Dl LAVORO
stipulato
in Roma tra
BLU S.p.A.
rappresentata
dal Giancarlo Elia Valori e da Angelo Favilli
e
C.G.I.L.
rappresentata
da Walter Cerfeda e Marigia Maulucci
C.I.S.L.
rappresentata
da Pierpaolo Baretta e Eros Pizz
U.I.L.
rappresentata
da Paolo Pirani e Enzo Canettieri
6
marzo 2000
INDICE
Premessa
Campo di applicazione del contratto
Decorrenza e durata
Procedura di rinnovo del contratto
Distribuzione del contratto
PARTE
GENERALE
Sez. 1 – Sistema di relazioni sindacali
Sez. 2 – Diritti sindacali
PARTE
COMUNE
Sez. 1 – Assunzione
Sez. 2 – Classificazione
Sez. 3 – Orario di lavoro
Sez. 4 – Trattamento economico
Sez. 5 – Casi di assenza
Sez. 6 – Provvedimenti disciplinari
Sez. 7 – Ambiente di lavoro
Sez. 8 – Appalti
Sez. 9 – Disposizioni diverse
Sez. 10 – Estinzione del rapporto
Sez. 11 – Reclami e controversie
PARTE
SPECIALE
Sez. 1 – Impiegati e quadr
Sez. 2 – Operai
Allegato retribuzioni mensili
Allegato verbale
PARTE GENERALE
PARTE COMUNE
PARTE SPECIALE
ALLEGATO
A)
Il presente contratto collettivo di lavoro, nell'assumere come proprio lo
spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione,
sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al
sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di
competenza, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:
•
attribuendo alla autonomia collettiva delle Parti una funzione primaria per la
gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo
ai diversi livelli e con diversi strumenti al quale le Parti riconoscono un
ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
•
regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica
delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai lavoratori benefici
economici commisurati allo sviluppo dell'impresa e ad una gestione corretta e
programmabile del costo del lavoro nonché tale da sviluppare e valorizzare
pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane.
Di
conseguenza le parti concordano sull’opportunità di definire una
regolamentazione contrattuale che assicuri a BLU S.p.A., nella delicata fase di
avvio e di progressivo consolidamento delle attività, un quadro di flessibilità
organizzativa ed economicità adeguato alla continua evoluzione tecnologica ed
alla competitività che caratterizzano l’attività delle telecomunicazioni.
Le
Parti infatti riconoscono che il dimensionamento ottimale di tali fattori, che
incidono in termini significativi sulla reale competitività aziendale,
evidenzia la necessità di poter contare:
-
su dinamiche di costo e su flessibilità di prestazioni coerenti con la
specificità del settore e con la delicata fase di avvio del servizio;
-
su un assetto contrattuale allineato con i competitors per gli aspetti
economici e normativi nella gestione dei rapporti di lavoro dei propri
dipendenti e per il sistema aziendale di relazioni sindacali.
Ciò
posto le Parti dichiarano di perseguire l’obiettivo di traguardare evolutivamente
l’attuale inquadramento delle aziende di telecomunicazioni nel C.C.N.L. per i
lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata nella prospettiva di un
nuovo contratto collettivo nazionale per le aziende che operano nel settore
delle telecomunicazioni e concordano pertanto sul valore transitorio del
presente contratto.
B)
Le Parti si impegnano, altresì, a garantire il funzionamento del sistema di
relazioni sindacali e contrattuali secondo i termini e le procedure indicate
nel presente contratto dandosi nel contempo atto che la loro puntuale
applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali
entro le regole fissate.
C)
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle Parti di
rispettare e far rispettare per il periodo di validità le clausole del presente
contratto collettivo e le eventuali intese raggiunte a livello aziendale sulle
materie alle quali il contratto stesso fa esplicito rinvio. A tal fine
l’azienda è impegnata ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite
mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e a
intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare,
integrare, innovare quanto ha formato oggetto di intese a livello generale con
il presente contratto e a livello aziendale.
D)
La contrattazione integrativa riguarderà materie e istituti diversi e non
ripetitivi rispetto a quelli propri del Contratto Collettivo di lavoro e verrà
pertanto svolta per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio
del presente contratto, in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate.
E)
In applicazione dell’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, sono titolari
della contrattazionein sede aziendale, negli ambiti, per le materie e con le
procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture
territoriali delle Confederazioni stipulanti e/o i loro delegati. Le parti
precisano che competenti a costituire le Rappresentanze Sindacali Unitarie sono
i soggetti firmatari del presente contratto.
F)
Il presente contratto collettivo di lavoro, da valere su tutto il territorio
nazionale, è stato stipulato sulla base di questa premessa, che ne costituisce
parte integrante.

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il
presente contratto collettivo di lavoro si applica a tutti i dipendenti
operanti nelle sedi della BLU S.p.A. società operante come licenziataria del
servizio di telefonia mobile.
In
applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, in
considerazione della prima applicazione, salve le decorrenze particolari
previste per i singoli istituti, il presente contratto decorre dal 1° marzo
2000 e avrà validità fino a1 30 giugno 2002.
Il
contratto si intenderà rinnovato, secondo la durata di cui al citato
Protocollo, se non disdetto tre mesi prima della scadenza, con raccomandata
a.r.. In caso di disdetta - e salvo quanto previsto al successivo comma - il
presente contratto sarà applicato sino al successivo rinnovo.
Fermo
restando quanto convenuto al punto A della Premessa, le Parti si incontreranno
entro i tre mesi successivi alla stipula del Contratto di Settore Telecomunicazioni
per verificare le modalità con le quali avverrà la armonizzazione e in
relazione alla durata temporanea del presente contratto come sopra definita.

PROCEDURA DI RINNOVO DEL CONTRATTO
La
Parte che ha dato disdetta del contratto presenterà le proposte per un nuovo
accordo in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi
prima dalla scadenza del contratto.
La
Parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti
giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante
i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e
comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di
presentazione della piattaforma di rinnovo le Parti non assumeranno iniziative
unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Le
Parti si danno atto che in caso di mancato accordo dopo tre mesi dalla data di
scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione
della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del contratto, verrà
corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio della
retribuzione denominato indennità di "vacanza contrattuale" secondo
le modalità e i criteri specificatamente previsti nel Protocollo 23 luglio
1993.
La
violazione del periodo di raffreddamento come definito al terzo comma del
presente articolo comporta come conseguenza a carico della Parte che vi ha dato
causa l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal
quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale secondo quanto
previsto dal citato Protocollo.
L'azienda
distribuirà a ciascun lavoratore all’atto dell’assunzione una copia del
presente contratto collettivo di lavoro

Sez. 1 - SISTEMA DI RELAZIONI
SINDACALI
Art.
1 (Relazioni sindacali)
1.
Annualmente, entro il primo quadrimestre, si terrà un incontro in sede
nazionale nel corso del quale BLU S.p.A. renderà ai Sindacati stipulanti
informazioni globali riferite all'evoluzione tecnologica del settore delle
telecomunicazioni, al posizionamento dell'azienda, alle linee generali di
andamento economico-produttivo e alle prevedibili implicazioni sull'andamento
della occupazione e sulle tipologie di contratto utilizzate.
2.
Fermo restando quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 20 gennaio 1993 e
successive intese, BLU S.p.A. e le Organizzazioni sindacali stipulanti
riconoscono concordemente che la valorizzazione professionale delle risorse
umane è essenziale ai fini della competitività aziendale e del miglioramento
qualitativo dell'occupazione.
3.
E' pertanto obiettivo condiviso la valorizzazione delle potenzialità
occupazionali del mercato del lavoro, con riferimento anche al personale
femminile, nell'intento di facilitare - pur nel rispetto delle prioritarie
esigenze tecnologiche, organizzative e professionali nel settore delle
telecomunicazioni e di una azienda in fase di avvio nel competitivo mercato di
riferimento - l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e consentire maggiori
opportunità per l’impiego dei lavoratori.
Art.
2 (Prestazioni indispensabili)
Art.
1 (Assemblea)
1.
L’esercizio del diritto di assemblea di cui all’art. 20 della L. 20 maggio
1970, n. 300, avverrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
1)
la convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di due giorni e
con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno e dei nominativi dei
dirigenti esterni del sindacato che eventualmente intendano partecipare
all’assemblea;
2)
Le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o le Rappresentanze sindacali unitarie
convocheranno l'assemblea retribuita possibilmente alla fine o all'inizio
dell’orario di lavoro, fermo restando quanto previsto alla lett. a), punto 4,
Parte prima, dell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993;
3)
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e/o le Rappresentanze sindacali
unitarie, nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi
durante l'orario di lavoro, dovranno tenere conto delle esigenze afferenti la
continuazione della normale attività degli altri lavoratori non interessati
all'assemblea stessa;
4)
Quando nell'unità produttiva il lavoro si svolge a turni, l'assembla può essere
articolata in due riunioni nella medesima giornata;
5)
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque
con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle
persone, la salvaguardia degli impianti e il corretto svolgimento delle
attività di assistenza alla clientela.
2.
Le particolarità di svolgimento e di attuazione di quanto previsto ai punti 4)
e 5) del comma precedente saranno definite con la direzione aziendale,
contestualmente alla comunicazione di cui al punto 1.

Art. 2 (Diritto di affissione)
1.
Il diritto di affissione è regolato dall'art. 25 della L. 20 maggio 1970, n.
300.
Art.
3 (Locali)
1.
Nelle unità produttive con almeno duecento dipendenti, in adempimento dell’art.
27, L. 20 maggio 1970, n. 300, sarà posto a disposizione delle Organizzazioni
sindacali stipulanti un idoneo locale comune all’interno dell’unità stessa o
nelle sue immediate vicinanze.
Art.
4 (Permessi per motivi sindacali)
1.
Ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e provinciali
delle Organizzazioni sindacali stipulanti potranno essere concessi brevi
permessi retribuiti, fino a 24 ore per ciascun trimestre solare, per il
disimpegno delle loro funzioni, quando l’assenza dal lavoro venga espressamente
richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e garantito comunque in
ogni area il normale svolgimento dell’attività produttiva.
2.
L’appartenenza agli organismi sopra indicati e le variazioni relative dovranno
essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni sindacali all’azienda.
3.
I componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie - come regolati e
individuati dall'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 - hanno diritto, per
l’espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto
dagli artt. 23 e 24 della L. 20 maggio 1970, n. 300.
4.
La nomina, a seguito di elezione, designazione o sostituzione dei componenti
delle Rappresentanze sindacali unitarie, una volta definiti gli eventuali
ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla direzione a cura delle
Organizzazioni sindacali.
5.
I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli che
dovessero derivare da disposizioni di legge o da accordi sindacali.

Art. 5 (Aspettativa per cariche elettive o per motivi sindacali)
1.
Per l’aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a
ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali si applicano le
disposizioni di cui all’art. 31 della L. 20 maggio 1970, n. 300.
2.
Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive si applica la normativa in
tema di permessi di cui all’art. 32 della L. 20 maggio 1970, n. 300.
Art.
6 (Versamento dei contributi sindacali)
1.
L'azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali ai dipendenti che
ne facciano richiesta, a favore delle Confederazioni stipulanti o di
organizzazioni loro aderenti, mediante delega debitamente sottoscritta dal
lavoratore e consegnata o fatta pervenire all'azienda dal lavoratore stesso.
2.
Le deleghe avranno validità permanente salvo revoca che può intervenire in
qualsiasi momento.
3.
Con la retribuzione del mese di febbraio di ogni anno la Direzione provvederà a
inserire nella busta paga di tutti i dipendenti un modulo di delega per la
riscossione dei contributi sindacali.
4.
La delega rilasciata dal lavoratore dovrà contenere l'indicazione delle
Organizzazioni sindacali cui l'azienda dovrà versare l'importo della trattenuta
mensile che viene commisurato all’uno per cento del minimo contrattuale base
del singolo lavoratore in vigore nel mese di febbraio di ciascun anno per
tredici mensilità all'anno.
5.
Il lavoratore che intende revocare la delega dovrà dichiararlo in calce a tale
modulo. Se lo stesso indicherà una diversa Organizzazione sindacale si
intenderà revocata la delega precedente.
6.
Su richiesta congiunta delle Organizzazioni sindacali la raccolta delle deleghe
potrà avvenire mediante l'utilizzazione di un modulo - da inserire nella busta
paga - suddiviso in due parti, la prima delle quali contenente l'indicazione
del Sindacato beneficiario del contributo sarà rimessa da ciascun lavoratore al
Sindacato prescelto e la seconda contenente la delega vera e propria, ma senza
l'indicazione del Sindacato cui devolvere il contributo stesso, sarà rimessa
all'azienda.
7.
L'importo delle trattenute sarà versato mensilmente dall'azienda secondo le
indicazioni che verranno fornite per ciascun anno dalle Organizzazioni
sindacali interessate. Eventuali variazioni nel corso dell'anno delle modalità
di versamento dovranno essere comunicate per iscritto con preavviso di almeno
tre mesi.
8.
Con cadenza semestrale l’azienda fornirà a ciascuna Organizzazione sindacale
l'indicazione numerica aggregata per livelli di inquadramento dei rispettivi
iscritti e le relative somme.
Art.
7 (Affissione del contratto)
1.
Il presente contratto di lavoro sarà affisso in ogni sede aziendale.

Art. 8 (Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di
dimensione comunitaria)
1.
Le Parti fanno riferimento, ove ne ricorrano i presupposti, all'Accordo
Interconfederale 26 novembre 1996 di recepimento della Direttiva comunitaria
94/45 CE.
Dichiarazione
a verbale alla Sezione 2 della Parte generale
Le
Parti si danno reciprocamente atto che le funzioni attribuite per legge e/o per
contratto collettivo alle Rappresentanze sindacali aziendali vengono esercitate
dalle Rappresentanze sindacali unitarie. Le stesse risultano pertanto titolari
di tutti i relativi diritti e delle tutele previste dalle leggi e dagli Accordi
Interconfederali.
BLU
S.p.A e le Organizzazioni sindacali stipulanti si incontreranno per adeguare le
normative del presente contratto ad eventuali interventi legislativi in
materia.
Art.
1 (Assunzione)
1.
L'assunzione dei lavoratori è fatta in conformità alle norme di legge.
2.
L'azienda nella stipulazione del contratto di lavoro potrà ricorrere, oltre che
alla forma del contratto a tempo pieno e indeterminato, alle altre forme
consentite dalla normativa, nei limiti e alle condizioni fissate dalle leggi e
dal presente accordo.
3.
All'atto dell'assunzione l'azienda comunicherà al lavoratore per iscritto:
1)
la data di inizio del rapporto di lavoro;
2)
la sede o l’area in cui presterà la sua opera;
3)
la categoria professionale cui viene assegnato sulla base del sistema di
classificazione definito nel presente contratto, la qualifica e la
retribuzione;
4)
la Sezione della Parte speciale che gli viene applicata;
5)
la durata dell'eventuale periodo di prova;
6)
le altre indicazioni richieste dalla legge e le eventuali specifiche condizioni
concordate.
4.
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 2 (Contratto di lavoro part-time)
1.
Le Parti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale può costituire
uno strumento funzionale alla flessibilità e all'articolazione della
prestazione di lavoro, in quanto applicato in rapporto alle esigenze
dell'impresa e all'interesse del lavoratore e amministrato secondo criteri di
proporzionalità diretta di tutti gli istituti normativi ed economici se
compatibili con le sue particolari caratteristiche.
2.
Il lavoro a orario ridotto potrà svilupparsi su base giornaliera, settimanale,
mensile e annuale. Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento
dell'orario legale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale,
potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore
utilizzazione degli impianti.
3.
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In
esso devono essere indicate, oltre a quanto previsto dal 3° comma dell'art. 1 della
presente Sezione, l'orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata
nell'arco dell'anno.
4.
Fatte salve le esigenze tecnico-organizzative l'azienda valuterà l'accoglimento
di richieste per la trasformazione di rapporti di lavoro a part-time entro il
limite del due per cento del personale in forza a tempo pieno.
5.
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di
lavoro a tempo parziale lo stesso potrà avere durata predeterminata, di norma
non superiore a 24 mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita
entro 45 giorni dalla richiesta.
6.
Nel caso di cui al comma precedente è consentita, ai sensi dell'art. 23 della
L. 28 febbraio 1987, n. 56, l'assunzione di personale con contratto a tempo
determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero,
settimanale, mensile o annuale fino a quando l'interessato osserverà l’orario
ridotto.
7.
Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo parziale prevede una
prestazione pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato
tra azienda e lavoratore sarà contenuto nel limite massimo di 8 ore settimanali
con riconoscimento di una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei
lavoratori a tempo pieno.
8.
Per i lavoratori a tempo ridotto la cui prestazione è inferiore alle 40 ore
settimanali, il lavoro eccedente l'orario concordato è consentito, fino al
raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantità mensile non
superiore al 50% della normale prestazione nel mese. Tale lavoro sarà
compensato con una maggiorazione del 10%.
9.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di
precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a
parità di mansioni e fatte salve le esigenze tecnico-organizzative.
Nota
a verbale
Le
parti si impegnano ad incontrarsi successivamente alla pubblicazione del
Decreto Legislativo in materia di lavoro a tempo parziale per procedere
all’eventuale adeguamento della suddetta normativa.

Art. 3 (Contratto di lavoro a tempo determinato)
1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L. 28 febbraio 1987, n. 56, BLU
S.p.A. e le Organizzazioni sindacali stipulanti concordano che l'apposizione di
un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nei casi previsti
dalle leggi vigenti in materia, è consentita nelle sottoindicate ipotesi:
1)
quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o
di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;
2)
per punte di più intensa attività derivanti dall'acquisizione di commesse,
dall’avvio di nuove strutture, reti o unità produttive e/o da campagne
promozionali o di lancio di nuovi prodotti che, per volumi o termini di
esecuzione, non sia possibile realizzare in base al normale organico e ai
normali programmi di lavoro;
3)
per l'effettuazione di attività di installazione o montaggio soggette a
particolari condizioni climatico-ambientali che non consentono la protrazione
delle lavorazioni in altro periodo dell'anno;
4)
per l'esecuzione di particolari commesse che per la specificità del prodotto
ovvero delle lavorazioni richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni
diverse da quelle normalmente impiegate;
5)
quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti per ferie
oppure in aspettativa.
2.
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con
contratto di lavoro a termine, per le ipotesi sopraindicate ai punti 1, 2, 3 e
4, è pari all’otto per cento del numero dei lavoratori occupati.
3.
Le frazioni derivanti dall'applicazione della percentuale di cui al comma
precedente saranno arrotondate all'unità superiore.
4.
Qualora se ne ravvisi la necessità il limite di cui al 2° comma può essere
elevato con accordo sindacale in funzione di specifiche esigenze aziendali.
5.
La Direzione comunicherà alle Organizzazioni sindacali il numero dei lavoratori
interessati e le fattispecie utilizzate fra quelle sopraindicate.
Art.
4 (Contratto di lavoro ripartito - "Job sharing")
Art. 5 (Contratto di apprendistato)
1.
Le Parti, valutata l’opportunità di considerare attivamente il ricorso
all’utilizzo dell’istituto dell’apprendistato, quale regolato dall’art. 16
della L. 24 giugno 1997, n. 196 e successive disposizioni, si impegnano a
definire con successive intese il regime normativo contrattuale applicabile.
Art.
6 (Contratto di lavoro temporaneo – Lavoro interinale)
1.
In relazione alla previsione di cui agli articoli da 1 a 11 della L. 24 giugno
1997, n. 196, l'azienda si riserva la facoltà di ricorrere alla tipologia dei
contratti di lavoro temporaneo nel rispetto delle norme vigenti. Per quanto non
regolato direttamente dalla citata legge, le Parti rinviano, sino a diverso
accordo, a quanto stabilito dall'Accordo Interconfederale 16 aprile 1998.

Art. 7 (Contratto di formazione e lavoro)
1.
Le Parti, in considerazione delle modalità operative e della opportunità di
inserimento di giovani su mansioni che richiedono interventi formativi,
convengono sul ricorso a contratti di formazione e lavoro secondo le vigenti
norme di legge in materia (L. 863/84, L. 407/90, L. 451/94, L. 196/97) e gli
Accordi Interconfederali 18 dicembre 1988 (e successive proroghe) e 31 gennaio
1995.
Art.
8 (Qualifiche escluse dalla quota di riserva)
1.
In attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 25, L. 23 luglio 1991,
n. 223, le Parti convengono che ai fini del calcolo della percentuale di cui al
comma 1 dell'art. 25 della legge citata, non si tiene conto dell’assunzione:
-
dei lavoratori di cui alla Sezione 2 della Parte speciale, inquadrati nella 4a
e 5a categoria e dei lavoratori di cui alla Sezione 1 della Parte speciale, inquadrati
nelle categorie 5a, 6a e 7a, nonché dei quadri;
-
dei lavoratori in possesso di diploma di scuola media superiore che, secondo
quanto previsto alla lett. C), art. 1, Sezione 2 della presente Parte comune,
sono inquadrati all'atto dell'assunzione nella 4a categoria e inseriti nella 5a
categoria dopo 24 mesi;
2. A norma dell'art. 6 della L. 196/97, sono esclusi dal
computo i prestatori di lavoro temporaneo.
3.
I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal 5° comma
dell'art. 25, legge n. 223/1991 saranno computati ai fini della
copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 del citato art. 25,
anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
Art.
9 (Documenti, residenza e domicilio)
1.
All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
a)
carta di identità o documento equipollente;
b)
libretto di lavoro o documento equipollente;
c)
tessere e libretti delle assicurazioni sociali ove ne sia già provvisto;
d)
certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi (l'interessato dovrà
comunicare anche l'eventuale domicilio, se diverso dalla residenza) o
autocertificazione;
e)
fotocopia della tessera riportante il codice fiscale personale;
2.
Ai sensi dell'art. 607 c.p.p. e nei limiti di cui all'art. 8 della L. 20 maggio
1970, n. 300, il datore di lavoro potrà richiedere il certificato penale del
lavoratore.
3.
Il datore di lavoro dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
4.
Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti di residenza
e di domicilio.
Art.
1 (Classificazione dei lavoratori)
1.
I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 7
categorie professionali e altrettanti livelli retributivi ai quali
corrispondono i valori della retribuzione base riportati nella tabella
allegata. I livelli indicati sono uguali per tutti i lavoratori.
L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie e le
relative esemplificazioni indicate al successivo punto A).
2.
La classificazione unica di cui sopra mentre determina comuni livelli di
retribuzione base non modifica per il resto l'attribuzione ai singoli
lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come ad esempio
il regime assicurativo e previdenziale, i trattamenti per sospensione e
riduzione di lavoro, ecc.) che continuano ad essere previsti per i quadri, gli
impiegati e gli operai dalle disposizioni di legge, di accordo interconfederale
e di contratto collettivo.
A)
DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI
L'inquadramento
dei lavoratori nelle categorie previste dal presente articolo avviene sulla
base delle declaratorie che seguono. I requisiti indispensabili derivanti dalle
caratteristiche e dai presupposti professionali indicati nelle declaratorie consentono
di inquadrare le figure professionali non indicate nel testo così come le
figure professionali dei lavoratori con funzioni gerarchiche e dei lavoratori
della 1a categoria, non indicate perché già sufficientemente definite nelle
declaratorie.
PRIMA
CATEGORIA
Appartengono
a questa categoria:
-
I lavoratori che svolgono attività a contenuto prevalentemente manuale per le
quali non occorrono conoscenze professionali.
SECONDA
CATEGORIA
Appartengono
a questa categoria:
-
I lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve
periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare.
Addetto
impianti/sistemi automatizzati junior
Manutentore
junior
-
I lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative
che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica
d'ufficio.
Addetto
alle informazioni telefoniche junior
Addetto
compiti semplici d'ufficio
TERZA
CATEGORIA
Appartengono
a questa categoria:
-
I lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica
preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o
acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro.
Manutentore
senior
Addetto
impianti/sistemi automatizzati senior
Addetto
prove di laboratorio/sala prove junior
Installatore
impianti junior
-
I lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di
natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione
e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.
Addetto
alle informazioni telefoniche senior
Addetto
di amministrazione junior
QUARTA
CATEGORIA
Appartengono
a questa categoria:
-
I lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si
richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed
alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o
mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità
conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere
con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e
richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate.
Manutentore
specializzato
Addetto
prove di laboratorio/sala prove senior
Addetto
impianti/sistemi automatizzati specializzato
Installatore
impianti senior
-
I lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice
coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività
esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria
precedente.
Operatore
telefonico o addetto al Call Center
Addetto junior Help-Desk
Addetto
a squadra operativa (neo diplomato)
Tecnico
di centro di controllo (neo diplomato)
Addetto
amministrazione vendite
Segretario/a
junior
Addetto
di amministrazione senior
Addetto
di punto vendita
QUINTA
CATEGORIA
Appartengono
a questa categoria:
-
I lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo
alinea della declaratoria della 4a categoria, compiono, con maggiore autonomia
esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su
apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della
tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi.
Installatore
impianti specializzato
Tecnico
specialista
-
I lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività
amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei
limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività, in
cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o
corrispondente conoscenza ed esperienza.
Addetto
a squadra operativa
Addetto
Help-Desk
Tecnico
di centro di controllo
Supervisor
di squadra operativa
Tecnico
di impianti dei centri di controllo
Operatore
telefonico o addetto call center specializzato
Assistente
del Supervisor
Approvvigionatore/Buyer
Tecnico
di laboratorio/sala prove
Venditore
junior
Segretario/a
esperto/a
SESTA
CATEGORIA
Appartengono
a questa categoria:
-
I lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, con specifica collaborazione,
svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità
professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed
autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro
impartite.
Supervisor
di squadra o gruppi operativi
Progettista
di sistemi/servizi
Tecnico
di pianificazione rete
Tecnico
senior di centro di controllo
Approvvigionatore/Buyer
Tecnico
esperto di impianti dei centri di controllo
Addetto senior Help-Desk
Segretario/a
assistente
Venditore
senior
SETTIMA
CATEGORIA
Appartengono
a questa categoria:
-
I lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della
6a categoria e a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di
prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di
coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell'azienda o
che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello
sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali: a questi lavoratori
viene corrisposto un elemento retributivo di lire 115.000 mensili.
Tecnico
esperto di impianti dei centri di controllo
Supervisor
esperto
Progettista
di complessi
Specialista
di progettazione sistemi/servizi
Specialista
di pianificazione di rete
Specialista
di approvvigionamenti
Specialista
di pianificazione aziendale.
-
I lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di
capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente
articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e
dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, per attività di alta
specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, in
settori fondamentali dell'impresa, fornendo contributi qualificati per la
definizione degli obiettivi dell'impresa: a questi lavoratori è attribuita la
qualifica di "Quadro" di cui alla L. 13 maggio 1985, n. 190; agli
stessi viene corrisposta un'indennità di funzione di lire 190.000 mensili,
comprensive dell'elemento retributivo previsto per gli altri lavoratori
inquadrati nella 7a categoria.
Responsabile
di struttura
Professional
di elevata specializzazione ed esperienza.
B)
QUADRI
Ai
sensi e per gli effetti della L. 13 maggio 1985, n. 190 e della L. 2 aprile
1986, n. 106, si concorda quanto segue:
1)
la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di
"Quadro" viene effettuata dalle Parti stipulanti con il presente
contratto collettivo di lavoro;
2)
l'azienda, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2049 c.c. e dell'art. 5
della citata legge n. 190/1985, è responsabile per i danni conseguenti a colpa
arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività.
La
suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione
di apposita polizza assicurativa.
L'azienda
garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza
assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i
procedimenti civili e penali attuati nei suoi confronti per fatti che siano
direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli;
3)
previa autorizzazione aziendale, ai quadri è riconosciuta la possibilità di
pubblicazione nominativa di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e
di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività
lavorativa medesima;
4)
in relazione alle proprie esigenze, l’azienda di norma promuoverà la
partecipazione dei quadri a iniziative di formazione finalizzate al
miglioramento delle capacità professionali;
5)
per quanto qui non contemplato si rinvia alle disposizioni della Parte speciale
– Sezione 1 del presente contratto.
C)
MOBILITA' PROFESSIONALE
La
formazione e la qualificazione professionale rappresentano lo strumento per
sostenere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali. Blu
porrà pertanto in essere iniziative adeguate, fornendo informativa alle
Organizzazioni sindacali sui programmi formativi e sulle ricadute sui percorsi
di mobilità professionale.
L’
Azienda comunque applicherà i seguenti criteri di inserimento in azienda e di
mobilità:
a)
gli impegati in possesso di laurea, in fase di inserimento in azienda, verranno
inquadrati nella 5a categoria, sempre che svolgano attività inerenti alla
laurea conseguita;
b)
gli impiegati in possesso di diploma di scuole medie superiori, in fase di
inserimento in azienda verranno inquadrati nella 4a categoria. Tali lavoratori
passeranno alla 5a categoria dopo 24 mesi di ininterrotta permanenza in
attività inerenti al diploma conseguito;
c)
gli impiegati e gli operai inseriti in posizioni di lavoro rientranti nelle
declaratorie della 2a e 3a categoria passeranno alla categoria superiore dopo
18 mesi di ininterrotta permanenza.

Art. 2 (Cumulo di mansioni)
1.
Ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di mansioni di diverse
categorie sarà attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreché
quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di
tempo, fermo restando quanto stabilito in materia di mansioni dall'art. 13
della L. 20 maggio 1970, n. 300 e in materia di mobilità dal punto C), art. 1
della presente Sezione.
Art.
1 (Orario di lavoro)
1.
La durata settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40 ore.
2.
La durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media
plurisettimanale in un periodo di 12 mesi con un massimo di 48 ore settimanali.
3.
La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale
viene stabilita dalla Direzione anche in modo non uniforme, previo esame con le
Rappresentanze Sindacali Unitarie.
4.
Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni, il lavoro cessa
di massima alle ore 13 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le attività
di seguito elencate:
-
personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione degli impianti,
quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della
settimana senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale
-
personale addetto alla vigilanza dell'azienda e degli impianti
-
personale addetto al call center
-
personale dell’area commerciale
-
personale che lavora a turni.
5.
L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi
secondo le norme di legge.
6.
I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri
e dovranno prestare la propria opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se
predisposti soltanto per determinati reparti. I lavoratori partecipanti ai
turni dovranno alternarsi nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte
abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne.
7.
Le Parti convengono che tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati di
durata non inferiore a 8 ore beneficeranno di mezz'ora retribuita per la
refezione nelle ore di presenza in azienda.
8.
Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza,
il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia
stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un
numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Quando non sia possibile la
tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua
assenza possa derivare pregiudizio alla produzione od al lavoro di altri
lavoratori, il termine di cui innanzi potrà essere eccezionalmente prolungato
per tutta la durata del turno così iniziato Queste prolungate prestazioni, per
le ore che eccedono l'orario giornaliero determinato in applicazione del comma
3, saranno considerate straordinarie e come tali retribuite.
9.
Al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione per le
8 ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni
lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria.
RIDUZIONE
DELL' ORARIO Dl LAVORO
Le
Parti, a completamento della regolamentazione dell'orario e della flessibilità
del lavoro, convengono quanto segue:
a)
Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di 40 ore
settimanali, viene definita la riduzione dell'orario di lavoro di 72 ore in ragione
di anno di servizio e in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di
anno;
b)
I lavoratori potranno fruire di detta riduzione con permessi individuali
retribuiti per gruppi di 4 ore; l'azienda potrà stabilire, previo esame
congiunto con le Rappresentanze sindacali unitarie, diverse modalità di
utilizzazione delle ore di riduzione compatibilmente con le specifiche esigenze
aziendali;
c)
La fruizione di detti permessi individuali retribuiti (come di quelli previsti
al successivo art. 3, punto 8 della presente Sezione) avverrà tramite rotazione
che non implichi complessivamente assenze superiori al nove per cento dei
lavoratori normalmente addetti al turno;
d)
I permessi non fruiti dai lavoratori entro l'anno di maturazione saranno
conteggiati con la retribuzione in atto nel mese di dicembre dello stesso anno
e liquidati con le competenze del successivo mese di gennaio.
Art.
2 (Reperibilità operativa)
1.
Con "reperibilità operativa" si individua nel presente contratto
collettivo la disponibilità del lavoratore, programmata dall'azienda, ad
operare, fuori dal normale orario di lavoro per assicurare - sia con intervento
diretto, sia coordinando l'attività di altri dipendenti - la continuità dei
servizi e la funzionalità degli impianti.
2.
Per "intervento" si intende l'attività svolta dal lavoratore, a
seguito della segnalazione di criticità e fino al ripristino della
funzionalità. L'intervento può essere effettuato da remoto (con mezzi
telematici) o direttamente sul sito in cui si è verificata la criticità: in
questo secondo caso il tempo complessivo d'intervento comprende quello
necessario per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo.
3.
In considerazione della necessità per l'azienda di assicurare la continuità del
servizio alla clientela, nel rispetto degli obblighi derivanti dai Capitolati
d'oneri del Ministero delle Comunicazioni, le Parti concordano sulla
istituzione di uno specifico trattamento per i lavoratori in reperibilità
operativa per le unità dei Sistemi informativi e Sistemi di rete.
4.
L'azienda, previa consultazione delle Organizzazioni sindacali, si riserva
l'estensione a ulteriori unità per le quali venissero individuate le stesse
condizioni.
5.
Le Parti concordano sull'applicabilità, in fase sperimentale, del trattamento
di seguito indicato.
a)
Per la disponibilità in ciascuna giornata di reperibilità l'Azienda erogherà i
seguenti importi, sulla base della categoria professionale di inquadramento:
|
Giorno
inizio
reperibilità |
Orario |
|
Importo per categoria professionale |
|
|
|
|
|
1a-5a |
6a-7a e Quadri |
|
Da lunedì al venerdì: |
17.30-08.30 g.s. |
L. |
40.000 |
45.000 |
|
Sabato |
08.30-08.30 g.s. |
L. |
80.000 |
100.000 |
|
Domenica e festivi |
08.30-08.30 g.s. |
L. |
100.000 |
125.000 |
Detti
importi sono comprensivi di eventuali interventi da remoto per una durata
complessiva giornaliera sino a 30 minuti; in tal caso non si da luogo ai
trattamenti aggiuntivi di seguito indicati.
b)
In caso di intervento effettuato nei periodi di reperibilità
-
ai lavoratori inquadrati sino alla 5a categoria verrà corrisposta la normale
retribuzione con le maggiorazioni previste dal presente contratto;
-
ai lavoratori inquadrati nella 6a e 7a categoria ed ai quadri verrà erogato un
importo forfettario su base giornaliera commisurato alla complessità e alla
durata complessiva dell'intervento/degli interventi:
-
sino a 2 ore L. 40.000
-
tra le 2 e le 4 ore L. 60.000
-
oltre le 4 ore L. 80.000
- in
caso di interventi tra le 22.00 e le 7.00, ai lavoratori verrà riconosciuto un
riposo compensativo alle seguenti condizioni e misure:
|
Giorno inizio reperibilità |
Fascia oraria
di
riferimento |
Durata intervento |
Giornate di riposo comp. |
|
Dal lunedì al sabato |
22.00-7.00 g.s. |
Sino a 4 ore |
0.5 |
|
|
22.00-7.00 g.s. |
Più di 4 ore |
1.0 |
|
Domenica e festivi |
22.00-7.00 g.s. |
Tra le 4 e le 8 ore |
0.5 |
|
|
22.00-7.00 g.s. |
Più di 8 ore |
1.0 |
6.
I trattamenti definiti nel presente articolo devono intendersi:
-
comprensivi dell'incidenza sugli istituti di legge e di contratto collettivo a
liquidazione indiretta;
-
integralmente assorbibili in caso di future disposizioni di legge o di
contratto che modifichino la disciplina relativa alla disponibilità e alle
prestazioni di lavoro effettuate fuori del normale orario di lavoro.
Dichiarazione
a verbale
L'azienda
dichiara di prevedere, in fase sperimentale, di regola periodi di disponibilità
settimanale per ognuno dei dipendenti interessati, con una frequenza non
superiore a una settimana ogni quattro. Il lavoratore interessato sarà di
regola informato con un preavviso minimo di quarantotto ore.
Art.
3 (Riposo settimanale e giorni festivi)
1.
Il giorno di riposo settimanale coincide con la domenica. Sono fatte salve le
deroghe e le disposizioni di legge.
2.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica,
godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere
prefissato.
3.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il
lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe
dovuto godere del riposo settimanale, alla maggiorazione stabilita per il lavoro
festivo.
4.
Agli effetti della L. 22 febbraio 1934, n. 370, sono considerati giorni
festivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo di cui al
precedente 2° comma.
5.
Agli effetti della L. 27 maggio 1949, n. 260, della L. 5 marzo 1977, n. 54, e
del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, sono considerati giorni festivi:
a)
le festività del:
25
aprile (anniversario della Liberazione);
1°
maggio (festa del lavoro);
b)
le festività di cui appresso:
1)
Capodanno (1° gennaio);
2)
Epifania del Signore (6 gennaio);
3)
Lunedì di Pasqua (mobile);
4)
SS. Pietro e Paolo per il Comune di Roma (giorno del Santo Patrono - 29
giugno);
5)
Assunzione di M.V. (15 agosto);
6)
Ognissanti (1° novembre);
7)
Immacolata Concezione (8 dicembre);
8)
Natale (25 dicembre);
9)
S. Stefano (26 dicembre);
c)
il giorno del S. Patrono del luogo della sede o un'altra festività da
concordarsi tra le Organizzazioni locali competenti, in sostituzione di quella
del S. Patrono, fatto salvo il punto 4 della lett b).
6.
Per il trattamento delle festività di cui al comma precedente valgono le norme
di legge e la disciplina di cui rispettivamente all’art. 4 della Sezione 1 e
all’art. 6 della Sezione 2 della Parte speciale .
7.
In sostituzione delle quattro festività abolite dalla L. 5 marzo 1977, n. 54, i
lavoratori fruiscono di 32 ore di permesso individuale retribuite nell'ambito
della riduzione d'orario prevista dall'art. 1 della presente Sezione.
8.
Per quanto riguarda le due festività (2 giugno e 4 novembre) la cui celebrazione
ha luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica
di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività
che coincidono con la domenica.
Art.
4 (Addetti alle centrali operative)
1.
Le Parti hanno esaminato la particolare importanza rivestita sul piano della
funzionalità, efficienza e competitività dal servizio svolto dalle centrali
operative quale snodo del rapporto tra BLU S.p.A. e la clientela.
2.
In particolare l'attività svolta da operatori all'uopo addestrati presso
centrali operative distribuite a copertura dell'intero territorio nazionale è
articolata nei seguenti momenti:
-
interfaccia verso la clientela sui servizi e sulle funzioni delle reti;
-
interfaccia verso la rete commerciale;
-
gestione della bollettazione.
3.
Per poter assicurare un adeguato servizio continuativo alla clientela dette
attività, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1 della presente Sezione,
saranno svolte su turni a copertura dell'arco delle 24 ore su sette giorni la
settimana. Le modalità operative dei turni saranno oggetto di apposito incontro
tra le Parti a valle di una prima sperimentazione e comunque non oltre il primo
trimestre 2001.
4.
Tanto premesso le Parti, in relazione ai servizio richiesto dagli stessi
Capitolati d'oneri del Ministero delle Comunicazioni e alle modalità operative
a regime, convengono quanto segue:
a)
le attività svolte dalle centrali operative, in particolare quella di
interfaccia verso la clientela, rientrano tra quelle per le quali è prevista la
deroga al riposo settimanale coincidente con la domenica a norma della L. 22
febbraio 1934, n. 370 e del D.M. 22 giugno 1935 e successive modifiche;
b)
nello spirito delle azioni positive per la realizzazione della parità
uomo-donna nel lavoro, di cui alla L. 10 aprile 1991, n. 125, concordano di
rimuovere il divieto di lavoro notturno per le donne con riferimento all'art. 5
della L. 9 dicembre 1977, n. 903, ferme restando le esclusioni previste
all’art. 17 comma 1 della L. 25/1999;
c)
per quanto concerne il diritto alla partecipazione alle assemblee retribuite di
cui all'art. 20, L. 20 maggio 1970, n. 300, il personale delle centrali
operative partecipa alle assemblee in modo scaglionato, con modalità (che
saranno definite con accordo sindacale) che assicurino l'adeguata copertura del
servizio e di smistamento del traffico.
Art.
5 (Lavoro straordinario, notturno e festivo)
1.
E' considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario giornaliero
fissato in applicazione dell’art. 1, comma 3 della presente Sezione, salve le
deroghe e le eccezioni di legge.
2.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e sarà contenuto nel
limite massimo di 8 ore settimanali, per un periodo complessivamente non
superiore a 80 ore trimestrali e 250 ore annuali.
3.
Il ricorso al lavoro straordinario è inoltre ammesso nelle ipotesi previste
dall'art. 5 bis, comma 3 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, come sostituito
dall'art. 1, D.L. n. 335/1998.
4.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario
rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
5.
Si considera lavoro notturno quello compreso fra le ore 22 e le ore 7 del
mattino.
6.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni indicati nell'art. 3
della presente Sezione.
7.
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e
festivo, da corrispondersi oltre alla normale retribuzione mensile e da
calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma successivo, sono le
seguenti:
Per
lavoro Non a turni A turni
a)
lavoro straordinario:
prime
2 ore 25% 25%
ore
successive 30% 30%
b)
notturno fino alle ore 22 20% 15%
notturno
oltre le ore 22 30% 15%
notturno
oltre le ore 22 con riposo compensativo 15% 15%
c)
festivo 50% 50%
d)
festivo con riposo compensativo (1) 10% 10%
e)
straordinario festivo (oltre le 8 ore) 55% 55%
f)
straordinario festivo con riposo compensativo
(oltre
le 8 ore) (1) 35% 35%
g)
straordinario notturno (prime 2 ore) 50% 40%
straordinario
notturno (ore successive) 50% 45%
h)
notturno e festivo 60% 55%
i)
notturno festivo con riposo compensativo (1) 35% 30%
l)
straordinario notturno festivo (oltre le 8 ore) 75% 65%
m)
straordinario notturno festivo con riposo
compensativo
(oltre le 8 ore) (1) 55% 50%
(1)
Il lavoro festivo in giorno di domenica, con riposo compensativo, è consentito
solo nei casi previsti dalla legge.
8.
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra - comprensive dell'incidenza sui
vari istituti contrattuali e di legge - sono computate sulla quota oraria della
retribuzione base più aumenti di merito e aumenti periodici di anzianità.
9.
La quota oraria si determina dividendo l'ammontare mensile degli elementi di
cui al comma precedente per 173.
10.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro
straordinario, notturno e festivo.
11.
Nulla viene innovato nelle altre disposizioni in materia di lavoro
straordinario.
Nota
a verbale
Le
Parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2000 per gli adempimenti contrattuali
conseguenti alla normativa sul lavoro notturno.
Sez. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art.
1 (Retribuzione)
4. All'atto del pagamento della retribuzione (con accredito
sul c/c bancario indicato dal lavoratore) verrà consegnata o inviata al
lavoratore una busta o prospetto equivalente in cui dovranno essere
distintamente specificate: la ragione sociale dell'azienda, il nome del
lavoratore, il mese cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e
i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e l'elencazione delle
trattenute.
5.
Tanto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla fine di esso, in caso di
contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà
essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non
contestata contro il rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza
per la somma corrisposta.
Art.
2 (Aumenti periodici di anzianità)
1.
I lavoratori per ogni biennio di anzianità di servizio prestato, fino ad un
massimo di 5, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di
merito, a una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura riportata
nella seguente tabella secondo la categoria della classificazione unica di
appartenenza:
1a
33.000
2a
38.600
3a
44.600
4a
47.700
5a
52.900
6a
65.000
7a
72.000
Q
72.000
2.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente
successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
3.
In caso di passaggio degli operai dalla 2a alla 3a categoria e dalla 3a alla 4a
categoria e in caso di passaggio degli impiegati dalla 4a alla 5a categoria e
dalla 5a alla 6a categoria, l’anzianità di servizio ai fini degli aumenti
periodici nonché il numero degli stessi decorreranno nuovamente a partire dal
giorno di assegnazione alla nuova categoria.
4.
Fermo restando quanto previsto al punto 7.5 dell'Accordo Interconfederale 18
dicembre 1988 per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro, ai fini
della maturazione degli aumenti periodici l'anzianità di servizio decorre dal
momento dell'assunzione.

Art. 3 (Tredicesima mensilità)
1.
In occasione della ricorrenza natalizia, l'azienda corrisponderà ai lavoratori
una tredicesima mensilità.
2.
Per i lavoratori in servizio per l’intero periodo annuale (dal 1° gennaio al 31
dicembre) la tredicesima è costituita da una mensilità della normale
retribuzione mensile.
3.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso
dell'anno il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi della
tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio. La frazione
di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.
4.
Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei
dodicesimi di cui sopra.
Art.
4 (Mense aziendali)
1.
I lavoratori potranno accedere alle mense aziendali esistenti presso le varie
sedi. I lavoratori operanti presso sedi sprovviste di mensa aziendale avranno a
disposizione buoni pasto usufruibili, nel rispetto delle vigenti norme di legge
e delle disposizioni aziendali, presso esercizi convenzionati.
2.
Le Parti confermano che l'equivalente del costo della mensa sostenuto
dall’azienda non è computabile agli effetti del calcolo del trattamento di fine
rapporto di cui all'art. 2120 c.c. nè degli altri istituti contrattuali e di
legge.
Art.
5 (Premio di risultato)
1.
La contrattazione aziendale potrà definire l’istituzione di un Premio annuale
calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di
programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività,
di qualità, di redditività e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento
della competitività aziendale, nonchè ai risultati legati all’andamento
economico dell’impresa.
2.
Per acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi
della contrattazione aziendale, le parti esamineranno preventivamente, in un
apposito incontro in sede aziendale, le condizioni dell’azienda e le
prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività del
posizionamento sul mercato e le condizioni di redditività dell’impresa.
A
tale scopo le parti si incontreranno nell’ultimo trimestre del 2001,
individuando in tale occasione meccanismi e criteri coerenti con i principi del
protocollo del 23 luglio 1993.
Art.
1 (Ferie)
3. I giorni festivi di cui all'art. 5 della Sezione 1 e
all’art. 5 della Sezione 2 della Parte speciale che ricorrono nel periodo di
godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad
un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento può
essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie calcolata come
indicato al successivo 8° comma.
4.
Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per sede, per area, ecc.).
Il periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane,
salvo diverse intese aziendali. L'epoca delle ferie collettive sarà stabilita
dalla Direzione, previo esame congiunto in sede aziendale, tenendo conto del
desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro
dell'azienda.
5.
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero
periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo
del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore a 15
giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
6.
In caso di risoluzione del rapporto al lavoratore spetterà il pagamento delle
ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore a
15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
7.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
8.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle
ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro
dell'azienda e in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca delle
giornate di ferie oltre le 3 settimane, è ammessa la sostituzione del godimento
delle ferie con una indennità corrispondente alla retribuzione dovuta per le
giornate di ferie non godute.
9.
In caso di richiamo in servizio per esigenze eccezionali, nel corso del periodo
di ferie, sarà corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il
solo periodo di viaggio.

Art. 2 (Trattamento di malattia)
1.
In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il primo
giorno di assenza e inviare all'azienda stessa entro due giorni dall'inizio
dell'assenza il certificato medico attestante la malattia.
2.
L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere
comunicata all'azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe
dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati
medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il secondo giorno dalla
scadenza del periodo di assenza indicata nel certificato medico precedente.
3.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni di cui ai precedenti commi - salvo
il caso di giustificato impedimento - l'assenza verrà considerata non
giustificata.
4.
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore nel rispetto
dell'art. 5 della L. 20 maggio 1970, n. 300.
5.
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore
assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro e per
tutta la durata della malattia, a trovarsi a disposizione nel domicilio
comunicato al datore di lavoro dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00
alle ore 19.00 ovvero nelle diverse fasce orarie stabilite da disposizioni
legislative o amministrative locali o nazionali di tutti i giorni compresi i
domenicali o festivi, per consentire l'accertamento del suo stato di salute.
5.
Sono fatte salve le necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi
inerenti la malattia o per gravi eccezionali motivi familiari comunicati
preventivamente, salvo casi di forza maggiore, all'azienda e successivamente
documentati.
6.
Nel corso del periodo di assenza per malattia il lavoratore ha l'obbligo di
comunicare all'azienda contestualmente i mutamenti di domicilio o dimora anche
se temporanei.
7.
Le assenze e le inosservanze di cui al comma 5 comporteranno l'irrogazione a
carico del lavoratore dei provvedimenti disciplinari contrattualmente previsti,
fermo restando quanto previsto dall'art. 7, ultimo comma, L. 20 maggio 1970, n.
300, con proporzionalità relativa all'infrazione riscontrata e alla sua
gravità.
8.
In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia il lavoratore non in
prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
a)
9 mesi per anzianità di servizio fino a 6 anni compiuti;
b)
12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni.
9.
Il lavoratore ha inoltre diritto al seguente trattamento, riferito alla normale
retribuzione mensile:
-
per le anzianità di cui al punto a), intera retribuzione per i primi 4 mesi e
metà retribuzione per i 5 mesi successivi;
-
per le anzianità di cui al punto b), intera retribuzione per i primi 6 mesi e
metà retribuzione per i 6 mesi successivi.
10.
Nel caso di più assenze per malattia, ai fini dei suddetti periodi di
conservazione del posto e dei conseguenti trattamenti economici, si deve tener
conto dei periodi di assenza complessivamente verificatisi nei tre anni
precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.
11.
Fatti salvi i periodi di conservazione del posto sopra definiti, nel computo
dei limiti di trattamento economico non saranno conteggiati e quindi retribuiti
ad intera retribuzione:
a)
i periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi,
fino ad un massimo di:
-
75 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 6 anni compiuti;
-
90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni.
b)
i periodi di malattia di durata superiore a 21 giorni continuativi, fino ad un
massimo di:
-
75 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 6 anni compiuti;
-
90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni;
e,
comunque, fino ad un tetto massimo di 120 giorni complessivi per glieventi di
cui ai punti a) e b) unitamente considerati.
c)
le assenze per malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare.
Resta
salvo quanto previsto dalla L. 6 agosto 1975, n. 419, per la conservazione del
posto dei lavoratori affetti da tbc.
12.
La malattia insorta durante il periodo di ferie consecutive di cui al quarto
comma del precedente art. 11 ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:
a)
malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso;
b)
malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario.
13.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli
obblighi di comunicazione, di certificazione e ad ogni altro adempimento
necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato
d'infermità, previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali
vigenti.
14.
Resta espressamente convenuto che, superati i limiti di conservazione del posto
di cui sopra, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un
periodo di aspettativa della durata di mesi quattro, durante il quale non
decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto.
15.
A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di malattia grave e continuativa
periodicamente documentata, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta
scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica,
debitamente comprovata, che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti
mansioni e comunque di durata non superiore a complessivi 18 mesi continuativi.
Decorso anche detto periodo senza che il lavoratore abbia ripreso servizio,
l'azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto.
16.
Superato il termine di conservazione del posto ove l'azienda risolva il
rapporto di lavoro corrisponderà al lavoratore il trattamento previsto dal
presente contratto per il caso di licenziamento, compresa l'indennità
sostitutiva del preavviso.
17.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al
lavoratore di riprendere servizio questi può risolvere il rapporto di lavoro
con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e
l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso salva la
decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.
18.
In caso di superamento dei periodi di conservazione del posto sopra indicati
per evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un'unica
ripresa del lavoro per un periodo non superiore a due mesi, detti periodi di
conservazione del posto sono prolungati rispettivamente di ulteriori 2 mesi
(complessivamente 11 mesi) per i lavoratori con anzianità di servizio sino a 6
anni compiuti; di ulteriori 4 mesi (complessivamente 16 mesi) per i lavoratori
con anzianità di servizio oltre i 6 anni. In tali casi il trattamento
retributivo per i suddetti mesi aggiuntivi sarà pari a metà retribuzione.
19.
Salvo quanto previsto per i periodi di aspettativa sopra indicati l'assenza per
malattia, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, è
utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, tredicesima mensilità,
ecc.).
20.
Per l'assistenza e il trattamento in caso di malattia valgono le norme di legge
regolanti la materia. Inoltre l’azienda corrisponderà all’operaio assente
un’integrazione del trattamento spettante a carico dell’INPS fino al
raggiungimento del trattamento economico complessivo netto che l’impiegato di
eguale anzianità e per pari periodo di malattia avrebbe globalmente percepito.
21.
Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità
derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.
Nota
a verbale
La
situazione dei lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi o affetti da
morbo di Cooley, nonché dei lavoratori affetti da neoplasie, sarà considerata
dall'azienda con la massima attenzione facendo riferimento alle disposizioni
assistenziali vigenti.
Art.
3 (Trattamento in caso di gravidanza e puerperio)
1.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge.
2.
In tal caso, alla lavoratrice assente, nei due mesi prima del parto e nei tre
mesi ad esso successivi, sarà corrisposta la normale retribuzione mensile.
3.
Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza e puerperio
intervenga malattia, si applicheranno le disposizioni relative a
quell’istituto, a partire dal giorno in cui la malattia stessa si è manifestata
e sempreché dette disposizioni risultino più favorevoli alla lavoratrice
interessata.
Art.
4 (Congedo matrimoniale)
1.
In caso di matrimonio compete ai lavoratori ed alle lavoratrici non in prova un
congedo di 15 giorni consecutivi durante il quale detti lavoratori sono
considerati a tutti gli effetti in attività di servizio.
2.
Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali, né potrà
essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.
3.
La richiesta del congedo deve essere avanzata dagli aventi diritto con un
preavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.
4.
Il congedo matrimoniale è altresì dovuto alla lavoratrice che si dimetta per
contrarre matrimonio.
5.
Il congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altro ne
abbiano diritto.
Nota
a verbale
Per
gli operai l’ammontare dell’indennità per congedo matrimoniale non sarà
inferiore a 80 ore di normale retribuzione.
Art.
5 (Diritto allo studio)
1.
A far data dal 1° gennaio 2001 verrà determinato, all'inizio di ogni triennio,
su richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie, il monte ore messo a
disposizione di tutti i dipendenti per l'esercizio del diritto allo studio qui
disciplinato, moltiplicando ore sette annue per tre e per il numero totale dei
dipendenti occupati nell'azienda in quella data, salvo successivi conguagli
annuali in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.
2.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi da ciascuna unità
produttiva per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due
per cento del totale della forza occupata; dovrà essere comunque garantito in
ogni area lo svolgimento dell'attività produttiva, mediante accordi con le
Organizzazioni sindacali.
3.
Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili
anche in un solo anno.
4.
I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura, anche in relazione
all'attività dell'azienda, intendono frequentare, presso istituti pubblici o
legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno diritto, sussistendo le
condizioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore
triennale come sopra definito. In tal caso i permessi retribuiti potranno
essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio,
utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore
intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste
come permesso retribuito.
5.
Per l'esercizio del diritto allo studio il dipendente interessato dovrà
presentare domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità in atto a
livello aziendale.
6.
Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di un terzo del monte
ore triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le
condizioni di cui al 2° comma, la Direzione e le Rappresentanze sindacali
unitarie stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in
ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per la identificazione dei
beneficiari dei permessi (quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei
corsi di studio, ecc.), fermo restando quanto previsto al 2° comma.
7.
Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e
sempre che ricorrano le condizioni indicate ai commi precedenti.
8.
I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso
e, successivamente, certificati di frequenza con l'indicazione delle ore
relative.
Art.
6 (Facilitazioni particolari per i lavoratori studenti)
1.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole
di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali,
parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli
legali di studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che
agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
2.
Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e
durante i riposi settimanali.
3.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove
di esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per tutti i
giorni di esame e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso
di esami universitari, ovvero la sessione di esami negli altri casi. Questi
permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base alla norma del
diritto allo studio di cui all'articolo precedente.
4.
Inoltre i lavoratori studenti potranno richiedere, nel corso dell'anno solare,
120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato
trimestralmente pro-quota, in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze
produttive ed organizzative dell'azienda.
5.
I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati
sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.
6.
Il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie
all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
Art.
7 (Agevolazioni in caso di accesso a programmi di riabilitazione per
tossicodipendenza ed a favore di familiari di minori con handicap)
1.
Ai sensi e per gli effetti della L. 26 giugno 1990, n. 162, e del Testo Unico
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il lavoratore del quale venga
accertato lo stato di tossicodipendenza e che intenda accedere ai programmi
terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie
locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se
assunto a tempo indeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di
lavoro per il tempo in cui la sospensione della prestazione lavorativa è dovuta
all'esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque per un periodo non
superiore a tre anni secondo le specifiche modalità di seguito definite:
a)
il dipendente che intenda avvalersi di detto periodo di aspettativa è tenuto a
presentare alla Direzione la documentazione di accertamento dello stato di
tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze e
il relativo programma di riabilitazione ai sensi dell'art. 122 del citato Testo
unico;
b)
il dipendente interessato dovrà inoltre presentare, con periodicità mensile, la
documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta eseguendo il
programma terapeutico attestante l'effettiva prosecuzione del programma stesso;
c)
il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda
servizio entro sette giorni dal completamento della terapia di riabilitazione o
dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa ovvero dalla data
dell'eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico;
d)
previa richiesta scritta l'azienda concederà - compatibilmente con le esigenze
tecnico-produttive - ai lavoratori che ne facciano richiesta per la necessità,
attestata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze, di concorrere al
programma terapeutico e socio-riabilitativo seguito da un familiare
tossicodipendente, un periodo di aspettativa non superiore a quattro mesi anche
frazionabile per periodi non inferiori ad un mese.
2.
Durante il periodo di aspettativa di cui al comma precedente non decorrerà
retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto
di legge e/o di contratto.
3.
Nell'attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo sarà posta
particolare attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti interessati.
Dichiarazione
a verbale
L'azienda
dichiara che attuerà con le modalità e nelle misure indicate dall'art. 33 della
L. 5 febbraio 1992, n. 104, le agevolazioni previste a favore dei genitori (o
parenti o affini entro i1 3° grado) di minori con handicap in condizione di
gravità.

Art. 8 (Aspettativa)
1.
I lavoratori con oltre dieci anni di anzianità di servizio potranno richiedere,
per una sola volta in costanza del rapporto di lavoro, un periodo di
aspettativa della durata minima di 1 mese e massima di 6 non frazionabili,
durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza dell'anzianità
per nessun istituto.
2.
I lavoratori dovranno avanzare richiesta scritta del periodo di aspettativa
specificandone le motivazioni. La Direzione potrà concedere il beneficio,
tenendo conto delle necessità tecnico-organizzative e comunque per un numero di
dipendenti contemporaneamente non eccedente l’uno per cento del totale della
forza dell'unità produttiva di cui il richiedente fa parte. Gli eventuali
valori frazionari risultanti dall'applicazione della suddetta percentuale
saranno arrotondati all'unità superiore.
3.
In tali casi è consentita, ai sensi dell'art. 23 della L. 28 febbraio 1987, n.
56, l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per sostituire
i lavoratori assenti.
4.
Durante il periodo aspettativa è vietata qualsiasi attività a fine di lucro.
5.
L'aspettativa per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a
ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, per i lavoratori in
malattia e per i lavoratori che intendano avvalersi delle disposizioni di cui
al precedente art. 4 della presente Sezione, è regolata dalle norme di legge e
di contratto.
6.
La sospensione dal lavoro per riduzione o interruzione di attività non
interrompe l'anzianità di servizio dei lavoratori.
7.
La sospensione totale o parziale della prestazione di lavoro per la quale sia
prevista l'integrazione salariale è regolata, ai fini del trattamento di fine
rapporto, dalla L. 29 maggio 1982, n. 297.
Nota a verbale
Le
Parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2000 per gli adempimenti
contrattuali conseguenti alla legge sui congedi parentali.

Sez. 6 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art.
1 (Provvedimenti disciplinari)
1.
L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel
presente contratto può dar luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione
dei seguenti provvedimenti:
a)
richiamo verbale;
b)
ammonizione scritta;
c)
multa non superiore a tre ore della retribuzione base;
d)
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e)
licenziamento per mancanze ai sensi del successivo art. 3 della presente
Sezione.
2.
Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei
confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e
senza averlo sentito a sua difesa.
3.
Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per
iscritto e i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che
siano trascorsi cinque giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà
presentare le sue giustificazioni.
4.
Se il provvedimento non verrà comminato entro i sei giorni successivi a tali
giustificazioni, queste si riterranno accolte.
5.
Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente,
con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui
aderisce, ovvero di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria.
6.
La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per
iscritto.
7.
I provvedimenti disciplinari di cui alle lett. b), c) e d) del 1°
comma potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le
norme contrattuali relative alle vertenze.
8.
Il licenziamento per mancanze di cui al successivo art. 3 della presente
Sezione potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall'art. 7 della
L. 15 luglio 1966, n 604, confermate dall'art. 18 della L. 20 maggio 1970, n
300.
9.
Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due
anni dalla loro comminazione.
Art.
2 (Ammonizioni scritte, multe e sospensioni)
1.
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il
lavoratore che:
a)
non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza
giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo
a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento
giustificato;
b)
senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne
anticipi la cessazione;
c)
compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d)
esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e)
per disattenzione o negligenza guasti il materiale della sede o il materiale in
lavorazione;
f)
venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l'orario di lavoro;
g)
fuori dell'azienda compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza dell'azienda
stessa;
h)
contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con
apposito cartello;
i)
esegua entro l'azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi,
fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell'azienda, con
uso di mezzi dell'azienda stessa;
l)
in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta
qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale,
all'igiene e alla sicurezza della sede.
2.
L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la
sospensione per quelle di maggior rilievo.
3.
L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni è devoluto
all’INPS.

Art. 3 (Licenziamenti per mancanze)
1.
Incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso il lavoratore che
commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur
essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'articolo precedente, non
siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui al comma successivo.
A titolo indicativo rientrano nelle predette infrazioni:
a)
insubordinazione ai superiori;
b)
sensibile danneggiamento colposo al materiale della sede o al materiale di
lavorazione;
c)
esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi,
di lieve entità senza impiego di materiale dell'azienda;
d)
rissa nella sede fuori dei reparti di operatività;
e)
abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente
affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti
al punto e) del comma successivo;
f)
assenze ingiustificate prolungate oltre quattro giorni consecutivi o assenze
ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle
ferie;
g)
condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in
giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del
rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;
h)
recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'articolo precedente,
quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione, salvo quanto
disposto dall'ultimo comma del precedente art. 1.
2.
Incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il lavoratore che
provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in
connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono
delitto a termine di legge.
A
titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a)
grave insubordinazione ai superiori;
b)
furto nell'azienda;
c)
trafugamento di oggetti, piani, progetti o documenti dell'azienda;
d)
danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o agli impianti;
e)
abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità
delle persone o alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni
che implichino gli stessi pregiudizi;
f)
fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla
sicurezza degli impianti;
g)
esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi,
di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell'azienda;
h)
rissa nell'interno dei reparti di lavorazione.

Art. 4 (Sospensione cautelare non disciplinare)
1.
In caso di licenziamento per mancanze di cui al secondo comma del precedente art.
3 (senza preavviso), l'azienda potrà disporre la sospensione cautelare non
disciplinare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di
sei giorni.
2.
L’azienda comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti ai fini del
provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarie. Ove il
licenziamento venga comminato, esso avrà effetto dal momento della disposta
sospensione.
Art.
1 (Ambiente di lavoro – Igiene e sicurezza)
1.
I diritti e doveri delle parti in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro
sono quelli fissati dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
integrato dal Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e successive
modifiche.
Art.
1 (contratti di appalto)
1.
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di
legge in materia.
2.
Durante il periodo di vigenza del presente contratto l’azienda fornirà alle
Organizzazioni sindacali una informativa sugli appalti continuativi di opere e
servizi stipulati per esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed
economiche.
3.
Restano comunque salvi gli appalti aventi carattere di continuità relativi ad
attività diverse da quelle proprie dell’Azienda e quelli relativi alle attività
di installazione e montaggio in cantiere.
Art.
1 (Rapporti in azienda)
1.
Nell'ambito del rapporto di lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi
superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
2.
I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità
nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza ed
educazione
3.
In armonia con la dignità del lavoratore i superiori impronteranno i rapporti
con i dipendenti a sensi di collaborazione e urbanità.
4.
Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti
deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di
determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono
rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali
comportamenti la modifica delle sue condizioni di lavoro.
5.
L'azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare possibili
equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, egli è
tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le
disposizioni.
6.
L'azienda deve inoltre comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le
mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività
lavorativa.
7.
Il lavoratore deve osservare l'orario di lavoro e adempiere le formalità
prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze, con espresso divieto
di alterare o falsificare i dati della presenza propria o di altro lavoratore.
Egli inoltre deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza,
osservare le disposizioni del presente contratto, nonché quelle impartite dai
superiori, avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui affidato (mobili, attrezzature,
macchinari, strumenti, ecc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni
che siano imputabili a sua colpa o negligenza nonché delle arbitrarie modifiche
da lui apportate agli oggetti in questione.
8.
La valutazione dell'eventuale danno deve essere fatta obiettivamente e
l'ammontare del danno deve essere preventivamente contestato al lavoratore. 9.
L'ammontare delle perdite e dei danni di cui ai commi precedenti potrà essere
trattenuto ratealmente sulla retribuzione con quote non superiori al dieci per
cento della retribuzione stessa. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro,
la trattenuta verrà effettuata sull'ammontare di quanto spettante al
lavoratore, fatte salve le disposizioni e i limiti di legge
10.
Il lavoratore deve conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda;
inoltre non dovrà trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma
oggetto delle sue mansioni nell'azienda, né svolgere attività contraria agli
interessi della produzione aziendale, né abusare, dopo risolto il rapporto di
lavoro ed in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il
servizio.
11.
Eventuali patti di limitazione dell'attività professionale del lavoratore per
il tempo successivo alla risoluzione del rapporto sono regolati a norma
dell'art. 2125 c.c..
12.
Le infrazioni a tali disposizioni, come previsto nella precedente Sezione 6,
daranno luogo a provvedimenti disciplinari che potranno giungere fino al
licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 3 della stessa Sezione.

Art. 2 (Divieti)
1.
Il lavoratore non potrà prestare la propria opera presso aziende diverse da
quella che ha provveduto all’assunzione, salvo il caso di sospensione dal
lavoro senza trattamento economico.
2.
Non sono consentite in azienda le collette, le raccolte di firme e la vendita
di biglietti e di oggetti, oltre i limiti previsti dalla L. 20 maggio 1970, n.
300.
Art.
3 (Visite di inventario e di controllo)
1.
Il lavoratore non può rifiutare la visita di inventario degli oggetti,
attrezzature, strumenti o utensili affidatigli.
2.
Le visite personali di controllo sul lavoratore potranno essere effettuate ai
sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300.
Art.
4 (Norme speciali)
1.
Oltre che al presente contratto di lavoro i lavoratori devono uniformarsi,
nell'ambito del rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite
dalla Direzione purché tali norme non contengano modificazioni o limitazioni
dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto e dagli altri
accordi vigenti.
2.
Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.
Art.
5 (Cessione, trasformazione e trapasso di azienda)
1.
La cessione o trasformazione dell'azienda non determina normalmente la
risoluzione del rapporto di lavoro ed in tal caso il lavoratore conserva, nei
confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti (anzianità di servizio,
categoria, mansioni, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di
lavoro.
Art.
6 (Inscindibilità delle disposizioni contrattuali)
1.
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono
correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro
trattamento.
2.
Agli effetti del precedente comma si considerano costituenti un unico istituto
il complesso degli istituti di carattere normativo regolamentare (norme
generali disciplinari, ferie, preavviso e trattamento di fine rapporto,
malattia ed infortunio, gravidanza e puerperio).
Sez. 10 - ESTINZIONE DEL RAPPORTO
Art.
1 (Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro)
1.
Entro il giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro
l'azienda metterà a disposizione del lavoratore per il ritiro i documenti
dovutigli, regolarmente aggiornati, e il lavoratore rilascerà regolare
ricevuta.
2.
Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per circostanze eccezionali
indipendenti dalla volontà dell'azienda questa non fosse in grado di consegnare
i documenti, dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva
di giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari
per instaurare un eventuale nuovo rapporto di lavoro.

Art. 2 (Certificato di lavoro)
1.
Ai sensi dell'art. 2124 c.c. l'azienda dovrà rilasciare al lavoratore, all'atto
della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreché
non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con indicazione del
tempo durante il quale il lavoratore stesso è stato occupato alle sue
dipendenze e delle mansioni esercitate.
Art.
3 (Indennità in caso di morte)
1.
In caso di morte del lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso e il
trattamento di fine rapporto saranno corrisposti a norma dell'art. 2122 c.c.,
così come modificato dalla sentenza n. 8 del 19 gennaio 1972 della Corte
Costituzionale.
Art.
4 (Trattamento di fine rapporto)
1.
All'atto della risoluzione del rapporto l'azienda corrisponderà al lavoratore
un trattamento di fine rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art.
2120 c.c. e dalla L. 29 maggio 1982, n. 297.
Dichiarazione
a verbale
Le
Parti, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 c.c.,
convengono che la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni,
afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di
lavoro, è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Sez. 11 - RECLAMI E CONTROVERSIE
Art.
1 (Reclami e controversie)
1.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per
eventuali reclami sull'applicazione del presente contratto, le controversie
individuali e collettive tra azienda e lavoratori saranno risolte possibilmente
in prima istanza tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali unitarie e, in
difetto di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali.
2.
Le controversie collettive sull'applicazione del presente contratto saranno
esaminate dalle competenti Organizzazioni sindacali a livello territoriale e,
in caso di mancato accordo, a livello nazionale.
Art.
1 (Soggetti destinatari della Sezione 1)
1.
Le norme contenute nella Sezione 1 della presente Parte speciale si applicano
ai lavoratori la cui prestazione possiede i requisiti stabiliti dalla L. 18
marzo 1926, n. 562, che detta le disposizioni relative al contratto di impiego
privato, ed ai lavoratori cui è attribuita la qualifica di quadro a norma
dell'art. 1, Sezione 2 della Parte comune.
Art.
2 (Passaggio del lavoratore di cui alla Sezione 2 alla disciplina di cui alla
Sezione 1)
1.
Nei casi che comportano il passaggio dalla Sezione 2 alla Sezione 1 della presente
Parte speciale, l'anzianità di servizio maturata sotto la disciplina della
Sezione 2 verrà computata per il 50% agli effetti delle ferie, malattia,
preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art.
3 (Periodo di prova)
1.
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per
i quadri e per gli impiegati inquadrati nella 6a e 7a categoria e a tre mesi
per gli impiegati delle altre categorie professionali.
2.
Il periodo di prova è ridotto rispettivamente a tre e a due mesi nei seguenti
casi:
a)
amministrativi che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per almeno
un biennio presso altre aziende;
b)
tecnici che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per almeno un
biennio presso le altre aziende che esercitano la stessa attività.
3.
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di
cui all'art. 1, Sezione 1 della Parte comune e non è ammessa né la protrazione
né la rinnovazione salvo quanto previsto dal comma successivo.
4.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di
infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso
qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.
5.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver
luogo in qualsiasi momento a iniziativa di ciascuna delle parti e non fa
ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né della relativa indennità
sostitutiva.
6.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta l'assunzione
del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal
giorno dell'assunzione stessa.
7.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi
previsti dal presente contratto salvo che non sia diversamente disposto dal
contratto stesso.
8.
Per quanto concerne il compenso afferente il periodo di prova interrotto e non
seguito da conferma, l'azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di
servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora
essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi nel caso del
quadro e dell'impiegato inquadrato nella 6a e 7a categoria professionale o
durante il primo mese nel caso dell'impiegato delle altre categorie professionali
In tutti gli altri casi l'azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione fino
alla metà o alla fine del mese in corso a seconda che il licenziamento avvenga
entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.

Art. 4 (Festività)
1.
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno
compensate, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, con la retribuzione
oraria aumentata della maggiorazione per lavoro festivo.
2.
Qualora le festività di cui ai punti b) e c) dell’art. 3, comma 6, Sezione 3
della Parte comune ricorrano nel periodo di assenza dovuta a malattia o ad infortunio
compensato con retribuzione ridotta, l'azienda integrerà tale trattamento fino
a raggiungere per la giornata festiva la normale retribuzione giornaliera.
3.
Qualora una delle festività elencate ai punti a), b) e c) del comma citato al
comma precedente cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla
normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della
retribuzione pari a 1/26 della retribuzione mensile stessa.
4.
Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una delle
dette festività, anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino
di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della
settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza
della festività col giorno di riposo compensativo. Al trattamento in parola si
aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto
dall’art. 5, Parte comune – Sezione 3 per tali prestazioni.
Art.
5 (Passaggio temporaneo di mansioni)
1.
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
2.
I lavoratori che disimpegnino, non continuativamente, mansioni di categoria
superiore hanno diritto al passaggio a detta categoria superiore purché la
somma dei singoli periodi, nel giro massimo di 3 anni, raggiunga mesi 9 per il
passaggio alla 6a categoria professionale e mesi 6 per il passaggio alla 5a
categoria professionale.
3.
L'esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro
lavoratore assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio,
infortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo di durata non superiore
alla durata normale del servizio di leva, aspettativa, non dà luogo a passaggio
di categoria, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito
nelle sue precedenti mansioni.
4.
Al lavoratore di cui alla presente parte speciale sez. 1, per il periodo di
svolgimento temporaneo di mansioni inerenti a categoria superiore a quella
d’appartenenza deve essere corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione,
un compenso non inferiore alla differenza tra la predetta sua normale
retribuzione e quella che gli sarebbe spettata in caso di passaggio definitivo
alla categoria superiore.
Art.
6 (Indennità maneggio denaro – Cauzione)
1.
Il lavoratore la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per
riscossioni e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziaria ha
diritto a una particolare indennità mensile pari al sei per cento della
retribuzione base.
2.
Le somme eventualmente richieste a detto lavoratore a titolo di cauzione
dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito
presso un Istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi
matureranno a favore del lavoratore.
Art.
7 (Infortuni sul lavoro)
1.
Il lavoratore soggetto alla assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul
lavoro e malattie professionali avrà diritto alla conservazione del posto:
1)
in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del
certificato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratore;
2)
in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale
egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
2.
In tali fattispecie il lavoratore avrà inoltre diritto al trattamento economico
previsto in caso di malattia non tenendo conto, ai fini del computo dei limiti
temporali del trattamento stesso, dei periodi di assenza per infortunio sul
lavoro e malattia professionale verificatisi precedentemente.
3.
Per l'eventuale periodo di infortunio e di malattia professionale eccedenti a
quanto previsto al comma 1 il lavoratore percepirà il normale trattamento
assicurativo.
4.
Per i lavoratori coperti da assicurazione obbligatoria o da eventuali previdenze
assicurative predisposte dall'azienda, in caso di infortunio o di malattia
professionale non si farà luogo al cumulo tra il trattamento previsto dal
presente contratto e quello assicurativo riconoscendo in ogni caso a tali
lavoratori il trattamento più favorevole.

Art. 8 (Servizio militare, servizi assimilati e volontariato civile)
1.
La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro.
2.
Il lavoratore chiamato alle armi per servizio di leva o richiamato alle armi ha
diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del
servizio militare.
3.
Ai fini della anzianità utile per raggiungere i maggiori scaglioni previsti dal
presente contratto per la misura delle ferie e del trattamento di malattia, il
periodo di tempo trascorso sotto le armi sarà computato come anzianità di
servizio sempreché il lavoratore chiamato alle armi presti almeno sei mesi di
servizio dopo il rientro nella azienda senza dimettersi.
4.
Se il lavoratore chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto di lavoro
ha diritto a tutte le indennità spettanti a norma delle disposizioni vigenti
all'atto della chiamata ma in tal caso non ricorre l'obbligo del preavviso né
il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
5.
Le norme stabilite dal presente articolo si intendono completate con le
disposizioni di legge in vigore al momento della chiamata o del richiamo alle
armi, nonché da quanto contenuto nella L. 26 febbraio 1987, n. 49, sulla
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 9 (Assenze e permessi)
Art. 10 (Preavviso di licenziamento e di dimissioni)
1.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna
delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a
seconda dell'anzianità e della categoria professionale cui appartiene il
lavoratore.
|
|
Anni di servizio |
Quadri, 7ª e 6ª Cat. |
5ª Cat. |
4ª, 3ª e 2ª Cat. |
|
|
|
Fino a 5 anni |
2 mesi |
1,5 mesi |
1 mese |
|
|
|
Oltre 5 e fino a 10 anni |
3 mesi |
2 mesi |
1,5 mesi |
|
|
|
Oltre i 10 anni |
4 mesi |
2,5 mesi |
2 mesi |
|
4. Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di
licenziamento l'azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di
nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno
stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda.
5.
Il licenziamento e le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.

Art. 11 (Trasferte)
1.
Al lavoratore in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso delle
spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle
altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Spetterà inoltre
il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio
obblighi il lavoratore a incontrare tali spese o una diaria giornaliera.
2.
Gli importi del suddetto rimborso spese o diaria saranno riferiti al
trattamento aziendale in atto.
3.
Al lavoratore che durante la trasferta usufruisca delle ferie collettive e
continuative di cui all'art. 5, Sezione 3 della Parte comune, verranno
rimborsate le spese di viaggio qualora egli rientri nella sede normale di
lavoro oppure, ma sempre con il limite di spese di cui sopra, qualora rientri
nella propria abitazione.
4.
Per quanto riguarda i trattamenti per malattia, infortunio e permessi vale
quanto previsto rispettivamente ai punti V) e VIII) dell'art. 14, Parte
speciale, Sezione 2, fermo restando che gli importi dei rimborsi spese o diarie
saranno riferiti al trattamento aziendale in atto.
Art.
1 (Soggetti destinatari della Sezione 2)
1.
Le norme contenute nella Sezione 2 della presente Parte speciale si applicano
ai lavoratori la cui prestazione non possiede i requisiti stabiliti per le
prestazioni svolte dai lavoratori a cui si applica la Sezione 1 della stessa
Parte speciale e ai quali, invece, si applicano, fra le altre, le norme
previste dal D.L.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788, sulla Cassa integrazione
guadagni.
Art.
2 (Periodo di prova)
1.
L'assunzione del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore a 12
giorni di effettivo lavoro. Durante tale periodo è reciproco il diritto alla
risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso né
relativa indennità sostitutiva.
2.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di
infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso
qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 12 giorni lavorativi per
il caso di malattia e 15 giorni lavorativi per il caso di infortunio.
3.
Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni o per
licenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso,
al lavoratore spetta la retribuzione delle ore di lavoro compiute.
4.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta
del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e la
sua anzianità decorrerà dal giorno dell'assunzione.
Art.
3 (Entrata e uscita)
1.
L'entrata dei lavoratori sarà regolata secondo gli orari e le modalità
stabilite presso ciascuna sede.
2.
Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da
un quarto d'ora o mezz'ora dopo l'inizio dell'orario di lavoro che avrebbe
dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso nei primi 15 minuti o
oltre i 15 e fino ai 30.
Art.
4 (Sospensione e interruzione del lavoro)
1.
In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza
maggiore, nel conteggio della retribuzione non si terrà conto delle
interruzioni stesse, quando queste, nella giornata, non superino nel loro
complesso i 60 minuti.
2.
In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino nel loro
complesso i 60 minuti, se l'azienda trattiene il lavoratore nella sede questi
ha diritto alla retribuzione per tutte le ore di presenza.
Art.
5 (Sospensioni e riduzioni di lavoro)
1.
In caso di riduzione o sospensione obbligatoria dell'orario di lavoro dovuta a
provvedimenti di carattere generale, che interessi tutta l'industria, le Parti
si rimettono alle disposizioni relative all'integrazione in quanto applicabili
e agli accordi che potranno intervenire tra le Confederazioni interessate.
Art.
6 (Festività)
1.
Nei casi di assenza dal lavoro nel giorno del S.Patrono di cui all’art. 3,
comma 6°, punto c), Sezione 3 della Parte comune, per i quali i lavoratori
percepiscono un trattamento a carico dei relativi Istituti assistenziali
(malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ecc.), l'azienda integrerà il
trattamento corrisposto dagli Istituti predetti fino a raggiungere la normale
retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato assente.

Art. 7 (Passaggio temporaneo di mansioni)
1.
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
2.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al
trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene
definitiva, decorsi trenta giorni continuativi nell'esercizio delle dette
mansioni superiori o settantacinque giorni non continuativi di esercizio delle
dette mansioni superiori nell'arco di un anno.
3.
Tuttavia, l'esplicazione di mansioni di categoria superiori in sostituzione di
altro lavoratore assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio,
infortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo di durata non superiore
a sei mesi, aspettativa, non dà luogo al passaggio di categoria per il periodo
di tempo in cui dura la conservazione del posto per l'assente, salvo il caso
della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti
mansioni.
Art.
8 (Indumenti di lavoro)
1.
Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia
necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti,
deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in
dotazione presso la sede mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio,
durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
2.
Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: fattorini,
portieri, sorveglianti, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà
provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
Art.
9 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali)
1.
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi,
previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal
presente articolo.
2.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività
lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio
superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto
soccorso ed effettuate le denunce di legge.
3.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili
all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro,
dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale deve
informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
4.
Al lavoratore sarà conservato il posto:
a)
in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del
certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore;
b)
in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale
egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
5.
In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di
assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più
adatte alla propria capacità lavorativa.
6.
Il lavoratore infortunato ha diritto alla normale retribuzione per la prima
giornata nella quale abbandona il lavoro. Inoltre l’azienda corrisponderà al
lavoratore assente per infortunio o malattia professionale una integrazione di
quanto egli percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre
norme, fino al raggiungimento del trattamento economico complessivo netto che
l’impiegato di eguale anzianità e per pari periodo di infortunio o malattia
professionale avrebbe globalmente percepito dall'azienda.
7.
Per l'eventuale periodo di infortunio e di malattia professionale eccedente la
scadenza di cui sopra, il lavoratore percepirà il normale trattamento
assicurativo.
8.
Al termine del periodo dell'invalidità temporanea o del periodo di degenza e convalescenza
per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di
guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il lavoratore deve
presentarsi alla sede per la ripresa del lavoro.
9.
Qualora la prosecuzione dell'infermità oltre i termini di conservazione del
posto di cui ai punti a) e b) del 4° comma non consenta al lavoratore di
riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al
solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda
al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza
dell'anzianità agli effetti del preavviso.
10.
L'assenza per malattia professionale od infortunio, nei limiti dei periodi
fissati dal presente articolo per la conservazione del posto, è utile ai fini
del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione dell'anzianità
di servizio a tutti gli effetti (ferie, tredicesima mensilità, ecc.).
Nota
a verbale
In
caso di infortunio e di malattia professionale non si farà luogo al cumulo tra
il trattamento previsto dal presente contratto e quello assicurativo,
riconoscendo in ogni caso al lavoratore il trattamento globalmente più
favorevole.

Art. 10 (Servizio militare, servizi assimilati e volontariato civile)
1.
Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere gli
obblighi di leva è disciplinato dal D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, a norma
del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio
militare ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a un
mese dopo la cessazione del servizio stesso.
2.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e il lavoratore ha
diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del
servizio militare.
3.
Il lavoratore che, salvo casi di comprovato impedimento, non si metta a
disposizione dell'azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio
militare potrà essere considerato dimissionario e come tale liquidato.
4.
Le norme stabilite dal presente articolo, coerentemente con gli ambiti e i
limiti previsti dalla vigente normativa in materia, si applicano anche in caso
di: servizio sostitutivo civile; arruolamento sostitutivo del servizio militare
in armi o corpi speciali (ad esempio Vigili del Fuoco); servizio di
volontariato civile e di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
Art.
11 (Assenze)
1.
Le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello
dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato.
2.
L'assenza, ancorché giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza
della retribuzione.
Art.
12 (Permessi di entrata e uscita)
1.
Durante le ore di lavoro il lavoratore non può lasciare la sede senza
autorizzazione della Direzione.
2.
Salvo le disposizioni di legge, a meno che non vi sia un esplicito permesso, non
è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nella sede in ore non
comprese nel suo orario di lavoro; il lavoratore licenziato o sospeso non può
entrare nella sede se non è autorizzato dalla Direzione.
Art.
13 (Preavviso di licenziamento e di dimissioni)
1.
Il licenziamento del lavoratore non in prova, attuato non ai sensi del comma 2
dell'art. 3, Sezione 6 della Parte comune, o le dimissioni del lavoratore
possono aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
-
6 giorni lavorativi (40 ore), fino al 5° anno compiuto di anzianità di
servizio;
-
9 giorni lavorativi (60 ore), oltre il 5° anno e fino al 10° anno compiuto di
anzianità di servizio.
-
12 giorni lavorativi (80 ore), oltre il 10° anno compiuto di anzianità di servizio.
2.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di
preavviso deve corrispondere all'altra l'indennità di mancato preavviso
computata ai sensi dell'art. 2121 c.c., così come modificato dalla L. 29 maggio
1982, n. 297.
3.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.
4.
Per i permessi che venissero richiesti dal lavoratore preavvisato di
licenziamento, per la ricerca di nuova occupazione, interverranno accordi tra
il lavoratore e la Direzione in base ai criteri normalmente seguiti
nell'azienda.
5.
Il licenziamento e le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
Art.
14 (Trasferte)
I)
Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede o cantiere
per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente
trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di
risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del
datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta
indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai
lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da
quello della sede aziendale e/o di assunzione.
Le
Parti confermano che l'indennità così come disciplinata nel presente articolo
continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti
gli istituti di legge e/o di contratto.
Premesso
che gli incrementi dell'indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del
quindici per cento per le quote relative ai pasti e per il settanta per cento
per il pernottamento, la misura giornaliera dell'indennità di trasferta e delle
sue quote è pari a:
Trasferta
intera L. 58.550
Quota
per il pasto meridiano o serale L. 19.050
Quota
per il pernottamento L. 20.450
E'
possibile sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un
rimborso a piè di lista pari agli importi di cui sopra maggiorati del quindici
per cento.
II)
In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta verrà
corrisposta un'indennità per ciascun pasto meridiano o serale e per il
pernottamento, secondo le regole che seguono:
a)
la corresponsione del sopra citato importo per il pasto è dovuta quando il
lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai venti km.
dalla sede o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente
trasferito.
Inoltre,
l'importo per pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla distanza
chilometrica della trasferta, quando il lavoratore durante la pausa non
retribuita, non possa rientrare nella sede di origine e consumare il pasto
usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione
dall'azienda.
Non
si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di trasferta qualora il
lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o sede di
origine possa consumare pasto presso la mensa della sede in cui sia stato
comandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa rispetto a
quella che avrebbe incontrata nella prima mensa, o possa usufruire di normali
servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a
disposizione dell'azienda.
In
caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a
concorrenza dell'indennità prevista per il pasto meridiano;
b)
la corresponsione dell'indennità per il pasto serale è dovuta al lavoratore
che, usando dei mezzi normali di trasporto, non possa rientrare nella propria
abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali
rientrerebbe partendo dalla sede di origine, alla fine del proprio orario
normale di lavoro;
c)
la corresponsione dell'indennità per il pernottamento è dovuta al lavoratore
che, usando dei normali mezzi di trasporto, non possa rientrare nella propria
abitazione entro le ore 22;
d)
l'indennità giornaliera di cui al punto I) è dovuta quando si verificano
congiuntamente le condizioni previste ai punti a), b), c).
Fermo
restando che il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al
fine di ottenere il rimborso forfettario, le Parti confermano che gli importi
di cui alle lettere precedenti non saranno erogati nel caso in cui risulti in
modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di
viaggio,
che il lavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del datore di lavoro
relative al pernottamento ed ai pasti.
Resta
salva la facoltà della Direzione di disporre per esigenze tecniche, produttive
ed organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo presso il quale è
stato comandato, riconoscendo le relative quote dell'indennità di trasferta.
La
permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per tutta la
durata del cantiere o dell'opera presso il quale o per la quale lo stesso è stato
comandato dall'azienda.
III)
Trattamento per il tempo di viaggio. Al lavoratore comandato in
trasferta, oltre al trattamento previsto ai precedenti punti I) e II), spetta
un compenso per il tempo di viaggio, preventivamente approvato dall'azienda, in
base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località
di destinazione e viceversa, nelle seguenti misure:
a)
corresponsione della normale retribuzione, per tutto il tempo coincidente col
normale orario giornaliero di lavoro in atto nella sede o cantiere di origine;
b)
corresponsione di un importo pari all'ottantacinque per cento, per le ore
eccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto a) con esclusione di
qualsiasi maggiorazione ex art. 5 (lavoro straordinario, notturno e festivo)
della Parte comune – Sezione 3..
Resta
inteso che nel momento in cui il lavoratore viene comandato in trasferta,
inizierà a percepire il trattamento previsto al punto I) del presente articolo.
Il
tempo di viaggio dovrà essere comunicato all'azienda per il necessario
riscontro agli effetti del compenso.
IV)
L'indennità di trasferta giornaliera è dovuta ininterrottamente per tutti i
giorni interi fra l'inizio ed il termine della trasferta, compresi anche i
giorni festivi ed il sesto giorno della settimana, in caso di distribuzione
dell'orario settimanale contrattuale su cinque giorni, nonché per i giorni di
eventuale sospensione del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del
lavoratore e sarà computata dall'ora di partenza.
V)
Malattia e infortunio. In caso di infortunio o malattia, il trattamento
di trasferta è dovuto per un periodo massimo di giorni dieci, al termine dei
quali il lavoratore potrà richiedere di tornare in sede, con diritto al
rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle
spese di vitto e pernottamento, come previsto al successivo punto VI). Resta
salva la facoltà per l'azienda di disporre il rientro del lavoratore in
qualsiasi momento.
Qualora
il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di cura il trattamento di
trasferta è dovuto sino al giorno del ricovero. Durante il periodo di degenza
il trattamento che gli verrà riconosciuto sarà pari ad un terzo dell'importo
dell'indennità di trasferta, fino ad un massimo di quindici giorni.
Particolari
situazioni di lavoratori dichiarati non trasportabili dietro certificazione
medica o non ricoverabili per carenza di strutture ospedaliere saranno
esaminati caso per caso, ai fini dell'eventuale estensione del trattamento di
trasferta.
Resta
salva la facoltà per l'azienda di provvedere a proprie spese al rientro del
lavoratore, dichiarato trasportabile dal medico, fino alla di lui abitazione.
Ove il rientro sia stato richiesto dal lavoratore, al medesimo è dovuto il
rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle
spese di vitto e pernottamento, come previsto al successivo punto VI).
VI)
Rimborso spese viaggio. Ai lavoratori in trasferta saranno corrisposti
adeguati anticipi sulle prevedibili spese di viaggio e soggiorno; in
alternativa l'azienda fornirà al dipendente titoli prepagati (biglietti di
viaggio, ticket restaurant, vaucher alberghieri) e/o proporrà una carta di
credito personale i cui costi di iscrizione/rinnovo e canoni fissi saranno a
carico dell'azienda stessa.
VII)
Il lavoratore in trasferta dovrà rifiutarsi di lavorare in ore straordinarie,
notturne e festive se non esplicitamente autorizzato dall'azienda; dovrà
attenersi alle norme contrattuali per quanto riguarda la disciplina sul lavoro
e alle istruzioni impartite dall'azienda per quanto riguarda l'esecuzione del
lavoro cui sia adibito; inoltre, secondo le disposizioni impartite
dall'azienda, dovrà provvedere alla registrazione del materiale avuto in
consegna e delle ore di lavoro compiute, ad inviare rapporti periodici che
fossero richiesti dall'azienda sull'andamento del lavoro e ad attuare tutto
quanto necessario per la sua buona esecuzione.
VIII)
Permessi. Al lavoratore in trasferta che ne faccia richiesta potranno
essere concessi, compatibilmente con le esigenze del lavoro, dei permessi
durante i quali cesserà ogni forma di trattamento economico di trasferta.
Quando
la permanenza in trasferta del lavoratore abbia durata superiore a quattro mesi
continuativi, l'azienda concederà, a richiesta scritta del lavoratore, oltre il
tempo di viaggio con rimborso delle spese per i mezzi di trasporto autorizzati
occorrenti per raggiungere la sede o cantiere di origine e per il ritorno e con
l'aggiunta di un terzo o due terzi dell'indennità di trasferta a seconda che
abbia consumato uno o due pasti durante il viaggio, una licenza minima di tre
giorni dei quali uno retribuito.
E'
fatto obbligo al lavoratore, pena la decadenza dal diritto di cui sopra, di
effettuare la suddetta richiesta entro trenta giorni dalla maturazione del
diritto medesimo.
L'azienda,
compatibilmente con le esigenze del lavoro, concederà la licenza medesima entro
un periodo non superiore a trenta giorni dalla data della richiesta avanzata.
Il
lavoratore avrà facoltà di recuperare - secondo le necessità produttive
dell'azienda - un giorno di permesso non retribuito nei sessanta giorni
successivi alla data di godimento della licenza sopraddetta.
In
caso di luttuosi o gravi eventi di famiglia relativi al coniuge, ai figli, ai
genitori ed ai fratelli del lavoratore in trasferta, l'azienda dovrà, a
richiesta del medesimo, concederò una licenza straordinaria per il tempo
strettamente necessario, rimborsandogli le spese per i mezzi di trasporto occorrenti
e con esclusione di ogni altro rimborso spese. Le spese di trasporto saranno
rimborsate sino a concorrenza delle spese per il rientro alla sede o cantiere
di origine e il ritorno, come sopra previsto, dietro documentazione dell'evento
che ha determinato la concessione della licenza.
IX)
La disciplina di cui al presente articolo non si applica nei confronti dei
lavoratori:
a)
che vengano esplicitamente ed esclusivamente assunti per prestare la loro opera
nell'effettuazione di lavori di palificazione o stesura dei fili o cavi per
linee telefoniche e simili, che per la loro esecuzione richiedono il successivo
e continuo spostamento del lavoratore.
Per
questi lavoratori, peraltro, la retribuzione base sarà maggiorata del trenta
per cento. Inoltre nei confronti di tali lavoratori valgono le seguenti
disposizioni:
in
caso di infortunio o malattia sarà loro corrisposto il trenta per cento della
retribuzione base, con i limiti di tempo e con le modalità previste, per il
rimborso delle spese al lavoratore in trasferta, al punto V); nei casi e nei
modi previsti al sopra citato punto sarà, inoltre, corrisposto il rimborso
delle spese di trasporto per il rientro in sede.
Agli
stessi dovranno essere rimborsate le eventuali spese di trasporto con i mezzi
autorizzati.
I
lavoratori che siano comandati a lavorare alternativamente nei lavori di cui
sopra e presso le sedi o cantieri dell'azienda, si considerano in trasferta
agli effetti del presente articolo.
Le
Parti confermano che l'erogazione del trenta per cento della retribuzione base
è alternativa al riconoscimento dell'indennità di trasferta;
b)
che per l'attività esplicata devono normalmente spostarsi da località a
località nell'ambito dello stesso centro urbano per la installazione e
manutenzione di impianti in generale (ad es.: telefonici, di misurazione,
manutenzione radio, commerciali).
Ai
lavoratori di cui al sopra citato punto b), qualora ricorrano le
condizioni previsto dalla lett. a) del punto II), verrà corrisposto
l'importo pari ad un terzo dell'indennità di trasferta di cui al presente
articolo a meno che non possano usufruire della mensa aziendale o dei normali
servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a
disposizione dall'azienda.
X)
Al lavoratore che durante la trasferta usufruisca delle ferie collettive e
continuative di cui all'art. 12 della presente Sezione, verranno rimborsate le
spese di viaggio qualora egli rientri nella sede normale di lavoro oppure, ma
sempre con il limite di spese di cui sopra, qualora rientri nella propria
abitazione. In tal caso verrà inoltre riconosciuto il trattamento relativo al
tempo di viaggio di cui al punto III).
XI)
L'azienda comunicherà al lavoratore, con un preavviso minimo di sette giorni, salvo
casi imprevedibili ed eccezionali, la destinazione e la presumibile durata
della trasferta ove la stessa sia prevista superiore a quattro mesi. Resta
salva la facoltà dell'azienda di destinare a diverso cantiere il lavoratore
interessato ogni qualvolta ricorrano esigenze tecniche od organizzative.
in
vigore dal 1° marzo 2000
Categoria
Retribuzione E.D.R. Ind.funzione Elemento Totale
base(*)
(**) retributivo
Q
2.684.000 20.000 190.000 2.894.000
7
2.684.000 20.000 115.000 2.819.000
6
2.492.000 20.000 2.512.000
5
2.208.000 20.000 2.228.000
4
2.086.000 20.000 2.106.000
3
2.013.500 20.000 2.033.500
2
1.874.000 20.000 1.894.000
1
1.737.500 20.000 1.757.500
----------------------------
(*)
I valori indicati comprendono gli importi relativi all’ex indennità di
contingenza conglobata nelle seguenti misure: Q e 7a cat. L. 1.027.976; 6a cat.
L. 1.020.386; 5a cat. L. 1.008.957; 4a cat. L.1.002.652; 3a cat. L. 999.245; 2a
cat. L. 995.300; 1a cat. L. 989.940.
(**)
In applicazione del Protocollo 31 luglio 1992.

Verbale di accordo
In
materia di contratti a tempo determinato
Tra
BLU SpA
E
C.G.I..L.
C.I.S.L. U.I.L.
Le
Parti concordano che, in deroga al comma 2 dell’art. 3 Parte Comune, sez. 1 del
C.C.L. 1° marzo 2000, l’Azienda, in relazione alle particolari esigenze poste
dalla fase d’avvio delle attività e dell’organizzazione aziendale e a quanto
convenuto nella premessa dello stesso contratto, potrà impiegare
contemporaneamente sino a un massimo di 300 lavoratori con contratti a tempo
determinato.
La
presente deroga avrà validità non oltre il 28 febbraio 2001 e comunque non
oltre la scadenza di detti contratti.
Nel
corso del mese di ottobre 2000 verrà data dall’Azienda apposita informativa
alle Organizzazioni sindacali firmatarie.
In
occasione di successive assunzioni l’azienda esaminerà, per i profili
richiesti, anche le eventuali candidature da parte di personale assunto in
precedenza con contratto a tempo determinato.
Roma,
6 marzo 2000