validità fino al 31 dicembre 2003.
AUDIOVISIVI
Roma, 18 dicembre 2000
Il 18 dicembre 2000 viene sottoscritto l’accordo 13 dicembre
2000 di rinnovo del C.C.N.L. 30 novembre 1994 per gli addetti all’industria
cineaudiovisiva, tra
A.N.I.C.A., - ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIE
CINEMATOGRAFICHE AUDIOVISIVE E
MULTIMEDIALI, in persona del suo Presidente, Fulvio Lucisano;
UNIONE NAZIONALE INDUSTRIE TECNICHE DELL’ANICA, in persona
del suo Presidente, Manlio Cruciatti;
UNIONE NAZIONALE PRODUTTORI FILM DELL’ANICA, in persona del
suo Presidente, Gianni Massaro;
UNIONE NAZIONALE IMPRESE INDUSTRIALI DI DISTRIBUZIONE
MULTIMEDIALE DELL’ANICA, in persona del suo Presidente, Andrea Occhipinti;
UNIONE NAZIONALE INDUSTRIE CINETELEVISIVE SPECIALIZZATE
DELL’ANICA, in persona del suo Presidente, Filiberto Bandini;
Con la partecipazione di una delegazione composta dai
Sigg.ri:
da un lato
e
La S.L.C. CGIL, Sindacato Lavoratori Comunicazione,
rappresentata dal…………
La FISTel-CISL, Federazione Informazione e Spettacolo
Telecomunicazioni, rappresentata dal ……………….
La UILSIC – UIL, Unione Italiana Lavoratori Spettacolo
Informazione Cultura, rappresentata dal ……………….
PARTE NORMATIVA
Art° 15 - Contratto di lavoro a tempo
parziale
Per lavoro a
tempo parziale (part-time) si intende il rapporto prestato ad orario inferiore
rispetto a quello previsto dal presente contratto.
Il lavoro a
tempo parziale può essere di tipo orizzontale (quando la riduzione di orario
rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero
di lavoro), verticale (quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia
svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della
settimana, del mese o dell'anno) o misto (quando si realizza secondo una
combinazione di tali modalità, che contempli giornate o periodi a tempo pieno
alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro, specificamente
indicati nella lettera di assunzione, ovvero nell'atto di trasformazione del
rapporto da tempo pieno a tempo parziale o di modifica della precedente
determinazione della durata o della collocazione temporale della prestazione).
Ove non ostino
oggettivi impedimenti organizzativi o l'infungibilità delle mansioni svolte, le
aziende valuteranno positivamente l'accoglimento di richieste per la
trasformazione di rapporti di lavoro a tempo parziale, nel limite del 5% del personale in forza a tempo
indeterminato.
L'instaurazione
del rapporto part-time deve avvenire con il consenso dell'azienda e del
lavoratore e deve risultare compatibile con le esigenze organizzative o
produttive dell'azienda. Tale requisito è necessario anche per il passaggio dal
rapporto part-time a quello a tempo pieno e viceversa. Il rapporto a tempo
parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza, sia nuovi assunti.
Fermo restando
quanto previsto dall'art. 5 punto 2 del Decreto Legislativo n° 61/200 l'azienda
considererà nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa i
lavoratori già in forza che ne abbiano fatta richiesta rispetto ad eventuali
nuove assunzioni per le stesse mansioni.
Il contratto di
lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo
parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate le
mansioni, l’articolazione dell’orario di lavoro, nonchè gli altri elementi
previsti dal presente contratto per il rapporto a tempo pieno.
In particolare
si potranno prevedere clausole elastiche di modifica della durata e della
distribuzione dell'orario di lavoro, previo accordo tra gli interessati. La
variazione della modalità della prestazione deve essere preannunciata con un
preavviso di almeno 10 giorni. Le ore di lavoro prestate a seguito
dell'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la
collocazione della prestazione lavorativa, secondo quanto sopra previsto,
saranno compensate con la maggiorazione del 10% della quota oraria di
retribuzione.
Copia del
contratto deve essere inviata all'Ispettorato provinciale del lavoro.
Il periodo di
prova può essere prolungato in rapporto alla minore durata dell'orario di
lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno.
In
considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che
caratterizzano i settori dell'Industria Cineaudiovisiva, è consentita, con
l'accordo degli interessati, l'effettuazione da parte dei lavoratori a tempo
parziale di prestazioni di lavoro supplementare.
Il lavoro
supplementare- fatte salve eventuali diverse pattuizioni già convenute in
materia - non potrà superare il 50% dell'orario di lavoro pattuito. Le ore di
lavoro supplementare di cui sopra saranno compensate con la quota oraria della
retribuzione maggiorata del 15%.
La
retribuzione diretta e indiretta e tutti gli istituti del presente contratto
saranno proporzionati all'orario di lavoro concordato con riferimento al
trattamento contrattuale dei lavoratori a tempo pieno.
In caso di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto a tempo
parziale, quest'ultimo su richiesta del lavoratore e previo accordo tra le
parti potrà avere durata predeterminata .
Con cadenza
annuale la Direzione aziendale fornirà alla RSU, o, in mancanza alle OO.SS.LL.
territoriali, una informativa sui contratti part-time stipulati e la relativa
tipologia e sull'eventuale ricorso al lavoro supplementare.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa riferimento
alla normativa di legge e contrattuale, qualora si pervenga ad una modifica
della stessa , alla quale le parti si sono comunque attenute nel determinare la
disciplina di cui al presente articolo, le parti stesse si incontreranno
tempestivamente per valutare eventuali adeguamenti e/o variazioni.
Art.° 15 bis contratto a tempo determinato.
La casistica
già prevista viene integrata con il seguente punto f:
f) esecuzione
di un'opera o di un servizio definito o predeterminato nel tempo.
Qualora si
pervenga ad una modifica delle vigenti norme di legge sulla materia, anche in
attuazione di regolamentazione in sede europea, le parti stesse si
incontreranno tempestivamente per valutare eventuali adeguamenti e/o variazioni
che si rendessero necessarie.
A prescindere dal numero di rapporti derivanti dal rapporto
percenutale di cui al comma.... dell'art.... Contratto di fornitura di lavoro
temporaneo, è in ogni caso consentita la stipula di 5 contratti di lavoro,
purchè non venga superato il totale dei contratti a tempo indeterminato in atto
nell'unità produttiva.
Articoli da inserire
Art........Contratto di fornitura di lavoro
temporaneo (interinale).
Il contratto
di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge n° 196/1997 può
essere concluso, oltre che nei casi previsti dalla legge stessa, nelle seguenti
ulteriori fattispecie:
- tutte le fattispecie nelle quali è ammessa la stipulazione
di contratti a tempo determinato in base alle disposizione di legge e
contrattuali vigenti;
- aumento temporaneo delle attività;
-sostituzione di una posizione rimasta vacante per un
periodo necessario, comunque non superiore a tre mesi, a reperire un altro
lavoratore da inserire stabilmente nella posizione.
- temporanea utilizzazione di professionalità non presenti
in azienda.
Sono escluse
le professionalità di cui al 1° livello del presente C.C.N.L.
Il periodo di
assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato con il consenso del
lavoratore e per atto scritto secondo i criteri e per la durata previsti dal
C.C.N.L. 28 maggio 1998 per i
dipendenti delle imprese di fornitura di lavoro temporale.
L'Azienda utilizzatrice comunicherà
preventivamente alla rappresentanza sindacale aziendale o, in mancanza, alle
OO.SS.LL. territoriali alle associazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. il
numero, le qualifiche dei lavoratori utilizzati con contratto di lavoro
termporaneo nonchè le durate. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e
necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni
successivi alla stipula del contratto.
I lavoratori
assunti con i contratti di cui all'art. 15 bis (contratto a tempo determinato)
e di cui all'art... (contratto di fornitura di lavoro temporaneo) non potranno
contemporaneamente superare, per le fattispecie contrattualmente definite, il
30% dei contratti in atto nell'impresa.
A prescindere
dal numero di rapporti derivante dal rapporto percentuale di cui al comma
precedente, è in ogni caso consentita la stipula di 5 contratti di lavoro,
purchè non venga superato il totale dei contratti a tempo indeterminato in atto
nell'unità produttiva.
Nell'ambito
della contrattazione aziendale di cui all'art. 68 del presente C.C.N.L.,
saranno stabiliti criteri e modalità per l'attribuzione ai lavoratori con il
contratto di lavoro temporaneo del premio economico aziendale definito ai sensi
dello stesso art. 68.
Nota a verbale
Anche in
considerazione del carattere di novità dell'istituto del contratto di fornitura
di lavoro temporaneo, le parti convengono sull'opportunità di monitorare, al
fine di valutarne il grado e lo modalità di applicazione, il ricorso ai diversi
istituti di accesso al mercato del lavoro (contratto a termine, contratto di
fornitura di lavoro temporaneo, apprendistato contratto di formazione e lavoro,
part-time, job-sharing).
In
quest'ottica, in relazione all'individuazione di una percentuale cumulativa di
utilizzo pari al 30% che non prevede specificazione di un riparto riferito ad
una o ad altra tipologia per i contratti a termine e per i contratti di
fornitura di lavoro temporaneo, le parti si riservano di procedere ad una
verifica complessiva alla scadenza del 31/12/2002.
Art. Orario
multiperiodale
Per accrescere la competitività
delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l'utilizzo della
capacità produttiva, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato
e le conseguenti variazioni di intensità dell'attività produttiva delle
aziende, le parti riconoscono idonea l'adozione - per stabilimenti, o per
singoli reparti o uffici - di un'articolazione multiperiodale dell'orario di
lavoro contrattuale, in base alla quale l'orario, in relazione all'art. 13
della legge n° 196/1997, viene realizzato in regime ordinario come media
plurisettimanale in un periodo non superiore a dodici mesi.
A tal fine
sarà possibile alternare periodi con settimane a prestazioni lavorative
superiori all'orario contrattuale, e periodi con settimane a prestazioni
inferiori all'orario contrattuale stesso.
In tali casi i
lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario
settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
I conseguenti
assetti e regimi di orario, anche al fine di tener conto delle esigenze di
coinvolgimento dei lavoratori, saranno definiti a livello aziendale previa
valutazione congiunta con la rappresentanza sindacale unitaria.
Semestralmente
verranno forniti della direzione aziendale alla r.s.u. dati relativi all'orario
multiperiodale e al suo utilizzo.
Art.
Classificazione del personale.
Le parti, nel
riconoscere la necessità di sviluppare un coerente sistema di inquadramento
professionale in grado di rappresentare efficacemente i processi di
trasformazione in atto, con specifico riferimento all'individuazione di nuove
professionalità connesse allo sviluppo tecnologico, convengono di istituire, in
via sperimentale, per la durata del presente contratto collettivo nazionale di
lavoro, una Commissione nazionale paritetica sulla classificazione del
personale.
La Commissione
verrà istituita entro il primo quadrimestre del 2001.
Alla
Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
* esaminare, sulla
base dei mutamenti in atto nei settori, la rispondenza dell'assetto
classificatorio alle esigenze di professionalità dei lavoratori e di
funzionalità/competitività delle imprese;
* formulare,
alle parti stipulanti, il vigente C.C.N.L., proposte di modifica e/o di
innovazione del sistema di inquadramento professionale, da esaminare in
occasione del rinnovo del C.C.N.L.;
* proporre alle
parti stipulanti, in relazione all'introduzione di tecnologie innovative,
integrazioni ai profili esemplificativi di cui alla presente classificazione
del personale. Le proposte verranno sottoposte alle parti stipulanti e, una
volta concordamente accolte, integreranno il Contratto Nazionale di Lavoro
vigente esclusivamente per gli effetti della modifica introdotta.
La Commissione
potrà avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di
esperti nominati di comune accordo.
Art Banca ore
Ferma restando
la normativa in materia di lavoro straordinario, a livello aziendale, mediante
istituzione di un'apposita banca ore, il lavoratore potrà, per adesione
volontaria, fruire di riposi compensativi di prestazioni di lavoro
straordinario, anche limitatamente ad una parte delle prestazioni stesse, con
il riconoscimento, per gli aspetti retributivi, della sola maggiorazione
prevista per il lavoro straordinario.
La concessione
dei riposi ed il loro utilizzo avverrà nel pieno rispetto delle esigenze
tecniche, produttive ed organizzative delle aziende, di norma entro l'anno di
maturazione o nel primo semestre dell'anno successivo. Trascorso tale periodo
senza fruizione del riposo, si procederà alla liquidazione della quota
ordinaria di retribuzione in atto.
L’istituto, che ha carattere
sperimentale, entra in vigore da gennaio 2001.
Art. 13 - Orario di lavoro
Al monte ore
di riduzione su base annua, pari a complessive 40 ore, saranno aggiunte, a
decorrere dal 1° gennaio 2002, ulteriori 10 ore di riduzione di orario, sempre
su base annua.
Tale
riduzione, al pari delle precedenti, non si applica, fino a concorrenza, nelle
situazioni in atto aziendalmente per effetto di riduzioni di orario a vario
titolo già intervenute, comportanti regimi di orario più favorevoli per i
lavoratori.
Restano confermati i criteri già
previsti dalla normativa contrattuale relativamente ad attuazione e fruizione
della riduzione di orario su base annua.
UNA TANTUM
Anche per
tener conto del periodo trascorso dalla scadenza del c.c.n.l 30 novembre 1994,
ai lavoratori in servizio alla data 13 dicembre 2000 di sottoscrizione del
presente accordo di rinnovo contrattuale verrà corrisposto un importo una
tantum di lire 850.000, di cui lire 400.000 da erogarsi con la retribuzione del
mese di gennaio 2001, lire 300.000 con la retribuzione del mese di luglio 2001,
lire 150.000 con la retribuzione del mese di gennaio 2002.
L'importo
predetto, convenzionalmente commisurato all'anzianità di servizio maturata nel
periodo 1° gennaio – 13 dicembre 2000, viene proporzionalmente ridotto per i
casi di:
- servizio
militare;
- assenza
facoltativa post partum
- assunzione nel
periodo 1° gennaio – 13 dicembre 2000, data di sottoscrizione del presente
accordo.
L'importo una
tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e
legale e del trattamento di fine rapporto.
Art..........Apprendistato.
Le parti,
avuto riguardo all'evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato,
riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle
competenze necessarie allo svolgimento del lavoro.
Conseguentemente
, le parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del
rapporto, prevedendo momenti di formazione anche esterni all'Azienda.
Possono essere
assunti con contratto di apprendistato i giovani di età non inferiore a 16 anni
e non superiore a 24, ovvero a 26 nelle aree di cui agli obiettivi nn 1 e 2 del
regolamento CEE n° 2081/93 del consiglio del 20/7/1993 e successive modificazioni.
La durata del rapporto di
apprendistato è graduata in relazione alla qualifica da conseguire, con le
seguenti modalità:
6° livello 36
mesi ridotti a 30 in caso di possesso di
qualifica professionale idoena
rispetto
al profilo da conseguire
5°s 5 e 4° livello 30
mesi ridotti a 24 in caso di possesso
di
qualifica professionale idonea
rispetto
al profilo da conseguire.
3° e 2° livello 18
mesi
La
retribuzione dell'apprendista viene determinata sulla base delle seguenti
aliquote percentuali da calcolarsi sul minimo tabellare, importo a titolo di
E.D.R. del livello di appartenenza:
2°
e 3° livello (18 mesi)
1° semestre 60%
2° semestre 70%
3° semestre 80%
4° livello 5° e 5°s (30 mesi)
1° semestre 60%
2° semestre 70%
3° semestre 80%
4° semestre 85%
5° semestre 90%
6° (36 mesi)
1° semestre 60%
2° semestre 70%
3° semestre 80%
4° semestre 85%
5° semestre 90%
6° semestre 95%
L'impegno formativo dell'
apprendista per il quale le parti si riservano di definire contenuti e modalità
per quanto riguarda la formazione esterna all'Azienda in attuazione dei
provvedimenti del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, è graduato
in relazione all'eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle
mansioni da svolgere.
Le attività
formative svolte presso più datori di lavoro si cumulano ai fini
dell'assolvimento degli obblighi formativi.
Il periodo di
prova ha la durata di un mese, prorogabile per un altro mese.
E' prevista la
facoltà di recesso senza preavviso da entrambi le parti.
In caso di
malattia o infortunio sul lavoro, viene assicurata la conservazione del posto
sino ad un massimo di sei mesi; per il trattamento economico i primi tre mesi
sono a retribuzione intera, i restanti tre a metà retribuzione.
Per quanto altro non previsto dal presente articolo, valgono
in quanto compatibili, le norme del
C.C.N.L.
ART...........
CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO
1. Il contratto
di lavoro ripartito è un contratto
subordinato stipulato per iscritto tra l'azienda e, di norma, due lavoratori
solidalmente responsabili per l'adempimento di una obbligazione lavorativa a
tempo pieno.
2. Con tale
modalità di rapporto di lavoro, ogni lavoratore è personalmente e direttamente
responsabile dell'adempimento dell'intera obbligazione lavorativa, anche se la
stessa può essere assolta indifferentemente da uno solo dei coobbligati. Resta
conseguentemente a carico di questi la definizione delle modalità operative con
cui viene resa la prestazione lavorativa, senz'altro assicurata
indipendentemente dall'assenza di uno dei coobbligati, senza che l'azienda
provveda di volta in volta a specifiche richieste.
3. Il contratto
di lavoro ripartito dovrà indicare la misura percentuale e la collocazione
temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede
venga svolto da ciascuno dei lavoratori, ferma restando la possibilità per gli
stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la
sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione
dell'orario di lavoro.
4. I lavoratori
devono informare preventivamente l'azienda sull'orario di lavoro di ciascuno
dei due con cadenza settimanale.
5. Il trattamento
economico e normativo del personale con contratti di lavoro ripartito verrà
riconosciuto a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro
prestato. A tal fine il calcolo dei compensi spettanti per le prestazioni verrà
effettuato con cadenza mensile.
6. Per quanto non
espressamente previsto dal presente articolo si intendono applicate le norme di
legge e di contratto per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, in
quanto compatibili con la specificità del rapporto come sopra definito.
Nota a verbale
Le parti, in
considerazione del carattere innovativo del presente istituto si danno atto che
eventuali applicazioni dello stesso nelle aziende avranno carattere
sperimentale finalizzato allo sviluppo di nuovi strumenti per la
flessibilizzazione dell'orario di lavoro.
Art....Ambiente di
lavoro - prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro. applicazione accordo
interconfederale.
Le parti,
confermando l'importanza delle iniziative volte ad eliminare i fattori di
rischio, pericolosità e/o nocività presenti negli ambienti di lavoro,
convengono di dare, con il presente contratto, una regolamentazione concreta
sul piano applicativo alla legislazione vigente, e in particolare alla
normativa di cui al D.Lgs 626/94 e all'Accordo Interconfederale del 22 giugno
1995, con l'istituzione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(Rls).
Le parti si
danno atto che il Rls è l'interlocutore istituzionale della direzione aziendale
per le materie della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
A tal fine
visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n° 626, che nel prevedere
alcuni principi generali di prevenzione in tema di rappresentanza dei
lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di
lavoro, demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti
applicativi;
considerato
che le parti intendono dare attuazione alla definizione di tali aspetti
applicativi, tenendo conto degli orientamenti partecipativi che hanno ispirato
le direttive comunitarie;
ravvisata
l'opportunità di prendere in esame i temi concernenti la rappresentanza dei
lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio, la formazione di
detta rappresentanza e la costituzione degli organismi paritetici di cui
all'art. 20 del decreto stesso;
ritenuto che
la logica che fonda i rapporti tra le parti nella materia intende superare
posizioni di conflittualità ed espirarsi
a criteri di partecipazione;
convengono quanto
segue:
Parte prima
1) Il rappresentante per la sicurezza.
Con riferimento all'articolo 18, che
prevede tra l'altro il rinvio alla contrattazione collettiva per definire i
criteri di individuazione, nonchè i parametri in tema di diritti, formazione e
strumento per l'espletamento degli incarichi, in tutte le aziende e unità
produttive saranno promosse inziative secondo le modalità di seguito indicate
per la identificazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.
1.1. Aziende o unità produttive fino a quindici dipendenti
Le parti
concordano che per le aziende o unità produttive aventi fino a 15 dipendenti,
il rappresentante viene eletto dai lavoratori al loro interno.
La riunione
dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione elettiva.
L'elezione si
svolge a suffraggio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per
candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il
maggior numero di voti espressi.
Prima
dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio
elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere
il verbale dell'elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di
lavoro.
Hanno diritto
al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti
tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano
la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
La durata
dell'incarico è di 3 anni.
Al
rappresentante spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19
del D.Lgs 19 settembre 1994, n° 626, permessi retribuiti pari a 12 ore annue, nelle
aziende o unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti nonchè pari a 30
ore annua nell'aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti.
Per
l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, lettere b), c),
d), g), i) ed l), non viene utilizzato il predetto monte ore.
Ricevuto il
verbale di elezione, i datori di lavoro comunicano all'organismo paritetico
competente , per il tramite dell'associazione di appartenenza, il nominativo
eletto.
1.2. Aziende con più di quindici dipendenti
Nelle aziende
che occupano più di 15 dipendenti il rappresentante alla sicurezza si individua
tra i componenti la R.S.U.
Il numero dei
rappresentanti è quello fissato al comma 6 dell'art. 18 del D.L. 626/94 sopra
citato ed è ricompreso nel numero dei componenti la R.S.U. così come definita
dal C.C.N.L.
Procedure per l'elezione o designazione
del rappresentante per la sicurezza.
a) All'atto della costituzione della RSU il candidato a rappresentante per la sicurezza viene
indicato specificamente tra i candidati proposti per l'elezione delle RSU.
La procedura
di elezione è quella applicata per le elezioni delle RSU.
b) Nei casi in cui sia già costituita la RSU ovvero siano
ancora operanti le rappresentanze sindacali aziendali, per la designazione del
rappresentante per la sicurezza si applica la procedura che segue.
Entro 120
giorni dalla data del presente accordo il/i rappresentante/i per la sicurezza
è/sono designato/i dai componenti della RSU al loro interno.
Tale
designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei
lavoratori.
Nei casi in
cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nelle unità
produttiva operino le r.s.a. delle organizzazioni sindacali aderenti alle
Confederazioni firmatarie, il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono
eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo le procedure sopra richiamate
per le aziende con numero di dipendenti inferiore a 16.
Nel caso di
dimissioni della RSU il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie
funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi
allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma
in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
b) In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, o
unità produttive il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori
dell'azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso
delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16.
In questa
fattispecie, ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l'espletamento
delle retribuzioni di cui all'art. 19 del D.Lgs 19 settembre 1994, n° 626,
permessi retribuiti pari a 40 ore.
Il verbale
contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere
comunicato alla direzione aziendale che a sua volta ne dà comunicazione
all'Associazione imprenditoriale e all'organismo paritetico competente. I
rappresentanti per la sicurezza restano in carica per tre anni.
Permessi
Nelle aziende
o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, per l'espletamento dei
compiti previsit dall'art. 19 del D.Lgs 19 settembre 1994, n° 626 i
rappresentanti per la sicurezza utilizzano le ore del monte ore annuo previsto
in sede di contrattazione e aziendale o quelli per i membri di R.S.U./R.S.A.
previste dalla L.300/70. Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai
punti b), c), d), g), i) ed l)
dell'art. 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore.
2) Attribuzioni del rappresentante per
la sicurezza.
Con
riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui
disciplina legale è contenuta all'art. 19 del D.Lgs n° 626/994, le parti
concordano sulle seguenti indicazioni.
2.1 Accesso ai
luoghi di lavoro
Il diritto di
accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze
produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il
rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le
visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche
svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e
protezione o ad un addetto da questi incaricato.
2.2. modalità di
consultazione.
Laddove il
D.Lgs n° 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del
rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire
la sua effettività e tempestività.
Il datore di
lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli
eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo
dello stesso.
Il
rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario,
ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di
consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione
deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per
la sicurezza.
Il
rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la
propria firma sul verbale della stessa.
In fase di
prima applicazione del D.Lgs n° 626/94 nelle realtà in cui non sia stato ancora
individuato la rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione
si rivolgono alle rappresentanze sindacali in azienda delle OO.SS. aderenti
alle Confederazioni firmatarie.
A tal fine, la
rappresentanza sindacale in azienda può designare uno o più soggetti, al
proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18, comma 6 del
D.Lgs n° 626 del 1994.
2.3. Informazioni e
documentazione aziendale
Il
rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la
documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 19.
Lo stesso rappresentante ha diritto
di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 comma 2
custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi dell'art. 4 comma 3.
Il datore di
lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la
documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per
informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono
quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e
sicurezza del lavoro.
Il
rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un
uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto
industriale.
3. Formazione dei
rappresentanti per la sicurezza
Il
rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art.
19 comma 1 lettera g del D.Lgs n° 626 del 94.
La formazione
dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di
lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli
già previsti per la loro attività.
Tale
formazione dovrà prevedere un programma base, valutato dalle parti stipulanti
in sede di Osservatorio nazionale, che deve comprendere:
- conoscenze generale sugli obblighi e diritti previsti
dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- Conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle
relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Si prevede
inoltre, ogni qualvolta vengono introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai
fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, una
integrazione della formazione.
Riunioni periodiche
In
applicazione dell'articolo 11 del D.L. 626/94 le riunioni periodiche previste
dal comma 1, per le aziende con più di 15 dipendenti, sono convocate con almeno
5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il
rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione
periodica a fronte di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative
variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione
verrà redatto un verbale che sarà tenuto dal datore di lavoro.
Ai fini della
convocazione, per le aziende fino a 15 dipendenti, resta fermo quanto fissato
dal comma 4 dell'articolo 11 del sopracitato decreto legislativo.
Parte seconda
Restano ferme
le disposizioni previste dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995 in
materia di organismi paritetici.
Nell'ambito
dell'Osservatorio nazionale verrà istituito un Comitato paritetico, composto da
membri effettivi e supplenti, per gli specifici compiti in materia di igiene e
sicurezza del lavoro di cui all'accordo interconfederale stesso.
Le parti si
incontreranno entro un anno dalla data del presente accordo per verificarne
l'applicazione.
Art.............
Formazione
Le parti ,
anche con riferimento alle disposizioni contenute negli accordi
interconfederali in materia di formazione, nonchè nella legge 24 giugno 1997 n°
196 e nei relativi decreti di attuazione in merito alla formazione dei
lavoratori apprendisti, ritengono che nell'attuale fase di riassetto e
riorganizzazione industriale, caraterizzata dalla ricerca di più elevati
livelli di competitività, dall'esigenza di valorizzare le risorse umane e da
una evoluzione del sistema di relazioni industriali, il positivo rapporto
scuola-industria e la formazione assumano un ruolo di particolare rilevanza per
assecondare la crescita e lo sviluppo delle professionalità utilizzabili sul
mercato del lavoro.
A tal fine,
nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità derivanti da norme di
legge, di accordi interconfederali e del contratto nazionale, le parti
convengono che la formazione debba perseguire gli scopi di:
- contribuire ad un più proficuo inserimento nel mondo del
lavoro attraverso opportuni raccordi tra fasi di addestramento e concrete
esperienze lavorative;
- favorire l'indirizzo dei processi di adeguamento
strutturale, consentendo ai lavoratori di acquisire nuove e diverse professionalità,
indotte dalle mutate realtà derivanti da innovazioni tecniche ed organizzative,
nonchè per accedere a nuovi sblocchi occupazionali.
Per consentire
il raggiungimento di tali finalità, le parti convengono sulla utilità di:
- promuovere presso i Ministeri competenti le iniziative
atte a sostenere le esigenze del settore dell'indutria cineaudiovisiva;
- individuare specifiche proposte da portare all'attenzione
delle istituzioni e degli organismi competenti per ottenere, tenuto conto delle
caratteristiche del mercato del lavoro, la migliore programmazione degli
interventi formativi e di riqualificazione professionale ritenuti necessari,
nonchè la messa a disposizione delle risorse conseguenti, a livello nazionale e
comunitario, per consentire al sistema produttivo del settore di rispondere
tempestivamente e con flessibilità ai cambiamenti.
L'utilizzazione delle risorse
esterne per il finanziamento delle iniziative formative deve sostenere in
maniera significativa i costi della formazione professionale.
- prevedere la possibile predisposizione di progetti di
formazione, anche sulla base di esperienze già realizzate a livello nazionale e
territoriale, nonchè di studi e ricerche per:
* approfondire il rapporto intercorrente tra innovazione tecnologica,
evoluzione di processo e delle strutture produttive, da un lato ed esigenze
formative, dall'altro;
* valorizzare le potenzialità occupazionali per facilitare
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentire una migliore
funzionalità nell'impiego dei lavoratori;
* elaborare linee guida per progetti formativi, che le parti
potranno presentare agli organismi pubblici competenti per l'adozione di
adeguate inziative in materia di formazione professionale che interessino il
settore;
* valutare possibili interventi sul versante della
formazione con riferimento alle problematiche correlate all'ambiente di lavoro,
all'igiene e alla sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.Lgs 19
settembre 1994, n° 626.
* per le azioni positive per le pari opportunità, le parti
convengono sull'opportunità di predisporre programmi di studio e di ricerca
finalizzati alla promozione di azioni positive in favore del personale
femminile, mediante la costituzione di un'apposita sezione nell'ambito
dell'Osservatorio nazionale.
Tali
approfondimenti serviranno per predisporre e mettere a punto, anche in
relazione alle raccomandazioni della U.E. ed alla legislazione nazionale,
schemi di progetti di azioni positive e
di formazione professionale i quali, ove concordemente definiti a livello
nazionale, sono considerati "progetti convenuti con le organizzazioni
sindacali". L'eventuale loro utilizzo da parte delle aziende costituisce
titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge
in materia.
Le parti
promuoveranno presso le proprie strutture associative la conoscenza dei
progetti di formazione concordati e verificheranno l'efficacia dei programmi
applicati;
- approfondire le problematiche della formazione
professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai
mutamenti tecnologici ed organizzativi. A tal fine si verificheranno le
possibili iniziative tendenti a:
* migliorare
l'integrazione tra scuola e lavoro per favorire l'inserimento dei giovani
attraverso strumenti appropriati, quali il contratto a tempo determinato, il
contratto di lavoro temporaneo, il lavoro a tempo parziale, i tirocini
formativi, per i quali andranno ricercate soluzioni che ne favoriscano la
realizzazione anche nel corso dell'anno scolastico;
* recuperare
al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli, attraverso
iniziative mirate di qualificazione e/o riqualificazione professionale;
* verificare
le iniziative formative rivolte ai giovani con contratto di formazione-lavoro;
- studiare le opportune iniziative perchè gli enti preposti
alla formazione professionale organizzino corsi specifici intesi a recuperare
al mercato del lavoro soggetti invalidi o portatori di handicap, allo scopo di
favorirne le utili collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro
attitudini, compatibilmente con le esigenze e le possibilità
tecnico-organizzative delle aziende.
A livello
nazionale, le direzioni delle imprese segnaleranno alle R.S.U. le eventuali
esigenze formative indotte dall'inserimento di giovani, nonchè dai processi di
riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed organizzativo
e forniranno indicazioni sulle conseguenti inziative. Sulle tematiche
suindicate, le parti interessate procederanno ad una valutazione congiunta.
Inoltre, le
direzioni aziendali informeranno le R.S.U. circa il numero dei corsi di
formazione realizzati nell'anno precedente il numero dei partecipanti e la
tipologia dei corsi.
Le aziende
consulteranno i rappresentanti per la sicurezza per la predisposizione di
progetti formativi in tema di ambiente, igiene e sicurezza, secondo le
previsioni legislative.
In merito alla
formazione esterna degli apprendisti, verrà fatto riferimento ai programmi ed
ai percorsi didattici che saranno convenuti a livello nazionale.
In occasione
di avviamenti di lavoratoi portatori di handicap o invalidi effettuati ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge in materia, direzione aziendale e R.S.U.
verificheranno le opportunità per agevolare l'integrazione dei soggetti ed
utilizzarne al meglio le attitudini lavorative, anche mediante la frequenza di
corsi di formazione e riqualificazione professionale promossi o realizzati
dalle Regioni.
Regolamento
dell'attività dell'Osservatorio
Le Unioni aderenti
ad Anica e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convenendo di operare
per una gestione dell'Osservatorio ispirata a criteri di praticità ed
efficienza, concordano sulle seguenti modalità di attuazione degli adempimenti
relativi all'osservatorio stesso.
- L'Osservatorio è costituito dalle due Organizzazioni
rispettive e rappresenta la sede di loro confronti sui tempi previsti.
- L'Osservatorio si concretizzerà in incontri con cadenza
funzionale all'efficace trattazione dei vari argomenti. Si conviene comunque di
realizzare almeno due incontri per anno.
- Onde rendere possibile l'effettuazione di studi e contatti
preparatori, l'ordine del giorno specifico degli incontri sarà previsto
d'intesa tra le due Organizzazione con anticipo.
- Considerato che gli incontri potranno condurre a
valutazioni convergenti o meno, ma anche a decisioni di iniziative comuni o
parallele, gli incontri ufficiali potranno dar luogo alla redazione di un
verbale di riunione, da utilizzare come riferimento per la publlicizzazione
delle posizioni rispettive delle due Organizzazioni.
Le parti
confermano le finalità degli incontri di cui alla normativa contrattuale.
In tale senso
gli aspetti informativo.-statistici assumono il significato di una base
conoscitiva su cui realizzare i necessari approfondimenti e le opportune
valutazioni. per quanto riguarda i dati aziendali, questi saranno forniti da
parte imprenditoriale seguendo criteri obiettivi di elaborazione concordati con
le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, assicurando la necessaria
riservatezza nel rispetto della normativa di legge.
Resta altresì
confermato il possibile ricorso agli elementi informativi elaborati dalla Banca
dati di Anica.
Previdenza
complementare
Le parti condividono l’obiettivo di perseguire la
costituzione per i lavoratori dipendenti di un Fondo di previdenza
complementare a carattere volontario.
Preso atto delle prospettive emergenti per l’avvio di un
tavolo di confronto intercategoriale in tema di previdenza complementare nel
comparto dello spettacolo, le parti si danno atto che, qualora il confronto
produca un’intesa quadro di riferimento sulla materia, si incontreranno per
riassumere i contenuti dell’intesa stessa e relativi oneri nell’ambito del
presente C.C.N.L.
Nel caso in cui il tavolo negoziale non produca intese entro
il 31/12/2001, le parti si incontreranno per ogni conseguente determinazione.
Aumenti retributivi
– Durata del C.C.N.L.
Per i lavoratori inquadrati al 4° livello della
classificazione si prevedono i seguenti aumenti retributivi, alle date di
decorrenza di seguito indicate:
·
Lire
92.000 dall’1.1.2001
·
Lire
35.000 dall’1.7.2002
·
Lire
35.000 dall’1.6.2003
Gli aumenti retributivi di cui sopra saranno corrisposti sotto
forma di EAR (elemento aggiuntivo della retribuzione), senza riflessi sulle
maggiorazioni contrattuali.
La tabella degli incrementi retributivi per i diversi
livelli sarà elaborata sulla base dell’attuale scala parametrale.
Il C.C.N.L., così come rinnovato dal presente accordo, avrà
validità fino al 31 dicembre 2003.
PROFILI TECNICI
II° LIVELLO
-
Il passaggio deve essere meritorio e
non automatico.
Vengono eliminate le
seguenti esemplificazioni:
"addetti al controllo dei documenti contabili";"addetti
alla prosciugazione"; "preparatori bandi";
Vengono aggiunte
le seguenti esemplificazioni:
"addetti al controllo sensitometrico";
"addetti alle macchine stampatrici e sviluppatrici";
Vengono modificate
le seguenti esemplificazioni:
"addetto al laboratorio chimico" diviene
"addetto al laboratorio chimico e bagni".
III° LIVELLO
Declaratoria
Viene aggiunta dopo"......conoscenze
teoriche,
con la possibilità di utilizzo
di mezzi e supporti tecnologici avanzati".
Vengono eliminate
le seguenti esemplificazioni:
"vetrai di prima"; "aiuto
sincronizzatori"; "addetti sviluppo positivi e negativi capaci di
operare su diversi tipi di macchine"; "addetti alla stampa capaci di
operare su diversi tipi di macchine"; "aiutanti chimici";
"addetti alla stampa"; "addetti al ricondizionamento";
"addetti al funzionamento moviole"; "meccanici";
"elettricisti di prima"; "motoristi di prima";
"meccanici di prima".
Vengono aggiunte le
seguenti esemplificazioni:
"operaio specializzato del processo produttivo di
sviluppo e stampa"; "operaio specializzato in manutenzione e
impiantistica elettrica-elettronica”; “operaio specializzato in meccanica”;
“operaio specializzato in termoidraulica"; "operaio addetto al controllo dei parametri standard
chimico-fisici di processo”; "receptionist"; "addetti al
ricondizionamento e restauro"; "addetti al reparto negativi".
IV° LIVELLO
Declaratoria
Viene aggiunta dopo"......e
risolvere problematiche diverse coordinando, ove necessario, altri lavoratori
con la possibilità di utilizzo di mezzi e
supporti tecnologici avanzati.
Vengono eliminate
le seguenti esemplificazioni:
"assistente fonico di doppiaggio"; "meccanico
strumentista esperto sia in aggiustaggio che in strumentazione pneumatica in grado
di operare al tornio e alla fresa"; "operaio elettronico in grado di
effettuare montaggi elettronici, riparare apparecchiature elettriche di comando
e di procedere alla loro manutenzione"; "addetti alla stampa
ottica"; "addetti al taglio negativi"; "meccanico
riparatore esperto in aggiustaggio e in strumentazione pneumatica in grado di
operare al tornio e alla fresa".
Vengono aggiunte
le seguenti esemplificazioni:
"operaio specializzato in elettronica analogica e
digitale"; "tecnico specializzato che opera e gestisce la
manutenzione degli impianti capace di operare su macchine utensili
complesse"; "tecnico audio addetto all'ispezione e al controllo del
prodotto finito"; "operatore di telecinema"; "addetto al customer-service"; "addetto armato alla
vigilanza"; "tecnico luci "addetto alla preparazione giornaliera
di prima copia"; "operaio specializzato nei vari processi di restauro
di pellicole cinematografiche"; "sincronizzatore"; "operaio
specializzato capace di gestire complessi processi produttivi di sviluppo e
stampa"; “operaio specializzato capace di gestire i parametri
chimico-fisici di processo”.
Vengono modificate le
seguenti esemplificazioni:
"addetti taglio negativo scena e colonna " diventa
"addetti taglio negativo scena e colonna anche con utilizzo di sistemi
informatici ed elettronici".
V° LIVELLO
Declaratoria
Viene aggiunta dopo
".....nonché notevole capacità
professionale tecnici
con la possibilità di utilizzo di mezzi e
supporti tecnologici avanzati".
Vengono aggiunte
le seguenti esemplificazioni:
"pittore decoratore capace di disegnare immagini
artistiche complesse"; "documentalista audiovisivo";
(ordinamento e catalogazione e descrizione di documenti audiovisivi con conoscenze di informatica)
"recordista che ha la capacità di operare su macchine digitali
conoscendone tutte le possibili applicazioni"; "impiegato all'Ufficio
Stampa"; "tecnici specializzati addetti al telecinema con funzioni di
colorista"; "tecnici specializzati esperti in sistemi analogici e
digitali per montaggio elettronico ed effetti speciali"; "tecnici
specializzati nel ligthing responsabili dell'approntamento della prima
copia".
V° LIVELLO S
Declaratoria
Viene aggiunta dopo"......tecnici
altamente specializzati con notevoli contenuti professionali e
con la capacità di utilizzo di mezzi e
supporti tecnologici avanzati".
Vengono aggiunte
le seguenti esemplificazioni:
"responsabile della programmazione produttiva"
VI° LIVELLO
Declaratoria
Viene aggiunta dopo"......complesse
nonchè notevole esperienza,
con la
possibilità di utilizzo di mezzi e supporti tecnologici avanzati".
Vengono aggiunte le
seguenti esemplificazioni:
"fonico di doppiaggio, con notevole capacità artistiche
che opera in rapporto diretto con il cliente e che è capace di suggerire valide
soluzioni tecniche"; "responsabile centro EDP";
"ricercatore documentalista audiovisivo (capace di elaborare script e
storyboard ed in grado di coordinare gruppi di lavori di catalogazione)”;
“assistente ufficio stampa"; "responsabile acquisti magazzino e
servizi generali".
VII° LIVELLO - QUADRI
Declaratoria
Viene aggiunta dopo"......ai
fini dello sviluppo dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa
con
la possibilità di utilizzo di mezzi e supporti tecnologici avanzati".
Vengono aggiunte
le seguenti esemplificazioni:
"responsabile di paghe stipendi e contributi e dei
trattamenti per prestazioni di lavoro autonomo, nonchè le attribuzioni relative
al costo del personale"; "capo ufficio stampa (addetto stampa);
"responsabile di tutti i sistemi informatici".
|
Tabella Incrementi Retributivi
E.A.R. |
|
|
|
01/01/01 |
|
01/07/02 |
|
01/06/03 |
|
Totale Aumento
|
|
Livelli
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
57.000 |
|
22.000 |
|
22.000 |
|
101.000 |
|
2 |
|
68.000 |
|
26.000 |
|
26.000 |
|
120.000 |
|
3 |
|
80.000 |
|
30.000 |
|
30.000 |
|
140.000 |
|
4 |
|
92.000 |
|
35.000 |
|
35.000 |
|
162.000 |
|
5 |
|
104.000 |
|
40.000 |
|
40.000 |
|
184.000 |
|
5s
|
|
107.000 |
|
41.000 |
|
41.000 |
|
189.000 |
|
6 |
|
121.000 |
|
46.000 |
|
46.000 |
|
213.000 |
|
7 |
|
142.000 |
|
54.000 |
|
54.000 |
|
250.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|