II giorno 26 ottobre 2000 in
Milano
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le Organizzazione
Sindacali di categoria aderenti a CGIL, CISL e UIL in persona dei Sigg.ri
Emiliano Baretella, Antonio Michelagnoli, Bruno Zino e in rappresentanza delle
strutture territoriali di Roma e Milano Benigni, Arcella, Piccolo
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l’Unione Nazionale
Allenatori Galoppo (UNAG) in persona del Dr. Valfredo Valiani, Dr. Giorgio
Maggi e con l’assistenza del Dott. Giuseppe Campelli
è
stata convenuta la seguente ipotesi di
accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle scuderie dei cavalli da
corsa al galoppo:
Le
parti convengono di intervenire congiuntamente presso gli enti e presso gli
ippodromi al fine di ottenere l'impegno dei proprietari delle strutture adibite
a scuderie ad operare tutti gli interventi ne necessari per la regolarizzazione
di detti locali ai fini dell'applicazione della L. 626/94, ovviamente ferme
restando le responsabilità attribuite dalla legge a ciascun soggetto.
Le
parti si impegnano ad intervenire presso le sedi competenti ai fini della
inclusione dell'attività di lavoro presso le scuderie nelle attività
considerate "usuranti".
Le
parti concordano sulla necessità di adottare ogni misura e di utilizzare ogni
strumento legislativo e contrattuale per combattere i fenomeni del lavoro
irregolare e agevolarne l’emersione anche utilizzando le nuove disposizioni
relative al mercato del I lavoro quali: part‑time, tempo determinato,
lavoro temporaneo, percorsi di formazione e quant'altro.
Le parti si impegnano a concordare entro il termine
di 4 mesi della presente intesa, misure di intervento e proposte da presentare
agli organismi competenti, con esplicito riguardo al'UNIRE, ai suoi organismi
tecnici, ai Ministeri del lavoro, delle risorse agricole, ambientali e del
tesoro, affinché vengano adottate misure concrete contro il fenomeno dei lavoro
irregolare, compreso l'eventuale divieto di ammissione alle corse delle
scuderie non in regola con il rispetto dell'insieme delle normative poste a
tutela del lavoro.
Le
misure e le proposte di cui al punto precedente dovranno altresì avere la
finalità di favorire il consolidamento e lo sviluppo del settore anche sotto il
profilo occupazionale.
Le
organizzazioni sindacali dei lavoratori prendono atto che l’UNAG dichiara di
aver aderito alla richiesta di rinnovo del presente contratto con modalità tali
da consentire di sperimentare la possibilità di procedere alla stipula di un
contratto unico del settore, esclusivamente nella fiducia che ciò possa
costituire un efficace ausilio nel perseguimento del comune obiettivo della lotta
al lavoro irregolare.
Prendono
atto altresì che l'UNAG dichiara che qualora lo strumento del contratto unico
non si rivelasse utile al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra,
riprenderà la propria libertà di azione.
Le
parti convengono di definire a vari livelli (nazionali, regionali,
territoriali) iniziative formative mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti
legislativi, comunitari, nazionali e regionali, destinati alla formazione
professionale al fine di allargare e consolidare le prospettive occupazionali
del settore e nel contempo adeguare le capacità professionali dei lavoratori.
Forme di
contratto di lavoro
Contratti
a tempo determinato ‑ Contratti di lavoro temporaneo
A)
L'apposizione di un
termine alla durata del contratto di lavoro a tempo determinato è consentita,
oltre che nelle ipotesi previste dalle leggi in materia, nelle seguenti
ulteriori ipotesi:
·
attività fasi
successive che richiedano maestranze diverse per specializzazioni da quelle
normalmente impiegate;
·
sostituzione di
lavoratori in ferie aspettativa;
·
punte di più intensa
attività, derivanti da specifiche esigenze di allenamento e di partecipazione
alle corse e che non si possano fronteggiare con il normale organico;
B)
Il contratto di
fornitura di lavoro temporaneo, disciplinato dalla legge 196/1997, può essere
concluso oltre che nei casi previsti dalla legge stessa nei casi di possibile
ricorso al contratto a termine di cui alla precedente lettera A), nonché per
ricoprire posizioni di lavoro stabilizzate ma temporaneamente scoperte per il
periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro di personale a tempo
indeterminato.Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali é
vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle di cui al 1 ° livello. Il
periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato per un
periodo massimo di 4 volte e per una durata complessiva delle proroghe non
superiore a 24 mesi.
C)
I lavoratori assunti
con i contratti di cui alla precedente lettera A) con riferimento alle
fattispecie sopra individuate non potranno superare il 20% (venti per cento)
dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
I
lavoratori assunti con i contratti di cui alla precedente lettera B) con
riferimento alle fattispecie sopra individuate non potranno superare il 20%
(venti per cento) dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
In ogni
caso i contratti di cui alle lettere A) e B) non potranno complessivamente
superare il 30% (trenta per cento) dei lavoratori occupati a tempo
indeterminato.
Nel caso in
cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 3 resta ferma la
possibilità di intrattenere fino a 3 contratti. In ogni caso il numero totale
dei contratti in questione non dovrà superare il totale dei contratti di lavoro
a tempo indeterminato in atto nell'azienda.
In sede
territoriale le parti potranno elevare le percentuali di cui sopra oppure
potranno individuare nuove fattispecie.
Le frazioni
derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno arrotondate
all'unità intera superiore.
In appositi incontri, di norma annuali e il primo dei
quali dovrà avvenire entra il 31/12/2001 le parti valuteranno lo stato, le
modalità e la frequenza di utilizzo degli strumenti contrattuali di cui al
presente articolo.
Si
concorda di sostituire l’art. 12 con il seguente:
La
durata massima settimanale del lavoro ordinario è di 39 ore normalmente
distribuite su 5 o 6 giorni.
I
limiti del lavoro ordinario rimangono peraltro fissati dalle vigenti
disposizioni di legge. Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale di
lavoro su 6 giorni verrà corrisposta per ciascuna ora di lavoro ordinario
prestata nel 6° giorno, purché coincidente con la domenica, un premio di
efficienza a livello di settore calcolato in misura pari al 25% della
retribuzione di cui all'art. 21 del vigente CCNL per il periodo dal 1/11/2000
al 28/02/2001 e nella misura del 40% per il periodo dal 1/03/2001.
Detto
premio di efficienza assume ad ogni effetto contrattuale e di legge la
qualificazione di salario variabile del 2° livello ai sensi di quanto previsto
dall'accordo interconfederale del 3/7/93 e dal D.L. n. 295/96 e successive
modifiche ed integrazioni.
Qualora tale
ripartizione giornaliera comporti l’osservanza di un orario spezzato le
frazioni dell'orario giornaliero non potranno essere superiori a due e la
durata di ciascuna frazione non potrà essere inferiore a un’ora e mezza.
Ai sensi dell'art. 12 R.D. 10 settembre 1923 n. 1955,
l'articolazione dell'orario deve risultare da apposita tabella collocata in
posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
Essa
dovrà indicare l'ora di inizio e termine del lavoro, nonché la durata delle pause.
Le
ore di lavoro sono contate con l'orologio marcatempo posto in ciascuna scuderia
o, laddove opportuno, per gruppi di scuderia.
Copia
del cartellino sarà allegata a ciascuna busta paga.
Si
concorda di sostituire l’attuale testo dell'art. 14 con il seguente:
In
relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di
distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi
per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per
una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle
prescritte dal precedente art. 12, ma comunque non oltre le 48 ore, e per le
altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore. Conseguentemente il maggior
lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a
quello prescritto dall'art. 12 non dà diritto a compenso per lavoro
straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a
quella prevista dallo stesso art. 12 non dovrà darsi luogo a riduzioni della
normale retribuzione.
Dette
prestazioni lavorative potranno superare un monte ore complessivamente
determinato in 70 ore per ciascun anno.
Il
recupero delle prestazioni di cui al punto precedente verrà effettuato anche
attraverso riposi e/o permessi aggiuntivi, tenuto conto delle esigenze
aziendali.
Qualora
dette esigenze non consentano il recupero di tutto o parte del monte ore entro
il 31/12 di ciascun anno, le aziende corrisponderanno ai dipendenti le retribuzioni contrattualmente dovute per
ciascuna ora prestata oltre i limiti di cui all'art. 12 nell'ambito delle
previsioni di cui al presente e articolo.
Si concorda di sostituire l’art. 16 con
i! seguente:
Le mansioni di ciascun lavoratore, ivi comprese
quelle connesse all'accompagnamento dei cavalli in pista, devono essere svolte
durante il normale orario di lavoro fissato dal presente e contratto.
Ai
fini retribuivi si considera lavoro supplementare quello effettuato oltre
l'orario giornaliero stabilito per ciascuna azienda fino al limite di 40 ore
settimanali.
In
relazione a quanto previsto dalle vigenti norme in materia di orario di lavoro,
si considera lavoro straordinario quello effettuato altre la 40^ ora
settimanale.
La
qualificazione legale ed i relativi adempimenti per il lavoro straordinario
rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge. Nessun
lavoratore, entro i limiti consentiti dalia legge, potrà esimersi dall'effettuare
lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati
motivi di impedimento. Si considera lavoro notturno quello effettuato dalle ore
22 alle ore 6 del mattino; straordinario o notturno quello prestato in tali ore
in eccedenza all'orario normale di lavoro giornaliero. E' considerato lavoro
festivo quello effettuato nei giorni indicati nell'art. 15, straordinario
festivo quello prestato in tali giorni in eccedenza all'orario normale di
lavoro giornaliero. Le percentuali di maggiorazione per il lavoro
straordinario, notturno e festivo, da corrispondersi oltre alla normale
retribuzione e da calcolarsi sulla quota oraria del minimo contrattuale più la
quota oraria di contingenza, contingenza, sono le seguenti:
·
Lavoro supplementare
per le prestazioni di lavoro dalla 39^ alla 40^ ora settimanale 15%;
·
Lavoro straordinario
per le prestazioni di lavoro dalla 41^ alla 44^ ora settimanale 20%;
·
Lavoro straordinario
per le prestazioni di lavoro dalla 44^ alla 48^ ora settimanale 25%;
·
Lavoro straordinario
diurno per le prestazioni eccedenti la 48^ ora settimanale 30%;
·
Lavoro ordinario
notturno 15%;
·
Lavoro straordinario
notturno 50%;
·
Lavoro festivo 30%;
·
Lavoro straordinario
festivo 50%.
Le
percentuali di cui sopra non sono cumulabili nel senso che la maggiore assorbe
la minore.
Le
parti convengono ‑ sempre nel comune intento di far emergere eventuali
situazioni di irregolarità ‑ di assumere l'impegno di intervenire presso
gli organi diretti del Fondo per il sostegno del reddito agli artieri per
l'inserimento nelle voci di rimborso da erogare alle scuderie relativamente
agli artieri specializzati anche quanto derivante dalla inclusione EDR di L.
650.000 nella retribuzione utile ai fini del calcolo delle maggiorazioni per
lavoro supplementare e straordinario.
Gli attuali minimi retributivi saranno
variati nel modo seguente:
|
Livello |
dal 1/11/00 al 28/02/01 |
dal 1/03/01 |
|
1° |
554.844 |
581.516 |
|
2° |
631.654 |
659.758 |
|
3° |
887.433 |
920.263 |
|
4° |
1.067.761 |
1.103.991 |
Una Tantum
A copertura della vacanza contrattuale verrà
corrisposta a tutti i dipendenti in forza alla data odierna la somma di L.
400.000 (quattrocentomila) in due tranche, la prima delle quali con le
retribuzioni relative al mese di novembre 2000 e la seconda con le retribuzioni
relative al mese di gennaio 2001.
NOTA:
|
Livello |
Aumenti 1.11.2000 |
Aumenti 1.3.2001 |
Totale aumenti |
|
1 |
35.273 |
26.600 |
61.870 |
|
2 |
37.168 |
28.100 |
65.270 |
|
3 |
43.418 |
32.800 |
76.200 |
|
4 |
47.900 |
36.230 |
84.130 |
CCNL Galoppo siglata a Milano il 26.10.2000 e la relativa tabella di
aumento contrattuale.
Fermo restando il comunicato già trasmesso, vi precisiamo che per
determinare l’aumento salariale si è applicato il tasso di inflazione ad ogni
singolo livello, inoltre quando si parla di lavoro straordinario il riferimento
è la nuova legge.