CCNL PER I DIPENDENTI
DELLE AZIENDE FOTOGRAMMETRICHE
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1/7/1999 |
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30/6/2003 |
PREMESSA
PARTE PRIMA: NORME
GENERALI
Ad. 1 - Validità e limiti di applicabilità
Ad. 2 - Osservatorio Nazionale
Ad. 3 - Formazione ed aggiornamento
professionale
Ad. 4 - Decorrenza e durata
Ad. 5 - Diritti sindacali
Ad. 6 - Permessi sindacali
Ad. 7 - Versamento dei contributi
sindacali
Ad. 8 - Affissioni e distribuzione
stampa sindacale
Ad. 9 - Sistema di informazione
Ad. 10 - Igiene e sicurezza del lavoro
Ad. 11 - Relazioni industriali e
controversie
Ad. 12 - Innovazioni tecnologiche e
processi di trasformazione
Ad. 13 - Appalti e subappalti
Ad. 14 - Inscindibilità delle
disposizioni del Contratto - Trattamento di miglior favore
Ad. 15 - Norme complementari
PARTE SECONDA: NORMATIVA
ISTITUTI CONTRATTUALI
Art. 1 - Documenti per l’assunzione
Art. 2 - Contratto a tempo
determinato - Contratto di lavoro temporaneo
Art. 3 - Apprendistato
Art. 4 - Periodo di prova
Art. 5 - Orario di lavoro
Art. 6 - Quota oraria giornaliera
Art. 7 - Part-time
Art. 8 - Contratti di formazione e
lavoro
Art. 9 - Lavoro supplementare,
straordinario, notturno e festivo
Art. 10 - Riposo settimanale e giorni
festivi
Art. 11 - Ferie
Art. 12 - Congedo matrimoniale
Art.
13 - Tredicesima mensilità
Art. 14
-Aumenti periodici di anzianità
Art. 15 - Malattia ed infortunio
Art. 16 - Mutamento di mansioni
Art. 17 - Missioni e trasferte
Art. 18 - Servizio militare
Art. 19 - Licenziamenti
Art. 20 - Preavviso di licenziamento
o di dimissioni
Art. 21 - Trattamento di fine
rapporto
Art. 22 - Cessione o trasformazione
d’Azienda
Art. 23 - Disciplina del lavoro
Art. 24 - Fondo di solidarietà
Art. 25 - Portatori di handicap
Art. 26 - Servizio mensa
Art. 27 - Permessi e aspettativa
Art. 28 - Pari opportunità
Art. 29 - Diritto allo studio
PARTE TERZA: CLASSIFICAZIONE
PROFESSIONE UNICA
Art. 1 -
Livelli professionali e livelli retributivi
Art. 2 - Acquisizione professionale
Art. 3 - Declaratone e profili
professionali
Art. 4 - Quadri
Art. 1 -
Tabelle dei minimi di stipendio e salario
Art. 2 - Una tantum
Art 3 - Premi di risultato
Art. 4 - Previdenza complementare
Art. 5 - Quote contratto
Previa sigla della bozza avvenuta il 31 marzo
dell’anno 2000, il giorno 9 maggio 2000
da una parte tra
L’ANIAF - ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE AEROFOTOGRAMMETRICHE,
tramite la Commissione per il rinnovo del CCNL, rappresentata dai sigg. Enzo
Scambia, Presidente, Vasco Alinari e Giulio De Santis;
La FITA - FEDERAZIONE ITALIANA INDUSTRIE E SERVIZI
PROFESSIONALI E DEL TERZIARIO AVANZATO, rappresentata dal Direttore. dr .
Giovanni Treviso;
con l’assistenza dell’UNIONE INDUSTRIALI DI ROMA, rappresentata
dal dr. Stefano Bartolomei;
dall ‘altra tra
SLC-CGIL, rappresentata dai sigg. Alberto Di
Giovanni, segr. naz., e Riccardo Ferraro, SLC nazionale
La FISTel-CISL, rappresentata dai sigg. Fulvio
Giacomazzi segr.gen., Emilio Subachi e Armando Giacomazzi, segretario agg.,
Oreste Abbà, Raffaella di Rodi e Daniele Mattaccini, con l’assistenza del sig.
Francesco Ambrosi
L’UILSIC-UIL, rappresentata dai sigg. Bruno Di Cola,
segr.gen., Natalino Palombo, segr.gen.agg., Pierluigi Salvagni e Riccardo Catini,
segr.nazionali, con l’assistenza del sig. Antonio Giansanti
è stato stipulato il presente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende aerofotogrammetriche
Le parti si danno atto che è loro comune intenzione operare affinché il
presente contratto nazionale trovi applicazione presso tutte le aziende
esercenti l’attività di aerofotogrammetria e cartografia.
A) Preso atto del permanere dello stato di difficoltà che caratterizza il comparto produttivo aerofotogrammetrico italiano a causa di generale mancanza di programmazione della domanda pubblica, di adeguata qualificazione complessiva delle imprese di settore operanti sul mercato e di omogenee scelte tecnico-scientifiche:
B) Considerato che è stata attuata un’intesa tra Stato - Regioni e Province Autonome - Enti Locali ed Enti Cartografici Nazionali per la ristrutturazione organica di tutto il settore geotopocartografico, che è oggetto del P.d.L. 394/96 del sen. Veltri e che in questo grande progetto sono state coinvolte sia le Organizzazioni Sindacali che l’ANIAF;
C) Tenuto conto che è indispensabile diffondere presso tutti gli Enti Pubblici Nazionali e Locali e presso gli Enti Privati, che possono appaltare cartografia e sistemi informativi territoriali, la cultura e le conoscenze che riguardano la nostra attività in modo che sia favorita la più corretta e più diffusa partecipazione delle imprese specializzate nel settore, rifiutando per la qualificazione alle gare l’adozione di criteri troppo permissivi (con l’ammissione di imprese non sufficientemente organizzate ed affidabili o che non applicano il CCNL Aerofotogrammetrici) o troppo se”eri, rispetto alle dimensioni dell’appalto ed ai possibile numero delle imprese ammissibili (con la riduzione del numero dei concorrenti e conseguente danno economico per le stesse Amministrazioni);
D) Considerato che è indispensabile, per la tutela dei diritti dei lavoratori e la garanzia per uguali opportunità di concorrenza per le imprese nello specifico campo dei rilevamenti aerofotogrammetrici, che venga sempre richiesta dagli Enti appaltanti o subappaltanti l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende aerofotogrammetriche;
E) Considerato che è essenziale monitorare l’evolversi del mercato per ogni opportuno controllo ai fini del suo buon andamento, nell’interesse generale e quindi anche delle imprese e dei relativi dipendenti;
F) Ritenuto che è essenziale, in questo periodo di rapida evoluzione della tecnologia nel campo dei rilievi aerofotogrammetrici ed in particolare per la cartografia digitale e per l’ortofotocarta digitale, che le imprese ed i propri dipendenti si aggiornino continuamente per essere al passo dell’evoluzione tecnologica;
I) Ottenere per le OO.SS. e per l’ANIAF una maggiore concreta presenza e visibilità nei progetti di riorganizzazione della Struttura che dovrà soprintendere alla realizzazione delle linee guida della cartografia alle varie scale e dei Sistemi Informativi ed alla unificazione dei capitolati;
2) Costituire un Osservatorio sugli Appalti paritetico tra le 00.SS. e l’ANIAF per monitorare il mercato, il quale si riunirà ogni tre mesi (salvo casi urgenti), prevedendo la possibilità di intervento presso le Amministrazioni per ottenere, nel rispetto delle leggi in vigore, tutte le possibili modifiche sia nei Bandi di Gara, che nelle ammissioni alle gare, che nelle assegnazioni degli Appalti, con eventuale incarico, ai fini della rappresentanza dell’ANIAF a livello operativo, ad un Tecnico di riconosciuta autorevolezza;
3) Favorire lo svilupparsi dì corsi di formazione dei Lavoratori del comparto aerofotogrammetrico, in particolare per quanto riguarda le attività interessate dai più recenti sviluppi tecnologici, nonché la sensibilizzazione delle imprese allo sviluppo del Sistema Qualità.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra il personale dipendente e le aziende che utilizzano il metodo aerofotogrammetrico e tecniche connesse per la formazione e la gestione di elaborati di natura cartografica (sia classica che numerica, che digitale e tematica in generale), nonché di immagini fotogrammetriche per l’ortofocarta digitale e di Sistemi Informativi Territoriali.
Le parti confermano la natura manifatturiera dell’attività svolta dalle Aziende operanti nel settore aerofotogrammetrico, anche ai finì dell’inquadramento INPS nelle attività industriali.
Le parti si danno atto che il codice ISTAT della Classificazione delle Attività Economiche per le aziende aerofotogrammetriche è il n.74.20.4 (Attività di aerofotogrammetria e cartografia).
Le parti concordano di istituire un Osservatorio nazionale del settore che consenta la predisposizione e la diffusone adeguata di informazioni con periodicità trimestrale. A tal fine l’Osservatorio dovrà predisporre schede aggiornabili e suscettibili di informatizzazione sui seguenti andamenti: flussi stagionali di lavoro, livelli e sviluppo delle tecnologie di lavoro, sia di processo che di prodotto, domanda e offerta di occupazione.
Nell’ambito dell’Osservatorio
sarà inoltre dedicata particolare attenzione al tema dell’ambiente e della
sicurezza, al fine di confrontare i reciproci orientamenti a fronte della
evoluzione della normativa nazionale e comunitaria; a tale scopo l’Osservatorio
si raccorderà con le iniziative congiuntamente assunte in merito dalle
rispettive Confederazioni, anche per quanto concerne eventuali tematiche
riguardanti gli scarichi idrici per i laboratori fotografici e di riproduzione
cartografica, sulla base degli elementi complessivi disponibili.
L’Osservatorio costituirà sede d’esame e approfondimento in merito
all’andamento e alle prospettive dell’occupazione. In quest’ambito, con
riferimento all’occupazione femminile, sarà effettuata un’attività di
studio e ricerca sulle azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991, al
fine di individuare le soluzioni più appropriate rispetto alle specifiche
situazioni di settore.
Tale Osservatorio potrà avvalersi di una commissione tecnica,
comunemente indicata dalle parti, anche al fine di un più corretto flusso delle
informazioni che è finalizzato anche allo studio preventivo delle evoluzioni
tecnologiche.
In particolare i dati dell’Osservatorio potranno essere utilizzati a
livello regionale per costruire una mappa delle attività anche sommerse del
settore, caratterizzate dalle evasioni contrattuali e fiscali, individuando
congiuntamente le iniziative più opportune di tipo legislativo e contrattuale
per superare le attuali difficoltà del settore, con particolare riferimento al
decentramento, al lavoro a domicilio e al mercato del lavoro.
Le partì s’impegnano per sostenere gli adeguati processi di
ristrutturazione, d’ingresso di nuove tecnologie, di mantenimento o sviluppo
dell’occupazione, ad operare congiunta-mente presso le Confederazioni nazionali
e territoriali al fine di ottenere per il settore interventi di sostegno.
Nell’ambito dell’attività dell’Osservatorio
sarà costituita, entro il 31 N4aggio 2000, una Commissione tecnica paritetica,
rappresentativa delle specificità merceologiche del settore, che provvederà a
verificare gli effetti delle innovazioni tecnologiche ed organizzative
intervenute nelle realtà aziendali.
Nello svolgimento della propria attività, la
Commissione avrà l’obiettivo di formulare eventuali proposte per
l’integrazione e/o modifica della struttura dell’attuale sistema
d’inquadramento, che terranno conto anche d’esperienze verificatesi a livello
aziendale.
I lavori inizieranno entro il 31 maggio 2000
e si concluderanno entro il mese d’ottobre 2000. I risultati cui la Commissione
perverrà saranno congiuntamente presentati alle Parti stipulanti.
La commissione tecnica paritetica avrà l’incarico
di procedere ad un monitoraggio del mercato al fine di realizzare, per quanto
possibile, un opportuno controllo sul rispetto delle leggi in vigore, dei bandi
di gara, delle assegnazioni degli appalti e il rispetto del CCNL nell’interesse
delle imprese e dei lavoratori del settore.
Art. 3 - Formazione e aggiornamento
professionale
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la
necessità e s’impegnano a dare impulso alla formazione e
all’aggiornamento professionale come mezzo necessario per l’incremento e la
conservazione delle capacità professionali, al fine di ottenere e mantenere un
ottimale utilizzo delle strutture produttive, degli impianti e delle risorse
umane.
Le parti pertanto demandano alle strutture
territoriali, per mezzo degli organismi paritetici in coordinamento con gli
indirizzi emersi in sede d’Osservatorio e sulla base dei fabbisogni evidenziati
dalle aziende, l’individuazione e l’organizzazione delle iniziative formative
da porre a disposizione delle aziende e dei lavoratori.
Art. 4 - Decorrenza e durata
Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze
espressamente previste, decorre dal l° luglio 1999 e sarà valido, per la parte
retributiva, sino al 30 giugno 2001 e, per la parte normativa, fino al 30
giugno 2003. Esso s’intenderà prorogato d’anno in anno, ove non sia disdettato
da una delle parti contraenti tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera
raccomandata.
In caso di disdetta, il presente contratto resterà in vigore sino a che
non sarà sostituito dal successivo contratto nazionale.
Le parti si danno atto di avere tenuto presenti, nella redazione del
presente contratto, i protocolli d’intesa 22 gennaio 1983, 23luglio 1993 e 22
dicembre 1998.
Art. 5 - Diritti sindacali
I diritti sindacali sono quelli previsti dalla legge 20.05.1970 n 300.
Fermo restando quanto sopra stabilito, nelle Aziende con più di cinque
dipendenti, i Lavoratori avranno diritto a cinque ore retribuite l’anno da
utilizzare per assemblee durante l’orario di lavoro e potranno altresì
eleggere, al loro interno, con l’assistenza delle Organizzazioni Sindacali, un
loro rappresentante per i rapporti con la Direzione dell’Azienda. Tale
rappresentante non potrà essere licenziato per motivi inerenti alla sua
attività sindacale.
Art. 6 - Permessi
sindacali
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 30 della legge 20.05.1970,
O0 300, ai Lavora-tori che siano membri degli organismi direttivi
nazionali o provinciali delle Organizzazioni Sindacali firmatu4e del presente
contratto potranno essere concessi brevi permessi retribuiti per l’espletamento
delle loro funzioni sindacali, fermo restando che nella stessa Azienda non
potranno essere attribuite più di 60 ore annue a detto titolo per ciascuna
Organizzazione Sindacale.
Art. 7 - Versamento dei contributi sindacali
In applicazione di quanto previsto dall’art. 26 della legge 20.05.1970,
n 300, l’Azienda oprerà la trattenuta in percentuale nella misura
dell’ 1% sui valori base contrattuali e contingenza (EDR) previo rilascio di
delega individuale firmata dall’interessato. Tale trattenuta sarà rapportata
su un numero convenzionale di 173 ore mensili e sarà effettuata ogni mese. La
delega può essere revocata in qualsiasi momento ed il Lavoratore potrà
rilasciarne una nuova. Le quote sindacali trattenute dall’Azienda saranno
versate a ciascun Sindacato tramite banca.
Art. 8 - Affissioni e distribuzione stampa
sindacale
Fermo restando quanto previsto dall’art. 25 della legge 20.05.1970, n 300, le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali e regionali aderenti alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto l’affissione, in apposito albo, di comunicati aventi per oggetto materie d’interesse sindacale e di lavoro, a firma dei responsabili dei Sindacati medesimi.
Copia delle comunicazioni di cui al comma
precedente dovrà essere preventivamente consegnata alla Direzione.
La stampa sindacale potrà essere distribuita
ai Lavoratori anche nell’Azienda, purché fuori dell’orario dì lavoro e previa
consegna di una copia alla Direzione dell’Azienda.
Art. 9 - Sistema d’informazione
Annualmente, di nonna entro il l° quadrimestre, l’ANIAF, sulla
base degli elementi raccolti, fornirà, al livello nazionale, regionale e
territoriale, informazioni globali riguardanti le prospettive economiche e
produttive del settore con particolare riferimento alle evoluzioni della
tecnologia che possono avere significativi riflessi sui processi produttivi e
le prevedibili implicazioni sull’occupazione.
Inoltre le parti verificheranno la possibilità d’azioni congiunte nei
confronti delle Regioni per i piani di formazione professionale e nei confronti
delle istituzioni pubbliche al fine di una regolamentazione del servizio
cartografico nazionale.
Art. 10 Igiene e sicurezza del lavoro
Le aziende, ai sensi dì legge, manterranno i locali di lavoro in
condizioni che assicurino la salubrità e l’igiene dell’ambiente di lavoro
curandone l’areazione, la pulizia, l’illuminazione e possibilmente il
riscaldamento; parimenti, le aziende, nei casi previsti dalla legge, metteranno
a disposizione degli addetti i mezzi protettivi e adotteranno tutti quei
provvedi-menti atti a garantire la sicurezza del lavoro.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle
prescrizioni che, in adempimento delle leggi, gli saranno rese note
dall’azienda: in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi curando,
altresì, la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
Fermo restando quanto previsto dalle precedenti norme di legge in
materia tuttora vigenti, per ciò che riguarda i diritti e i doveri delle parti
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi dì lavoro, si
richiamano le norme del Dlgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e le
disposizioni d’attuazione pattuite con l’Accordo Interconfederale del
22.6.1995.
Per quanto concerne l’uso d’attrezzature munite di videoterminale, si fa rinvio al Titolo VI del Dlgs. 626/94.
Ai sensi dell’Accordo Interconfederale citato i rappresentanti per la
sicurezza nelle aziende con più di 15 dipendenti sono eletti nell’ambito della
RSU nei numeri previsti dall’Accordo stesso.
Nelle aziende che occupano da Sa 15 dipendenti i compiti e le attribuzioni
del rappresentante per la sicurezza sono assunti dal Delegato d’impresa
ove tale carica sia stata
attivata.
Per tutto ciò che riguarda le modalità d’elezione dei RLS, la
formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto d’accesso sui luoghi di
lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le
informazioni e la documentazione aziendale si fa espresso rinvio alle
previsioni dell ‘Accordo Interconfederale
Art. 11- Relazioni industriali e
controversie
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in Azienda, le parti
assumono l’impegno anche in relazione all’ Accordo 22.01.1983 di favorire, in
caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione
conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto da esperirsi tra le
Organizzazioni nazionali stipulanti.
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa
l’applicazione del presente Contratto, qualora non fossero conciliate con la
Direzione dell’Azienda, tramite la Rappresentanza sindacale aziendale o il
Delegato d’impresa, dovranno esser deferite alle competenti Organizzazioni
territoriali (o nazionali) dei Lavoratori e dell’ANIAF, ferma restando, in
caso di disaccordo, la facoltà di esprimere l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente Contratto
saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di
mancato accordo, da quelle nazionali. L’iter delle controversie, di cui al
precedente comma, dovrà esaurirsi, salvo i casi di comprovato impedimento,
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta d’intervento
da parte delle Organizzazioni territoriali industriali e nel caso di mancato
accordo comprovato dal relativo verbale o comunque trascorso detto termine,
entro sessanta giorni, sempre dal ricevimento della richiesta d’intervento
dell’Associazione Nazionale.
Art. 12- Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione
In caso di processi di ristrutturazione aziendale, oppure
d’introduzione di nuovi sistemi produttivi, o di significative modifiche
all’organizzazione del lavoro o di decentramento d’importanti fasi della
attività produttiva che comportano ricadute sui livelli d’occupazione o
significativi interventi di riconversione professionale dei lavoratori, le
Direzioni aziendali, fermi restando i distinti ruoli e responsabilità,
esporranno alla RSU e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali
preventivamente alla loro adozione i progetti predisposti, illustrandone
motivazioni e finalità ed esamineranno le osservazioni e le proposte
eventualmente avanzate.
Durante la fase consultiva, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni, le
parti non assumeranno iniziative unilaterali.
Art 13 - Appalti e subappalti
Le lavorazioni previste dal presente
contratto, riguardanti l’intero ciclo produttivo,
potranno essere affidate (secondo le disposizioni di legge in materia di subappalto) soltanto a ditte esterne che applicano al personale dipendente il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del settore aerofotogrammetrico.
L’applicazione del CCNL può essere attestata
mediante la certificazione d’adesione alla organizzazione imprenditoriale
stipulante.
In mancanza di rapporto associativo le ditte
esterne dovranno fornire con altro idoneo mezzo (ad esempio attraverso
attestazione dell’ispettorato del Lavoro) la prova della integrale applicazione
del CCNL aerofotogrammetrico.
Per il lavoro a domicilio si richiamano le
disposizioni di legge.
Art. 14 - Inscindibilità delle disposizioni
del Contratto. Trattamento di miglior favore.
Le disposizioni del presente Contratto,
nell’ambito d’ogni Istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro.
Ferma l’inscindibilità di cui sopra, le parti
con il presente Contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più
favorevoli in atto che dovranno essere mantenute.
Art. I5. Norme complementari
Per quanto non regolato dal presente Contratto si applicano le norme dì legge e degli accordi interconfederali.
PARTE SECONDÀ
NORMATIVA ISTITUTI CONTRATTUALI
Art. 1 - Documenti per l’assunzione
L’assunzione del Lavoratore dovrà essere
effettuata con lettera nella quale deve essere specificato:
1- la
data d’assunzione;
2- il
livello professionale cui il Lavoratore è assegnato;
3- il
trattamento economico;
4- la
durata dell’eventuale periodo di prova;
5- in
caso di part-time le ulteriori clausole previste nell’art. 7 della parte
seconda.
Per l’assunzione il Lavoratore dovrà
presentare i seguenti documenti personali: 1- libretto di lavoro;
il codice fiscale;
3- stato
di famiglia (per il capo famiglia);
4- carta
d’identità o documento equipollente;
5- eventuale
titolo di studio;
6- certificato
medico attitudinale rilasciato da Ente di Diritto Pubblico.
Alla cessazione del rapporto di Lavoro gli
eventuali documenti in possesso dell’Azienda dovranno essere restituiti al
lavoratore e nel libretto di lavoro dovranno essere riportate le indicazioni
relative alla durata del rapporto, al livello di appartenenza ed alle mansioni
disimpegnate.
Art. 2 - Contratto a tempo determinato -
Contratto di lavoro temporaneo
A) L’apposizione di un termine alla durata
del contratto di lavoro a tempo determinato, oltre che nelle ipotesi
previste dalle leggi in materia, è consentita nelle seguenti ulteriori ipotesi:
lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse per
specializzazione da quelle normalmente impiegate;
• sostituzione
di lavoratori in ferie o aspettativa;
• punte
di più intensa attività, derivate da richieste di mercato che non sia possibile
evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità
del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
• esigenza
di collocazione sul mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella
normale produzione;
• esecuzione di un’opera o
di un servizio definito e predeterminato nel tempo;
• aumento temporaneo
dell’attività indotto da particolari esigenze del mercato.
B) Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, disciplinato dalla
Legge 24.6.1997 n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalla
legge stessa, nei casi di possibile ricorso al contratto a termine previsti
dalla precedente lettera A), nonché per coprire posizioni di lavoro
stabilizzate ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al
reperimento sul mercato del lavoro di personale a tempo indeterminato.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali è vietato
il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle di cui al 5° e 6° livello.
In sede aziendale, tra Direzione e RSU saranno individuati modalità e
criteri per la determinazione e la corresponsione del premio di risultato ai
lavoratori temporanei.
Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato
per un massimo di 4 volte e per una durata complessiva delle proroghe non
superiore a 24 mesi.
C) I lavoratori assunti con i contratti di
cui alla precedente lettera A) con riferimento alle fattispecie sopra
individuate, non potranno superare il 20% dei lavoratori occupati a tempo
indeterminato nelle Aziende.
I lavoratori assunti con i contratti di cui
alla precedente lettera B) con riferimento alle fattispecie sopra individuate
non potranno superare il 15% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato
nelle Aziende.
Comunque i contratti di cui alle lettere A) e
B) non potranno complessivamente superare i 4 dipendenti per le Aziende fino a
15 dipendenti ed il 30% nelle aziende oltre i 15 dipendenti.
In sede aziendale, con accordo tra Direzione
e RSU, le percentuali di cui sopra possono essere elevate e possono essere
individuate nuove fattispecie.
Le frazioni derivanti dall’applicazione delle
percentuali di cui sopra saranno arrotondate all’unità intera superiore.
D) La Direzione aziendale comunicherà preventivamente alla RSU o, in
mancanza, alle OO.SS. territoriali
aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del ccnl, il numero, le
qualifiche dei lavoratori utilizzati con contratti di lavoro a tempo
determinato e di fornitura di lavoro temporaneo nonché le durate ed i motivi.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione
sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l’anno, anche per il tramite dell’associazione
imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l’azienda fornirà
agli stessi destinatari di cui al comma precedente, il numero e i motivi dei
contratti di lavoro a tempo determinato e di fornitura di lavoro temporaneo
conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori
interessati.
La durata dei contratti di cui ai punti A) e B) stipulati per
sostituire lavoratori assenti sarà comprensiva dei periodi di affiancamento
eventualmente necessari.
Art. 3- Apprendistato
Per la disciplina dell’apprendistato si fa
riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Durata
Il contratto d’apprendistato ha la durata di 48 mesi per i lavoratori
appartenenti al 5° livello (e destinati al 4°), 30 mesi per i lavoratori
appartenenti al 6° livello (e destinati al 5°). In casi particolari di
lavoratori, che abbiano conseguito diplomi universitari specifici (o altri titoli
equipollenti) e che saranno inquadrati dopo l’apprendistato al 3° livello, è
possibile attivare il contratto d’apprendistato del 40 livello, che ha la
durata di 36 mesi.
Se l’apprendista ha compiuto un periodo completo d’apprendistato in
altri reparti complementari alla lavorazione alla quale è assegnato, presso il
medesimo o altri datori di lavoro, il nuovo periodo necessario al conseguimento
della qualifica è ridotto alla metà.
Periodo dì prova
L’assunzione dell’apprendista accade con un
periodo di prova di un mese con riferimento ai livelli 4 e 5, e di due mesi con
riferimento al livello 6°; detti periodi saranno ridotti alla metà quando si
tratti d’apprendista che nell’ambito di precedente rapporto abbia frequentato i
corsi formativi inerenti il profilo professionale da conseguire.
Trattamento economico
La retribuzione dell’apprendista è
determinata dalle percentuali di seguito riportate del minimo tabellare,
dell’ex indennità di contingenza e dell’EDR del livello d’inquadramento per il
quale è stato assunto:
• primo terzo del
periodo 75%
• secondo terzo del
periodo 80%
• ultimo terzo del
periodo 90%
Al termine dell’apprendistato l’apprendista
sostiene le prove d’idoneità previste dalle norme legislative e, in caso
d’esito favorevole, consegue il profilo professionale e l’inquadramento
contrattuale per il quale è stato assunto.
Al termine di un anno dall’inquadramento nel
livello d’assunzione l’apprendista passerà al livello superiore.
Formazione esterna
La formazione esterna all’azienda, pari a 120
ore medie annue, si realizza nelle forme previste dalle norme di legge e dai
relativi decreti ministeriali.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di
studio post obbligo o d’attestato di qualifica professionale idonei rispetto
all’attività da svolgere, le ore di formazione esterna di cui al comma
precedente saranno ridotte alla metà.
Le ore destinate alle formazione esterna sono
considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell’orario lavoro.
Cumulabilità
I periodi di servizio prestato in qualità dì
apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della
durata massima del periodo d’apprendistato purché si riferiscano alla stessa
attività e non siano separati da interruzioni superiori a 1 anno sempreché
l’apprendista documenti, all’atto dell’assunzione, i periodi di tirocinio già
compiuti e la frequenza dei corsi di formazione.
Art. 4 - Periodo di prova
L’ assunzione del Lavoratore può avvenire con un periodo di prova da
notificarsi per iscritto, non superiore a sei mesi - prorogabile
consensualmente d’altri sei mesi. Per i lavoratori assunti al V e VI° livello
tali periodi sono ridotti rispettivamente a quattro e due mesi. Per i contratti
a termine, d’apprendistato e di formazione valgono le specifiche disposizioni.
Non sono ammesse altre protrazioni né la rinnovazione del periodo di
prova.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e
gli obblighi del presente Contratto, salvo quanto diversamente disposto dal
Contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà
accadere da ciascuna delle due pani in qualsiasi momento senza preavviso né
indennità per la risoluzione stessa.
Alla scadenza del periodo di prova il
Lavoratore si intenderà confermato in servizio ove l’Azienda non abbia
proceduto alla disdetta.
Art. 5 - Orario di lavoro
La durata dell’orario normale contrattuale di lavoro è di 6 ore e 40
minuti giornalieri e di 40 ore settimanali. L’interruzione per la refezione
meridiana deve essere compresa tra le ore 12,00 e le 14,00, deve avere
carattere di continuità e non può essere inferiore a mezz’ora.
La realizzazione della distribuzione dell’orario settimanale in 5
giorni (settimana corta potrà essere concordata in sede aziendale, fermo
restando che il 6° giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a
tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
In caso di effettuazione di turni di lavoro,
il loro svolgimento dovrà essere determinato settimana per settimana e dovranno
essere regolati come segue:
1 e 2° turno: ore 6,40 giornaliere (con possibilità di variare tra 6 e
7 ore, con una media , nel mese di ore 6,40 al giorno);
30 turno: ore 6 giornaliere.
In ogni caso ai turnisti di cui sopra sarà corrisposta la retribuzione
relativa a 6 ore e 40 minuti giornalieri e la maggiorazione del 6% per il 1° e
2° turno e del 13% per il terzo turno del salario contrattuale. Se il datore di
lavoro non usufruisce del vantaggio di avere due o più turni sullo stesso
strumento (restitutore, videografico, etc.) l’eventuale adozione di un orario
corrispondente ad uno dei turni, disposta su richiesta del lavoratore, non
comporta l’applicazione delle maggiorazioni di cui sopra.
Per far fronte alle variazioni di intensità
della produzione l’orario settimanale contrattuale può essere realizzato anche
com e me ia in un arco temporale annuo.
In questo caso l’Azienda informerà le R.S.A. delle necessità produttive per esaminare le conseguenti implicazioni organizzative e concordare le modalità dì attuazione per l’intera azienda, per reparti, unità produttive o singole fasi di lavorazione, di orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all’orario settimanale contrattuale, entro i limiti dell’orario normale di legge, e settimane con prestazioni lavorative inferiori dell’orario settimanale contrattuale.
Gli incontri tra Direzione Aziendale e R.S.A. si terranno con
periodicità compatibile con le possibilità di previsione per i periodi con
prestazioni sia superiori sia inferiori all’orario contrattuale. Gli
scostamenti del programma così definito saranno tempestivamente comunicati alla
R.S.A. e dovranno comunque essere realizzati entro tre mesi dalla data iniziaimente
prevista.
Le prestazioni eccedenti i regimi d’orario come sopra programmati
saranno considerate supplementari e/o straordinarie agli effetti contrattuali.
Nell’ambito di regimi d’orario plurisettimanali ai lavoratori
interessati sarà corrisposta la retribuzione relativa al normale orario
contrattuale nelle quali hanno effettuato prestazioni superiori all’orario
medio, sia in quelle nelle quali abbiano effettuato prestazioni inferiori. Il
lavoratore che non abbia potuto effettuare, totalmente o parzialmente, le ore di
supero in regime di flessibilità, sarà posto in condizione di recuperare le ore
non prestate.
Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento alle
norme di legge sull’orario di lavoro e alle relative deroghe ed eccezioni.
Le parti concordano che, in caso di controversie in sede aziendale
sull’attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell’orario
settimanale, la materia sia tempestiva-mente esaminata dalle organizzazioni
degli imprenditori e dei lavoratori stipulanti il presente contratto.
Art 6 - Quota oraria
e giornaliera
In relazione al sistema di’ classificazione
unica adottato, i valori base contrattuali dei lavoratori sono espressi ai fini
contabili in valori mensili.
La retribuzione dei lavoratori continuerà peraltro ad essere conteggiata e
corrisposta con le modalità e le scadenze in atto presso ciascuna Azienda.
Agli effetti contrattuali e previdenziali la
conversione degli importi da mensili ad orari sarà determinata per i lavoratori
dividendo gli importi stessi per 173 e da quella mensile a giornaliera
dividendo gli importi mensili per 26.
Art. 7 - Part-time
Il contratto di lavoro a tempo parziale,
disciplinato dal D.lgs. n° 61 del 20.2.2000 e dalla precedente
legislazione in materia, comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad un
orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può
essere.
di tipo orizzontale,
con una prestazione giornaliera ridotta rispetto al normale orario giornaliero;
• di
tipo verticale, con lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno
limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o
dell’anno.
E’ consentito con il consenso del lavoratore, formalizzato con atto
scritto, il mutamento delle modalità temporali della prestazione lavorativa
precedentemente concordata per un periodo non superiore a tre mesi nell’anno
solare.
La variazione della modalità della prestazione deve essere
preannunciata con il preavviso di almeno 15 giorni e comporta, per il periodo
in cui la variazione stessa è attuata, un maggiorazione dello stipendio o
salario del 10%.
In considerazione delle specifiche caratteristiche dei processi
produttivi delle aziende aerofotogrammetriche esposti al verificarsi di
situazioni che determinano modifiche alla programmazione delle attività, è
consentita, con l’accordo del lavoratore, anche in caso di rapporti di lavoro a
termine, la prestazione di lavoro supplementare nella misura massima annua del
20% del normale orario annuo concordato.
Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie nei
limiti del normale orario contrattuale e per il part-time orizzontale non
possono superare le due ore giornaliere.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e
viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire
le condizioni per il ripristino del rapporto originario.
In conformità a quanto previsto dall’art.5 del D.lgs. n° 61/2000
e con le modalità ivi previste, l’Azienda darà priorità nel passaggio da tempo
pieno a tempo parziale e viceversa ai lavoratori in forza che ne abbiamo fatto
richiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioni relative alle stesse mansioni
dei lavoratori interessati.
Semestralmente l’Azienda fornirà alla RSU, e, in mancanza, alle OO.SS.
territoriali, un informativa sui contratti part-time stipulati, sulle
professionalità interessate, sull’eventuale ricorso al lavoro supplementare e
sulle sue motivazioni.
Qualora, a seguito della verifica, prevista dall’art. 12 del D.lgs. n°
51/200, si pervenga ad un modifica delle vigenti norme di legge sulla
materia le parti si rincontreranno per valutare eventuali adeguamenti della
disciplinare contrattuale.
Art. 8 - Contratti di formazione e lavoro
Le assunzioni dei lavoratori con contratti di
formazione e lavoro saranno realizzate secondo quanto previsto dall’art. 3
della legge 9.12.1986 no 863 e dell’Accordo Interconfederale del l8.l2.l981.
Art. 9 - Lavoro supplementare, straordinario,
notturno e festivo
E’ considerato lavoro supplementare quello
effettuato oltre l’orario contrattuale di cui all’art. 5 e sino al limite delle
48 ore settimanali.
Per il lavoro svolgentesi a ‘turno di cui
all’art. 5 il lavoro supplementare si computa dopo l’orario stabilito per
ciascun turno.
Nell’ambito della disciplina prevista e
stabilita dal predetto art. 5 il lavoro supplementare e straordinario è
ispirato al principio della non obbligatorietà da parte del Lavoratore.
Nei casi di urgenza o di particolare
necessità, date le caratteristiche del settore, l’Azienda potrà far ricorso al
lavoro supplementare e straordinario dandone successiva comunicazione alle
Rappresentanze Sindacali o al Rappresentante.
Nei casi invece di effettuazione di prestazione supplementare non rientranti nel comma precedente, tenendo sempre conto della non obbligatorietà, l’Azienda ne darà comunicazione preventiva alle R.S.A. o al Rappresentante.
Le prestazioni di lavoro supplementare e
straordinario debbono essere possibilmente preavvisate il giorno prima e devono
essere ripartite il più uniformemente possibile fra tutto il personale della
categoria in cui si rendono necessarie.
E’ considerato lavoro festivo quello eseguito
la domenica, salvo per quello che termina
il 3° turno, nonché per quelle particolari
mansioni (guardiani, custodi e portieri), per le quali, ai sensi di legge, è
consentita la prestazione domenicale con riposo compensato in altro giorno
della settimana.
Per il lavoro supplementare, straordinario,
notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla
retribuzione:
·
lavoro supplementare e straordinario feriale:
35%;
·
lavoro notturno: 60%;
·
lavoro festivo: 60%.
Lavoro supplementare e straordinario non
collegato con l’orario normale:
·
se diurno: 35% con un minimo di 2 ore di
retribuzione;
·
se notturno: 60% con un minimo di 3 ore di
retribuzione.
Le suddette percentuali non sono cumulabili,
intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Ai soli effetti della determinazione del compenso
per il lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo, la retribuzione
oraria si calcola dividendo la retribuzione giornaliera per le ore di lavoro
contrattualmente stabilite per ciascun turno.
E’ considerato lavoro straordinario quello
per legge oltre le 48 ore settimanali.
Art 10 - Riposo settimanale e giorni festivi
Il riposo settimanale coincide di regola con
la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
Sono considerati giorni festivi, oltre le
domeniche e i giorni prestabiliti per riposo compensativo settimanale, le
seguenti:
a) festività nazionali:
• 25 aprile;
• 1° maggio.
b) altre festività:
• Capodanno;
• Epifania;
• lunedì successivo alla Pasqua;
• 15 agosto (Assunzione della B.V.M.);
• l° novembre (Ognissanti);
• 25 dicembre (5. Natale);
• 26
dicembre (5. Stefano);
• la
ricorrenza del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento (per le
unità produttive nel comune di Roma è il 29 giugno - SS. Pietro e Paolo); tale
festività sarà localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi tra le
organizzazioni territoriali qualora la ricorrenza del santo Patrono coincida
con altra festività retribuita.
In dette festività, quando non vi sia
prestazione di lavoro, s’intende che il pagamento della festività stessa è
compreso nella paga mensile percepita dal Lavoratore e non si farà, quindi,
luogo ad alcuna variazione sul normale trattamento.
Nel caso di prestazioni di lavoro, spetterà al lavoratore il pagamento delle ore lavorative effettivamente prestate con la maggiorazione lavoro festivo.
Nel caso in cui le festività sopra elencate
cadono di domenica, sarà dovuto, oltre alla normale retribuzione mensile, un
ventiseiesimo della retribuzione stessa.
In sostituzione delle quattro festività infrasettimanali
abolite dalla legge 5 marzo 1977 n° 54 sono riconosciute quattro
giornate di riposo retribuite da usufruire preferibilmente nell’ultima decade
del mese di dicembre.
Per quanto riguarda le due festività la cui
celebrazione è spostata alla domenica (2 giugno e 4 novembre), il Lavoratore
beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la
domenica.
Art. 11 -Ferie
I lavoratori non in prova di cui al presente
Contratto avranno diritto ad un periodo di ferie annue nella misura di 25
giorni lavorativi, ferme restando le eventuali condizioni di miglior favore
presenti in Azienda alla data della stipula del presente C.C.N.L.
L’epoca delle ferie, salvo obbiettive
esigenze tecniche, sarà stabilita, contemporaneamente per l’intero
stabilimento, per reparti, per scaglioni o individualmente, di norma nel
periodo maggio-ottobre per le prime 3 settimane, mentre il godimento dei giorni
eccedenti la terza settimana porrà essere effettuato al di fuori ditale
periodo.
Le ferie saranno concesse in via
continuativa, salvo diverso accordo fra le parti interessate.
Il periodo di preavviso non può essere
considerato periodo di ferie.
Le festività infrasettimanali e nazionali
cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico,
senza prolungamento del periodo feriale.
Le ferie non potranno avere inizio di
domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente la domenica o
quello festivo.
Comunque ai Lavoratori, che non abbiano
maturato il diritto alle ferie intere, spetteranno tanti dodicesimi di Ferie
quanti sono i mesi interi d’anzianità.
La malattia con ricovero ospedaliero od in
casa di cura, regolarmente comunicata e certificata, sopravvenuta durante il
periodo delle ferie, ne interrompe il decorso.
Il lavoratore usufruirà dei giorni di ferie
non godute che risultano dalla documentazione di degenza in un periodo
successivo da concordare con l’Azienda, tenendo conto delle esigenze della
produzione.
Art. 12 - Congedo matrimoniale
Ai lavoratori sarà concesso un permesso di 15 giorni di calendario con decorrenza della retribuzione per contrarre matrimonio; tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.
Art. 13 - Tredicesima mensilità
La gratifica natalizia per i Lavoratori non
in prova è stabilita, per ciascun anno, nella
misura di una mensilità.
Nel caso d’inizio o di cessazione del
rapporto durante il corso dell’anno, il lavoratore non in prova avrà diritto
a tanti dodicesimi dell’ammontare della 130 mensilità per quanti sono i
mesi di servizio prestato.
La frazione di mese inferiore ai i 5 giorni
non sarà considerata, mentre sarà considerata come mese intero la frazione di
mese superiore ai 15 giorni.
Art. 14 - Aumenti periodici d’anzianità
Ai lavoratori per l’anzianità di servizio
maturata presso la stessa Azienda indipendentemente da qualsiasi aumento di
merito sarà corrisposto per ogni biennio e fino ad un massimo di 5
bienni un aumento in cifra fissa differenziato per ciascun livello retributivo.
L’importo degli aumenti, rapportato a mese, è
il seguente:
1° livello £. 31.000; 9° livello = £. 28.000;
3° livello = £.
27.000; 4° livello = £. 26.000; 5° livello = £. 24.000;
6° livello = £.
22.000.
Gli aumenti periodici decorrono dal primo
mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio
d’anzianità.
Poiché l’anzianità valida per la maturazione
degli scatti è quella aziendale, in caso di passaggio di livello si farà luogo
alla rivalutazione degli scatti maturati al valore valevole per il livello d’acquisizione
e la frazione del biennio in corso di maturazione sarà utile per l’attribuzione
dello scatto al valore del nuovo livello.
Ai Lavoratori in servizio alla data del l°
luglio 1980 è riconosciuto un massimo di 12 scatti biennali.
Art. I5 - Malattia ed infortuni
Le assenze e prosecuzioni d’assenza per
malattia dovranno essere comunicate al datore di lavoro nelle 24 ore e
giustificate con il recapito o con l’avvio a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento all’Azienda del certificato del medico curante su apposito modulo,
entro due giorni dalla data del rilascio, salvo giustificato
impedimento.
Per quanto concerne il controllo delle assenze per infermità, fermo restando quanto previsto dall’art. 5 della legge 2.5.1970, n° 300, vengono stabilite le seguenti regole e comportamenti:
1 - il
lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio nelle
“fasce orarie”: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19, così
determinate dai decreti che hanno dato attuazione all’Articolo 5 della Legge
638/1983;
2 - nel
caso in cui a livello~territoria1e le visite di controllo siano effettuate, su
decisione dell’Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi,
le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate, previa verifica condotta dalle
rispettive organizzazioni territoriali, ai criteri organizzativi locali;
3 - il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti comporterà per il lavoratore stesso la perdita automatica del trattamento economico contrattuale, debitamente comunicata ai soli fini informativi l’intero periodo di
malattia;
4 - sono fatte salve le eventuali documentate necessità di asSentarsi dal domicilio per cause inerenti la malattia; naturalmente la successiva effettuazione del controllo medico rimane la condizione necessaria per la giustificazione dell’assenza.
Nel caso di intenzione del servizio dovuto a malattia o infortunio non determinato da eventi gravemente colposi imputabili al Lavoratore, verrà concordato il seguente trattamento:
1 - per anzianità di servizio fino a 6 anni: conservazione del posto per mesi 12 e corresponsione dell’intera retribuzione per mesi 6;
2 - per anzianità di servizio oltre i 6 anni: conservazione del posto per mesi 12 e corresponsione dell’intera retribuzione per mesi 6 e della metà per altri mesi 4.
Uguali diritti spettano al lavoratore in periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso.
Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove l’Azienda proceda al licenziamento del Lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento, ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al Lavorato-re di riprendere il servizio, egli potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennità di anzianità. Ove ciò non avvenga e l’Azienda proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso e dell’indennità di licenziamento.
Per l’assistenza di malattia a favore del Lavoratore si provvede a termine delle disposizioni contenute nelle normative di legge.
Art.
16 - Mutamento di mansioni
Ai sensi dell’art. 13 della legge 20.5.1970, n.300, il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al gruppo professionale e livello retributivo superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il Lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa diviene definitiva trascorso il periodo di un mese, se operaio, e di tre mesi, se impiegato, nel disimpegno di mansioni superiori, a meno che si tratti di sostituzione di un altro Lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Art.
17 - Missioni e trasferte
La ditta ha facoltà di inviare i Lavoratori in missione temporanea fiori della propria residenza.
Quando il dipendente è comandato per un certo periodo di lavoro in luoghi diversi dalla sede della organizzazione dell’impresa, non si può considerare trasfertista ma semplicemente un lavoratore in trasferta il cui compenso per la diaria è da considerare non retributivo.
L’orario di lavoro in questo caso ha inizio e termine dal cantiere di lavoro
Al personale compete:
1) il rimborso delle spese effettive documentate di viaggio;
2) il rimborso delle spese effettive documentate postali, telegrafiche, telefoniche, di fax, E-mail ed altre sostenute in esecuzione del mandato e nell’interesse della Ditta;
3) una diaria di £.90.000 al giorno; qualora non vi sia pemottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo; in casi di trasferta di lunga durata (superiore ai 30 giorni) anche con riferimento a specifiche esigenze poste dalla committenza, saranno concordati, tra Azienda e Lavoratori interessati, valori dell’indeinità di trasferta ridotti in considerazione delle diverse possibili soluzioni di alloggiamento;
4) in luogo della diaria di cui sopra le parti hanno facoltà, previo accordo, di sostituire la stessa, in tutto od in parte (nei modi stabiliti dal D.L. 314/97) con il rimborso a piè di lista delle spese documentate di vitto e/o di alloggio, con trattamento uniforme per tutti i Lavoratori interessati;
5) per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva documentata del viaggio e quella di soggiorno.
Art.18
- Servizio Militare
In conformità al D.L. 13.9.1946, n.303, la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro ed il Lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
Il tempo trascorso in servizio di leva è computato agli effetti del solo trattamento di fine rapporto e dell’anzianità.
Le norme di cui sopra si applicano ai lavoratori che anteriormente alla chiamata alle armi siano alle dipendenze dello stesso datore di Lavoro da oltre tre mesi e subordinatamente all’osservanza dell’obbligo, da parte del Lavoratore, di porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere il servizio entro trenta giorni dal congedo o dall’invio in licenza illimitata.
Art.
19 - Licenziamenti
Per i criteri in materia di licenziamenti collettivi ed individuali valgono gli accordi interconfederali, la legge 115 luglio 1966, n.104 e la legge 20 maggio 1970, n.300, nonché quanto previsto all’art. 23 - parte seconda - del presente contratto
Art.
20 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il licenziamento del Lavoratore non in prova e non ai sensi dell’art. 22 o le sue dimissioni dovranno aver luogo con un preavviso di:
• 60 gg. per quanti inquadrati nel l° e 2° livello;
• 45 gg. per quanti inquadrati nei 3° livello; 30 gg. per quanti inquadrati nel 4° e 5° livello; 20 gg. per quanti inquadrati nel 6° livello.
I termini di disdetta decorrono dal 1° o dal 15 di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell’anzianità agli effetti della indennità di anzianità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Per la liquidazione delle indennità, nel caso di preavviso non lavorato si terrà conto dell’eventuale variazione degli aumenti dei minimi contrattuali che dovessero intervenire durante l’intero periodo di preavviso.
E’ in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto, sia all’inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà al Lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell’Azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni sono normalmente comunicati per iscritto.
Art. 21 -
Trattamento di fine rapporto
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro sarà corrisposta ai lavoratori non in prova licenziati o dimissionari, un’indennità di fine rapporto di lavoro secondo le modalità previste dalle legge 297/82.
Per quanto riguarda l’indennità di anzianità pregressa alla data dei 31.5.1982 si ritengono valide quelle delle precedenti pattuizioni a livello aziendale.
Art.
22 - Cessione o trasformazione Azienda
La cessione o trasformazione dell’Azienda in qualsiasi modo non risolve di per sé il Contratto d’impiego ed il personale conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo la facoltà di ciascun Lavoratore di chiedere la liquidazione delle indennità di anzianità e di iniziare “ex-novo” un altro rapporto di lavoro.
Art.
23 - Disciplina del lavoro
Il Lavoratore deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua finzione e particolarmente:
a) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta della natura della prestazione;
b) osservare le disposizioni per l’esecuzione e
la disciplina del lavoro impartitegli dall’Azienda;
c) non trattare affari in proprio conto o di terzi in concorrenza, non
divulgare notizie attinenti all’organizzazione ed ai metodi di produzione
dell’Azienda, non asportare prodotti, semilavorati e riproduzione di questi, né
copiare software;
d) rispettare l’orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte
dall’Azienda per il controllo della presenza;
e) rispettare il regolamento aziendale interno portato a sua conoscenza
mediante 1’affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura degli oggetti, dei macchinari e degli strumenti a lui affidati.
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda delle loro
gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro con relativa
decurtazione per un periodo non superiore ai 5 giorni;
e) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c).
Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nel confronti del Lavoratore colpevole di mancanze relative ai doveri anche non particolarmente richiamati nel presente Contratto, le quali siano tanto gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il Lavoratore.
Art.
24 - Fondo di solidarietà
Successivamente alla definizione legislativa della normativa del Fondo di solidarietà di cui al punto 12 dell’Accordo 22 gennaio 1983, le Aziende si impegnano a provvedere mensilmente alla riscossione delle quote di partecipazione volontaria dei lavoratori ed al loro versamento agli Istituti di Credito.
Art.
25 - Portatori di handicap
Le aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi della Legge 482/1968, in funzione delle capacità lavorative degli stessi.
Art.
26 - Servizio mensa
In presenza di strutture abilitate alla ristorazione ed operanti nello stesso territorio dove è ubicata l’azienda, possono essere stipulate convenzioni per consentire ai lavoratori interessati di usufruire del servizio giornaliero di mensa.
In questo caso la spesa concordata sarà ripartita nella misura del 40% a carico del lavoratore ed il rimanente 60% a carico dell’azienda.
Art.
27- Permessi e aspettativa
Potranno essere concessi brevi permessi ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche dell’azienda.
In particolare considerazione saranno tenute inoltre le richieste di permessi per consentire agli eletti di partecipare alle riunioni degli organismi scolastici di cui alla legge 416/1974.
Per i permessi di cui ai commi precedenti nessuna retribuzione è dovuta al lavoratore e le ore perdute potranno essere recuperate se concordate all’atto della richiesta.
Inoltre al lavoratore a tempo indeterminato, non in prova, che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessità personali e familiari, l’Azienda può concedere un periodo di aspettativa senza diritto alla retribuzione né alla maturazione di anzianità ad alcun titolo.
Per quanto concerne i permessi e le aspettative inerenti i portatori di handicap, i tossicodipendenti e i loro rispettivi familiari, la tutela della maternità, si fa riferimento alle relative norme di legge.
In relazione a quanto previsto dalla Legge n.53 del 8.3.2000, recante Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, il presente CCNL recepisce quanto previsto dalla suddetta Legge e rinvia al successivo Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale il recepimento delle ulteriori disposizioni a sostegno.
Art. 28 - Pari
opportunità
Le parti convengono sull’opportunità di realizzare l’applicazione della Legge n0 903/77 per quanto concerne l’accesso al lavoro e lo sviluppo della professionalità delle lavoratrici nel settore aerofotogrammetrico e la loro collocazione nell’organizzazione del lavoro, in riferimento anche alla raccomandazione CEE/1984.
In relazione a quanto sopra le parti potranno costituire un Gruppo di Lavoro paritetico a livello nazionale con i compiti di:
a) esaminare l’andamento dell’occupazione femminile sulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti nell’ambito del sistema informativo contrattualmente vigente;
b) individuare azioni positive utili a rimuovere eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità nel lavoro.
Art
29 - Diritto allo studio
A) Diritto allo studio
I lavoratori che, al fine. di migliorare la loro cultura, anche in relazione all’attività dell’azienda, intendano frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno diritto, con le precisazioni indicate nei commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale messo a disposizione di tutti i lavoratori.
I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro capite per triennio utilizzabili anche per un solo anno.
Nel caso che venga richiesta la frequenza di corsi che abbiano attinenza, riconosciuta dall’azienda, con il settore aerofotogrammetrico e servano ad incrementare la professionalità, il numero massimo delle ore utilizzabili nel triennio sarà pari a 200.
All’inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio moltiplicando ore dieci annue per tre e per il numero totale dei dipendenti in forza all’azienda o nell’unità produttiva in quella data, salvi i conguagli successivi in relazione alla variazione del numero dei dipendenti.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dalla azienda o dalla unità produttiva per l’esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per cento del totale della forza occupata; dovrà comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento dell’attività produttiva mediante accordi con le rappresentanze sindacali aziendali.
A tal Fine il lavoratore interessato dovrà presentare domanda scritta all’azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale.
Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di un terzo del monte ore triennale o determini l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al quarto comma, la Direzione e la
Rappresentanza sindacale unitaria e/o, in mancanza, la Commissione interna, stabiliranno un ordine di priorità tenendo presenti le istanze espresse dal lavoratore in ordine alla frequenza, fermo restando quanto previsto dal quarto comma, quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi ecc.
Saranno ammessi ai corsi solo coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate nei commi precedenti.
I lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati di frequenza con la indicazione di ore relative.
Eventuali divergenze circa l’osservanza delle condizioni specifiche del presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la direzione e la rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, la commissione interna.
Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permessi usufruiti, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni indicate nel quarto comma, è costituito da regolare frequenza dell’intero corso.
L’applicazione della percentuale di cui al quarto comma avverrà assicurando l’esercizio del diritto allo studio ad almeno un lavoratore per ciascuna azienda.
Per la quantificazione delle ore il calcolo verrà eseguito sui lavoratori in organico con contratto a tempo indeterminato.
B) Lavoratori studenti
Ai lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, saranno concessi permessi retribuiti, per esigenze di studio, nella misura di una settimana di calendario all’anno.
Tali permessi si aggiungeranno ai permessi giornalieri retribuiti per sostenere prove di esame previsti dall’art. 10 della legge n. 300/70.
Inoltre ai lavoratori predetti potranno essere concessi, per le stesse esigenze, permessi non retribuiti fino ad un massimo di una settimana di calendario all’anno.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio del diritto di cui ai commi precedenti.
La RSU potrà optare tra il trattamento sopra indicato ed eventuali trattamenti aziendali esistenti per lo stesso titolo.
PARTE TERZA
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE
UNICA
Art.
1 - Livelli professionali e livelli retributivi
I Lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata in 6 livelli professionali e retributivi.
Art.
2 - Acquisizione professionale
L’inquadramento dei Lavoratori, che secondo il sistema di classificazione unica previsto dal presente Contratto, trova attuazione in sede aziendale, è teso a garantire ai Lavoratori, nei limiti delle strutture tecnico-produttive aziendali, l’arricchimento della professionalità ed una maggiore valorizzazione delle - capacità professionali, attraverso l’intercambiabilità delle mansioni.
A tal fine, fermo restando che l’appartenenza ai vari livelli di inquadramento è strettamente legata alle reali mansioni svolte, le Aziende, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive ed organizzative potranno promuovere iniziative atte a valorizzare la professionalità, finalizzate anche a migliorare la produttività tecnico-economica dell’Azienda stessa.
Art.
3 - Declaratorie e profili professionali e retributivi.
1° Livello - Appartengono a questo livello i Lavoratori, a cui, in aziende con più di venti dipendenti, sono attribuite funzioni direttive, le quali implichino la responsabllit4, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative di notevole importanza o di più servizi e reparti importanti (compreso - se esiste - il reparto Progettazione), con ampia discrezionalità di poteri per l’attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione Aziendale, compresa la responsabilità del Sistema Qualità, se esiste. E’ compreso in questa figura anche il dipendente che abbia le funzioni di Projet manager, che adempie anche al compito di coordinare ed ottimizzare i rapporti tra ditte in caso di raggruppamenti di imprese (o Consorzi o Società consortili).
2° Livello - Appartengono a questo livello i lavoratori che nei vari rami della lavorazione coordinino e controllino, in condizione di autonomia decisionale ed operativa, un solo reparto di lavoro con più di dieci addetti (contabilità, campagna, classica e/o numerica e/o digitale, ortofoto, disegno e/o editing, SIT, laboratorio fotografico e/o fotoincisione, ecc.), compresa la responsabilità settoriale del Sistema Qualità.
3° Livello - Appartengono a questo livello i Lavoratori che in un singolo ramo delle lavorazioni aerofotogrammetriche esplichino, in condizioni all’autonomia esecutiva e tecnica, funzioni che richiedano la più alta specializzazione professionale. A titolo di chiarimento si considera che il livello di cui sopra spetti a colui il quale svolga le seguenti mansioni per singola specializzazione:
• Navigatore finito. Lavoratore che sia in grado di operare con qualsiasi camera da presa (anche digitale) e su qualsiasi aeromobile (anche jet), di progettare ed eseguire ogni tipo di ripresa e di terreno in campo nazione ed internazionale.
• Operatore di campagna finito (o topografo finito): Lavoratore che sia in grado di organizzare ed eseguire qualsiasi operazione di campagna e/o cantiere, ed in grado di usare qualsiasi tipo di strumento topografico e/o geodetico, compreso il GPS, eseguendo anche la taratura e le verifiche di base. Deve inoltre avere conoscenza specifica di tutti i metodi di rilevamento e/o controllo topografico esistenti in modo da impiegarne e/o indicarne, in base a richieste o direttive di massima, il più confacente per ottenere risultati validi nel rispetto delle prescrizioni tecniche e tolleranze da conseguire. Deve ancora essere in grado di fornire i risultati delle operazioni topografiche di campagna, di cantiere o di stabilimento, attraverso la compilazione di qualsiasi registro di campagna ed elaborato di calcolo e grafico, sia manuale che con programma specifico (con autocad od altro) e/o relazione di proposta e finale.
• Restitutista finito (sia per la fotogrammetria aerea che per quella dei vicini, alias gestore di immagini per la cartografia digitale e l’ortofocarta digitale): Lavoratore che sia in grado di eseguire qualsiasi tipo di restituzione a qualsiasi scala ed in condizione di operare su qualsiasi tipo di strumento analogico e/o analitico e/o digitale ed in grado di effettuare tutte le operazioni relative alla triangolazione aerea. E’ da considerarsi restitutista finito anche il Lavoratore in grado di provvedere in maniera autonoma alla memorizzazione delle immagini ed alla realizzazione dell’ortofocarta digitale. E’ peraltro richiesto che il Restitutista di questo livello sia in grado di eseguire manualmente e/o con calcolatore programmato qualsiasi calcolo topografico inerente alla restituzione e qualsiasi taratura degli strumenti su cui opera.
• Disegnatore cartografo finito. Lavoratore che sia in grado di eseguire qualsiasi disegno topografico e cartografico a qualsiasi scala e segno convenzionale in piena autonomia di interpretazione.
• Operatore di stazione grafica interattiva finito: Lavoratore che sia in grado di operare con qualsiasi sistema grafico interattivo per trasformare il prodotto della restituzione numerica (o digitale) in cartografia finale, finalizzata ai SIT ed alle Banche Dati. Deve inoltre essere in grado di provvedere allo studio ed alla scelta di programmi e librerie, all’adeguamento e/o interfacciamento delle metodologie in uso interno con quelle richieste nel capitolato, nonché all’omogeneizzazione con altre imprese associate per lo stesso lavoro. Deve ancora essere in grado di provvedere alla preparazione di bandelle e di eseguire plottaggi con i più diversi macchinari, nonché infine di provvedere ad elaborare la cartografia finale nei formati di consegna. Deve infine essere in grado di sviluppare semplici programmi e studiare elementari algoritmi per il conseguimento dei migliori risultati tecnici e di presentazione del lavoro cartografico finale. Si può considerare compreso anche in questa figura professionale il Lavoratore (già descritto nella figura del restitutista o gestore di immagini) che sia specializzato nella realizzazione dell’ortofocarta digitale e per la costruzione del DTM. Fa infine parte di questa figura l’esperto GIS, vale a dire il lavoratore analista-prograrnrnatore che in piena autonomia decisionale opera nel campo dei Sistemi Informativi Territoriali e delle Banche dati, con funzioni analoghe a quelle descritte in precedenza e con sviluppo di semplici programmi. Egli deve essere in grado di interpretare, tradurre ed ottimizzare le richieste del Committente verso un sistema informativo territoriale e la banca dati.
• Impiegato di concetto: Lavoratore di concetto che sia in grado di applicare tutte le norme relative alla corretta amministrazione e contabilità dell’Azienda o l’addetto all’ufficio personale e manodopera che studi e cura l’applicazione delle disposizioni contrattuali e legislative inerenti alle paghe e stipendi e provvede allo svolgimento delle pratiche stesse presso tutti gli Istituti assicurativi e previdenziali
4° Livello - Appartengono a questo livello i Lavoratori che, nell’ambito della gestione tecnica o amministrativa, esplichino mansioni specializzate nei limiti delle indicazioni loro impartite, nonché i lavoratori provenienti dal 5° livello. A titolo di chiarimento hanno diritto a questo livello il Navigatore, l’Operatore di campagna (o Topografo) il Restitutista che sia capace di acquisire dati in forma numerica e/o con sistemi digitali, il Disegnatore cartografo, l’Operatore di stazione grafica interattiva per l’editing e/o per i SIT e/o per l’ortofocarta digitale, il Fotografo di bordo, il Tecnico di Laboratorio fotografico, l’Operatore di Ufficio.
5° Livello - Appartengono a questo livello i lavoratori che, nell’ambito delle funzioni tecniche o amministrati v e, esplichino mansioni d’ordine di semplice qualificazione. A titolo di chiarimento fanno parte di questo livello i Lavoratori che hanno la funzione di digitalizzatore e/o di addetto all’input di dati alfa numerici, il centralinista, l’archivista, lo stenodattilografo, i! dattilografo, il protocollista, il manutentore, l’autista, il fattorino, il custode, il cuoco. Fanno inoltre parte del presente livello i lavoratori che, ultimato l’apprendistato o il tirocinio od il corso di formazione, permangono per dodici mesi in questo 5° livello, acquisendo quindi automaticamente il 4° livello.
6° Livello - Appartengono a questo livello i Lavoratori addetti a lavori o servizi di manovalanza comune. A titolo di chiarimento fanno parte di questo livello i canneggiatori e i porta stadia.
Art.
4 - Quadri
Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190, la qualifica di quadro è attribuita a quei lavoratori inquadrati nel l° livello che, oltre a quanto stabilito dalla relativa declaratoria, per l’alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e per l’elevata preparazione specialistica conseguita, sono chiamati a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’impresa e svolgono, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai finii dello sviluppo e dell’attuazione ditali obiettivi.
In caso di svolgimento temporaneo di mansioni di quadro, che non sia determinato dalla Sostituzione di altro lavoratore assente con diritto della conservazione del posto, l’attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.
Al lavoratore con qualifica di quadro è riconosciuta un’indennità di funzione di £.90.000 mensili.
Al lavoratore con la qualifica di quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati.
PARTE QUARTA
STIPENDI E SALARI
Art. 1 - Tabelle dei minimi di
stipendio e salario
I minimi di stipendio dei dipendenti dalle Aziende Aerofotogrammetriche verranno maggiorati dei seguenti importi in forza del presente rinnovo contrattuale:
AUMENTO DEI
MINIMI CONTRATTUALI
|
Livelli |
Incremento dal 1.02.2000 |
Incremento dal 1.01.2001 |
Totali |
|
1 2 3 4 5 6 |
£. 48.835 £.44.175 £ 35.100 £.27.265 |
£. 48.835 £.44.175 £ 35.100 £.27.265 |
£.97.670 £.70.200 |
Le retribuzioni dei dipendenti dalle Aziende Aerofotogrammetriche risultano seguenti:
RETRIBUZIONI LORDE COMPLESSIVE
|
Livelli |
Stipendi
al 01.01.2000 (£) |
Incrementi dal 01.02.2000
(£) |
Stipendi al 01.01.2001
(£) |
Incrementi dal 01.02.2001
(£) |
Stipendi al 01.01.2001 (£) |
|
1 2 3 4 5 6 |
2436384 2296331 2191239 2026307 1844170 |
48835 |
2485219 2340506 2231919 2061407 1871435 1697637 |
48835 |
2534054 2384681 2272599 2096507 1898700 1719512 |
Art. 2 - Una tantum
L’importo, pari a £ 250.000 per tutti i dipendenti, verrà erogato ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro con la retribuzione del mese di aprile 2000, in ragione del servizio prestato nel periodo 1 luglio 1999 - 31 gennaio 2000.
L’importo di cui sopra non ha riflessi su alcun istituto contrattuale, compreso il TFR, e sarà proporzionalmente ridotto in caso di assenze, nel periodo 1 Luglio 1999 - 31 Gennaio 2000, per servizio militare, aspettativa, cassa integrazione a zero ore, aspettativa non retribuita post - partum ex art. 7 L.1204/71, e sarà altresì proporzionato in caso di attività a part-time.
Art. 3 - Premi di risultato
Sulla base e nei limiti di quanto stabilito dall’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 sono titolari della contrattazione a livello aziendale le RSU e le strutture territoriali delle organizzazioni territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il ccnl.
Le aziende sono assistite e/o rappresentate dalle Associazioni Imprenditoriali territoriali competenti cui aderiscono o conferiscono mandato.
Oggetto della contrattazione è l’istituzione di un premio correlato ai risultati conseguito nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità di redditività ed altri traguardi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
Il premio non potrà esser determinato a priori ed avrà caratteristiche di totale variabilità.
lì premio potrà avere i requisiti per beneficiare del particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge in attuazione del Protocollo del 23luglio 1993
L’accordo per il premio avrà durata quadriennale. La prima contrattazione non potrà essere avviata che dopo la scadenza del primo biennio di validità del presente ccnl.
La richiesta di rinnovo dell’accordo aziendale dovrà essere avanzata in tempo utile al fine di consentire l’apertura della procedura negoziale un mese prima della scadenza dell’accordo.
Art. 4 - Previdenza complementare
Le parti,
visto il Dlgs 21 aprile 1993 n. 124, sulla disciplina di forme pensionistiche complementari, come modificato ed integrato dalla Legge 8 agosto 1995 n. 335.
visto lo Statuto del Fondo pensione complementare Byblos hanno concordato quanto segue, al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori del settore.
1. ANIAF manifesta la volontà - della quale le Organizzazioni Sindacali prendono positivamente atto - di aderire a Byblos, e sì impegna ad esperire, insieme alle Organizzazioni Sindacali, gli adempimenti formali necessari al riguardo.
2. Le contribuzione del fondo è stabilita come segue:
· con riferimento alla retribuzione utile per il TFR a carico del lavoratore
1% a carico del lavoratore
1% a carico dell’impresa
· con riferimento alla quota di TFR da maturare nell’anno
100% per il lavoratore di prima occupazione assunto successivamente al 28.4.1993;
quota del TFR pari al 2% della retribuzione utile alla determinazione dello stesso TFR, per tutti gli altri dipendenti.
· eventuali modifiche delle aliquote di cui sopra, così come previsto dalla nonna statutaria di Byblos, sono di esclusiva pertinenza delle patti stipulanti il presente accordo.
3. Le parti provvederanno a notificare il presente accordo a Byblos.
4. La contribuzione a carico del datore di lavoro e dei dipendenti ed il versamento del TFR come sopra previsto, avranno decorrenza dalla data di iscrizione dei singoli dipendenti al Fondo costituito ed operante.
5. Per far fronte alle spese di costituzione ed avvio del Fondo si conviene un importo una tantum di L.7.000 a carico delle aziende che applicano il presente ccnl per ogni dipendente in forza alla data di costituzione del Fondo, da versare al Fondo entro 30 giorni dalla data di costituzione del fondo. Ciascun lavoratore che aderisce al Fondo, all’atto della iscrizione, dovrà versare un contributo una tantum di L.10.000.
6. Le parti convengono che eventuali problemi che dovessero insorgere saranno oggetto di esame congiunto, nello spirito e con la formalità della salvaguardia dell’autonomia del settore.
Art. 5 - Quote contratto
Le Aziende
comunicheranno mediante affissione nell’ultima settimana di Aprile 2000 ai
lavoratori non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, che i
sindacati medesimi richiedono una “quota contratto” quale contributo per le
spese sostenute dalle OO.SS. per la preparazione e la trattativa del rinnovo
del C.C.N.L. pari a £. 50.000 da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel
mese di giugno 2000.
I lavoratori che non
intendono versare la quota in questione devono darne avviso per iscritto agli
Uffici dell’azienda entro e non oltre il 15 maggio 2000.
La trattenuta di cui
sopra non è applicabile nei confronti dei lavoratori non iscritti alle OO.SS.
stipulanti che non siano presenti per qualsiasi motivo (malattia, infortunio,
puerperio, servizio militare, aspettativa, trasferta ecc.) nel periodo
intercorrente tra la comunicazione di cui al primo comma ed il 15 maggio 2000.
Le “quote contratto” verranno versate a cura della azienda sul conto corrente n. 1216139 intestato a F.L.S.I. presso Banca di Roma - agenzia 207- Via del Viminale 26 -00186 Roma. ABI:3002-3 CAB:05014-6.