WIND - APPLICAZIONE CON DECORRENZA 1/1/2001
DEL CCNL 28/6/2000 PER
LE
IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE
VERBALE DI ACCORDO
La WIND Telecomunicazioni S.p.A. e CGIL, CISL e UIL si sono incontrate nei giorni 23 e 28 novembre, 5 e 14 dicembre 2000.
1. Le Parti, con
riferimento:
· a quanto previsto nella “Premessa” del CCL WIND Telecomunicazioni S.p.A. del 14 luglio 1998;
· alla stipulazione del CCNL per le Imprese Esercenti Servizi di Telecomunicazione, avvenuta in data 28 giugno 2000 tra Confindustria e CGIL CISL e UIL;
· al confronto tra le Parti stesse già avviato e successivamente sospeso nello scorso mese di settembre,
convengono che
con decorrenza 1° gennaio 2001, WIND Telecomunicazioni S.p.A. (d’ora innanzi WIND) applicherà il CCNL 28 giugno 2000 per le Imprese Esercenti Servizi di Telecomunicazione.
2. Accordo di armonizzazione
In considerazione:
- della particolare situazione, come puntualizzato da WIND, determinatasi a seguito dell’uscita della Società dal sistema confindustriale con la conseguente impossibilità per la Società stessa di partecipare al sistema di gestione del contratto stesso, tanto direttamente che indirettamente, per il venir meno del mandato di rappresentanza a Confindustria, nonchè della prevista evoluzione del contesto societario e organizzativo;
- del carattere dinamico del CCNL 28 giugno 2000,
preso atto di tutto quanto sopra, le Parti hanno inteso
· implementare a livello aziendale la disciplina del Sistema di Relazioni Sindacali prevista dal CCNL 28 giugno 2000;
· definire modalità armonizzative della disciplina relativa al Rapporto Individuale di Lavoro di cui allo stesso CCNL 28 giugno 2000;
· concordare che, in caso di modifiche, integrazioni e/o variazioni della citata normativa contrattuale nazionale concordate tra le parti stipulanti lo stesso CCNL, WIND e OOSS stipulanti il presente Accordo si incontreranno sulla relativa applicazione;
· convenire che le condizioni di applicazione del presente Accordo saranno oggetto di puntuale verifica tra le Parti entro il 31 dicembre 2001 per valutarne la coerenza con l’evoluzione del contesto.
IMPLEMENTAZIONE A LIVELLO
AZIENDALE DEL SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Le Parti stipulanti convengono sulla necessità di individuare un sistema di relazioni fondato sul reciproco riconoscimento dei ruoli e sul rispetto delle distinte prerogative, nonché caratterizzato dalla sistematicità dei rapporti sui temi individuati di comune interesse e dall’esame delle loro evoluzioni e ricadute specifiche nella realtà aziendale.
Gli strumenti relazionali di seguito determinati risultano orientati alla definizione di condizioni tali da prevenire le occasioni di insorgenza del conflitto, attraverso sia la diffusione sempre più ampia e generalizzata degli obiettivi d’impresa in funzione dei mutamenti e dell’evoluzione dei nuovi contesti tecnologici, organizzativi e di mercato, che il coinvolgimento delle istanze di rappresentanza.
L’Azienda, nel corso di un apposito incontro a livello
complessivo aziendale, provvederà a fornire, con cadenza annuale, alle
Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, elementi
conoscitivi afferenti le seguenti tematiche:
1.
scenari
evolutivi, con riferimento al quadro istituzionale-regolatorio, ai fenomeni di
evoluzione tecnologica ed ai mutamenti
di mercato;
2.
andamento
del livello occupazionale aziendale – disaggregato per sesso, categoria e
fascia d’età – e delle relative dinamiche interne correlate sia al quadro
legislativo, ivi compresi gli strumenti di politica attiva del lavoro, che ai
fenomeni connessi all’introduzione di tecnologie innovative;
3.
gli
andamenti e le prospettive produttive conseguenti ai programmi qualitativi e
quantitativi di investimento, con particolare riferimento a quelli che
comportino diversificazioni di attività e nuove localizzazioni produttive;
4.
il sistema
complessivo degli orari di lavoro;
5.
l’evoluzione
degli assetti tecnologici ed
organizzativi e le relative ricadute sul sistema
produttivo e sull’organizzazione complessiva del lavoro;
6.
le
linee degli interventi in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro e di
salvaguardia degli impianti;
7.
i
programmi qualificanti afferenti la formazione e l’aggiornamento professionale,
avuto particolare riguardo alle azioni promosse nei confronti del personale
femminile e dei lavoratori eventualmente
coinvolti in processi di mobilità;
8.
gli
orientamenti e le azioni più significative rivolti al miglioramento della
qualità dei servizi offerti alla clientela.
Nel corso di apposito incontro annuale a livello
territoriale che si svolgerà di norma entro il 1° quadrimestre, l’Azienda
fornirà alle RSU, ove costituite, e alle OOSS stipulanti il presente Accordo
informazioni riguardanti gli
argomenti di cui ai punti precedenti per quanto afferenti il territorio
considerato.
Le aree
geografiche interessate dall’informativa territoriale sono individuate secondo
l’organizzazione territoriale aziendale, che al momento risulta così
articolata:
Nord Ovest (Sesto San Giovanni): Valle d’Aosta, Piemonte,
Lombardia, Liguria;
Nord Est (Venezia): Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige; Emilia
Romagna;
Centro (Roma): Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, Marche, Abruzzo, Molise;
Sud (Napoli): Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia.
Dichiarazioni a verbale
1. Le Parti concordano che nel corso degli incontri previsti a livello
territoriale l’Azienda, su richiesta delle competenti RSU, ove costituite, o, in
assenza delle RSA, fornirà anche specifiche informazioni su singole sedi
ricomprese nell’area geografica di riferimento.
2. Le Parti convengono che:
a)
al di fuori delle procedure previste da
norme di legge e dal presente Accordo, su richiesta anche di una delle Parti,
sarà possibile concordare appositi incontri per una tempestiva informativa e/o
esame su specifiche sopravvenute problematiche;
b) sono fatte salve le esigenze derivanti dalla salvaguardia del
segreto industriale e della riservatezza necessaria per non pregiudicare la
realizzazione delle iniziative aziendali.
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Tenuto conto delle previsioni di cui al comma 6 dell’art.2 del CCNL 28 giugno 2000, le Parti convengono che entro il primo semestre 2001 mesi sarà istituita una Commissione paritetica aziendale per la formazione professionale.
Tale Commissione sarà costituita da sei componenti, di cui tre in rappresentanza dell’Azienda e tre in rappresentanza congiunta delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Accordo e delle RSU.
La Commissione avrà i seguenti compiti:
Ø monitorare i fabbisogni formativi connessi all’esigenza di mantenere livelli di professionalità coerenti con l’evoluzione tecnologica e organizzativa dell’impresa;
Ø formulare linee guida in materia di aggiornamento e riconversione professionale in connessione ai fabbisogni formativi rilevati;
Ø effettuare un’analisi quali-quantitativa dell’attività di formazione e riqualificazione svolta a livello annuale nell’Azienda.
Gli incontri della Commissione avverranno presso la sede centrale dell’Azienda.
Le decisioni della Commissione saranno adottate all’unanimità dei componenti.
ASSETTI CONTRATTUALI
Per quanto concerne gli assetti
contrattuali le Parti fanno riferimento a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dal Patto
per lo Sviluppo e l'Occupazione del 22 dicembre 1998 e dall’art.3 del CCNL 28
giugno 2000, in quanto compatibili con la disciplina prevista dal presente
Accordo.
RECLAMI E CONTROVERSIE
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le Parti per eventuali reclami sull’applicazione del presente Accordo, le controversie individuali e collettive tra Azienda e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione aziendale e la RSU di riferimento o, in assenza, le RSA e, in difetto di accordo, con le competenti Organizzazioni Sindacali.
Le controversie collettive sull’applicazione del presente Accordo saranno esaminate con le strutture
territoriali delle OO.SS. stipulanti e, in caso di mancato accordo, saranno
riesaminate con le strutture nazionali delle OO.SS. stipulanti.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO
Modalità armonizzative
FERIE
In aggiunta a quanto previsto ai commi 4 e 9 dell’art.31 del CCNL 28 giugno 2000 le Parti concordano che:
· in caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia, infortunio o maternità, le stesse potranno essere fruite entro l’anno successivo a quello di maturazione;
· le ferie maturate possono essere fruite a gruppi di 4 ore o a giornate intere.
TRASFERTE - Ore di Viaggio
A integrazione dell’art.43 del CCNL 28 giugno 2000, le Parti concordano che ai lavoratori in trasferta, fatta eccezione per i lavoratori così come individuati dall’art.26 dello stesso CCNL 28 giugno 2000, spetta un compenso per le ore di viaggio impiegate al di fuori del normale orario di lavoro impiegate per il raggiungimento della località di destinazione e per il rientro nella sede di origine.
Tale compenso è determinato nella misura dell’85% della normale retribuzione, con esclusione, pertanto, di ogni maggiorazione (per es. per lavoro straordinario, notturno e festivo.)
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Con riferimento all’art.52 del CCNL 28 giugno 2000, le Parti convengono:
1. di aggiornarsi sull’andamento dei lavori della Commissione bilaterale paritetica;
2. di valutare congiuntamente le modifiche allo Statuto ed al Regolamento del fondo Telemaco individuate dalla suddetta Commissione bilaterale paritetica;
3.
di
concordare, ricorrendone le condizioni, l’adesione al nuovo fondo di settore,
fatto comunque salvo quanto previsto dall’art.52, comma 3, del CCNL 28 giugno
2000 relativamente ai lavoratori già iscritti a fondi di settore operativi.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Fermo restando quanto previsto dall'art.41 del CCNL 28
giugno 2000 e a modifica migliorativa delle previsioni di cui all'Accordo
Interconfederale 18 dicembre 1988, ai lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro negli anni 1998,
1999 e 2000, che abbiano maturato un periodo di servizio continuativo di
almeno 24 mesi dalla predetta assunzione, sarà riconosciuto, con decorrenza 1°
gennaio 2001, il primo aumento periodico di anzianità di cui all'art.41 del
citato CCNL.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 3 del CCNL 28 giugno 2000 le Parti si incontreranno entro il 1° quadrimestre 2001 per un esame congiunto delle materie di natura economica, oggetto di specifico rinvio a livello aziendale da parte del citato CCNL, in quanto non già definite nel presente Accordo.
Fino a diversa definizione l'Azienda continuerà ad applicare i trattamenti definiti già in essere.
Per WIND
Telecomunicazioni S.p.A. Per
CGIL
Marigia Maulucci
Carmelo Caravella
Valentina Scilironi
Raffaele Nardacchione Gianni Russo
Ferdinando Dossena
Cristina Del Monte Arturo Quartuccio
Gunther Di Giovanna
Per CISL
Eros Pizzi
Fulvio Giacomassi
Raffaella Di Rodi
Silvio Belleni
Ugo Amurri
Desirée Frascolla
Per UIL
Enzo Canettieri
Luigi Ferrando
Carla Pasqui
Vittorio Desicato
Tiziano Barcella
Roma, 14 dicembre 2000