10 luglio 1997 - 30 giugno 2001
10 luglio 1997 - 30 giugno 1999 minimi
tabellari
RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE
INDUSTRIE
VIDEOFONOGRAFICHE 24 LUGLIO 1993
INDICE
Il giorno 29 luglio
tra
ASSOLOMBARDA, GRUPPO MERCEOLOGICO DELLE AZIENDE
VIDEOFONOGRAFICHE
AFI -
FIMI -
UNIVIDEO
ASSOCIAZIONE SINDACALE INTERSIND
e
SLC CGIL, FISTEL CISL, UILSIC UIL
Nell’ambito delle direttive sugli assetti contrattuali contenuti nel protocollo 3 luglio 1993 si è convenuta la se-guente ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle industrie videofonografiche 24 luglio 1993.
Il presente c.c.n.l. viene stipulato in
applicazione dei principi e delle norme contenuti nel "Protocollo sulla
politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle
politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produtti-vo" del 23 luglio
1993.
Per la realizzazione degli obiettivi delineati
non si può prescindere dall'attribuzione all'autonomia contrattuale delle Parti
di Lilla funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione
delle relazioni sindacali anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con
diversi strumenti del metodo partecipativo cui le Parti stesse riconnettono un
ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei conflitti.
In coerenza con l'impostazione, le Parti si danno
atto in nome proprio e per conto degli organismi territoriali colle-gati, delle
imprese aderenti e delle rappresentanze aziendali dei lavoratori, che la
condizione necessaria per il con-solidamento del sistema di relazioni
industriali concordato è la sua puntuale osservanza ai diversi livelli.
Pertanto, le Parti si impegnano a rispettare ed
a far rispettare, le norme del ccnl e le applicazioni aziendali ad esse
coerenti.
Nello specifico, le Associazioni industriali
sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da
parte delle aziende associate, mentre le Organizzazioni sindacali si impegnano
a non promuovere e ad interve-nire perché siano evitate azioni o rivendicazioni
intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi
ai vari livelli e, tutto ciò, nell'ambito di una corretta e puntuale
applicazione delle nonne contrattuali.
Il presente ccnl è stato stipulato sulla base
della presente premessa che ne costituisce parte integrante.

IL
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
Il sistema delle relazioni sindacali è costituito:
· dal c.c.n.l.;
· dalla contrattazione aziendale negli ambiti e
con le modalità previste dal ccnl;
· da una coordinata articolazione di relazioni a
livello nazionale, territoriale ed aziendale, aventi finalità di
con-sultazione, di informazione e di esame congiunto secondo quanto
dettagliatamente previsto nei diversi articoli.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Il ccnl è composto da una parte normativa di
durata quadriennale e da una parte economica, di durata biennale.
Per il rinnovo quadriennale la disdetta deve
essere data almeno 4 mesi prima della scadenza e le richieste devono essere
presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3 mesi
prima della scadenza del ccnl.
Per il negoziato relativo alla definizione dei
minimi tabellari per il secondo biennio, le Parti si incontreranno nel mese di
marzo 1999, previa formalizzazione della richiesta da parte delle OO.SS.
Durante i 3 mesi antecedenti e nel mese
successivo alla scadenza del contratto e, comunque, per un periodo
com-plessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo,
le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni
dirette.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3
mesi dalla data di scadenza, ovvero dalla data di presentazione delle richieste
se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della
retribuzione, denominato "indennità di vacanza contrattuale".
L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del
tasso di inflazione programmato, applicato all'elemento retributivo nazionale.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale detto
importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata.
Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo
del contratto nazionale, l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere
corrisposta.
La violazione del periodo di raffreddamento
comporta, come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa,
l'anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del termine a partire dal quale
decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale.

La contrattazione aziendale
Sono titolari della contrattazione aziendale
le RSU e le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipu-lanti
il ccnl.
Le Aziende sono assistite e/o rappresentate
dalle Associazioni imprenditoriali competenti cui aderiscono o conferi-scono
mandato.
La contrattazione aziendale concerne materie
delegate dal ccnl e, pertanto, può riguardare materie ed istituti diver-si e non
ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto stesso.
Modalità, contenuti e limiti della
contrattazione aziendale con contenuto economico sono disciplinati dall'art....
La contrattazione aziendale di tipo normativo
avviene sulle materie demandate a tale livello dal ccnl.
Consultazione, informazione, esame congiunto
Le motivazioni, le finalità, le modalità ed i
tempi delle diverse tipologie di rapporti che realizzano l'impostazione
partecipativa delle relazioni sindacali, sono disciplinate nei singoli articoli
che prevedono le procedure richiamate.

RAPPRESENTANZE
SINDACALI UNITARIE
Le RSU di cui all'Accordo interconfederale 20
dicembre 1993, subentrano alle RSA ed ai loro dirigenti nella tota-lità dei
poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di
disposizioni di legge.
Le RSU, insieme alle strutture territoriali ed
eventualmente alle strutture nazionali stipulanti il presente ccnl,
co-stituiscono l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale nelle
materie e con le procedure previste dal pre-sente ccnl.
In sede aziendale le RSU sono, altresì, le destinatarie
dell’informazione, dell'esame congiunto e della consultazio-ne, secondo le
modalità previste dai diversi articoli che prevedono il ricorso a detti
istituti.
Nelle unità produttive con più di 5 dipendenti
l'iniziativa per l'elezione della RSU può essere assunta dalle Orga-nizzazioni
sindacali stipulanti il ccnl e dalle Organizzazioni sindacali che, pur non
avendo stipulato il ccnl, pos-siedono i seguenti requisiti:
· siano formalmente costituite con un proprio
statuto ed atto costitutivo;
· accettino espressamente e formalmente la
presente regolamentazione e l'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993;
· presentino una lista corredata da un numero di
firme di lavoratori dipendenti nell'unità produttiva pari almeno al 5% degli
aventi diritto al voto.
La RSU è composta per due terzi dai
rappresentanti eletti tra le liste presentate dalle Organizzazioni sindacali di
cui al comma precedente, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste
e, nell'ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli
candidati.
Il residuo terzo viene assegnato alle sole
Organizzazioni sindacali stipulanti il ccnl ed alla sua copertura si procede
mediante elezione o designazione in proporzione ai voti ricevuti.
A norma dell'accordo interconfederale 22 giugno
1995, all'atto delle elezioni per la costituzione della RSU, i can-didati a
rappresentanti per la sicurezza vengono indicati specificatamente tra gli altri
candidati proposti.
I componenti la RSU restano in carica per 3
anni, al termine dei quali decadono automaticamente.
In caso di dimissioni di un componente eletto,
lo stesso sarà sostituito dal primo dei
non eletti appartenente alla medesima lista.
In caso di dimissioni di un componente designato
dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il ccnl, si procederà ad una nuova
designazione da parte delle stesse Organizzazioni.
I sostituti decadono con gli altri componenti
alla scadenza triennale.
Le dimissioni e le conseguenti sostituzioni dei
componenti la RSU non possono superare il 50% dei componenti, pena la decadenza
dell'intero organismo.
Le organizzazioni stipulanti il presente
contratto e quelle che aderiscono formalmente alla presente regolamenta-zione e
all'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, partecipando alla procedura di
elezione delle RSU rinun-ciano formalmente ed espressamente a costituire RSA.
Per quanto non previsto dal presente articolo e
per ciò che attiene al regolamento elettorale, si fa rinvio all'Accordo
interconfederale riportato in allegato al c.c.n.l..

Osservatorio Nazionale
Le Parti, nella convinzione che lo sviluppo
ed il consolidamento di moderne relazioni industriali presuppone una comune
conoscenza delle linee di evoluzione del settore, dei 5110i punti di forza e
dei suoi punti di debolezza e del grado di aderenza delle norme di legge e
contrattuali alle loro esigenze, convengono di costituire un Osservatorio
Nazionale presso l'Assolombarda.
L'Osservatorio sarà costituito pariteticamente
da 6 esponenti delle Associazioni stipulanti che, di comune accordo, di volta
in volta, potranno essere affiancati da esperti delle materie trattate.
Ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale
e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori, l'Osservatorio esaminerà in
particolare i seguenti argomenti:
· andamento e prospettive del mercato dei più
rilevanti comparti;
· andamento e prospettive degli investimenti;
· evoluzione delle tecnologie, dei processi
produttivi, dei modelli di organizzazione delle professionalità;
· andamento e prospettive dell'occupazione;
· le problematiche della sicurezza e
dell'ecologia, anche in riferimento ai rapporti con le istituzioni;
· le problematiche della formazione
professionale, anche in relazione all'attività degli organismi paritetici di
cui all'accordo interconfederale 20 gennaio 1993.
I lavori dell'Osservatorio avverranno sia sulla
base dei dati già in possesso delle Associazioni, sia sulla base di ap-posite
rilevazioni che potranno essere concordate.
Ad esito degli approfondimenti sulle materie
elencate ed al fine di promuovere interventi ritenuti utili, le Parti po-tranno
anche valutare l’opportunità di effettuare azioni congiunte nei confronti delle
Amministrazioni competenti.
Le riunioni dell'Osservatorio si terranno con la
periodicità ritenuta opportuna dalle Parti che, comunque, dovranno incontrarsi
almeno 2 volte l'anno.

SISTEMA DI
INFORMAZIONE
Le Parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli im-prenditori e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazioni, nell'in-tento di favorire il progresso e lo sviluppo del settore.
Livello territoriale
Annualmente, le Organizzazioni Imprenditoriali
stipulanti forniranno congiuntamente alle Organizzazioni Sinda-cali
Territoriali dei Lavoratori firmatarie del presente contratto, nel corso di un
apposito incontro ,gli elementi co-noscitivi globali, riferiti alle Aziende
videofonografiche associate, circa l’andamento, le prospettive produttive e
l'evoluzione tecnologica del settore con riferimento in particolare ai riflessi
sulla dinamica della situazione occupa-zionale.
Inoltre nel corso ditale incontro le
Organizzazioni Imprenditoriali stipulanti informeranno i Sindacati Territoriali
di categoria, sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o
consistenti ampliamenti o trasforma-zioni di quelli esistenti, illustrando i
criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni
sull'oc-cupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei
lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologi-che.
Nel corso degli incontri di cui sopra, le Parti
esamineranno i problemi relativi al personale femminile dipendente anche a
tutela dei livelli occupazionali e al fine di individuare le possibili azioni
positive in linea con la Racco-mandazione CEE 1984.
Le Parti effettueranno un esame congiunto delle
implicazioni di cui al comma precedente nel loro insieme, espri-mendo le loro
autonome valutazioni.

Livello aziendale e di gruppo
Annualmente, nel corso di specifici incontri,
le Aziende o i Gruppi del settore (intendendosi per tali i complessi
industriali con più unità produttive che applicano il presente contratto,
situate nel territorio Nazionale) che occu-pano più di 80 dipendenti, assistite
dalle Organizzazioni Imprenditoriali, forniranno alle Rappresentanze Sindacali
Aziendali, assistite dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali dei
Lavoratori, firmatarie del presente contratto, informazioni relative agli
orientamenti eco-nomici e produttivi, all'entità ed al tipo degli investimenti
(nuove tec-nologie, nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o
trasformazioni di quelli esistenti) illustrando i criteri generali della loro
localizzazione e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità,
sulla qualifi-cazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni
ambientali ed ecologiche.
(sostituisce art.4 - P.G.)

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE
In caso di processi di ristrutturazione
aziendale, oppure di introduzione di nuovi sistemi produttivi, o di
significati-ve modifiche all'organizzazione del lavoro o di decentramento di
importanti fasi dell'attività produttiva che com-portano rilevanti ricadute Sui
livelli di occupazione od estesi interventi di riconversione professionale dei
lavorato-ri, le Direzioni aziendali, fermi restando i distinti ruoli e
responsabilità, esporranno alla R.S.U. preventivamente alla loro adozione, i progetti
predisposti, illustrandone motivazioni e finalità ed esamineranno le
osservazioni e le proposte eventualmente avanzate.
Durante la fase consultiva, che dovrà esaurirsi
entro I 5 giorni, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali.
Terminata la fase consultiva, gli aspetti del
piano aziendale riguardanti i lavoratori saranno oggetto di appositi in-contri,
tra Direzione Aziendale ed R.S.U., finalizzati a disciplinare l'attuazione.
Le Parti convengono sull'opportunità di realizzare,
in linea con la Raccomandazione CEE l3/l2/84, n. 635 e con le disposizioni
legislative in materia, in particolare le leggi 903/77 e 125/91, attività di
studio e di ricerca finalizzata alla promozione di azioni positive a favore del
personale femminile.
In relazione a quanto sopra viene costituita una
Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità composta da 6
componenti, per la metà designati dalle Associazioni imprenditoriali stipulanti
e per metà dal le Organizza-zioni sindacali stipulanti.
La Commissione avrà i seguenti compiti:
· esaminare l'andamento dell'occupazione
femminile nei settori disciplinati dal ccnl;
· elaborare, con riferimento alla Legge
n.l25/l99l, schemi di progetti di azioni positive;
· esaminare le problematiche connesse
all'accesso del personale femminile ad attività professionali non
tradi-zionali.
Le Parti promuoveranno la conoscenza dei
risultati del lavoro della Commissione presso le proprie strutture
asso-ciative.

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la
necessità e si impegnano a dare impulso alla formazione ed all'ag-giornamento
professionale come mezzo necessario per l'incremento e la conservazione delle
capacità professionali, al fine di ottenere e mantenere un ottimale utilizzo
delle strutture produttive e degli impianti.
Le Parti, pertanto, demandano alle strutture territoriali,
per mezzo degli organismi paritetici, l'individuazione e l'organizzazione delle
iniziative formative da porre a disposizione delle aziende e dei lavoratori.
I lavoratori che frequenteranno i corsi di cui
al presente articolo, potranno avvalersi dei permessi previsti dal-l'art.32 -
Sez.3A - Parte comune del presente contratto, secondo la disciplina prevista
dall'articolo stesso.
In attuazione dell'accordo del 3 maggio 1996,
le Parti concordano sulla costituzione di un Fondo nazionale per la previdenza
complementare basato sul principio della volontarietà dell'adesione e
funzionante secondo il sistema della capitalizzazione dei versamenti
individuali in applicazione di una contribuzione definitiva a livello di ccnl
Il Fondo riguarderà i dipendenti rientranti nel
campo di applicazione del ccnl, secondo la normativa di dettaglio che sarà
concordata in occasione della redazione dell'Accordo istitutivo e dello
Statuto.
In sede di definizione dell'Accordo istitutivo
saranno stabiliti:
1. il contributo una-tantum a carico delle
aziende per la copertura delle spese di costituzione, promozione ed avvio del
Fondo;
2. la quota di adesione a carico del lavoratore;
3. la percentuale massima dei contributi da
destinare a copertura delle spese amministrative e di funzionamen-to;
4. il contributo a carico del datore di lavoro
ed il pari contributo a carico del dipendente;
5. quota dei T.F.R. da versare rispettivamente
per i dipendenti assunti per la prima volta dopo il 28.04.1993 e per tutti gli
altri dipendenti.
Viene istituita una commissione tecnica
paritetica che, con la partecipazione di esperti da essa designati, ha il
compito di sottoporre a tutte le Parti istituti ve, per l'approvazione,
l’Accordo istitutivo, lo Statuto ed il Regola-mento del Fondo.
Le Parti concordano di attivarsi al fine di
poter dare corso all'attività di esercizio del Fondo a decorrere dal l°
gen-naio 2000.

CONTRATTO
A TEMPO DETERMINATO
Il contratto di lavoro a tempo determinato è
disciplinato dalla Legge 18.4.1962, n.230 e dall'art.8 bis della Legge
25.3.1983, n.79.
Ferma restando la possibilità di ricorso ai
contratti a termine ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate, è
con-sentita l'applicazione di un termine alla durata del contratto di lavoro
nelle seguenti ulteriori ipotesi, secondo quanto previsto dall'art.23 - l°
comma della Legge 29.2.l987,n.56:
· per sostituzione di lavoratori in
aspettativa o in ferie:
· per l'esecuzione di un'opera o di un servizio
definiti e predeterminati nel tempo non aventi carattere straordi-nario od
occasionale;
· per le lavorazioni a carattere eccezionale che
richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente
impiegate;
· aumento temporaneo dell'attività produttiva
indotto da particolari esigenze del mercato.
Il numero dei lavoratori che possono essere
contemporaneamente occupati con contratto a termine, nelle ipotesi sopra
indicate è pari al 15% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità
produttiva.
Le frazioni derivanti dall'applicazione della
percentuale di cui sopra saranno arrotondate all'unità superiore. Sono
comunque consentite, alle Aziende con meno di 20 dipendenti, fino a 3
assunzioni a termine.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo
collettivo stipulato con le Organizzazioni sindacali locali, le per-centuali di
lavoratori assunti con contratto a termine possono essere elevate in funzione
delle specifiche esigenze aziendali.
Le Aziende informeranno, su loro richiesta, le
R.S.U. sul personale assunto con contratto a termine e sulle ipotesi utilizzate
tra quelle sopra elencate.

LAVORO
TEMPORANEO
Le Parti si impegnano a formalizzare, entro il 3 1.12.1997, attraverso la definizione di un protocollo, che resterà allegato al presente contratto, la disciplina applicativa del contratto di fornitura di lavoro temporaneo, avuto ri-guardo alla materia che la legge rinvia alla contrattazione nazionale di categoria.
Le aziende, ai sensi di legge, manterranno i
locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrità e l'igiene
del-l'ambiente di lavoro curandone l'areazione, la pulizia, l'illuminazione e,
possibilmente, il riscaldamento; parimenti, le aziende, nei casi previsti dalla
legge, metteranno a disposizione dei dipendenti i mezzi protettivi e
adotteranno tutti quei provvedimenti atti a garantire la sicurezza del lavoro.
Da parte sua, il lavoratore è tenuto
all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, in adempimento delle leggi,
gli verranno rese note dall'azienda, in particolare è tenuto a servirsi dei
mezzi protettivi curando, altresì, la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
Fermo restando quanto previsto dalle precedenti
norme di legge in materia tuttora vigenti, per ciò che riguarda i diritti ed i
doveri delle parti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori su luoghi di
lavoro, si richiamano le norme del Dlgs.n.626/94 e successive modifiche ed
integrazioni e le disposizioni di attuazione pattuite con l'Ac-cordo
interconfederale 22 giugno 1995.
Le Parti ribadiscono la convinzione che la
migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia
rea-lizzabile attraverso l'applicazione di soluzioni condivise ed attuabili.
Pertanto in tutti i casi di insorgenza di con-troversie relative all'applicazione
delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione
previsti dalle norme vigenti, le parti interessate (il datore di lavoro, il
lavoratore o i loro rappresentanti) si impe-gnano ad adire l'organismo
paritetico competente al fine di ricevere, ove possibile, una soluzione
concordata.
Ai sensi dell'accordo interconfederale citato i
rappresentanti per la sicurezza nelle aziende con più di 15 dipendenti vengono
eletti nell'ambito delle RSU nei numeri previsti dall'Accordo stesso.
Nelle aziende che occupano da 5 a 15 dipendenti
i compiti e le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza vengono assunti
dal Delegato di impresa di cui all'art.5, parte prima - norme generali, ove
tale carica sia stata atti-vata.
Per tutto ciò che riguarda le modalità di
elezione dei RLS, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di
accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni
periodiche, le formazioni e la documenta-zione aziendale si fa espresso rinvio
alle previsioni dell'Accordo interconfederale, il cui testo si riporta in
allegato al presente contratto.

ART. 8- PARTE SPECIALE OPERAI - LAVORO NOTTURNO
Il 6° comma è sostituito dal seguente:
"Si considera lavoro notturno quello
eseguito tra le ore 22 e le ore 6 del mattino".
Viene abrogata la percentuale di maggiorazione
prevista al punto d).
Le parti convengono di ricostituire entro il
mese di settembre 1997 la Commissione Paritetica di cui all'art.17 - Parte
Generale - Sez. seconda con il compito di revisionare l'art.16 Classificazione
dei lavoratori (declaratorie e profili).
Le soluzioni concordate troveranno applicazione
a partire dal 1.1.98.
I primi quattro commi dell'articolo vengono
sostituiti dai seguenti:
Fermo restando che nulla viene innovato rispetto
alla disciplina legislativa della durata massima dell'orario di la-voro, la
durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è di 40 ore
settimanali e di. 6h e 40' giorna-liere.
La realizzazione della distribuzione dell'orario
settimanale su cinque giorni potrà essere concordata in sede azien-dale, fermo
restando che il sesto giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a
tutti gli effetti degli istituti contrattuali. Diversi regimi di orario,
giornalieri o settimanali, o turnazioni, potranno essere attuati a livello azien-dale,
previo esame con la Rappresentanza Sindacale Unitaria, in relazione a esigenze
produttive, anche per singoli reparti o uffici e/o per specifiche
mansioni".
Aggiungere dopo il penultimo comma:
"Ai lavoratori turnisti verrà corrisposta
una maggiorazione del 6,5% per il l° e 2° turno e del 30% per il 3° turno.
Le maggiorazioni sopra indicate, calcolate sulle
quote orarie della retribuzione prevista all'ultimo comma dell'art.8 - parte
speciale operai - entreranno in vigore dal 1.9.97 e verranno assorbite fino a
concorrenza dei trattamenti di miglior favore eventualmente esistenti a livello
aziendale.

ART. 21- RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO ANNUO
Modificare il 2° comma come segue:
"inoltre, per i lavoratori giornalieri e su
dite turni, l'orario di lavoro viene ulteriormente ridotto, sempre su base
annua, di 32 ore."
Inserire dopo il 2° comma:
"Per i lavoratori turnisti su tre turni
avvicendati verrà riconosciuta una ulteriore riduzione, sempre su base annua,
di 4 ore dall'1.1.l998, di altre 4 ore dall'l.l.l999 e di altre 4 ore
dall'1.l.2000."

ART........PORTATORI
DI HANDICAP
Le parti convengono sull'obiettivo di
ricercare tutte le opportunità per un attivo inserimento dei lavoratori
portatori di handicap riconosciuti tali ed operanti nelle aziende. Pertanto le
aziende attiveranno adeguatati strumenti, com-patibilmente con le proprie
esigenze tecnico-organizzative, anche mediante la partecipazione di detti
lavoratori a corsi di formazione e riqualificazione professionale per
agevolando la migliore integrazione.
In applicazione della legge n. 104/92 la
lavoratrice madre o, in alternativa, previa presentazione di apposita
docu-mentazione, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap
possono usufruire, in alternativa al prolun-gamento fino a tre anni del periodo
di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito, fino
al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Successivamente al compimento del terzo anno, i
soggetti precedentemente elencati nonché colui che assiste una persona con
handicap in situazione di gravità, parente - o affine entro il terzo grado e
convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili in maniera
continuativa o frazionata, a condizione che la persona con han-dicap non sia ricoverata
a tempo pieno e previa presentazione della relativa documentazione attestante
lo stato di gravità su indicato, redatta dalle strutture pubbliche a ciò
preposte.

ASPETTATIVA
L'Azienda, ai sensi della legge n. 162/90 e
del DPR n.309/90, concederà un periodo di aspettativa non retribuita al
lavoratore che ne faccia richiesta:
a) in quanto in condizioni di tossicodipendenza
per documentata necessità di terapie riabilitative da effettuarsi presso
strutture del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture specialistiche
riconosciute dalle istituzioni;
b) per la documentata necessità di assistere
familiari a carico che risultino in condizioni di tossicodipendenza.
Inoltre al lavoratore che abbia maturato più di 5 anni di anzianità di servizio e che ne faccia richiesta per compro-vate, documentate e riconosciute necessità personali o familiari l'Azienda potrà concedere un periodo di aspettativa fino a un massimo di 3 mesi senza diritto alla retribuzione né maturazione di anzianità ad alcun titolo.
Il presente contratto decorre dal 10 luglio 1997
e scadrà il 30 giugno 2001 ad ecce-zione dei minimi tabellari che avranno
vigore fino al 30 giugno 1999.
Per ciò che attiene alle procedure da seguire:
per il rinnovo contrattuale, sia con riferimento all'intero c.c.n.l. sia con
riferimento ai soli minimi tabellari, si fa rinvio a quanto previsto
nell'articolo: il sistema delle relazioni sinda-cali.

AUMENTO
DEI MINIMI TABELLARI
|
LIVELLO 0
|
MIN.TAB. 1.460.000
|
1^ TRANCHE 58.000
|
2^ TRANCHE 58.000
|
3^ TRANCHE 44.000
|
TOTALE A REGIME 160.000
|