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CONTRATTO INTEGRATIVO RAI biennio 1997 - 1998 |
Addì 5 aprile 1997, in Roma si sono incontrate
l'Associazione
Sindacale Intersind, la Rai-Radiotelevisione italiana e
la Slc-Cgil, La Fis-Cisl, Uilsic-Uil
premesso
che
- il
presente accordo nell'assumere come proprio lo spirito del Protocollo del 23
luglio 1993 ne realizza per quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro
6 aprile 1995 le finalità e gli indirizzi in tema di contrattazione di secondo
livello e di rinnovo dei minimi contrattuali per il biennio 1997 e 1998;
-
in tale contesto le parti, assumendo quale regola dei propri comportamenti la
coerenza con gli obiettivi di competitività dell'impresa e di valorizzazione
del sistema produttivo aziendale, hanno definito l'istituzione del premio di
risultato raccordandolo a parametri obiettivi e quindi all'andamento economico
dell'impresa;
-
per l'esigenza di acquisire nuovi livelli di competitività è indispensabile
ricercare logiche operative in grado di accentuare la capacità di rispondere in
modo propositivo alla specificità e alta dinamica del mercato, hanno convenuto
RINNOVO
BIENNALE PARTE ECONOMICA CCL
In attuazione
di quanto previsto dal CCL 6 aprile 1995 ed in coerenza con quanto stabilito
dal Protocollo del 23 luglio 1993, è stato convenuto di procedere agli aumenti
dei minimi tabellari alle decorrenze previste dallo schema seguente:
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|
CLASSI
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
|
|
dal.1.1.1997
101.940
93.930
87.380
80.830
75.000
68.450
62.620
58.250
52.430
46.600
42.230
36.410
|
|
.....dal1.5.1998
67.960
62.620
8.250
53.880
50.000
45.630
41.750
38.830
34.950
31.070
28.160
24.270
Il premio di risultato, da corrispondersi sulla base dei risultati di bilancio
(MOL) dell'esercizio di riferimento così come previsti dal piano industriale
1997-I999, sarà pari all'importo del premio di produzione, parte variabile di
cui all'art. 33 del CCL vigente, incrementato nelle seguenti misure:
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CLASSI
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
|
|
aprile
1998
543.690
500.970
466.020
431.070
400.000
365.050
333.980
310.680
279.610
248.540
225.240
194.170
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aprile
1999
L.543.690
L.500.970
L.466.020
L.431.070
L.400.000
L.365.050
L.333.980
L.310.680
L.279.610
L.248.540
L.225.240
L
194.170
|
|
aprile
2000
L.679.610
L.626.210
L.582.520
L.538.830
L.500.000
L.456.310
L.417.480
L.380.350
L.349.510
L.310.680
L.281.550
L.242.720
Per
il pregresso, ai lavoratori a tempo indeterminato in servizio alla data di stipula
del presente accordo, verrà corrisposta, come da tabella sottoindicata, una
erogazione forfetaria di L. 400.000 lorde medie pro-capite, suddivisibili in
quote mensili in proporzione al periodo di servizio prestato nel corso
dell'anno solare 1996.
L'importo
forfetario di cui sopra non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti
contrattuali e della determinazione del trattamento di fine rapporto.
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classi
A.................................L.543.690
1..................................L.500.970
2..................................L.466.020
3..................................L.431.070
4..................................L.400.000
5..................................L.365.050
6..................................L.333.980
7..................................L.310.680
8..................................L.279.610
9..................................L.248.540
10................................L.225.240
11........................ .......L.194.170
Nello spirito del Protocollo del 23.7.1993 e del Ccnl sottoscritto il 6 aprile
1995, le parti hanno convenuto sull'introduzione di un Premio di Risultato
quale strumento di partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori ai processi
di sviluppo ed ai risultati dell'azienda, premessa per il miglioramento della
sua posizione di competitività sul mercato.
Il
Premio sarà corrisposto in ciascun anno sulla base dell'andamento complessivo,
sia produttivo che economico, dell'Azienda. Avrà pertanto le seguenti
caratteristiche:
-
sarà determinabile dopo la consuntivazione dei risultati;
-
la relativa quantificazione avverrà con la predeterminazione concordata di un importo
che rappresenta il riconoscimento del contributo professionale fornito dai
lavoratori
-
sarà calcolato solo con riferimento ai risultati relativi ai parametri più
avanti indicati ed al miglioramento conseguito;
La
logica generale prevede che il Premio sia derivante dall'andamento e sia legato
al miglioramento dei risultati conseguiti ed al mantenimento e miglioramento
del trend di sviluppo dell'Azienda.
Le
parti individuano congiuntamente il Margine Operativo Lordo ( OL) quale
parametro aziendale di riferimento certo ed indicatore maggiormente
significativo per misurare la redditività della gestione tipica dell'Azienda.
L'erogazione
del premio di risultato - che assorbe l'attuale premio di produzione - parte
variabile cosi' come definito dall'art.33 del CCL e che avrà valenza
quadriennale - decorrerà dal mese di aprile del 1998 sulla base di parametri
oggettivi, riferiti all'esercizio finanziario dell'anno precedente a quello di
erogazione del premio. Tali parametri tengono conto del raggiungimento degli
obiettivi aziendali in termini di MOL, così come individuato nel Piano
Industriale salvo gli effetti derivanti da impatti normativi esterni.
Il
premio di produzione - parte fissa, che le parti si riservano di ridefinire
alla scadenza contrattuale, verrà erogato con le competenze del mese di ottobre
a decorrere dall'anno 2000.
Il
premio di risultato complessivo sarà ridotto sulla base delle assenze
verificatesi nell'esercizio finanziario di riferimento con i criteri definiti
al comma 4 dell'art.33 del CCL.
Non
sono computate come assenze i giorni di ferie, i giorni di permesso retribuito,
le giornate di permesso sostitutive delle ex festività soppresse, i giorni
festivi, il periodo di assenza obbligatorio per maternità, i permessi connessi
alla normativa relativa ai portatori di handicap, le giornate di assenza per
donazione sangue e le giornate di permesso sindacale per riunioni con la
Direzione aziendale.
Il
premio di risultato non è computabile agli effetti di alcun istituto legale e/o
contrattuale ivi compresa l'incidenza sul trattamento di fine rapporto.
Il
premio di risultato è computato per dodicesimi in rapporto ai mesi di servizio
effettivamente prestati nell'esercizio finanziario di riferimento.
Avrà
diritto al premio il personale con contratto a tempo indeterminato in servizio
alla data del 31 dicembre dell'anno finanziario cui si riferisce il premio.
Per
quanto sopra, i contenuti economici rientreranno nel regime contributivo che,
secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale del 23.7.1993, verrà
definito in sede legislativa.
Il
presente accordo ha validità per il quadriennio gennaio/1997 - dicembre2000 e,
pertanto sino a tale ultima data nessun altro onere economico potrà essere
posto a carico dell'azienda per effetto di contrattazione integrativa aziendale
di secondo livello, secondo quanto previsto dal vigente Ccnl.
ART.5 - CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Le parti al fine di favorire il processo di recupero di nuovi livelli di
efficienza del sistema produttivo, indispensabile per mantenere un
posizionamento competitivo sul mercato, di mandare ad effetto criteri di
riduzione del ricorso agli appalti e contestualmente di operare in un'ottica di
ottimizzazione dell'impiego delle risorse interne, preso atto che la
realizzazione degli obiettivi di miglioramento costante del sistema deve
trovare puntuale riferimento, oltre che in nuovi modelli
organizzativi-produttivi, anche sul piano strettamente operativo, concordano
che:
ai
sensi dell'art. 23 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987, l'apposizione del
termine alla durata del contratto di lavoro è consentita anche nelle seguenti
ipotesi di assunzione di personale con qualsiasi qualifica:
1.
per un programma od una pluralità di specifici programmi quanto l'impegno per
ciascun programma non esaurisce la prestazione giornaliera e/o settimanale;
2.
quando si verifichino incrementi di attività per punte di lavoro connesse ad
eventi straordinari e di particolare rilievo nell'ambito radiotelevisivo dei
programmi e dell'informazione, e/o correlati ad impegni con organismi a
carattere internazionale.
In
tal caso le assunzioni a termine potranno avvenire anche con anticipo sugli
eventi medesimi purché siano ad essi preordinate;
3.
quando sia necessario sostituire personale in regime di distacco presso altre
strutture aziendali o presso consociate per un periodo non superiore ad un
anno;
4.
per nuove attività di tipo sperimentale.
Le
assunzioni a termine nelle ipotesi di cui ai punti 2 e 4 potranno avvenire
anche in sostituzione di lavoratori a tempo indeterminato distolti dalle
ordinarie incombenze ed adibiti all'esecuzione di attività connesse alle
previsioni di cui ai predetti punti.
I
lavoratori assunti a tempo determinato per le ipotesi di cui ai punti
precedenti non potranno superare il 10% dell'organico in forza a tempo
indeterminato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
Qualora
se ne ravvisi la necessità aziendale la suddetta percentuale potrà essere
elevata di comune intesa tra le parti stipulanti.
In sede
locale sarà fornita informativa semestrale ai rappresentanti sindacali sui
contratti a tempo determinato stipulati in applicazione della Legge n. 56187.
Le parti verificheranno entro giugno 1998 lo stato di applicazione del presente
accordo e gli effetti conseguenti, al fine di definire eventuali ulteriori
aggiornamenti attuativi della normativa.
Qualora
intervenissero modifiche legislative sulla materia le parti si incontreranno
per valutarne congiuntamente gli effetti.
In relazione
a quanto sottoscritto con riferimento all'applicazione della legge 56187 circa
i contratti a tempo determinato, l'Azienda si impegna a reperire, salvo casi
eccezionali per i quali è previsto un utilizzo di professionalità numericamente
limitato, il personale da assumere con contratto a tempo determinato
nell'ambito di appositi "bacini" costituiti tramite opportuni
accertamenti di idoneità, che verranno effettuati con finalità e modalità
analoghe alle selezioni.
Per
le nuove assunzioni a tempo indeterminato, l'Azienda si impegna ad effettuarle,
qualora sussistano la coerenza con la figura professionale e le caratteristiche
individuali necessarie, tra il personale maggiormente utilizzato con contratti
a termine inserito nei suddetti bacini".
Entro
il mese di maggio l'Azienda attiverà un confronto in sede sindacale sui criteri
da adottare per la costituzione dei "bacini".
ART.6 - ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO
DI LAVORO
In relazione a quanto previsto dalla nota a verbale dell'art. 10 del vigente
CCL, le parti convengono che con riferimento a quanto stabilito al co. 6 ed al
co. 7 dell'articolo 10 e, fermi restando i limiti giornalieri e settimanali
stabiliti al co. 1 dell'art. 17 del CCL, per le esigenze relative alla fiction
ed alle produzioni seriali in genere nonché per le realizzazioni connesse ad
avvenimenti di grande rilievo nazionale ed internazionale di durata complessiva
almeno settimanale, previo confronto con le oo.ss. locali, nella comunicazione
settimanale degli orari di lavoro, l'Azienda dovrà indicare in tabella anche
l'arco orario di previsione del lavoro complessivo giornaliero.
Per
le produzioni di durata superiore a quattro mesi consecutivi l'azienda
concorderà con le oo.ss. in sede locale le modalità e le figure professionali
interessate alla rotazione.
A
richiesta del lavoratore, l'eventuale conguaglio quadrimestrale derivante
dall'applicazione dell'art. 13 del vigente CCL, potrà essere trasformato in
giornate di recupero.
ART.7 - FONDO PENSIONE
COMPLEMENTARE
In applicazione delle modifiche normative introdotte con il D. Lgs. 124193 in
materia di forme pensionistiche complementari, le parti convengono di
riformulare l'articolo contrattuale relativo alla previdenza integrativa (art.
45 del CCL 9 maggio 1990 all.to 1) e di adeguare lo Statuto ed il Regolamento
esecutivo del Fondo di Previdenza RAI (CRAIPI) allegati al presente accordo
entro il 31 maggio 1997. A tal fine le parti convengono di incontrarsi in sede
tecnica entro il 18 aprile p.v..
In
tale direzione le parti concordano di procedere alla regolarizzazione delle
posizioni dei dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 28 aprile 1993, per
i quali l'adesione alla Cassa è volontaria ed ai quali si applicano
esclusivamente le norme legislative sopra richiamate.
Gli
stanziamenti a carico aziendale e le ritenute a carico dei lavoratori,
relativamente al pregresso, verranno effettuati mensilmente per quote riferite
al quadrimestre con le stesse modalità e saranno oggetto di successivo
confronto fra le parti.
Le
parti convengono, inoltre, di impegnare i propri rappresentanti nel Consiglio
di Amministrazione della CRAIPI ad approvare la Convenzione RAI/CRAIPI (all.to
2); a tale proposito si riconferma che nulla viene modificato in ordine alle
responsabilità attualmente gravanti su RAI ed alle garanzie che la medesima ha
sinora fornito.
Si
conferma infine l'attuale previsione dello Statuto che indica il Presidente del
Consiglio di Amministrazione della Cassa fra i membri del Consiglio designati
dalla RAI.
Si conviene di confermare gli accordi vigenti (all.to 3) in materia di fondo di
assistenza sanitaria, cosi' come istituiti con il CCL del maggio 1987,
sottoscrivendo l'articolo contrattuale allegato in cui si confermano i criteri
applicativi adottati sin dalla data di sottoscrizione del CCL sopra citato.
Qualora
il contratto con la controparte società di assicurazione dovesse in futuro
implicare un incremento degli oneri a carico del FASI, le parti si
incontreranno per valutarne congiuntamente i riflessi. .
ART. 8 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 28 aprile 1993 che
aderiscono all Cassa di Previdenza per i Dipendenti della Rai-Radiotelevisione
Italiana (CRAIPI vengono effettuati i seguenti versamenti mensili calcolati
sugli elementi retributivi utili e fini del computo del Trattamento di Fine
Rapporto ( con esclusione di quanto previsto e 6A comma dell'art. 25):
2%
a carico dell'Azienda
1 %
a carico del lavoratore
oltre
ad almeno il 50% del TFR maturato nell'anno solare o comunque fino alla data c
cessazione del rapporto di lavoro che sarà versato alla CRAIPI rispettivamente
il 3 dicembre di ciascun anno o entro il termine del mese nel quale cessa il
rapporto di lavoro Per i lavoratori di prima occupazione decorrente dal 28
aprile 1993 sarà versato l'intero TFR.
I
versamenti a carico dell'azienda e del lavoratore non potranno superare il
limite del 20, della retribuzione come sopra definita, con un importo massimo
pari a lire 2.500.00 annue; tale limite sarà automaticamente adeguato ad
eventuali future ridefinizioni legislative.
Il versamento
a carico dell'Azienda non è computabile agli effetti di alcun istituto legale
e/o contrattuale.
Nota
a verbale
Per
i lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data del 27 aprile1993 restano
il vigore le norme previste dall'art. 45 del CCL 9 maggio 1990 e degli accordi
sottoscritti il materia fino alla predetta data.
tra
la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. in persona del...........................
e
la CASSA ......................................
-
Premesso che scopo statutario della Cassa è quello di gestire, con decorrenza
dalla sua costituzione, i trattamenti previdenziali integrativi aziendali dei
dipendenti (o dei dirigenti) della RAI In attuazione degli accordi sindacali
che li prevedono e di amministrare i contributi degli iscritti e della Società
conferiti in esecuzione ditali accordi;
-
premesso che, per i trattamenti previdenziali integrativi aziendali maturati
per i periodi di servizio precedenti alla data di costituzione della Cassa, la
RAI ha continuato a provvedere con gestione al suo interno;
-
premesso che, di conseguenza, sia la Cassa che la RAI provvedono, ciascuna per
i periodi e le prestazioni di competenza, ad erogare i trattamenti
previdenziali integrativi ai dipendenti al momento della cessazione del
rapporto di lavoro;
-
considerato il carattere strutturalmente unitario del trattamenti previdenziali
integrativi assicurati a favore del dipendenti;
-
ritenuta, pertanto, l'opportunità di unificare l'erogazione di quei
trattamenti, ferma restando l'applicabilità delle rispettive discipline;
si
conviene quanto segue
1.
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
2.
AI momento della cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti, la RAI
comunicherà alla Cassa, in relazione all'opzione circa lì trattamento
prescelto, gli importi del trattamento integrativo previdenziale aziendale a
carico della sua gestione interna e provvederà ad accreditare alla Cassa le
somme corrispondenti con valuta Idonea a consentire la tempestiva erogazione.
3.
La Cassa è incaricata di erogare ai dipendenti interessati l'intero Importo del
trattamento integrativo previdenziale complessivamente maturato e pertanto, la
somma corrispondente all'importo di cui al precedente art.2 contestualmente
all'erogazione deil1mporto del trattamento previdenziale integrativo di sua
competenza. A tal fine, consegnerà al dipendente un conteggio unico, ancorché
contenente distinta menzione degli elementi di rispettiva competenza.
Di
conseguenza, la Cassa chiederà ai . dipendenti di sottoscrivere un documento
con l'indicazione dell'importo complessivo del trattamento erogato, dalla quale
risulti che, per la somma a carico della RAI, l'erogazione è stata fatta dalla
Cassa,. previo accredito delle corrispondenti somme da parte della RAI stessa e
con totale liberazione di quest'ultima.
4.
In caso di contestazioni relative alle somme di 'competenza della RAI, la Cassa
si impegna a darne immediata comunicazione.
5.
Nulla è modificato in ordine alle responsabilità attualmente gravanti sulla
RAI.
Letto,
approvato e sottoscritto.
Alfine
di prefissare uno strumento di intervento a carattere collettivo, finalizzato
ad una forma di tutela assistenziale, l'Azienda concorrerà con L. 500.000
erogabili entro il 31 gennaio di ciascun anno, per ciascun lavoratore con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio a tale data che abbia
aderito al Fondo Assistenza Sanitaria Interna per i dipendenti Rai (FASI-RAI)
istituito con accordo del 20 febbraio 1991.
Il
contributo di cui sopra non è computabile agli effetti di alcun istituto legale
e/o contrattuale.
Nel quadro delle intese intervenute in data odierna, le parti si impegnano ad
avviare entro il mese di giugno p.v. il negoziato per la costituzione delle
R.S.U. secondo gli indirizzi normativi fissati nell'accordo interconfederale
che regola la materia.
Le iniziative legislative, più volte rinviate, inerenti la regolamentazione del
comparto radiotelevisivo sia per gli aspetti relativi alle garanzie di pluralismo
del sistema informativo e produttivo nonché per quelli afferenti al molo del
servizio pubblico attualmente garantito dalla RAI in qualità di concessionario,
hanno determinato un quadro di complessiva problematicità e, conseguentemente,
di necessari rinvii nella definizione di assetti organizzativi e di figure
professionali che, allo stato, le parti decidono comunque di superare.
Pertanto
le parti sottoscrittrici dell'accordo integrativo concordano di dare corso agli
impegni assunti, con l'accordo del 61411995 sulla classificazione nonché a
quelli successivi del 281711995, entro il 10 gennaio 1998 con il preciso
intento di procedere anche alla ridefinizione di quelle figure professionali
che, in relazione alla introduzione di processi organizzativo-produttivi e/o
alle innovazioni tecnologiche, consentano un recupero di produttività e di
efficienza, adottando, ove necessario, lo strumento della sperimentazione.
Coerentemente
con la predetta impostazione e con l'obiettivo di pervenire a livelli di maggiore
efficacia e competitività degli attuali assetti organizzativo - produttivi
tenuto anche conto delle modalità operative definite dai sopra richiamati
accordi a livello nazionale e locale, le parti convengono che:
·
nelle sedi regionali i coordinatori tecnici provvederanno alla messa a punto
delle telecamere ed al loro posizionamento in condizioni di illuminazione e di
inquadratura predeterminato dall'operatore nonché a tutte le operazioni
relative alla messa in onda dei notiziari;
·
nei centri di produzione si procederà all'avvio della sperimentazione della
figura dello specializzato della produzione nella sua interezza, finalizzata
allo snellimento e flessibilizzazione dei modelli produttivi, secondo l'accordo
del 28 luglio 1995.
Le
parti altresì procederanno a partire dal 1° maggio 1997 alla individuazione
delle figure professionali che, previa idonea rivisitazione del profilo stesso
ed eventuale sua sperimentazione nel contesto organizzativo-produttivi
aziendale, concretando significativi miglioramenti di produttività e di
efficienza nell'area di utilizzazione, potranno rientrare nel progetto di
riassetto dell'inquadramento.
Roma,
5 aprile 1997
Lettera alle organizzazioni sindacali
ART.11 - CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
L'azienda
si impegna ad applicare integralmente a tutti i dipendenti assunti con
contratto a tempo determinato la normativa prevista dal vigente CCL
"Quadri, Impiegati, Operai".
L'azienda
conferma che a tutto il personale a tempo determinato, su espressa delega,
verranno trattenuti i contributi sindacali.
Si
conferma che, ai fini della costituzione dei "bacini" di cui
all'articolo contrattuale sottoscritto il 5 aprile 1997, ai candidati verranno
richiesti requisiti analoghi a quelli previsti per la partecipazione alle
selezioni e quindi senza esclusione di eventuali partecipanti che hanno vincoli
di parentela con i dipendenti.
Roma
5 aprile 1997
Lettera alle Organizzazioni sindacali
ART.12 - ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO
In relazione agli accordi sottoscritti in merito all'articolazione dell'orario
di lavoro, l'azienda conferma l'applicabilità dell'accordo raggiunto in materia
- per la particolarità della situazione - presso il Centro di Produzione di
Napoli per la realizzazione della soap opera "Un posto al sole".
Le
parti confermano la disponibilità a perfezionare avanti il Tribunale di Torino
una transazione che - in relazione agli accordi sottoscritti in data... in
merito all'interpretazione delle norme contrattuali sull'orario di lavoro -
preveda:
-
la rinuncia di tutti i ricorrenti della causa Doriana Bertino + altri contro
Rai (RG. n. 358/1996) ad avvalersi della sentenza del Pretore di Torino n.
8684196 del 12 settembre/23 dicembre 1996, da intendersi comunque superata
dalla conciliazione stessa;
-
la rinuncia della RAI al ricorso in appello;
l'integrale
compensazione tra le parti delle spese legali.
Minimi tabellari
|
|
CLASSI
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
|
|
dal..1.1.1997
L.101.940
L.
93.930
L.
87.380
L.
80.830
L.
75.000
L.
68.450
L.
62.620
L.
58.250
L.
52.430
L.
46.600
L.
42.230
L.
36.410
|
|
dal..1.5.1998
L.169.900
L.156.550
L.145.630
L.134.710
L.125.000
L.114.080
L.104.370
L.
97.080
L.
87.380
L.
77.670
L.
70.390
L.
60.680
|
|
CLASSI
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
|
|
aprile1998
L.543.690
L.500.970
L.466.020
L.431.070
L.400.000
L.365.050
L.333.980
L.310.680
L.279.610
L.248.540
L.225.240
L.194.170
|
|
aprile 1999
L.1.087.380
L.1.001.940
L. 932.040
L. 862.140
L. 800.000
L. 730.100
L. 667.960
L. 621.360
L. 559.220
L. 497.080
L. 450.480
L. 338.340
|
|
aprile 2000
L.1.766.990
L.1.628.150
L 1.514.560
L.1.400.970
L.1.300.000
L.1.186.410
L.1.085.440
L.1.001.710
L. 908.730
L. 807.760
L. 732.030
L. 631.060