scadenza 31 dicembre 2005 per la parte retributiva - 31
dicembre 2007 per la parte normativa
IPOTESI DI
ACCORDO
In
data 23 dicembre 2004 in Roma,
tra
la RAI - Radiotelevisione
Italiana S.p.A., Rai Way S.p.A., Rai Sat S.p.A., Rai Cinema S.p.A., Rai Click
Sp.A. e Rai Net S.p.A.,assistite dall’Unione degli Industriali di Roma
e
SLC-CGIL, FISTEL-CISL e
UILCOM-UIL, assistite dalle rispettive strutture territoriali e dal
coordinamento nazionale RAI
Si è stipulata la seguente ipotesi
immodificabile di accordo di rinnovo del contratto
collettivo di lavoro dell’8 giugno 2000, la cui applicazione è subordinata
all’approvazione dei competenti organi aziendali e dei lavoratori delle Società
del gruppo.
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Nell'affrontare il rinnovo del Contratto
Collettivo di Lavoro per Quadri, Impiegati e Operai del Gruppo Rai, le parti
contraenti hanno preliminarmente convenuto sull’importanza e delicatezza della
trattativa, con riferimento al suo intrinseco valore, ma, in particolare, al
quadro di profondo mutamento nel quale esso si inquadra.
Il processo di riorganizzazione dell'Azienda
avviato a partire dal 1° ottobre 2004 ha determinato una fase di cambiamento
nella struttura e nei processi che regolano la vita dell’Azienda medesima, a
partire dal quale le parti convergono in ordine alla
prospettiva di definire, tramite lo strumento degli accordi da sottoscrivere,
un nuovo sistema di regola.
Inoltre, è da considerare, rispetto alle
vicende del Gruppo, l'entrata in vigore della nuova legge di sistema che, oltre
a regolare elementi di novità del sistema
radiotelevisivo, come ad esempio il c.d. digitale terrestre, ha determinato i
presupposti per un cambiamento anche dell’assetto societario, dando l’avvio
all’ingresso di soggetti privati nel capitale.
Di fronte a tale quadro di riferimento, le
parti hanno concordato sulla necessità di sostenere un confronto che abbia lo scopo di garantire l’equilibrio – sociale ed
economico – per la parte di competenza del tavolo.
A questo proposito, le parti medesime si
sono date atto, nella stipula del presente accordo, del comune impegno di individuare
come obiettivo primario e condiviso quello della tutela dell'occupazione e
della professionalità esistente all’interno dell'Azienda. A tale riguardo,
l'Azienda è sin d'ora in grado di confermare i livelli occupazionali attuali
con riferimento al 2005.
Pur nella esigenza
di dover individuare fasi diverse e successive nelle quali definire i
molteplici aspetti da regolare, dunque, le parti hanno inteso delineare un
percorso negoziale – parte del quale di immediata attuazione e parte da
proseguire e definire entro il 31 maggio 2005 – del quale la condivisione
rappresenta valore fondante e volto complessivamente alla ricerca di equilibri
e soluzioni finalizzate alla piena occupazione e valorizzazione delle risorse a
tempo indeterminato e a tempo determinato presenti in Azienda.
Le parti si
danno atto dell'esigenza di adeguare il sistema di
relazioni industriali in vigore, sottoscritto l’8 giugno 2000, da un lato al
mutato assetto organizzativo dell'Azienda e, dall'altro, al mutato scenario nel
quale l'Azienda è chiamata ad operare, che richiede maggiore efficacia ed
efficienza nell'espletamento delle attività afferenti le relazioni sindacali.
In particolare, appare necessario ricondurre
nell'ambito di un unico contento le attività attualmente
di competenza di svariati e differenziati organismi di fatto non attivati o
attivati in modo non rispondente alle attese e alle necessita effettive.
A tale proposito, viene
istituita una Commissione Paritetica Azienda Sindacato che ricomprende tutte le
funzioni demandate, in via ordinaria, alle parti.
In particolare, ci si riferisce alla trattazione di
questioni di carattere generale di interesse sindacale, alle informative –
espressamente previste dai protocolli o puntualmente richieste dalle OO.SS –;
all’interno di tali macro temi, dovranno essere comprese anche le tematiche
attinenti la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le materie
attualmente di competenza dell’Osservatorio Nazionale di cui al punto 2. del Sistema di Relazioni Industriali ex Accordo 8 giugno
2000. In relazione a quanto precede, sono da
intendersi abrogate le disposizioni di cui ai punti 2. e
5.1. del citato Accordo 8 giugno 2000.
Resta espressamente esclusa dalla competenza
della Commissione Paritetica la trattazione delle vertenze individuali, che verranno promosse dalle OO.SS. secondo
le modalità tuttora in atto.
A prescindere dei livelli di
interlocuzione delle OO.SS. sulle materie di
cui al punto 1.1 dell'Accordo 8 giugno 2000, capitolo Relazioni Industriali, le
relative questioni potranno comunque essere affrontate anche in sede di
Commissione Paritetica.
La Commissione si riunirà una volta ogni tre
mesi, con un ordine del giorno che dovrà essere definito anche stilla base
delle indicazioni e richieste al riguardo avanzate dalle OO.SS.
e chiuso almeno 15 giorni prima della data
dell'incontro.
Nel caso in cui i temi in discussione comprendano questioni di livello locale a rilevanza
nazionale, la Commissione sarà all’occorrenza integrata da un componente della
R.S.U. competente per ciascuna delle OO.SS. firmataria
del presente accordo.
I permessi sindacali per la partecipazione
alla Commissione Paritetica sono da intendersi rilasciati a titolo di permesso
per incontri con la Direzione Aziendale.
Le richieste
di incontro su temi specifici dovranno essere
riportate all’interno dell’ordine del giorno della Commissione Paritetica,
fatta eccezione per le procedure di conciliazione riferite alla proclamazione
di scioperi (v. accordo 22 novembre 2001) e le questioni che. Per loro natura, debbono essere trattate in periodi di tempo precisi e in
alcun modo rinviabili.
Vengono confermati due livelli relazionali: il
primo, nazionale, troverà la sua sede, appunto, nella Commissione Paritetica,
con le limitate eccezioni sopra richiamate, e il secondo, locale, che
continuerà a trattare le questioni che già oggi gli sono proprie.
In relazione a quanto precede, si confermano i contenuti
del vigente sistema di relazioni industriali, limitatamente a quanto segue e
tenuto conto delle modifiche automaticamente derivanti dall'istituzione della
Commissione Paritetica, con particolare riferimento a modalità, tempistica e
sede dei relativi incontri tra Azienda e il Sindacato:
A) materie
di confronto a livello nazionale (punti 1.1 e 1.2 Accordo 8 giugno 2000,
capitolo Relazioni Industriali), da integrare con la competenza in materia di
interpretazione, integrazione e applicazione delle norme contrattuali e, in
genere, degli accordi stipulati a livello nazionale
B) materie
di confronto a livello locale (punto 1.3); a tale riguardo, in funzione delle
modifiche organizzative intervenute a decorrere dal 1° ottobre 2004,
l’interlocuzione delle OO.SS. nelle materie in esame
avverrà con le strutture aziendali competenti, e in particolare:
·
per la produzione televisiva, la funzione
Personale della Direzione della Produzione;
·
per la produzione radiofonica con la funzione
Risorse Radiofoniche della Direzione della Radiofonia;
·
per le Sedi Regionali con i Direttori di Sede
ed, eventualmente, rappresentanti della Direzione Coordinamento Sedi;
·
per le attività amministrative e di staff con
le competenti strutture della Direzione Risorse Umane e Organizzazione;
·
per le Società del Gruppo diverse da Rai spa
con i rispettivi responsabili del Personale.
C) procedure di conciliazione delle
controversie individuali e plurime (Punto 3.). Quanto alle controversie
plurime, l’eventuale esame della controversia in terza istanza
avverrà in sede, di Commissione Paritetica,
D) Commissione Pari Opportunità (punto 5.2).
In aggiunta a quanto contenuto nel documento
di premessa del presente accordo, l'Azienda ha preso positivamente atto della
richiesta avanzata dalle OO.SS. in
merito all’attivazione di un percorso teso ad affrontare il tema dei lavoratori
a tempo determinato.
A tale proposito, le parti hanno concordato
di avviare un confronto entro la fine del mese di gennaio
2005.
In particolare, le OO.SS.
hanno chiesto che tale confronto si articoli sulle
materie di seguito indicate:
·
definizione della durata dei contratti a tempo
determinato da bacino;
·
impegno pluriennale garantito;
·
riconoscimento dei diritti sociali quali l’Assistenza
sanitaria integrativa, CRAIPI, indennità di malattia, pagamento dei contributi
utili ai fini dell’indennità di disoccupazione;
·
estensione dei diritti contrattuali quali il premio di
risultato, il riconoscimento dell’anzianità di classe di inquadramento;
·
verifica annuale dell’assorbimento nell’organico a
tempo indeterminato secondo le priorità già previste dagli accordi di bacino.
A tale proposito, l'Azienda, preso atto
delle richieste di cui sopra, si è impegnata a presentare alle OO.SS. un progetto complessivo di
disciplina della materia.
Le parti si danno atto, peraltro, che
l'impianto economico del presente accordo consente di dare ai lavoratori a
tempo determinato un importante segnale di attenzione
sotto il punto di vista retributivo.
Facciamo
riferimento alle intese intercorse durante le trattative riferite al rinnovo
del Contratto Collettivo di Lavoro per gli impiegati ed operai della Rai, in ordine all'esigenza di garantire attenzione a
tutti i comparti produttivi dell'Azienda e, in particolare, alla situazione dei
Centri di Produzione di Torino e Napoli
che, fisiologicamente, in funzione degli assetti della produzione radiofonica e
televisiva italiani, presentano, in generale, alcuni aspetti di criticità in
merito alla effettiva possibilità di ospitare produzioni in grado di saturarne
pienamente le rispettive potenzialità, che, pure, negli ultimi anni, sono state
sfruttate in maniera che si valuta assai proficua.
In relazione a quanto precede, Vi confermiamo di
concordare sull'opportunità che le questioni attinenti gli impegni produttivi
dei citati Centri di Produzione di Torino e Napoli siano oggetto di incontri a
livello nazionale che si tengano in sede locale e siano anche finalizzati ad
inserire tali impegni in un quadro complessivo armonico e rispettoso delle
proporzioni e delle capacita produttive di ciascun centro, ferma restando la
salvaguardia dei complessivi interessi aziendali e delle opportunità di
business dell’Azienda.
Con i migliori
saluti.
SEDI
REGIONALI
Le parti –
nel darsi atto della necessità di dare concretamente seguito alle dichiarazioni
di principio più volte enunciate e condivise in ordine alla
centralità del territorio nell’ambito del servizio pubblico radiotelevisivo –
hanno concordato sull'opportunità di avviare, nell'ambito del processo di
rivalutazione delle sedi regionali, la revisione dell'area delle riprese
televisive.
Su tale terreno esse hanno individuato spazi
di valorizzazione e arricchimento delle risorse professionali presenti in Azienda,
nonché l'opportunità concreta di riportare all’interno
dell'Azienda medesima alcune attività – o almeno parte significativa di esse –
oggi svolte in appalto o, comunque, con il contributo di risorse esterne.
In particolare si è concordato quanto segue:
- previa
verifica Direzione aziendale e R.S.U. sulla situazione
dei carichi di lavoro presenti e compatibilmente con l’organico disponibile,
all’interno di tutte le sedi regionali verrà effettuata una selezione del
personale interno con qualifica di tecnico (esclusi i coordinatori) e di
specializzato della produzione, al fine di individuare quattro lavoratori che, in aggiunta alle mansioni
attualmente svolte, provvederanno, con camera in postazione fissa, ad effettuare
riprese in studio e in esterno, queste ultime riferite esclusivamente a
produzioni di rete o consistenti nella mera ripresa di eventi, collegamenti in
diretta, stand up, sotto la guida di un regista, con esclusione delle riprese
con modalità ENG e che in ogni caso prevedano la confezione di immagini per
servizi giornalistici destinate ai notiziari e alle rubriche giornalistiche,
regionali e nazionali;
- il processo di selezione di cui al punto
che precede verrà avviato entro 60 giorni dalla
sottoscrizione presente accordo e l'attribuzione delle relative mansioni
aggiuntive partirà entro 30 giorni dalla conclusione di tale processo ed avrà
valenza sperimentale fino al 30 giugno 2006, al fine di poter valutare le
effettive conseguenze sul volume degli appalti, nonché la compatibilità con i preesistenti
carichi di lavoro;
- le attività aggiuntive verranno
retribuite con una indennità di 50 euro lordi mensili per 12 mensilità,
comprensiva di ogni istituto legale e contrattuale
- fermo restando che l'applicazione avverrà
esclusivamente nell'ambito delle Sedi Regionali, al termine del periodo di
sperimentazione verrà avviata una verifica a livello
locale; i risultati della verifica saranno poi trasferiti alla Commissione
Paritetica Nazionale;
-
le opportunità di inquadramento del personale di
produzione delle sedi regionali prenderanno a riferimento i criteri adottati
per il personale dei CPTV.
Le parti
convengono che, a decorrere dal 1° febbraio 2005, la Commissione Paritetica
inizierà ad esaminare i temi legati alla riclassificazione del personale, ivi
compresi i quadri, per completare il processo iniziato con il CCL dell' 8 giugno 2000.
Le modifiche dei livelli di
inquadramento del personale avranno decorrenza dal 1° gennaio 2006.
Le parti si impegnano
ad incontrarsi entro il 31 marzo 2005 per definire un piano propedeutico
all’utilizzo delle risorse disponibili per i progetti di formazione continua.
Le parti si impegnano
a definire entro il 30 giugno 2005 una disciplina organica della materia anche
in relazione a quanto previsto dalle disposizioni di legge.
Con riferimento agli accordi sulle c.d.
agibilità sindacali sottoscritti nel 1998 le parti interpretando in via
autentica quanto definito alla lettera g) chiariscono che le sei ore annue di assemblea relative alle RSU possono essere indette da
tale organismo esclusivamente a maggioranza dei componenti.
Si ribadisce per
tanto che eventuali assemblee richieste da singoli rappresentanti dovranno
essere autorizzate dalle segreterie nazionali/territoriali ed imputate al loro
monte ore.
Nel confermare che la tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori è un obiettivo di primario interesse aziendale
sul quale continuerà ad essere prestata la massima attenzione, si evidenza che la materia è disciplinata dalla legge e non
può essere oggetto di negoziazione tra le parti.
Eventuali verifiche e proposte sul tema
potranno essere comunque portate all'attenzione della
Commissione Paritetica.
Le parti convengono che i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza possano indire assemblee sui temi attinenti al loro
incarico, in aggiunta a quelle riconosciute alle R.S.U,
nei limiti di due ore annue.
Le parti convengono che i PR e il PG
potranno essere fruiti in maniera frazionata mediante permessi della durata di
due ore che, peraltro, non potranno essere legati ad
altre causali di assenza.
I permessi per handicap di cui all’art. 33,
L.104/92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché
i riposi orari per allattamento, non comportano una riduzione della spettanza
di ferie annue.
DETERMINAZIONE
CONFINE TRA LAVORO GIORNALISTICO E NON
Le parti si impegnano a definire, entro il 30 giugno 2005, più
precisi confini tra le attività di natura giornalistica e quelle di natura non
giornalistica al fine di una coerente individuazione delle mansioni del
personale disciplinato dal C.C.L. quadri, impiegati e operai.
RAI - TRADE
Nell'obiettivo di completare il processo di estensione del C.C.L. a tutte le Società del gruppo le
parti confermano la volontà di applicare tale contratto anche a Rai – Trade e a
tal fine si incontreranno entro il 28 febbraio 2005 per analizzare i termini e le
modalità di estensione nei limiti di compatibilità.
In ogni caso ai dipendenti di Rai - Trade verranno applicati i medesimi benefici economici derivanti
dal presente accordo e con le stesse decorrenze, seppur adattati alla diversa
realtà organizzativa.
In applicazione di
quanto convenuto con gli accordi sottoscritti in data 16.04.2003 e 27.05.2003
ed al fine di armonizzare i trattamenti economici e normativi del personale che
svolge attività analoghe in contesti similari, viene riconosciuta con
decorrenza 01.01.2005 l'indennità mancata limitazione orario di lavoro alle
seguenti categorie di dipendenti:
a)
al personale impiegatizio inserito nell'ambito
degli uffici di gestione del personale di produzione delle riprese interne e
delle riprese esterne di Milano, Napoli e Torino qualora l'orario di lavoro sia
programmato in turni di lavoro 7 giorni su 7;
b)
al personale impiegatizio inserito nell’ambito
degli uffici di gestione del personale di produzione dedicato alle testate
giornalistiche televisive nazionali – in considerazione della peculiarità
dell’attività svolta e delle analogie con gli uffici di produzione dei Centri
di Produzione – qualora l'orario di lavoro sia programmato in turni di lavoro 7
giorni su 7;
c)
c) agli
specializzati tecnologici elettricisti e termofrigoristi e ai tecnici delle
centrali elettriche, telefoniche e condizionamento che operano a supporto delle
aree produttive p.e. Saxa Rubra, Teulada, ecc.), qualora l'orario di lavoro sia
programmato in turni di lavoro 7 giorni su 7;
*****
Al personale di
RAI WAY cui è
stata riconosciuta la somma di 95,00 euro l.m. in applicazione di quanto
convenuto con gli accordi di aprile e maggio 2003, tale somma verrà sostituita
dalla indennità mancata limitazione orario di lavoro, con decorrenza 1.01.2005.
*****
Al personale
inserito nell'ambito dell' "allestimento
studi" (scenografia, costumi e trucco) dei Centri di Produzione che alla
data di sottoscrizione del presente accordo non beneficia dell'indennità
mancata limitazione orario di lavoro, in considerazione della peculiarità del
lavoro svolto a diretto contatto con la produzione, in analogia con il
personale direttamente impegnato nella produzione televisiva operante nella
medesima struttura, viene riconosciuta la predetta indennità con decorrenza
1.01.2005, ad eccezione del personale impiegatizio.
Le parti
confermano che l'assegnazione dell’indennità al personale sopra citato
costituisce una eccezione al principio della
attribuzione della indennità mancata limitazione orario di lavoro al solo
personale operante direttamente in produzione, con una pianificazione di turni
di lavoro 7 giorni su 7, e non potrà essere estesa in via analogica ad altra
realtà.
NOTA A
VERBALE
Le parti si incontreranno entro il 28 febbraio al fine di valutare
l'eventuale attribuzione della indennità mancata limitazione orario di lavoro
al personale impiegatizio operante nell'ambito di uffici di gestione del
personale di produzione della Direzione Radiofonia, nonché agli impiegati
addetti alla “gestione impianti di
illuminazione e produzione/gestione materiale” (c.d. parco lampade) nell'ambito
della Direzione Produzione TV, qualora operino con modalità analoghe al
personale indicato alla lettera a).
INDENNITA' 8%
Ai capi operai
assegnati al livello 3 viene riconosciuta la indennità di cui al comma 3 della nota a
verbale inserita all’art. INDENNITA' MAGGIORI PRESTAZIONI del CCL 8.06.2000.
NOTA A
VERBALE
Le parti si incontreranno entro il 28 febbraio al fine di valutare
l'eventuale attribuzione della indennità 8% ai tecnici di livello 3 e 2 dei
settori di manutenzione della Direzione Acquisti e Servizi.
REGIME MAGGIORAZIONI: OMOLOGAZIONE
Sempre nell'ottica di pervenire ad una migliore omogeneizzazione
dei trattamenti economici e normativi tra categorie di dipendenti operanti in
medesimi contesti produttivi, anche a seguito di quanto già definito con
l'accordo del 18.07.2002, si conviene di inserire a decorrere dal 1.01.200 –
per il personale precedentemente regolato dall'art. 13 del CCL 6.04.1995 e per
quello ed esso equiparato – il forfait
(derivante dalla differenza tra le indennità del 33% e del 25% del CCL
6.04.1995 e la indennità dell' 8% che, a norma del CCL 8.06.2000, le
sostituisce) nella base di calcolo delle maggiorazioni, con i medesimi criteri
ed entro i limiti previsti per il personale precedentemente regolato
dall’art.12 lett.a) del CCL 6.04.1995.
GARANZIA MAGGIORAZIONI EX ACC. 18.7.2002
Le parti
convengono di riconoscere anche per la prossima vigenza contrattuale la somma
compensativa dello eventuali differenze retributive
tra precedente ed attuale sistema di remunerazione delle maggiorazioni ai sensi
di quanto disposto al comma 4 del paragrafo "omologazione del regime delle
maggiorazioni" dell’accordo 18.07.02.
In assorbimento ed in sostituzione di quanto
previsto dal Protocollo 23.07.1993 in tema di carenza
contrattuale, ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data
odierna, proporzionalmente ai periodi di servizio effettivamente prestati nel
periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2004, verrà
corrisposto un importo “una tantum” –
riferito al parametro del livello 4 – pari a euro 400,00 l. che verrà erogato con
le competenze del mese di febbraio 2005.
Si conviene di procedere ad un aumento dei
minimi tabellari nei seguenti termini, riferiti al Parametro del livello 4:
- incremento di euro 44,00 l.m. con
decorrenza 01.10.2004.
Per tale incremento non troverà applicazione
la rivalutazione degli aumenti periodici di anzianità
di cui al punto 3 dell'art. 27 del c.c.l.
- ulteriore incremento di euro 44,00
l.m. con decorrenza 01.01.2005.
Per tale incremento la rivalutazione degli
aumenti di anzianità di cui all'articolo sopra
indicato avverrà esclusivamente con riferimento ai primi cinque aumenti
maturati dalla data di assunzione e pertanto non verrà applicata per gli
aumenti biennali maturati e maturandi che eccedano il quinto in vigenza
contrattuale.
Lettera
alle OO.SS.
Vi
confermiamo che, per i lavoratori a tempo indeterminato il maggior costo della
polizza triennale FASI relativo al 2005 – nella misura
di euro 140,00 per ciascun dipendente associato – verrà sostenuto dall’Azienda.
Con riferimento al maggior costo dalla
polizza relativo al restante biennio 2006-2007, Vi
comunichiamo che l'argomento sarà oggetto di definizione in occasione del
confronto tra le parti che affronterà il biennio economico 2006-2007.
DECORRENZA
E DURATA
L’odierno contratto collettivo di lavoro
scadrà il 31 dicembre 2005 per la parte retributiva e il 31 dicembre 2007 per
la parte normativa.