IPOTESI DI ACCORDO
POSTE
ITALIANE S.p.A.
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il CCNL stipulato in data 11 luglio
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le Parti intendono definire l’assetto retributivo per
il biennio 2005-2006 secondo i principi del Protocollo 23 luglio 1993 ed in
coerenza con i tempi previsti dallo stesso CCNL ;
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le Parti convengono sul fatto che il contesto attuale
e potenziale sia di tipo economico che regolamentare richieda l’esigenza di
operare una serie di scelte responsabili che, tenendo conto delle esigenze dei
lavoratori e dell’azienda, operino in una logica di compatibilità economica
complessiva;
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in tal senso si danno atto che i positivi risultati
economici prodotti dall’Azienda costituiscono elemento di apprezzamento nella
complessiva dinamica del confronto, convenendo sulla necessità che il percorso
di efficientamento e sviluppo di Poste Italiane debba
essere proseguito in tempi rapidi;
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tale impegno condiviso è coerente con la necessità di
garantire gli obiettivi di stabilità e di certezza delle regole nell’attuale
fase di consolidamento e sviluppo dell’azienda;
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in tale contesto, una chiara e celere definizione del
tema connesso al rinnovo della parte economica del CCNL costituisce fattore
rilevante per proseguire nel complessivo processo di crescita di Poste Italiane
Si conviene quanto segue.
1) Criteri di definizione degli incrementi
economici
Le Parti convengono
che gli interventi di incremento previsti nella
presente intesa sono caratterizzati dai seguenti criteri di riferimento:
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Recupero
dell’inflazione del biennio precedente 2003-2004 all’interno di un quadro di
performance aziendali positive pari a € 14,62 medi
pro-capite
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Incrementi
Biennio 2005-2006, pari a € 65,81 medi pro-capite.
E’ prevista inoltre la
rivalutazione degli istituti contrattuali relativi al sistema di refezione ed
all’indennità di cassa, secondo criteri, modalità ed importi definiti ai punti
successivi.
2) Minimi
tabellari
Al personale in servizio
competono, in relazione al livello di inquadramento, i
trattamenti annui lordi, tempo per tempo vigenti, di cui all’allegato 1) alla
presente intesa.
Tali trattamenti vengono riconosciuti secondo le cadenze previste dallo
stesso allegato al personale in servizio
a ciascuna delle predette date.
Le Parti convengono che in occasione
del prossimo rinnovo si procederà alla verifica e all’eventuale conguaglio dell’effettivo
scostamento tra l’inflazione
reale del biennio 2005-2006 e gli incrementi riconosciuti.
3) Indennità
di cassa
A
decorrere dal mese
di maggio 2005, l’indennità prevista dall’art. 68 del CCNL, viene stabilita
nella misura lorda mensile di € 89,24, pari a € 3,43 giornalieri.
Si
conviene inoltre che, sempre a decorrere dal mese di maggio 2005, l’indennità
di cassa di cui all’art. 68 del vigente CCNL viene
riconosciuta in misura intera alle risorse individuate al punto 2) lettera a) (addetti agli sportelli
degli Uffici Postali retti da personale non Quadro), ferme restando le
condizioni organizzative previste dal punto 1) del citato articolo.
4) Sistema di refezione
A
decorrere dal mese di maggio 2005 il valore del trattamento previsto dall’art.
78 del CCNL, punto 1), viene stabilito nella misura di
€ 4,00 giornalieri, ferme restando le condizioni previste dal medesimo articolo.
A
decorrere dal mese di maggio 2005, il valore dell’importo previsto dall’art. 78
del CCNL, punto 2), viene stabilito nella misura lorda
mensile di € 26,00; tale importo non è utile ai fini della retribuzione indiretta e differita, ivi compreso il
trattamento di fine rapporto.
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Viene inoltre riconosciuto un
importo una-tantum a titolo di competenze
contrattuali arretrate secondo la tabella allegata (all.2)
con le competenze del mese di maggio 2005.
Tali
somme vengono corrisposte esclusivamente al personale
con contratto a tempo indeterminato e contratto di apprendistato in servizio
alla data di sottoscrizione del presente accordo e non concorrono ai
fini della retribuzione indiretta e
differita, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
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Per Poste Italiane S.p.A. |
per le
OO.SS. |
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SLC-CGIL |
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SLP-CISL |
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UIL
POST |
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FAILP-CISAL |
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SAILP-CONFSAL |
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UGL
COMUNICAZIONI |