POLIGRAFICI -
RIFERIMENTO CCNL 22
luglio 1999
VERBALE
DI ACCORDO
Il
giorno 15 marzo 2001 in Roma, presso la sede della Federazione Italiana Editori Giornali tra
la
Federazione Italiana Editori Giornali l'Associazione Stampatori Italiana
Giornali
e il Sindacato
Lavoratori Comunicazioni
la
Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni l'Unione Italiana
Lavoratori della stampa spettacolo informazione e cultura
in attuazione di quanto previsto dal 1° e
2° comma dell'art.2 delle norme generali del contratto nazionale di lavoro per
i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed
agenzie di stampa nonché di quanto previsto dall'allegato protocollo
governativo del 3 luglio 1993 per quanto concerne il rinnovo della parte
retributiva della disciplina collettiva
si
è convenuto
il
rinnovo del biennio gennaio 2001-dicembre 2002 della parte economica della
vigente disciplina collettiva poligrafica sulla base dei seguenti criteri e
modalità:
1) Incrementi
dei minimi tabellari
Il
valore minimo tabellare per il livello 6 (parametro 208) in atto al 31 dicembre
2000 è incrementato di L.135.000 a regime. Il suddetto valore verrà corrisposto
sulla base delle seguenti cadenze: L.67.500 da 1° gennaio 2001, L.67.500 dal 1°
gennaio 2002.
Il
suddetto aumento definisce per il quadriennio 1999/2002 gli andamenti
inflazionistici, programmati e reali, relativi allo stesso.
Per
gli altri livelli retributivi gli incrementi tabellari risultano determinati
sulla base dei parametri in vigore al 31 dicembre 2000 e con il frazionamento
sopra indicato.
2) Fondo
nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani
La
vigente aliquota contributiva di solidarietà (10,75%) a carico delle aziende,
prevista dall'art. 4 della parte 5A del contratto nazionale di
lavoro7 22/7/1999, è elevata
all'11,75%
a decorrere dal 1°gennaio 2001 al
12,75%
a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Resta
invariata la misura dell'aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80%,
comprensiva della quota a carico del dipendente dello 0,50%.
Le parti entro il 30 settembre 2001
concorderanno gli interventi correttivi della
normativa regolamentare del
Fondo idonei ad assicurare
prospettive di maggior equilibrio gestionale dello stesso. ivi compresa la
modifica della normativa dell'art. 20 bis - prepensionamento - per allineare
l'integrazione dell'anzianità contributiva del trattamento di prepensionamento
ai criteri fissati dalla nuova legge dell'editoria (da 5 a 3 anni).
3) Classificazione
unica del personale
In
attuazione di quanto previsto dalla nota a verbale n.2, dell'art.19 delle norme
generali del vigente ccnl alla classificazione unica del personale sono apportate,
con le decorrenze previste, le seguenti modificazioni ed integrazioni:
Art.1
- Abolizione di qualifiche
A
decorrere dal 1° settembre 2001 sono abolite dallo schema classificatorio di
cui all'art.19 delle Norme Generali le qualifiche di seguito indicate.
Tali
qualifiche verranno riportate in apposito allegato al contratto con indicazione
dell'originario livello di inquadramento e relativo minimo tabellare.
Livello 7: Marconista traduttore
Livello
6: Addetto alla impostazione e preparazione del pannello nelle
macchine
meccanografiche
Cartografo
Livello
5: -
Compositore
a macchina
Perforatore
TTS
Compositore
a mano
Cromista
Livello
4: Telescriventista di
giornali quotidiani
Stampatori fotografi
nelle agenzie di stampa
Stereotipisti
Fonditore
Addetto alla produzione di matrici di stampa
Torcoliere
Addetto
alla perforazione e verifica dati
Fotografo
impiegato nei quotidiani che provvede anche alla stampa del materiale
Operatore
fac-simile
Livello
3
Addetto
alle macchine calcolatrici
Adremista e addetto a macchine similari
Operatore apparecchi radio
Dattilografo
Addetto a mansioni di scritturazione e
copia
Addetto alla riproduzione su matrici delle zone perforate in
telescrivente previa suddivisione del notiziario delle agenzie di stampa
Addetto
alla stampa con macchina a sistema offset e alla fascicolazione con macchina
automatica o semiautomatica nelle agenzie di stampa
Stampatore
duplex o a macchina piana di seconda
categoria
Operatore
telefoto - telecopiatrice
Livello
2:
Montatore e fresatore
Addetto al clisciografo
Addetto alla
macchine compositrici
Livello
1
Guardarobiera
Portatore abbonati
Art.2
- Nuove professionalità
A
decorrere dal 1° settembre 2001 vengono istituite nell'ambito del regime classificatorio
e nelle aziende ove sia attuato il modello di organizzazione del lavoro
conseguente le seguenti nuove professionalità.
1) Esperto
marketing (livello
8)
Profilo: "lavoratore che, nelle
aziende in cui sia prevista la relativa funzione, avendo acquisito notevole
preparazione ed esperienza professionale analizza ed elabora i dati di mercato,
predispone ed attua i piani di marketing generali e/o di prodotto coordinando la realizzazione delle
iniziative pubblicitarie e promozionali.
2)Esperto di
contabilità generale (livello 8)
Profilo:"lavoratore
che, con ottima conoscenza dei sistemi informativi contabili, coadiuva il
responsabile dell'ufficio nella cura di tutti gli aspetti della contabilità
generale, del bilancio e della gestione clienti/fornitori.
3) Tecnico
polifunzionale (livello 8)
Lavoratore
di notevole e completa specializzazione che, in base ad esperienze maturate nel
livello 7° quale tecnico di elevata specializzazione, oltre a svolgere
le
specifiche competenze professionali previste dal 70 livello, effettua
interventi e modifiche allo specifico software operativo in piena autonomia e
con operazioni idonee a garantire la piena e completa efficienza degli impianti
coordinando, ove necessario, attività ed apporti esterni.
4) Assistente alla
documentazione (nuova professionalità - livello 8) Lavoratore con notevole
e completa preparazione tecnica e culturale, fornito di titolo di studio
superiore o cultura equivalente, ove la funzione esista, progetta e realizza
banche dati interagendo anche con centri documentazione e banche dati esterne,
provvede alla impostazione e aggiornamento sul software operativo, ricerca,
raccoglie e organizza dati testuali, iconografici e statistici su supporto
digitale. Esegue ricerche complesse su banche dati interne ed esterne italiane
ed estere.
5) Addetto
marketing (livello
7)
Profilo:
"lavoratore con adeguata preparazione professionale che, secondo le
direttive ricevute, collabora alla realizzazione delle singole iniziative di
marketing, ne controlla l'attuazione ed elabora dati e relative
statistiche"
6) Esperto assistenza informatica (livello 7)
Lavoratore di elevata specializzazione
che, con profonda conoscenza degli aspetti operativi e delle applicazioni dei
sistemi informativi aziendali, controlla la funzionalità degli stessi
(allineamento fra sistemi, purghe, controllo del ciclo di lavorazione) e fornisce adeguata e completa assistenza
agli utenti intervenendo anche direttamente al fine di garantire il normale
svolgimento dell'attività degli stessi.
Art.3
- Sostituzione, integrazione e modifica di profili ed esemplificazioni
A
decorrere dal 1° settembre 2001 vengono sostituiti, integrati ovvero
modificati. secondo le previsioni di seguito indicate, i seguenti profili ed
esemplificazioni:
-
la esemplificazione del
livello 9 relativa
al "Capo del
centro meccanografico ed elettronico" viene sostituita con
"Capo del centro elettronico ovvero responsabile del sistema editoriale
integrato";
-
il secondo profilo del livello 8 viene riformulato secondo la seguente nuova
previsione: "Lavoratore (anche se solo) responsabile di una fase tecnica,
amministrativa o commerciale dell'attività aziendale"
-
il quart'ultimo profilo del livello 8 relativo al "assistente di
redazione" viene integrato sulla base delle seguenti nuove previsioni:
"lavoratore con ampia preparazione tecnica e culturale che, operando su
sistemi editoriali integrati e secondo le indicazioni della redazione, compila
rubriche e/o pagine speciali di
servizio quotidiane con relative tabelle e, sulla base di tali indicazioni,
raccoglie gli elementi informativi, provvede alla ricerca iconografica,
all'effettuazione di tagli, aggiunte, modifiche e alla digitazione di
didascalie e loro collocazione grafica, eventualmente utilizzando a tal fine
banche dati e/o centri informativi esterni ed interni curando anche la
revisione tecnica definitiva delle pagine e/o del bollettino;
- il penultimo profilo del livello 8
relativo al "grafico di redazione" viene integrato sulla base delle
seguenti nuove previsioni: lavoratore con ampia preparazione che nell'ambito
delle indicazioni ricevute progetta e realizza graficamente pagine redazionali,
pubblicitarie e di servizio, inserti, supplementi eccetera anche realizzando
librerie elettroniche di pagine di riferimento per l'elaborazione tecnica
definitiva e che - nelle aziende dove sia attuato il modello di organizzazione
che preveda la figura unica - essendo in possesso di scolarità adeguata, previa
riqualificazione e addestramento, svolge tutte le mansioni afferenti il settore
della preparazione del giornale (dalla dimafonia, tastierizzazione, fotografia,
impaginazione alla revisione e correzione);
Art.4
- Riconduzione ad unico profilo di alcune professionalità
A decorrere dal 10 gennaio 2003 e secondo
le modalità ed i criteri indicati dall'art. 6 le qualifiche di
"Verificatore di resa" (livello 2), "Addetto al magazzino anche
per la movimentazione delle bobine" (livello 2), "Capo macchina
rotativa" (livello 6), "Rotativista" (livello 5),
"Dimafonista" (livello 5), "Speditore" (livello 4),
'Uscieri" (livello 1), "Fattorini" (livello 1),
"Custodi" (livello 1) e "Guardiani" (livello 1) vengono
collocate nei seguenti livelli classificatori:
-
Verificatore di resa (livello 2): collocazione nel livello 3 ed accorpamento
con il Verificatore di resa di livello 3.
- Addetto al magazzino anche per la
movimentazione delle bobine (livello J2: collocazione nel livello 3 ed
accorpamento con il "Magazziniere". - In conseguenza di tale
accorpamento la esemplificazione di "Addetto al magazzino" di livello
3 viene modificata a decorrere dal gennaio 2003 in "Magazziniere che
effettua anche la movimentazione delle bobine"
- Capo macchina
rotativa (livello 6):
collocazione nel livello 7 e
accorpamento con il "Capo macchina di rotativa di sofisticata
tecnologia" di livello 7
-
Rotativista (livello 5): collocazione nel livello 6 e accorpamento con
il "Rotativista altamente specializzato" di livello 6. In conseguenza
di tale accorpamento a decorrere dal 10 gennaio 2003 viene abolita la
esemplificazione di Rotativista"
di livello 5 ed il relativo profilo professionale.
-
Dimafonista (livello 5): collocazione nel livello 6 ed accorpamento con
il "Dimafonista (previa riqualificazione)" di livello 6. In
conseguenza ditale accorpamento, a decorrere dal 10 gennaio 2003 viene abolita
la esemplificazione di Dimafonista" di livello 5 e
relativo profilo professionale.
- Speditore (livello 4): collocazione nel livello 5 ed
accorpamento con speditore di notevole specializzazione di livello 5.ln
conseguenza ditale accorpamento, a decorrere dal 10 gennaio 2003, viene abolita
la esemplificazione "Speditore (settore spedizioni previa
riqualificazione)" di livello 4 e
relativo
profilo professionale.
-
Uscieri, Fattorini, Guardiani, Custodi (livello 1): collocazione nel
livello 3
Art.5
- Complementari
In
relazione alla volontà delle parti di ricondurre l'inquadramento nella
categoria dei Complementari" dei dipendenti
che svolgono lavori di manutenzione, aggiustaggio, messa a punto e montaggio di
macchine ed impianti, le parti convengono che la categoria in questione risulti
articolata secondo le seguenti specifiche.
A
decorrere dal 10 settembre 2001 il profilo previsto dalla vigente disciplina
collettiva per il "Complementare specializzato di livello 5) è sostituito
con le seguente previsioni:
"Lavoratore notevolmente specializzato che, previa
riqualificazione e superamento
di specifici testi attitudinali,
nell'ambito della specialità di competenza, svolge lavori complementari
di manutenzione, aggiustaggio messa a punto e montaggio di macchine e impianti
con interventi sino al livello di componente elementare".
In tale profilo viene confermata la
collocazione degli attuali "Complementari specializzati" e nella stessa confluiscono -previa
riqualificazione e superamento di test attitudinali - i "Complementari
qualificati A di livello 4". I programmi di riqualificazione non potranno
essere inferiori a sei mesi durante i quali il dipendente conserverà il
trattamento retributivo e la categoria di provenienza. L'acquisizione del nuovo
inquadramento decorrerà dalla data di accertamento di idoneità professionale e,
comunque, non prima del 1° settembre 2001.
Risulta confermata, secondo le vigenti
previsioni, la collocazione nel livello 6 del "Complementare altamente
specializzato" e nel livello 7 del "Tecnico di elevata
specializzazione con 2 anni di anzianità nella qualifica".
Autisti:
gli autisti, con decorrenza dal 1° settembre 2001. cessano di appartenere alla
categoria dei "Complementari". Il paragrafo "Complementari e
ausiliari" di cui
all'art. 4 delle
Norme Operai, viene
sostituito con
"Complementari, ausiliari e autisti" ferma restando la normativa ivi
prevista in tema di orario.
- Complementari qualificati di gruppo B
(Verificatore di resa e Addetto al magazzino anche per la movimentazione delle
bobine). lì Verificatore di Resa e gli Addetti al magazzino anche per la
movimentazione delle bobine confluiscono nel livello 3 secondo le previsioni di
cui al precedente Art.4.
Art.6
- Disposizioni applicative
L'attuazione
del nuovo inquadramento dei lavoratori di cui all'Art.4 avverrà con i seguenti
criteri di gradualità e di indifferenza di costo per le aziende:
1) A decorrere dal 1° gennaio 2002 verrà
corrisposto il 50% della differenza tra il minimo tabellare del livello
previsto dal vigente contratto per la qualifica di appartenenza e quello di
nuova immissione. A decorrere dal 10 gennaio 2003 verrà corrisposto l'ulteriore
50% nonché l'indennità di contingenza e gli aumenti periodici calcolati secondo
i valori previsti per il nuovo livello di immissione. Con la stessa data
troveranno applicazione gli altri istituti contrattuali sulla base dei valori retributivi
del nuovo livello di acquisizione;
2) con le medesime decorrenze di cui al
punto 1), le differenze tra i minimi ivi previsti, assorbiranno, fino a
concorrenza i super-minimi individuali o di gruppo corrisposti per
avvicinamenti categoriali. Le differenze saranno altresì compensate, fino a
concorrenza, nell'ambito dei trattamenti aziendali;
3) le disposizioni di cui ai punti 1) e 2)
non trovano applicazione per i lavoratori che risultino già collocati nei
livelli di nuova immissione mentre, per i lavoratori che si trovino collocati
in livelli intermedi l'applicazione delle disposizioni di cui ai punti 1) e 2)
verrà effettuata con riferimento al livello di inquadramento aziendale ed a
quello di nuova immissione disposto dal contratto.
FEDERAZIONE
ITALIANA EDITORI GIORNALI
ASSOCIAZIONE
STAMPATORI ITALIANA GIORNALI
SINDACATO
LAVORATORI COMUNICAZIONE
FEDERAZIONE
INFORMAZIONE SPETTACOLO E TELECOMUNICAZIONI
UNIONE
ITALIANA LAVORATORI DELLA STAMPA SPETTACOLO INFORMAZIONE E CULTURA
MINIMI
TABELLARI (1)
|
livelli |
Minimo precedente |
Nuovo minimo |
Increm. |
Param. |
Minimo genn.2001 50% |
Minimo genn.2001 |
|
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
2472798 2242004 2044180 1879326 1714476 1524892 1351796 1195186 1055060 824266 |
2667510 2418542 2205142 2027308 1849476 1644965 1458239 1289297 1138138 889170 |
194712 176538 160962 147982 135000 120073 106443 94111 83078 64904 |
300 272 248 228 208 185 164 145 128 100 |
2570154 euro 1327.37 2330273 euro 1203. 49 2124661 euro 1097. 30 195331 7 euro 1008 80 1781976 euro 920. 31 1584929 euro 818. 55 1405018 euro 725.63 1242242 euro 641 .56 1096599 euro 566. 35 856718 |
2667510 1377. 65 2418542
1249.07
2205142 1138.
86 2027308
1047.
02 1849476 955.
17 1644965 849.
55 1458239 753.
12 1289297 665.
87 1138138
587.
80 889170 |
1) Per gli
impiegati di età inferiori a 21 anni i minimi di stipendio previsti dalla
precedente tabella sono ridotti del 6% sui valori tabella in vigore al 1°
gennaio 2001