IPOTESI D'ACCORDO
Addì 26 settembre 1996
tra ANICA e SLC-CGIL, FIS-CISL, UILSIC-UIL è stata raggiunta l'intesa per il
rinnovo del C.C.N.L. 7/5/82 per i generici della produzione cineaudiovisiva.
ART.3
Aggiungere al testo dopo
la parola "dell'impresa'' la frase "prima dell'assunzione".
ART.7
Eliminare la
frase tra
parentesi.
ART.10
Sostituire nella
denominazione le parole "indennità di anzianità" con "
T.F.R.".
ART.14
L'indennità forfettaria
per il cestino è elevata a lire 7.000.
ART.15
L'importo del rimborso
spese trasporto è elevato a lire 6.000.
Tale rimborso non è dovuto in
caso di convocazione per la scelta a Cinecittà. Qualora il generico, pure scelto, non si presenti sul posto
di lavoro per motivi non dipendenti dall’impresa (quali in via esemplificativa:
malattia certificata,
richiesta al collocamento da diversa
produzione) non ha diritto a tale rimborso.
ART.16
Aggiungere la frase:
"qualora la mancata
prestazione del generico scelto dovesse derivare da casi eccezionali di sopravvenuta
impossibilità determinata da grave malattia del regista o dell'attore
protagonista, l'impresa non è tenuta al pagamento del lavoratore, purché ne
dia comunicazione allo stesso entro la
giornata precedente.”
ART.17
L'indennità per abiti
normali è elevata a lire 6.000, mentre l'indennità per abiti da sera è elevata
a lire 11.000.
Dopo la frase "per
gli abiti da sera" aggiungere "rispondenti alle esigenze del/della
costumista e dallo stesso approvati".
ART.19
Dopo la frase
"mezzi di trasporto pubblici e urbani" aggiungere "(ad esempio
per la città di Roma: Cinecittà, P.zza S.Giovanni, Termini, P.zza Flaminio,
P.zza Cavour, Via Baldo degli Ubaldi, Lido di Ostia)".
Sostituire l'ultimo comma con il seguente:
"in caso di lavoro
notturno dopo le 23,30 e fino alle cinque di mattina che si svolga. presso gli
stabilimenti o in località che si trovino alla periferia della città e non
serviti in detta fascia oraria da regolari mezzi di trasporto urbani le imprese
metteranno a disposizione un autobus od in alternativa provvederanno ad
organizzare il trasporto
dei generici con
auto di proprietà degli
stessi, e dagli stessi guidate, nel numero massimo di quattro per auto,
riconoscendo al generico proprietario dell'automobile un rimborso spese di
almeno lire 12.000".
ART.23
Aggiungere in fondo alla
frase la "consegnando il certificato medico, in modo che la produzione
possa provvedere sollecitamente agli adempimenti di legge".
ART.25
Sostituire con il
seguente:
in caso di lavorazione
in esterni in un luogo disagiato lontano dai centri abitati, l’impresa
provvederà a mettere a disposizione dei lavoratori un luogo idoneo (camion,
roulotte, ecc.), opportunamente diviso
per sessi, per il deposito e la custodia degli indumenti.
ART.29
Provvedere a ridefinire
la formulazione dell'articolo con riferimento alla disciplina del T.F.R.
(297/82).
ART.35
Il presente contratto
entra in vigore il 1° gennaio 1997 e si applica a tutti i film le cui riprese
inizieranno effettivamente dopo quella data; esso non si applicherà invece ai
film le cui riprese siano iniziate nel corso del 1996 e terminino nell’anno
successivo. Il contratto resterà in vigore fino al 26 settembre 2000 per la
parte normativa, ed al 26 settembre 1998 per la parte economica, secondo le previsioni
del protocollo del 23 luglio 1993.
Nota a verbale
Le parti si danno atto
dell'intesa raggiunta dalle organizzazioni sindacali SLC-CGIL, FIS-CISL,
UILSIC-UIL e Cinecittà S.p.A. in data 4 aprile 1996 per la gestione congiunta
di alcuni spazi della rete telematica, tra i quali la messa a disposizione
tramite "Internet" degli elenchi dei generici in. regola con. le
norme che regolano i rapporti di lavoro.
Tale intesa viene
allegata, alla presente ipotesi di accordo; l'U.N.P.F. dell'ANICA si impegna a
divulgare presso le imprese associate i contenuti dell'accordo al fine di
garantirne la piena conoscibilità.
Parte economica
A partire dal 1° gennaio
1997 gli importi della paga base e della contingenza per i generici risultano
pari a lire 80.000 per una prestazione di 8 ore giornaliere.
La contingenza maturata
con l’ultimo scatto novembre 1991-aprile 1992 si intende conglobata nella paga
giornaliera di cui al comma precedente.
Per la particolare
durata giornaliera della prestazione lavorativa dei generici della produzione
cineaudiovisiva, il relativo compenso deve essere liquidato al termine della prestazione medesima, salvo per coloro
che sono "obbligati", il cui compenso sarà liquidato al termine della
prestazione di più giorni.
SVILUPPO PAGA GIORNALIERA GENERICI
(C.C.N.L 26/9/1996)
a)
Paga
base+contingenza (conglobate) = £. 80.000
(8 ore di lavoro)
b)
Forfettizzazione
Istituti 28% (art 10) = £. 22.400
c)
TOTALE 1
(a)+(b) £. 102.400
d)
TFR = £. 10.240
e)
PAGA
COMPLESSIVA (a)+(b)+(d) = £. 112.640
(8
ore)
f)
PAGA ORARIA
(a) : 8 ore = £. 10.000
g)
Straordinario
(2 ore al 35%) = £. 27.000
h)
PAGA
COMPLESSIVA (e}+(g) = £. 139.640
(10
ore)
N.B. Gli importi si
intendono al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali.