rinnovo
del 2^ biennio del CCNL GRAFICI-EDITORIALI
Il giorno 17 dicembre 2001
Tra
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA INDUSTRIE GRAFICHE
CARTOTECNICHE E TRASFORMATRICI
L’ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA SPECIALIZZATA
e
SLC CGIL
FISTEL CISL
UILSIC UIL
si è convenuta la seguente ipotesi di accordo per il
rinnovo del secondo biennio del CCNL 5 aprile 2000 per i dipendenti delle
aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali.
Le modifiche ed innovazioni decorrono dal 1° gennaio
2002 e scadranno con la scadenza del c.c.n.l. quadriennale il 31 dicembre 2003.
-
Aggiungere
al livello parametrale 2001 la seguente mansione
“Capo macchina rotativa rotocalco periodici che operi su macchine di grande formato (da cm. 338 formato carta, a 8 elementi ed oltre, velocità lineare della carta superiore a 15 metri al secondo) provviste di sistemi elettronici ed informatici di gestione di controllo del processo dell’output produttivo.”
-
Sostituire
il 2° comma della disciplina del parametro 201 con il seguente:
“Nell’aumento derivante dall’applicazione del nuovo parametro non sono assorbibili gli eventuali superminimi riconosciuti a livello aziendale a meno che gli stessi non siano stati attribuiti con una esplicita clausola di assorbimento.”
Ad esito della verifica
prevista dall’ultimo comma dell’art. 1, parte quinta, Classificazione
Professionale, le Parti confermano il comune interesse circa la puntuale
applicazione dell’inquadramento dell’impiegato grafico di redazione di
periodici così come individuato dal profilo inserito al paragrafo 201.
Tale professionalità,
infatti, costituisce il necessario complemento della definizione della
distinzione dei ruoli tra giornalisti ed operatori grafici nell’utilizzo dei
sistemi editoriali, contenuta nell’art. 4, parte sesta, Tecnologie
informatiche.
Le Parti, pertanto, nel
confermare la piena validità ed attualità della formulazione del profilo così
come concordata, in caso di eventuali divergenze in sede aziendale,
formalizzano la propria disponibilità ad esaminare la controversia fin dalla
sua prima fase.
Art. 24 - parte prima – Contratto a tempo determinato – contratto di
lavoro temporaneo
Le Parti si incontreranno
entro la scadenza del ccnl per una verifica della normativa sul contratto a
tempo determinato
Tabella dei mini di stipendio e di salario
(esclusa l’indennità di contingenza)
Valori in vigore dal 1°
gennaio 2002
|
Liv.
Q
AS
A
B1
B2
B3
C1
C2
D1
D2
E
Par. 201 *
|
Minimo tabellare (lire)
2.211.500
2.201.500
1.858.000
1.734.500
1.625.000
1.508.500
1.393.000
1.230.000
1.113.000
1.012.500
889.500
1.788.000 |
Aumento (lire)
95.500
94.500
80.000
74.500
70.000
64.500
60.000
53.000
48.000
43.500
38.500
77.000
|
Minimo tabellare €
1.142,14
1.136,98
959,58
895,79
839,24
779,08
719,42
635,24
574,82
522,91
459,39
923,42 |
Aumento €
49,32
48,81
41,32
38,48
36,15
33,31
30,99
27,37
24,79
22,47
19,88
39,77 |
Valori in vigore dal 1°
gennaio 2003
|
||||
|
Liv.
Q
AS
A
B1
B2
B3
C1
C2
D1
D2
E
Par.201 *
|
Minimo tabellare (lire)
2.306.500
2.296.500
1.938.500
1.809.500
1.695.000
1.573.500
1.453.000
1.283.000
1.161.000
1.056.000
928.000
1.865.000 |
Aumento (lire)
95.000
95.000
80.500
75.000
70.000
65.000
60.000
53.000
48.000
43.500
38.500
77.000 |
Minimo tabellare €
1.191,21
1.186,04
1.001,15
934,53
875,39
812,64
750,41
662,61
599,61
545,38
479,27
963,19 |
Aumento €
49,06
49,06
41,57
38,73
36,15
33,31
30,99
27,37
24,79
22,47
19,88
39,77 |
* Si applica l’indennità di
contingenza del livello B1