Ipotesi di intesa
per il rinnovo del ccnl per i dipendenti
delle Fondazioni Lirico Sinfoniche.
decorrenze:
- dal 1 gennaio 2002 e resterà in
vigore fino al 31 dicembre 2005 per la materia normativa
- fino al 31 dicembre 2003 per la materia economica.
L’anno 2003 il giorno 29 del mese di luglio presso la sede
dell’Agis in Roma
TRA
L’ANFOLS
E
il SLC-CGIL
la FISTEL-CISL
la UILCOM-UIL
la FIALS-CISAL
è stata siglata la seguente
ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
1 giugno 2000 per i lavoratori dipendenti dalle Fondazioni lirico-sinfoniche,
che le parti si riservano di sottoporre per l’approvazione alle rispettive
assemblee.
PARTE
NORMATIVA
L’art. 3 del CCNL 1 giugno 2000 è così sostituito:
“Gli organici funzionali, dimensionati alle effettive necessità
aziendali, nel rispetto delle esigenze finanziarie e di bilancio, delle
peculiarità produttive e delle strutture logistiche aziendali, identificano
numericamente il personale addetto alle singole aree operative e di servizio,
il cui inquadramento categoriale consegue alle mansioni attribuite secondo le
declaratorie generali previste dal CCNL.
In sede di verifica, di norma triennale, degli
organici funzionali le Fondazioni lirico-sinfoniche, previo confronto
con le Organizzazioni Sindacali di categoria e le Rappresentanze Sindacali
Unitarie, tengono conto, da una parte, delle previsioni finanziarie, dei
programmi e delle prospettive di sviluppo produttivo triennalmente ipotizzabili,
dall’altra, dei dati occupazionali e produttivi relativi al triennio
precedente.
Le Fondazioni lirico-sinfoniche corrispondono alle proprie
necessità produttive e funzionali con:
a)
personale assunto a tempo indeterminato;
b)
personale assunto a termine.
Per le assunzioni a termine le
Fondazioni attingono alle graduatorie degli idonei di cui all’art. 1 comma 4
del presente contratto, salvo eventuali particolari esigenze di ordine
artistico, che, sentite le Rappresentanze Sindacali Unitarie, non consentano
l’osservanza della graduatoria o che rendano necessario ricorrere alla chiamata
di altro personale idoneo.
Il numero massimo di lavoratori che può essere in servizio
contemporaneamente con contratto a termine è pari al
15% dell’organico funzionale fino a concorrenza dell’organico stesso.
Possono peraltro essere aggiuntivamente utilizzati lavoratori
con contratto a termine per esigenze sostitutive nonché
per esigenze produttive collegate alla realizzazione dei programmi di attività,
nel quadro dei principi del sistema di informazioni di cui al punto 5
dell’art.38 del CCNL.
La Commissione paritetica Anfols-Organizzazioni nazionali dei
lavoratori, istituita ai sensi dell’accordo di rinnovo contrattuale 1.6.2000,
ha pressochè portato a compimento il monitoraggio dell’attuale normativa sugli
orari di lavoro, quale deriva dalla contrattazione collettiva nazionale e da quella integrativa aziendale.
L’intenso lavoro istruttorio svolto dalla Commissione ha
confermato l’importanza e l’attualità dei temi concernenti le
politiche dell’organizzazione, delle modalità e dei tempi di lavoro. Ha,
altresì, rafforzato il convincimento delle parti che oggi più che mai appare
necessario operare per il consolidamento ed il rilancio del settore
lirico-sinfonico, in chiave nazionale e sovranazionale, attraverso
l’individuazione di nuovi modelli organizzativi ispirati al miglioramento della efficienza e della produttività aziendale.
Ne è emersa peraltro anche la difficoltà di
intervenire a livello generale nella materia degli orari di lavoro, stante
l’assai diversificata articolazione degli orari nelle singole Fondazioni
lirico-sinfoniche.
In questo quadro di riferimento si è recentemente inserito il
decreto legislativo 66/2003 in materia di orario di
lavoro.
Il decreto, nel regolare i profili di disciplina del rapporto
di lavoro connessi all’organizzazione dell’orario, ha dato rigorosa attuazione
ai contenuti delle direttive europee n. 93/104/CE e 2000/34/CE, garantendo ampi
spazi di intervento alla autonomia collettiva.
La valorizzazione del ruolo
dell’autonomia collettiva in tutte le sue articolazioni, nazionale,
territoriale ed aziendale, si traduce nella previsione di un rilevante potere
integrativo e derogatorio da parte della contrattazione collettiva rispetto a
numerosi aspetti della disciplina legislativa. Tra gli altri, quelli
concernenti il regime degli orari multiperiodali, la durata media e massima
dell’orario di lavoro settimanale, il lavoro straordinario, la pausa ed il
riposo giornaliero, il riposo settimanale.
Evidenti le interconnessioni che l’entrata in vigore del d.lgs.
66/2003 ha determinato tra il lavoro che l’Anfols e le
Organizzazioni nazionali dei lavoratori erano e sono impegnate a condurre per
una modifica degli assetti contrattuali degli orari di lavoro ispirata a
principi di miglioramento della funzionalità ed operatività aziendali e la
necessità di un approfondito confronto su tutte le tematiche rinviate dal
decreto legislativo alla autonomia collettiva.
L’estrema complessità della materia – nei suoi risvolti legislativi e contrattuali – postula, ad avviso
delle parti, la necessità di disporre di spazi di tempo e di operatività
necessariamente più ampi di quelli, per loro natura limitati, propri di un
rinnovo contrattuale entro cui assolvere alle importanti incombenze loro
attribuite dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Assumono pertanto l’impegno di tornare ad incontrarsi, in
prosecuzione alla stipulazione dell’accordo di rinnovo contrattuale, per
l’individuazione di idonee soluzioni contrattuali
sull’intera materia degli orari di lavoro.
Analogo impegno assumono per la prosecuzione del confronto sugli assetti
classificatori e parametrali – riservandosi le OO.SS. di
presentare in materia una loro proposta organica ed articolata – comune essendo il
convincimento che il miglioramento della efficienza e della produttività
aziendali, oltre che su nuovi e più funzionali schemi di organizzazione del
lavoro, non può non fondarsi anche sul rispetto e sulla valorizzazione dei
diversi livelli di professionalità.
Le parti dichiarano altresì
l’intendimento di procedere sollecitamente alla costituzione della commissione
per la formazione professionale quale prevista dall’art.40 del CCNL.
A.
L’art.1, comma 4 del CCNL 1.6.2000
attribuisce un diritto di precedenza nelle assunzioni a termine per esigenze
stagionali di personale artistico al lavoratore che per un triennio consecutivo
abbia partecipato alle selezioni annuali indette dalla Fondazione e, risultato
idoneo, sia stato assunto a termine in ciascuna delle stagioni comprese nel triennio,
purchè non abbia dato luogo a contestazioni di carattere
artistico-professionali e non sia incorso in sanzioni disciplinari.
Il diritto di precedenza opera a partire dalla stagione
successiva al triennio comprendente le tre selezioni e correlative assunzioni
consecutive a termine, esonerando il lavoratore dall’obbligo di partecipare
alle selezioni annuali ai fini del conseguimento dell’idoneità e
dell’assunzione a termine.
Essendo l’istituto del diritto di precedenza articolato sul doppio requisito delle
idoneità e delle assunzioni a termine consecutive nel triennio, la mancata
indizione da parte della Fondazione di regolari selezioni annuali impedirebbe
la realizzazione di uno dei due requisiti, quello appunto
del superamento delle tre selezioni annuali consecutive.
Ad avviso delle parti tale situazione non può pregiudicare la
maturazione del diritto di precedenza. Ritengono pertanto che il diritto di
precedenza possa maturare anche per quei professori d’orchestra, artisti del
coro e tersicorei che la Fondazione abbia assunto con contratto a termine per
tre stagioni consecutive, senza aver indetto con regolarità le audizioni
annuali, purchè beninteso il lavoratore abbia partecipato,
acquisendo l’idoneità, ad almeno una selezione annuale.
Resta fermo che ove il lavoratore non partecipi alle audizioni indette dalla
Fondazione vengono meno i requisiti per la maturazione del diritto di
precedenza.
B.
Ferma
restando la vigente normativa contrattuale secondo cui il diritto di precedenza
viene meno qualora il lavoratore abbia dato luogo a contestazioni
artistico-professionali o sia incorso in sanzioni disciplinari, le parti si
riservano di esaminare, nel corso del secondo biennio contrattuale, la
possibilità di prevedere un termine massimo di durata del diritto di precedenza
e, alla scadenza del termine, appositi meccanismi
confermativi del diritto.
C.
Il
vigente testo contrattuale prevede la maturazione del diritto di precedenza per
il personale artistico che, risultato idoneo alle selezioni per un triennio
consecutivo, sia stato assunto a termine in ciascuna delle stagioni comprese
nel triennio.
Ad avviso delle parti potrebbe essere rinviata in sede
aziendale la fissazione di una durata minima del contratto a termine perché lo
stesso possa considerarsi utile alla maturazione del diritto di precedenza. E ciò, in particolare – avendo a riferimento le linee applicative
dell’istituto indicate al precedente punto A. - per i contratti a termine
stipulati nelle stagioni in cui la Fondazione ha proceduto ad assunzioni
a termine senza aver indetto selezioni annuali.
D.
Ai
sensi dell’art.3, comma 4 del vigente CCNL, le Fondazioni per le assunzioni a
termine attingono alle graduatorie degli idonei di cui all’art.1, comma 4,
salvo particolari esigenze di ordine artistico, che,
sentite le RSU, non consentano l’osservanza della graduatoria o che rendano
necessario ricorrere alla chiamata di altro personale idoneo.
E’ altresì previsto che, una volta esaurita la graduatoria
degli idonei, le Fondazioni possono ricorrere a chiamate dirette.
Il contratto collettivo non prevede invece alcun criterio per
stabilire l’ordine di priorità nelle chiamate degli aventi
diritto, si tratti di lavoratori per i quali sia maturato il diritto di
precedenza ovvero di lavoratori che abbiano ottenuto l’idoneità ma non possano
ancora contare su un diritto di precedenza.
Sia per l’ipotesi in cui le Fondazioni abbiano predisposto un
unico elenco comprendente lavoratori con diritto di precedenza e lavoratori
idonei alle selezioni, che nell’ipotesi in cui sia previsto
un doppio elenco – uno per i lavoratori con diritto di precedenza e uno per i
lavoratori idonei – ritengono le parti sia utile ed opportuno disciplinare
l’ordine di priorità nella chiamata dei lavoratori secondo appositi criteri.
Tali criteri – da rinviare in sede aziendale, per la concreta
individuazione ed articolazione – potrebbero basarsi, tra gli altri, su:
-
la posizione del lavoratore nella graduatoria delle
audizioni;
-
l’anzianità di servizio;
-
la data di maturazione del diritto di precedenza;
-
la rotazione dei lavoratori.
E.
La
mancata accettazione da parte del lavoratore dell’assunzione a termine proposta
in forma scritta determina la perdita del diritto di precedenza già acquisito
oppure impedisce la maturazione del diritto di precedenza in corso secondo le
regole generali (idoneità e assunzioni a termine consecutive nel triennio).
Tali conseguenze sono peraltro escluse ove la rinuncia
all’assunzione a termine derivi non da una generica volontà del lavoratore ma
da situazioni meritevoli di particolare considerazione e debitamente accettate
dalla Direzione aziendale.
§
la rappresentanza sindacale unitaria è l’unica struttura
sindacale abilitata alla contrattazione aziendale, unitamente alle competenti
strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, così
come previsto al punto 5 dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
§
Il
numero dei componenti la RSU è determinato sulla base
di un componente ogni 50 o frazione di 50 lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato, con un minimo di 12 componenti.
§
Ferma
restando l’eleggibilità dei lavoratori non in prova in forza alla Fondazione
alla data delle elezioni, possono essere candidati anche i lavoratori con
contratto a tempo determinato, il cui contratto di assunzione
consenta, alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro
di almeno sei mesi.
Al termine del contratto a
tempo determinato ed in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro il mandato conferito scade automaticamente.
Ai fini di quanto determinato al punto 6 dell’accordo
interconfederale 20 dicembre 1993, la conclusione del contratto per il delegato
a tempo determinato sarà presa in considerazione solo nel caso di non
riassunzione nella stagione successiva.
1) Le OOSS, partecipando alla
procedura di elezione della RSU, rinunciano
formalmente ed espressamente a costituire RSA.
2) Qualora l’iniziativa per
l’indizione delle elezioni della RSU non sia
esercitata nei tempi e nelle modalità di cui al
punto 1, parte II dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993, l’iniziativa
stessa – quale condizione della sua procedibilità – deve essere supportata
dalla richiesta di almeno il 63% dei lavoratori in forza alla Fondazione.
Resta fermo quanto previsto al punto 2) Parte seconda –
disciplina della elezione della RSU – dell’accordo
interconfederale 20 dicembre 1993.
3) Restano ferme le
prerogative attribuite dalla legge alle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori.
4)
Sono
eleggibili i lavoratori a tempo determinato che abbiano
prestato attività lavorativa nel
triennio precedente per un periodo complessivo non inferiore a 18 mesi,
ridotto per l’Arena di Verona a 12 mesi.
Il numero massimo di lavoratori a termine eleggibili è
stabilito nella misura del 20% del numero complessivo di componenti
la RSU.
5)
Al
fine di sottolineare il principio secondo il quale la
RSU costituisce l’organismo rappresentativo di tutti i lavoratori, nella
definizione del collegio elettorale – di norma unico salvo diversi accordi
definiti in sede locale tra i soggetti abilitati all’indizione delle elezioni
della RSU – le OO.SS. terranno conto delle categorie
artistiche, tecniche ed impiegatizie di cui all’art.2095 c.c. onde garantire un’equilibrata composizione della
rappresentanza.
Ai sensi del D.lgs.
26/3/2001 n. 151 le lavoratrici non possono essere adibite al lavoro:
a) durante due mesi precedenti la
data presunta del parto;
b)
ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti
prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella
presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo per maternità dopo il
parto.
In sostituzione di quanto previsto dalla
lettera a) dell’art.16 del D.lgs. n. 151/2001 la Fondazione consentirà l’astensione
dal lavoro per un periodo di tre mesi, elevato a cinque per le tersicoree,
precedenti la data presunta del parto. Tale periodo assorbe quello
eventualmente concesso dal Servizio ispettivo del Ministero del lavoro a norma dell’art.17 del D.lgs. n. 151/2001.
Resta fermo quanto previsto
dall’art. 20 del D.lgs. 151/2001 in tema di flessibilità del congedo di maternità.
La Fondazione corrisponderà
alla lavoratrice durante i periodi di astensione
previsti dalle lettere b) e c) dell’art.16 del D.lgs. n. 151/2001 e durante il
periodo previsto dal comma 2 del presente articolo il
100% della retribuzione mensile. Dalla retribuzione così corrisposta sarà
dedotto l’importo dell’indennità di maternità spettante alla lavoratrice ai
sensi del D.lgs. n.151/2001 ed anticipato dalla
Fondazione.
I periodi di congedo obbligatorio di maternità sono computati
ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti compresi quelli relativi alla gratifica natalizia o tredicesima mensilità e
alle ferie.
Nel caso di contratto a
tempo determinato la Fondazione corrisponderà il trattamento di maternità
solamente fino alla scadenza del contratto.
Ai fini dell’esercizio del
diritto al congedo parentale, per ogni bambino nei primi suoi otto anni di
vita, ciascun genitore è tenuto a dare al datore di lavoro un preavviso scritto
di almeno 15 giorni, salvo casi di oggettiva
impossibilità. I relativi congedi parentali dei genitori non possono
complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto di cui al comma 2 dell’art. 32 e dell’art.33 del D.lgs.
n.151/2001. Nell’ambito del predetto limite, il diritto ad astenersi dal lavoro
compete:
a) alla madre lavoratrice,
trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla
nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a
sei mesi elevabile a sette nel caso di cui al comma 2 dell’art.32 del D.lgs.
151/2001;
c) qualora vi sia un solo genitore,
per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Qualora il
padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il
limite complessivo dei congedi parentali è elevato a undici mesi.
Durante il periodo di
congedo parentale facoltativo si applica quanto previsto dall’art.34 del D.lgs.
n.151/2001.
Il periodo di congedo
parentale facoltativo è computato nell’anzianità di servizio esclusi gli
effetti relativi alle ferie e alla tredicesima
mensilità o gratifica natalizia.
Il datore di lavoro deve
consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino,
due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno
solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
I periodi di riposo hanno
la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti
della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della
donna ad uscire dall’azienda.
I periodi di riposo sono di
mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca
dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro
nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
I periodi di riposo sono
riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano
affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre
lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non
sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave
infermità della madre.
In caso di parto plurimo, i
periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle
previste dall’articolo 39, comma 1 del D.lgs. citato, possono essere utilizzate
anche dal padre.
Entrambi i genitori,
alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi
corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età
non superiore a tre anni.
Ciascun genitore,
alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di
cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di
ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
Per fruire di tali congedi
il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico
specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso
convenzionato.
I periodi di congedo per la
malattia del figlio sono computati solo ai fini dell’anzianità di servizio,
esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla
tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
In sostituzione delle
lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, di cui al presente articolo,
il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o
temporaneo.
L’assunzione di personale a
tempo determinato e di personale temporaneo, in sostituzione delle lavoratrici
in congedo, può avvenire anche con anticipo fino a due mesi rispetto al periodo
di inizio del congedo.
I lavoratori con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato con almeno cinque anni di anzianità
presso la stessa Fondazione possono richiedere un congedo per la formazione per
un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a undici mesi nell’arco
dell’intera vita lavorativa, per il completamento della scuola dell’obbligo, il
conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario
o di laurea nonché per la partecipazione ad attività formative diverse da
quelle poste in essere o finanziate dalla Fondazione.
Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha
diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di
servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi o
periodi di aspettativa.
La domanda di fruizione del congedo deve essere presentata dal lavoratore
almeno 30 giorni prima del periodo indicato per la fruizione.
Il lavoratore interessato
deve produrre il certificato di iscrizione al corso,
attestante anche la sua durata, i relativi certificati mensili di
frequenza, con l’indicazione delle ore complessive, nonché l’eventuale certificato
comprovante la partecipazione agli esami.
Il personale assente
contemporaneamente per congedo di
formazione non potrà superare il 3%
della categoria professionale di appartenenza
computando i soli dipendenti a tempo indeterminato e dovrà comunque essere
assicurato il normale svolgimento dell’attività produttiva.
La Fondazione può non
accogliere la richiesta di congedo ovvero può differirne l’accoglimento nel
caso di comprovate esigenze organizzative e/o produttive.
8)
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
L’art.1, 3° comma del CCNL è così
sostituito:
“Nei concorsi per assunzioni a tempo indeterminato costituisce
titolo di preferenza, a parità di merito, l’aver acquisito il diritto di
precedenza di cui al comma successivo.”
9) DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le parti dichiarano l’intenzione di esaminare la possibilità di
una regolamentazione riferita alle figure artistiche
autonome scritturate dalle Fondazioni nell’ambito delle loro finalità
istituzionali.
10) RETRIBUZIONE
Con decorrenza dal 1-1-2004
la retribuzione oraria per gli impiegati e gli operai che, fornendo una
prestazione continuata, osservano un orario di lavoro settimanale di 36 ore si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 160.
PARTE
ECONOMICA
L’importo una tantum sarà
proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dopo l’1.1.2002 ed in
servizio alla data del 29 luglio 2003.
Per i lavoratori dipendenti dalle Fondazioni alla data del 29
luglio 2003 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sosta stagionale
l’importo una tantum sarà proporzionalmente rapportato
al servizio effettivamente prestato nel periodo 1.1.2002/31.3.2003.
Relativamente al periodo 1.1.2002/31.3.2003
ed a totale e completa copertura di tale periodo sarà corrisposto ai singoli
lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto
successivamente al 31.3.2003 un importo una tantum nella misura di cui alla
successiva tabella.
L’importo una tantum sarà proporzionalmente ridotto per i lavoratori
il cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia
iniziato dopo l’1.1.2002 e si sia risolto successivamente al 31.3.2003.
L’importo una tantum sarà altresì proporzionalmente ridotto per
i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo
indeterminato si sia risolto entro il 31.3.2003.
Per i lavoratori il cui rapporto di
lavoro a tempo indeterminato con sosta stagionale si sia risolto anteriormente
alla data del 29 luglio 2003 l’importo una tantum sarà proporzionalmente
rapportato al servizio effettivamente prestato nel periodo 1.1.2002/31.3.2003.
Ai lavoratori in servizio presso le Fondazioni alla data del 29
luglio 2003 con rapporto di lavoro a tempo determinato nonché
ai lavoratori che hanno prestato servizio presso le Fondazioni nel periodo
1.1.2002/31.3.2003 con rapporto di lavoro a tempo determinato cessato
anteriormente alla data del 29 luglio 2003 sarà corrisposto a totale e completa
copertura del servizio prestato nel periodo 1.1.2002/31.3.2003 un importo una
tantum la cui misura sarà determinata rapportando proporzionalmente l’importo
di cui alla successiva tabella al periodo di servizio effettivamente prestato
nel periodo 1.1.2002/31.3.2003.
Le parti si danno atto che gli importi una tantum non saranno
considerati utili agli effetti dei vari istituti legali e contrattuali e della
determinazione del trattamento di fine rapporto.
AREA ARTISTICA
Livelli Importo
una tantum
1° 902,71
2° 815,91
3° 732,00
4° 665,46
5° 558,41
6° 465,82
AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA
Livelli Importo
una tantum
FA 810,12
FB 694,39
1° 607,59
2° 543,94
3° a 515,00
3° b 465,82
4° 405,06
5° 361,66
6° 289,33
b)
MINIMI RETRIBUTIVI
Fermi restando i minimi tabellari mensili lordi e gli importi
mensili lordi a titolo di e.d.r. di cui alle lettere
A) e B) del punto 1) dell’art.3 dell’accordo 24.3.1998, gli importi mensili
lordi a titolo di e.a.r. in essere dal 1.10.2001 per effetto del punto 2)
dell’accordo 29.5.2001 sono aumentati secondo le gradualità appresso indicate
dei seguenti importi mensili lordi a titolo di e.a.r.
AREA ARTISTICA
Livelli
Dal 1/4/2003 Dal
1/11/2003
1°
violino (1)
1°
violoncello
1° direttore
musicale 56,10 106,92
di palcoscenico
maestro collaboratore con
obbligo di direzione orchestrale
maestro gruppo A (2)
maitre de ballet
2° 1^
cat. A orchestra 50,70 96,64
1°
tersicorei extra
maestro gruppo B
3° 1^
cat.B orchestra 45,49 86,70
1°
A tersicorei
4° 2^
cat. Orchestra 41,35 78,82
1°
B tersicorei (3)
2°
orchestra ingresso
5° categoria
speciale coro 34,70 66,14
2^ cat. speciale
tersicorei
ingresso coro
6° ingresso
tersicorei 28,95 55,17
Le parti si danno reciprocamente atto che, in occasione del
rinnovo del biennio economico 1-1-2002/31-12-2003, qualora il differenziale tra
inflazione effettiva ed inflazione programmata fosse
uguale all’1,50% non si darà luogo a recuperi e/o conguagli, mentre, qualora il
differenziale risultasse diverso dall’1,50%, si provvederà a calcolare il
conguaglio da effettuare sull’incremento dei minimi per il biennio
1-1-2004/31-12-2005.
Le parti convengono di escludere l’incidenza degli aumenti a
titolo di E.A.R. decorrenti dal 1.4.2003 ai sensi del
precedente punto B) agli effetti del compenso per prestazioni di lavoro
straordinario, notturno, festivo ed a turni nel periodo 1.4.2003/31.7.2003.
Salvo gli istituti per i quali è prevista
una diversa decorrenza, la presente ipotesi di accordo decorre dal 1 gennaio
2002 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2005 per la materia normativa e
fino al 31 dicembre 2003 per la materia economica.
Le parti si riservano di sottoporre per l’approvazione la
presente ipotesi di accordo alle rispettive assemblee.
Letto, confermato e siglato.
Per l’ANFOLS per
il SLC-CGIL