1.7.2000
30.6.2002
BIENNIO ESERCIZI CINEMATOGRAFICI
L'anno 2000 il giorno 9 del mese di novembre pressa la sede dell'AGIS in Roma, Via di Villa Patrizi, 10
l'ANEC ‑ Associazione
nazionale esercenti cinema
la SLC‑CGIL,
la FISTEL‑CISL
la UILSIC‑UIL
in attuazione di quanto previsto
dall'art.47 del contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 1999 per il
personale dipendente dagli esercizi cinematografici ed in applicazione dei
principi e dei criteri sugli assetti contrattuali contenuti nel Protocollo sul
costo del lavoro 23.7.1993, si è stipulato il seguente accordo di rinnovo per
il biennio 1.7.2000/30.6.2002 della parte economica del CCNL 3.11.1999:
1) ‑ AUMENTI RETRIBUTIVI
A) Le retribuzioni tabellari in atto dei lavoratori dipendenti dalle monosale e multisale cinematografiche sono aumentate secondo le gradualità appresso indicate dei seguenti importi mensili lordi a titolo di elemento aggiuntivo del minimo tabellare utile a tutti gli effetti contrattuali con esclusione degli aumenti periodici di anzianità:
livello
1° 18.868
2° 21.132
3° 24.717
3° super 25.660
4° 30.000
4° super 31.132
5° 33.208
5° super 34.906
Quadro 41.510
Dal 1° luglio 2001
livello
1° 18.868
2° 21.132
3° 24.717
3°
super 25.660
4° 30.000
4°
super 31.132
5° 33.208
5°
super 34.906
Quadro 41.510
1° 11.950
2° 13.384
3° 15.654
3°
super 16.252
4° 19.000
4°
super 19.717
5° 21.032
5°
super 22.107
Quadro 26.290
In relazione all'aumento retributivo spettante al personale con decorrenza dal 1/7/2000, le parti convengono di escludere la relativa incidenza agli effetti del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo nonché del trattamento per lavoro domenicale nel periodo 1/7/2000 ‑ 30/11/2000.
B) Le retribuzioni tabellari in atto dei lavoratori dipendenti dai multiplex e dai megaplex sono aumentate secondo le gradualità appresso indicate dei seguenti importi mensili lordi a titolo di elemento aggiuntivo del minimo tabellare utile a tutti gli effetti contrattuali con esclusione degli aumenti periodici di anzianità:
Dal 1° luglio 2000
Livello
A 18.868
B 23.019
C 26.415
D 28.302
E 31.132
F 34.906
QB 41.510
QA 45.283
livello
A 18.868
B 23.019
C 26.415
D 28.302
E 31.132
F 34.906
QB 41.510
QA 45.283
livello
A 11.950
B 14.579
C 16.730
D 17.925
E 19.717
F 22.107
QB 26.290
QA 28.680
Norma transitoria
In relazione all'aumento retributivo spettante al personale con decorrenza dal 1/7/2000, le parti convengono di escludere la relativa incidenza agli effetti del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo nonché del trattamento per lavoro domenicale nel periodo 1/7/2000 ‑ 30/11/2000.
2) ‑ TABELLA RETRIBUTIVA MINIMA
A) Con le decorrenze appresso indicate i minimi retributivi mensili lordi per i lavoratori dipendenti dalle monosale e multisale cinematografiche i cui minimi retributivi mensili lordi alla data del 30/6/2000 risultavano pari o superiori a quelli indicati nel punto 20) dell'accordo 3.11.1999 sono i seguenti:
dal 1° luglio 2008
1° 373.165 84.905 72.956
2° 416.432 95.094 81.710
3° 489.365 111.226 95.572
3°
super 507.504 115.471 99.220
4° 593.999 135.000 116.000
4°
super 615.722 140.093 120.377
5° 658.398 149.434 128.404
5°
super 690.355 157.074 134.969
Quadro 820.963 186.791 160.504
Dal 1° luglio 2001
livello A* B** C***
1° 373.165 84.905 91.824
2° 416.432 95.094 102.842
3° 489.365 111.226 120.289
3°
super 507.504 115.471 124.880
4° 593.999 135.000 146.000
4°
super 615.722 140.093 151.509
5° 658.398 149.434 161.612
5°
super 690.355 157.074 169.875
Quadro 820.963 186.791 202.014
livello A* B** C***
1
° 373.165 84.905 103.774
2° 416.432 95.094 116.226
3° 489.365 111.226 135.943
3°
super 507.504 115.471 141.132
4° 593.999 135.000 165.000
4°
super 615.722 140.093 171.226
5° 658.398 149.434 182.644
5°
super 690.355 157.074 191.982
Quadro 820.963 186.791 228.304
* Minimi tabellari mensili lordi
** Importi mensili lordi a titolo di elemento distinto dalla
retribuzione utile ai soli effetti della 13^ mensilità, del premio annuale,
delle ferie, del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di preavviso e
delle festività nazionali ed infrasettimanali.
*** Importi mensili lordi a titolo di elemento aggiuntivo del
minimo tabellare utile a tutti gli effetti contrattuali con esclusione degli
aumenti periodici di anzianità.
Per quanto concerne i lavoratori i cui minimi retributivi mensili lordi alla data del 30/6/2000 risultavano inferiori a quelli indicati nel punto 20) dell'accordo 3.11.1999, in occasione dei prossimi rinnovi contrattuali formerà oggetto di esame e discussione la situazione relativa alla riduzione degli scarti rispetto ai minimi di cui sopra dei minimi retributivi mensili lordi risultanti a seguito dell'applicazione degli aumenti economici di cui al precedente punto 1).
B) Con le decorrenze appresso indicate i minimi retributivi mensili lordi, per i lavoratori dipendenti dai multiplex e dai megaplex sono i seguenti:
dal 1° luglio 2000
livello A* B** C***
B 455.261 103.584 89.006
C 522.431 118.867 102.138
D 559.747 127.357 109.434
E 615.722 140.093 120.377
F 690.355 157.074 134.969
QB 820.963 186.791 160.504
QA 895.596 203.772 175.094
livello A* B** C***
B 455.261 103.584 112.025
C 522.431 118.867 128.553
D 559.747 127.357 137.736
E 615.722 140.093 151.509
F 690.355 157.074 169.875
QB 820.963 186.791 202.014
QA 895.596 203.772 220.377
livello A* B** C***
A 373.165 84.905 103.774
C 522.431 118.867 145.283
D 559.747 127.357 155.661
E 615.722 140.093 171.226
F 690.355 157.074 191.982
QB 820.963 186.791 228.304
QA 895.596 203.772 249.057
* Minimi tabellari mensili lordi.
** Importi mensili lordi a titolo di elemento distinto dalla
retribuzione utile ai soli effetti della 13^ mensilità, del premio annuale,
delle ferie, del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di preavviso e
delle festività nazionali ed infrasettimanali.
*** Importi mensili lordi a titolo di elemento aggiuntivo del
minimo tabellare utile a tutti gli effetti contrattuali con esclusione degli
aumenti periodici di anzianità.
3) ‑ PICCOLO ESERCIZIO
Tutte le clausole del presente accordo non si applicano ai cinema attualmente inquadrati nella categoria del Piccolo esercizio. Le stesse clausole non si applicano altresì ai cinema che in futuro saranno riconosciuti tali per accordi intervenuti tra le organizzazioni territoriali dell'ANEC e dei Sindacati.
4) ‑ CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
PARZIALE
Considerata l'entrata in
vigore del d.lgs. 25.2.2000 n.61 recante la nuova disciplina legislativa sul
contratto di lavoro a tempo parziale, le parti, nel ribadire le regole ed i
criteri sugli assetti contrattuali dettati dal Protocollo sul costo del lavoro
23.7.1993, hanno convenuto sulla necessità di rielaborare la normativa
contrattuale in materia di contratto a í tempo parziale al fine di adeguarne
tempestivamente i contenuti alle nuove previsioni di legge.
L'art. 14 del CCNL 3.11.1999
è pertanto così sostituito:
“Per lavoro a tempo parziale, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 25.2.2000 n.61, si intende il rapporto di lavoro prestato ad orario inferiore rispetto a quello previsto dal presente contratto.
Il rapporto di lavoro a tempo
parziale può essere di tipo:
a)
orizzontale, quando la prestazione si svolge con orario
ridotto rispetto all'orario normale giornaliero di lavoro;
b)
verticale o ciclico, quando la prestazione si svolge a
tempo pieno limitatamente a periodi determinati nel corso della settimana, del
mese o dell'anno.
I1 rapporto di lavoro a tempo
parziale può svolgersi secondo una combinazione delle modalità indicate nelle
lettere a) e b) del precedente 2° comma, che contempli giornate o periodi a
tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro,
specificamente indicati nella lettera d'assunzione ovvero nell'atto di
trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o di modifica della
precedente determinazione della durata o della collocazione temporale della prestazione.
L'instaurazione del rapporto
di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto, sul quale deve
essere indicata la durata della prestazione lavorativa e la relativa
distribuzione.
Il rapporto di lavoro a tempo
parziale è disciplinato secondo i seguenti principi:
·
possono
accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e
mansioni previste dal presente contratto;
·
volontarietà
di entrambe le parti;
·
reversibilità
della prestazione da tempo parziale a tempo pieno tenuto conto delle esigenze
aziendali e compatibilmente con le mansioni svolte o da svolgere, ferma
restando la reciproca volontarietà;
·
priorità
nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale e viceversa dei lavoratori già in
forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le identiche mansioni.
Con specifico patto scritto
tra lavoratore ed azienda può essere concordato lo svolgimento del rapporto di
lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche che consentano la
variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche
determinando il passaggio da un part‑time orizzontale a verticale o
viceversa, ovvero ad un sistema misto.
L'esercizio da parte del
datore di lavoro del potere di variare la collocazione della prestazione
lavorativa di cui al comma precedente comporta un preavviso a favore del
lavoratore di almeno dieci giorni. Per le sole ore prestate, a seguito
dell'esercizio di tale potere da parte del datore di lavoro, al di fuori degli
orari e degli schemi concordati all'atto dell'instaurazione del rapporto a
tempo parziale ovvero di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo
parziale, ovvero di modifica degli stessi, compete al lavorato la maggiorazione
del 10% della retribuzione oraria.
Il trattamento economico e gli istituti normativi del presente contratto, in quanto compatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale, saranno proporzionalmente commisurati alla ridotta durata della prestazione lavorativa.
Per il personale assunto con contratto
a tempo parziale di tipo verticale o misto, la durata del periodo di prova
dovrà essere computata in giornate lavorative, calcolandosi per ogni mese 26
giornate lavorative.
Ai fini dell'applicazione dei comporti contrattuali utili per i passaggi di livello, le prestazioni di lavoro a tempo parziale saranno computate in proporzione alla ridotta prestazione di lavoro.
Quanto alla durata del
periodo feriale, il lavoratore con rapporto a tempo parziale di tipo
orizzontale ha diritto ad un periodo feriale pari a quello spettante al
lavoratore a tempo pieno. Il lavoratore con rapporto a tempo parziale di tipo
verticale o misto ha diritto ad un periodo feriale proporzionato alle giornate
di lavoro prestate nell'anno.
Nei rapporti di lavoro a
tempo parziale di tipo orizzontale o misto è consentito, previo assenso del
lavoratore, lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare rispetto a
quelle concordate, in occasione di punte di più intensa attività, di necessità
di sostituzione di lavoratori assenti ovvero per specifiche esigenze di
carattere straordinario. In tale caso il ricorso al lavoro supplementare è
ammesso nei limiti del 50% dell'orario ridotto pattuito. Le ore di lavoro
supplementare effettuate entro tale limite sono retribuite con la maggiorazione
del 15%. Per le ore di lavoro supplementare svolte oltre tale limite si
applicano le norme di legge in materia.
Il lavoratore a tempo
parziale, che presti ore di lavoro supplementare in via continuativa, avrà
diritto al consolidamento totale o parziale nell'orario base individuale della
prestazione supplementare continuativa. A tal fine, per prestazione
supplementare continuativa agli effetti del consolidamento si intende il lavoro
supplementare che superi l'orario base individuale settimanale concordato di
oltre il 30% dello stesso, per un periodo di almeno nove mesi nell'arco
temporale dei dodici mesi precedenti. Il consolidamento avverrà su istanza
scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto scritto e decorrerà
dalla data di presentazione dell'istanza.
Nei rapporti di lavoro a
tempo parziale di tipo verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni
lavorative straordinarie in relazione alle giornate di attività lavorativa nel
rispetto delle disposizioni dettate dal presente contratto in materia di lavoro
straordinario.
Lo svolgimento di prestazioni lavorative supplementari e straordinarie è consentito, oltre che nei rapporti a tempo indeterminato, anche nei casi di assunzioni a termine di cui all'art. 1, comma 2 della legge 230/1962 e di cui all'art.12 del contratto collettivo nazionale di lavoro".
Letto,
confermato e sottoscritto
ANEC FISTEL
–CISL
UILSIC‑UIL