Decorrenze:
dal 1 luglio 2002 e resterà in vigore fino al 30 giugno 2006 per la materia
normativa e fino al 30 giugno 2004 per la materia retributiva.
tra
la Commissione sindacale datoriale
rappresentativa dell’ANEC e dell’ANEM
e
il SLC-CGIL
la FISTEL-CISL
la UILCOM UIL
si è stipulata la seguente
ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL 3
novembre 1999 per i dipendenti dagli esercizi cinematografici, che le parti si
riservano di sottoporre alle rispettive assemblee per l’approvazione.
1)
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
DIPENDENTE DALLE MONOSALE E
MULTISALE CINEMATOGRAFICHE
L’art.2 del CCNL
3.11.1999 è così sostituito:
“Con decorrenza dal 1-8-2003 i
lavoratori dipendenti dalle monosale e multisale cinematografiche sono inquadrati nei seguenti
livelli.
1°
livello
declaratoria: lavoratori che eseguono lavori
prevalentemente di fatica o che non comportano specifica conoscenza o pratica
di lavoro.
esemplificazioni: personale di pulizia; maschera addetta
alla sorveglianza del pubblico in sala ed all'accompagnamento.
2° livello
declaratoria:
a) lavoratori che svolgono attività esecutive semplici di natura tecnica o
amministrativa.
esemplificazioni:
centralinista; dattilografo
declaratoria:
b) lavoratori che svolgono attività richiedenti un breve periodo di pratica e
conoscenze professionali di tipo elementare.
esemplificazioni:
custode; affissatore; addetto alla vendita con
funzioni di collaborazione e/o supplenza ai servizi di sala; maschera addetta
nei locali al controllo agli ingressi ed alle uscite esterne permanentemente
aperte; maschera di sala cui, oltre i normali compiti di accompagnamento o
sorveglianza, sono affidate con continuità, anche per limitati periodi della
giornata, altre mansioni; bigliettaio che presta la sua attività nei locali di
IV e V categoria e negli esercizi ad attività saltuaria e che cura solo la
distribuzione dei biglietti e l'incasso del relativo importo che versa
seralmente a persona destinata a riceverlo.
3° livello
declaratoria: a) lavoratori con mansioni d'ordine che
richiedono preparazione pratica ed esperienza di lavoro.
esemplificazioni:
cassiera che provvede alla compilazione del borderò e con funzioni di
collaborazione e/o supplenza temporanee ai servizi di sala e di ristorazione;
caposala; stenodattilografo.
declaratoria.:
b) lavoratori che svolgono attività per l'esecuzione delle quali è necessaria
una specifica competenza tecnico-pratica.
esemplificazioni:
operatore di cabina addetto alla proiezione ed alla manutenzione degli impianti
di cabina, degli impianti elettrici ed acustici e con funzioni di
collaborazione e/o supplenza temporanee ai servizi di cassa, di sala e di
ristorazione.
3° livello super
a)
cassiera che svolge le mansioni di cui al livello 3°a) presso una multisala con almeno tre schermi.
Per l'accesso a tale livello è comunque richiesta una anzianità di servizio nella mansione
non inferiore a 2 anni.
b) operatore di cabina dopo un periodo di 2
anni di effettivo esercizio delle mansioni proprie del
livello 3°b).
4° livello
declaratoria:
a) lavoratori che svolgono mansioni di concetto di minor grado rispetto a
quelle dei lavoratori inquadrati nel 5° livello.
declaratoria:
b) lavoratori che svolgono attività per l'esecuzione delle quali è necessaria
una specifica competenza tecnico-pratica ed una adeguata esperienza maturata
nello svolgimento delle relative mansioni.
esemplificazioni:
operatore di cabina cui, oltre ai compiti di cui ai livelli 3b) e 3b) super,
compete la responsabilità del perfetto funzionamento degli impianti di cabina,
degli impianti elettrici ed acustici, rispondendo verso il datore di lavoro
della loro piena e costante efficienza.
E' inquadrato in tale livello, con i
relativi compiti e responsabilità, l'operatore di cabina dopo un periodo
di 3 anni di inquadramento
nel 3° livello super.
4° livello super
declaratoria:
lavoratori specializzati che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono
mansioni che richiedono una elevata capacità professionale acquisita attraverso
la partecipazione ed il superamento di specifici corsi di perfezionamento
professionale.
esemplificazioni:
tecnici di impianti di cabine e di impianti tecnologicamente avanzati.
5° livello
declaratoria:
lavoratori con mansioni di concetto che svolgono incarichi per i quali è
richiesta una particolare specifica competenza professionale con funzioni di
direzione, coordinamento e controllo, anche guidando gruppi di altri
lavoratori.
esemplificazioni:
direttore di locale cinematografico.
5° livello super
declaratoria: lavoratori che svolgono mansioni di
concetto di maggior grado rispetto a quelle dei lavoratori inquadrati nel 5°
livello.
esemplificazioni:
direttore di multisala cinematografica con almeno 3
schermi.
Per l'accesso a tale livello è comunque richiesta un’anzianità di servizio nella mansione
non inferiore a 2 anni.
Quadro
declaratoria:
lavoratori con funzioni direttive e con discrezionalità di poteri, facoltà di
decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole disposizioni
generali impartite dalla direzione aziendale.
esemplificazioni:
programmista.
Al lavoratore cui sono
affidate mansioni pertinenti a livelli categoriali
differenti è riconosciuto il livello corrispondente alla mansione superiore
purché la stessa abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale
continuità.
La classificazione unica di cui sopra lascia
inalterata la distinzione tra impiegati ed operai che viene
mantenuta agli effetti di tutte quelle norme (legislative, contrattuali,
previdenziali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato e che comunque
fanno riferimento a tali qualifiche. A tali fini il collegamento tra
l'inquadramento ed il trattamento normativo è il
seguente:
qualifica impiegatizia: livello 2°a, 3°a, 3°a super,
4°a, 5°, 5° super, 6°
qualifica operaia: livello 1°, 2°b, 3°b, 3°b super,
4°b,4° super
norma transitoria
-
Gli
operatori di cabina in servizio alla data del 31-7-2003 ed a
tale data inquadrati nel livello 4°b) della scala classificatoria
unica di cui al CCNL 3.11.1999 sono inquadrati nel livello 4°b) della presente
scala classificatoria.
-
Gli
operatori di cabina in servizio alla data del 31-7-2003 ed a tale data inquadrati nel livello
3°b) della scala classificatoria unica di cui al CCNL
3.11.1999 sono inquadrati nel livello 3°b) della presente scala classificatoria.
- Ai fini del raggiungimento dei 2 anni di effettivo esercizio delle mansioni proprie del livello
3°b) si terrà conto del periodo di lavoro prestato anteriormente al 1-8-2003.
- Ai fini del raggiungimento dei 3 anni di inquadramento nel 3° livello super si terrà conto del periodo di servizio prestato anteriormente
al 1-8-2003, fermo restando che l’inquadramento nel livello 4° b) non potrà
comunque avvenire prima del 1-2-2004.
-
Ai fini del raggiungimento della anzianità
di servizio nelle mansioni prescritte per l'inquadramento del direttore di multisala e della cassiera, rispettivamente, nel livello 5°
super e nel livello 3°a) super della presente scala classificatoria,
si terrà conto, per il personale in servizio alla data del 31-7-2003
dell'anzianità di servizio nelle mansioni maturata anteriormente al 1-8-2003”.
SCALA
PARAMETRALE PER MONOSALE E MULTISALE CINEMATOGRAFICHE DECORRENTE DAL 1-8-2003
livello parametro
1
100
2
112
3
132
3
super 137
4
159
4
super 165
5
176
5 super 185
Q 220
2)
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DAI MULTIPLEX E DAI MEGAPLEX
- E’ inquadrato nel livello B l’addetto di
sala con compiti di manutenzione ordinaria ed elementare quali, ad esempio, la
sostituzione delle lampade, la sistemazione delle poltrone, la sistemazione dei
segnagradini, la sistemazione dell’arredo del foyer.
- E’ inquadrato nel livello D l’addetto di
sala con compiti di manutenzione ordinaria ed elementare che, in possesso del
patentino di operatore, può altresì intervenire con
attività di manutenzione sulle macchine di proiezione e sostituire il proiezionista in caso di necessità, sia nelle attività di
cabina che di montaggio film.
3) CONTRATTO A TERMINE
L’art.12 del CCNL
3 novembre 1999 è così sostituito:
“La stipulazione di contratti di lavoro a
tempo determinato è consentita nei seguenti casi:
a)
esecuzione di un’opera o di un servizio definito e
predeterminato nel tempo;
b)
periodi di più intensa affluenza del pubblico
legati all’andamento della stagione cinematografica;
c)
aumento temporaneo dell’attività aziendale indotto
da particolari esigenze;
d)
ragioni di stagionalità,
ivi comprese le attività previste nell’elenco allegato al DPR 1525/1963 e
successive modificazioni;
e)
sostituzione di lavoratori assenti;
f)
temporanea utilizzazione di professionalità non
presenti in azienda;
g)
fabbisogni connessi a temporanee esigenze
amministrative e/o tecniche;
h)
necessità non programmabili connesse alla
manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della
funzionalità e sicurezza degli impianti.
Per le ipotesi di cui sopra è consentita
l’assunzione di un numero di lavoratori con rapporto di
lavoro a tempo determinato pari a:
·
Fino a
3 dipendenti a tempo indeterminato: 1
lavoratore a termine
·
Da 4 a
5 dipendenti a tempo indeterminato: 2 lavoratori a termine
·
Da 6 a
7 dipendenti a tempo indeterminato: 3 lavoratori a termine
·
Da 8 a
9 dipendenti a tempo indeterminato: 4 lavoratori a termine
·
Oltre
9 dipendenti a tempo indeterminato: 20% dei lavoratori a tempo indeterminato
con arrotondamento all’unità superiore, con un minimo di 4 lavoratori a termine.
Per le ipotesi di cui ai punti b) e c) del
comma 1 è consentita, in aggiunta alle assunzioni di cui al comma 2, l’assunzione,
nel periodo ottobre-aprile, di un numero di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato pari al 30% dei lavoratori a
tempo indeterminato con arrotondamento all’unità superiore.
La stipulazione di contratti di lavoro a
tempo determinato – previa comunicazione e confronto con la rappresentanza
sindacale aziendale e/o territoriale – è consentita per quote percentuali
aggiuntive rispetto a quelle di cui ai precedenti commi 2 e 3 in relazione ad
esigenze straordinarie connesse ad eventi o serie di eventi
non programmabili quali ad esempio particolari eventi cinematografici,
rassegne, attività convegnistiche, etc.
E’ consentita senza limitazioni la
stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per la sostituzione di
lavoratori assenti per infortunio, malattia e maternità.
Ai lavoratori assunti a tempo determinato
per un periodo fino a 30 giorni sarà dovuta una
maggiorazione del 32% della retribuzione giornaliera, da tenersi distinta dalla
retribuzione stessa, in sostituzione del trattamento di fine rapporto, della
gratifica natalizia o 13^ mensilità, del premio annuale aggiuntivo della
gratifica natalizia o 13^ mensilità nonché dell’indennità sostitutiva delle
ferie.
L’azienda, nell’assunzione a termine del
personale, darà la precedenza al personale già utilizzato a tempo determinato
per un periodo complessivo non inferiore a 6 mesi nell’arco di 2 anni che
conservi i requisiti per l’espletamento della specifica mansione e che non
abbia dato luogo a rilievi disciplinari.
Nelle assunzioni di
personale a tempo indeterminato l’azienda darà la precedenza ai lavoratori già
utilizzati con almeno tre contratti a tempo determinato e per un periodo
complessivo non inferiore a 12 mesi nell’arco di tre anni che conservino i
requisiti per l’espletamento della specifica mansione e che non abbiano dato
luogo a rilievi disciplinari.
L’art. 13 del CCNL 3 novembre 1999 è così
sostituito:
“Il
contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 196/1997
può essere concluso nelle seguenti fattispecie:
- esecuzione di un’opera o di un servizio definito o
predeterminato nel tempo;
- periodi di più intensa affluenza del pubblico
legati all’andamento della stagione cinematografica;
- aumento temporaneo dell’attività aziendale indotto
da particolari esigenze;
- temporanea utilizzazione di professionalità non
presenti in azienda;
- sostituzione di lavoratori assenti;
- necessità connesse alla manutenzione straordinaria
nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza
degli impianti.
Le qualifiche di esiguo
contenuto professionale per le quali è vietato il ricorso al lavoro temporaneo
sono quelle di cui al 1° e 2° livello della scala classificatoria
del personale dipendente dalle monosale e multisale – fatta eccezione per le maschere – ed al livello
A della scala classificatoria del personale
dipendente dai multiplex e megaplex.
Possono essere utilizzati lavoratori con
contratto di fornitura di lavoro temporaneo per un numero di ore/anno
pari al 5% del monte ore annuo
complessivo dei lavoratori in forza con contratto di lavoro a tempo
indeterminato.
Il periodo di assegnazione
inizialmente stabilito può essere prorogato con il consenso del lavoratore e
con atto scritto per una durata non superiore a quella inizialmente concordata.
Al prestatore di lavoro temporaneo spetta un
trattamento economico non inferiore a quello cui hanno
diritto i dipendenti di pari livello dell’impresa utilizzatrice per effetto dei
diversi livelli di contrattazione.
L’azienda
utilizzatrice comunicherà preventivamente alla rappresentanza sindacale
aziendale o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie
del CCNL il numero, le qualifiche dei lavoratori utilizzati con contratto di
lavoro temporaneo nonché le durate. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà
effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l’anno,
anche per il tramite della competente Sezione territoriale dell’ANEC, l’azienda
utilizzatrice fornirà ai destinatari di cui al comma precedente il numero dei
contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi,
il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.”
-
Gli
artt. 52, comma 2 e 60, comma 2 sono così sostituiti:
“Ferme restando le norme di
cui all’art. 11 del presente contratto, si considera lavoro straordinario
quello compiuto oltre le 40 ore settimanali”.
- In riferimento al decreto legislativo 8/4/2003
n. 66 le parti concordano di incontrarsi entro il 31 dicembre 2003 per
definire, ove congiuntamente ritenuto necessario, entro il 31 marzo 2004, la
disciplina contrattuale di attuazione dello stesso decreto.
Le parti, avuto riguardo alle modifiche alla
disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale introdotte dal d.lgs. 100/2001 rispetto al d.lgs
61/2000 ed in previsione di eventuali ulteriori
modifiche legislative concordano di incontrarsi entro il 30-6-2004 per
esaminare e definire nuove norme contrattuali in materia. Fino a tale data
restano in vigore le norme contrattuali vigenti.
L’art. 24 del CCNL 3 novembre 1999 è così
sostituito:
“Ai sensi del D.Lgs.
26/3/2001 n.151, le lavoratrici non possono essere
adibite al lavoro:
a)
durante due mesi precedenti la data presunta del
parto;
b)
ove il parto avvenga oltre tale data, per il
periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c)
durante tre mesi dopo il parto;
d)
durante gli ulteriori giorni non goduti prima del
parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.
Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo per maternità dopo il parto.
Ferma restando la durata complessiva del
congedo di maternità di cui al comma 1, le lavoratrici hanno la facoltà di
astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e
nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista
del Servizio Sanitario Nazionale o con esso
convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della
salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio
alla salute della gestante e del nascituro.
Per il trattamento economico dovuto alle
lavoratrici durante il periodo indicato al comma 1 si applica quanto previsto
dall’art.22 del D.Lgs n.151/2001.
I periodi di congedo obbligatorio di
maternità sono computati ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti
compresi quelli relativi alla gratifica natalizia o
tredicesima mensilità e alle ferie.
Ai fini dell’esercizio del diritto al
congedo parentale, per ogni bambino nei primi suoi
otto anni di vita, ciascun genitore è tenuto a dare al datore di lavoro un
preavviso scritto di almeno 15 giorni, salvo casi di oggettiva
impossibilità. I relativi congedi parentali dei genitori non possono
complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto di cui al comma 2 dell’art. 32 e dell’art.33
del D.lgs n.151/2001.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto ad astenersi dal lavoro compete:
a)
alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a
sei mesi;
b)
al padre lavoratore, dalla nascita del figlio,
per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi elevabile a
sette nel caso di cui al comma 2 dell’art.32 del Dlgs 151/2001;
c)
qualora vi sia un solo genitore, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Qualora il padre
lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il
limite complessivo dei congedi parentali è elevato a undici mesi.
Durante il periodo di congedo parentale facoltativo si applica quanto previsto dall’art.
34 del D.Lgs. 151/2001.
Il periodo di congedo parentale
facoltativo è computato nell’anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o gratifica
natalizia.
Il datore di lavoro deve consentire alle
lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di
riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando
l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
I periodi di riposo hanno la durata di
un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e
della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire
dall’azienda.
I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno
quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di
altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o
nelle immediate vicinanze di essa.
I periodi di riposo sono riconosciuti al
padre lavoratore:
a)
nel caso in cui i figli siano affidati al solo
padre;
b)
in alternativa alla madre lavoratrice
dipendente che non se ne avvalga;
c)
nel caso in cui la madre non sia lavoratrice
dipendente;
d)
in caso di morte o di grave infermità della
madre.
In caso di parto plurimo, i periodi di
riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste
dall’articolo 39, comma 1 del D.lgs citato, possono
essere utilizzate anche dal padre.
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno
diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di
ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
Ciascun genitore, alternativamente, ha
altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi
all’anno, per le malattie di ogni figlio di età
compresa fra i tre e gli otto anni.
Per fruire di tali congedi il genitore deve
presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del
Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.
I periodi di congedo per la malattia del
figlio sono computati solo ai fini dell’anzianità di servizio, esclusi gli
effetti relativi alle ferie e alla tredicesima
mensilità o gratifica natalizia.
In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti
dal lavoro, di cui al presente articolo, il datore di lavoro può assumere
personale con contratto a tempo determinato o temporaneo.
L’assunzione di personale a tempo
determinato e di personale temporaneo, in sostituzione delle lavoratrici in
congedo, può avvenire anche con anticipo fino a due mesi rispetto al periodo di inizio del congedo.”
8)
CONGEDI PER LA FORMAZIONE
I lavoratori con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato con almeno cinque anni di anzianità
presso la stessa azienda possono richiedere un congedo per la formazione per un
periodo, continuativo o frazionato, non superiore a undici mesi nell’arco
dell’intera vita lavorativa, per il completamento della scuola dell’obbligo, il
conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario
o di laurea nonché per la partecipazione ad attività formative diverse da
quelle poste in essere o finanziate dall’azienda.
Durante il periodo di congedo
il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla
retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è
cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi o periodi di aspettativa.
La domanda di fruizione
del congedo deve essere presentata dal lavoratore almeno 30 giorni prima del
periodo indicato per la fruizione.
Il
lavoratore interessato deve produrre il certificato di iscrizione
al corso, attestante anche la sua durata, i relativi certificati mensili di
frequenza, con l’indicazione delle ore complessive, nonché l’eventuale
certificato comprovante la partecipazione agli esami.
Il personale assente contemporaneamente per congedo di formazione non potrà superare il 5% del totale dei dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In ogni caso potrà usufruire del
congedo un lavoratore nelle aziende che occupino
almeno 15 lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L’azienda può non accogliere la richiesta di
congedo ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze
organizzative e/o produttive.
9) FORMAZIONE PROFESSIONALE
L’art.37 del CCNL
3 novembre 1999 è così sostituito:
“Le parti attribuiscono alla formazione, all'aggiornamento ed alla
riqualificazione professionali dei lavoratori un ruolo strategico per
l'elevazione degli standard qualitativi dell'offerta cinematografica in sala
pubblica, anche in relazione alla definizione di
regole per l’avvio dello studio di standard professionali in linea con gli
orientamenti dell’Unione europea.
Dichiarano pertanto il loro impegno ad
attivarsi sia in sede nazionale che territoriale per:
-
l'individuazione degli opportuni strumenti
finalizzati alla formazione, alla riqualificazione ed all'arricchimento
professionale dei lavoratori, in particolare nei casi di ristrutturazioni
aziendali e di rilevanti innovazioni tecnologiche;
-
la definizione dei criteri di svolgimento
delle attività formative, sia in orario di lavoro che fuori orario di lavoro;
-
la realizzazione di ogni possibile intesa
volta ad agevolare la concessione di finanziamenti comunitari e nazionali
nell'ambito delle risorse destinate alla formazione.
In questo quadro le parti, considerata la
competenza primaria delle Regioni in materia di formazione professionale,
impegnano in particolare le proprie strutture territoriali ad attivare e
sviluppare il confronto con gli Assessorati regionali al lavoro ed alla
formazione al fine di realizzare opportune sinergie tra le rispettive
iniziative.
Le parti procederanno alla costituzione di
un'apposita commissione composta da 3 rappresentanti datoriali e 3 rappresentanti delle OO.SS.
entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto. La
commissione avrà compiti di studio,
documentazione, acquisizione dati e individuazione congiunta di possibili
percorsi atti a rendere possibili piani formativi aziendali o di settore.”
10) DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le parti dichiarano la loro
attenzione al tema degli ammortizzatori sociali ed il loro impegno ad
esaminarne aspetti e contenuti ed a ricercare percorsi operativi condivisi,
anche alla luce delle preannunciate innovazioni legislative in materia.
11) AUMENTI RETRIBUTIVI
A) Le retribuzioni tabellari
in atto dei lavoratori dipendenti dalle monosale e multisale cinematografiche sono aumentate secondo le
gradualità appresso indicate dei seguenti importi mensili lordi a titolo di elemento aggiuntivo del minimo tabellare
utile a tutti gli effetti contrattuali con esclusione degli aumenti periodici
di anzianità:
livello
1° 13,84
2° 15,50
3° 18,27
3° super 18,96
4° 22,00
4° super 22,84
5° 24,36
5° super 25,60
Quadro 30,45
livello
1° 10,06
2° 11,27
3° 13,28
3° super 13,78
4° 16,00
4° super 16,60
5° 17,71
5° super 18,61
Quadro 22,13
1° 15,72
2° 17,61
3° 20,75
3° super
21,54
4° 25,00
4° super
25,95
5° 27,67
5° super
29,08
Quadro
34,58
B) Le retribuzioni tabellari in atto dei lavoratori dipendenti dai multiplex e dai megaplex sono
aumentate secondo le gradualità appresso indicate dei seguenti importi mensili
lordi a titolo di elemento aggiuntivo del minimo tabellare utile a tutti gli effetti contrattuali con
esclusione degli aumenti periodici di anzianità:
A 13,84
B 16,88
C 19,38
D 20,76
E 22,84
F 25,60
QB 30,45
QA 33,22
A 10,06
B 12,27
C 14,08
D 15,09
E 16,60
F 18,61
QB 22,13
QA 24,14
A 15,72
B 19,18
C 22,01
D 23,58
E 25,95
F 29,08
QB 34,58
QA 37,73
12)
UNA TANTUM
Ai lavoratori in servizio alla data di
stipulazione della presente ipotesi di accordo e già
in forza alle aziende alla data del 1 luglio 2002 sarà corrisposto, per il
periodo 1-7-2002/30-6-2003 ed a totale e
completa copertura di tale periodo, un importo lordo una tantum nelle misure di
cui appresso.
Il suddetto importo sarà erogato per il 50%
entro il 31 ottobre 2003 e per il
restante 50% entro il 31 gennaio 2004.
L’importo sarà proporzionalmente ridotto per
i lavoratori assunti dopo il 1 luglio 2002 ed in forza alle aziende, non in
prova, alla data di stipulazione della presente ipotesi di accordo.
L’importo sarà altresì proporzionalmente
ridotto per i lavoratori che, in relazione ad un orario normale di lavoro
inferiore a quello contrattuale, percepiscano una
retribuzione inferiore commisurata a tale minore orario.
Il suddetto importo non sarà considerato
utile ai fini dei vari istituti legali e contrattuali e della determinazione
del trattamento di fine rapporto.
Monosale e multisale
Multiplex e megaplex
livelli importi
livelli importi
1 113,21
A 113,21
2 126,80
B 138,12
3 149,44
C 158,49
3S 155,10
D 169,82
4 180,00
E 186,80
4S 186,80
F 209,44
5 199,25
QB 249,06
5S 209,44
QA 271,70
Q 249,06
13) TABELLA RETRIBUTIVA MINIMA
A) Con le decorrenze
appresso indicate i minimi retributivi mensili lordi per i lavoratori
dipendenti dalle monosale e multisale cinematografiche i cui minimi retributivi
mensili lordi alla data del 30/6/2002 risultavano pari o superiori a quelli
indicati nel punto 2) dell’accordo 9.11.2000 sono i seguenti:
1° 192,72 43,85 67,43
2° 215,07 49,11 75,53
3° 254,39 57,88 89,01
3° super 264,03 60,07 92,38
4° 306,77 69,72 107,22
4° super 317,99 72,35 111,27
5° 340,03 77,18 118,69
5° super 356,54 81,12 124,75
Quadro 423,99 96,47 148,36
1° 192,72 43,85 77,49
2° 215,07 49,11 86,80
3° 254,39 57,88 102,29
3° super 264,03 60,07 106,16
4° 306,77 69,72 123,22
4° super 317,99 72,35 127,87
5° 340,03 77,18 136,40
5° super 356,54 81,12 143,36
Quadro 423,99 96,47 170,49
1° 192,72 43,85 93,21
2° 215,07 49,11 104,41
3° 254,39 57,88 123,04
3° super 264,03 60,07 127,70
4° 306,77 69,72 148,22
4° super 317,99 72,35 153,81
5° 340,03 77,18 164,07
5° super 356,54 81,12 172,44
Quadro 423,99 96,47 205,07
*
Minimi tabellari mensili lordi
** Importi mensili lordi a titolo di elemento distinto dalla retribuzione utile ai soli
effetti della 13^ mensilità, del premio annuale, delle ferie, del trattamento
di fine rapporto, dell’indennità di preavviso e delle festività nazionali ed
infrasettimanali.
*** Importi mensili lordi a titolo di elemento aggiuntivo del minimo tabellare
utile a tutti gli effetti contrattuali con esclusione degli aumenti periodici
di anzianità.
Per
quanto concerne i lavoratori i cui minimi retributivi mensili lordi alla data
del 30/6/2002 risultavano inferiori a quelli indicati
nel punto 2) dell’accordo 9.11.2000, in occasione dei prossimi rinnovi
contrattuali formerà oggetto di esame e discussione la situazione relativa alla
riduzione degli scarti rispetto ai minimi di cui sopra dei minimi retributivi
mensili lordi risultanti a seguito dell’applicazione degli aumenti economici di
cui al precedente punto 11).
A)
Con le
decorrenze appresso indicate i minimi retributivi mensili lordi per i
lavoratori dipendenti dai multiplex
e dai megaplex sono i seguenti:
A
192,72 43,85 67,43
B 235,12 53,50 82,27
C 269,81 61,39 94,41
D 289,09 65,77 101,15
E 317,99 72,35 111,27
F 356,54 81,12 124,75
QB 423,99 96,47 148,36
QA 462,54 105,24 161,85
A
192,72 43,85 77,49
B 235,12 53,50 94,54
C 269,81 61,39 108,49
D 289,09 65,77 116,24
E 317,99 72,35 127,87
F 356,54 81,12 143,36
QB 423,99 96,47 170,49
QA 462,54 105,24 185,99
A
192,72 43,85 93,21
B 235,12 53,50 113,72
C 269,81 61,39 130,50
D 289,09 65,77 139,82
E 317,99 72,35 153,81
F 356,54 81,12 172,44
QB 423,99 96,47 205,07
QA 462,54 105,24 223,72
*
Minimi tabellari mensili lordi
** Importi mensili lordi a titolo di elemento distinto dalla retribuzione utile ai soli
effetti della 13^ mensilità, del premio annuale, delle ferie, del trattamento
di fine rapporto, dell’indennità di preavviso e delle festività nazionali ed
infrasettimanali
***Importi mensili lordi a titolo di elemento
aggiuntivo del minimo tabellare utile a tutti gli
effetti contrattuali con esclusione degli aumenti periodici di anzianità.
Le parti si danno reciprocamente atto che,
in occasione del rinnovo del biennio economico 1-7-2002/30-6-2004, qualora il
differenziale tra inflazione effettiva ed inflazione programmata fosse uguale all’ 1,15% non si darà luogo a recuperi e/o
conguagli, mentre, qualora il differenziale risultasse diverso dall’ 1,15%, si
provvederà a calcolare il conguaglio da
effettuare sull’incremento dei minimi per il biennio 1-7-2004/30-6-2006.
Premessi e richiamati i contenuti del Protocollo
sul costo del lavoro 23.7.1993 – come confermati dal Protocollo 22.12.1998 –
secondo cui:
§
la contrattazione di secondo livello è
prevista secondo le modalità e negli ambiti di applicazione che saranno
definiti dal contratto nazionale di categoria;
§
il contratto nazionale di categoria stabilisce
la tempistica, secondo il principio dell’autonomia dei cicli negoziali, le
materie e le voci nelle quali si articola la contrattazione di secondo livello;
§
le parti, fermo restando il rispetto delle
coerenze complessive in tema di politica dei redditi ed il riferimento
all’andamento generale ed alla redditività dell’esercizio cinematografico,
concordano quanto segue:
a)
Il
secondo livello di contrattazione si esaurisce con la contrattazione
integrativa aziendale/interaziendale o con la contrattazione integrativa
territoriale, come di seguito disciplinate, restando inteso, ai sensi del comma
1 degli “Assetti contrattuali” del Protocollo sul costo del lavoro 23.7.1993,
che la contrattazione integrativa aziendale/interaziendale e la contrattazione
integrativa territoriale devono intendersi tra loro alternative.
I relativi accordi hanno la durata di 4
anni. Gli effetti economici degli accordi integrativi non potranno avere
decorrenza anteriore all’1.7.2004 o, qualora successiva, alla data di scadenza degli accordi integrativi definiti in attuazione
del CCNL 3.11.1999;
B) Il negoziato di secondo livello
si svolge a livello aziendale o interaziendale per i multiplex,
per i megaplex nonché per le
imprese che gestiscono esercizi cinematografici per un numero complessivo di
almeno 15 schermi, salvo che le imprese, d’intesa con le rappresentanze sindacali
aziendali, optino per la contrattazione a livello territoriale di cui al punto
C) in sostituzione del negoziato aziendale.
Non può avere per oggetto
materie già definite a livello nazionale e può svolgersi sulla materia
economica, secondo le linee del premio di risultato di cui appresso, nonché sulle materie per le quali nel contratto collettivo
nazionale è previsto uno specifico rinvio in sede aziendale. Non può pertanto
avere per oggetto istituti di carattere normativo,
salvo quanto previsto all’art. 11 del presente contratto con riferimento
all’utilizzazione delle prestazioni lavorative secondo diversi e più articolati
regimi di flessibilità.
Qualora gli esercizi
cinematografici di cui sopra siano situati in un’unica
regione, sono soggetti del negoziato di secondo livello, in rappresentanza
rispettivamente delle imprese e dei lavoratori, da un lato, le direzioni
aziendali assistite, ove richiesto, dalle strutture territoriali
dell’Associazione imprenditoriale competente, dall’altro, le rappresentanze sindacali
aziendali assistite, ove richiesto, dalle strutture territoriali delle
Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.
Qualora gli esercizi
cinematografici di cui sopra siano situati in più
regioni, sono soggetti del negoziato di secondo livello, in rappresentanza
rispettivamente delle imprese e dei lavoratori, da un lato, le direzioni
aziendali assistite, ove richiesto, dall’Associazione nazionale imprenditoriale
competente, dall’altro, le rappresentanze sindacali aziendali assistite, ove
richiesto, dalle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il CCNL.
c)
Il negoziato di secondo livello
si svolge a livello territoriale per le aziende diverse da quelle di cui al
punto B). Non può avere per oggetto materie già definite a livello nazionale e,
comunque, istituti di carattere normativo e può
pertanto svolgersi solo sulla materia economica, nonché su eventuali materie
per le quali nel contratto collettivo nazionale di lavoro è previsto uno
specifico rinvio alla sede territoriale (es. formazione e aggiornamento
professionale).
Sono soggetti di tale
negoziato le strutture territoriali dell’Associazione imprenditoriale
competente e delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.
Tutte le clausole del
presente accordo non si applicano ai cinema attualmente inquadrati nella
categoria del Piccolo esercizio. Le stesse clausole non si applicano altresì ai
cinema che in futuro saranno riconosciuti tali per accordi intervenuti tra le
organizzazioni territoriali dell’Anec e dei Sindacati.
16)
DECORRENZA E DURATA
Salvo quanto diversamente stabilito dalle
singole disposizioni, il presente contratto decorre dal 1 luglio 2002 e resterà
in vigore fino al 30 giugno 2006 per la materia normativa e fino al 30 giugno
2004 per la materia retributiva.
Letto, confermato e siglato.
per la Commissione sindacale datoriale per il SLC-CGIL
per la FISTEL-CISL
per la UILCOM-UIL