|
1 luglio 1997 |
|
30 giugno 2001 |
CONTRATTO CARTA E CARTOTECNICA –
UNIGEC CONFAPI
1^ PARTE – Sistema informativo
Art. 1 Osservatorio di settore
Art. 2 Relazioni industriali
Art. 3 Innovazioni
e ristrutturazioni
Art. 4 Sistema di
contrattazione
RSU
Ambiente di lavoro
Art.18 Aspettativa
Lavoro a tempo e interinale
Art. 8 Part time
Periodo di prova
Periodo di preavviso
Art...
Formazione professionale
Art… Previdenza
complementare
Art. 9 Classificazione
unica
Apprendistato
Orario di lavoro
Art… Prestazioni
straordinarie
Art.24 Nomenclatura
Art….
Trattamento di fine rapporto
Art…. Decorrenza e
durata
Quota contratto
Minimi tabellari
Una tantum .
Il giorno 13
febbraio 1998
tra la UNIGEC-CONFAPI
e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILSIC-UIL,
si è convenuta la
seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del ccnl per gli addetti alle
piccole e medie industrie della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno,
fibra vulcanizzata e presfibra, cartotecniche e trasformatrici della carta e
del cartone 7 ottobre 1993.
Detta ipotesi non modificabile, sarà sottoposta a giudizio dei lavoratori entro
il 25 marzo e diventerà applicabile all'atto della firma definitiva.
1^ PARTE - SISTEMA
INFORMATIVO
ART. 1 OSSERVATORIO DI SETTORE
Fermo restando la
necessità ed il ruolo strategico di un organismo di confronto che veda la
presenza di tutte le componenti imprenditoriali del settore e delle OO.SS. tali
da consentire la verifica di dati esaustivi, UNIGEC e SLC, FIStel, UILSIC
convengono di allargare anche al settore cartario /cartotecnico l'attività
dell'osservatorio nazionale permanente del settore costituito
in occasione del rinnovo del CCNL settore
grafico/editoriale 13 marzo 1996, stipulato tra le stesse Parti.
Le Parti confermano quanto definito nel citato CCNL per quanto attiene la
composizione dell'Osservatorio e le modalità operative dello stesso. In
particolare confermano la necessità che lo stesso si riunisca almeno
semestralmente
L'Osservatorio avrà la specifica finzione di essere sede di scambio e verifica
di dati informativi relativi a:
· andamenti e prospettive del mercato cartario/cartotecnico;
· tendenze di sviluppo tecnologico ed organizzativo di settore con particolare
riferimento alle tecnologie informatiche, agli orari, agli organici;
· tendenze e individuazione di tipologie professionali emergenti;
· individuazione dei fabbisogni formativi
· tendenze evolutive del mercato del lavoro;
· grado di applicazione della L. 125/91 e 104/92;
· dati complessivi sulla situazione occupazionale del settore;
· problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro anche in relazione
alla trasformazione in atto sugli strumenti e sui materiali ed a eventuali
lavori usuranti. In particolare le Parti convengono di costituire una
Commissione Paritetica per la individuazione dei lavori usuranti presenti nel
settore che mantenga uno stretto collegamento con gli organismi del Ministero
del Lavoro che stanno operando su tale tematica. Una volta chiarito il quadro
normativo inerente la materia in oggetto, le Parti, in base al lavoro svolto
dalla Commissione Paritetica, procederanno alle eventuali intese necessarie.
· evoluzione del fenomeno del cosiddetto "telelavoro";
· monitoraggio dell'utilizzo degli istituti del contratto a tempo determinato e
del lavoro interinale. In particolare per quest'ultimo anche alla verifica
delle offerte professionali effettuate dalle Agenzie che verranno autorizzate
· analisi statistica del fenomeno assenteismo anomalo con particolare
attenzione alle assenze brevi e ripetute.
Tale fase di
verifica potrà avere articolazioni, che verranno definite tra le componenti
dell'osservatorio, per specifici comparti o per aree territoriali
particolarmente significative.
Nell'ambito dell'Osservatorio si procederà allo studio per la individuazione
delle caratteristiche fondamentali da porre alla base di un nuovo e diverso
schema di
di inquadramento dei lavoratori. L'Osservatorio porterà a conoscenza delle
Parti i risultati del suo lavoro per le implicazioni contrattuali. La prima
riunione dell'Osservatorio finalizzata a tale tema dovrà tenersi entro e non
oltre il …………..
L'Osservatorio procederà allo studio di fattibilità dell'accorpamento dei CCNL
dei settori grafico-editoriale e cartario-cartotecnico. Tale studio dovrà
essere terminato in tempo utile per il rinnovo della parte economica del
presente CCNL, fermo restando la totale e piena autonomia delle parti
trattanti.
Inoltre l'Osservatorio analizzerà le normative di legge di nuova emanazione al
fine di verificare gli eventuali rinvii alla contrattazione e procederà alla
formulazione di proposte da portare all'attenzione delle Parti stipulanti in
sede di contrattazione, anche al di fuori delle cadenze previste dal Protocollo
del 23/7/93 per i rinnovi dei CCNL.
Le Parti componenti l'osservatorio annettono particolare rilevanza alla
possibilità che, sulla base delle verifiche
avvenute, potranno attivarsi disgiuntamente o congiuntamente
nei confronti degli enti competenti sia statali che territoriali , anche in
fase propositiva, per l'approntamento di normative che possano cogliere le
individuate esigenze del settore.
Le Parti auspicano altresì che si possa giungere alla definizione di proposte
comuni di politica economica a sostegno del settore cartario e cartotecnico e
al comparto delle PMI da avanzare congiuntamente nei confronti degli organismi
governativi e degli Enti Locali competenti.
Dichiarazione a
verbale
L'UNIGEC-CONFAP conferma l'importanza del compito attribuito
all'Osservatorio di procedere al monitoraggio del fenomeno dell'assenteismo
anomalo che, qualora confermato dai dati oggettivi congiuntamente rilevati,
influenza pesantemente le problematiche organizzative e di costo del lavoro.
In questo contesto di conferma di dati, UNIGEC si riserva di proporre
soluzioni, anche contrattuali, che consentano di ridurne gli effetti sulle PMI
rappresentate.
Commissione Paritetica
Le Parti nel comune
interesse e nella comune volontà di attribuire al CCNL una funzione di gestione
omogenea del rapporto di lavoro in tutto il territorio nazionale convengono di
costituire una Commissione Paritetica per l'interpretazione contrattuale avente
la funzione di emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali,
dandone comunicazione ai rispettivi organismi territoriali con circolare
congiunta.
La Commissione Paritetica potrà attivarsi sia su richiesta delle Parti
contrattuali sia in base a specifici ricorsi avviati da singoli soggetti
interessati in base a quanto convenuto nell 'art. .. Controversie.
ART.2 RELAZIONI INDUSTRIALI
INFORMAZIONE-CONSULTAZIONE-CONTRATTAZIONE
Le Parti convengono
sulla necessità di costituire un sistema di relazioni industriali che anche sui
presupposti delle analisi compiute a livello di Osservatorio Nazionale di
settore consenta alle Parti un proficuo rapporto dialettico che
si sviluppa nelle fasi dell'informazione, della consultazione e
della contrattazione secondo le modalità e gli ambiti di cui ai punti
susseguenti.
Livello Nazionale
(omissis)
Livello Territoriale (omissis)
Livello di
gruppo
In occasione di uno
specifico incontro, promosso dall'UNlGEC, i gruppi industriali, individuabili nei
complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale,
forniranno alle rappresentanze sindacali del gruppo, assistiti dalle
organizzazioni sindacali stipulanti, informazioni sui programmi produttivi,
sugli investimenti previsti a breve e medio periodo, sull'entità dei
finanziamenti pubblici, sui programmi che comportano nuovi insediamenti
industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti,
anche in riferimento ai problemi delle materie prime, illustrando i criteri
generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni
sull'occupazione, sulla mobilità e qualificazione professionale dei lavoratori
e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Livello di unità
produttiva
Annualmente, nel corso di apposito incontro le aziende che abbiamo alle proprie
dipendenze più di 200 dipendenti, assistite dalla UNIGEC provinciale,
forniranno alle R.S.U., assistite dalle SLC, FIStel e Uilsic provinciali
informazioni relative agli orientamenti economici e produttivi alle entità e al
tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti o consistenti
ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti) illustrando le eventuali
implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione
professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
A prescindere da quanto precedentemente espresso le Parti convengono sulla necessità
di costituzione di un livello informativo i cui contenuti e le cui periodicità
saranno convenuti a livello aziendale a seguito e in termini strettamente
conseguenti alle intese relative alla costituzione del Premio di risultato di
cui al successivo art.….
In ogni caso a livello di Azienda si procederà ad incontri di natura
informativa aventi ad oggetto problematiche conseguenti a crisi aventi risvolti
sul piano occupazionale.
ART. 3 INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE E PROCESSI
DI RISTRUTTURAZIONE
Le direzioni
aziendali e le R.S.U. eventualmente assistite dalle rispettive organizzazioni
territoriali, esamineranno preventivamente, e comunque in tempo utile per la
programmazione aziendale, i programmi che prevedono l'introduzione di nuove
tecnologie e la riorganizzazione del lavoro e che facciano sorgere nell'ambito
aziendale problemi riguardanti gli organici, la
riqualificazione del personale, modifiche ai
livelli d'occupazione, il decentramento di importanti fasi delle lavorazioni,
allo scopo di ricercare una equilibrata soluzione alle diverse problematiche
delle parti.
Nel corso dell'esame preventivo di cui al comma precedente le R.S.U. potranno
presentare proprie proposte che verranno sottoposte ai necessari
approfondimenti
Fatte salve le eventuali diverse tempistiche derivanti dall'applicazione di
specifiche normative di legge, tale fase consultiva dovrà esaurirsi entro 15
giorni, durante i quali le pani non assumeranno iniziative unilaterali.
Terminata la fase consultiva, gli aspetti del programma aziendale aventi
effetti sui lavoratori saranno oggetto di appositi incontri tra Direzione
Aziendale e la R.S.U. finalizzati alla realizzazione del programma.
Le medesime modalità si applicano in caso di processi di ristrutturazione
aziendale.
ART. 4 SISTEMA DI CONTRATTAZIONE
a) contrattazione
nazionale di settore
In coerenza con i
contenuti del Protocollo del 23 luglio 1993 tra le parti Sociali ed il Governo,
le Parti convengono sui seguenti principi.
Le Parti confermano la centralità del livello nazionale e di settore di
contrattazione con le cadenze e gli obiettivi di cui al citato Protocollo del
23 luglio 1993.
Inoltre le Parti confermano la volontà di procedere anche al di fuori delle
cadenze previste dal suddetto Protocollo e sulla base delle proposte
provenienti dall'Osservatorio Nazionale di settore alle integrazioni
contrattuali che dovessero scaturire dalle norme di legge di nuova emanazione
contenenti rinvii alla contrattazione.
Parimenti nel corso della vigenza quadriennale del CCNL, le Parti presteranno
la necessaria attenzione a tutti quei provvedimenti legislativi che dovessero
incidere sui costi complessivi contrattuali e procederanno ad incontrarsi nel
rispetto dei principi del protocollo del 23 luglio 1993.
b) Contrattazione
aziendale
In coerenza con i
contenuti del Protocollo del 23 luglio 1993 tra le parti Sociali ed il Governo,
le Parti convengono sui seguenti principi:
1. la contrattazione
aziendale non potrà avere per oggetto materie di competenza di altre sedi
negoziali;
2. la contrattazione aziendale potrà svolgersi pertanto sulle seguenti materie:
a) materie per le quali è previsto uno specifico rinvio nel presente CCNL;
b) salario secondo i contenuti di cui all'art. .. Premi di risultato. Tale
contrattazione avrà cadenza quadriennale secondo le modalità del citato art.
..;
c) questioni specifiche inerenti il mercato del lavoro in relazione a
particolari rinvii della legislazione vigente, nel rispetto di quanto già
convenuto in materia dal CCNL;
d) applicazione dell'inquadramento professionale e programmi di formazione;
e) pari opportunità ed applicazione della L. 125 sulle azioni positive;
f) gestione degli orari di lavoro nell'ambito dei rinvii esercitati in materia
dal CCNL.
Soggetti titolari
della contrattazione a livello aziendale sono le R.S.U. e le strutture
territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, ovvero nelle
aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le R.S.U., le
Organizzazioni Sindacali nazionali e le Organizzazioni Sindacali territoriali.
PREMIO DI RISULTATO
Le parti, in
coerenza con i contenuti del Protocollo del 23 luglio 1993 tra le parti Sociali
ed il Governo concordano la seguente disciplina della contrattazione aziendale
con contenuti economici per le aziende applicanti il vigente CCNL.
La contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita nell'ambito
della prassi negoziale in atto nei settori disciplinati dal presente contratto
per gli addetti alle piccole e medie industrie cartarie e cartotecniche con
particolare attenzione alle specificità tipiche dei comparti industriali
rappresentati.
Soggetti titolari della contrattazione a livello aziendale sono le R.S.U. e le
strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL,
ovvero nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le R.S.U., le
Organizzazioni Sindacali nazionali e le Organizzazioni Sindacali territoriali.
Le Aziende sono assistite e/o rappresentanti dalle A.P.I. territorialmente
competenti cui aderiscono o conferiscono mandato.
Oggetto della contrattazione è esclusivamente l'istituzione di un premio
correlato ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati
tra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di
redditività ed altri traguardi rilevanti ai fini del miglioramento della
competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico
dell'impresa.
Al fine di acquisire elementi di conoscenza comuni per la definizione degli
obbiettivi della contrattazione aziendale. le Parti valuteranno preventivamente
le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive tenendo
conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di
redditività dell'impresa.
Una volta individuati gli obiettivi verranno definiti gli indicatori, i
meccanismi di calcolo e gli importi collegati; le Parti dovranno altresì dare
applicazione a quanto stabilito in materia dall'art. 4 della L. 196/97 (lavoro
interinale).
Le Parti stipulanti convengono sulla individuazione, a mero titolo
esemplificativo, di una serie di indicatori che sono stati considerati
significativi per le realtà rappresentate. Tale elencazione ha esclusivamente
valore indicativo e non esaustivo dei possibili indicatori di produttività, di
qualità, di redditività e di andamento economico dell'impresa.
Indicatori esemplificativi
Rapporto ore
lavorate/ore lavorabili individuali
Rapporto ore lavorate/ore lavorabili collettive
Volume prodotto
Volume spedito
Fatturato caratteristico
Fatturato caratteristico pro capite
Fatturato caratteristico per ora lavorata
Margine di contribuzione industriale
Margine di contribuzione industriale pro capite
Margine di contribuzione industriale per ora lavorata
Valore aggiunto
Valore aggiunto pro capite
Valore aggiunto per ora lavorata
Margine operativo lordo
Quantità ore lavorate
Riduzione degli scarti di produzione e dei costi di rilavorazione
Reclami clienti, resi clienti
Prodotto conforme su fatturato
Utilizzo degli impianti -
Rapporto tempi realizzati e tempi previsti
consumi energetici
Rapporto manodopera diretta/indiretta
Qualora l'obiettivo definito consista in un miglioramento rispetto ad una
precedente situazione le Parti dovranno definire la base su cui effettuare i
calcoli dei miglioramenti da realizzare. A tal fine le Parti potranno
individuare i risultati raggiunto nella media di più anni, entro un massimo di
3, ovvero il miglior risultato raggiunto in una serie di anni.
Le Parti al fine di ottenere la massima omogeneità tra il grado di
raggiungimento degli obbiettivi individuati e il grado di reale e miglioramento
dello stato dell'impresa auspicano che le parti aziendali individuino una
pluralità di indicatori preferibilmente di diversa natura.
In ogni caso il premio dovrà essere rapportato ai diversi livelli di
professionalità.
Nell'accordo aziendale che definisce il premio di risultato dovranno essere
concordati forme, ed altre clausole per la informazione e la verifica circa i
risultati e per il riesame degli obbiettivi e dei meccanismi in rapporto a
rilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento
dell'accordo.
In relazione a quanto sopra esposto il premio non potrà essere determinato a
priori ed avrà caratteristiche di totale variabilità.
Il premio dovrà avere i requisiti per beneficiare del particolare trattamento
contributivo previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione al
Protocollo 23 luglio 1993.
L'accordo del premio avrà durata quadriennale e la contrattazione avverrà
nell'osservanza della procedura di cui al presente articolo.
La richiesta di rinnovo dell'accordo dovrà essere avanzata in tempo utile al
fine di consentire l'apertura della procedura negoziale un mese prima della
scadenza dell'accordo.
Una volta iniziata la procedura negoziale verranno garantite condizioni di
assoluta normalità sindacale con esclusione di ogni tipo di agitazione e di
iniziative unilaterali sulle materie di discussione per un periodo di due mesi
dalla presentazione della richiesta di incontro e comunque per tutto il mese
successivo alla scadenza dell'accordo precedente.
I premi di produzione o istituti retributivi analoghi eventualmente esistenti a
livello aziendale rimangono fissati nelle quantità concordate e non saranno più
oggetto di successiva contrattazione. Le parti all'atto della istituzione del
premio di risultato procederanno alla loro armonizzazione fermo restando che da
tale operazione non devono derivare né oneri per le aziende né perdite per i
lavoratori.
Al fine di ridurre l'eventuale assenteismo anomalo, le parti si danno
reciprocamente atto che l'erogazione del premio di 2° livello potrà essere
rapportata all'effettiva prestazione del singolo lavoratore.
Le Parti stipulanti il presente CCNL, valutando la comune volontà di concorrere
a contenere gli effetti occupazionali delle crisi e delle ristrutturazioni e
lasciando alla volontà delle Parti Aziendali la scelta di soluzioni concrete
che tengano conto delle caratteristiche specifiche delle singole realtà e delle
possibilità reali di offrire un contributo in questa direzione coerente con le
esigenze di competitività, concordano che l'accordo aziendale per la
definizione del premio di risultato possa indicare la destinazione delle
maggiori risorse prodotte, in tutto o in parte, alla tutela dei livelli
occupazionali aziendali anziché alla distribuzione di benefici economici.
Premi di risultato
(Nota illustrativa redatta congiuntamente dalle Organizzazioni stipulanti)
RAPPRESENTANZA SINDACALE
UNITARIA - RSU
1 - Ad iniziativa
delle Associazioni sindacali SLC-CGIL, FIStel-CISL e UILSIC-UIL, in ciascuna
unità lavorativa con più di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza Sindacale
Unitaria dei lavoratori, R.S.U., di cui al Protocollo sottoscritto dal Governo
e Parti Sociali il 23.07.1993 secondo la disciplina della elezione di cui
all'Allegato....
Alla condizione che abbiano stipulato il citato protocollo ed espresso formale
adesione al presente CCNL, l'iniziativa per la costituzione della R.S.U. può
essere assunta anche dalle Associazioni abilitate alla presentazione di liste
elettorali.
2 - La R.S.U. è
composta, per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da
tutte le Associazioni sindacali richiamate al punto precedente, in promozione
ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste, in relazione
ai voti ottenuti dai singoli candidati. lì residuo terzo è assegnato alle sole
Associazioni stipulanti del presente contratto e la relativa copertura avviene
mediante elezione o designazione, in base ai voti ricevuti.
Le elezioni dovranno avvenire a scrutinio segreto, a cui potranno partecipare
tutti i lavoratori non in prova. L'elettorato passivo spetterà a tutti i
lavoratori non in prova e con contratto a tempo indeterminato.
Per la composizione delle liste le Associazioni sindacali dovranno tenere conto
delle diverse qualifiche (operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri) e
del sesso dei lavoratori in forza all'unità lavorativa.
3 - I componenti la
R.S.U. restano in carica tre anni, al termine dei quali decadono
automaticamente. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il mandato
conferito scade automaticamente.
La sostituzione del singolo componente decaduto o che abbia rassegnato le
dimissioni dalla carica avverrà secondo le seguenti regole:
A) il componente eletto dimissionario o decaduto viene sostituito dal primo dei
non eletti nella lista di origine;
B) il componente dimissionario o decaduto, che sia stato nominato su
designazione delle associazioni sindacali stipulanti il presente contratto
collettivo nazionale di lavoro, sarà sostituito mediante nuova designazione da
parte delle stesse associazioni.
Le dimissioni e conseguenti
sostituzioni dei componenti le rappresentanze sindacali unitarie non possono
concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della
rappresentanza sindacale unitaria con conseguente obbligo di procedere al suo
rinnovo, secondo le modalità previste dal presente CCNL.
I nominativi saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale per il
tramite
dell'API territorialmente competente.
4 - I componenti delle R.S.U. subentrano alle R.S.A. e ai dirigenti delle
R.S.A. di cui alla legge 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità
sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente
contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal
presente contratto.
Nei confronti di
ciascun componente la R.S.U., eletto o designato, si applica la tutela di cui
agli artt. 18 e 22 della legge 300/70. Le Associazioni sindacali comunicheranno
alla Direzione aziendale i nominativi dei beneficiari di tale tutela per il
tramite dell'API territoriale.
Le organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano stipulanti del presente CCNL o,
comunque, aderiscono alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla
procedura di elezione della rappresentanza sindacale unitaria, rinunci ano
formalmente ed espressamente a costituire rappresentanza sindacale aziendale ai
sensi della norma sopra menzionata.
5 - Il monte ore
complessivo riservato alla R.S.U. verrà ripartito in ragione del numero di
delegati spettanti a ciascuna delle organizzazioni che hanno presentato liste.
L'utilizzazione di tali permessi retribuiti da parte dei componenti la R.S.U.,
dovrà avvenite nell'ambito delle attività delle stesse in modo tale da
garantire il regolare funzionamento della Rappresentanza Sindacale Unitaria nel
suo complesso.
6 - Salvo quanto
diversamente disposto dal presente CCNL, le Associazioni sindacali stipulanti
restano titolari dei diritti loro attribuiti dalla legge 20.05.70 n. 300, dal
presente CCNL e da accordi collettivi in atto.
7 - Nell'ambito
delle disposizioni previste dalla legge 20.05.70 n. 300, il pieno esercizio dei
diritti sindacali è garantito a tutti i lavoratori in forza all'unità (diritto
di assemblea, partecipazione alla costituzione delle R.S.U., permessi per i
componenti la R.S.U., diritto di informazione, ecc.).
8 - Allo scopo, per
i lavoratori normalmente svolgenti attività all'esterno dell'unità lavorativa,
a livello aziendale saranno concordate modalità, tempi e luoghi adeguati.
9- Per le operazioni
connesse con l'elezione delle R.S.U. saranno presi opportuni accordi con la
direzione aziendale, in particolare per il luogo ed il calendario della
votazione. La direzione aziendale per parte sua fornirà l'elenco dei dipendenti
con diritto di voto.
Norma transitoria
Fino alla avvenuta
elezione delle R.S.U. secondo le normative di cui al presente art.
rimangono vigenti le normative precedenti e pertanto permangono le
rappresentanze
esistenti.
AMBIENTE DI LAVORO- IGIENE E
SICUREZZA DI LAVORO
(sostitutivo dell'art. 14 del vigente CCNL)
Le Parti esprimono
un forte impegno comune affinché si operi per un pieno rispetto delle normative
in tema di igiene, sicurezza e ambiente di lavoro.
In particolare ritengono fondamentale che si proceda da parte delle Aziende ad
una capillare opera di informazione e formazione del personale dipendente sulle
tematiche della sicurezza sul lavoro e dei rischi relativi allo svolgimento
delle attività produttive e da parte dei lavoratori ad un preciso rispetto di
tutte le disposizioni impartite dal datore di lavoro atte ad eliminare o
diminuire i rischi del lavoro.
Le Parti esplicitamente richiamano all 'interno del testo contrattuale le
normative definite in materia dall'Accordo Interconfederale inerente la
materia.
(legge 626)
Da inserire in testo contrattuale il testo già sottoscritto dalle Parti su
videoterminali
ART 18 ASPETTATIVA
Aggiungere:
L'Azienda potrà inoltre concedere aspettative non retribuite a fronte di gravi
e documentati motivi personali.
ART. … LAVORO A TEMPO
DETERMINATO E LAVORO INTERINALE
a) Contratto a tempo
determinato
In attuazione del rinvio
disposto dall'art. 23 legge 28.2.1987 n. 56 vengono individuate le fattispecie
per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962 n. 230 e
all'art. 8 bis legge 25 marzo 1983 n. 79, è consentita la stipula di contratti
a termine:
· incrementi di
attività produttiva derivanti da prodotti ad andamento stagionale, non compresi
nelle attività stagionali previste dalla legge;
· punte di più intensa attività, derivate da richieste di mercato che non sia
possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o
specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
· esigenza di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non
presenti nella normale produzione;
· punte di più intensa attività amministrative, burocratico-commerciali,
tecniche connesse alla sostituzione, alla modifica, all'ampliamento del sistema
informativo, all'inserimento di nuove procedure informative generali o di
settore ovvero di sistemi diversi di contabilità industriale e di controllo di
gestione;
· effettuazione di operazioni di direct MKTG;
· elaborazioni di manuali di qualità e tecnici in genere;
· assistenze specifiche in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
· inserimento di figure professionali non esistenti nell'organigramma
aziendale, di cui si voglia sperimentare la necessità, ovvero in fase di
inserimento di nuovi impianti o di costituzione di nuovi insediamenti
produttivi;
· sperimentazione di nuovi modelli di orari di lavoro e di eventuali gestioni
di riduzioni dell'orario di lavoro concordati tra le Parti Aziendali;
· sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni
assegnate;
· assunzione per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla
conservazione del posto, assenti per assenze concordate e a fronte di
definizioni di part time a tempo determinato con indicazione del nome del
lavoratore sostituito e della causa della sostituzione.
Nei casi aggiuntivi sopraindicati, il numero dei lavoratori che possono essere
contemporaneamente in servizio, per ogni unità produttiva, con contratto a
termine rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato
non può essere superiore al 17% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato;
l'applicazione di tale percentuale non può determinare un numero di lavoratori
assumibili inferiore a 10 unità.
Le frazioni saranno arrotondate alla unità superiore.
Le Parti, nelle zone a declino industriale ed in quelle in cui il rapporto tra
lavoratori disoccupati ed occupati risulta superiore alla media nazionale,
potranno valutare l'opportunità di ampliare tale aliquota e numero di
lavoratori assumibili a tempo determinato.
La durata massima del contratto a termine è di mesi 6, rinnovabile una sola
volta per non più dello stesso periodo.
Nelle comunicazioni di assunzione dovrà essere indicata la natura del contratto
a termine.
I lavoratori assunti ai sensi della presente normativa, hanno diritto di
precedenza all'assunzione, qualora l'azienda assuma a tempo indeterminato per
la medesima qualifica e mansioni fungibili e alle condizioni previste,
dall'art. 23 comma 2 legge 56/87.
b) Lavoro interinale
In attuazione di quanto definito nell'art. 1, 2° comma lettera, art.
1, 4° comma, lettera a) ed art. 1, 8° comma, della L. 196/97, si conviene
che possano essere stipulati contratti di fornitura di lavoro temporaneo per le
seguenti fatti specie aggiuntive rispetto a quelle definite dalla legge:
· incrementi di
attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura
temporanea;
· esigenze di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale per le
quali non siano presenti professionalità specifiche nell'organigramma aziendale
· sperimentazione di nuovi modelli di orari di lavoro e di eventuali gestioni
di riduzioni dell'orario di lavoro concordati tra le Parti Aziendali;
· sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni
assegnate ovvero sostituzione di lavoratori assenti.
Non potranno essere
stipulati contratti di fornitura di lavoro temporaneo per attività
riconducibili al livello E dell'inquadramento professionale e dei profili dei
livelli D1 e D2 per i quali non sia previsto un iter professionale in livelli
superiori.
I contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere prorogati, con il
consenso scritto del lavoratore, per un tempo non superiore alla durata del
primo contratto e per le fattispecie previste dal presente articolo.
I prestatori di lavoro temporaneo contemporaneamente in forza ad un'impresa non
potranno superare la percentuale del 17% dei lavoratori occupati a tempo
indeterminato nell'impresa utilizzatrice.
Nota a verbale
Le Parti si danno reciprocamente atto che le percentuali definite per le
tipologie di lavoro a termine e di lavoro interinale precedentemente definite
non potranno dare luogo al superamento della percentuale complessiva del 27%,
fermo restando le percentuali massime per ogni singolo istituto ed il numero
dei lavoratori assumibili con contratto a termine.
c) Procedure informative
La Direzione Aziendale, in apposito incontro di norma annuale, informerà le
R.S.U. dell'andamento delle assunzioni effettuate con contratto a termine e dei
contratti di lavoro temporaneo utilizzati nell'arco del
periodo considerato. La Direzione Aziendale periodicamente
informerà le R.S.U. dei contratti a termine stipulati.
Per quanto concerne l'utilizzo del lavoro temporaneo vengono confermate inoltre
le procedure informative previste dall'art.7, 4°comma della L. 196/97.
Le Parti convengono di
valutare, in sede aziendale, tutte le opportunità offerte dalla legge 196/97
per rendere più concreta la possibilità di utilizzo nelle imprese dei contratti
part time. In questo senso le Parti convengono di rincontrarsi all'atto
dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dalla L. 196/97 per procedere
agli accordi che si rivelassero necessari.
(segue testo attuale articolo)
La durata massima
del periodo di prova, riferita all'effettivo servizio, è disciplinata dalla
seguente tabella:
Gruppo categoriale
B 30 gg
Gruppo categoriale C 30 gg
Gruppo categoriale D 20 gg
Gruppo categoriale E 20 gg
PERIODO DI PROVA (IMPIEGATI)
La durata massima
del periodo di prova, riferita all'effettivo servizio, è disciplinata dalla
seguente tabella:
Quadri
130 gg
Gruppo categoriale A 130 gg
Gruppo categoriale B 80 gg
Gruppo categoriale C 80 gg
In caso di
distribuzione dell'orario di lavoro sui sei giorni lavorativi le durate
precedentemente espresso sono moltiplicate per il coefficiente 1,2.
Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano anche durante i periodi
di prova, ai sensi delle leggi relative, fatte eccezione per il contributo
dovuto all'istituto Nazionale delle Assicurazioni per la Cassa di previdenza
per gli impiegati. Detto contributo dovrà essere corrisposto, dopo superato il
periodo di prova, con decorrenza dalla data di assunzione.
Non sono ammesse protrazioni né la rinnovazione del periodo di prova.
Nel caso in cui il periodi di prova venga interrotto per malattia o infortunio
sul lavoro, il lavoratore potrà essere ammesso a completarlo qualora sia in
grado di riprendere il servizio entro 15 giorni di calendario.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli
obblighi del
Presente contratto salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Per il lavoratore
che avesse partecipato, nei dodici mesi precedenti alla presentazione delle
dimissioni, a interventi formativi teorici o teorico-pratico con la
partecipazione di docenti esterni, comprendendo tra questi anche i tecnici delle
case produttrici degli impianti acquisiti dall'impresa datrice di lavoro, il
periodo di preavviso individuale è incrementato di n. 2 mesi di effettivo
lavoro
ART… FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Le parti, nella
consapevolezza che il continuo progresso delle tecnologie richiede un
corrispondente adeguamento delle capacità professionali al fine di conseguire e
mantenere un ottimale utilizzo degli impianti e dei processi, convengono che a
livello aziendale si possano definire iniziative formative, utilizzando i
permessi di cui all'art… (diritto allo studio), ricercando
comunque il contributo delle risorse pubbliche, comunitarie, nazionali e
regionali destinate alla formazione professionale.
ART... PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
Le Parti, preso atto
della L. 8/8/895 n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare, delle importanti modifiche apportate al D. Lgs. 124/93 sulla
disciplina di forme pensionistiche complementari, hanno concordato di
contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziali per i
lavoratori delle aziende interessate mediante la istituzione di un Fondo
Pensione Complementare a capitalizzazione (denominato FONDAPI) secondo quanto
di seguito stabilito.
Natura e scopi del
Fondo
Il Fondo ha l'obiettivo
di fornire, in ottemperanza al D. Lgs. 21/04/93 n. 124 e successive
modificazioni e integrazioni, prestazioni complementari dei trattamenti di
pensione pubblica in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi
accantonati e capitalizzati e dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori
individuati dal Fondo.
Soci del Fondo
Al Fondo saranno
associati:
· i lavoratori operai, impiegati, quadri, non in prova, il cui rapporto di
lavoro sia regolato dal presente CCNL, i quali presentino domanda di
associazione;
· le Aziende dalle quali dipendono i lavoratori associati di cui sopra;
· i dipendenti delle associazioni firmatari e del presente accordo che
presentino domanda di associazione
Contribuzione
Il contributo, con riferimento
alla retribuzione utile per il T.F.R. , viene fissato al 2% suddiviso in parti
eguali tra impresa e lavoratore.
Con riferimento alla quota di T.F.R. da maturare nell'anno le quote saranno:
n il 2% per i lavoratori con contribuzione previdenziale antecedente il
28/04/93
n il 100% per i lavoratori con contribuzione previdenziale successiva al
28/04/93.
Al T.F.R. residuo per effetto dei versamenti al fondo delle quote sopraindicate
si continuerà a dare applicazione alle normative vigenti in materia.
Il singolo lavoratore avrà la facoltà di destinare i contributi propri più
elevati di quelli previsti compatibilmente con i limiti di deducibilità
fiscale.
Quota di iscrizione
e quota associativa
La quota di
iscrizione al Fondo è fissata in £ 22.000 complessive per ciascun iscritto
suddivisa in parti eguali tra lavoratore e impresa, da versarsi al momento
della iscrizione con modalità che verranno definite.
La quota associativa annua da destinare al finanziamento delle spese del
Fondo sarà ragguagliata ad un valore massimo pari allo 0,09% della retribuzione
contrattuale del Gruppo E composta da minimo tabellare, indennità di
contingenza, EDR per ciascuna delle due Parti. Per i primi due esercizi, 1999 e
2000, la cifra massima non potrà comunque essere superiore in valore assoluto a
£ 20.000 per ciascuna delle due parti.
Spese di
costituzione e avvio
Le Aziende dovranno
versare una quota di copertura delle spese di costituzione e avvio del Fondo
pari a £ 2.000 per ciascun lavoratore avente diritto alla adesione al Fondo.
Tale quota dovrà essere versata dalle Aziende entro il mese successivo alla
nomina del C.d.A. provvisorio.
ART. 9- PARTE PRIMA -
CLASSIFICAZIONE UNICA
Aggiungere i
seguenti profili:
Bl
Tecnico della
manutenzione elettronica di elevata professionalità che opera su sistemi di
controllo di processo per la gestione di impianti complessi di cartiera o di cartotecnica
ed effettui interventi di programmazione e riparazione.
Bl
Lavoratore di cartiera di elevata professionalità ed esperienza, che in base a
specifiche conoscenze delle tecniche di stampa e delle relative macchine,
svolge attività di assistenza alla clientela al fine di verificare le
caratteristiche di stampabilità.
Bl
Lavoratore di cartotecnica di elevata professionalità ed esperienza che in base
a specifiche conoscenze delle tecniche di confezionamento e delle relative
macchine svolge attività di assistenza clienti con compiti di verifica
caratteristiche di macchinabilità.
CI
Conduttore con responsabilità del ciclo operativo comportante un adeguato grado
di specializzazione tecnica e professionale che opera su macchine o impianti
cartotecnici del comparto 'tissue" di media complessità tecnica e
tecnobiologica in entrambe le tipologie rotoli e piegati effettuando in piena
autonomia e responsabilità le operazioni di cambio formato, messa a punto,
regolazione e piccola manutenzione.
Cl
Conduttore con responsabilità del ciclo operativo comportante un adeguato grado
di specializzazione tecnica e professionale che opera su macchine o impianti
cartotecnici del comparto "tissue" di media complessità tecnica e
tecnobiologica di tipologia rotoli che esegue piccola manutenzione, cambi
formato, messa a punto e ottimizzazione su tutte le macchine componenti
la linea con responsabilità delle modalità e dei risultati dell'intervento.
Dichiarazione a
verbale per i due precedenti profili
Si intendono per macchine e impianti cartotecnici di media complessità
tecnologica:
per la tipologia rotoli: ribobinatrici automatiche per produzione rotoli
igienici e asciugatutto;
per la tipologia piegati: piegatrici per produzione fazzoletti ad elevata
velocità.
C/l
Conduttore con responsabilità del ciclo produttivo comportante un adeguato
grado di specializzazione tecnica e professionale che opera su macchine o
impianti cartotecnici del comparto "tissue" di tipologia piegati ed
esegue abitualmente su più di due linee piccola manutenzione, cambi formato,
messa a punto e ottimizzazione su tutte le macchine componenti le linee con
responsabilità delle modalità e dei risultati dell'intervento.
Inoltre in via sperimentale viene assegnato a livello parametrale 161 riferito
ai minimi tabellari in via esclusiva la seguente mansione:
- operatore di cartiera che con responsabilità del ciclo operativo comportante
un rilevante grado di specializzazione tecnica e professionale
avvia, conduce e controlla nella funzionalità di esercizio un impianti di
ultima generazione completo e complesso di disinchiostrazione.
Nell'aumento derivante dal nuovo parametro, vengono assorbiti fino a
concorrenza i trattamenti economici eventualmente riconosciuti a livello
aziendale a titolo di avvicinamento categoriale comunque qualificati.
La corretta applicazione di tale soluzione contrattuale verrà verificata in
sede di contrattazione nazionale dei minimi di salario e stipendio.
ADDETTI ALLE LAVORAZIONI GRAFICHE
Aggiungere al
livello C/l: macchinista di rotativa rotocalco a tre o più elementi, ovvero che
opera su macchina di elevata complessità tecnica e tecnologica.
L'apprendistato è
disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955 n. 25, dal relativo Regolamento
approvato con DPR 30 dicembre 1956, n. 16 e dall'art. 16 della legge 24.6.1997,
n. 196 e dalle seguenti disposizioni.
Durata
Il contratto di
apprendistato ha la durata di 36 mesi ed è utilizzabile per le professionalità
che si attestano, al termine dell'iter di carriera, ove previsto, dal 3°
livello del gruppo C in su.
Trattamento
economico
La retribuzione
dell'apprendista viene determinata dalle percentuali di seguito riportate del
minimo di stipendio e di salario, ex indennità di contingenza ed EDR del
livello D/2.
Progressione della
retribuzione
1°
2°
3°
4°
5° e 6°
semestre
semestre
semestre
semestre
semestre
70
80
85
90
95
Trascorso il periodo
di apprendistato e avvenuta l'assunzione a tempo indeterminato, per le
professionalità per le quali è previsto l'iter automatico di carriera l'ex
apprendista verrà assegnato al livello D/1 dove permarrà due anni prima di
essere assegnato al livello previsto per la sua mansione.
Per le professionalità per le quali non è previsto l'iter automatico di
carriera l'ex apprendista, dopo l'assunzione, verrà assegnato al livello
previsto per la sua mansione.
Formazione esterna
Le parti stipulanti
definiscono i contenuti e le modalità della formazione esterna all'azienda di
120 ore medie annue in applicazione dell'emanando Decreto del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo di attestato
di qualifica professionale idonei rispetto alla attività da svolgere, sarà
previsto un impegno formativo ridotto . Per apprendisti in possesso di titolo
di scuola media superiore o laurea l'impegno formativo pari a 20 ore sarà
relativo alla disciplina del rapporto di lavoro, alla organizzazione e alle
misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Le ore destinate alla formazione esterna, sono considerate a tutti gli effetti
ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Tutore
Il tutore delle
iniziative formative può essere identificato in lavoratori dell'Azienda, di
livello non inferiore a quello dell'apprendista, nel titolare dell'Azienda,
ovvero, a fronte di particolari esigenze e/o figure professionali, in
consulenti esterni aventi le caratteristiche professionali previste
dall'apposito decreto ministeriale di prossima emanazione.
ORARIO DI LAVORO
L'orario di lavoro è
regolato dalle disposizioni di legge vigenti che vengono integralmente
richiamate e dalle normative di cui al CCNL 7/10/93.
A decorrere dal 1/1/99 le norme di cui al precedente CCNL vengono sostituite da
quanto susseguentemente disposto.
Le Parti, avvalendosi della facoltà loro concessa dall'art. 13, l° comma della
L. 196/97 di riferire l'orario normale di lavoro alla durata media della
prestazione lavorativa in periodi plurisettimanali e comunque non superiori
all'anno, concordano che l'orario normale di lavoro viene confermato in
38,40 medie settimanali.
A tale fine la Direzione Aziendale presenterà alle R.S.U. entro il mese di
novembre di ciascun anno il piano di attuazione dell'orario di lavoro tale da
consentire il mantenimento ditale media lavorativa per l'anno successivo.
In tale piano potranno essere previste settimane lavorative a 38,40 ore settimanali
e settimane a maggiore e minore orario sia per tutta l'azienda, che per
reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni o
singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 38,40 ore
e il non superamento delle 48 ore di lavoro per singola settimana. Tale orario
verrà considerato come orario di riferimento per lo svolgimento della
prestazione lavorativa nell'arco dell'anno. Contestualmente, tra la Direzione
Aziendale e la R.S.U. verranno concordati il calendario annuo del godimento
delle ferie, dei riposi retribuiti nonché i criteri di godimento dei quattro
giorni di riposo o permessi retribuiti sostitutivi delle festività abolite
dalla legge n° 54/77 e delle R.O.L.. Gli eventuali periodi di utilizzo collettivo
ditali istituti verranno considerati utili ai fini del computo dell'orario di
lavoro medio di cui al commi susseguenti.
Le Parti effettueranno un esame congiunto delle esigenze che hanno portato
l'Azienda a proporre un orario di riferimento con durate della prestazione
lavorativa non omogenea nelle singole settimane e procederanno alle intese
attuative entro 10 gg dalla presentazione del piano. In caso di mancato accordo
nei successivi 10 gg le Parti procederanno ad un ulteriore approfondimento assistite
dalle rispettive Organizzazioni Territoriali, fermo restando l'applicazione del
piano presentato con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.
Pertanto l'orario di lavoro ordinario annuo è la risultanza dell'applicazione
dell'orario medio settimanale di 38,40 ore di effettiva prestazione e del
calendario di riposi collettivi concordati attraverso le modalità previste dai
successivi commi.
L'orario di riferimento cosi definito potrà peraltro essere variato
dall'Azienda a fronte di esigenze produttive non preventivabili all'atto della
sua definizione. I lavoratori interessati alle variazioni dell'orario di
riferimento, preavvertiti tempestivamente e in linea con le necessità
aziendali, saranno tenuti alla effettuazione della variazione di orario. Qualora
sorgessero controversie in merito alla applicazione di quanto precedentemente
definito, contestualmente al confronto sulla definizione dell'orario annuo di
riferimento le Parti Aziendali dovranno definire uno specifico termine di
preavviso che tenga conto delle effettive reciproche
esigenze. In caso di mancato accordo
in sede aziendale sull'applicazione di tale normativa, la stessa
verrà esaminata dalle OO.SS. e dalle Associazioni territorialmente competenti,
entro 5 cinque giorni dalla richiesta di una delle Parti Aziendali.
L'attuazione dei regimi di orario sopra disciplinati è impegnativa per tutti i
lavoratori interessati.
I lavoratori che avessero specifiche e documentate impossibilità alla
variazione di orario in superamento dell'orario di riferimento in individuabili
periodi temporali dovranno preavvertire i 'Azienda di questo impedimento.
Al verificarsi dei citati mutamenti dell'orario di riferimento, l'azienda,
fermo restando il pagamento della retribuzione mensile ordinaria, terrà una
contabilità per singolo dipendente relativa al saldo positivo o negativo degli
scostamenti rispetto all 'orario ordinario di riferimento che consente il
raggiungimento dell'orario normale di lavoro annuo.
Qualora alla scadenza dell'anno solare, o del diverso periodo concordato, il
saldo della prestazione lavorativa non fosse a pareggio si opererà con le
seguenti modalità:
a) saldo positivo:
- per il 60% delle
ore si procederà all'effettivo pagamento delle quote di retribuzione ordinaria
e delle maggiorazioni secondo quanto definito al comma... del presente
articolo.
- per il 40% delle ore si procederà a programmare le modalità di recupero
nell'anno, solare successivo, ferme restando che le stesse ore verranno
considerate ore lavorative ordinarie a tutti gli effetti
b) saldo negativo:
previo esame congiunto tra la Direzione Aziendale e la R.S.U., si procederà ad
effettuare le relative compensazioni con le ore di riposo a titolo ex festività
e R.O.L. maturate e non godute fino a concorrenza. Le eventuali eccedenze entro
un limite massimo di 80 ore verranno considerati crediti di prestazioni
lavorative per l'impresa ovvero, tramite accordo tra l'Azienda ed il lavoratore
direttamente interessato, verranno compensate con quote individuali di ferie
maturate e non godute.
Al fine di pervenire ad un progressivo riallineamento del saldo, qualora, anche
per singoli lavoratori si verificasse l'esistenza di un saldo positivo o
negativo almeno pari a 80 ore le Parti procederanno ad una verifica
finalizzata al raggiungimento di tale scopo comune. A tale fine l'Azienda
provvederà ad inserire nel prospetto paga mensile il saldo individuale.
In ogni caso, qualora si siano verificate mutamenti dell'orario di riferimento,
le Parti Aziendali procederanno ad una verifica bimestrale.
Le Parti convengono
che lo schema così articolato di gestione degli orari di lavoro consente una
adeguata flessibilità delle imprese e della prestazione lavorativa in un
contesto di sostanziale equilibrio dei carichi di lavoro medi annui, ma che
allo stesso non possa essere affidato il compito di gestire picchi e flessi
straordinari e non riequilibrabili.
In tali casi pertanto, qualora l'impresa ritenesse che mutamenti temporanei dell'orario
di lavoro di riferimento conseguenti ai carichi di lavoro in possesso non
potessero essere riequilibrati nell'arco dell'anno, procederà, in caso di
flessi, alla attivazione delle procedure di consultazione sindacale per il
ricorso alla CIG ovvero, in caso di picchi straordinari, alle comunicazioni
preventive alla R.S.U. di cui al successivo
ART. …
(PRESTAZIONI STRAORDINARIE)
Ai soli fini
contrattuali verranno applicate le seguenti normative:
a) al superamento
dell'orario di lavoro settimanale di riferimento entro i limiti di 48 ore di
prestazione verrà corrisposta la sola maggiorazione del 10%
b) al superamento della 48a ora settimanale di effettiva prestazione verrà
comunque corrisposta la sola maggiorazione del 30%;
c) al superamento delle 38,40 ore medie settimanali di effettiva prestazione
nell'arco dell'anno verrà comunque corrisposta la sola maggiorazione del 30%.
Nota a verbale
Ai soli fini
contrattuali l'orario annuo di riferimento di effettiva prestazione lavorativa
comprendente anche i riposi per ferie, ex festività, festività, riduzioni
dell'orario di lavoro anche fruiti individualmente viene computato secondo la
tabella allegata per la vigenza del presente CCNL: 1999 /2000/2001
Le Parti, in riferimento alla definizione di effettiva prestazione lavorativa,
hanno esplicitamente inteso che gli scostamenti rispetto all'orario medio annuo
verranno contabilizzati in positivo ed in negativo esclusivamente in caso di
reale attività lavorativa prestata.
In sede aziendale, le parti, a fronte di problemi occupazionali e/o a
possibilità di nuova occupazione, potranno concordare nuovi calendari e nuovi
schemi di orario anche ridotti, utilizzando le risorse del 2° livello di
contrattazione derivanti da incrementi di produttività, gli strumenti forniti
dal vigente CCNL, tutti i supporti legislativi in materia. Finalità di tali
accordi sarà da una parte la tutela dell'occupazione complessiva, dall'altra la
crescita della competitività aziendale.
ART. 24 PARTE PRIMA -
NOMENCLATURA
Ai fini del presente
contratto, si intende:
- per stipendio o salario contrattuale, la somma dei minimi tabellari e della
indennità di contingenza;
- per normale retribuzione, la somma di quanto compete al lavoratore, quale
corrispettivo, in via ordinaria, mensilmente o a periodi più brevi (compresi
stipendio o salario contrattuale, aumenti periodici di anzianità e, quando
dovute, indennità per lavoro a ciclo continuo di sette giorni su sette,
maggiorazioni per prestazioni non occasionali in turni di 8 ore consecutive,
esclusi emolumenti annuali, indennità di cassa);
- per retribuzione globale, l'insieme degli emolumenti percepiti nell'anno per
la prestazione lavorativa nell'orario contrattuale.
Chiarimento a verbale
A chiarimento della normativa contrattuale vigente, le parti riconoscono che la
maggiorazione del lavoro domenicale con riposo compensativo non viene
considerata agli effetti della retribuzione indiretta (ferie - festività - 13a
o gratifica natalizia).
Tale maggiorazione compete invece sul TFR.
Sono fatti salvi gli accordi collettivi di miglior favore.
ART. … PARTE PRIMA
- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In ogni caso di
cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto ad un trattamento di
fine rapporto calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari
alla retribuzione globale divisa per 13,5.
La quota è proporzionalmente ridotta per frazioni di anno computandosi come
mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Per quanto riguarda i criteri di computo delle indennità di anzianità maturata
fino al 31 maggio 1982 restano valide le norme contenute nel CCNL 21 luglio
1979 alle quali si fa rinvio (v. allegato).
Il TFR viene calcolato una volta acquisito il coefficiente mensile applicabile
e corrisposto non oltre il mese successivo a quello della risoluzione del
rapporto.
Se l'impiegato è remunerato in tutto o in parte con provvigioni o
partecipazioni, si applicano le seguenti norme.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine conclusi prima
del termine di ciascun anno anche se debbono avere esecuzione posteriormente.
Le partecipazioni agli utili sono computate fino ad un massimo pari all'importo
degli altri elementi della retribuzione normale annua.
È in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dal
trattamento di fine rapporto quanto l'impiegato percepisca in conseguenza della
risoluzione del rapporto con eventuali atti di previdenza (cassa pensioni,
previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda; nessuna detrazione è,
invece, ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 21, parte
terza, del presente contratto.
N.B. - Fino al 31
dicembre 1989 il trattamento di fine rapporto conteggiato con i criteri di cui
all'art. 1 della legge 297/1982, ai sensi dell'art. 5, 40 comma della legge medesima,
veniva attribuito al personale con qualifica operaia nella proporzione di 27,69
/ 30.
ART. … PARTE
PRIMA - DECORRENZA E DURATA
Il presente
contratto decorre dal l° luglio 1997 e scadrà il 30 giugno 2001 ad eccezione
dei minimi tabellari per i quali la scadenza è al 30 giugno 1999.
Per ciò che attiene le procedure del rinnovo contrattuale, sia con riferimento
all'intero CCNL, sia con riferimento ai soli minimi tabellari, si fa
riferimento a quanto disposto dal protocollo del 23 luglio 1993.
Le aziende
comunicheranno mediante affissione nell'ultima settimana di maggio 1998 che la
SLC-CGIL, la FISTEL-CISL e la UILSIC-UIL chiedono ai lavoratori non iscritti ad
alcuna delle organizzazioni stipulanti il CCNL una "quota contratto"
pari a L. 30.000 da trattenere sulla retribuzione del mese di ottobre 1998.
Pertanto, con la retribuzione del mese di settembre 1998, verrà inserita in
busta paga dei dipendenti non iscritti alle organizzazioni sindacali citate un
modulo di delega per la riscossione della quota contratto. Il modulo di delega,
che sarà composto di due parti, uno destinato all'azienda e l'altro congiuntamente
alle tre organizzazioni sindacali, dovrà essere restituito dai lavoratori che
intendono aderire alla richiesta non oltre il 15 di ottobre 1998.
Le quote contratto raccolte verranno versate dall'azienda sul C/C…. mentre le
parti di modulo di delega destinate alle OO.SS. verranno inviate a ….
MINIMI TABELLARI
Dal 01.03.1998 Dal
01.11.1998 Dal
01.04.1999 Aumento Totale
Q
+62.700
+57.200
+40.100
160.000
A/S
+62.500
+56.900
+39.800
159.200
A
+56.300
+
48.500
+ 34.900
139.700
B/1
+46.300
+42.100
+29.500
117.900
B/2
+44.200
+39.800
+28.000
112.000
C/1
+40.000
+35.000
+25.000
100.000
C/2
+37.900
+31.800
+23.300
93.000
C/3
+33.400
+29.700
+21.000
84.100
D/1 +31.300
+27.700
+19.700
78.700
D/2
+26.900
+25.300
+17.400
69.600
E
+25.900
+22.900
+16.300
65.100
Param.
+96.100
+36.800
+26.200
159.100
161
UNA TANTUM
Ai lavoratori in forza alla data del 13 febbraio
1998 verrà erogato l'importo una tantum lordo di L. 180.000, commisurato
all'anzianità di servizio nel periodo l° luglio 1997 - 28 febbraio 1998 con
riduzione proporzionale in caso di servizio militare, aspettativa, assenza
facoltativa post-partum, CIG a zero ore.
L'una tantum comprensiva dei riflessi sugli istituti contrattuali e legali
diretti e indiretti e non utile ai fini del trattamento di fine rapporto verrà
corrisposto con la retribuzione del mese di marzo1998.