CONTRATTO
NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE ARTISTICO SCRITTURATO A TEMPO
DETERMINATO DAI PUBBLICI ESERCIZI CON
ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO E SPETTACOLO.
Il giorno
18 dicembre 2000 in Roma presso la sede della Federazione Italiana Pubblici
Esercizi
TRA
La
FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI (FIPE)
rappresentata dai signori Renato Giacchetto, Mario Gaviraghi, Fabio
Montanari, Vincenzo Luotto assistiti dal dott. Silvio Moretti
E
la
SLC-CGIL rappresentata da Emiliano Baretella
la
FISTEL-CISL rappresentata da Sergio Meomartini
la
UILSIC-UIL rappresentata da Pierluigi Salvagni
SI E' STIPULATO
il presente Contratto Nazionale di Lavoro da
valere, limitatamente alle scritture a tempo determinato e alle prestazioni
saltuarie ed alternate, per il personale artistico scritturato dalle aziende di
pubblico esercizio (con attività musicale, di ballo, di arte varia, di
recitazione, quali sale da ballo, discoteche, night clubs, locali notturni,
caffè concerto, cabaret e similari, ecc.).
Sono esclusi dall'ambito di applicazione
del presente Contratto:
i
cantanti, gli orchestrali facenti parte di complessi società di fatto o
legalmente costituiti o alle dipendenze di capi-orchestra, in possesso di
permesso di agibilità di cui all'articolo 10 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 e
scritturati come tali;
i numeri
di arte varia, i ballerini e gli orchestrali facenti parte di complessi
artistici muniti del suddetto permesso di agibilità, scritturati come tali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le Parti, nel rispetto della piena autonomia
e ferme restando le rispettive distinte responsabilità e funzioni, hanno inteso
realizzare con il presente Contratto non solamente una fase negoziale bensì un
confronto globale testo al consolidamento e allo sviluppo del settore, sia
sotto l'aspetto economico produttivo, sia sotto l'aspetto occupazionale.
L'importanza del Contratto Nazionale di
lavoro non è solo relativa alle regole che stabiliscono i rapporti sindacali
tra le parti, oltre che i diritti e i doveri, sia dei lavoratori che dei datori
di lavoro.
In questo Contratto, infatti, le Parti
hanno altresì inteso seguire vie innovative affinchè all'interno di corrette
regole sindacali e nella più limpida autonomia dei soggetti interessati, si
ricerchino regole che siano applicabili nel settore, con una azione convergente
che deve avere sempre come scopo quello di rendere più chiari e semplici gli
interventi in un settore caratterizzato da una eccessiva burocratizzazione e da
adempimenti complessi e lunghi che non tengono sempre conto delle esigenze
delle imprese e dei lavoratori.
E' quindi basilare partire da chiare
regole contrattuali per iniziare una politica di riforma nel settore che
consenta di raggiungere gli obiettivi prefissati. Da questo punto di vista
riveste grande importanza l'Osservatorio
come soggetto che deve offrire notizie corrette sull'andamento del
settore e proposte di regole certe che mettano finalmente in grado gli
operatori e i lavoratori di conoscere le prospettive future del settore. In
particolare esso deve offrire una base di discussione alle parti anche istituzionali interessate alle
questioni relative al collocamento dello spettacolo, ai problemi previdenziali
e ai problemi dell'agibilità, per le figure artistiche nei pubblici esercizi.
NOTA A VERBALE
Le Parti datoriali, a seguito della avvenuta
stesura in data 8 giugno 1995, del testo definitivo del Contratto Nazionale di
lavoro per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici
esercizi assunti con attività di trattenimento e spettacolo, ed essendo
intervenute aggiunte per quanto riguarda le tabelle e modifiche per la
decorrenza del Contratto stesso, rispetto all'ipotesi d'accordo stipulato in
data 2 marco 1995, chiedono all'Ente di Previdenza e di Assistenza per i
lavoratori dello Spettacolo (E.N.P.A.L.S.) che vengano impartite opportune
istruzioni alle proprie sedi territoriali
circa le operazioni di conguaglio che dovranno essere effettuate dai
datori di lavoro che abbiano proceduto al versamento dei contributi sulla base
dei precedenti valori retributivi.
Resta inteso che nessuna rivalsa può
essere effettuata nei confronti del personale artistico previsto nel presente
Contratto.
PREMESSA
Il protocollo sulla politica dei redditi e
dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul
sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 costituisce il quadro di
riferimento sulle cui linee le parti, nel rispetto della piena autonomia
imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle
Organizzazioni Imprenditoriali e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori,
consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali, convengono di
realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le
esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore.
A tal fine, le Organizzazioni firmatarie
esprimono l'intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso
l'approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica
realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti
di gestione degli accordi anche al fine di garantire il rispetto delle parti
intese e quindi prevenire l'eventuale conflittualità tra le parti.
Tale funzione è svolta anche attraverso la
raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente
le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare
eventuali punti di debolezza per verificare le possibilità di superamento.
Le parti, tenuto conto delle imminenti
scadenze a livello comunitario, concordano sull'esigenza di partecipare
attivamente allo sviluppo del dialogo sociale, affinchè vengano analizzati ed
approfonditi i percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della
contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri.
Le
parti, infine, in considerazione delle specificità del settore, della ciclicità
e stagionalità dell'attività, della programmazione dell'offerta subordinata ad
una domanda variabile in tempi brevi, convengono di elaborare interventi
congiunti nei confronti degli organi governativi interessati in materia di
mercato del lavoro, di collocamento della manodopera e di problematiche
contributive e previdenziali al fine di realizzare un quadro di riferimento economico
ed istituzionale funzionale allo sviluppo delle imprese ed in particolare per
porre in essere condizioni normative omogenee rispetto agli altri settori.
A tal fine verrà insediato uno specifico
gruppo di lavoro che dovrà terminare i suoi lavori entro 12 mesi dalla data di
stipula del presente accordo.
In particolare le Parti, in coerenza con
quanto stabilito dal protocollo del 23 luglio 1993, ed al fine di garantire la
normalizzazione delle condizioni concorrenziali delle aziende, richiedono al
Governo l'adozione di un provvedimento legislativo finalizzato alla
generalizzazione del presente sistema normativo contrattuale.
ART. 1 - DIRITTI DI INFORMAZIONE
Annualmente, di norma entro il primo
quadrimestre, la FIPE e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori si
incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e
produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di
sviluppo.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di
informazioni e di esame congiunto:
a)
lo
stato e la dinamica qualitativa e quantitativa della occupazione;
b)
la
struttura del settore nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;
c)
lo
stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di
eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore.
ART. 2 - STRUMENTI NAZIONALI
Le parti, per la realizzazione degli
obiettivi previsti nella Premessa concordano sull'opportunità di istituire:
1.
L'Osservatorio Nazionale
2.
La
Commissione Paritetica Nazionale
ART. 3- OSSERVATORIO NAZIONALE
Le Parti, nella consapevolezza che sia
necessario realizzare un sistema di moderne relazioni sindacali e di
informazioni coerente con le esigenze delle imprese, che ciò presuppone una
comune e approfondita conoscenza delle linee di sviluppo del settore, degli
andamenti economico-produttivi, individuando i punti di forza e di debolezza,
al fine di fornire un supporto tecnico alle parti per l'esame delle varie opportunità in tema
di occupazione, formazione e qualificazione professionale, convengono di
istituire l'Osservatorio Nazionale
regolato da apposito Statuto (allegato "H" ).
Gli
organi di gestione dell'Osservatorio
Nazionale saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
A
tal fine l'Osservatorio attua ogni utile
iniziativa, e in particolare:
a)
programma
ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e sulle
relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali,
anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche
al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione
degli incontri di cui all'art 1 (diritti di informazione);
b)
elabora
proposte in materia di formazione e
qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni
legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli
altri Enti competenti;
c)
sviluppa
l'esame della classificazione , al fine di ricercare coerenza tra le attuali
declaratorie e le relative esemplifcazioni ed individuare figure professionali
non previste nell'attuale classificazione, formulando osservazione e proposte
alle Organizzazioni stipulanti;
d)
esamina
e approfondisce le problematiche di settore legate: al mercato del lavoro, agli
aspetti contributivi-previdenziali, alla SIAE, ai rapporti con la Pubblica
Amministrazione, e alla evoluzione legislativa sull'intrattenimento, anche al fine di fornire alle parti utili
elementi per effettuare azioni congiunte nei confronti delle Amministrazioni
competenti.
Successivamente
all'avvio della operatività dell'Osservatorio
Nazionale, potranno realizzarsi in via sperimentale, con accordi tra le
organizzazioni locali aderenti alle Organizzazioni Nazionali stipulanti,
sottoscritti dalle medesime Organizzazioni firmatarie il presente
Contratto, osservatori territoriali,
anche al fine di fornire elementi utili per il perseguimento degli scopi
dell'Osservatorio Nazionale.
Finanziamento
Al
fine di assicurare operatività all'Osservatorio , la quota contrattuale di
servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello
0,40 % della retribuzione giornaliera di cui all'art 32 colonna A del Contratto
Nazionale di lavoro vigente, di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo
0,20% a carico del lavoratore.
Per
la sola fase di avviamento dell'Osservatorio
è stabilita una quota di contribuzione a carico del datore di lavoro
pari a lire 100.000 per le imprese fino a 10 dipendenti e pari a lire 200.000
per le imprese con oltre 10 dipendenti.
Le
modalità di riscossione delle suddette quote saranno definite dalle parti
stipulanti il presente Contratto con apposito protocollo.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le
Parti dichiarano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il
rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della contribuzione per
il finanziamento dell'Osservatorio
Nazionale.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le
Parti, riconoscendo che nell'espletamento del proprio lavoro il personale
artistico scritturato può far ricorso a supporti tecnico professionali di cui
si fa personalmente carico, demandano ad una Commissione tecnica, da
costituirsi all'interno dell' Osservatorio Nazionale, il compito di
approfondire la materia, con particolare riferimento alla identificazione e
definizione di eventuali riconoscimenti in merito a: materiale di consumo di
supporti discografici, materiali di aggiornamento, attrezzature tecniche.
I
risultati dei lavori della Commissione dovranno essere portati a conoscenza
delle Parti stipulanti e potranno costituire, previa valutazione delle stesse,
parte integrante del presente Contratto.
DICHIARAZIONE SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le
parti confermano la necessità di introdurre nel settore forme di previdenza
complementare. Anche in considerazione della esistenza del Fondo di previdenza
complementare denominato Fon.Te., riguardante i settori del commercio,
terziario e turismo, concordano di affidare ad una commissione paritetica,
all'interno dell'Osservatorio Nazionale, la definizione di una proposta sulla
strumentazione conseguente.
ART. 4- COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
La
Commissione Paritetica Nazionale dovrà essere composta da sei membri, dei quali
tre designati dalla FIPE e tre designati dalle Organizzazioni Sindacali dei
lavoratori stipulanti.
Per
ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
La
Commissione paritetica Nazionale costituisce l'organo preposto a garantire il
rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti
l'aggiornamento del contratto su quanto previsto al punto c) dell'art.3
A tal fine la Commissione Paritetica Nazionale, con le modalità e le procedure
previste dall'art.5 esamina ad esclusione della materia delle sanzioni
disciplinari tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di
interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle
relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dal
presente Contratto.
Inoltre la Commissione Paritetica
Nazionale potrà procedere alla armonizzazione di accordi esistenti alle
scadenze naturali degli stessi, con il presente Contratto Nazionale di Lavoro
secondo criteri di uniformità e di omogeneizzazione rispetto alla disciplina
contenuta nel presente Contratto.
Le
vertenze di carattere generale concernenti l'applicazione e l'interpretazione
del presente Contratto Nazionale di Lavoro riguardanti i rapporti di lavoro
nelle aziende ricomprese nella sfera di applicazione del presente Contratto,
dovranno essere demandate, prima di qualsiasi azione, all'esame della
Commissione Nazionale per il tentativo di amichevole componimento.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti concordano di esaminare nel corso
di un apposito incontro la possibilità di individuare le risorse per il
funzionamento dello strumento previsto nel presente articolo.
ART. 5 - COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE -
PROCEDURE
Per l'espletamento di quanto previsto
dall'art. 4 si applicano le procedure di seguito indicate.
La segreteria della Commissione Paritetica
Nazionale ha sede presso la FIPE e provvede alla verbalizzazione delle riunioni
e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti
della Commissione stessa.
La Commissione Paritetica Nazionale si
riunisce su istanza presentata, a mezzo raccomandata R.R., dalle Organizzazioni
stipulanti il presente Contratto.
All'atto della presentazione dell'istanza,
di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione
Paritetica Nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia.
Le riunioni della Commissione paritetica
nazionale avranno luogo di norma presso la sede della FIPE.
La data della convocazione sarà fissata
d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui
al precedente comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni
successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può
convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e
osservazione utile all'esame della controversia stessa.
Le deliberazioni della Commissione
Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate.
In pendenza di procedura presso la
Commissione Paritetica Nazionale le OO.SS. e le parti interessate non potranno
prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale.
Ove la controversia e relativa procedura
abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali la
parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in
materia previsto risulti leso sulla base della deliberazione della Commissione
Paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi
riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti
(confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle
procedure e modalità previste a riguardo.
Per tutto quanto relativo al funzionamento
della Commissione Paritetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa,
con propria deliberazione.
ART. 6 - CONCILIAZIONE DELLE VERTENZE INDIVIDUALI
Ai sensi degli articoli 409 e seguenti del
codice di procedura civile, le vertenze individuali relative all'applicazione
del presente Contratto Nazionale di Lavoro saranno demandate, prima dell'azione
giudiziaria all'esame di una Commissione sindacale territoriale composta da un
rappresentante dell'Associazione della Fipe e da un rappresentante
dell'Organizzazione Sindacale dei Lavoratori alla quale il dipendente sia
iscritto o abbia conferito mandato.
La
Commissione ha sede presso la Associazione locale della Fipe cui compete
l'istituzione di un'apposita segreteria.
La
richiesta di conciliazione, che deve contenere gli elementi essenziali della
controversia, deve essere inviata presso la sede della commissione, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevuta o altro mezzo equipollente.
La
segreteria della Commissione, ricevuta la richiesta, convoca le parti per una riunione da tenersi non
oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, invitandole a designare
entro otto giorni le organizzazioni cui aderiscono e/o conferiscono mandato.
La
comunicazione di cui al comma precedente interrompe la prescrizione e sospende,
per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il
decorso di ogni termine di decadenza.
Il
tentativo di conciliazione deve essere espletato entro 60 giorni dalla
presentazione della richiesta.
Dell'esame
di ogni vertenza deve essere redatto verbale sia nel caso di composizione della
stessa, sia nel caso di mancato accordo. In caso di mancata comparizione di una
delle parti, la segreteria rilascerà alla parte interessata la relativa
attestazione.
I
verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno
essere sottoscritti dalle parti interessate e dai componenti la commissione.
I
verbali di mancato accordo devono contenere le ragioni del mancato accordo.
La
segreteria della commissione, su richiesta della parte più diligente, deposita
una copia del verbale presso la Direzione del lavoro competente per territorio
ai sensi degli articoli 411 e 412 del codice di procedura civile. Una copia è
conservata agli atti della commissione di conciliazione. Le altre copie restano
a disposizione delle parti interessate e delle rispettive Organizzazioni.
Le
decisioni della Commissione non costituiscono interpretazione autentica del
presente Contratto che resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale,
alla quale la Commissione di conciliazione può rivolgersi al fine di ottenerne
il pronunciamento.
Le
commissioni di conciliazione sono istituite con accordo sindacale tra le
Organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto Nazionale
di Lavoro. I relativi accordi dovranno essere sottoposti alla approvazione
della Commissione Paritetica Nazionale.
ART. 7 - COLLEGIO ARBITRALE
Ove
il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura
civile o all’articolo 6 del presente Contratto, non riesca o comunque sia
decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà
di aderire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11
agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della
controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente
articolo.
A
tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali aderenti alle
Organizzazioni stipulanti il presente contratto, un Collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi sulle istanze di cui
al primo comma. Il Collegio arbitrale
competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di
conciliazione.
L’istanza
della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente
tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà
presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o
conferisce mandato, alla segreteria del
Collegio arbitrale, e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza
sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento o raccomandata a mano, entro i trenta giorni successivi
alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra
parte è tenuta a manifestare la propria
eventuale adesione al collegio arbitrale entro il termine di quindici giorni
dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino
alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare
la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione
scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente
alla prima udienza.
Il
Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designati dalla Associazione
locale della Fipe, un altro designato dalla organizzazione sindacale
territoriale ( SLC CGIL o FISTEL CISL, o UILSIC UIL) a cui il lavoratore sia
iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di presidente nominato di
comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali.
I
due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere
con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse
parti.
In
caso di mancato accordo sulla designazione del presidente del collegio,
quest’ultimo verrà estratto a sorte tra i nominativi compresi in un’apposita
lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di
ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni
predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
Il
Presidente del Collegio nominato di
comune accordo dura in carica un anno ed il suo mandato è rinnovabile.
Il
Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza provvede a fissare entro 15 giorni
la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una
fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a)
l’interrogatorio
libero delle parti e di eventuali testi;
b)
l’autorizzazione
al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei
procuratori di queste;
c)
eventuali
ulteriori elementi istruttori
Il
Collegio emetterà il proprio lodo entro
45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione
alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga
fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo
svolgimento della procedura.
I
compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. Le funzioni di
segreteria del Collegio sono svolte dalla segreteria di cui all’articolo 6.
Le
parti si danno atto che il Collegio
arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della
legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e
svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.
Il
lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell’articolo 412
quater del codice di procedura civile.
ART. 8 - PARI OPPORTUNITA'
Le parti
convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della
raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n. 635 e delle disposizioni legislative
in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità
uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca
finalizzata alla promozione ed attivazione di azioni positive a livello
contrattuale nazionale.
Entro il 2001 verrà costituito un gruppo
di lavoro paritetico per le Pari Opportunità con i seguenti compiti:
1.
svolgere
attività di studio e di ricerca, anche al fine di acquisire elementi per
analizzare l'andamento dell'occupazione femminile nei settori utilizzando a tal
fine dati disaggregati per sesso;
2.
studiare
la legislazione vigente e le esperienze in materia, a livello nazionale e
comunitario, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei
finanziamenti previsti dal Fondo Sociale Europeo.
Il
Gruppo di cui al presente articolo si riunirà di norma trimestralmente ed
annualmente riferirà sull'attività svolta alle Organizzazioni stipulanti.
ART.
9 - MOLESTIE SESSUALI
Le parti affermano che le molestie sessuali
nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla
dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e di ricatto sul
lavoro.
Per molestie sessuali si intende ogni
comportamento indesiderato a connotazione sessuale che offenda la dignità degli
uomini e delle donne nel mondo del lavoro, inclusi atteggiamenti molesti di
tipo visivo o verbale.
I
datori di lavoro adotteranno tutte le misure utili ad evitare comportamenti
importuni, offensivi, o insistenti, derivanti da molestie o ricatti sessuali,
e a garantire un contesto lavorativo caratterizzato
dal pieno rispetto della dignità di donne e uomini.
MERCATO DEL LAVORO
Le Parti,
in considerazione:
- delle caratteristiche proprie del settore,
contrassegnato da ampia mobilità professionale e territoriale e da una attività
che riveste i caratteri della stagionalità e della ciclicità;
- della esigenza di valorizzare la professionalità degli addetti del settore;
- della evoluzione della domanda di mercato e
delle fluttuazioni dell'attività che rendono necessaria una sempre maggiore
efficienza per rispondere alle esigenze della clientela;
concordano
sulla opportunità di utilizzare tutte le possibilità offerte dalla normativa
vigente e delle altre tipologie che saranno individuate dalla legislazione, in
quanto applicabili al tipo di attività del settore.
Le
Parti ritengono, altresì, di volersi impegnare per facilitare l'incontro della
domanda e dell'offerta di lavoro nelle diverse tipologie, anche tramite
l'Osservatorio Nazionale, cui affidano
funzioni di monitoraggio e di coordinamento in materia di mercato del
lavoro.
ART.10 - LAVORO A TEMPO PARZIALE
Le
parti, tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore,
caratterizzato dall'utilizzo della tipologia di assunzione del contratto a
tempo determinato, ritengono che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa
essere uno strumento idoneo ad agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta
di lavoro e le esigenze di flessibilità del settore. A tal fine concordano
quanto segue.
Per
lavoro a tempo parziale, in applicazione a quanto previsto dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000 n.61 e
successive modifiche, s'intende il rapporto di lavoro prestato con orario
ridotto rispetto a quello stabilito nel presente Contratto.
Tenuto
conto delle particolari caratteristiche
del rapporto di lavoro nel settore, la retribuzione sarà proporzionata
all'orario concordato, avendo come riferimento, in ogni caso, il valore
della retribuzione giornaliera per la
prestazione di tipo B prevista nel presente Contratto. Per il solo settore night club si farà riferimento al valore
della retribuzione giornaliera per la prestazione di tipo C.
Il
part-time può svilupparsi su tutti i giorni della settimana (part-time
orizzontale) o solo su alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno (part-time verticale) o in forma
cd. mista. Per il personale in servizio è ammesso il passaggio da full
time a part time previo accordo tra le
parti e secondo quanto previsto dall'art.5 comma primo del decreto legislativo
n. 61 del 2000.
La prestazione individuale sarà fissata tra
datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore a 10 ore e non superiore a 30 ore rispetto al normale
orario settimanale Per il solo settore
dei night club la prestazione individuale non potrà essere in misura inferiore
a 15 ore rispetto all'orario normale settimanale.
L'instaurazione
del rapporto part-time dovrà risultare da atto scritto con l'indicazione della
durata della prestazione lavorativa e
della collocazione temporale dell'orario, la retribuzione e gli altri elementi
previsti dal presente contratto per il personale.
L'azienda
darà priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa ai
lavoratori già in forza che ne abbiano fatta richiesta rispetto ad eventuali
nuove assunzioni per le stesse mansioni.
In
relazione alla particolare esplicazione ed articolazione dell'attività
dell'attività di trattenimento e spettacolo, il datore di lavoro potrà variare
la collocazione temporale della prestazione lavorativa, previo consenso del
lavoratore e con un preavviso di dieci giorni, per far fronte a specifiche
esigenze aziendali.
In
caso di variazione della collocazione
temporale della prestazione lavorativa il lavoratore avrà diritto ad una
maggiorazione del 10% sulla retribuzione giornaliera.
Al
lavoratore è consentito richiedere, nei termini consentiti dalla normativa
vigente, la collocazione temporale della prestazione inizialmente concordata.
In
presenza di specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano
il settore, è consentita la prestazione da parte dei lavoratori a tempo
parziale di lavoro supplementare rispetto all'orario ridotto concordato, previo
consenso del lavoratore interessato, sino ad un limite massimo pari al 50%
dell'orario pattuito.
Le
ore di lavoro supplementare verranno retribuite applicando una maggiorazione
convenzionalmente stabilita nella misura del 15% da calcolare sulla quota
oraria della retribuzione.
Per
quanto non espressamente disciplinato si applicano le norme previste dal
decreto legislativo 25 febbraio 2000 n.61 e
successive modifiche.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le
parti si impegnano ad attivarsi nei confronti del Governo per ottenere
l'estensione dei benefici contributivi previsti per le assuzioni con contratto
di lavoro a tempo parziale, anche ai contratti a tempo determinato.
ART.11 - LAVORO TEMPORANEO
Il
contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge n.
196/1997, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalla legge stessa,
nelle seguenti fattispecie:
a)
intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non programmabili di
clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
b)
sostituzione di lavoratori assenti, anche per ferie, o per aspettative diverse
da quelle già previste dall’art.1, lettera b), della legge n. 230/1962;
c) servizi
definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile far fronte con il
normale organico;
d)
assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza del lavoro, in
relazione ai nuovi assetti organizzativi/tecnologici;
Il
numero dei lavoratori impiegati con contratto di fornitura di prestazione di
lavoro temporaneo non potrà essere superiore, in ciascuna impresa, ai seguenti
limiti:
base di
computo lavoratori assumibili
da 0 a 4
4 unità
da 5 a 9
5 unità
da 10 a 25 6 unità
da 26 a 35 7 unità
da
36 a 50 10
unità
Nelle
imprese con oltre 50 dipendenti, la percentuale di lavoratori assunti con
contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo, non potrà superare il 22 %
La
base di computo per il calcolo dei lavoratori assumibili ai sensi del presente
articolo è costituita dal numero dei lavoratori occupati all'atto
dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Le frazioni
di unità si computano per intero.
Per
quanto non previsto nel presente testo in tema di lavoro temporaneo, valgono le
norme di legge e i regolamenti vigenti.
La
durata dei contratti di cui al presente articolo stipulati per sostituire
lavoratori assenti sarà comprensiva dei periodi di affiancamento eventualmente
necessari.
Nelle
imprese stagionali, attesa la loro particolarità, la base di computo è, in via
convenzionale, costituita dal numero dei lavoratori occupati all'atto della
attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo.
INFORMAZIONE
L'impresa
utilizzatrice comunicherà preventivamente alle OO.SS. territoriali aderenti alle organizzazioni stipulanti il
presente contratto il numero, le
qualifiche, dei lavoratori utilizzati con contratto di lavoro temporaneo. Ove
ricorrano motivate ragioni di urgenza l'impresa fornisce le predette
comunicazioni entro i cinque giorni successivi.
Inoltre,
una volta l'anno, l'azienda utilizzatrice fornirà all'Osservatorio Nazionale il numero dei contratti di
lavoro temporaneo, la durata degli
stessi, e la qualifica dei lavoratori interessati.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le
Parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina
del lavoro temporaneo, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad
esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del Contratto Nazionale di
Lavoro.
ART. 12 - LAVORO RIPARTITO
Il
contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due o più lavoratori
assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata.
Il
contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la
collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale
che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma
restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare
discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la
modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro.
Conseguentemente,
la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla
quantità di lavoro effettivamente prestato.
I
lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di
lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale.
Gli
accordi individuali possono prevedere che il datore di lavoro legittimamente
pretenda l'adempimento dell'intera prestazione dovuta dai lavoratori
solidalmente obbligati.
Entro
il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all'Osservatorio Nazionale il numero dei contratti di lavoro
ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente
predisposto dall'ente stesso.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le
parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina
del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad
esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del Contratto Nazionale di
Lavoro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA PRESTAZIONE
PROFESSIONALE
Fermo
restando che il presente Contratto
prevede attualmente esclusivamente forme di rapporto di lavoro di tipo
subordinato, le Parti, riconosciuta la specificità dell'attività lavorativa nel
contesto della profonda evoluzione che il settore dell'intrattenimento ha
avuto, concordano sulla necessità di procedere ad una ricerca di forme diverse
della regolamentazione dei rapporti di lavoro tra prestatori e committenti.
In
questo senso le Parti si impegnano, entro il mese di febbraio 2001, a
costituire una commissione tecnica con l'obiettivo di esaminare l'introduzione
di rapporti di lavoro a prestazione professionale di tipo autonomo, avendo, al
riguardo, particolare attenzione alla normale contribuzione E.N.P.A.L.S. nonché
alla eventuale evoluzione legislativa in materia di protezione sociale.
ART. 13 - SCRITTURA INDIVIDUALE
Per la scrittura e l'avviamento al lavoro
valgono le disposizioni legislative in materia di collocamento, nonché quelle
previste dal presente contratto.
La scrittura dovrà risultare da apposito
atto scritto redatto in duplice copia di cui una da consegnare allo scritturato
(modulo tipo allegato A).
La scrittura potrà essere prorogata
consensualmente e non più di una volta e per un periodo non superiore alla
durata della scrittura iniziale.
ART. 14 - PERIODO DI PROVA
La scrittura potrà essere risolta
anticipatamente se il lavoratore non supera il periodo di prova che sarà pari
alla metà della durata della scrittura.
In caso di non superamento del periodo di
prova il lavoratore avrà diritto alla retribuzione per le giornate di lavoro
svolte, e al rimborso delle spese per l'eventuale viaggio di ritorno.
ART. 15 - ORARIO DI LAVORO
L'orario di lavoro viene così stabilito.
Prestazioni di Tipo A: sette ore giornaliere con un massimo di 40
ore settimanali.
L'orario giornaliero sarà ripartito in due
turni. La durata di uno dei due turni non potrà superare le 4 ore.
In caso di turno unico l'orario viene
ridotto a 6 ore.
Prestazioni di Tipo B: quattro ore giornaliere con un massimo di 24
ore settimanali da effettuarsi in un solo turno.
Per il
solo settore dei night-clubs sono previste inoltre:
Prestazioni di Tipo C: cinque ore giornaliere con un massimo di 30
ore settimanali da effettuarsi in un solo turno.
ART. 16 - LAVORO STRAORDINARIO
E' ammesso il lavoro straordinario nel
limite di un'ora al giorno.
Si considera lavoro straordinario quello
effettuato oltre il limite dell'orario di lavoro di cui all'art. 15.
Il lavoro straordinario viene retribuito
con la retribuzione oraria maggiorata del 30%.
ART. 17 - RETRIBUZIONE ORARIA E MODALITA' DI
PAGAMENTO
La retribuzione oraria si ottiene dividendo
la retribuzione giornaliera di cui all'art. 32 colonna "A" per sette
per le prestazione di tipo A, e per quattro per le prestazioni di tipo B.
Per le prestazioni di tipo C (night-clubs)
la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione giornaliera di cui
all'art. 32 colonna "A" per cinque.
Il pagamento della retribuzione avverrà
mensilmente con busta paga e comunque al termine della scrittura per periodi
inferiori al mese.
ART. 18 - RIPOSO SETTIMANALE
Il personale scritturato ha diritto, in
conformità delle vigenti norme di legge, ad un riposo di ventiquattro ore non
retribuite ogni sei giornate consecutive di lavoro.
Il godimento del riposo settimanale
avverrà nel corso della settimana mediante turni stabiliti di comune accordo
secondo le esigenze aziendali.
ART. 19 - FERIE
Il personale scritturato ha diritto ad un
periodo di ferie retribuito in ragione di ventisei giorni di calendario per
ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda.
Pertanto al personale scritturato a tempo
determinato spettano le quote parti del periodo suddetto.
ART. 20 - FESTIVITA'
Agli effetti del presente Contratto sono
considerati giorni festivi le seguenti ricorrenze:
FESTIVITA' NAZIONALI
Anniversario
della Liberazione 25 aprile
Festa del
Lavoro 1 maggio
Festa della Repubblica 2 giugno
FESTIVITA' INFRASETTIMANALI
Capodanno 1
gennaio
Epifania 6
gennaio
Lunedì
di Pasqua mobile
Assunzione 15
agosto
Ognissanti 1
novembre
Immacolata
Concezione 8
dicembre
Natale 25
dicembre
S.
Stefano 26
dicembre
Patrono
della città dove si svolge
Il
lavoro
Qualora il personale scritturato non
effettui alcuna prestazione nelle giornate festive sopra elencate, percepirà la
retribuzione giornaliera di cui all'art. 32 colonna "A".
Nel caso presti attività nelle suddette
giornate festive ha diritto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, al
pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestato, calcolato con le
modalità di cui all'art. 17 con la maggiorazione del 30 per cento.
Nel caso di prestazione nelle giornate del
2 giugno, Festa della Repubblica e del 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale,
il personale ha diritto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, al
pagamento delle ore effettivamente lavorate calcolate con le modalità di cui
all'art. 17, senza alcuna maggiorazione.
Con
decorrenza dall'anno 2001 il trattamento di cui al precedente comma non si
applica alla festa della Repubblica (2 giugno), ripristinato come giorno
festivo ed incluso nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo, ai
sensi dell'articolo 1 della legge 20 novembre 2000, n.336.
Fermo restando quanto stabilito nei tre
precedenti commi, il compenso per il lavoro prestato nelle festività di cui al
primo comma non potrà essere inferiore all'importo della retribuzione
contrattuale di quattro ore maggiorata del 30 per cento, ed all'importo della
retribuzione contrattuale di quattro ore senza maggiorazione per le ricorrenze
del 2 giugno (fino al 31 dicembre 2000)
e del 4 novembre.
ART. 21 - MALATTIA E INFORTUNIO
Nell'ambito della legislazione del
Servizio Sanitario Nazionale l'azienda ha l'obbligo di rilasciare al personale,
all'atto della scrittura, la certificazione eventualmente prescritta dalle
vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini della iscrizione al
Servizio Sanitario Nazionale.
Il lavoratore ammalato ha l'obbligo di
dare notizia al proprio datore di lavoro del suo stato di salute all'atto del
verificarsi della sua malattia ed anche al fine della percezione delle
indennità economiche di cui al successivo articolo è tenuto, ai sensi dell'art.
15 della legge 23 aprile 1981, n. 155, a recapitare o a trasmettere a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte
del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della
malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione
di malattia.
In mancanza di tali comunicazioni salvo
giuste ragioni di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata, ferme le
sanzioni previste dalla legge per il ritardo nel recapito o nella trasmissione
della certificazione di inizio o di continuazione della malattia.
Il lavoratore è tenuto a riprendere
servizio alla data indicata dal certificato medico, ove ciò non avvenga senza
giustificato motivo, il datore di lavoro resta esonerato dalla conservazione
del posto, ed il lavoratore potrà essere considerato dimissionario a giudizio
insindacabile dell'azienda.
ART. 22 - TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA
In caso di malattia il lavoratore avrà
diritto:
a)
all'indennità
di malattia erogata dall'INPS;
b)
ad una
integrazione da parte del datore di lavoro dell'indennità di malattia erogata
dall'INPS pari a:
1)
alla
retribuzione giornaliera per i primi tre giorni;
2)
al 40%
della retribuzione giornaliera dal 4 al 20 giorno;
3)
al 20%
della retribuzione giornaliera dal 21 giorno in poi.
Avrà inoltre diritto
alla conservazione del posto per un periodo non superiore alla durata della
scrittura.
ART. 23 - CLASSIFICAZIONE
Tutte le figure
artistiche alle quali si applica il presente CNL sono così classificate:
1
LIVELLO:
Disk-Jockey:
intendendosi per tale colui
a cui compete la programmazione musicale, la preparazione ed il mixaggio
Orchestrale
Cantante
Ballerino
Spogliarellista
Attore
Mimo
Imitatore
Presentatore:
intendendosi per tale colui
che ha la responsabilità della conduzione e della presentazione
Marionettista
Contorsionista
Acrobata
Illusionista
Ipnotizzatore
Prestigiatore
Fonico
Direttore
delle luci
Costumista
Animatore:
intendendosi per tale colui
a cui compete la preparazione, la conduzione e la presentazione dello
spettacolo attraverso iniziative di intrattenimento
2 LIVELLO
Ballerina
di fila di night club intendendosi
per tali tutte le persone che svolgono in maniera prevalente
attività di ballo professionale. Le stesse potranno svolgere
occasionalmente attività di intrattenimento.
Allievo
attore
Corista
Vocalista
Attrezzista
Truccatore
3 LIVELLO
Figurante
di sala: intendendosi per
tali tutte le persone che, in possesso di elementari nozioni artistiche
svolgono attività di animazione in sala e di ballo, nonché di intrattenimento
con i clienti, senza particolare carattere di professionalità.
ART. 24 - GRATIFICA NATALIZIA
A titolo di
gratifica natalizia il personale scritturato ha diritto ad un importo pari a
tanti dodicesimi della retribuzione mensile (retribuzione giornaliera di cui
alla colonna "A" dell'art. 32 moltiplicata per 26) per quanti sono i
mesi di lavoro prestato nell'azienda.
ART. 25 - GRATIFICA DI FERIE
A titolo di
gratifica di ferie il personale scritturato ha diritto ad un importo pari a
tanti dodicesimi della retribuzione mensile (retribuzione giornaliera di cui
alla colonna "A" dell'art. 32 moltiplicata per 26) per quanti sono i
mesi di lavoro prestato nell'azienda.
ART. 26 - SCRITTURE FUORI SEDE
Le parti convengono che i particolari compensi
connessi alle prestazioni effettuate lontane dai luoghi di residenza dei
singoli scritturati (diaria, piè di lista) debbono essere eventualmente
specificate nel contratto di scrittura privata.
ART. 27 - INTERRUZIONE DI
ATTIVITA'
In caso di brevi
interruzioni o sospensioni dell'attività aziendale per cause imputabili alla
volontà del datore di lavoro, il lavoratore continuerà a percepire la
retribuzione giornaliera di cui all'art. 32 colonna "A".
Nel caso, invece, di
interruzioni o sospensioni dovute a cause di forza maggiore non imputabili al
datore di lavoro, al personale scritturato dovrà essere corrisposto il 50 per
cento della retribuzione giornaliera di cui all'art. 32 colonna "A"
per un periodo massimo di sette giorni, trascorso il quale il rapporto di
lavoro potrà essere risolto.
ART. 28 - NORME DISCIPLINARI
Il personale
scritturato deve essere scrupoloso nell'adempimento dei suoi doveri e deve
tenere una condotta corretta nelle reciproche relazioni.
Dovrà trovarsi in
tempo utile presso l'azienda per iniziare puntualmente la propria attività
all'ora stabilita e deve presentarsi al lavoro correttamente vestito.
Il personale
scritturato inoltre è tenuto ad osservare tutte le disposizioni emanate
dall'azienda per regolare il servizio interno, purchè non contrastino con le
norme del presente Contratto e con le leggi in vigore e che rientrino nelle
normali attribuzioni del datore di lavoro.
ART. 29 - PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI
Le violazioni alle
norme di cui all'articolo precedente saranno punite, a seconda della gravità
con i seguenti provvedimenti:
a)
rimprovero
verbale;
b)
rimprovero
scritto;
c)
multa
non superiore a 3 ore di retribuzione
d)
sospensione
dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino a 5 giorni;
e)
risoluzione
anticipata della scrittura.
La
sospensione di cui alla lettera d) può applicarsi a quelle mancanze, le quali,
anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate,
non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano
tutte tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere
a), b) e c).
Il
provvedimento di cui alla lettera e) si applica nei confronti del personale
colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati
nel presente Contratto che siano così gravi da non consentire la prosecuzione,
anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Nessun
provvedimento disciplinare può essere adottato nei confronti del personale
senza preventiva contestazione dell'addebito all'interessato e senza averlo
sentito a sua difesa.
L'importo
della multa deve essere versato al Fondo di solidarietà Pensioni lavoratori
dello spettacolo presso l'E.N.P.A.L.S.
ART. 30 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Tenuto conto delle particolari modalità di
svolgimento del rapporto di lavoro del personale artistico e tecnico
scritturato a tempo determinato, il trattamento di fine rapporto verrà
calcolato nella misura del 7,50% della retribuzione di cui all'art. 32 colonna
"A" maggiorata dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità.
Per quant'altro non espressamente previsto
dalle parti vale la disciplina della legge del 32 luglio 1982 n. 327.
ART. 31 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA
SCRITTURA
Il personale che venga licenziato prima
del termine della scrittura senza giustificato motivo o comunque per colpa o
fatto imputabile all'azienda, avrà diritto ad un indennizzo pari all'ammontare
della retribuzione che gli sarebbe spettata dal giorno del licenziamento al
termine della scrittura.
Ove la scrittura venga risolta per colpa o
fatto imputabile al personale l'indennizzo suddetto spetterà all'azienda, che
avrà diritto a trattenerlo sulle competenze dovuto al dipendente stesso.
ART. 32 - TABELLE PAGA E FORFETIZZAZIONI
Tenuto conto delle particolari
caratteristiche del rapporto di lavoro le aziende liquideranno la gratifica
natalizia (art. 24) la gratifica di ferie (art. 25) e le ferie (art. 19),
contestualmente alla corresponsione della retribuzione.
A questo fine le retribuzioni giornaliere
dovranno essere integrate di un importo pari al 24,99% della retribuzione
giornaliera stessa, corrispondente al totale delle incidenze percentuali sulla
retribuzione dei suddetti istituti come appresso specificati:
gratifica
natalizia: 8,33%
gratifica
ferie: 8,33%
ferie: 8,33%
Analogamente ed in relazione a quanto
stabilito dal precedente art. 30 le retribuzioni giornaliere maggiorate dei
ratei delle gratifiche, dovranno essere integrate di un importo pari al 7,50%
delle stesse (incidenza TFR).
|
Dal 1 gennaio 2001 |
|||||||||
|
|
Retribuzione giornaliera |
Retribuzione giornaliera + forfetizzazione 24,99% |
Retribuzione giornaliera forfetizzata + TFR 7,50% |
||||||
|
TIPO A |
Lire |
Euro |
Lire |
Euro |
Lire |
Euro |
|||
|
1 livello |
88.300 |
45,60 |
110.366 |
57,00 |
118.644 |
61,27 |
|||
|
2 livello |
82.000 |
42,35 |
102.492 |
52,93 |
110.179 |
56,90 |
|||
|
3 livello |
75.700 |
39,10 |
94.617 |
48,87 |
101.714 |
52,53 |
|||
|
|
|
|
|
||||||
|
TIPO B |
Lire |
Euro |
Lire |
Euro |
Lire |
Euro |
|||
|
1 livello |
74.125 |
38,28 |
92.649 |
47,85 |
99.598 |
51,44 |
|||
|
2 livello |
68.350 |
35,30 |
85.431 |
44,12 |
91.838 |
47,43 |
|||
|
3 livello |
62.050 |
32,05 |
77.556 |
40,05 |
83.373 |
43,06 |
|||
|
|
|
|
|
||||||
|
TIPO C
(night club) |
Lire |
Euro |
Lire |
Euro |
Lire |
Euro |
|||
|
1 livello |
78.850 |
40,72 |
98.555 |
50,90 |
105.946 |
54,72 |
|||
|
2 livello |
72.865 |
37,63 |
91.074 |
47,04 |
97.905 |
50,56 |
|||
|
3 livello |
66.565 |
34,38 |
83.200 |
42,97 |
89.440 |
46,19 |
|||
|
Dal 1 aprile 2001 |
||||||||
|
|
( A ) |
( B ) |
( C ) |
|||||
|
|
Retribuzione giornaliera |
Retribuzione giornaliera + forfetizzazione 24,99% |
Retribuzione giornaliera forfetizzata + TFR 7,50% |
|||||
|
TIPO A |
Lire |
Euro |
Lire |
Euro |
Lire |
Euro |
||
|
1 livello |
91.550 |
47,28 |
114.428 |
59,10 |
123.010 |
63,53 |
||
|
2 livello |
85.250 |
44,03 |
106.554 |
55,03 |
114.546 |
59,16 |
||
|
3 livello |
78.950 |
40,77 |
98.680 |
50,96 |
106.081 |
54,79 |
||
|
|
|
|
|
|||||
|
TIPO B |
Lire |
Euro |
Lire |
Euro |
Lire |
Euro |
||
|
1 livello |
77.375 |
39,96 |
96.711 |
49,95 |
103.964 |
53,69 |
||
|
2 livello |
71.600 |
36,98 |
89.493 |
46,22 |
96.205 |
49,69 |
||
|
3 livello |
65.300 |
33,72 |
81.618 |
42,15 |
87.740 |
45,31 |
||
|
|
|
|
|
|||||
|
TIPO C
(night club) |
Lire |
Euro |
Lire |
Euro |
Lire |
Euro |
||
|
1 livello |
82.100 |
42,40 |
102.617 |
53,00 |
110.313 |
56,97 |
||
|
2 livello |
76.115 |
39,31 |
95.136 |
49,13 |
102.271 |
52,82 |
||
|
3 livello |
69.815 |
36,06 |
87.262 |
45,07 |
93.806 |
48,45 |
||
ART. 33 - VESTIARIO DI SCENA
Nel caso che lo spettacolo necessiti di
abiti di scena, trucchi e acconciature particolari per specifica richiesta del
datore di lavoro, questi saranno forniti gratuitamente dall'azienda.
ART. 34 - LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Le
modalità di accesso al lavoro sono regolate dalla circolare ministeriale n.
(allegato G
ART. 35 - CONTRIBUTI SINDACALI
Le Associazioni sindacali dei lavoratori
hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario il contributo
sindacale fissato nella misura dell'1% della retribuzione giornaliera di cui
all'art. 32 colonna "B" al netto delle ritenute fiscali e dei
contributi previdenziali ed assistenziali.
L'azienda provvederà alla trattenuta del
contributo associativo ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante
consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore
ovvero all'accettazione prevista nel contratto tipo allegato al presente
Contratto ed al versamento alla Federazione Unitaria Nazionale sul c/c n. 12161
Banca di Roma, Agenzia 7, Via del Viminale n. 26, Roma, intestato Federazione
Lavoratori Spettacolo Italiana F.L.S.I.
ART. 33 - DURATA E VALIDITA' DEL CONTRATTO
Il
presente Contratto decorre dal 1 maggio 1999 e sarà valido sino al 30 aprile
2001 per la parte economica e sino al 30 aprile 2003 per la parte normativa.
ALLEGATO "A"
SCHEMA DI CONTRATTO TIPO
Fra (denominazione della
Ditta)
Codice Fiscale:
e la sign.a /il sign.
in arte
residente in
via
telefono:
posizione ENPALS
posizione INPS
Codice Fiscale
Nato a
Provincia di
il
al convivente si stipula quanto segue:
1. La Ditta (denominazione, ragione sociale e
giuridica)
legalmente
rappresentata dal sig.
scrittura
la sign.a / il sig.
nome in
arte
nella sua
qualifica professionale di
per gli
spettacoli in genere (indicare il genere: musicale, cabaret, animazione, ecc.)
a)
b)
c)
d)
2. il presente contratto ha inizio il giorno
e termina
il giorno
con il
seguente orario giornaliero
3. il compenso giornaliero viene stabilito in
Lit.
lorde
4. TRATTAMENTI ECONOMICI FUORI SEDE E VIAGGI
(cancellare ciò che eventualmente non interessa)
a) Il trattamento di diaria dovuto allo
scritturato per l'attività svolta in sede diversa da quella della sede legale
della Ditta viene stabilito in
Lire
(lorde
giornaliere)
b)
Le spese
di soggiorno sostenute in nome e per conto della Ditta dallo scritturato per
l'attività svolta in sede diversa da quella legale della Ditta dovranno essere
documentate a piè di lista e saranno rimborsate allo scritturato previa
consegna della documentazione stessa e per un massimo di Lit.
di spesa giornaliera;
c)
Le
spese di soggiorno sostenute in nome e per conto della Ditta dallo scritturato
per l'attività svolta in sede diversa da quella abituale dello scritturato
dovranno essere documentate a piè di lista e saranno rimborsate allo
scritturato previa consegna della documentazione stessa e per un massimo di
Lit.
di spesa giornaliera;
d)
Sono a
carico della Ditta le seguenti spese di viaggio:
·
Viaggi
di trasferimento dalla sede abituale di residenza dello scritturato al posto di
lavoro;
·
Viaggi
di trasferimento dal posto di lavoro alla sede abituale di residenza dello
scritturato;
·
Viaggi
di spostamento tra una sede di lavoro e un'altra
le
suddette spese di viaggio sostenute in nome e per conto della Ditta dallo
scritturato saranno rimborsate allo scritturato previa consegna della
documentazione stessa
5.
La sede
legale della Ditta è
Via
Foro
competente è quello di
6.
CONDIZIONI
PARTICOLARI (non si possono stabilire trattamenti in contrasto con le norme del
Contratto Nazionale di Lavoro di categoria e/o comunque inferiori e/o
peggiorativi ai trattamenti economici e normativi previsti in esso)
7.
La
firma del presente contratto comporta l'annullamento di ogni precedente accordo
verbale o scritto.
8.
La
presente scrittura è valida a tutti gli effetti di legge.
9.
Per
tutto quanto non contemplato nel presente contratto, le parti si impegnano a
rispettare il "Contratto Nazionale di Lavoro per il personale artistico e
tecnico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di
trattenimento e spettacolo".
10. CONTRIBUTO SINDACALE
Art. 32
del C.N.L. SI NO
Letto,
accettato e sottoscritto fra le parti
In (luogo
della firma)
Il (data
della firna)
Firma
leggibile dello scritturato Timbro
della Ditta e firma leggibile
del
Legale rappresentante
ALLEGATO "B"
Legge 32 maggio 1982 n. 327
DISCPLINA DEL TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO
E NORME IN MATERIA
PENSIONISTICA
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147
del 31 maggio 1982)
Art.
1
Modifiche
di disposizioni del codice civile
L'articolo
2120 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art.
2120 - (Disciplina del trattamento di fine rapporto). - In ogni caso di
cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha
diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola
sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore
all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La
quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come
mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Salvo
diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del
comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle
prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a
titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di
rimborso spese.
In caso di
sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause
di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per
la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella
retribuzione di cui al primo comma dell'equivalente della retribuzione a cui il
lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di
lavoro.
Il
trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota
maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni
anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura
fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di
dicembre dell'anno precedente.
Ai fini
della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per
frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese
di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno
precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si
computano come mese intero.
Il
prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore
di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione
non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di
cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono
soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di
cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei
dipendenti.
La
richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a)
Eventuali
spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche;
b)
Acquisto
della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto
notarile. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del
rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di
fine rapporto.
Nell'ipotesi
di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità
prevista dalla norma medesima.
Condizioni
di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti
individuali.
I
contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per
l'accoglimento delle richieste di anticipazione".
L'articolo
2121 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art.
2121 - (Computo dell'indennità di mancato preavviso). - L'indennità di cui
all'articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di
produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti e ogni altro compenso di
carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di
rimborso spese.
Se il
prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con
premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta è determinata
sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor
tempo di servizio prestato.
Fa parte
della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al
prestatore di lavoro".
L'articolo
2776 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art.
2776 - (Collocazione sussidiaria sugli immobili). - I crediti relativi al
trattamento di fine rapporto nonché all'indennità di cui all'articolo 2118 sono
collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul
prezzo degli immobili, con preferenza
rispetto ai crediti chirografari. I crediti indicati dagli articoli 2751 e
2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per
contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli
sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono
collocati sussidiariamente, in caso di
infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza
rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.
I crediti
dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati
sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo
degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i
crediti indicati al conna precedente".
Art. 2
Fondo di garanzia
E'
istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo
di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di
sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel
pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo2120 del codice
civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici
giorni dal deposito dello stato passivo, reso Direttivo ai sensi dell'articolo
97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della
sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state
proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla
pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il
lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a
carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi
crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
Nell'ipotesi
di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere
presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che
decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore
fallimentare. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa
la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello
stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
ovvero ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il
credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
Qualora il
datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla
corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il
lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del
trattamento di fine rapporto, semprechè, a seguito dell'esperimento
dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto
trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte
insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il
pagamento del trattamento insoluto.
Quanto
previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la
risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva
siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
I
pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo
sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il
fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel
privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli
articoli 2751 bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate.
Il fondo,
per le cui entrate e uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione
dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un
contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento della
retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a decorrere
dal periodo di paga in corso dal 1 luglio 1982. Per tale contributo si
osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione
dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le
disponibilità del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate
al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso. Al fine di
assicurare il apreggio della gestione, l'aliquota contributiva può essere
modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, in concerto con il Ministro del tesoro, sentito il
consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del
bilancio consuntivo del fondo medesimo. Il datore di lavoro deve integrare le
denunce previste dall'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978,
n. 352, convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, con
l'indicazione dei dati necessari all'applicazione delle norme contenute nel
presente articolo nonché dei dati relativi all'accantonamento effettuato
nell'anno precedente ed all'accantonamento complessivo risultante a credito del
lavoratore. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo
e quarto dell'art. 4 del predetto decreto legge.
Le
disposizioni del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro
domestico.
Per i
giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzie per
il trattamento di fine rapporto è gestito, rispettivamente, dall'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"
e dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.
Art. 3
Norme in materia pensionistica
A
decorrere dall'anno 1983 e con effetto dal 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di
ciascun anno, gli importi delle pensioni alle quali si applica la perequazione
automatica di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed
all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed
integrazioni, ivi comprese quelle erogata in favore dei soggetti il cui
trattamento è regolato dall'articolo 7 della predetta legge 3 giugno 1975, n.
160, e dall'articolo 14-septies del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, nella legge 32 febbraio 1980, n. 33, sono
aumentati in misura pari alla variazione percentuale, come definita nel comma
seguente, dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della
scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.
Alle date
di cui al comma precedente la variazione si determina confrontando il valore
medio dell'indice relativo al periodo compreso tra l'ottavo ed il sesto mese
con il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra l'undicesimo
ed il nono mese anteriori a quello di cui ha effetto l'aumento.
Con la
stessa decorrenza le pensioni alle quali si applicano le norme, di cui
all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, vengono aumentate di una
quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario,
fissato per ciascun punto in lire 1.910 mensili, per il numero dei punti di
contingenza che sono accertati nel modo indicato nel comma seguente.
Il numero
dei punti è uguale alla differenza, arrotondata all'unità, tra i valori medi
degli indici indicati nel secondo comma del presente articolo.
Gli
aumenti di cui al precedenti commi primo e terzo sono esclusi dalla misura
della pensione da assoggettare alla perequazione annuale avente decorrenza dal
1° gennaio dell'anno successivo.
L'adeguamento
periodico dei contributi calcolato con la perequazione automatica delle
pensioni è effettuato con decorrenza 1° aprile, dal 1° luglio e dal 1° ottobre.
A
decorrere dal 1° gennaio 1983, ai titolari di pensione o assegno indicati
nell'articolo 1 della legge 32 aprile 1976, n. 177, le variazioni nella misura
mensile dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959,
n. 324, e successive modificazioni, sono apportate trimestralmente sulla base
dei punti di variazione del costo della vita registrati tra gli indici indicati
nel secondo comma del presente articolo. Con decreto del Ministro del tesoro
sono adeguate dalla predetta data le aliquote contributive delle relative
gestioni previdenziali.
Per le
pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la retribuzione
annua pensionabile per l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni
percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi
riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria,
risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la
decorrenza della pensione.
A ciascuna
settimana si attribuisce il valore retributivo corrispondente alla retribuzione
media dell'anno solare cui la settimana stesse si riferisce. La retribuzione
media di ciascun anno solare si determina suddividendo le retribuzioni
percepite in costanza di rapporto di lavoro o corrispondenti a periodi
riconosciuti figurativamente ovvero ad eventuale contribuzione volontaria per
il numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria, effettiva o
figurativa, o volontaria.
Per l'anno
solare in cui cade la decorrenza della pensione sono prese in considerazione le
retribuzioni corrispondenti ai periodi di paga scaduti anteriormente alla
decorrenza stessa.
La
retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ai sensi del
precedente nono comma è rivalutata in misura corrispondente alla variazione
dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala
mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui
la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.
La
retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione di esso,
rivalutata ai sensi del comma precedente, non è presa in considerazione per la
parte eccedente la retribuzione massima settimanale pensionabile in vigore
nell'anno solare da cui decorre la pensione.
Con
decorrenza dal 1° gennaio 1983, il limite massimo di retribuzione annua, di cui
all'articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, ai fini della
determinazione della pensione a carico del Fondo pensione dei lavoratori dipendenti,
è adeguato annualmente con effetto dal 1° gennaio con la disciplina della
perequazione automatica prevista per le pensioni a carico del fondo predetto
d'importo superiore al trattamento minimo.
Qualora il
numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della
retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 260, ferma restando la
determinazione della retribuzione media settimanale nell'ambito di ciascun anno
solare di cui ai commi ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo del presente
articolo, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica
delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzione esistenti.
Agli oneri
derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dall'applicazione del
presente articolo si provvede elevando le aliquote contributive a carico dei
datori di lavoro, per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ivi compresi gli
addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca,
con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° luglio 1982 nella
misura dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile e con decorrenza dal
periodo di paga in corso alla data del
1° gennaio 1983 nella misura ulteriore dello 0,20 per cento della retribuzione
imponibile.
I datori
di lavoro detraggono per ciascun lavoratore l'importo della contribuzione
aggiuntiva di cui al comma precedente dall'ammontare della quota del
trattamento di fine rapporto relativa al periodo di riferimento della
contribuzione stessa. Qualora il trattamento di fine rapporto sia erogato
mediante forme previdenziali, la contribuzione aggiuntiva è detratta dal
contributo dovuto per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo
spettante al lavoratore è corrispondente ridotto.
Art. 4
Disposizioni finali
Le
indennità di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite
dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del codice
civile.
Quando a
norma del capo IV del titolo IV del codice della navigazione, approvato con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, il trattamento o altra indennità di fine
rapporto sono commisurati alla retribuzione, questa si intende determinata e
regolata dai contratti collettivi di lavoro.
La
disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 2120 del codice civile non si
applica alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della legge 12 agosto 1977,
n. 675, e successive modificazioni.
Le norme
di cui all'articolo 2120 del codice civile e ai commi secondo, terzo, quarto,
quinto e sesto dell'articolo 5 della presente legge si applicano a tutti i
rapporti di lavoro subordinato per i quali siano previste forme di indennità di
anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi
fonte disciplinate.
Restano
salve le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e
funzione diverse da quelle delle indennità di cui al comma precedente.
Resta
altresì ferma la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei
dipendenti pubblici.
Il fondo
di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito,
con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, è soppresso.
Le
disponibilità del fondo di cui al precedente comma sono devolute ai datori di
lavoro aventi diritto, proporzionalmente agli accantonamenti effettuati a norma
di legge. Le modalità di liquidazione delle disponibilità anzidette sono
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro.
Sono
abrogati gli articoli 1 e 1-bis del decreto legge 1° febbraio 1977, n. 12,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91.
Sono
abrogate tutte le altre norme di legge o aventi forza di legge che disciplinano
le forme di indennità di anzianità, di fine rapporto e di buonuscita, comunque
denominate.
Sono nulle
e vengono sostituite di diritto dalle norme della presente legge tutte le
clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine
rapporto. Nei casi in cui norme di legge o aventi forza di legge o clausole di
contratti collettivi facciano richiamo agli istituti indicati al precedente
decimo comma o alle fonti regolatrici di essi, il richiamo deve intendersi
riferito al trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 1 della presente
legge.
Art. 5
Disposizioni transitorie
L'indennità
di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di
cessazione del rapporto all'atto dell'entrata in vigore della presente legge
calcolata secondo la disciplina vigente sino a tale momento o si cumula a tutti
gli effetti con il trattamento di cui all'articolo2120 del codice civile. Si
applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo 2120 del
codice civile.
A parziale deroga del secondo e terzo comma
dell'articolo 2120 del codice civile, gli aumenti dell'indennità di contingenza
o di emolumenti di analoga natura, maturati a partire dal 1° febbraio 1977 e
fino al 31 maggio 1982, sono computati nella retribuzione annua utile nelle
seguenti misure e scadenze:
·
25
punti a partire dal 1° gennaio 1983;
·
ulteriori
25 punti a partire dal 1° luglio 1983;
·
ulteriori
25 punti a partire dal 1° gennaio 1984;
·
ulteriori
25 punti a partire dal 1° luglio 1984;
·
ulteriori
25 punti a partire dal 1° gennaio 1985;
·
ulteriori
25 punti a partire dal 1° luglio 1985;
·
i
residui punti a partire dal 1° gennaio 1986.
In caso di
risoluzione del rapporto di lavoro anteriormente all'anno 1986, gli aumenti
dell'indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura maturati a
partire dal 1° febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982 e non ancora computati a
norma del comma precedente, sono corrisposti in aggiunta al trattamento di fine
rapporto maturato.
Fino al 31
dicembre 1989, e salvo disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi,
nei confronti dei lavoratori che all'atto dell'entrata in vigore della presente
legge fruiscono dell'indennità di anzianità in misura inferiore a quella
prevista dalla legge 18 dicembre 1960, n. 1561, le misure espresse in ore o
giorni indicate dai contratti collettivi per l'indennità di anzianità sono
commisurate proporzionalmente all'importo della retribuzione di ciascun anno divisa
per 13,5.
Entro la
data di cui al comma precedente tutte le categorie di lavoratori debbono fruire
del trattamento previsto dall'articolo 1 della presente legge.
Le
disposizioni di cui ai precedenti quarto e quinto comma si applicano anche al
personale navigante con le qualifiche di "sottoufficiale" e di
"comune".
E' riaperto, fino al 31 maggio 1982, il
termine stabilito nell'articolo 23 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni nella
legge 7 giugno 1974, n. 216, per il versamento degli accantonamenti e per
l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione di cui al
decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge
2 ottobre 1942, n. 1251.
Per l'anno
1982 l'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
di impiegati del mese di dicembre è quello risultante rispetto all'indice del
mese di maggio.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO "C"
DECRETO
LEGISLATIVO del 6 settembre 2001, n. 368
(pubblicato
G.U. n. 235 del 9/10/2001)
Attuazione
della direttiva del Consiglio del 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE relativa
all’accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato”.
VISTI gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la
direttiva 1999/70/CE, del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalla CES, dall'UNICE e dal
CEEP;
VISTA la legge
29 dicembre 2000, n. 422 ed, in particolare, l’articolo 1, commi 1 e 3 e
l'allegato B;
VISTA la
deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 28 giugno 2001;
ACQUISITI
i pareri delle permanenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica;
VISTA la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 agosto
2001;
SULLA
PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della giustizia
Emana
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Apposizione
del termine)
1. E'
consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro
subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo
o sostitutivo.
2. La
apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o
indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al
comma 1.
3. Copia
dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore
entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
4. La
scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro,
puramente occasionale, non sia superiore a 12 giorni.
Art. 2
(Disciplina
aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali)
1. E'
consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro
subordinato quando l'assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o
da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento
dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e
merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed
ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e
nella percentuale non superiore al quindici per cento dell'organico aziendale
che, al 1° gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti
complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori
detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i
servizi aeroportuali, previa autorizzazione della Direzione provinciale del
lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le
organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle
richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente articolo.
Art. 3
(Divieti)
1.
L’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato
non è ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori
che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli
accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro
i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo
determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a
sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’articolo
8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata
iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle quali
sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con
diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori
adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
d) da parte delle imprese che non
abbiano effettuato la valutazione dei
rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni.
Art. 4
(Disciplina
della proroga)
1. Il
termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del
lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia
inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a
condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa
attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo
determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del
rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.
2. L'onere
della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano
l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro.
Art. 5
(Scadenza
del termine e sanzioni. Successione dei contratti)
1. Se il
rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o
successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro è
tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per
ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al
decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.
2. Se il
rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di
durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri
casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei
predetti termini.
3. Qualora
il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un
periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a
sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata
superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
4. Quando
si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle
effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si
considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
Art. 6
(Principio
di non discriminazione)
1. Al
prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la
gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto
e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a
tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello
stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla
contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato
sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a
termine.
Art. 7
(Formazione)
1. Il lavoratore
assunto con contratto a tempo determinato dovrà ricevere una formazione
sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del
contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del
lavoro.
2. I
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi possono prevedere modalità e strumenti
diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad
opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione,
promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.
Art. 8
(Criteri
di computo)
1. Ai fini
di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori con
contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata
superiore a nove mesi.
Art. 9
(Informazioni)
1. I
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi definiscono le modalità per le
informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti
che si rendessero disponibili nell'impresa, in modo da garantire loro le stesse
possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori.
2. I
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono modalità e
contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze dei lavoratori in
merito al lavoro a tempo determinato nelle aziende.
Art. 10
(Esclusioni
e discipline specifiche)
1. Sono
esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto
già disciplinati da specifiche normative:
a) i contratti di lavoro temporaneo di
cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni;
b) i contratti di formazione e lavoro;
c) i rapporti di apprendistato nonché
le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro
che, pur caratterizzate dall'apposizione di un termine, non costituiscono
rapporti di lavoro.
2. Sono
esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro
tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così
come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 375.
3. Nei
settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di
manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre
giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o
nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale. Dell’avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al Centro
per l'impiego entro cinque giorni. Tali rapporti sono esclusi dal campo di
applicazione del presente decreto legislativo.
4. E'
consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purché
di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono
comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione
dell'art. 2118 del codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di
applicazione del presente decreto legislativo salvo per quanto concerne le
previsioni di cui agli articoli 6 e 8.
5. Sono
esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di
esportazione, importazione ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli.
6. Restano
in vigore le discipline di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223, all'articolo 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed all'articolo
75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7. La
individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di
utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai
sensi dell’articolo 1, comma 1, è affidata ai contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Sono in ogni
caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato
conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove
attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o
comparti merceologici;
b) per ragioni di carattere
sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste
nell’elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,
n. 1525, e successive modificazioni;
c) per l’intensificazione dell’attività
lavorativa in determinati periodo dell’anno;
d) per specifici spettacoli ovvero
specifici programmi radiofonici o televisivi. Sono esenti da limitazioni
quantitative i contratti a tempo determinato stipulati a conclusione di un
periodo di tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l'ingresso dei
giovani nel mondo del lavoro, ovvero stipulati con lavoratori di età superiore
ai 55 anni, o conclusi quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di
un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere
straordinario o occasionale.
8. Sono
esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato non
rientranti nelle tipologie di cui al comma 7, di durata non superiore ai 7
mesi, compresa la eventuale proroga, ovvero non superiore alla maggiore durata
definita dalla contrattazione collettiva con riferimento a situazioni di
difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche. La esenzione di cui al
precedente periodo non si applica a singoli contratti stipulati per le durate
suddette per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a
quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a termine avente le
medesime caratteristiche e scaduto da meno di 6 mesi.
9. E’
affidata ai contratti collettivi nazionali
di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi, la individuazione di un diritto di
precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica,
esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa
con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall’articolo 23,
comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. I lavoratori assunti in base al
suddetto diritto di precedenza non concorrono a determinare la base di computo
per il calcolo della percentuale di riserva di cui all’articolo 25, comma 1,
della legge 23 luglio 1991, n. 223.
10. In
ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione
che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre
mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.
Art. 11
(Abrogazioni
e disciplina transitoria)
1. Dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la
legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, l'articolo 8-bis
della legge 25 marzo 1983, n. 79, l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, nonché tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e
non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo.
2. In
relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al
comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai
sensi dell’articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via
transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di
scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. I
contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente,
continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza.
4. Al
personale artistico e tecnico delle Fondazioni di produzione musicale previste
dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le norme di
cui agli articoli 4 e 5.
Art. 12
(Sanzioni)
1. Nei
casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall’articolo 6, il datore di
lavoro è punito con la sanzione amministrativa da lire 50.000 (pari a 25,82
euro) a lire 300.000 (pari a 154,94 euro). Se l’inosservanza si riferisce a più
di 5 lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da lire 300.000 (pari a
154,94 euro) a lire 2.000.000 (pari a 1.032,91 euro).
ALLEGATO "D"
D.P.R. 24 settembre 1963, n.
2053
RIORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI
COLLOCAMENTO
PER I LAVORATORI DELLO
SPETTACOLO
(Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1964)
1.
Il collocamento alle altrui dipendenze degli
orchestrali, corali, ballerini, artisti e tecnici della produzione
cinematografica, degli spettacoli teatrali, delle case da giuoco municipali,
esclusi, ai sensi dell'art. 11, n, 2,
della legge 32 aprile 1949, n. 264, coloro che sono investiti di
funzioni direttive, è stabilito su base nazionale. A tal fine è istituito un
ufficio speciale con sede in Roma, e proprie sezioni in Milano, Napoli e
Palermo.
2.
Il
collocamento degli impiegati, degli operai e dei lavoratori in genere dipendenti
da esercizi teatrali, cinematografici, sportivi, di case da giuoco, di
spettacoli viaggianti, di stabilimenti di produzione cinematografica, di
stabilimenti di doppiaggio, di sviluppo
e stampa, di case di noleggio di films, di aziende di trasmissione radiofonica
e televisiva, è effettuato dagli uffici e con le modalità di cui al titolo II
della legge 32 aprile 1949, n. 264.
Gli uffici
stesso provvedono ad iscrivere separatamente i lavoratori indicati nel comma
precedente.
L'ufficio
speciale e le sue sezioni provvedono, in luogo
degli uffici di cui al primo comma, all'iscrizione ed all'avviamento dei
lavoratori di cui al comma stesso nelle città di Roma, Milano, Napoli e
Palermo.
3.
I
datori di lavoro non possono assumere i lavoratori indicati nell'art. 1 se non
per il tramite dell'ufficio speciale o delle sue sezioni.
I
lavoratori indicati nell'art. 2 devono essere assunti per il tramite degli
uffici di cui al titolo II della legge 32 aprile 1949, n. 264.
Per i
lavoratori indicati nell'art. 1, in deroga all'obbligo di iscrizione nelle
liste di collocamento presso l'ufficio delle circoscrizioni di residenza,
sancito dall'art. 8 della legge 32 aprile 1949, n.264, l'iscrizione deve essere
effettuata presso l'Ufficio speciale o una delle sue sezioni. I lavoratori
stessi, per gli adempimenti previsti dal titolo II della legge 32 aprile 1949,
n. 264, possono anche rivolgersi all'ufficio della circoscrizione di residenza
che, in tal caso, provvede alle necessarie comunicazioni all'Ufficio speciale
indicato nell'art. 1, con la tempestività necessaria ad assicurare, da parte
dell'ufficio destinatario, l'osservanza del termine di cinque giorni di cui
all'art. 13 della citata legge.
4.
Fino a
quando non saranno fissate, con disposizioni di carattere generale, le
qualificazioni e le specializzazioni per le quali è consentita ai datori di
lavoro la richiesta nominativa, questa è ammessa:
·
Per il
personale indicato nell'art. 1;
·
Per il personale indicato nell'art. 2,
limitatamente alle categorie di lavoratori contemplate nel decreto ministeriale
1° ottobre 1942, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 1942, n.
251.
5.
Le
funzioni delle Commissioni provinciali e comunali, di cui agli articoli 25 e 26
della legge 32 aprile 1949, n. 264, quando fanno riferimento ai lavoratori
appartenenti alle categorie indicate negli articoli 1 e 2, sono attribuite alla
competenza della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza
dei disoccupati.
6.
All'Ufficio
speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo e alle relative
sezioni è addetto personale del ruolo degli Uffici del lavoro e della massima
occupazione. Alla direzione dell'Ufficio speciale è preposto un funzionario di
tale ruolo avente qualifica non inferiore a quella di direttore capo.
7.
Il
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1950, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 157, del 12 luglio 1950, modificato con il decreto del
Presidente della Repubblica 16 gennaio 1956, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 giugno 1956, n. 136, è abrogato.
ALLEGATO "E"
MINISTERO
DEL LAVORO
E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Direzione
Generale per l’Impiego
Divisione
II
Prot. n.
5073/03.05
Roma,
25 novembre 1999
Assessorati Regionali al Lavoro
= LORO
SEDI =
Agli
Assessorati Provinciali al Lavoro
= LORO
SEDI =
OGGETTO:
D.L.vo 23.12.1997, n. 469, art. 2, comma 1, lett. c). Indicazioni relative al
collocamento dello spettacolo.
Il collocamento nel settore dello
spettacolo è stato sino ad oggi gestito in via esclusiva dall’Ufficio Speciale
Collocamento Lavoratori dello Spettacolo con sede in Roma e sue sezioni
periferiche di Milano e Napoli.
Stante la specificità della materia,
nell’ambito dei rapporti di collaborazione che la scrivente intende avviare con
gli enti in indirizzo e della funzione di indirizzo programmazione e controllo
dello scrivente, si ritiene opportuno fornire
indicazioni sulle attività relative al collocamento dello spettacolo già
espletate dall’Ufficio Speciale Collocamento Lavoratori Spettacolo.
Si premette che in attuazione del decreto
legislativo 23.12.1997 n. 469 e in attesa dell’informatizzazione prevista, le
iscrizioni dei lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 1 D.P.R. 24.9.1963
n. 2053 e Legge 8.1.1979 n. 8 nelle liste nazionali uniche saranno effettuate a
cura dello scrivente Ministero e al riguardo l’utenza potrà rivolgersi per ciò
che attiene alla materia agli Uffici di questo Ministero siti in Vicolo D’Aste
n. 12 – Roma – tel. 06/43530302.
I lavoratori residenti a Roma potranno far
pervenire la richiesta di iscrizione per il tramite del centro per l’impiego di
residenza utilizzando l’apposita modulistica che si allega.
E’ opportuno precisare che nel settore
spettacolo non è consentita l’iscrizione ai minori.
Le iscrizioni riguardanti le categorie di
lavoratori dello spettacolo contemplate dall’articolo 2 del suddetto D.P.R.
(impiegati, operai, maestranze) saranno effettuate presso i centri per
l’impiego con le medesime procedure del collocamento ordinario.
Le autorizzazioni al lavoro (visti di
ingresso in Italia – ex legge 6.3.1998 n. 40 e decreto legislativo 25.7.1998 n.
286 articolo 27) per i cittadini extracomunitari saranno anch’esse rilasciate,
fin tanto che non saranno fornite nuove diverse indicazioni, dallo scrivente
Ministero.
Pertanto
le competenze immediatamente trasferite agli organi in indirizzo saranno le
seguenti:
1.
Controllo
sulla regolarità delle comunicazioni di assunzione di personale da parte di
aziende che operano nel settore come disciplinato dalla Legge n. 608/96 e per
il settore lirica concertistica e balletti dalla Legge n. 8/79 e D.P.R. 179/81;
2.
Controllo
sulla regolarità delle comunicazioni di cessazione del rapporto di lavoro
(legge n. 264/49);
3.
Controllo
sulla regolarità della comunicazione di variazione di inizio o termine del
rapporto di lavoro (legge n. 8/79 e D.P.R. n. 179/81).
Le
comunicazioni di cui ai predetti punti 1, 2 e 3 dovranno essere presentate
esclusivamente presso il competente centro dell’impiego situato nella provincia
ove risiede il datore di lavoro, e per le società il centro per l’impiego ove
ha sede legale.
Per garantire la continuità del servizio
l’accettazione e il controllo delle dichiarazioni di responsabilità rilasciate
dalle aziende che instaurano rapporti di lavoro autonomo nel settore dello
spettacolo con artisti extracomunitari verrà svolta dalla Direzione Provinciale
del Lavoro – Servizio Ispezioni e dagli Organi Competenti per territorio sulla
base delle direttive a suo tempo impartite all’ufficio Speciale Collocamento
dello Spettacolo con circ. 142/97 del Ministero del lavoro e con circ. 8/97 del
Ministero relativa alla normativa schengen.
Si trasmette, ove possa risultare utile,
la modulistica già utilizzata dall’ufficio Speciale Collocamento dello spettacolo.
La scrivente, consapevole peraltro della
specificità della materia che non può certo trovare esaustiva trattazione in
una sintetica nota esplicativa, stante anche l’immediatezza dei problemi che
gli organi in indirizzo si troveranno a dover affrontare, ha creato al proprio
interno un apposito gruppo di coordinamento e di indirizzo costituito da
personale esperto nel settore con il compito di fornire, anche via fax e fono,
ogni più utile informativa ed ogni necessario chiarimento sui compiti conferiti
in materia di collocamento nel settore
dello spettacolo.
IL
SOTTOSEGRETARIO DI STATO
F.to
Dr. Raffaele Morese
ALLEGATO
"F"
MINISTERO LAVORO
circolare 1° dicembre 1999, n. 80
D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, art. 2, comma 1, lett.
a) - Indicazioni relative al collocamento nel settore dello spettacolo.
Facendo seguito
alla nota fax prot. n. 5077/03.05 del 26 novembre 1999 con cui è stata
trasmessa la lettera di indirizzo agli Assessorati regionali e provinciali al
lavoro a firma del Sottosegretario di Stato, Dr. Morese, sulla materia in
oggetto, si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:
- ferme restando le competenze di questo Ministero al
rilascio delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari
per prima occupazione in Italia, le competenze in materia di rilascio dei
rinnovi e delle proroghe delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini
extracomunitari del settore dello spettacolo, secondo le procedure indicate ai
punti 2 e 3 della circolare n. 81/1988 del 4 agosto 1988, sono effettuate dalle
Direzioni provinciali del lavoro;
- le Direzioni provinciali del lavoro - Settore
ispezioni - effettueranno l'attività di controllo delle dichiarazioni di
responsabilità rilasciate dalle aziende che instaurano rapporti di lavoro
autonomo nel settore dello spettacolo con artisti extracomunitari.
ALLEGATO "G"
MINISTERO
LAVORO circolare 21 luglio 2000, n. 54
T.U. D.Lgs. 25 luglio
1998, n. 286 artt. 6 e 27 e regolamento di attuazione D.P.R. 31 agosto 1999, n.
394 - Ingressi dei lavoratori stranieri subordinati ed autonomi nel settore
dello spettacolo.
In relazione alla recente attuazione del decentramento
delle competenze, già di questo Ministero, ex D.Lgs. del 23 dicembre 1997, n.
469 ed alla entrata in vigore del regolamento di attuazione D.P.R. 31 agosto
1999, n. 394 e del T.U. D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 sull'immigrazione, si
rende necessario emanare le opportune disposizioni relativamente all'oggetto,
considerato che il predetto T.U. demanda al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con le autorità di Governo competenti in
materia di turismo e spettacolo, la determinazione delle procedure e delle
modalità per il rilascio dell'autorizzazione al lavoro per il settore dello
spettacolo.
L'art. 27, 1° comma del T.U. n. 286/1998 prevede la
possibilità che vengano rilasciate le autorizzazioni al lavoro subordinato, al
di fuori delle quote di ingresso di cui all'art. 3, comma 4 dello stesso Testo
unico, per le categorie di lavoratori stranieri comprese nelle lett. l), m), n)
ed o) operanti nel settore dello spettacolo.
Per tali categorie chiaramente individuate, la normativa
indica, al comma 2 dello stesso art. 27, i criteri cui la disciplina di tali
ingressi deve attenersi, riconoscendo un carattere di specificità al lavoro
svolto nel settore dello spettacolo con il divieto esplicito, per il
lavoratore, di cambiare il settore di attività e la qualifica di assunzione.
Per quanto concerne il rilascio delle autorizzazioni al
lavoro per gli stranieri compresi nella lett. l) dell'art. 27, 1° comma
predetto rientrano negli ingressi particolari, al di fuori delle quote, ai
sensi del medesimo art. 27, tutti i lavoratori stranieri artisti e non artisti
da occupare presso i circhi o spettacoli viaggianti, in Italia e all'estero.
Le presenti disposizioni, che sono state definite
sentiti il Ministero dell'interno, il Ministero degli affari esteri ed il
Dipartimento dello spettacolo, sostituiscono quelle precedentemente emanate in
materia.
1) Lavoro subordinato nel settore dello spettacolo,
procedure e modalità del rilascio delle autorizzazioni al lavoro. Art. 27, 1° e
2° comma del T.U. n. 286/1998 - Art. 40, 2°, 13°, 18° comma del regolamento di
attuazione D.P.R. n. 394/1999.
Come già stabilito nella circolare n. 80 del 1° dicembre
1999 della Direzione generale per l'impiego - Divisione II - questo Ministero è
competente al rilascio delle autorizzazioni al lavoro per l'ingresso in Italia
degli stranieri residenti all'estero, al fine dell'impiego nel settore dello
spettacolo.
A seguito dell'attuazione del decentramento
amministrativo ex D.Lgs n. 469/1997, tale competenza è assunta dalla Direzione
generale per l'impiego - in luogo del disciolto Ufficio speciale collocamento
lavoratori dello spettacolo - fatta salva quella dell'Ufficio speciale
collocamento dello spettacolo per la regione Sicilia.
L'autorizzazione al lavoro deve essere rilasciata per le
esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli, sentito il
Dipartimento dello spettacolo e previo nulla-osta provvisorio dell'autorità di
pubblica sicurezza, prima che il lavoratore straniero entri nel territorio
nazionale, dove sarà ammesso soltanto se munito del visto di ingresso della
competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana sulla base della
predetta autorizzazione al lavoro.
Si ricorda che il predetto nulla-osta provvisorio non
richiede il rilascio da parte delle Questure di ulteriori nulla-osta a conferma
di quello provvisorio già rilasciato.
Alla regola del necessario rilascio della prescritta
autorizzazione al lavoro anteriormente all'ingresso del lavoratore subordinato
straniero nel territorio nazionale, sono previste due eccezioni per i casi in
cui si tratti:
a) di personale artistico;
b) di personale non artistico da utilizzare per periodi
non superiori a 3 mesi.
Ai sensi dell'art. 40, 2° e 13° comma, l'autorizzazione
al lavoro è rilasciata per un periodo non superiore a sei mesi.
I dati relativi alle autorizzazioni al lavoro, che
vengono rilasciate per gli ingressi dall'estero nel settore dello spettacolo
dalla Direzione generale per l'impiego - Segreteria collocamento spettacolo Via
Fornovo n. 8 - 00193 Roma - e dall'Ufficio speciale collocamento dello
spettacolo di Palermo, devono essere trasmessi allo scrivente Servizio, come di
consueto, in conformità alle disposizioni inviate con nota n. 645 del 26
febbraio 1999 dello scrivente, secondo le specificazioni richieste nei
prospetti riepilogativi trimestrali.
Domanda di autorizzazione al lavoro
La domanda di autorizzazione al lavoro di primo
ingresso, corredata da tutta la necessaria documentazione di seguito
specificata in aggiunta a quella prevista dall'art. 30 del regolamento D.P.R.
n. 394/1999, dovrà essere presentata direttamente alla Direzione generale per
l'impiego - Segreteria collocamento spettacolo Via Fornovo, n. 8, 00193 Roma,
completa del nulla osta provvisorio, rilasciato dall'autorità di P.S. su
richiesta del datore di lavoro, e del parere del Dipartimento dello spettacolo.
Autenticazione della sottoscrizione
Allo scopo di prevenire eventuali abusi, la firma del
datore di lavoro sulle domande di autorizzazione al lavoro, deve essere apposta
con l'osservanza delle modalità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dal
D.P.R. n. 403/1998 e successive modifiche, fatta eccezione per le richieste
presentate da istituzioni ed enti pubblici in genere.
Nel caso in cui il datore di lavoro sia in grado di
programmare in tempo utile l'ingresso in Italia di lavoratori stranieri, è
sufficiente che la firma sia apposta, con le modalità di cui sopra, in calce
alla "nota di programmazione", nella quale devono risultare
specificati tutti i nominativi dei lavoratori da assumere.
Rappresentanza del datore di lavoro
Nel caso in cui la domanda di autorizzazione al lavoro
sia avanzata da un rappresentante del datore di lavoro, il rappresentante
stesso deve produrre una procura speciale, con firma autenticata nelle forme di
legge o una copia autenticata della stessa.
Nel caso di datore di lavoro residente all'estero, il
rappresentante dello stesso in Italia è tenuto a rilasciare apposita
dichiarazione, in carta legale e con firma autenticata, con la quale assume a
proprio carico tutti gli oneri contrattuali, retributivi e previdenziali
previsti a carico del datore di lavoro in dipendenza della instaurazione del
rapporto di lavoro subordinato con il lavoratore straniero richiesto.
Le domande di autorizzazione per la utilizzazione in
Italia di lavoratori subordinati non appartenenti all'U.E., dipendenti da
aziende coproduttrici straniere, possono essere presentate da uno dei
coproduttori e devono essere corredate da apposita dichiarazione rilasciata
dalla società estera interessata, nella quale deve essere precisato che i
lavoratori stessi sono stati assunti e vengono retribuiti all'estero, nonchè il
tipo e la durata dell'attività che gli stessi dovranno svolgere in Italia.
Nella predetta dichiarazione devono inoltre essere indicate le modalità di
versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori. La
medesima procedura deve essere osservata qualora il rappresentante in Italia
utilizzi sul territorio italiano personale assunto all'estero.
Documentazione professionale
Le domande di autorizzazione al lavoro per l'assunzione
di lavoratori subordinati non appartenenti all'U.E. devono essere corredate da
idonea certificazione professionale, rilasciata da Organismi governativi del
Paese di origine o di stabile residenza del lavoratore straniero, convalidata
dalla autorità consolare italiana nel Paese stesso, che attesti la
legittimazione dell'Organo straniero al rilascio della certificazione stessa. I
competenti uffici potranno comunque ritenere valida ai fini della dimostrazione
del possesso della qualifica altra documentazione professionale relativa al
lavoratore richiesto.
Non potranno, comunque, essere accolte richieste di
autorizzazione al lavoro per l'assunzione di lavoratori stranieri aventi
qualifiche a scarso contenuto professionale, salvo i casi ove sussistono
particolari necessità o esigenze.
Per i lavoratori non appartenenti all'U.E., occupati
presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero, la certificazione di mestiere
può essere rilasciata anche dal datore di lavoro presso il quale il lavoratore
straniero è occupato, purchè convalidata dall'autorità consolare italiana nel
Paese dove si trova il circo o lo spettacolo viaggiante o dall'Associazione
italiana ente nazionale circhi.
Certificazione sanitaria
Considerata la particolarità dell'ambiente di lavoro,
caratterizzato dalla presenza del pubblico e/o le condizioni disagiate in cui
spesso si trovano ad operare determinate categorie di lavoratori, si ritiene
necessario subordinare il rilascio delle autorizzazioni al lavoro per
l'assunzione di ballerini e artisti da impiegare presso i locali night, nonchè
di lavoratori da occupare presso circhi e spettacoli viaggianti,
all'acquisizione della certificazione sanitaria, rilasciata da istituzioni
pubbliche sanitarie, attestante l'idoneità fisica e psichica nonchè la
inesistenza di malattie infettive e contagiose; tale certificazione, nei casi
di primo ingresso, va convalidata all'autorità consolare italiana all'estero al
fine di accertare la legittimazione dell'ente al rilascio della certificazione
stessa.
La validità per le certificazioni rilasciate da autorità
amministrative e/o sanitarie di altri paesi sarà quella prevista dalla autorità
straniera che ha rilasciato l'atto, entro però il limite massimo di sei mesi
previsto dalla legislazione italiana.
Inizio attività e certificato di agibilità ENPALS
Il rilascio delle autorizzazioni al lavoro per il
personale artistico straniero, compreso quello da impiegare in attrazioni e
numeri di arte varia, è inoltre subordinato alla esibizione della "domanda
di inizio attività", presentata al Dipartimento dello spettacolo, e dal
"certificato di agibilità" rilasciato dall'ENPALS, ove richiesto;
fotocopia degli stessi verrà acquisita agli atti dell'ufficio.
Certificazione della Camera di commercio
Le domande di autorizzazione al lavoro dovranno essere
corredate dal certificato di iscrizione della ditta richiedente nell'apposito
registro tenuto dalle competenti Camere di commercio, industria e artigianato;
resta inteso che tale obbligo non sussiste per istituzioni ed enti pubblici in
genere. Ove tale certificazione sia stata già acquisita agli atti in occasione
di precedenti richieste, è sufficiente che nella domanda venga fatto
riferimento alla suddetta certificazione, sempre che questa sia ancora valida;
a tal riguardo si precisa che il termine di validità è di sei mesi dalla data
del rilascio.
Nel caso in cui la richiesta autorizzazione al lavoro
sia presentata da un rappresentante in Italia di datore di lavoro straniero,
sarà il rappresentante a dover produrre il certificato attestante la propria
iscrizione alla Camera di commercio; ove trattasi di soggetto non iscrivibile
nel registro tenuto dalla Camera di commercio, l'interessato dovrà dichiarare
qual è il settore di attività in cui opera, e dovrà essere acquisito agli atti
il numero di partita IVA o, nel caso di associazioni, copia dell'atto
costitutivo e dello statuto.
Domanda di proroga di autorizzazione al lavoro
Ai sensi dell'art. 40, comma 13 del regolamento di
attuazione D.P.R. n. 394/1999, è consentito al datore di lavoro richiedere la
prosecuzione del rapporto di lavoro.
Tale richiesta deve essere presentata prima della
scadenza del periodo di lavoro, in modo da assicurare la continuità del
rapporto stesso.
Si intende per richiesta di "proroga" di autorizzazione
al lavoro la richiesta di un prolungamento della originaria autorizzazione al
lavoro in favore di un lavoratore straniero per la prosecuzione, alle
dipendenze dello stesso datore di lavoro richiedente presso la medesima sede di
lavoro e senza soluzione di continuità, del rapporto di lavoro in corso.
La proroga dell'autorizzazione al lavoro può essere
rilasciata anche in favore del personale non artistico utilizzato "per
periodi non superiori a tre mesi" ai sensi dell'art. 27, 2° comma, del T.U.
n. 286/1998, a condizione che i periodi di lavoro autorizzati non superino
complessivamente i tre mesi.
La proroga può essere concessa per ulteriori periodi,
non superiori a sei mesi, fino alla conclusione della realizzazione dello
spettacolo per il quale era stato richiesto il lavoratore straniero.
Come già stabilito con la circolare n. 80/1999
sopracitata, la competenza al rilascio delle proroghe è attribuita alle
Direzioni provinciali del lavoro, che devono attenersi alle seguenti
disposizioni.
I datori di lavoro devono presentare apposita domanda in
carta legale corredata:
a) dal permesso di soggiorno in corso di validità
contenente la registrazione del rapporto di lavoro in corso;
b) dalla copia della precedente autorizzazione al
lavoro;
c) dalla certificazione sanitaria rilasciata
dall'autorità sanitaria locale in data non anteriore ai sei mesi;
d) dal certificato di agibilità ENPALS in corso di
validità, ove richiesto;
e) dal certificato di iscrizione nel registro della
Camera di commercio o documentazione equipollente.
Domanda di rinnovo di autorizzazione al lavoro
Ai sensi dell'art. 40, comma 18, del regolamento di
attuazione D.P.R. n. 394/1999, non è consentito il rinnovo del rapporto di
lavoro nel settore dello spettacolo e, in caso di cessazione dello stesso, le
autorizzazioni al lavoro non possono essere utilizzate per un diverso rapporto
di lavoro.
Tuttavia, come già stabilito dalla citata circolare n.
80/1999, le Direzioni provinciali in indirizzo sono competenti al rilascio di
provvedimenti di rinnovo esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro
sorti anteriormente all'entrata in vigore del regolamento D.P.R. n. 394/1999.
Si intende per domanda di "rinnovo" di
autorizzazione al lavoro la richiesta di nuova autorizzazione al lavoro in
favore di un lavoratore non appartenente all'U.E., già precedentemente
autorizzato a prestare lavoro subordinato in Italia nel settore dello
spettacolo alle dipendenze di un determinato datore di lavoro diverso o in
altra sede da quello alle cui dipendenze dovrebbe prestare la nuova attività
lavorativa.
E' in ogni caso esclusa la possibilità del rinnovo
dell'autorizzazione al lavoro, salvo casi di comprovata eccezionalità, per il
personale non artistico utilizzato "per periodi non superiori a tre
mesi" ai sensi dell'art. 27, 2° comma del T.U., n. 286/1998 e che,
presente in Italia, abbia già ottenuto un'autorizzazione al lavoro anche se per
un periodo inferiore a tre mesi.
I datori di lavoro devono presentare apposita domanda in
carta legale corredata:
a) dal permesso di soggiorno in corso di validità
contenente la dicitura "attesa ingaggio";
b) dalla copia della precedente autorizzazione al
lavoro;
c) dalla certificazione sanitaria rilasciata
dall'autorità sanitaria locale in data non anteriore ai sei mesi;
d) dal certificato di agibilità ENPALS in corso di
validità, ove richiesto;
e) dal certificato di iscrizione nel registro della
Camera di commercio o documentazione equipollente.
2) Lavoro autonomo nel settore dello spettacolo
Per quanto concerne gli ingressi di stranieri che
intendono svolgere in Italia attività lavorativa autonoma nel settore dello
spettacolo, si rileva che gli ingressi a tale titolo sono ricompresi nelle
quote di cui all'art. 3 del T.U. D.Lgs. n. 286/1998.
Tuttavia, per la particolarità del lavoro degli
stranieri che in genere effettuano prestazioni di breve durata nel settore
dello spettacolo, si ritiene di consentire gli ingressi per lavoro autonomo
artistico al di fuori delle predette quote, per breve soggiorno, fino ad un
massimo di 90 giorni.
In tali casi, i lavoratori autonomi interessati non
possono svolgere la loro attività per un committente diverso da quello per il
quale il visto è stato rilasciato e non possono ottenere la conversione del
permesso di soggiorno per motivi diversi.
Considerata la specificità e la professionalità
riconosciuta al lavoro artistico autonomo, il compenso da corrispondere agli
stessi deve essere superiore a quello previsto dai contratti nazionali di
categoria dei lavoratori subordinati con qualifiche simili, considerando tutti
i giorni compresi nel periodo di permanenza in Italia.
Nessuna preclusione è posta al passaggio del lavoratore
nel settore dello spettacolo che intenda prestare attività di lavoro autonomo
quando sia stata già rilasciata in suo favore regolare autorizzazione al lavoro
per altro settore, avendo quindi utilizzato le quote di cui all'art. 3 del
T.U., n. 286/1998.
A specificazione di quanto previsto sull'argomento
dall'art. 14, lett. b), del regolamento di attuazione D.P.R. n. 394/1999, il
lavoratore, che abbia svolto o che svolga attività lavorativa autonoma nel
settore dello spettacolo ed intenda svolgervi attività lavorativa subordinata,
è soggetto all'ordinaria disciplina in materia di autorizzazione al lavoro
subordinato nel settore dello spettacolo e, quindi, al rispetto di tutte le
procedure per l'ingresso e l'impiego in Italia di lavoratori subordinati nel
settore dello spettacolo.
ALLEGATO
"H"
OSSERVATORIO NAZIONALE
STATUTO PER LA COSTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE
STATUTO
Articolo 1
Costituzione
Conformemente
a quanto previsto dall'articolo 3 del
CNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici
esercizi con attività di trattenimento e spettacolo 18 dicembre 2000 è
costituito ad iniziativa FIPE e della SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILSIC-UIL
l'Osservatorio Nazionale.
Articolo 2
Natura
L'
Osservatorio Nazionale ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e
non persegue finalità di lucro.
Articolo 3
Durata
La durata
dell' Osservatorio Nazionale è a tempo indeterminato.
Articolo 4
Sede
L'
Osservatorio Nazionale ha sede in Piazza G.G. Belli 2 presso la Federazione
Italiana Pubblici Esercizi
Articolo 5
Scopi
L'
Osservatorio Nazionale, programma ed organizza:
a)
relazioni
sul quadro economico e produttivo del settore e sulle relative prospettive di
sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando
indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire
alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di
cui all'art. 1 (diritti di informazione);
b)
elabora
proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in
relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in
collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti;
c)
sviluppa
l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali
declaratorie e le relative esemplifcazioni ed individuare figure professionali
non previste nell'attuale classificazione, formulando osservazione e proposte
alle Organizzazioni stipulanti;
d)
esamina
e approfondisce le problematiche di settore legate: al mercato del lavoro, agli
aspetti contributivi-previdenziali, alla SIAE, ai rapporti con la Pubblica
Amministrazione, e alla evoluzione legislativa sull'intrattenimento, anche al fine di fornire alle parti utili
elementi per effettuare azioni congiunte nei confronti delle Amministrazioni
competenti.
Articolo 6
Soci
Sono Soci
dell' Osservatorio Nazionale le Organizzazioni Sindacali Nazionali di cui
all'art. 1 del presente Statuto.
In nessun
caso è consentito il trasferimento della quota o contributo associativo. La
quota associativa non è in ogni caso rivalutabile e non dà nessun diritto in termini
di partecipazione al patrimonio dell'associazione, né durante la vita
dell'associazione stessa, né in caso di suo scioglimento.
Articolo 7
Finanziamento
L'
Osservatorio Nazionale è finanziato da quote versate da tutte le Aziende e dai
loro dipendenti nella misura prevista dal vigente Contratto Nazionale di Lavoro
per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici
esercizi con atività di trattenimento e spettacolo.
La quota a
carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione
giornaliera e versata all' Osservatorio Nazionale, unitamente a quella a
proprio carico, con le modalità stabilite nel regolamento.
Articolo 8
Organi dell'OSSERVATORIO NAZIONALE
Sono
organi dell' Osservatorio Nazionale
- L'Assemblea
- Il
Presidente
- Il
Comitato Direttivo
- Il
Collegio dei Sindaci
Articolo 9
Assemblea
L'Assemblea
è composta in modo paritetico tra i rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali dei lavoratori e delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro
da trenta membri, nominati:
- n. 15
dalla FIPE,
- n. 15
dalle Organizzazioni dei lavoratori di
cui n.5 nominati dalla SLC CGIL, n. 5
nominati dalla FISTEL CISL e n. 5 nominati dalla UILSIC-UIL
I membri
dell'Assemblea durano in carica quattro anni e si intendono riconfermati di
quadriennio in quadriennio, qualora dalle rispettive Organizzazioni non siano
state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza. E' però
consentito alle stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei
propri membri anche prima della scadenza del quadriennio, in qualunque momento
e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta.
Il nuovo
membro avrà per la durata della carica, la stessa anzianità di quello
sostituito.
Articolo 10
Poteri dell'Assemblea
L'assemblea
è ordinaria e straordinaria
Spetta
all'Assemblea di:
- eleggere
il Presidente ed il Vice Presidente;
-
approvare i regolamenti interni dell' Osservatorio Nazionale;
-
deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 5 del
presente Statuto;
-
provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'
Osservatorio Nazionale;
-
promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse dell'
Osservatorio Nazionale;
-
deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli Amministratori ed i
Sindaci;
- svolgere tutte le altre attività ad essa
demandate dal presente Statuto.
-
approvare i verbali delle proprie riunioni;
Articolo 11
Riunioni dell'Assemblea
L'Assemblea
ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, e, straordinariamente, ogni
qualvolta sia richiesto da almeno dieci membri effettivi dell'Assemblea o dal
Presidente o dal Collegio dei Sindaci.
La
convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi
almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
Gli avvisi
devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli
argomenti da trattare.
Le
riunioni sono presiedute dal Presidente dell' Osservatorio Nazionale. Per la
validità delle adunanze dell'Assemblea e le relative deliberazioni è necessaria
la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Le
delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno la metà più
uno dei componenti. Ciascun membro ha un voto.
Articolo 12
Il Presidente
Il
Presidente dell' Osservatorio Nazionale viene eletto dall'Assemblea
alternativamente, una volta fra i membri effettivi rappresentanti i Sindacati
dei Lavoratori e la volta successiva tra i membri effettivi rappresentanti le
Associazioni dei datori di lavoro. Il Presidente dura in carica per
unquadriennio. Qualora, nel corso del quadriennio, il Presidente venga a
mancare, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del quadriennio.
Spetta al
Presidente dell' Osservatorio Nazionale di:
-
rappresentare l' Osservatorio Nazionale di fronte ai terzi e stare in giudizio;
-
promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del
Comitato Direttivo e presiederne le adunanze;
-
presiedere le riunioni del Comitato Direttivo;
-
sovrintendere alla applicazione del presente Statuto;
- dare
esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- svolgere
tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli
vengano affidati dall'Assemblea o dal ComitatoDirettivo.
Il
Presidente ha la firma sociale.
Articolo 13
Il Vice Presidente
Il Vice
Presidente dell' Osservatorio Nazionale viene eletto dall'Assemblea
alternativamente, una volta tra i membri effettivi rappresentanti le
Associazioni dei datori di lavoro e la volta successiva fra i membri effettivi
rappresentanti i Sindacati dei Lavoratori, in modo che, nel periodo in cui il
Presidente eletto sarà scelto fra i rappresentanti l'Associazione dei datori di lavoro, il Vice Presidente sia
scelto fra i rappresentanti i Sindacati dei Lavoratori e viceversa.
Il Vice
Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo
sostituisce in caso di assenza. Relativamente alla durata della carica, valgono
le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.
Articolo 14
Il Comitato Direttivo
Il
Comitato Direttivo si compone di 6 membri, scelti tra i componenti l'Assemblea
e così ripartiti:
a) Il
Presidente dell'Assemblea;
b) Il
Vicepresidente dell'Assemblea;
c) due
membri nominati dalla FIPE;
d) due
membri nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori;
Articolo 15
Poteri del Comitato Direttivo
Spetta al
Comitato Direttivo di:
- vigilare
sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- vigilare
sull'attuazione delle iniziative promosse dall' Osservatorio Nazionale;
-
provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'
Osservatorio Nazionale;
- assumere
e licenziare il personale dell' Osservatorio Nazionale e regolarne il
trattamento economico;
-
predisporre i regolamenti interni dell' Osservatorio Nazionale e sottoporli
all'approvazione dell'Assemblea;
- riferire
all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
-
approvare i verbali delle proprie riunioni;
Articolo 16
Riunioni del Comitato Direttivo
Il
Comitato Direttivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi, e,
straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due membri effettivi
del Comitato o dal Presidente.
La
convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno cinque giorni
prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la
convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche
telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.
Gli avvisi
devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli
argomenti da trattare.
Le
riunioni sono presiedute dal Presidente dell' Osservatorio Nazionale.
Per la
validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza
di almeno la metà più uno dei suoi componenti, e cioè di almeno quattro membri.
Le
delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno quattro
membri.
Ciascun
membro ha un voto.
Ogni
componente il Comitato Direttivo, ad ecceezione del Presidente e del vice
Presidente, può delegare altro componente dell' Assemblea secondo i criteri di
cui all'art. 14 lettere c) e d), a sostituirlo per una specifica riunione. La
delega deve pervenire alla Presidenza in forma scritta prima dell'inizio della
riunione.
Articolo 17
Il Collegio dei Sindaci
Il
Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi così designati: uno
dalle Associazioni dei datori di lavoro, uno dai Sindacati dei Lavoratori, il
terzo scelto di comune accordo fra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali
dei Conti, che ne è il Presidente.
Le
predette Organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti, uno per parte,
destinati a sostituire i Sindaci eventualmente assenti per cause di forza
maggiore.
I Sindaci,
sia effettivi che supplenti, durano in carica tre anni e possono essere
riconfermati.
I Sindaci
esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e
2407 C.C. in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente
all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle
loro funzioni.
Il
Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell' Osservatorio Nazionale
per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei
registri contabili.
Esso si
riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente
del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne
faccia richiesta.
La
convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio senza alcuna formalità
prcedurale.
I Sindaci
potranno essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza voto
deliberativo.
Articolo 18
Il Patrimonio dell' Osservatorio Nazionale
Le
disponibilità dell' Osservatorio Nazionale sono costituite dall'ammontare dei
contributi di cui al precedente articolo 7, dagli interessi attivi maturati
sull'ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati
versamenti.
Costituiscono,
inoltre, disponibilità dell' Osservatorio Nazionale le somme ed i beni mobili
ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni
di legge, entrano a far parte del patrimonio dell' Osservatorio Nazionale ed
eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche
internazionali o locali.
In adesione
allo spirito ed alle finalità del Contratto Nazionale di Lavoro per il
personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con
attività di trattenimento e spettacolo, il patrimonio dell' Osservatorio
Nazionale è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di
cui all'articolo 5 o accantonato - se ritenuto necessario o opportuno - per il
conseguimento delle medesime finalità in futuro.
Il regime
giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell' Osservatorio
Nazionale, è quello del "fondo comune" regolato per solidale
irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con
espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di
comunione di beni.
I singoli Associati
non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell' Osservatorio Nazionale
sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.
Articolo 19
Gestione dell' Osservatorio Nazionale
Per le
spese di impianto e di gestione, l' Osservatorio Nazionale potrà avvalersi
delle disponibilità di cui all'articolo 18. Ogni pagamento di spese ed ogni
erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere
giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice
Presidente.
Articolo 20
Bilancio dell' Osservatorio Nazionale
Gli
esercizi finanziari dell' Osservatorio Nazionale hanno inizio il primo gennaio
e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il
Comitato Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante
la gestione dell' Osservatorio Nazionale e del bilancio preventivo.
Entrambi i
bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall'Assemblea entro
tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 31 marzo dell'anno
successivo. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e il conto
economico accompagnati dalla relazione del Comitato Direttivo e dei Sindaci,
nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro dieci giorni dall'approvazione
alle Organizzazioni Sindacali di cui all'articolo 1 del presente Statuto .
Articolo 21
Liquidazione dell' Osservatorio Nazionale
La messa
in liquidazione dell' Osservatorio Nazionale è disposta, su conforme
deliberazione delle Organizzazioni stipulanti di cui all'articolo 1 nei
seguenti casi:
Nella
ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni stipulanti provvederanno
alla nomina di sei liquidatori, di cui tre nominati dalla Associazione dei
datori di lavoro e tre nominati dai Sindacati dei Lavoratori; trascorso un mese
dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della
parte diligente, il Presidente del Tribunale.
Le
anzidette Organizzazioni determinano all'atto della messa in liquidazione dell'
Osservatorio Nazionale i compiti dei liquidatori e successivamente ne
ratificano l'operato.
Il
patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà
devoluto ad attività assistenziali da concordare tra le Organizzazioni
firmatarie del presente atto.
In caso di
mancato accordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale
tenuti presenti i suddetti scopi.
Articolo 22
Foro competente
Ogni
eventuale procedimento giudiziario comunque relativo al presente Statuto sarà
di esclusiva competenza del Foro di Roma.
Articolo 23
Modifiche statutarie
Qualunque
modifica al presente statuto, deve essere proposta dalle Organizzazioni
Sindacali di cui all'articolo 1, e deliberata
dall'Assemblea dell' Osservatorio Nazionale, con votazione a maggioranza
di due terzi dei componenti l'Assemblea stessa.
Articolo 24
Disposizioni finali
Per quanto
non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme in cui al
Regolamento ed, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.
REGOLAMENTO
Il
presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'Osservatorio Nazionale costituito ai sensi dell'articolo 3
del Contratto Nazionale di Lavoro per il personale artistico scritturato a
tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e
spettacolo.
La misura
della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a lire
100.000 per le imprese fino a 10 dipendenti e pari a lire 200.000 per le
imprese con oltre 10 dipendenti e dovrà essere versata, una sola volta,
all'atto del primo versamento delle quotre mensili, (avvalendosi esclusivamente
del sistema di riscossione appositamente individuato a livello nazionale nel
protocollo allegato )
La misura
delle quote mensili di finanziamento dell'Osservatorio Nazionale è stabilita nello 0,40 per cento
della retribuzione giornaliera, di cui lo 0,20 per cento a carico del
lavoratore e lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro.. La misura delle quote potrà essere
variata solo ad opera delle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti il
Contratto Nazionale di Lavoro per il personale artistico scritturato a tempo
determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo.
La quota a
carico del lavoratore è trattenuta dal datore di lavoro all'atto del pagamento
della retribuzione. Il relativo importo deve essere indicato con apposita voce
nel foglio paga e sul libro paga.
Le quote a
carico dei lavoratori e del datore di lavoro devono essere versate
all'Osservatorio Nazionale (avvalendosi
esclusivamente del sistema di riscossione appositamente individuato a livello
nazionale nel protocollo allegato).
Gli
importi delle quote di cui all'articolo precedente devono essere versati dalle
aziende entro il mese successivo al periodo di paga al quale si riferisce il
versamento. In caso di ritardato versamento sono dovuti all'Osservatorio Nazionale gli interessi di mora fissati nella
misura del dieci per cento in ragione di anno, senza che ciò pregiudichi il
diritto dell' Osservatorio Nazionale medesimo ad adire le vie legali.
Il
versamento di contributi di importo complessivamente inferiore a lire 100.000
potrà essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di
dodici mesi.
I
lavoratori che intendano avvalersi delle iniziative promosse dall'Ente
Bilaterale sono tenuti a comprovare l'avvenuta trattenuta delle quote di
propria competenza mediante l'esibizione del foglio paga.
Entro il
1° luglio ed il 1° febbraio di ogni anno, i datori di lavoro sono tenuti ad
inviare all'Osservatorio Nazionale il
riepilogo distinto per mese delle quote versate nel semestre precedente
utilizzando a tal fine esclusivamente i moduli che saranno messi gratuitamente
a disposizione dall' Osservatorio Nazionale e che dovranno essere compilati in
ogni parte. Il riepilogo dovrà essere sottoscritto dal datore di lavoro o dal
suo rappresentante legale. Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e
delle inesattezze contenute nel riepilogo.
Protocollo d'intesa tra le parti
stipulanti il Contratto Nazionale di Lavoro per il personale artistico
scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di
trattenimento e spettacolo riguardante
la procedura per la costituzione dell'Osservatorio Nazionale e per la
riscossione delle relative quote di finanziamento.
Il giorno
18 febbraio 2002, in Roma, le Organizzazioni Nazionali firmatarie del Contratto
Nazionale di Lavoro per il personale artistico scritturato a tempo determinato
dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo;
visto
quanto stabilito dall'accordo di rinnovo del 18 dicembre 2000 in materia di
finanziamento dell'Osservatorio Nazionale;
constatata l'esigenza di dare piena e concreta
attuazione al disposto contrattuale;
convengono
di costituire entro il 30 marzo 2002
l'Osservatorio Nazionale, secondo le modalità
previste dal Contratto Nazionale di Lavoro per il personale artistico
scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di
trattenimento e spettacolo.
Successivamente
alla sua costituzione, l 'Osservatorio Nazionale provvederà alla immediata
apertura di un conto corrente postale intestato a "Osservatorio Nazionale
CNL personale artistico pubblici esercizi".